Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/04/2026, n. 7343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7343 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03006/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3006 del 2025, proposto da
Michele Liguori, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Liguori, Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio depositata in data 12/1/2021 n. 382.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il consigliere LE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, difensore della parte privata nel giudizio n. RG 5946/2020, azionato per l’esecuzione di decreto della Corte di Appello di Roma emesso ai sensi della legge 89/2001, agisce per l’ottemperanza delle sentenze di questo Tribunale
n. 382\2021 depositata in data 12/1/2021 e n. 14208\201 depositata il 18/7/2021, passate in giuficato.
Chiede in particolare che sia disposto il pagamento in favore del ricorrente:
-dell’importo liquidato dalla prima sentenza di € 350,00 per spese di lite;
-dei relativi oneri accessori liquidati dalla prima sentenza e specificati nella seconda sentenza (spese forfettarie, C.A. e I.V.A.);
-dei relativi interessi legali liquidati dalla seconda sentenza con decorrenza dalla data di deposito della prima sentenza (12/1/2021) al soddisfo;
-dell’importo di € 300,00 erogato a titolo di contributo unificato per il secondo giudizio di ottemperanza.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto e documentato che le sentenze in questione sono state ritualmente notificate al Ministero della Giustizia, che esse sono divenute irrevocabili, come risulta dal rispettivo certificato di mancata proposizione di gravame depositato in atti, e che il Ministero debitore, tuttavia, non ha provveduto al pagamento del dovuto, né ha dato esecuzione spontaneamente al giudicato.
Il Ministero della giustizia si è costituito con memoria di stile.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, sussistendone i requisiti di legge, in quanto le sentenze di cui è chiesta l’ottemperanza sono state notificate, rispettivamente, il 2 febbraio 2021 e il 22 luglio 2025 presso la sede reale della Amministrazione tenuta ad eseguirla (pertanto, il ricorso è senz’altro procedibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 comma 1 DL n. 669\1996) e – sulla base della documentazione agli atti, non contrastate ex adverso – non risulta essere stata adempiuta.
La domanda deve dunque essere accolta, ordinando al Ministero della Giustizia di dare piena e completa ottemperanza – entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – alle suddette sentenze nelle parti di cui alla su riportata domanda.
Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto del fatto che il ricorrente si difende in proprio e, comunque, del ridotto grado di complessità dell’attività difensiva svolta, trattandosi della esecuzione di sentenza per la sola parte in cui sono state liquidate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
-ordina al Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla decisione di cui in epigrafe, provvedendo a quanto nella stessa indicato, come precisato in parte motiva;
- dispone che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, un funzionario del Ministero della giustizia, da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento degli Affari di giustizia del medesimo Ministero, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni;
-compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LE IN, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LE IN | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO