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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/01/2024, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Sossio Pellecchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2315/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del 07/09/2023, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito della com- parsa conclusionale e della memoria di replica, avente ad oggetto “contratto di mutuo” e ver- tente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Sheila Leocricia BUCCINO e Alessandro RIZZO, in virtù di procura in atti,
ATTORE
, (P. IVA, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Controparte_1
Milano-Monza Brianza al numero ) rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro P.IVA_1
VILLANI, Manuela CACCIALANZA e Vincenzo LIETO, in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di udienza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha dedotto la nullità Parte_1 delle clausole di cui all'art. 4 (calcolo degli interessi), all'art. 7 (estinzione anticipata) e all'art. 7 bis (conversione in euro) relative al contratto di mutuo fondiario stipulato con
, a rogito per Notar in data Controparte_1 Persona_1
08/03/2007, rep. 151386 racc. 19090, per l'importo di € 145.000,00 da rimborsare in 360 rate mensili (30 anni) garantito da ipoteca immobiliare.
L'attore ha lamentato l'illegittimità delle condizioni contrattuali, per violazione del princi- pio di trasparenza in relazione alla divergenza TAEG/ISC diverso e/o difforme da quello effettivamente applicato, e pertanto ingannevole, nonché la vessatorietà delle stesse conte- nute negli artt. 4. 7 e 7 bis del contratto di mutuo, in quanto poco comprensibili per il
1 consumatore sia su un piano strettamente grammaticale sia alla luce del contesto comples- sivo del contratto.
Ha dedotto altresì la nullità della scrittura privata sottoscritta in data 27/12/2020 con la quale ha sottoscritto un accordo transattivo, in quanto la convenuta gli avrebbe “imposto” la firma di una scrittura transattiva dal contenuto per lui sfavorevole, in quanto rinunciata- rio a tutti i diritti e predisposta unilateralmente dal soggetto forte del contratto, concretiz- zando, pertanto, la fattispecie dell'usura soggettiva, come rilevato dalla dott.ssa Per_2
esperta contabile, incaricata dalla parte di redigere una perizia tecnica finalizzata
[...]
alla rilevazione di anomalie varie, cause di nullità e di usurarietà del contratto determinate dall'applicazione di usura su interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese.
Per tali motivi ha evocato in giudizio la ed ha chie- Controparte_1 sto: corso e descritto in premessa, per le ragioni espresse in citazione ed indicate nella perizia di parte a firma della dott.ssa , qui da intendersi richiamate;
b) accertare e Persona_2
dichiarare che il contratto di mutuo risulta viziato da divergenza tra il tasso contrattualiz- zato e quello effettivamente applicato;
c) accertare e dichiarare la nullità delle clausole in contratto relative agli interessi ed alla doppia conversione e, di conseguenza, ordinare la restituzione di tutto quanto pagato in eccesso o comunque l'imputazione a sola sorta ca- pitale, unica dovuta, di tutto quanto versato anche in quota interessi;
d) per l'effetto, con- dannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma che sarà ritenuta dovuta, come accertata dalla dott.ssa o comunque come quantificata in corso di Per_2 causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio; e) accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata del 27 novembre 2020, vista l'inesistenza all'atto della firma di una con- troversia da transigere oltre che perché ingannevole per il mutuatario e comunque perché lesiva di diritti indisponibili dell'attore ed imposta dalla banca nella consapevolezza della propria condizione di illegalità; f) in subordine, accertare e dichiarare in ogni caso la risoluzione della scrittura privata del 27 novembre 2020 per la violazione da parte della convenuta degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt.1337 e 1338 c.c.; g) accertare che la scrittura privata del 27 novembre 2020 costituisce usura soggettiva;
h) per l'effetto, condannare la banca al pagamento del risarcimento del danno derivante dalla violazione del principio di trasparenza, correttezza e buona fede oltre che per la violazione delle norme indicate in premessa, nella misura che sarà quantificata in corso
2 di causa anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio o, in subordine, in caso di impos- sibilità alla prova dell'ammontare del danno, da quantificarsi in via equitativa;
i) condan- nare inoltre la banca al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme ritenute dovute;
j) con vittoria di spese.>>.
Con comparsa depositata in data 13/10/2021 si è costituita Controparte_1
che ha contestato l'avverso dedotto, e ha, in particolare, evidenziato: che gli interessi
[...]
pattuiti e il meccanismo della conversione della valuta era stata compresa dal cliente me- diante sottoscrizione del documento di sintesi allegato al contratto di mutuo fondiario non- ché del foglio informativo della cui lettura si è dato atto nel medesimo contratto;
che il meccanismo pattuito all'art. 7 bis nel caso di estinzione anticipata di cui all'art. 7 era il medesimo di quello utilizzato nel corso del rapporto contrattuale per determinare i congua- gli mai contestati dal cliente per quasi 13 anni (dal marzo del 2007 al novembre del 2019); che il mutuo è stato stipulato in valuta svizzera e per garantire il pagamento delle rate in euro secondo un piano di ammortamento a rata costante, sono stati pattuiti conguagli se- mestrali calcolati in funzione del tasso di interesse e del tasso di cambio NC Sviz- zero/Euro; la legittimità delle clausole di cui agli art. 7 e 7 bis del contratto di mutuo;
l'attore è privo di legittimazione ad agire in relazione all'accordo transattivo del
27/11/2020 e ogni doglianza sulla nullità dello stesso è pretestuosa.
Per questi motivi
ha chiesto: dibilità del giudizio promosso dal Sig. per mancato esperimento del Parte_1
tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi della Legge n. 28/2010. - Accertare e dichia- rare l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza della domanda formulata dal Sig.
[...]
volta a far dichiarare la nullità dell'accordo transattivo stipulato in data 27 novem- Pt_2 bre 2020 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig.
rispetto a tutte le domande riguardanti il contratto di mutuo sotto- Parte_1
scritto con in data 8 marzo 2007, per tutti i motivi di cui in narrativa. NEL ME- CP_1
RITO - Respingere integralmente tutte le domande formulate dal Signor Parte_3
in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN OGNI
[...]
CASO - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza.>>.
Esperito il tentativo di mediazione, il giudice, scaduti i termini concessi per la formulazione delle istanze istruttorie, ha disatteso la richiesta di CTU avanzata dall'attore ed, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione con la
3 concessione dei termini 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della me- moria di replica.
2. La domanda attorea è infondata e va rigettata per le argomentazioni che seguono.
La controversia in esame è stata oggetto di numerose pronunce, con orientamenti contra- stanti e la materia è in continua evoluzione giurisprudenziale.
Questo giudice ritiene che, anche alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte, sentenza n. 23655/2021, e ordinanza n. 30556/2023, che hanno statuito in relazione ad analogo contratto di mutuo, per esaminare il merito della fattispecie occorra procedere all'interpre- tazione e qualificazione del contratto di mutuo fondiario intercorso tra le parti.
Ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, va ravvisata la vessatorietà di una clausola quando questa, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, dunque, uno squilibrio da apprezzare in termini non meramente economici ma squisitamente normativi.
La valutazione in merito alla sussistenza dello squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal con- tratto deve avere natura giuridica e non natura economica;
l'assunto trova conferma nell'art. 34, comma 1, del Codice del Consumo a norma del quale la vessatorietà di una clausola è va- lutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferi- mento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del con- tratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. Precisamente la valutazione deve riguardare i diritti e gli obblighi delle parti, atteso che la vessatorietà esula dalla determinazione dell'oggetto del contratto o dall'adeguatezza del corrispettivo, purché tali elementi siano indi- viduati in modo chiaro e comprensibile.
Sulla verifica della chiarezza delle clausole e della loro intellegibilità si è pronunciata, su un caso analogo, la Corte di Giustizia che ha affermato: “Nel caso di una clausola che preveda, nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile, tale requisito deve quindi es- sere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intellegibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di com- prendere il funzionamento di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie” (cfr.
Corte di Giustizia, C-125/18, sentenza del 3 marzo 2020).
All'interprete spetta dunque verificare se le clausole contenute nei contratti conclusi fra professionista e consumatore siano state redatte in modo non chiaro e comprensibile e se
4 su tali basi possono essere qualificate vessatorie, sulla scorta di una valutazione di merito fondata su un a corretta interpretazione del complessivo testo contrattuale che, come tale, non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 23655/2021).
Applicando i principi suesposti alla fattispecie in esame, questo giudice ritiene che le clau- sole di cui agli artt. 4, 7 e 7 bis del contratto di mutuo non siano illegittime o nulle in quanto l'attore è stato posto in condizione di comprenderne il contenuto e non si è concretizzato alcuno squilibrio giuridico.
Va innanzitutto precisato che l'eventuale giudizio di nullità delle singole clausole non com- porta necessariamente la nullità dell'intero contratto, secondo il principio generale di cui all'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avreb- bero concluso senza la parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Tale principio è pun- tualmente e specificamente attuato in subiecta materia dall'art. 36 del Codice del consumo, conforme all'art. 6 della Direttiva 1993/13/CEE, secondo il quale singole clausole possono essere considerate nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
Ne consegue che la domanda attorea volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del con- tratto di mutuo vada disattesa, atteso che l'eventuale nullità delle clausole non determina anche quella del contratto e che alcuna prova è stata fornita dall'attore sulla diversa valu- tazione in relazione alla mancata conclusione dello stesso senza la parte del suo contenuto in tesi colpita dalla nullità.
3. Sulla clausola 4 del contratto, va innanzitutto rilevato che l'indeterminatezza e la non corrispondenza del tasso d'interesse applicato con quello pattuito, come dedotto dall'attore non sono rinvenibili nel contratto di mutuo fondiario.
Al contrario, gli art. 3 e 4 del contratto stabiliscono in modo dettagliato e chiaro, non solo il tasso di interesse pattuito, il meccanismo di calcolo e il funzionamento del mutuo in euro indicizzato al , che prevede espressamente il pagamento delle rate in Euro Controparte_2
ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è unicamente il , Controparte_2 la cui variazione sull'Euro è quindi, suscettibile di incidere sull'ammontare delle stesse ma non per questo censurabile sotto il profilo dell'indeterminatezza.
5 6 7 8 In sintesi, il meccanismo di indicizzazione prevede, da un lato, che la rata pagata mensil- mente - quota capitale e quota interessi - sia convenzionalmente pattuita in misura co- stante secondo il piano di ammortamento allegato al contratto sulla base del tasso di inte- resse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale;
dall'altro lato, che ogni sei mesi la banca compia gli opportuni conguagli semestrali calcolati in funzione dei due parametri espressamente indicati, vale a dire: a) il tasso di interesse LIBOR applicato al Parte_4
zero a sei mesi maggiorato dello spread contrattuale e b) il tasso di cambio Parte_4
zero/Euro rilevato per valuta secondo quanto indicato nel citato art. 4).
I conguagli semestrali costituiscono lo strumento attraverso il quale la ogni sei CP_3
mesi, raffrontando i tassi di interesse e di cambio convenzionali previsti nel contratto con i tassi di interesse e di cambio rilevati sul mercato, rettifica la rata fissa pagata dal cliente accreditando, ovvero addebitando, le relative somme derivanti dai conguagli sullo speciale deposito fruttifero collegato al mutuo.
Un apprezzamento della valuta svizzera sull'Euro comporta un effetto negativo sul piano del rimborso in quanto il mutuatario deve pagare più Euro per rimborsare la rata calcolata in ed allo stesso tempo una diminuzione del tasso di interesse LIBOR Org_1
CHF comporta un effetto positivo per il mutuatario, che deve pagare minori interessi ri- spetto a quelli previsti nel piano di ammortamento, secondo il classico meccanismo del mutuo a tasso variabile. Il meccanismo appena illustrato emerge, peraltro, dalle stesse comu- nicazioni periodiche riportanti detti conguagli semestrali, prodotti dalla convenuta. CP_3
4. Circa il lamentato difetto di trasparenza ed errata indicazione del TAEG/ISC, dedotto ai fini della relativa clausola, ne va rilevata l'infondatezza. Par Escluso dallo stesso attore il superamento del tasso soglia, va rilevato che l' non rappre- senta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svol- gendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Par L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onero- sità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clau- sole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 del TUB.
L'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e de- gli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato, infatti, introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003, che ha demandato alla
9 la individuazione delle operazioni finanziarie per le quali sussiste tale ob- Org_2
bligo e le modalità di calcolo dell'indice. L'organo di vigilanza ha provveduto, nell'ambito della disciplina sulla trasparenza (dapprima con il provvedimento 25/7/2003, e poi dal
29/7/2009 con l'autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi, sezione II, par. 8, più volte aggiornato), a stabilire che detto indice sia riportato, tra l'altro, nei contratti di mutuo e di finanziamento e sia calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri previsti per il TAEG (che si riferisce al solo credito ai consumatori).
Par Quindi e TAEG si calcolano con le stesse modalità, ma non sono regolati dalla mede- sima normativa. L'ISC, infatti, non è previsto da una norma primaria, ma solo dalla nor- mativa di rango regolamentare del CICR ed è disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla . Org_2
Da ciò deriva che in caso di ISC contrattuale errato non è applicabile il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB, perché nessuna norma lo prevede.
Infatti, il citato art. 117 TUB si riferisce alla mancata indicazione del tasso debitore e quindi non è applicabile all'ISC, che non è un tasso ma solo un indice equivalente.
Nemmeno ricorrerebbe un'ipotesi di nullità in forza del comma 6 del citato art. 117 TUB, perché quel vizio colpisce le clausole contrattuali che prevedano tassi più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, cioè di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB, in ordine al cui contenuto nulla è stato allegato nel presente giudizio.
Gli eventuali scostamenti minimali/irrisori tra TAEG pattuito in contratto e TAEG effettivo non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona
30.10.2017: una variazione minimale non determina violazione delle regole di trasparenza;
Par Trib. Napoli 9.1.2018: scostamenti minimali pattuito/ISC effettivo non determinano una pregiudizievole violazione delle regole di trasparenza bancaria;
Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib.
Monza 17.8.2017; Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bari 7.6.2017: TAEG indicato in contratto inferiore a quello reale: si tratta di irregolarità che non determina alcun vizio contrattuale es- sendo stato regolarmente pattuito in contratto il tasso di interesse;
Trib. Roma 8.5.2017,
22.9.2017, 3.1.2018 e 23.2.2018; Trib. Milano 26.10.2017 e 7.11.2017; Trib. Torino
28.9.2017).
5. La clausola 7 e 7 bis contengono una evidente improprietà laddove fanno riferimento al cal- colo di quanto il mutuatario deve pagare sulla base del capitale restituito anziché del capitale da restituire. Tale imprecisione però non comporta di per sé alcun vizio di nullità. È sufficiente
10 ricorrere ad un'interpretazione logica e sistematica per ricondurre la previsione al capitale resi- duo e ciò è reso immediatamente evidente dal fatto che subito dopo il riferimento al capitale restituito la clausola prevede proprio il pagamento degli arretrati che fossero dovuti dal mutua- tario.
Peraltro, anche in questo caso si può osservare che la formulazione letterale della clausola non comporta di per sé alcuno squilibrio tra le obbligazioni delle parti: calcolare il dovuto su quanto già restituito sarebbe assolutamente irragionevole atteso che l'applicazione letterale sarebbe favorevole o sfavorevole al mutuatario a seconda che gli abbia già rimborsato meno della metà del dovuto, oppure di più.
Orbene il meccanismo di indicizzazione nel caso di estinzione anticipata è il medesimo di quello previsto durante l'ammortamento del mutuo, per il calcolo dei conguagli semestrali, posto che l'operazione di conversione da effettuarsi ai fini del calcolo del capitale residuo da rimborsare alla banca è identica a quella che viene effettuata periodicamente per calcolare gli importi ef- fettivamente dovuti dal mutuatario.
Anche tali clausole non sono vessatorie né appare configurabile un significativo squilibrio di diritti ed obblighi in danno dell'attore nella misura in cui l'alea del contratto è reciproca. Le variazioni potevano andare a danno o a vantaggio delle parti che non potevano essere in grado di prevedere, ma che ne hanno assunto il rischio, al momento della stipula quale delle due valute avrebbe avuto un potere d'acquisto maggiore nel tempo;
all'atto della stipula e per i successivi anni il tasso del cambio NC VI ha avuto un trend positivo.
Essendo il contratto indicizzato con valuta estera per il mutuatario i conguagli sul deposito potevano essere tanto positivi quanto negativi, che nel caso di specie hanno determinato un accumulo di circa € 19.000,00.
Come è stato affermato dalla Suprema Corte, rientra “nel rischio normale del creditore e del debitore di prestiti in valuta estera il verificarsi del ben noto - relativamente frequente - feno- meno di oscillazioni anche ampie nel rapporto di cambio: che ovviamente a seconda della di- rezione dell'oscillazione, possono giovare al creditore o al debitore” (cfr. Cass. n.
11200/2003).
Sulla astratta legittimità di tale tipo contrattuale aleatorio si è, ulteriormente espressa la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9263/2011: “L'alea normale di un contratto, che, a norma del secondo comma dell'art. 1467 cod. civ., non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle rego- lari e normali fluttuazioni del mercato, qualora il contratto sia espresso in valuta estera: in tale ipotesi, infatti, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un
11 rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo alea- torio in senso giuridico e non solo economico, quanto al profilo della convenienza del mede- simo”.
Pertanto, sulla base dell'interpretazione globale del contratto va esclusa la nullità dello stesso perché non ricorre alcun profilo della vessatorietà delle clausole che stabiliscono il meccanismo della doppia conversione, sia nel rimborso rateale e sia nel caso di estinzione anticipata né tan- tomeno è ravvisabile uno squilibrio di diritti e di obblighi in danno dell'attore né iniziale né sopraggiunto nel corso del rapporto contrattuale.
Del tutto priva di fondamento è altresì la dedotta “usura soggettiva” sia all'atto della stipula che con la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 27/11/2020, ricondotta ad una “mala fede” della banca, quale contraente forte.
Tenuto conto del rigetto della domanda attorea in relazione all'accertata legittimità delle clau- sole contrattuali e del contratto di mutuo, vanno ritenute assorbite le doglianze dell'attore circa la nullità dell'accordo transattivo e la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 1972 c.c..
Non va sottaciuto che la sottoscrizione del prefato accordo è un ulteriore elemento di convinci- mento per questo giudicante della piena consapevolezza dell'attore della portata del contratto di mutuo fondiario sia in sede di stipula e ancor di più in sede di sottoscrizione della scrittura transattiva, sottoscritta proprio a seguito delle medesime rimostranze poste alla base della do- manda giudiziale de qua.
Nel corso dell'istruttoria non è stata fornita alcuna prova di uno stato di bisogno o di una con- dizione soggettiva del che abbia potuto condizionare la sua scelta di stipulare Parte_1
prima il contratto di mutuo e poi, a distanza di circa 13 anni di pagamenti rateali sempre pun- tuali, l'accordo transattivo. D'altronde non è ravvisabile alcun elemento soggettivo o oggettivo del che possa aver interferito con la sua libertà di scelta ove si consideri che, Parte_1
assistente di volo, ha sottoscritto il contratto di mutuo in età già matura (33 anni), divenuta ancora più matura (47 anni) quando ha sottoscritto l'accordo transattivo, risulta dal contratto coniugato e in regime di separazione patrimoniale, ed ha stipulato il mutuo fondiario per l'im- porto di € 145.000,00, non per l'acquisto di prima casa ma per l'estinzione di un precedente mutuo, per la somma di € 130.820,75, trattenendo per sé la restante parte di € 13.172,95.
Inoltre ci si trova in presenza di un contratto redatto per atto pubblico e la prevalente giurispru- denza ha da tempo negato che nei contratti rogati da parte di Notaio - soggetto particolarmente qualificato, obbligato nei confronti di entrambe le parti, in virtù del mandato professionale ri-
12 cevuto, al dovere di predisporre uno strumento contrattuale che rispecchi le esigenze rispetti- vamente esposte ed oggetto di negoziazione tra le stesse - possa venire in applicazione la disci- plina delle clausole vessatorie abusive (cfr. Cass. n. 17289/2004).
6. In ordine alla natura di “prova privilegiata” della delibera si osserva quanto segue. Org_3
La Suprema Corte (sent. n. 23655/2021) afferma, in tema di trasparenza, l'esistenza di una presunzione secondo la quale e, al punto da ritenersi corretta in difetto di una specifica confu- tazione da parte del giudice, che tale delibera non tiene conto della funzione nomofilattica non propria di un'autorità amministrativa e che per espressa previsione dell'art. 37 bis del Codice del Consumo, nel ripartire la giurisdizione tra roprio in tema di provvedimento CP_4 CP_5 dell'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato, si fa “salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno”.
Si tratterebbe di una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, desunta dal sistema ed in particolare dalla funzione stessa che assumerebbero nel nostro ordinamento gli strumenti di public enforcement, che genererebbe un dovere di specifica motivazione e confutazione in capo al giudice civile.
Tuttavia, non si rinviene alcuna espressa previsione di legge circa l'efficacia probatoria relati- vamente alle delibere dell' ; la presunzione opera poi tra fatti (da uno noto a uno ignoto), Org_3
mentre ciò che verrebbe presunto dalla delibera , secondo la Cassazione, è un giudizio Org_3
o una valutazione;
la stessa costituisce pertanto e al più una relevatio ab onere probandi se non una vera e propria inversione dell'onere della prova che integrando una deroga all'art. 2697 c.c. risulta di competenza esclusiva del legislatore;
in tale senso, e a smentita della tesi della Cassa- zione, depone del resto proprio la sistematica del codice del consumo, che in tema di clausole vessatorie nei confronti del consumatore prevede una serie di casi nei quali opera la presunzione di vessatorietà: che in difetto di previsione, integrerebbe onere probatorio del consumatore.
D'altronde, tale vaglio giurisdizionale connesso al meccanismo che governa ciascun singolo contratto è stato ammesso anche dalla Corte di Giustizia Europea che ha così statuito “in tema di tutela dei consumatori, il carattere abusivo di una clausola contrattuale non chiara che fa gravare il rischio di cambio sul mutuatario e che non riproduce disposizioni legislative può essere oggetto di un controllo giurisdizionale” (cfr. Corte di Giustizia Europea in causa n.
51/2018).
Il foglio informativo consegnato al cliente prima della conclusione del contratto, la cui conse- gna al cliente non risulta contestata, se non genericamente, ed anzi è comprovata dall'art. 10 del contratto di mutuo, redatto per atto pubblico, in apposita sezione evidenzia, come rischio proprio del contratto in esame, il rischio di cambio.
13 7. Le spese di lite possono essere compensate per intero tra le parti;
integra le “gravi ed ec- cezionali ragioni”, alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta all'esito della sentenza della corte Cost. n. 77 del 2018, la contrastante giurisprudenza formatasi sulla materia del contendere, come da copiosa produzione documentale allegata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi.
Avellino, 03/01/2024
Il giudice
Dott. Sossio Pellechia
14
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Sossio Pellecchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2315/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del 07/09/2023, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito della com- parsa conclusionale e della memoria di replica, avente ad oggetto “contratto di mutuo” e ver- tente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Sheila Leocricia BUCCINO e Alessandro RIZZO, in virtù di procura in atti,
ATTORE
, (P. IVA, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Controparte_1
Milano-Monza Brianza al numero ) rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro P.IVA_1
VILLANI, Manuela CACCIALANZA e Vincenzo LIETO, in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di udienza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha dedotto la nullità Parte_1 delle clausole di cui all'art. 4 (calcolo degli interessi), all'art. 7 (estinzione anticipata) e all'art. 7 bis (conversione in euro) relative al contratto di mutuo fondiario stipulato con
, a rogito per Notar in data Controparte_1 Persona_1
08/03/2007, rep. 151386 racc. 19090, per l'importo di € 145.000,00 da rimborsare in 360 rate mensili (30 anni) garantito da ipoteca immobiliare.
L'attore ha lamentato l'illegittimità delle condizioni contrattuali, per violazione del princi- pio di trasparenza in relazione alla divergenza TAEG/ISC diverso e/o difforme da quello effettivamente applicato, e pertanto ingannevole, nonché la vessatorietà delle stesse conte- nute negli artt. 4. 7 e 7 bis del contratto di mutuo, in quanto poco comprensibili per il
1 consumatore sia su un piano strettamente grammaticale sia alla luce del contesto comples- sivo del contratto.
Ha dedotto altresì la nullità della scrittura privata sottoscritta in data 27/12/2020 con la quale ha sottoscritto un accordo transattivo, in quanto la convenuta gli avrebbe “imposto” la firma di una scrittura transattiva dal contenuto per lui sfavorevole, in quanto rinunciata- rio a tutti i diritti e predisposta unilateralmente dal soggetto forte del contratto, concretiz- zando, pertanto, la fattispecie dell'usura soggettiva, come rilevato dalla dott.ssa Per_2
esperta contabile, incaricata dalla parte di redigere una perizia tecnica finalizzata
[...]
alla rilevazione di anomalie varie, cause di nullità e di usurarietà del contratto determinate dall'applicazione di usura su interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese.
Per tali motivi ha evocato in giudizio la ed ha chie- Controparte_1 sto: corso e descritto in premessa, per le ragioni espresse in citazione ed indicate nella perizia di parte a firma della dott.ssa , qui da intendersi richiamate;
b) accertare e Persona_2
dichiarare che il contratto di mutuo risulta viziato da divergenza tra il tasso contrattualiz- zato e quello effettivamente applicato;
c) accertare e dichiarare la nullità delle clausole in contratto relative agli interessi ed alla doppia conversione e, di conseguenza, ordinare la restituzione di tutto quanto pagato in eccesso o comunque l'imputazione a sola sorta ca- pitale, unica dovuta, di tutto quanto versato anche in quota interessi;
d) per l'effetto, con- dannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma che sarà ritenuta dovuta, come accertata dalla dott.ssa o comunque come quantificata in corso di Per_2 causa a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio; e) accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata del 27 novembre 2020, vista l'inesistenza all'atto della firma di una con- troversia da transigere oltre che perché ingannevole per il mutuatario e comunque perché lesiva di diritti indisponibili dell'attore ed imposta dalla banca nella consapevolezza della propria condizione di illegalità; f) in subordine, accertare e dichiarare in ogni caso la risoluzione della scrittura privata del 27 novembre 2020 per la violazione da parte della convenuta degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt.1337 e 1338 c.c.; g) accertare che la scrittura privata del 27 novembre 2020 costituisce usura soggettiva;
h) per l'effetto, condannare la banca al pagamento del risarcimento del danno derivante dalla violazione del principio di trasparenza, correttezza e buona fede oltre che per la violazione delle norme indicate in premessa, nella misura che sarà quantificata in corso
2 di causa anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio o, in subordine, in caso di impos- sibilità alla prova dell'ammontare del danno, da quantificarsi in via equitativa;
i) condan- nare inoltre la banca al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme ritenute dovute;
j) con vittoria di spese.>>.
Con comparsa depositata in data 13/10/2021 si è costituita Controparte_1
che ha contestato l'avverso dedotto, e ha, in particolare, evidenziato: che gli interessi
[...]
pattuiti e il meccanismo della conversione della valuta era stata compresa dal cliente me- diante sottoscrizione del documento di sintesi allegato al contratto di mutuo fondiario non- ché del foglio informativo della cui lettura si è dato atto nel medesimo contratto;
che il meccanismo pattuito all'art. 7 bis nel caso di estinzione anticipata di cui all'art. 7 era il medesimo di quello utilizzato nel corso del rapporto contrattuale per determinare i congua- gli mai contestati dal cliente per quasi 13 anni (dal marzo del 2007 al novembre del 2019); che il mutuo è stato stipulato in valuta svizzera e per garantire il pagamento delle rate in euro secondo un piano di ammortamento a rata costante, sono stati pattuiti conguagli se- mestrali calcolati in funzione del tasso di interesse e del tasso di cambio NC Sviz- zero/Euro; la legittimità delle clausole di cui agli art. 7 e 7 bis del contratto di mutuo;
l'attore è privo di legittimazione ad agire in relazione all'accordo transattivo del
27/11/2020 e ogni doglianza sulla nullità dello stesso è pretestuosa.
Per questi motivi
ha chiesto: dibilità del giudizio promosso dal Sig. per mancato esperimento del Parte_1
tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi della Legge n. 28/2010. - Accertare e dichia- rare l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza della domanda formulata dal Sig.
[...]
volta a far dichiarare la nullità dell'accordo transattivo stipulato in data 27 novem- Pt_2 bre 2020 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Sig.
rispetto a tutte le domande riguardanti il contratto di mutuo sotto- Parte_1
scritto con in data 8 marzo 2007, per tutti i motivi di cui in narrativa. NEL ME- CP_1
RITO - Respingere integralmente tutte le domande formulate dal Signor Parte_3
in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN OGNI
[...]
CASO - Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza.>>.
Esperito il tentativo di mediazione, il giudice, scaduti i termini concessi per la formulazione delle istanze istruttorie, ha disatteso la richiesta di CTU avanzata dall'attore ed, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione con la
3 concessione dei termini 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della me- moria di replica.
2. La domanda attorea è infondata e va rigettata per le argomentazioni che seguono.
La controversia in esame è stata oggetto di numerose pronunce, con orientamenti contra- stanti e la materia è in continua evoluzione giurisprudenziale.
Questo giudice ritiene che, anche alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte, sentenza n. 23655/2021, e ordinanza n. 30556/2023, che hanno statuito in relazione ad analogo contratto di mutuo, per esaminare il merito della fattispecie occorra procedere all'interpre- tazione e qualificazione del contratto di mutuo fondiario intercorso tra le parti.
Ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, va ravvisata la vessatorietà di una clausola quando questa, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, dunque, uno squilibrio da apprezzare in termini non meramente economici ma squisitamente normativi.
La valutazione in merito alla sussistenza dello squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal con- tratto deve avere natura giuridica e non natura economica;
l'assunto trova conferma nell'art. 34, comma 1, del Codice del Consumo a norma del quale la vessatorietà di una clausola è va- lutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferi- mento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del con- tratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. Precisamente la valutazione deve riguardare i diritti e gli obblighi delle parti, atteso che la vessatorietà esula dalla determinazione dell'oggetto del contratto o dall'adeguatezza del corrispettivo, purché tali elementi siano indi- viduati in modo chiaro e comprensibile.
Sulla verifica della chiarezza delle clausole e della loro intellegibilità si è pronunciata, su un caso analogo, la Corte di Giustizia che ha affermato: “Nel caso di una clausola che preveda, nell'ambito di un contratto di mutuo ipotecario, una remunerazione di tale mutuo mediante interessi calcolati sulla base di un tasso variabile, tale requisito deve quindi es- sere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intellegibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di com- prendere il funzionamento di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie” (cfr.
Corte di Giustizia, C-125/18, sentenza del 3 marzo 2020).
All'interprete spetta dunque verificare se le clausole contenute nei contratti conclusi fra professionista e consumatore siano state redatte in modo non chiaro e comprensibile e se
4 su tali basi possono essere qualificate vessatorie, sulla scorta di una valutazione di merito fondata su un a corretta interpretazione del complessivo testo contrattuale che, come tale, non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 23655/2021).
Applicando i principi suesposti alla fattispecie in esame, questo giudice ritiene che le clau- sole di cui agli artt. 4, 7 e 7 bis del contratto di mutuo non siano illegittime o nulle in quanto l'attore è stato posto in condizione di comprenderne il contenuto e non si è concretizzato alcuno squilibrio giuridico.
Va innanzitutto precisato che l'eventuale giudizio di nullità delle singole clausole non com- porta necessariamente la nullità dell'intero contratto, secondo il principio generale di cui all'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avreb- bero concluso senza la parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Tale principio è pun- tualmente e specificamente attuato in subiecta materia dall'art. 36 del Codice del consumo, conforme all'art. 6 della Direttiva 1993/13/CEE, secondo il quale singole clausole possono essere considerate nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
Ne consegue che la domanda attorea volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del con- tratto di mutuo vada disattesa, atteso che l'eventuale nullità delle clausole non determina anche quella del contratto e che alcuna prova è stata fornita dall'attore sulla diversa valu- tazione in relazione alla mancata conclusione dello stesso senza la parte del suo contenuto in tesi colpita dalla nullità.
3. Sulla clausola 4 del contratto, va innanzitutto rilevato che l'indeterminatezza e la non corrispondenza del tasso d'interesse applicato con quello pattuito, come dedotto dall'attore non sono rinvenibili nel contratto di mutuo fondiario.
Al contrario, gli art. 3 e 4 del contratto stabiliscono in modo dettagliato e chiaro, non solo il tasso di interesse pattuito, il meccanismo di calcolo e il funzionamento del mutuo in euro indicizzato al , che prevede espressamente il pagamento delle rate in Euro Controparte_2
ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è unicamente il , Controparte_2 la cui variazione sull'Euro è quindi, suscettibile di incidere sull'ammontare delle stesse ma non per questo censurabile sotto il profilo dell'indeterminatezza.
5 6 7 8 In sintesi, il meccanismo di indicizzazione prevede, da un lato, che la rata pagata mensil- mente - quota capitale e quota interessi - sia convenzionalmente pattuita in misura co- stante secondo il piano di ammortamento allegato al contratto sulla base del tasso di inte- resse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale;
dall'altro lato, che ogni sei mesi la banca compia gli opportuni conguagli semestrali calcolati in funzione dei due parametri espressamente indicati, vale a dire: a) il tasso di interesse LIBOR applicato al Parte_4
zero a sei mesi maggiorato dello spread contrattuale e b) il tasso di cambio Parte_4
zero/Euro rilevato per valuta secondo quanto indicato nel citato art. 4).
I conguagli semestrali costituiscono lo strumento attraverso il quale la ogni sei CP_3
mesi, raffrontando i tassi di interesse e di cambio convenzionali previsti nel contratto con i tassi di interesse e di cambio rilevati sul mercato, rettifica la rata fissa pagata dal cliente accreditando, ovvero addebitando, le relative somme derivanti dai conguagli sullo speciale deposito fruttifero collegato al mutuo.
Un apprezzamento della valuta svizzera sull'Euro comporta un effetto negativo sul piano del rimborso in quanto il mutuatario deve pagare più Euro per rimborsare la rata calcolata in ed allo stesso tempo una diminuzione del tasso di interesse LIBOR Org_1
CHF comporta un effetto positivo per il mutuatario, che deve pagare minori interessi ri- spetto a quelli previsti nel piano di ammortamento, secondo il classico meccanismo del mutuo a tasso variabile. Il meccanismo appena illustrato emerge, peraltro, dalle stesse comu- nicazioni periodiche riportanti detti conguagli semestrali, prodotti dalla convenuta. CP_3
4. Circa il lamentato difetto di trasparenza ed errata indicazione del TAEG/ISC, dedotto ai fini della relativa clausola, ne va rilevata l'infondatezza. Par Escluso dallo stesso attore il superamento del tasso soglia, va rilevato che l' non rappre- senta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svol- gendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Par L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onero- sità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clau- sole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 del TUB.
L'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e de- gli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato, infatti, introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003, che ha demandato alla
9 la individuazione delle operazioni finanziarie per le quali sussiste tale ob- Org_2
bligo e le modalità di calcolo dell'indice. L'organo di vigilanza ha provveduto, nell'ambito della disciplina sulla trasparenza (dapprima con il provvedimento 25/7/2003, e poi dal
29/7/2009 con l'autonomo provvedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi, sezione II, par. 8, più volte aggiornato), a stabilire che detto indice sia riportato, tra l'altro, nei contratti di mutuo e di finanziamento e sia calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri previsti per il TAEG (che si riferisce al solo credito ai consumatori).
Par Quindi e TAEG si calcolano con le stesse modalità, ma non sono regolati dalla mede- sima normativa. L'ISC, infatti, non è previsto da una norma primaria, ma solo dalla nor- mativa di rango regolamentare del CICR ed è disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla . Org_2
Da ciò deriva che in caso di ISC contrattuale errato non è applicabile il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB, perché nessuna norma lo prevede.
Infatti, il citato art. 117 TUB si riferisce alla mancata indicazione del tasso debitore e quindi non è applicabile all'ISC, che non è un tasso ma solo un indice equivalente.
Nemmeno ricorrerebbe un'ipotesi di nullità in forza del comma 6 del citato art. 117 TUB, perché quel vizio colpisce le clausole contrattuali che prevedano tassi più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, cioè di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB, in ordine al cui contenuto nulla è stato allegato nel presente giudizio.
Gli eventuali scostamenti minimali/irrisori tra TAEG pattuito in contratto e TAEG effettivo non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona
30.10.2017: una variazione minimale non determina violazione delle regole di trasparenza;
Par Trib. Napoli 9.1.2018: scostamenti minimali pattuito/ISC effettivo non determinano una pregiudizievole violazione delle regole di trasparenza bancaria;
Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib.
Monza 17.8.2017; Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bari 7.6.2017: TAEG indicato in contratto inferiore a quello reale: si tratta di irregolarità che non determina alcun vizio contrattuale es- sendo stato regolarmente pattuito in contratto il tasso di interesse;
Trib. Roma 8.5.2017,
22.9.2017, 3.1.2018 e 23.2.2018; Trib. Milano 26.10.2017 e 7.11.2017; Trib. Torino
28.9.2017).
5. La clausola 7 e 7 bis contengono una evidente improprietà laddove fanno riferimento al cal- colo di quanto il mutuatario deve pagare sulla base del capitale restituito anziché del capitale da restituire. Tale imprecisione però non comporta di per sé alcun vizio di nullità. È sufficiente
10 ricorrere ad un'interpretazione logica e sistematica per ricondurre la previsione al capitale resi- duo e ciò è reso immediatamente evidente dal fatto che subito dopo il riferimento al capitale restituito la clausola prevede proprio il pagamento degli arretrati che fossero dovuti dal mutua- tario.
Peraltro, anche in questo caso si può osservare che la formulazione letterale della clausola non comporta di per sé alcuno squilibrio tra le obbligazioni delle parti: calcolare il dovuto su quanto già restituito sarebbe assolutamente irragionevole atteso che l'applicazione letterale sarebbe favorevole o sfavorevole al mutuatario a seconda che gli abbia già rimborsato meno della metà del dovuto, oppure di più.
Orbene il meccanismo di indicizzazione nel caso di estinzione anticipata è il medesimo di quello previsto durante l'ammortamento del mutuo, per il calcolo dei conguagli semestrali, posto che l'operazione di conversione da effettuarsi ai fini del calcolo del capitale residuo da rimborsare alla banca è identica a quella che viene effettuata periodicamente per calcolare gli importi ef- fettivamente dovuti dal mutuatario.
Anche tali clausole non sono vessatorie né appare configurabile un significativo squilibrio di diritti ed obblighi in danno dell'attore nella misura in cui l'alea del contratto è reciproca. Le variazioni potevano andare a danno o a vantaggio delle parti che non potevano essere in grado di prevedere, ma che ne hanno assunto il rischio, al momento della stipula quale delle due valute avrebbe avuto un potere d'acquisto maggiore nel tempo;
all'atto della stipula e per i successivi anni il tasso del cambio NC VI ha avuto un trend positivo.
Essendo il contratto indicizzato con valuta estera per il mutuatario i conguagli sul deposito potevano essere tanto positivi quanto negativi, che nel caso di specie hanno determinato un accumulo di circa € 19.000,00.
Come è stato affermato dalla Suprema Corte, rientra “nel rischio normale del creditore e del debitore di prestiti in valuta estera il verificarsi del ben noto - relativamente frequente - feno- meno di oscillazioni anche ampie nel rapporto di cambio: che ovviamente a seconda della di- rezione dell'oscillazione, possono giovare al creditore o al debitore” (cfr. Cass. n.
11200/2003).
Sulla astratta legittimità di tale tipo contrattuale aleatorio si è, ulteriormente espressa la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9263/2011: “L'alea normale di un contratto, che, a norma del secondo comma dell'art. 1467 cod. civ., non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle rego- lari e normali fluttuazioni del mercato, qualora il contratto sia espresso in valuta estera: in tale ipotesi, infatti, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un
11 rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, così rendendo il contratto di mutuo alea- torio in senso giuridico e non solo economico, quanto al profilo della convenienza del mede- simo”.
Pertanto, sulla base dell'interpretazione globale del contratto va esclusa la nullità dello stesso perché non ricorre alcun profilo della vessatorietà delle clausole che stabiliscono il meccanismo della doppia conversione, sia nel rimborso rateale e sia nel caso di estinzione anticipata né tan- tomeno è ravvisabile uno squilibrio di diritti e di obblighi in danno dell'attore né iniziale né sopraggiunto nel corso del rapporto contrattuale.
Del tutto priva di fondamento è altresì la dedotta “usura soggettiva” sia all'atto della stipula che con la sottoscrizione dell'accordo transattivo del 27/11/2020, ricondotta ad una “mala fede” della banca, quale contraente forte.
Tenuto conto del rigetto della domanda attorea in relazione all'accertata legittimità delle clau- sole contrattuali e del contratto di mutuo, vanno ritenute assorbite le doglianze dell'attore circa la nullità dell'accordo transattivo e la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 1972 c.c..
Non va sottaciuto che la sottoscrizione del prefato accordo è un ulteriore elemento di convinci- mento per questo giudicante della piena consapevolezza dell'attore della portata del contratto di mutuo fondiario sia in sede di stipula e ancor di più in sede di sottoscrizione della scrittura transattiva, sottoscritta proprio a seguito delle medesime rimostranze poste alla base della do- manda giudiziale de qua.
Nel corso dell'istruttoria non è stata fornita alcuna prova di uno stato di bisogno o di una con- dizione soggettiva del che abbia potuto condizionare la sua scelta di stipulare Parte_1
prima il contratto di mutuo e poi, a distanza di circa 13 anni di pagamenti rateali sempre pun- tuali, l'accordo transattivo. D'altronde non è ravvisabile alcun elemento soggettivo o oggettivo del che possa aver interferito con la sua libertà di scelta ove si consideri che, Parte_1
assistente di volo, ha sottoscritto il contratto di mutuo in età già matura (33 anni), divenuta ancora più matura (47 anni) quando ha sottoscritto l'accordo transattivo, risulta dal contratto coniugato e in regime di separazione patrimoniale, ed ha stipulato il mutuo fondiario per l'im- porto di € 145.000,00, non per l'acquisto di prima casa ma per l'estinzione di un precedente mutuo, per la somma di € 130.820,75, trattenendo per sé la restante parte di € 13.172,95.
Inoltre ci si trova in presenza di un contratto redatto per atto pubblico e la prevalente giurispru- denza ha da tempo negato che nei contratti rogati da parte di Notaio - soggetto particolarmente qualificato, obbligato nei confronti di entrambe le parti, in virtù del mandato professionale ri-
12 cevuto, al dovere di predisporre uno strumento contrattuale che rispecchi le esigenze rispetti- vamente esposte ed oggetto di negoziazione tra le stesse - possa venire in applicazione la disci- plina delle clausole vessatorie abusive (cfr. Cass. n. 17289/2004).
6. In ordine alla natura di “prova privilegiata” della delibera si osserva quanto segue. Org_3
La Suprema Corte (sent. n. 23655/2021) afferma, in tema di trasparenza, l'esistenza di una presunzione secondo la quale e, al punto da ritenersi corretta in difetto di una specifica confu- tazione da parte del giudice, che tale delibera non tiene conto della funzione nomofilattica non propria di un'autorità amministrativa e che per espressa previsione dell'art. 37 bis del Codice del Consumo, nel ripartire la giurisdizione tra roprio in tema di provvedimento CP_4 CP_5 dell'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato, si fa “salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno”.
Si tratterebbe di una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, desunta dal sistema ed in particolare dalla funzione stessa che assumerebbero nel nostro ordinamento gli strumenti di public enforcement, che genererebbe un dovere di specifica motivazione e confutazione in capo al giudice civile.
Tuttavia, non si rinviene alcuna espressa previsione di legge circa l'efficacia probatoria relati- vamente alle delibere dell' ; la presunzione opera poi tra fatti (da uno noto a uno ignoto), Org_3
mentre ciò che verrebbe presunto dalla delibera , secondo la Cassazione, è un giudizio Org_3
o una valutazione;
la stessa costituisce pertanto e al più una relevatio ab onere probandi se non una vera e propria inversione dell'onere della prova che integrando una deroga all'art. 2697 c.c. risulta di competenza esclusiva del legislatore;
in tale senso, e a smentita della tesi della Cassa- zione, depone del resto proprio la sistematica del codice del consumo, che in tema di clausole vessatorie nei confronti del consumatore prevede una serie di casi nei quali opera la presunzione di vessatorietà: che in difetto di previsione, integrerebbe onere probatorio del consumatore.
D'altronde, tale vaglio giurisdizionale connesso al meccanismo che governa ciascun singolo contratto è stato ammesso anche dalla Corte di Giustizia Europea che ha così statuito “in tema di tutela dei consumatori, il carattere abusivo di una clausola contrattuale non chiara che fa gravare il rischio di cambio sul mutuatario e che non riproduce disposizioni legislative può essere oggetto di un controllo giurisdizionale” (cfr. Corte di Giustizia Europea in causa n.
51/2018).
Il foglio informativo consegnato al cliente prima della conclusione del contratto, la cui conse- gna al cliente non risulta contestata, se non genericamente, ed anzi è comprovata dall'art. 10 del contratto di mutuo, redatto per atto pubblico, in apposita sezione evidenzia, come rischio proprio del contratto in esame, il rischio di cambio.
13 7. Le spese di lite possono essere compensate per intero tra le parti;
integra le “gravi ed ec- cezionali ragioni”, alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta all'esito della sentenza della corte Cost. n. 77 del 2018, la contrastante giurisprudenza formatasi sulla materia del contendere, come da copiosa produzione documentale allegata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi.
Avellino, 03/01/2024
Il giudice
Dott. Sossio Pellechia
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