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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12287/2024 R.G.L., promossa
D A
, in proprio e n. q. di legale rappresentante Parte_1
della Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. SOLLENA GASPARE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO MARIA
GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in VIA F. LAURANA n. 59, PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dato atto dell'annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposta n. OI-002287561 e n. OI-
002473912, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SOLLENA GASPARE, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/08/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi le ordinanze ingiunzione n. n. OI-002287561 e n. OI-00247391, notificate dall'INPS in data 1.8.2024, in relazione a contributi omessi nell'anno 2019 e 2020, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo un congruo rinvio, atteso che le sanzioni oggetto di causa erano in corso di riesame.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, disposto rinvio al fine di consentire in riesame in sede amministrativa, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
Con note depositate in data 25.02.2025, l' rappresentava che Controparte_2
le sanzioni oggetto di causa erano state annullate e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite (cfr. provvedimento del 9/1/2025 in atti: “Oggetto: Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 23/07/2024, in materia di "Contributi - AZIENDE"
Ordinanza di ingiunzione n.2287561 prot. INPS.5500.11/07/2024.0598213 e
Ordinanza di ingiunzione n.2473912 prot. INPS.INPS.5500.22/07/2024.0630182 relative a sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali dell'annualità 2019 e 2020
(…) Esaminato il provvedimento in materia di "Contributi - AZIENDE" notificato in data
23/07/2024 al destinatario dello stesso Parte_1
( ; Considerato che il summenzionato provvedimento deve essere C.F._1
annullato per la motivazione di seguito esposta;
Il ricorrente, nell'ambito del contenzioso giudiziario (Pratica Sisco 4001/24/CO/1) contesta la mancata osservanza dei termini di notifica di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981. Data l'impossibilità di addurre e provare le ragioni che non hanno consentito il rispetto del termine di novanta giorni, secondo i principi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 28335/2024, si propone l'annullamento della suddetta ordinanza. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE l'annullamento del provvedimento in oggetto”.
Va dichiarata, quindi, la cessazione della materia del contendere come richiesto, verificato l'intervenuto annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS, soccombente virtuale, in quanto il riconoscimento delle ragioni del ricorrente è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, che parte ricorrente doveva promuovere, a pena di decadenza, per evitare il consolidarsi del titolo.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/03/2025- a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12287/2024 R.G.L., promossa
D A
, in proprio e n. q. di legale rappresentante Parte_1
della Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. SOLLENA GASPARE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO MARIA
GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in VIA F. LAURANA n. 59, PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dato atto dell'annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposta n. OI-002287561 e n. OI-
002473912, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SOLLENA GASPARE, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/08/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi le ordinanze ingiunzione n. n. OI-002287561 e n. OI-00247391, notificate dall'INPS in data 1.8.2024, in relazione a contributi omessi nell'anno 2019 e 2020, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo un congruo rinvio, atteso che le sanzioni oggetto di causa erano in corso di riesame.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, disposto rinvio al fine di consentire in riesame in sede amministrativa, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
Con note depositate in data 25.02.2025, l' rappresentava che Controparte_2
le sanzioni oggetto di causa erano state annullate e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite (cfr. provvedimento del 9/1/2025 in atti: “Oggetto: Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 23/07/2024, in materia di "Contributi - AZIENDE"
Ordinanza di ingiunzione n.2287561 prot. INPS.5500.11/07/2024.0598213 e
Ordinanza di ingiunzione n.2473912 prot. INPS.INPS.5500.22/07/2024.0630182 relative a sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali dell'annualità 2019 e 2020
(…) Esaminato il provvedimento in materia di "Contributi - AZIENDE" notificato in data
23/07/2024 al destinatario dello stesso Parte_1
( ; Considerato che il summenzionato provvedimento deve essere C.F._1
annullato per la motivazione di seguito esposta;
Il ricorrente, nell'ambito del contenzioso giudiziario (Pratica Sisco 4001/24/CO/1) contesta la mancata osservanza dei termini di notifica di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981. Data l'impossibilità di addurre e provare le ragioni che non hanno consentito il rispetto del termine di novanta giorni, secondo i principi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 28335/2024, si propone l'annullamento della suddetta ordinanza. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE l'annullamento del provvedimento in oggetto”.
Va dichiarata, quindi, la cessazione della materia del contendere come richiesto, verificato l'intervenuto annullamento in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'INPS, soccombente virtuale, in quanto il riconoscimento delle ragioni del ricorrente è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, che parte ricorrente doveva promuovere, a pena di decadenza, per evitare il consolidarsi del titolo.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 29/03/2025- a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/02/2025.
La Giudice
Paola Marino