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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5/2025 R.G. V.G.
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Emanuele De Gregorio Presidente dott. Maria Lucia Insinga Consigliere dott. Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 5/2025 R.G. V.G. concernente reclamo ex art. 473 bis 24 c.p.c. avverso l'ordinanza del 05/01/2025 emessa dal Tribunale di Gela nel procedimento n. 607/2024 R.G.
TRA
nato a [...], il [...], (C.F.: ), ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Palermo n. 31, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giuseppe Falzone (C.F.:
), giusta procura rilasciata in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del suddetto professionista, sito a Caltanissetta in Viale della Regione n. 6,
Reclamante
E
, nata a [...], il [...], ivi residente in [...] CP_1 Persona_1
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ausiliatrice Bellavia, C.F._3
(C.F.: ), giusta procura rilasciata in atti ed elettivamente domiciliata presso C.F._4
lo studio del suddetto professionista, sito a Gela, in via Borromini n. 8,
Reclamata
ha proposto reclamo contro l'ordinanza, datata 5 gennaio 2025, emessa dal Parte_1
Tribunale di Gela ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., nel procedimento n. 607/2024 R.G., promosso da ed avente ad oggetto le domande cumulate di separazione Parte_2
giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, che così ha disposto: “ASSEGNA ad la casa familiare, sita a Gela in via Palermo n. 31, per viverci Parte_2
1 con il figlio , nato a [...] il [...]; - PONE in capo ad Persona_2 Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di un
[...] Parte_2 assegno mensile di complessivi € 650,00 a titolo di contributo per il mantenimento indiretto del figlio , da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Persona_2
secondo gli indici ISTAT (FOI); - PONE a carico di le spese straordinarie Parte_1
per il figlio , nella misura del 50%, secondo il regime indicato nel Protocollo Persona_2
d'intesa dell'8/03/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
- PONE in capo ad l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 un assegno mensile di complessivi € 500,00 a titolo di Parte_2
contributo per il suo mantenimento, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (FOI); - di depositare gli estratti Controparte_2
conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni entro e non oltre la data del
5.5.2025 mediante produzione nel fascicolo telematico corredato da apposito indice […]”.
Con il primo motivo di reclamo censura l'assegnazione della casa coniugale Parte_1
al coniuge, presso cui il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, vive in misura prevalente, ritenendo doversi assegnare l'immobile in oggetto al figlio con contestuale diritto di godimento turnario mensile dei coniugi.
Il reclamante con il secondo motivo si duole del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge in ragione dell'assenza di significativa Parte_2 disparità economica tra le parti e della circostanza che egli dispone di un reddito netto di €. 1.600,00 mensili;
in subordine, chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura minima in luogo di quella attribuita pari ad €. 500,00.
Con il terzo motivo denuncia l'errata determinazione della misura dell'assegno di mantenimento disposto nei confronti del figlio maggiorenne, chiedendone la riduzione a €. 250,00 nonché la corresponsione in maniera diretta al figlio in ragione della maggiore età. chiede il rigetto del reclamo poiché infondato. Parte_2
************
Il primo motivo di reclamo è infondato.
Il giudice a quo per respingere la richiesta di assegnazione della casa al figlio, con uso a turno dei genitori, ha rilevato, in senso ostativo, “l'inevitabile impiego di risorse economiche che tale soluzione imporrebbe alle parti in assenza dell'attuale disponibilità per ambedue i coniugi di una pronta sistemazione abitativa alternativa”.
2 Il reclamante rileva in proposito che la reclamata - come osservato dal giudice nell'ordinanza, in relazione alla situazione economica di - dispone di una casa in Parte_2
proprietà esclusiva ceduta a titolo gratuito a terzi e quindi prontamente disponibile.
Occorre in proposito rilevare che la soluzione proposta dal reclamante, al di là della disponibilità di idonee sistemazioni abitative da parte dei genitori per il periodo in cui non dimorano nella casa familiare, determina comunque un aggravio economico costituito dalla gestione di due abitazioni e tale maggior onere ricade anche sullo stesso reclamante che rappresenta, con l'impugnazione, di dovere sostenere la spesa per un'abitazione alternativa.
Va d'altro canto rappresentato - con valutazione assorbente di ogni altra - che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli anche se maggiorenni, purché economicamente non autosufficienti, e la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “ è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (cfr. Cassazione civile , sez.
I , 12/10/2018 , n. 25604).
Pertanto il reclamo, che si limita a censure correlate alla valutazione della situazione patrimoniale e ed economica delle parti senza nulla addurre in ordine al concreto interesse del figlio rispetto alla soluzione proposta in ordine alla casa familiare, risulta impiegare argomenti che sono incompatibili con i principi che regolano la materia.
Va infatti osservato che l'assegnazione della casa familiare al figlio, facendo ruotare a turno nella stessa casa i genitori, implicando un uso promiscuo e necessari momenti di compresenza dei coniugi nello stesso ambiente abitativo, richiede una seria organizzazione e, dunque, la collaborazione dei coniugi e il rispetto delle reciproche prerogative, anche nella gestione del rapporto con il figlio;
tale soluzione dunque può essere foriera di disagi significativi, ove manchi tale cooperazione, che inevitabilmente coinvolge i figli, nuocendo alla loro serenità.
Nel caso di specie, pur avendo il reclamante rilevato che il figlio stesso ha manifestato l'intenzione di permanere a vivere con entrambi i genitori, nulla ha dedotto in ordine alla praticabilità nel caso concreto di tale soluzione e alla sua corrispondenza al reale interesse del figlio, specie considerando che il giudice a quo, respingendo la domanda - pure avanzata dal reclamante - di assegnazione congiunta della casa familiare poiché insuscettibile di spedita e agevole divisione in due distinte unità abitative, ha pure rilevato il “concreto rischio di aggravamento della già aperta conflittualità tra i coniugi”.
Il secondo motivo di reclamo è pure infondato.
3 Il procedimento di primo grado è in fase istruttoria e parte reclamante nessun argomento ha dedotto con il reclamo al fine di giustificare la fondatezza della domanda di addebito avanzata nei riguardi della controparte: non è chiaro, pertanto, la ragione per la quale “una proiezione probabilistica” doveva indurre il giudice di primo grado ad escludere la spettanza dell'assegno di mantenimento in favore della reclamata.
Il reclamo sul punto è privo di motivazione e perciò va recisamente disatteso.
Quanto agli altri profili di censura articolati, va premesso che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in caso di separazione dei coniugi, è necessario prendere in considerazione il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale (cfr. ex pluris
Cassazione civile sez. I , 29/04/2024 n. 11494: “Per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge non addebitante la separazione, è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti. Inoltre, è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa).
Il riconoscimento e la quantificazione del mantenimento impone, dunque, di effettuare un giudizio di adeguatezza delle risorse del coniuge richiedente a conservare il tenore di vita matrimoniale e postula di comparare la situazione patrimoniale ed economica complessiva dei coniugi (cfr.
Cassazione civile , sez. I , 12/01/2017 , n. 605: “In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare detto tenore di vita;
in caso di esito negativo di tale verifica, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, da effettuarsi attraverso la ricostruzione delle complessive situazioni economico-patrimoniali e reddituali degli stessi coniugi, senza che sia necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti da ciascun coniuge”).
È poi noto che in tale valutazione bisogna considerare, unitamente ai redditi dei coniugi, anche tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Il reclamo, prescindendo del tutto dai principi consolidati sopra enunciati, è incentrato esclusivamente sulla pretesa errata valutazione, da parte del primo giudice, degli elementi positivi afferenti alla sfera giuridica della reclamata e pure richiamati dal giudice al fine di proporzionare la misura dell'assegno (l'assegnazione della casa coniugale, di cui lo stesso reclamante è
4 comproprietario, in favore di il patrimonio immobiliare di Parte_2 quest'ultima e la quota di partecipazione alla società di cui è socio anche il reclamante, i crediti vantati nei confronti della stessa società a titolo di trattamento di fine mandato;
la somma di
€.40.000,00, prelevati da uno dei conti cointestati in cui confluivano i risparmi accumulati nel corso della vita matrimoniale) senza nulla riferire, però, in ordine alla propria situazione economica e al tenore di vita in costanza di matrimonio.
Invero il reclamo proposto trascura di confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza reclamata che, in relazione alla disparità economica tra i coniugi, ha osservato “dalla copiosa documentazione versata in atti – ancorché parziale stante la mancata produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari del resistente relativi all'ultimo triennio – emergono molteplici elementi da cui desumere una capacità economica senz'altro superiore a quella risultante dalle sole dichiarazioni dei redditi e ciò tenuto conto del regime fiscale cui sono sottoposti i dividendi distribuiti dalla società di cui è socio con una quota del 70% (Cfr. verbali di assemblea allegati in comparsa, Per_2 doc. n. 11 a e 11 b) – che, pertanto, non risultano esposti nelle dichiarazioni dei redditi – e dei movimenti registrati sui conti correnti cointestati ai coniugi (Cfr. all. n. 3 e 22, estratti conto corrente
BCC n. 609019003988-11 e Unicredit n. 000104452541 prodotti in allegato al ricorso introduttivo)”; avverso tale motivazione alcuna censura è stata mossa.
Inutilmente pertanto rimarca, con il reclamo, di percepire un compenso Parte_1 mensile di € 1.600,00 per lo svolgimento della propria funzione di amministratore unico della società di cui detiene la quota del 70%, atteso che tale dato reddituale è stato ritenuto dal Tribunale, sia pur in linea con le risultanze delle dichiarazioni fiscali prodotte, non congruo rispetto alle entrate e alle disponibilità registrate nei conti correnti cointestati richiamati nell'ordinanza impugnata e, occorre ribadire, tale conclusione è rimasta incensurata.
Il reclamante rappresenta che il coniuge avrebbe disponibilità sufficienti a godere del tenore di vita matrimoniale e che non sussiste disparità alcuna tra le parti ma l'asserto rimane non argomentato non avendo egli nulla allegato sullo stile di vita condotto in costanza di matrimonio - che, invece, parte reclamata allega essere stato particolarmente elevato, producendo altresì foto rappresentative della casa familiare e di preziosi - e omettendo del tutto la comparazione tra la posizione del coniuge e la propria che, per quanto sopra detto, il Tribunale ha ritenuto assai più florida di quella documentata.
Va poi detto che erroneamente assume l'irrilevanza della mancata produzione Parte_1 degli estratti dei rapporti bancari e finanziari, poiché cointestati ad entrambe le parti, fraintendendo il senso dell'onere imposto con l'ordinanza impugnata che è volta ad acquisire gli estratti conto relativi ai rapporti bancari e finanziari di cui lo stesso è titolare in via esclusiva e che si riferiscono
5 all'ultimo triennio, peraltro specificamente indicati da controparte (cfr. pag. 11 della memoria di costituzione della reclamata).
E poiché dall'inottemperanza dell'obbligo di produzione documentale di cui all'art. 473 bis.12 possono trarsi argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tale contegno costituisce elemento di convincimento per corroborare la valutazione delle altre risultanze probatorie.
Ne può ritenersi che a tale inerzia il reclamante abbia sopperito con il deposito in questo giudizio di reclamo della documentazione richiesta dal primo giudice: a prescindere dalla completezza, o meno, della produzione documentale, questa deve essere ancora vagliata dal giudice di prime cure e il reclamo va inteso come uno strumento di rivisitazione del provvedimento impugnato sulla base degli atti già esaminati dal Tribunale.
Quanto alla ridotta capacità lavorativa di , ritenuta dal primo giudice, Persona_3 sul punto nell'ordinanza impugnata si rileva che essa allo stato è priva di occupazione e invalida, che la pensione di invalidità riconosciutale è stata sospesa e che, pur di giovane età, ha maturato una sola esperienza professionale nella società di famiglia.
Le osservazioni svolte da parte reclamante sul punto sono generiche e non incrinano il ragionamento del giudice: la circostanza che la pensione di invalidità possa essere nuovamente attribuita - come eccepito dal reclamante - è irrilevante poiché allo stato la reclamata è priva di tale emolumento e i provvedimenti di famiglia sono adottati rebus sic stantibus; dedurre che l'invalidità della controparte
- senza specificazione alcuna in ordine alla patologia e all'incidenza sulla capacità di lavoro -, consentendo l'accesso alle categorie riservate, costituisce un'opportunità di lavoro è una mera congettura non argomentata;
il buon rendimento nell'attività lavorativa pregressa nell'ambito dell'impresa di famiglia non esclude la difficoltà dell'inserimento nel mondo del lavoro.
In definitiva il motivo di reclamo va respinto poiché generico e carente di censure rispetto alle ragioni giuridiche che stanno a fondamento della decisione.
Per le medesime ragioni è infondato anche il terzo motivo di reclamo con il quale si domanda la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne ma non autosufficiente, riproponendo perlopiù i medesimi argomenti.
Quanto alla richiesta di versamento dell'assegno direttamente nelle mani del figlio e che il giudice a quo ha omesso di valutare, la domanda va respinta poiché “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il
6 menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”(cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/11/2021, n.34100).
Il reclamo in definitiva va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano secondo i parametri medi dei giudizi ordinari di cognizione dinanzi alla Corte D'Appello di valore indeterminabile (art. 5, co. 5 e 6, d.m.
55/2014), con la riduzione del 50% avuto riguardo alle attività concretamente svolte e alle difese espletate, escludendo la fase di trattazione e istruzione che non si è svolta.
P.Q.M.
rigetta il reclamo ex art. 473bis. 24 c.p.c. proposto da avverso l'ordinanza, Parte_1 datata 5 gennaio 2025, emessa dal Tribunale di Gela ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., nel procedimento n. 607/2024 R.G.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 che si quantificano in €. 3.473,00, oltre spese generali, iva e cpa.
[...]
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
7
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Emanuele De Gregorio Presidente dott. Maria Lucia Insinga Consigliere dott. Flavia Strazzanti Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 5/2025 R.G. V.G. concernente reclamo ex art. 473 bis 24 c.p.c. avverso l'ordinanza del 05/01/2025 emessa dal Tribunale di Gela nel procedimento n. 607/2024 R.G.
TRA
nato a [...], il [...], (C.F.: ), ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Palermo n. 31, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giuseppe Falzone (C.F.:
), giusta procura rilasciata in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del suddetto professionista, sito a Caltanissetta in Viale della Regione n. 6,
Reclamante
E
, nata a [...], il [...], ivi residente in [...] CP_1 Persona_1
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ausiliatrice Bellavia, C.F._3
(C.F.: ), giusta procura rilasciata in atti ed elettivamente domiciliata presso C.F._4
lo studio del suddetto professionista, sito a Gela, in via Borromini n. 8,
Reclamata
ha proposto reclamo contro l'ordinanza, datata 5 gennaio 2025, emessa dal Parte_1
Tribunale di Gela ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., nel procedimento n. 607/2024 R.G., promosso da ed avente ad oggetto le domande cumulate di separazione Parte_2
giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, che così ha disposto: “ASSEGNA ad la casa familiare, sita a Gela in via Palermo n. 31, per viverci Parte_2
1 con il figlio , nato a [...] il [...]; - PONE in capo ad Persona_2 Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di un
[...] Parte_2 assegno mensile di complessivi € 650,00 a titolo di contributo per il mantenimento indiretto del figlio , da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Persona_2
secondo gli indici ISTAT (FOI); - PONE a carico di le spese straordinarie Parte_1
per il figlio , nella misura del 50%, secondo il regime indicato nel Protocollo Persona_2
d'intesa dell'8/03/2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
- PONE in capo ad l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 un assegno mensile di complessivi € 500,00 a titolo di Parte_2
contributo per il suo mantenimento, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (FOI); - di depositare gli estratti Controparte_2
conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni entro e non oltre la data del
5.5.2025 mediante produzione nel fascicolo telematico corredato da apposito indice […]”.
Con il primo motivo di reclamo censura l'assegnazione della casa coniugale Parte_1
al coniuge, presso cui il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, vive in misura prevalente, ritenendo doversi assegnare l'immobile in oggetto al figlio con contestuale diritto di godimento turnario mensile dei coniugi.
Il reclamante con il secondo motivo si duole del riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge in ragione dell'assenza di significativa Parte_2 disparità economica tra le parti e della circostanza che egli dispone di un reddito netto di €. 1.600,00 mensili;
in subordine, chiede la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura minima in luogo di quella attribuita pari ad €. 500,00.
Con il terzo motivo denuncia l'errata determinazione della misura dell'assegno di mantenimento disposto nei confronti del figlio maggiorenne, chiedendone la riduzione a €. 250,00 nonché la corresponsione in maniera diretta al figlio in ragione della maggiore età. chiede il rigetto del reclamo poiché infondato. Parte_2
************
Il primo motivo di reclamo è infondato.
Il giudice a quo per respingere la richiesta di assegnazione della casa al figlio, con uso a turno dei genitori, ha rilevato, in senso ostativo, “l'inevitabile impiego di risorse economiche che tale soluzione imporrebbe alle parti in assenza dell'attuale disponibilità per ambedue i coniugi di una pronta sistemazione abitativa alternativa”.
2 Il reclamante rileva in proposito che la reclamata - come osservato dal giudice nell'ordinanza, in relazione alla situazione economica di - dispone di una casa in Parte_2
proprietà esclusiva ceduta a titolo gratuito a terzi e quindi prontamente disponibile.
Occorre in proposito rilevare che la soluzione proposta dal reclamante, al di là della disponibilità di idonee sistemazioni abitative da parte dei genitori per il periodo in cui non dimorano nella casa familiare, determina comunque un aggravio economico costituito dalla gestione di due abitazioni e tale maggior onere ricade anche sullo stesso reclamante che rappresenta, con l'impugnazione, di dovere sostenere la spesa per un'abitazione alternativa.
Va d'altro canto rappresentato - con valutazione assorbente di ogni altra - che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli anche se maggiorenni, purché economicamente non autosufficienti, e la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “ è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (cfr. Cassazione civile , sez.
I , 12/10/2018 , n. 25604).
Pertanto il reclamo, che si limita a censure correlate alla valutazione della situazione patrimoniale e ed economica delle parti senza nulla addurre in ordine al concreto interesse del figlio rispetto alla soluzione proposta in ordine alla casa familiare, risulta impiegare argomenti che sono incompatibili con i principi che regolano la materia.
Va infatti osservato che l'assegnazione della casa familiare al figlio, facendo ruotare a turno nella stessa casa i genitori, implicando un uso promiscuo e necessari momenti di compresenza dei coniugi nello stesso ambiente abitativo, richiede una seria organizzazione e, dunque, la collaborazione dei coniugi e il rispetto delle reciproche prerogative, anche nella gestione del rapporto con il figlio;
tale soluzione dunque può essere foriera di disagi significativi, ove manchi tale cooperazione, che inevitabilmente coinvolge i figli, nuocendo alla loro serenità.
Nel caso di specie, pur avendo il reclamante rilevato che il figlio stesso ha manifestato l'intenzione di permanere a vivere con entrambi i genitori, nulla ha dedotto in ordine alla praticabilità nel caso concreto di tale soluzione e alla sua corrispondenza al reale interesse del figlio, specie considerando che il giudice a quo, respingendo la domanda - pure avanzata dal reclamante - di assegnazione congiunta della casa familiare poiché insuscettibile di spedita e agevole divisione in due distinte unità abitative, ha pure rilevato il “concreto rischio di aggravamento della già aperta conflittualità tra i coniugi”.
Il secondo motivo di reclamo è pure infondato.
3 Il procedimento di primo grado è in fase istruttoria e parte reclamante nessun argomento ha dedotto con il reclamo al fine di giustificare la fondatezza della domanda di addebito avanzata nei riguardi della controparte: non è chiaro, pertanto, la ragione per la quale “una proiezione probabilistica” doveva indurre il giudice di primo grado ad escludere la spettanza dell'assegno di mantenimento in favore della reclamata.
Il reclamo sul punto è privo di motivazione e perciò va recisamente disatteso.
Quanto agli altri profili di censura articolati, va premesso che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in caso di separazione dei coniugi, è necessario prendere in considerazione il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale (cfr. ex pluris
Cassazione civile sez. I , 29/04/2024 n. 11494: “Per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge non addebitante la separazione, è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti. Inoltre, è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa).
Il riconoscimento e la quantificazione del mantenimento impone, dunque, di effettuare un giudizio di adeguatezza delle risorse del coniuge richiedente a conservare il tenore di vita matrimoniale e postula di comparare la situazione patrimoniale ed economica complessiva dei coniugi (cfr.
Cassazione civile , sez. I , 12/01/2017 , n. 605: “In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare detto tenore di vita;
in caso di esito negativo di tale verifica, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, da effettuarsi attraverso la ricostruzione delle complessive situazioni economico-patrimoniali e reddituali degli stessi coniugi, senza che sia necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti da ciascun coniuge”).
È poi noto che in tale valutazione bisogna considerare, unitamente ai redditi dei coniugi, anche tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Il reclamo, prescindendo del tutto dai principi consolidati sopra enunciati, è incentrato esclusivamente sulla pretesa errata valutazione, da parte del primo giudice, degli elementi positivi afferenti alla sfera giuridica della reclamata e pure richiamati dal giudice al fine di proporzionare la misura dell'assegno (l'assegnazione della casa coniugale, di cui lo stesso reclamante è
4 comproprietario, in favore di il patrimonio immobiliare di Parte_2 quest'ultima e la quota di partecipazione alla società di cui è socio anche il reclamante, i crediti vantati nei confronti della stessa società a titolo di trattamento di fine mandato;
la somma di
€.40.000,00, prelevati da uno dei conti cointestati in cui confluivano i risparmi accumulati nel corso della vita matrimoniale) senza nulla riferire, però, in ordine alla propria situazione economica e al tenore di vita in costanza di matrimonio.
Invero il reclamo proposto trascura di confrontarsi con la ratio decidendi dell'ordinanza reclamata che, in relazione alla disparità economica tra i coniugi, ha osservato “dalla copiosa documentazione versata in atti – ancorché parziale stante la mancata produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari del resistente relativi all'ultimo triennio – emergono molteplici elementi da cui desumere una capacità economica senz'altro superiore a quella risultante dalle sole dichiarazioni dei redditi e ciò tenuto conto del regime fiscale cui sono sottoposti i dividendi distribuiti dalla società di cui è socio con una quota del 70% (Cfr. verbali di assemblea allegati in comparsa, Per_2 doc. n. 11 a e 11 b) – che, pertanto, non risultano esposti nelle dichiarazioni dei redditi – e dei movimenti registrati sui conti correnti cointestati ai coniugi (Cfr. all. n. 3 e 22, estratti conto corrente
BCC n. 609019003988-11 e Unicredit n. 000104452541 prodotti in allegato al ricorso introduttivo)”; avverso tale motivazione alcuna censura è stata mossa.
Inutilmente pertanto rimarca, con il reclamo, di percepire un compenso Parte_1 mensile di € 1.600,00 per lo svolgimento della propria funzione di amministratore unico della società di cui detiene la quota del 70%, atteso che tale dato reddituale è stato ritenuto dal Tribunale, sia pur in linea con le risultanze delle dichiarazioni fiscali prodotte, non congruo rispetto alle entrate e alle disponibilità registrate nei conti correnti cointestati richiamati nell'ordinanza impugnata e, occorre ribadire, tale conclusione è rimasta incensurata.
Il reclamante rappresenta che il coniuge avrebbe disponibilità sufficienti a godere del tenore di vita matrimoniale e che non sussiste disparità alcuna tra le parti ma l'asserto rimane non argomentato non avendo egli nulla allegato sullo stile di vita condotto in costanza di matrimonio - che, invece, parte reclamata allega essere stato particolarmente elevato, producendo altresì foto rappresentative della casa familiare e di preziosi - e omettendo del tutto la comparazione tra la posizione del coniuge e la propria che, per quanto sopra detto, il Tribunale ha ritenuto assai più florida di quella documentata.
Va poi detto che erroneamente assume l'irrilevanza della mancata produzione Parte_1 degli estratti dei rapporti bancari e finanziari, poiché cointestati ad entrambe le parti, fraintendendo il senso dell'onere imposto con l'ordinanza impugnata che è volta ad acquisire gli estratti conto relativi ai rapporti bancari e finanziari di cui lo stesso è titolare in via esclusiva e che si riferiscono
5 all'ultimo triennio, peraltro specificamente indicati da controparte (cfr. pag. 11 della memoria di costituzione della reclamata).
E poiché dall'inottemperanza dell'obbligo di produzione documentale di cui all'art. 473 bis.12 possono trarsi argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tale contegno costituisce elemento di convincimento per corroborare la valutazione delle altre risultanze probatorie.
Ne può ritenersi che a tale inerzia il reclamante abbia sopperito con il deposito in questo giudizio di reclamo della documentazione richiesta dal primo giudice: a prescindere dalla completezza, o meno, della produzione documentale, questa deve essere ancora vagliata dal giudice di prime cure e il reclamo va inteso come uno strumento di rivisitazione del provvedimento impugnato sulla base degli atti già esaminati dal Tribunale.
Quanto alla ridotta capacità lavorativa di , ritenuta dal primo giudice, Persona_3 sul punto nell'ordinanza impugnata si rileva che essa allo stato è priva di occupazione e invalida, che la pensione di invalidità riconosciutale è stata sospesa e che, pur di giovane età, ha maturato una sola esperienza professionale nella società di famiglia.
Le osservazioni svolte da parte reclamante sul punto sono generiche e non incrinano il ragionamento del giudice: la circostanza che la pensione di invalidità possa essere nuovamente attribuita - come eccepito dal reclamante - è irrilevante poiché allo stato la reclamata è priva di tale emolumento e i provvedimenti di famiglia sono adottati rebus sic stantibus; dedurre che l'invalidità della controparte
- senza specificazione alcuna in ordine alla patologia e all'incidenza sulla capacità di lavoro -, consentendo l'accesso alle categorie riservate, costituisce un'opportunità di lavoro è una mera congettura non argomentata;
il buon rendimento nell'attività lavorativa pregressa nell'ambito dell'impresa di famiglia non esclude la difficoltà dell'inserimento nel mondo del lavoro.
In definitiva il motivo di reclamo va respinto poiché generico e carente di censure rispetto alle ragioni giuridiche che stanno a fondamento della decisione.
Per le medesime ragioni è infondato anche il terzo motivo di reclamo con il quale si domanda la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne ma non autosufficiente, riproponendo perlopiù i medesimi argomenti.
Quanto alla richiesta di versamento dell'assegno direttamente nelle mani del figlio e che il giudice a quo ha omesso di valutare, la domanda va respinta poiché “in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il
6 menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”(cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/11/2021, n.34100).
Il reclamo in definitiva va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano secondo i parametri medi dei giudizi ordinari di cognizione dinanzi alla Corte D'Appello di valore indeterminabile (art. 5, co. 5 e 6, d.m.
55/2014), con la riduzione del 50% avuto riguardo alle attività concretamente svolte e alle difese espletate, escludendo la fase di trattazione e istruzione che non si è svolta.
P.Q.M.
rigetta il reclamo ex art. 473bis. 24 c.p.c. proposto da avverso l'ordinanza, Parte_1 datata 5 gennaio 2025, emessa dal Tribunale di Gela ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., nel procedimento n. 607/2024 R.G.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Parte_2 che si quantificano in €. 3.473,00, oltre spese generali, iva e cpa.
[...]
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
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