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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/10/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n° 646/2025 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Gottardi e dall'avv. Beatrice Osele
PARTE ATTRICE
C O N T R O con sede in Milano, via Traiano n° 19 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Romano Niccolini
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria deduzione, eccezione e istanza reietta e premesse le declaratorie del caso: in via principale e di merito: accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ad ottenere
[...]
l'indennizzo per i danni subiti a causa del sinistro occorso in data 24.06.2019, come liquidati in seno al Processo verbale di perizia del 12.10.2019, pari ad € 26.2050,00 e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in
[...]
pagina 1 di 6 favore dell'attrice la somma di € 26.250,00, oltre gli interessi di legge dalla data della liquidazione del 12.10.2019, e sino all'effettivo soddisfo;
sempre in via principale e di merito: accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, ha violato gli obblighi di buona fede e correttezza a cui l'assicuratore deve attenersi nell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., e per l'effetto condannare la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al risarcimento del danno subito dall'attrice, sig.ra da Parte_1 liquidarsi in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio oltre 15% spese generali ed accessori di legge.”
Parte convenuta così conclude:
“Voglia l'ecc.mo Giudice adito, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, in via preliminare e/o pregiudiziale respingere ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti della convenuta, da ritenere prescritta ai sensi dell'art. 2952, II co. c.c.; in ogni caso respingere le formulate domande da ritenere infondate, improbate e comunque eccessive.
Con rigetto di ogni ulteriore istanza avversa anche istruttoria e con condanna di parte attrice al rimborso delle competenze, spese anche forfettarie e accessorie.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la compagnia assicuratrice per chiedere di Controparte_2 condannarla a versarle la somma di € 26.250,00 (oltre interessi dal 12.10.2019) a titolo di indennizzo per i danni subiti a causa del sinistro occorso il 24.6.2019, sì come liquidati nel processo verbale di perizia dd. 12.10.2019, nonché a risarcirle il danno (da liquidarsi in via equitativa) subito a causa della mancata immediata percezione del detto indennizzo.
A sostegno di tale domanda in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che: il 24.6.2019, all'interno dei locali ove conduceva in affitto l'azienda Parte_1
“La Tazzina” di NS SS, proprietario anche dell'immobile, era divampato un incendio, che aveva distrutto vari beni mobili, alcuni dei quali di esclusiva proprietà dell'affittuaria; la compagnia assicuratrice sia della sia del NS, Controparte_2 Parte_1 aveva liquidato all'attrice la somma omnicomprensiva di € 26.250,00, di cui € 25.000,00 per danno materiale e il residuo importo di € 1.250,00 per la perizia di parte;
l'agente di zona della tale , aveva invitato la Controparte_2 Testimone_1 ad assumersi l'obbligo di trasferire al NS l'intero importo liquidato;
Parte_1
pagina 2 di 6 l'attrice non aveva accettato tale richiesta, sia perché alcuni beni danneggiati erano di sua proprietà, sia per aver sostenuto spese di pulizia nei locali;
in seguito, il NS aveva convenuto in giudizio la per chiederne, fra l'altro, Parte_1 la condanna al risarcimento dei danni;
il procedimento era stato definito con sentenza di quest'ufficio n° 418/2022 dd. 21.7.2022, recante la condanna dell'attrice a versare al NS la somma di € 40.318,82; in tale pronuncia era stato quantificato in complessivi € 5.000,00 il valore dei beni di proprietà della danneggiati dall'incendio; Parte_1 successivamente la aveva respinto la richiesta dell'attrice di Controparte_2 pagamento dell'indennizzo liquidato nel 2019, eccependo infondatamente la prescrizione per decorrenza del termine biennale indicato nell'art. 2952 c.c., per non aver considerato la sospensione del corso della prescrizione prevista dal 4° co. di tale disposizione;
nel caso di specie la compagnia assicuratrice non aveva tenuto una condotta conforme ai principi di correttezza e buona fede, avendo subordinato il pagamento dell'indennizzo al versamento dello stesso al NS da parte della Parte_1
l'eventuale corresponsione dell'intero indennizzo al NS sarebbe stata ingiusta, visto che alcuni beni danneggiati erano di proprietà della Parte_1
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, la compagnia chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo in via Controparte_2 preliminare, ai sensi dell'art. 2952, 21° co., c.c., la prescrizione del diritto all'indennizzo vantato ex adverso, e deducendo l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno.
É incontroverso e comunque risulta per tabulas (v. processo verbale di perizia prodotto da parte attrice come doc. n° 7) che all'esito di un congiunto accertamento peritale i tecnici di fiducia della e di contraente Controparte_2 Parte_1 della polizza n. 2018-30-6190557 nella veste di titolare della ditta “La Tazzina di Andreolli Monica”, quantificarono di comune accordo l'ammontare dei danni causati dall'incendio del 24 giugno 2019 ai beni allocati nell'immobile ove aveva sede “l'attività assicurata” nel complessivo importo di € 25.000,00 (oltre a € 1.250,00 per la perizia di parte del geometra nominato dall'attrice). Persona_1
Stando alla prospettazione esposta in citazione, al momento dell'incendio all'interno dei locali intestati al concedente NS SS vi erano beni di esclusiva proprietà di il cui valore, sì come accertato nell'allegata Parte_1 sentenza n° 418/2022 dd. 21.7.2022 di quest'ufficio (v. doc. n° 4 di parte attrice), era quantificabile nella somma di € 5.000,00 (in parte riferibile anche al costo sostenuto per la pulizia dei locali), da intendersi, secondo l'attrice, compresa nel detto indennizzo di € 25.000,00 liquidato dalla compagnia assicuratrice.
Il che sta a significare che in ordine sia all'importo di € 5.000,00, corrispondente al valore dei beni danneggiati dall'incendio di esclusiva proprietà di e Parte_1
pagina 3 di 6 alle spese di ripristino, sia all'importo di € 1.250,00 pari al compenso dovuto al tecnico della stessa viene in rilievo un indennizzo relativo a danni subiti direttamente dall'attrice, e non da essa arrecati a terzi, di talché al riguardo non è applicabile il 4° co. dell'art. 2952 c.c..
In relazione ai detti importi l'eccezione preliminare di prescrizione appare fondata.
Il termine biennale di cui al 2° co. dell'art. 2952 c.c. era, infatti, già interamente decorso, senza alcun comprovato intermedio atto interruttivo, al 22 settembre 2022, allorché l'attrice ebbe a inoltrare alla compagnia assicuratrice la prima accertata richiesta di pagamento dell'indennizzo liquidato tre anni prima (v. doc. n° 9).
Lo stesso dicasi anche in ordine al residuo importo di € 20.000,00, che corrisponde all'ammontare del danno incontestatamente liquidato in relazione a tutti gli altri beni di proprietà di NS SS allocati all'interno dei locali attinti dalle fiamme.
Al riguardo mette conto rilevare, da un lato, che, come evidenziato dalla stessa attrice nella memoria dd. 31.7.2025 depositata ex art. 171 bis n° 3 c.p.c., per effetto dell'art. 3.4 (“Oggetto dell'assicurazione”) delle Condizioni contrattuali,
[...]
è tenuta a indennizzare anche “i danni materiali e diretti alle cose CP_2 assicurate anche se non di proprietà dell'assicurato causati:
1. incendio...”; e dall'altro che il 24.6.2019, per informare dell'accaduto la compagnia assicuratrice, Parte_1 ebbe a utilizzare un modulo in cui l'oggetto della comunicazione risulta indicato
[...] con la locuzione “denuncia di sinistro danni ai beni” e la causale del sinistro viene individuata in un “incendio”, il che induce a ritenere che nella circostanza venne azionata la polizza per la parte relativa ai danni causati da incendio, e non a danni arrecati dall'assicurata a terzi.
In tal senso depone anche l'“atto di nomina e mandato periti” (v. doc. n° 5 di parte convenuta) sottoscritto dall'attrice, da cui può desumersi che l'attrice aveva inteso avvalersi della copertura assicurativa relativa ai danni causati da incendio, e non quella inerente a danni causati a terzi, come peraltro confermato anche nell'allegato “processo verbale di perizia”, in cui, pur dandosi atto che il “contenuto” degli immobili coinvolti nell'incendio era di proprietà di NS SS, si è proceduto alla stima dei danni senza alcun riferimento a eventuali pretese di quest'ultimo, e ciò evidentemente in ragione della menzionata clausola contrattuale, che estendeva la copertura assicurativa anche ai danni arrecati dall'incendio a beni non di proprietà dell'assicurata.
Non venendo, dunque, in rilievo l'assicurazione della responsabilità civile neppure in ordine all'importo di € 20.000,00, liquidato dalla compagnia convenuta (come del resto asserito dalla stessa attrice nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio definito con la citata sentenza n° 418/2022, ove si legge “il ricorrente [NS SS, n.e.] tuttavia non ha dedotto, prima ancora che dimostrato, di aver subito un danno equivalente alla somma di € 25.000,00; questi del tutto arbitrariamente pagina 4 di 6 sostiene che detta somma, corrispondente all'indennizzo che sarebbe stato riconosciuto alla ditta individuale , gli spetta. Non è dato comprendere nemmeno da Parte_1 quale norma del contratto di assicurazione sottoscritto dall'impresa individuale
“ ” con la compagnia Italiana Ass.ni, il sig. SS NS Parte_1 verrebbe designato “beneficiario” del contratto medesimo. Controparte nulla ha prodotto a fondamento di quanto sostenuto;
parte resistente invero si limita a pretendere la liquidazione di tale somma a suo favore senza provare di essere titolare del relativo diritto, in forza del contratto di assicurazione, né di aver subito un danno di tale ammontare. Alla luce di ciò è evidente che la domanda di controparte di condanna al pagamento della somma di € 25.000,00 quantificata dalla compagnia di Ass.ni a favore dell'odierna resistente [ n.e.] quale indennizzo per i danni subiti a Parte_1 seguito dell'incendio d.d. 24.06.2019 dovrà essere respinta in quanto del tutto sfornita di prova”), anche in parte qua non risulta applicabile il 4° co. dell'art. 2952 c.c..
Ne consegue che anche il diritto di conseguire l'indennizzo nella detta misura deve intendersi estinto per maturata prescrizione in ragione della decorrenza del termine biennale di cui al 2° co. dell'art. 2952 c.c. alla prima documentata messa in mora del 22.9.2022.
Aggiungasi a ciò che non ha specificamente contestato Parte_1
l'assunto della convenuta, che, nella memoria dd. 18.7.2025, ha asserito di aver già indennizzato NS SS, suo assicurato, per i danni subiti a causa dell'incendio dedotto in atti. Del resto, non risulta provato, né dedotto, il versamento, da parte dell'attrice, di tutto o parte dell'importo di € 20.000,00 al NS per la detta causale;
inoltre, non sono state documentate, né allegate richieste giudiziali o anche solo stragiudiziali dello stesso NS dirette a conseguire il detto importo, il che fa ragionevolmente presumere che questi sia stato effettivamente già indennizzato per i danni subiti.
Non appare meritevole di accoglimento neppure la domanda di risarcimento del danno proposta da per l'asserita violazione degli obblighi di correttezza Parte_1
e malafede da parte della compagnia assicuratrice, per aver questa subordinato, per il tramite del proprio agente, il pagamento dell'indennizzo all'immediato versamento dello stesso al NS, quale proprietario dei beni danneggiati.
Premesso che non ha provato, e invero neppure dedotto, natura Parte_1
e consistenza dei danni asseritamente patiti a cause della detta condotta della convenuta, tant'è che ne ha richiesto la liquidazione in via equitativa, devesi rilevare che in realtà l'unico effettivo pregiudizio subito dall'attrice è rappresentato dal mancato incasso dell'indennizzo liquidatole nel luglio 2019, che però, per quanto sopra esposto, è imputabile unicamente alla protrazione della sua stessa inerzia per un periodo complessivamente superiore al termine biennale di prescrizione fissato dal 2° co. dell'art. 2952 c.c..
Per tutto quanto esposto le domande spiegate in citazione devono essere rigettate.
pagina 5 di 6 L'obiettiva controvertibilità della fattispecie dedotta in giudizio appare comunque valorizzabile ai fini di un'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di con sede in Parte_1 Controparte_2
Roma, viale Europa n° 190, in persona del legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 7.10.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n° 646/2025 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Gottardi e dall'avv. Beatrice Osele
PARTE ATTRICE
C O N T R O con sede in Milano, via Traiano n° 19 Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Romano Niccolini
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI:
Parte attrice così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria deduzione, eccezione e istanza reietta e premesse le declaratorie del caso: in via principale e di merito: accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ad ottenere
[...]
l'indennizzo per i danni subiti a causa del sinistro occorso in data 24.06.2019, come liquidati in seno al Processo verbale di perizia del 12.10.2019, pari ad € 26.2050,00 e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in
[...]
pagina 1 di 6 favore dell'attrice la somma di € 26.250,00, oltre gli interessi di legge dalla data della liquidazione del 12.10.2019, e sino all'effettivo soddisfo;
sempre in via principale e di merito: accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dalla in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, ha violato gli obblighi di buona fede e correttezza a cui l'assicuratore deve attenersi nell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., e per l'effetto condannare la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al risarcimento del danno subito dall'attrice, sig.ra da Parte_1 liquidarsi in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio oltre 15% spese generali ed accessori di legge.”
Parte convenuta così conclude:
“Voglia l'ecc.mo Giudice adito, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, in via preliminare e/o pregiudiziale respingere ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti della convenuta, da ritenere prescritta ai sensi dell'art. 2952, II co. c.c.; in ogni caso respingere le formulate domande da ritenere infondate, improbate e comunque eccessive.
Con rigetto di ogni ulteriore istanza avversa anche istruttoria e con condanna di parte attrice al rimborso delle competenze, spese anche forfettarie e accessorie.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la compagnia assicuratrice per chiedere di Controparte_2 condannarla a versarle la somma di € 26.250,00 (oltre interessi dal 12.10.2019) a titolo di indennizzo per i danni subiti a causa del sinistro occorso il 24.6.2019, sì come liquidati nel processo verbale di perizia dd. 12.10.2019, nonché a risarcirle il danno (da liquidarsi in via equitativa) subito a causa della mancata immediata percezione del detto indennizzo.
A sostegno di tale domanda in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che: il 24.6.2019, all'interno dei locali ove conduceva in affitto l'azienda Parte_1
“La Tazzina” di NS SS, proprietario anche dell'immobile, era divampato un incendio, che aveva distrutto vari beni mobili, alcuni dei quali di esclusiva proprietà dell'affittuaria; la compagnia assicuratrice sia della sia del NS, Controparte_2 Parte_1 aveva liquidato all'attrice la somma omnicomprensiva di € 26.250,00, di cui € 25.000,00 per danno materiale e il residuo importo di € 1.250,00 per la perizia di parte;
l'agente di zona della tale , aveva invitato la Controparte_2 Testimone_1 ad assumersi l'obbligo di trasferire al NS l'intero importo liquidato;
Parte_1
pagina 2 di 6 l'attrice non aveva accettato tale richiesta, sia perché alcuni beni danneggiati erano di sua proprietà, sia per aver sostenuto spese di pulizia nei locali;
in seguito, il NS aveva convenuto in giudizio la per chiederne, fra l'altro, Parte_1 la condanna al risarcimento dei danni;
il procedimento era stato definito con sentenza di quest'ufficio n° 418/2022 dd. 21.7.2022, recante la condanna dell'attrice a versare al NS la somma di € 40.318,82; in tale pronuncia era stato quantificato in complessivi € 5.000,00 il valore dei beni di proprietà della danneggiati dall'incendio; Parte_1 successivamente la aveva respinto la richiesta dell'attrice di Controparte_2 pagamento dell'indennizzo liquidato nel 2019, eccependo infondatamente la prescrizione per decorrenza del termine biennale indicato nell'art. 2952 c.c., per non aver considerato la sospensione del corso della prescrizione prevista dal 4° co. di tale disposizione;
nel caso di specie la compagnia assicuratrice non aveva tenuto una condotta conforme ai principi di correttezza e buona fede, avendo subordinato il pagamento dell'indennizzo al versamento dello stesso al NS da parte della Parte_1
l'eventuale corresponsione dell'intero indennizzo al NS sarebbe stata ingiusta, visto che alcuni beni danneggiati erano di proprietà della Parte_1
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, la compagnia chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo in via Controparte_2 preliminare, ai sensi dell'art. 2952, 21° co., c.c., la prescrizione del diritto all'indennizzo vantato ex adverso, e deducendo l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno.
É incontroverso e comunque risulta per tabulas (v. processo verbale di perizia prodotto da parte attrice come doc. n° 7) che all'esito di un congiunto accertamento peritale i tecnici di fiducia della e di contraente Controparte_2 Parte_1 della polizza n. 2018-30-6190557 nella veste di titolare della ditta “La Tazzina di Andreolli Monica”, quantificarono di comune accordo l'ammontare dei danni causati dall'incendio del 24 giugno 2019 ai beni allocati nell'immobile ove aveva sede “l'attività assicurata” nel complessivo importo di € 25.000,00 (oltre a € 1.250,00 per la perizia di parte del geometra nominato dall'attrice). Persona_1
Stando alla prospettazione esposta in citazione, al momento dell'incendio all'interno dei locali intestati al concedente NS SS vi erano beni di esclusiva proprietà di il cui valore, sì come accertato nell'allegata Parte_1 sentenza n° 418/2022 dd. 21.7.2022 di quest'ufficio (v. doc. n° 4 di parte attrice), era quantificabile nella somma di € 5.000,00 (in parte riferibile anche al costo sostenuto per la pulizia dei locali), da intendersi, secondo l'attrice, compresa nel detto indennizzo di € 25.000,00 liquidato dalla compagnia assicuratrice.
Il che sta a significare che in ordine sia all'importo di € 5.000,00, corrispondente al valore dei beni danneggiati dall'incendio di esclusiva proprietà di e Parte_1
pagina 3 di 6 alle spese di ripristino, sia all'importo di € 1.250,00 pari al compenso dovuto al tecnico della stessa viene in rilievo un indennizzo relativo a danni subiti direttamente dall'attrice, e non da essa arrecati a terzi, di talché al riguardo non è applicabile il 4° co. dell'art. 2952 c.c..
In relazione ai detti importi l'eccezione preliminare di prescrizione appare fondata.
Il termine biennale di cui al 2° co. dell'art. 2952 c.c. era, infatti, già interamente decorso, senza alcun comprovato intermedio atto interruttivo, al 22 settembre 2022, allorché l'attrice ebbe a inoltrare alla compagnia assicuratrice la prima accertata richiesta di pagamento dell'indennizzo liquidato tre anni prima (v. doc. n° 9).
Lo stesso dicasi anche in ordine al residuo importo di € 20.000,00, che corrisponde all'ammontare del danno incontestatamente liquidato in relazione a tutti gli altri beni di proprietà di NS SS allocati all'interno dei locali attinti dalle fiamme.
Al riguardo mette conto rilevare, da un lato, che, come evidenziato dalla stessa attrice nella memoria dd. 31.7.2025 depositata ex art. 171 bis n° 3 c.p.c., per effetto dell'art. 3.4 (“Oggetto dell'assicurazione”) delle Condizioni contrattuali,
[...]
è tenuta a indennizzare anche “i danni materiali e diretti alle cose CP_2 assicurate anche se non di proprietà dell'assicurato causati:
1. incendio...”; e dall'altro che il 24.6.2019, per informare dell'accaduto la compagnia assicuratrice, Parte_1 ebbe a utilizzare un modulo in cui l'oggetto della comunicazione risulta indicato
[...] con la locuzione “denuncia di sinistro danni ai beni” e la causale del sinistro viene individuata in un “incendio”, il che induce a ritenere che nella circostanza venne azionata la polizza per la parte relativa ai danni causati da incendio, e non a danni arrecati dall'assicurata a terzi.
In tal senso depone anche l'“atto di nomina e mandato periti” (v. doc. n° 5 di parte convenuta) sottoscritto dall'attrice, da cui può desumersi che l'attrice aveva inteso avvalersi della copertura assicurativa relativa ai danni causati da incendio, e non quella inerente a danni causati a terzi, come peraltro confermato anche nell'allegato “processo verbale di perizia”, in cui, pur dandosi atto che il “contenuto” degli immobili coinvolti nell'incendio era di proprietà di NS SS, si è proceduto alla stima dei danni senza alcun riferimento a eventuali pretese di quest'ultimo, e ciò evidentemente in ragione della menzionata clausola contrattuale, che estendeva la copertura assicurativa anche ai danni arrecati dall'incendio a beni non di proprietà dell'assicurata.
Non venendo, dunque, in rilievo l'assicurazione della responsabilità civile neppure in ordine all'importo di € 20.000,00, liquidato dalla compagnia convenuta (come del resto asserito dalla stessa attrice nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio definito con la citata sentenza n° 418/2022, ove si legge “il ricorrente [NS SS, n.e.] tuttavia non ha dedotto, prima ancora che dimostrato, di aver subito un danno equivalente alla somma di € 25.000,00; questi del tutto arbitrariamente pagina 4 di 6 sostiene che detta somma, corrispondente all'indennizzo che sarebbe stato riconosciuto alla ditta individuale , gli spetta. Non è dato comprendere nemmeno da Parte_1 quale norma del contratto di assicurazione sottoscritto dall'impresa individuale
“ ” con la compagnia Italiana Ass.ni, il sig. SS NS Parte_1 verrebbe designato “beneficiario” del contratto medesimo. Controparte nulla ha prodotto a fondamento di quanto sostenuto;
parte resistente invero si limita a pretendere la liquidazione di tale somma a suo favore senza provare di essere titolare del relativo diritto, in forza del contratto di assicurazione, né di aver subito un danno di tale ammontare. Alla luce di ciò è evidente che la domanda di controparte di condanna al pagamento della somma di € 25.000,00 quantificata dalla compagnia di Ass.ni a favore dell'odierna resistente [ n.e.] quale indennizzo per i danni subiti a Parte_1 seguito dell'incendio d.d. 24.06.2019 dovrà essere respinta in quanto del tutto sfornita di prova”), anche in parte qua non risulta applicabile il 4° co. dell'art. 2952 c.c..
Ne consegue che anche il diritto di conseguire l'indennizzo nella detta misura deve intendersi estinto per maturata prescrizione in ragione della decorrenza del termine biennale di cui al 2° co. dell'art. 2952 c.c. alla prima documentata messa in mora del 22.9.2022.
Aggiungasi a ciò che non ha specificamente contestato Parte_1
l'assunto della convenuta, che, nella memoria dd. 18.7.2025, ha asserito di aver già indennizzato NS SS, suo assicurato, per i danni subiti a causa dell'incendio dedotto in atti. Del resto, non risulta provato, né dedotto, il versamento, da parte dell'attrice, di tutto o parte dell'importo di € 20.000,00 al NS per la detta causale;
inoltre, non sono state documentate, né allegate richieste giudiziali o anche solo stragiudiziali dello stesso NS dirette a conseguire il detto importo, il che fa ragionevolmente presumere che questi sia stato effettivamente già indennizzato per i danni subiti.
Non appare meritevole di accoglimento neppure la domanda di risarcimento del danno proposta da per l'asserita violazione degli obblighi di correttezza Parte_1
e malafede da parte della compagnia assicuratrice, per aver questa subordinato, per il tramite del proprio agente, il pagamento dell'indennizzo all'immediato versamento dello stesso al NS, quale proprietario dei beni danneggiati.
Premesso che non ha provato, e invero neppure dedotto, natura Parte_1
e consistenza dei danni asseritamente patiti a cause della detta condotta della convenuta, tant'è che ne ha richiesto la liquidazione in via equitativa, devesi rilevare che in realtà l'unico effettivo pregiudizio subito dall'attrice è rappresentato dal mancato incasso dell'indennizzo liquidatole nel luglio 2019, che però, per quanto sopra esposto, è imputabile unicamente alla protrazione della sua stessa inerzia per un periodo complessivamente superiore al termine biennale di prescrizione fissato dal 2° co. dell'art. 2952 c.c..
Per tutto quanto esposto le domande spiegate in citazione devono essere rigettate.
pagina 5 di 6 L'obiettiva controvertibilità della fattispecie dedotta in giudizio appare comunque valorizzabile ai fini di un'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti di con sede in Parte_1 Controparte_2
Roma, viale Europa n° 190, in persona del legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 7.10.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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