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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/06/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3628/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3628.2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Aida Parte_1
Giannattasio;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Leo;
Controparte_1
APPELLATO
NONCHE' CONTRO in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. Controparte_1
864/2022 (r.g. 612/2022) pubblicata il 17.5.2022 e notificata in data 30.5.2022 del Giudice di
Pace di Cava Dè Tirreni.
In primo grado aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. Controparte_1
2022/14637 del 13.1.2022 emesso dalla , quale concessionaria della riscossione Parte_1
pagina 1 di 7 per conto del dell'importo di € 1.023,33 per il mancato pagamento CP_2 CP_2
delle ingiunzioni di pagamento n. 123163/2017, n. 68196/2018, n. 23761/2019 scaturenti da
Contravvenzioni al Codice della Strada, chiedendo accertarsi la nullità e/o illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per inesistenza e/o nullità della notifica degli atti prodromici sottesi al preavviso di fermo n. 2022/14637, nonché la nullità della notifica a mezzo posta per violazione dell'art. 26 DPR 602 del 1973.
In particolare, dopo aver riscontrato l'irregolarità della notifica delle ingiunzioni di pagamento sottese al preavviso di fermo amministrativo, ovvero riguardo all'ingiunzione n. 123163/2017, mancava la prova della notifica della stessa, in merito alle ingiunzioni n. 68196/2018 e n.
23761/2019 veniva rilevato che le stesse risultavano effettuate nelle mani di un familiare convivente (padre) non seguita dalla comunicazione di avviso di notifica (CAN), il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione e per l'effetto, annullava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 2022/14637.
Con l'atto di appello la in persona del legale rappresentante, impugnava la Parte_1 sentenza n. 864/2022 eccependo l'errata motivazione in merito alla prova della mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 123163/2017, dichiarando di averla correttamente prodotta nel fascicolo di primo grado, in uno alla sua relata di notifica, con il deposito in cancelleria avvenuto in data 22.4.2022, nonché l'errata motivazione in merito alla non regolare notifica delle ingiunzioni n. 68196/2018 e n. 23761/2019 per mancato deposito della
Comunicazione di Avviso di Notifica (CAN), ritenendo non necessaria tale ulteriore comunicazione, in quanto ad avviso dell'appellante, ai fini della ritualità della notifica diretta, cioè effettuata senza l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario, era richiesta la prova della sola spedizione della raccomandata e non anche dell'avvenuta ricezione di questa.
Più in particolare in relazione al deposito della notifica dell'ingiunzione di pagamento n.
123163/2017, parte appellante sosteneva che l'ingiunzione era stata correttamente prodotta nel fascicolo di parte, per cui riteneva che evidentemente l'originaria fascicolazione non era stata ben fissata e che il foglio della relata poteva essere stato smarrito nella “varie manipolazioni che avvengono in cancelleria”, per cui depositava la relata di notifica nel presente giudizio, chiedendo che fosse ritenuta ammissibile perché già prodotta in primo grado e il suo mancato rinvenimento era dovuto a causa non imputabile alla Pt_1 Pt_1
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza n. 864/2022.
Con comparsa depositata in data 19.11.2024 si costituiva , la quale in via Controparte_1 preliminare, chiedeva accertarsi l'inammissibilità dell'appello proposto dalla per Parte_1
pagina 2 di 7 violazione degli artt. 113 co.2 e 339 co.3., nonché l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti (relata di notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 123163/2017), nel merito rigettare l'appello perché assolutamente destituito di fondamento giuridico e fattuale, per erronea ed artificiosa ricostruzione in ordine alle prove documentate allegate.
Ancorchè ritualmente evocato in giudizio, il restava contumace. Controparte_3
Tanto premesso in fatto, l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
In primo luogo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 339 c.p.c., risultando sufficiente osservare che ex art. 7 co. 10 del d. lgs. n. 150/2011 alle sentenze del giudice di pace aventi ad oggetto un'opposizione a verbale derivante da violazioni del codice della strada non si applica l'art. 113 co. 2 c.p.c. e che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione trova applicazione anche nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento
(rectius atti consequenziali) emessa per il pagamento di sanzioni amministrative relativa a violazioni del codice della strada, “trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Cass. civ. n. 17212/2017).
Nel merito, relativamente alla prima doglianza, ovvero l'errata motivazione in merito alla prova della mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 123163/2017, l'art. 345 c.p.c così statuisce: “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”. Pertanto, la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile, ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purchè tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n.
pagina 3 di 7 12574 del 10 maggio 2019).
Diversamente, nel caso di specie, parte appellante, asseriva che la relata di Parte_1 notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 123163/2017 era stata correttamente prodotta nel fascicolo di primo grado ma “che evidentemente l'originaria fascicolazione non fosse ben fissata e che il foglio della relata potrebbe essere stato smarrito nelle varie manipolazioni che avvengono in Cancelleria (informatizzazione del fascicolo;
posizione nella casella dell'udienza, eventuali consultazioni, spostamento nell'aula d'udienza)”, attribuendo, quindi, la responsabilità dello smarrimento della documentazione presumibilmente depositata alla cancelleria;
tuttavia, risulta pacifico e non contestato che l'eccezione di carenza di documentazione probatoria veniva sollevata immediatamente da parte appellante nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 26.4.2022, ma il difensore di parte convenuta,
non prendeva posizione a tal proposito e non replicava in merito all'eccezione Parte_1
sollevata. Di guisa, può concludersi senza alcun dubbio che non sussisteva alcuna causa ostativa che impedisse alla parte convenuta di produrre in giudizio copia della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 123163/2017, in quanto, seppur si volesse considerare vera la circostanza che la documentazione era andata smarrita, in ogni caso, all'udienza di prima comparizione la avrebbe potuto produrre copia della relativa documentazione Parte_1
e/o chiedere un rinvio per ottemperare a tale onere probatorio.
Pertanto, alla stregua delle argomentazioni addotte, non può considerarsi ammissibile la produzione nel presente grado di giudizio di nuovi documenti probatori.
Parimenti infondata è l'eccezione circa la presunta erroneità della motivazione in merito alla non regolare notifica delle ingiunzioni n. 68196/2018 e n. 23761/2019 ed in merito al mancato deposito della Comunicazione di Avviso di Notifica (CAN).
Ebbene, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, le Sezioni Unite nella sentenza n. 10012 depositata il 15 aprile 2021 hanno affermato alcuni importanti principi in materia di impugnazione di atti della riscossione e di notifiche degli stessi.
Quanto alla notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento (o altro atto della riscossione) viene privilegiato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge
890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale
pagina 4 di 7 dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”; sulla scia di tale orientamento giurisprudenziale, che fa propriamente riferimento alla produzione in giudizio del CAD ai fini della prova della regolarità della notifica, con riferimento al CAN (ovvero della raccomandata informativa), è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice civile, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 comma 2 c.p.c., richiede, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte” (cfr Cass. V, n. 2868/2017; Cass. Ordinanza n.
27446 del 20.9.2022; Cass. Ordinanza n. 14093/2022; Cass. Ordinanza n. 6243/2024). Deve ritenersi che siano adempimenti necessari per il perfezionamento del procedimento di notifica non solo la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa, ma anche la prova della sua ricezione. Tale procedura stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto e che prevede l'invio della prescritta comunicazione dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando, “è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine” (cfr. Cassazione n. 10012/2021).
Pertanto, il caso oggetto del giudizio a quo, si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza, in quanto la notifica era stata effettuata a persona diversa dal destinatario, con la conseguenza che era da ritenersi necessario l'invio della raccomanda informativa nei confronti della sig.ra Controparte_1
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012/2021 hanno, altresì, ribadito il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Testualmente: «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto
pagina 5 di 7 costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare
l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 377/2018), con riferimento ai giudizi fino ad € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_3
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna la in persona del legale rappresentante, al pagamento in Parte_1
favore di delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che Controparte_1 si liquidano in € 630,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
4) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
25.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 3628.2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Aida Parte_1
Giannattasio;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Leo;
Controparte_1
APPELLATO
NONCHE' CONTRO in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. Controparte_1
864/2022 (r.g. 612/2022) pubblicata il 17.5.2022 e notificata in data 30.5.2022 del Giudice di
Pace di Cava Dè Tirreni.
In primo grado aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. Controparte_1
2022/14637 del 13.1.2022 emesso dalla , quale concessionaria della riscossione Parte_1
pagina 1 di 7 per conto del dell'importo di € 1.023,33 per il mancato pagamento CP_2 CP_2
delle ingiunzioni di pagamento n. 123163/2017, n. 68196/2018, n. 23761/2019 scaturenti da
Contravvenzioni al Codice della Strada, chiedendo accertarsi la nullità e/o illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per inesistenza e/o nullità della notifica degli atti prodromici sottesi al preavviso di fermo n. 2022/14637, nonché la nullità della notifica a mezzo posta per violazione dell'art. 26 DPR 602 del 1973.
In particolare, dopo aver riscontrato l'irregolarità della notifica delle ingiunzioni di pagamento sottese al preavviso di fermo amministrativo, ovvero riguardo all'ingiunzione n. 123163/2017, mancava la prova della notifica della stessa, in merito alle ingiunzioni n. 68196/2018 e n.
23761/2019 veniva rilevato che le stesse risultavano effettuate nelle mani di un familiare convivente (padre) non seguita dalla comunicazione di avviso di notifica (CAN), il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione e per l'effetto, annullava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 2022/14637.
Con l'atto di appello la in persona del legale rappresentante, impugnava la Parte_1 sentenza n. 864/2022 eccependo l'errata motivazione in merito alla prova della mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 123163/2017, dichiarando di averla correttamente prodotta nel fascicolo di primo grado, in uno alla sua relata di notifica, con il deposito in cancelleria avvenuto in data 22.4.2022, nonché l'errata motivazione in merito alla non regolare notifica delle ingiunzioni n. 68196/2018 e n. 23761/2019 per mancato deposito della
Comunicazione di Avviso di Notifica (CAN), ritenendo non necessaria tale ulteriore comunicazione, in quanto ad avviso dell'appellante, ai fini della ritualità della notifica diretta, cioè effettuata senza l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario, era richiesta la prova della sola spedizione della raccomandata e non anche dell'avvenuta ricezione di questa.
Più in particolare in relazione al deposito della notifica dell'ingiunzione di pagamento n.
123163/2017, parte appellante sosteneva che l'ingiunzione era stata correttamente prodotta nel fascicolo di parte, per cui riteneva che evidentemente l'originaria fascicolazione non era stata ben fissata e che il foglio della relata poteva essere stato smarrito nella “varie manipolazioni che avvengono in cancelleria”, per cui depositava la relata di notifica nel presente giudizio, chiedendo che fosse ritenuta ammissibile perché già prodotta in primo grado e il suo mancato rinvenimento era dovuto a causa non imputabile alla Pt_1 Pt_1
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza n. 864/2022.
Con comparsa depositata in data 19.11.2024 si costituiva , la quale in via Controparte_1 preliminare, chiedeva accertarsi l'inammissibilità dell'appello proposto dalla per Parte_1
pagina 2 di 7 violazione degli artt. 113 co.2 e 339 co.3., nonché l'inammissibilità dei nuovi documenti prodotti (relata di notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 123163/2017), nel merito rigettare l'appello perché assolutamente destituito di fondamento giuridico e fattuale, per erronea ed artificiosa ricostruzione in ordine alle prove documentate allegate.
Ancorchè ritualmente evocato in giudizio, il restava contumace. Controparte_3
Tanto premesso in fatto, l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
In primo luogo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 113 e 339 c.p.c., risultando sufficiente osservare che ex art. 7 co. 10 del d. lgs. n. 150/2011 alle sentenze del giudice di pace aventi ad oggetto un'opposizione a verbale derivante da violazioni del codice della strada non si applica l'art. 113 co. 2 c.p.c. e che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale disposizione trova applicazione anche nei casi in cui oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento
(rectius atti consequenziali) emessa per il pagamento di sanzioni amministrative relativa a violazioni del codice della strada, “trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (cfr. Cass. civ. n. 17212/2017).
Nel merito, relativamente alla prima doglianza, ovvero l'errata motivazione in merito alla prova della mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 123163/2017, l'art. 345 c.p.c così statuisce: “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”. Pertanto, la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 co. 3 c.p.c., a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile, ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purchè tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n.
pagina 3 di 7 12574 del 10 maggio 2019).
Diversamente, nel caso di specie, parte appellante, asseriva che la relata di Parte_1 notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 123163/2017 era stata correttamente prodotta nel fascicolo di primo grado ma “che evidentemente l'originaria fascicolazione non fosse ben fissata e che il foglio della relata potrebbe essere stato smarrito nelle varie manipolazioni che avvengono in Cancelleria (informatizzazione del fascicolo;
posizione nella casella dell'udienza, eventuali consultazioni, spostamento nell'aula d'udienza)”, attribuendo, quindi, la responsabilità dello smarrimento della documentazione presumibilmente depositata alla cancelleria;
tuttavia, risulta pacifico e non contestato che l'eccezione di carenza di documentazione probatoria veniva sollevata immediatamente da parte appellante nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 26.4.2022, ma il difensore di parte convenuta,
non prendeva posizione a tal proposito e non replicava in merito all'eccezione Parte_1
sollevata. Di guisa, può concludersi senza alcun dubbio che non sussisteva alcuna causa ostativa che impedisse alla parte convenuta di produrre in giudizio copia della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 123163/2017, in quanto, seppur si volesse considerare vera la circostanza che la documentazione era andata smarrita, in ogni caso, all'udienza di prima comparizione la avrebbe potuto produrre copia della relativa documentazione Parte_1
e/o chiedere un rinvio per ottemperare a tale onere probatorio.
Pertanto, alla stregua delle argomentazioni addotte, non può considerarsi ammissibile la produzione nel presente grado di giudizio di nuovi documenti probatori.
Parimenti infondata è l'eccezione circa la presunta erroneità della motivazione in merito alla non regolare notifica delle ingiunzioni n. 68196/2018 e n. 23761/2019 ed in merito al mancato deposito della Comunicazione di Avviso di Notifica (CAN).
Ebbene, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, le Sezioni Unite nella sentenza n. 10012 depositata il 15 aprile 2021 hanno affermato alcuni importanti principi in materia di impugnazione di atti della riscossione e di notifiche degli stessi.
Quanto alla notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento (o altro atto della riscossione) viene privilegiato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge
890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale
pagina 4 di 7 dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”; sulla scia di tale orientamento giurisprudenziale, che fa propriamente riferimento alla produzione in giudizio del CAD ai fini della prova della regolarità della notifica, con riferimento al CAN (ovvero della raccomandata informativa), è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice civile, a differenza di quanto disposto dall'art. 139 comma 2 c.p.c., richiede, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte” (cfr Cass. V, n. 2868/2017; Cass. Ordinanza n.
27446 del 20.9.2022; Cass. Ordinanza n. 14093/2022; Cass. Ordinanza n. 6243/2024). Deve ritenersi che siano adempimenti necessari per il perfezionamento del procedimento di notifica non solo la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa, ma anche la prova della sua ricezione. Tale procedura stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto e che prevede l'invio della prescritta comunicazione dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando, “è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine” (cfr. Cassazione n. 10012/2021).
Pertanto, il caso oggetto del giudizio a quo, si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla giurisprudenza, in quanto la notifica era stata effettuata a persona diversa dal destinatario, con la conseguenza che era da ritenersi necessario l'invio della raccomanda informativa nei confronti della sig.ra Controparte_1
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012/2021 hanno, altresì, ribadito il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Testualmente: «In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto
pagina 5 di 7 costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare
l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 377/2018), con riferimento ai giudizi fino ad € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_3
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna la in persona del legale rappresentante, al pagamento in Parte_1
favore di delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che Controparte_1 si liquidano in € 630,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
4) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
25.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Troisi
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