TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1984/2025
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1984/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi al dott. NA CC, sono comparsi: l'avv. COLI in sost. avv. MILANA MAURIZIO per parte ricorrente Parte_2
per parte resistente l'avv. ZAFFINA ANTONELLO.
[...] CP_1
È presente altresì la dr.ssa e tanto lo si attesta ai CP_2 fini della sua pratica professionale.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA CC
pagina 1 di 5 N. R.G. 1984/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1984/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MILANA MAURIZIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. IMBRIACI SILVANO e dall'Avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: malattia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere stata assente per malattia dal 23.10.2023 al 9.03.2024, si duole che avrebbe CP_1
disconosciuto, con diversi provvedimenti, la possibilità di indennizzare la malattia suddetta per il periodo dal 9 gennaio 2024 al 9 marzo 2024, confermandone la titolarità per il resto.
pagina 2 di 5 Chiedeva dunque il riconoscimento per intero del periodo, con vittoria di spese e onorai.
L' costituitosi, resisteva alla domanda, rilevando che, CP_1
nel periodo disconosciuto la patologia non avrebbe raggiunto il grado necessario per la sua indennizzabilità da parte dell'Istituto.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso può essere accolto sulla base delle seguenti ragioni:
1. Dalle risultanze di causa è emerso che abbia ritenuto, per i CP_1
periodi disconosciuti, che le patologie certificate dal medico della ricorrente non comportassero una incapacità totale, ovvero parziale, all'attività lavorativa (cfr., doc. da 1 a 6, fasc. resistente), sul presupposto che la certificazione fosse invalida, «perché trattasi di esiti stabilizzati e non di malattia acuta».
Sul punto, il rigetto da parte dell resistente si CP_3
fonda, come visto, su una lettura delle certificazioni mediche nel merito, senza che l'accertamento tecnico, eventualmente svolto, sia stato depositato in atti.
In una simile situazione, la richiesta CTU avrebbe avuto carattere meramente esplorativo, come eccepito, anche in sede di discussione orale, dalla parte ricorrente.
2. Al contrario, considerando che la malattia è derivata da un accadimento piuttosto grave a carico del ricorrente (ictus), deve ritenersi che a fronte di certificati medici regolari, CP_1
attestanti una impossibilità di ripresa lavorativa, avrebbe dovuto dimostrare sotto quali profili specifici, per il tipo di patologia ed evento sanitario, le conseguenze (sicuramente transitorie, alla pagina 3 di 5 luce del fatto che attualmente il ricorrente risulta abile al lavoro) non raggiungessero un grado tale da consigliare (e imporre) altri giorni di assenza al dipendente.
Nel caso di specie, oltretutto, emerge che, anche nell'ultimo periodo certificato, il ricorrente fosse interessato da postumi che riguardavano deficit all'arto superiore destro e poi parestesie interessanti il medesimo arto (cfr., doc. 1, fasc. ricorrente).
Quest'ultima, in particolare, è stata considerata dal medico come patologia a sé stante e non in continuazione, circostanza che rende ancor meno preciso e specifico il disconoscimento da parte di
. CP_1
In altre parole, sarebbero state necessarie, a fronte di certificati regolari, di medico del servizio sanitario che espressamente dichiara il lavoratore non abile all'attività lavorativa, allegazioni di in merito al motivo per il quale CP_1
deficit motori all'arto superiore destro, quali conseguenze della grave patologia sofferta dal ricorrente, potessero non interferire
(in termini di abilità) sull'espletamento dell'attività lavorativa del (che peraltro risulta svolgere mansioni di autista). Parte_1
3. Niente di tutto questo è stato allegato e dimostrato, mancando anche la documentazione tecnica, in base alla quale il servizio medico dell' resistente ha deciso di non ritenere meritevoli CP_3
le certificazioni mediche in atti.
Ne deriva che la domanda può trovare accoglimento, con riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi indennizzato tutto il periodo oggetto di certificazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo pagina 4 di 5
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie il ricorso e dichiara diritto alla indennità di malattia per il periodo 01.01.2024-09.03.2024;
B) Condanna al pagamento degli importi relativi, maggiorati CP_1
degli interessi dalle scadenze di legge al saldo;
C) Condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in CP_1
euro 1.690,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA
Firenze, il 21/10/2025
Il Giudice
NA CC
pagina 5 di 5
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 1984/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi al dott. NA CC, sono comparsi: l'avv. COLI in sost. avv. MILANA MAURIZIO per parte ricorrente Parte_2
per parte resistente l'avv. ZAFFINA ANTONELLO.
[...] CP_1
È presente altresì la dr.ssa e tanto lo si attesta ai CP_2 fini della sua pratica professionale.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
NA CC
pagina 1 di 5 N. R.G. 1984/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA CC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1984/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MILANA MAURIZIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. IMBRIACI SILVANO e dall'Avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: malattia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere stata assente per malattia dal 23.10.2023 al 9.03.2024, si duole che avrebbe CP_1
disconosciuto, con diversi provvedimenti, la possibilità di indennizzare la malattia suddetta per il periodo dal 9 gennaio 2024 al 9 marzo 2024, confermandone la titolarità per il resto.
pagina 2 di 5 Chiedeva dunque il riconoscimento per intero del periodo, con vittoria di spese e onorai.
L' costituitosi, resisteva alla domanda, rilevando che, CP_1
nel periodo disconosciuto la patologia non avrebbe raggiunto il grado necessario per la sua indennizzabilità da parte dell'Istituto.
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso può essere accolto sulla base delle seguenti ragioni:
1. Dalle risultanze di causa è emerso che abbia ritenuto, per i CP_1
periodi disconosciuti, che le patologie certificate dal medico della ricorrente non comportassero una incapacità totale, ovvero parziale, all'attività lavorativa (cfr., doc. da 1 a 6, fasc. resistente), sul presupposto che la certificazione fosse invalida, «perché trattasi di esiti stabilizzati e non di malattia acuta».
Sul punto, il rigetto da parte dell resistente si CP_3
fonda, come visto, su una lettura delle certificazioni mediche nel merito, senza che l'accertamento tecnico, eventualmente svolto, sia stato depositato in atti.
In una simile situazione, la richiesta CTU avrebbe avuto carattere meramente esplorativo, come eccepito, anche in sede di discussione orale, dalla parte ricorrente.
2. Al contrario, considerando che la malattia è derivata da un accadimento piuttosto grave a carico del ricorrente (ictus), deve ritenersi che a fronte di certificati medici regolari, CP_1
attestanti una impossibilità di ripresa lavorativa, avrebbe dovuto dimostrare sotto quali profili specifici, per il tipo di patologia ed evento sanitario, le conseguenze (sicuramente transitorie, alla pagina 3 di 5 luce del fatto che attualmente il ricorrente risulta abile al lavoro) non raggiungessero un grado tale da consigliare (e imporre) altri giorni di assenza al dipendente.
Nel caso di specie, oltretutto, emerge che, anche nell'ultimo periodo certificato, il ricorrente fosse interessato da postumi che riguardavano deficit all'arto superiore destro e poi parestesie interessanti il medesimo arto (cfr., doc. 1, fasc. ricorrente).
Quest'ultima, in particolare, è stata considerata dal medico come patologia a sé stante e non in continuazione, circostanza che rende ancor meno preciso e specifico il disconoscimento da parte di
. CP_1
In altre parole, sarebbero state necessarie, a fronte di certificati regolari, di medico del servizio sanitario che espressamente dichiara il lavoratore non abile all'attività lavorativa, allegazioni di in merito al motivo per il quale CP_1
deficit motori all'arto superiore destro, quali conseguenze della grave patologia sofferta dal ricorrente, potessero non interferire
(in termini di abilità) sull'espletamento dell'attività lavorativa del (che peraltro risulta svolgere mansioni di autista). Parte_1
3. Niente di tutto questo è stato allegato e dimostrato, mancando anche la documentazione tecnica, in base alla quale il servizio medico dell' resistente ha deciso di non ritenere meritevoli CP_3
le certificazioni mediche in atti.
Ne deriva che la domanda può trovare accoglimento, con riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi indennizzato tutto il periodo oggetto di certificazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo pagina 4 di 5
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie il ricorso e dichiara diritto alla indennità di malattia per il periodo 01.01.2024-09.03.2024;
B) Condanna al pagamento degli importi relativi, maggiorati CP_1
degli interessi dalle scadenze di legge al saldo;
C) Condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in CP_1
euro 1.690,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA
Firenze, il 21/10/2025
Il Giudice
NA CC
pagina 5 di 5