Articolo 2 della Legge 28 marzo 1991, n. 119
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 aprile 1991
Art. 2. 1. Le spese relative all'organizzazione del turno di presidenza italiana del Comitato dei coordinatori nazionali, previsto dal 1› luglio 1990 al 30 giugno 1991, gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.
2. Il Ministro degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del funzionario delegato di cui all'articolo 3, comma 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386 , e successive modificazioni.
3. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi alla organizzazione della presidenza italiana sono eseguiti in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato.
I beni in tal modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato. Le somme non impegnate nell'ambito di un esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio successivo.
4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione della presidenza e' presentato, entro nove mesi dalla conclusione del periodo di presidenza, alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), cosi' come modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92 , e' il seguente:
"Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennita', quando non siano prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche' alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme indebitamente percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".
Il limite di cui al penultimo comma dell'articolo soprariportato e' stato elevato a 900 milioni dall' art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985).
Entrata in vigore il 10 aprile 1991