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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19952/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19952/2017 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. RINALDI Parte_1 C.F._1
LUCIANO PIETRO e , con elezione di domicilio in CORSO UMBERTO I, 53 70017
PUTIGNANO presso l'avv. RINALDI LUCIANO PIETRO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. , con il patrocinio degli avv. e Controparte_1 C.F._2
TARANTINO ANTONIO ( ) VIA N. DE GIOSA, 98 70121 BARI;
, C.F._3
con elezione di domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 18/11/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 4 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione notificato il 7/12/2017, proponeva opposizione ex Parte_1
art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole il 22/11/2017 con cui le intimava il pagamento della somma di € 6.000,00, oltre spese ed Controparte_1 accessori, per complessivi € 6.292,50, in forza di un assegno bancario n. 33.019.868.11 emesso, a suo dire, dalla in suo favore in data 30/06/2017, tratto sulla Banca T_
Monte MA SP (ora Banca Intesa) Filiale di San Secondo Parmense.
L'opponente contestava la legittimità del precetto deducendo che: 1) la sottoscrizione dell'assegno era apocrifa, non essendo stata da lei apposta, e pertanto ne disconosceva espressamente l'autenticità; 2) non era mai stata cliente della Banca Monte MA SP -
Filiale di San Secondo Parmense e non aveva mai aperto né chiuso presso tale banca il conto corrente n. 334/1511/2 sul quale l era tratto. Pt_2
Si costituiva il convenuto opposto contestando la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare deduceva che: 1) in data
18/5/2017 era stato stipulato un atto di cessione delle quote della società Irisgaia S.r.l.s. tra l'opponente e l'opposto; 2) in tale occasione le parti si erano accordate anche per la cessione dell'attività del bar della stazione di servizio sita in Putignano, che sarebbe avvenuta con il pagamento da parte della della somma di € 6.000,00; 3) in data T_
30/6/2017 la si era recata presso l'abitazione del sig. (padre T_ Persona_1
dell'opposto) in Triggiano, consegnandogli l'assegno oggetto di causa e ricevendo in cambio le chiavi dei locali del bar.
L'opposto chiedeva quindi procedersi alla verificazione della firma apposta sull'assegno, indicando come scrittura di comparazione l'atto di cessione delle quote sociali del
18/5/2017. In subordine, sosteneva che l'assegno, anche se privo dei requisiti di regolarità, aveva comunque valore di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Veniva disposta CTU grafologica per la verificazione della firma, all'esito della quale il consulente concludeva per l'apocrifia della sottoscrizione. Venivano anche escussi come testi il sig. e la sig.ra (genitori dell'opposto), i quali Persona_1 Testimone_1
confermavano la consegna dell'assegno da parte della e la contestuale consegna T_
delle chiavi del locale.
All'udienza del 18/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va ricordato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente assume la veste sostanziale di attore, gravando su di lui l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi del diritto di procedere all'esecuzione forzata, mentre al creditore opposto spetta dimostrare l'esistenza del titolo esecutivo e la sua validità (cfr. Cass. civ. n. 12415/2016).
Nel caso di specie, l'opponente ha contestato sia l'autenticità della firma apposta sull'assegno sia l'esistenza stessa del rapporto di conto corrente sul quale il titolo sarebbe stato tratto.
Quanto al primo profilo, la CTU grafologica disposta ha concluso per l'apocrifia della sottoscrizione presente sull'assegno. Sebbene l'opposto abbia criticato le conclusioni del consulente e prodotto una propria consulenza di parte, le obiezioni sollevate non sono sufficienti a superare il giudizio tecnico espresso dal CTU, che appare accurato e ben motivato.
Sul punto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza, la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, pur non costituendo un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, rappresenta comunque un importante elemento di valutazione che il giudice deve considerare insieme alle altre risultanze probatorie (cfr. Corte App. Roma n. 6145/2016).
Nel caso in esame, le testimonianze rese dai genitori dell'opposto, pur confermando la materiale consegna dell'assegno da parte di una persona presentatasi come T_
, non sono sufficienti a superare l'esito della CTU, anche considerando il
[...]
rapporto di stretta parentela dei testi con la parte opposta.
Quanto al secondo profilo, relativo all'esistenza del conto corrente, l'opposto non ha fornito alcuna prova che la fosse effettivamente titolare del conto sul quale T_
l'assegno era tratto. Le informazioni ricevute dalla banca hanno solo confermato che il conto risultava estinto alla data di emissione del titolo, senza però attestare che lo stesso fosse mai stato intestato all'opponente.
L'opposto ha sostenuto che, anche qualora l'assegno fosse privo dei requisiti di regolarità, esso varrebbe comunque come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.. Tale argomento non può essere accolto. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, affinché un assegno possa valere come promessa di pagamento è
pagina 3 di 4 necessario che sia comunque riconducibile al presunto debitore (cfr. Trib. Potenza n.
376/2024). Nel caso di specie, essendo stata accertata l'apocrifia della firma, viene meno il presupposto stesso per l'applicazione dell'art. 1988 c.c.
Quanto al rapporto sottostante relativo alla cessione dell'attività commerciale, pur essendo documentata la cessione delle quote sociali del 18/5/2017, non vi è prova certa dell'accordo per il pagamento dell'ulteriore somma di € 6.000,00, né tale circostanza può ritenersi dimostrata dalle sole testimonianze dei genitori dell'opposto.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia del precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi gli estremi della lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara inefficace il precetto notificato in data
22/11/2017;
2) Condanna il convenuto opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice opponente, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) Pone definitivamente a carico dell'opposto le spese di CTU.
Bari, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19952/2017 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. RINALDI Parte_1 C.F._1
LUCIANO PIETRO e , con elezione di domicilio in CORSO UMBERTO I, 53 70017
PUTIGNANO presso l'avv. RINALDI LUCIANO PIETRO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. , con il patrocinio degli avv. e Controparte_1 C.F._2
TARANTINO ANTONIO ( ) VIA N. DE GIOSA, 98 70121 BARI;
, C.F._3
con elezione di domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 18/11/2024, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 4 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione notificato il 7/12/2017, proponeva opposizione ex Parte_1
art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole il 22/11/2017 con cui le intimava il pagamento della somma di € 6.000,00, oltre spese ed Controparte_1 accessori, per complessivi € 6.292,50, in forza di un assegno bancario n. 33.019.868.11 emesso, a suo dire, dalla in suo favore in data 30/06/2017, tratto sulla Banca T_
Monte MA SP (ora Banca Intesa) Filiale di San Secondo Parmense.
L'opponente contestava la legittimità del precetto deducendo che: 1) la sottoscrizione dell'assegno era apocrifa, non essendo stata da lei apposta, e pertanto ne disconosceva espressamente l'autenticità; 2) non era mai stata cliente della Banca Monte MA SP -
Filiale di San Secondo Parmense e non aveva mai aperto né chiuso presso tale banca il conto corrente n. 334/1511/2 sul quale l era tratto. Pt_2
Si costituiva il convenuto opposto contestando la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare deduceva che: 1) in data
18/5/2017 era stato stipulato un atto di cessione delle quote della società Irisgaia S.r.l.s. tra l'opponente e l'opposto; 2) in tale occasione le parti si erano accordate anche per la cessione dell'attività del bar della stazione di servizio sita in Putignano, che sarebbe avvenuta con il pagamento da parte della della somma di € 6.000,00; 3) in data T_
30/6/2017 la si era recata presso l'abitazione del sig. (padre T_ Persona_1
dell'opposto) in Triggiano, consegnandogli l'assegno oggetto di causa e ricevendo in cambio le chiavi dei locali del bar.
L'opposto chiedeva quindi procedersi alla verificazione della firma apposta sull'assegno, indicando come scrittura di comparazione l'atto di cessione delle quote sociali del
18/5/2017. In subordine, sosteneva che l'assegno, anche se privo dei requisiti di regolarità, aveva comunque valore di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.
Veniva disposta CTU grafologica per la verificazione della firma, all'esito della quale il consulente concludeva per l'apocrifia della sottoscrizione. Venivano anche escussi come testi il sig. e la sig.ra (genitori dell'opposto), i quali Persona_1 Testimone_1
confermavano la consegna dell'assegno da parte della e la contestuale consegna T_
delle chiavi del locale.
All'udienza del 18/11/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va ricordato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente assume la veste sostanziale di attore, gravando su di lui l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi del diritto di procedere all'esecuzione forzata, mentre al creditore opposto spetta dimostrare l'esistenza del titolo esecutivo e la sua validità (cfr. Cass. civ. n. 12415/2016).
Nel caso di specie, l'opponente ha contestato sia l'autenticità della firma apposta sull'assegno sia l'esistenza stessa del rapporto di conto corrente sul quale il titolo sarebbe stato tratto.
Quanto al primo profilo, la CTU grafologica disposta ha concluso per l'apocrifia della sottoscrizione presente sull'assegno. Sebbene l'opposto abbia criticato le conclusioni del consulente e prodotto una propria consulenza di parte, le obiezioni sollevate non sono sufficienti a superare il giudizio tecnico espresso dal CTU, che appare accurato e ben motivato.
Sul punto, va rilevato che, secondo la giurisprudenza, la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, pur non costituendo un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, rappresenta comunque un importante elemento di valutazione che il giudice deve considerare insieme alle altre risultanze probatorie (cfr. Corte App. Roma n. 6145/2016).
Nel caso in esame, le testimonianze rese dai genitori dell'opposto, pur confermando la materiale consegna dell'assegno da parte di una persona presentatasi come T_
, non sono sufficienti a superare l'esito della CTU, anche considerando il
[...]
rapporto di stretta parentela dei testi con la parte opposta.
Quanto al secondo profilo, relativo all'esistenza del conto corrente, l'opposto non ha fornito alcuna prova che la fosse effettivamente titolare del conto sul quale T_
l'assegno era tratto. Le informazioni ricevute dalla banca hanno solo confermato che il conto risultava estinto alla data di emissione del titolo, senza però attestare che lo stesso fosse mai stato intestato all'opponente.
L'opposto ha sostenuto che, anche qualora l'assegno fosse privo dei requisiti di regolarità, esso varrebbe comunque come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c.. Tale argomento non può essere accolto. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, affinché un assegno possa valere come promessa di pagamento è
pagina 3 di 4 necessario che sia comunque riconducibile al presunto debitore (cfr. Trib. Potenza n.
376/2024). Nel caso di specie, essendo stata accertata l'apocrifia della firma, viene meno il presupposto stesso per l'applicazione dell'art. 1988 c.c.
Quanto al rapporto sottostante relativo alla cessione dell'attività commerciale, pur essendo documentata la cessione delle quote sociali del 18/5/2017, non vi è prova certa dell'accordo per il pagamento dell'ulteriore somma di € 6.000,00, né tale circostanza può ritenersi dimostrata dalle sole testimonianze dei genitori dell'opposto.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia del precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi gli estremi della lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara inefficace il precetto notificato in data
22/11/2017;
2) Condanna il convenuto opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice opponente, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) Pone definitivamente a carico dell'opposto le spese di CTU.
Bari, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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