Articolo 5 della Legge 11 aprile 1953, n. 263
Articolo 4Articolo 6
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28 aprile 1953
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16 agosto 1957
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21 dicembre 1961
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22 gennaio 1962
Art. 5.

Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' accordata una indennita' per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennita' e' concessa nella seguente misura, mensile:

Lettera A ............ L. 40.000
" A-bis ........ " 35.000
" B ............ " 31.000
" C ............ " 22.000
" D ............ " 20.000
" E ............ " 15.000
" F ............ " 15.000
" G ............ " 12.000
L'indennita' e' ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti

Lettera A ............ L. 37.000
" A-bis ........ " 32.000
" B ............ " 28.000
" C ............ " 19.000
" D ............ " 17.000
" E ............ " 12.000
" F ............ " 12.000
" G ............ " 9.000

Ai pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2°, 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella stessa, e' data facolta' della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennita' di accompagnamento.
In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennita' ((e' ridotta della misura prevista)) dalla lettera G indicata nel presente articolo.
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi ed assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido.
L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovra' dare comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
L'indennita' e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1962