Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Sentenza 19 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/01/2022, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/01/2022
N. 00091/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01588/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2020, proposto da
ST IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Parini n. 27;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione del Dirigente Settore Pianificazione Gestione del Territorio - A.A.P.P.-S.U.A.P. del Comune di Brindisi n. 56 del 12.11.2020 - n. d'ordine Reg. Gen. n. 1462 del 13.11.2020, avente ad oggetto “Revoca dei contratti di concessione per locali commerciali di proprietà comunale” siti in Piazza Mercato Cappuccini ai nn.1, 2 , 3 e 4 concessi alla Sig.ra IA ST, con la quale è stata disposta la decadenza delle concessioni dei predetti locali commerciali di proprietà comunale assentite nel 2015 e nel 2019, con conseguente caducazione dei contratti accessivi e contestuale diffida alla riconsegna entro dieci giorni degli immobili liberi da persone e cose;
- del provvedimento dirigenziale 19.11.2020 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio A.A.P.P. - S.U.A.P. del Comune di Brindisi, avente ad oggetto “Risposta a nota acquisita al prot. n. 90594 del 20.10.2020”, con cui si comunica che non può essere accolta la rateazione del debito maturato per canoni mensili di concessione relativi all’anno 2020;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv.to E. Guarino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente espone quanto segue.
Con contratto n. 11895 di Rep. del 11.9.2015, il Comune di Brindisi le ha concesso in uso, per la durata di sei anni decorrenti dalla data del verbale di consegna, il locale rientrante nel patrimonio indisponibile del Comune di Brindisi sito presso il Mercato Cappuccini nn. 1 e 2, di mq. 30,15, per essere adibito ad attività commerciale, con un canone mensile di €. 155,57 mensili.
Con ulteriore contratto n. 12155 di Rep. del 2.7.2019, il Comune di Brindisi le ha concesso in uso, per la durata di sei anni decorrenti dalla data del verbale di consegna, anche i locali siti presso il Mercato Cappuccini nn. 3 e 4, rispettivamente di mq 9,00 e mq 19,40, per essere adibiti ad attività commerciale, per il canone mensile di €. 46,44 mensili per il locale con civico n. 3 e di €. 100,10 mensili per il locale con civico n. 4.
In data 27.10.2020 la Questura di Brindisi ha segnalato al S.U.A.P. del Comune di Brindisi ed al Locale Comando di Polizia che il giorno 14.10.2020 era stato accertato un allaccio abusivo, con ipotesi di furto di energia elettrica, tramite collegamento elettrico tra la cassetta di derivazione collegata al contatore del Comune ed alcune prese di corrente, con conseguente sfruttamento di energia per alimentare due frigo ed una insegna esterna (in concreto due frigoriferi domestici ed un faretto) riferiti alla Pizzeria “La Principessa” della sig.ra IA ST situata nei locali commerciali concessi alla predetta dal Comune.
Con determinazione del Dirigente Settore Pianificazione Gestione del Territorio - AA.PP.- S.U.A.P. n. 56 del 12.11.2020 - n. d’ordine Reg. Gen. n. 1462 del 13.11.2020, il Comune di Brindisi ha disposto la decadenza delle concessioni dei predetti locali commerciali di proprietà comunale assentite nel 2015 e nel 2019, con conseguente caducazione dei contratti accessivi e contestuale diffida alla riconsegna entro dieci giorni degli immobili liberi da persone e cose; con il provvedimento 19.11.2020 del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio AA.PP.-S.U.A.P. ha anche comunicato il rigetto della domanda di rateizzazione del debito maturato per canoni mensili di concessione relativi all’anno 2020 di cui alla nota acquisita al prot. com. n. 90594 del 20.10.2020.
1.1.Avverso i suindicati provvedimenti è insorta la ricorrente con il ricorso all’esame rassegnando le censure di seguito sintetizzate.
I) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Difetto assoluto di istruttoria. Carenza di motivazione. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta. Perplessità ed illogicità dell’azione amministrativa.
In data 4.2.2021 si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi eccependo l’infondatezza del gravame.
1.2.Con ordinanza cautelare n. 24/2021, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 14.01.2021, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, rilevando che “ il ricorso appare assistito da sufficiente “fumus boni iuris” con riferimento alla principale censura basata sulla mancata comunicazione - da parte del Comune di Brindisi alla odierna ricorrente - (senza addurre particolari ragioni di urgenza qualificata) dell'avvio del procedimento amministrativo di secondo grado di che trattasi (non avente carattere vincolato), in violazione della disciplina generale dettata dagli artt. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990;la determinazione impugnata di sostanziale decadenza delle concessioni/contratto assentite nel 2015 e nel 2019 per i locali commerciali di proprietà comunale in uso alla ricorrente, incide (elidendola) sulla situazione giuridica soggettiva della titolare della concessione dei beni pubblici, disponendone discrezionalmente la revoca/decadenza, pur in assenza del necessario coinvolgimento della stessa nel relativo procedimento, intimandone, peraltro, il rilascio entro 10 giorni dalla notifica della determinazione n. 56 del 12.11.2020; sussiste il dedotto pregiudizio grave e irreparabile anche in considerazione della brevità del termine assegnato per il rilascio degli immobili de quibus (10 giorni);debbano essere fatti salvi i successivi provvedimenti che il Comune di Brindisi intenda adottare ”.
Nella pubblica udienza del 22.12.2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è fondato nel merito nei sensi di seguito indicati.
2.1.Ritiene il Collegio di dover ribadire quanto già affermato con la citata ordinanza cautelare n. 24/2021, non appellata, ove si è rilevata - sostanzialmente - la illegittimità della determinazione dirigenziale impugnata, di sostanziale decadenza delle concessioni/contratto assentite nel 2015 e nel 2019 per i locali commerciali di proprietà comunale in uso alla ricorrente, in quanto la stessa, pur incidendo drasticamente (elidendola) sulla situazione giuridica soggettiva della titolare della concessione dei beni pubblici, disponendone discrezionalmente la revoca/decadenza, non ha offerto alla ricorrente - destinataria del provvedimento finale - la possibilità di interloquire nel procedimento amministrativo.
2.2. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, sul punto, che "l'Amministrazione, quando intenda procedere al riesame in autotutela del provvedimento con il quale sia stato concluso il procedimento di affidamento di un contratto pubblico o di una concessione, deve adempiere alla prescrizione imposta dall'art. 7 della L. n. 241 del 1990, provvedendo alla comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti del soggetto la cui sfera giuridica potrebbe essere incisa dagli effetti sfavorevoli derivanti dall'adozione dell'atto di revoca" (cfr.: T.A.R. Lombardia Milano Sez. I sent. 08/06/2016, n. 1142).
L’art. 7 della L. n. 241/1990, titolato “Comunicazione di avvio del procedimento” prescrive che:
“1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari. ”
2.3. Nella fattispecie concreta in esame, la impugnata determinazione comunale n. 56/2020 dispone la revoca (rectius: la decadenza) delle concessioni/contratto assentite nel 2015 e nel 2019 dei locali commerciali in uso alla ricorrente, intimando il rilascio degli immobili de quibus entro 10 giorni, rilevando che “ dal sopralluogo eseguito da operatori della Polizia di Stato ed un verificatore Enel, al fine di accertare l'ipotesi di furto dovuta a sottrazione illegittima e dolosa di energia elettrica” è emerso “ un allaccio abusivo con ipotesi di furto di energia elettrica tramite collegamento elettrico tra la cassetta di deviazione collegata al contatore del Comune di Brindisi ad alcune prese di corrente, con conseguente sfruttamento dell'energia per alimentare due frigoriferi ed un insegna riferiti alle attività esercitate nei locali concessi in locazione alla sig.ra L. D ”, aggiungendo che “ la serietà dei contenuti della informativa della Polizia di Stato, obbliga ad emettere un provvedimento per la decadenza dell'esistente contratto di concessione, tenuto conto che sono venute meno le condizioni giuridiche necessarie per la permanenza del rapporto contrattuale. La gravità dei fatti contestati, integranti ipotesi di reato, impongono, venuto meno l'interesse pubblico alla conservazione del rapporto concessorio, di procedere, nell'esercizio dei poteri di autotutela, alla revoca delle determinazioni n. 27 del 09.04.2015 e n. 52 del 21.03.2019, con le quali è stata disposta la concessione dei locali siti in Piazza Mercato Cappuccini contrassegnati con i numeri civici I, 2, 3 e 4, -con conseguente caducazione dei contratti accessivi -n. 11895 di Rep. datato11.09.2015 e n. 12159 rep. del 02.07.2019 ”.
Tuttavia, dal verbale redatto dalla Questura di Brindisi il 27.10.2020 risulta che il sig. TO BR (coniuge della odierna ricorrente) è stato l’autore dell’illecito collegamento elettrico tra una cassetta di derivazione collegata al contatore elettrico del Comune di Brindisi sita all’interno dell’esercizio commerciale “Pizzeria La Principessa” e alcune prese di corrente, collegando due frigo per bevande ed il faro esterno che illumina l’insegna del locale.
Risulta quindi evidente come, da un lato, l’Amministrazione Comunale resistente abbia omesso di indicare le ragioni di urgenza e di celerità del procedimento giustificatrici dell’omissione della necessaria comunicazione dell’avvio del procedimento all’interessata prevista dal citato art. 7 della L. n. 241/1990 e, dall’altro, abbia imposto il rilascio degli immobili concessi in uso alla ricorrente nel termine - strettissimo - di giorni 10, impedendo, di fatto, qualsivoglia partecipazione procedimentale dell’interessata, resa necessaria sia in considerazione della natura non vincolata del provvedimento di revoca/decadenza delle concessioni citate - quanto meno sotto i profili del quando e del quomodo - , sia dalla possibile estraneità (almeno formale) della ricorrente dal collegamento elettrico abusivo effettuato dal coniuge.
3. In definitiva, la determinazione dirigenziale impugnata, sotto il suindicato profilo rivestente carattere assorbente, è illegittima e deve essere annullata, facendo salvi i successivi provvedimenti del Comune di Brindisi.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui la peculiarità della controversia e le ragioni dell’accoglimento) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla la determinazione comunale impugnata, facendo salvi i successivi provvedimenti dell’A.C. resistente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO