Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00703/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01266/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2024, proposto da
HA HI AD, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Fameli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Carducci, n. 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- della decisione di irricevibilità dell'istanza di rilascio del PDS per tirocinio spedita il 12/09/2023 con kit nr 0055983108924 nonché ogni atto precedente o successivo ad essa collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 e munito di istanza cautelare, HA HI AD ha impugnato il provvedimento con cui il Commissariato P.S. di Cesena ha dichiarato irricevibile l’istanza, dal medesimo presentata, diretta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per tirocinio.
L’Amministrazione ha fondato il suddetto provvedimento sui seguenti rilievi: -lo straniero è entrato in Italia il 3.9.2023 con visto per tirocinio della validità di 180 giorni e ha ottenuto appuntamento per il fotosegnalamento in data 29.8.2024; - il periodo di 180 giorni ha avuto termine il 3.3.2024 senza che l’interessato abbia dimostrato di aver ottenuto la proroga del tirocinio e l’ottenimento di una quota di conversione a lavoro rilasciata dal SUI della Prefettura competente.
Il ricorrente, dopo aver dettagliato in punto di fatto i momenti più rilevanti dal suo ingresso in Italia, ha dedotto le seguenti censure: “ Violazione di legge - Mancata comunicazione del preavviso di rigetto ”; sarebbe stato violato l’art. 10 bis della legge n. 2451 del 1990 in quanto l’Amministrazione non avrebbe comunicato il preavviso di rigetto, dichiarando la domanda direttamente irricevibile; ove fosse stato inviato il preavviso di rigetto il ricorrente avrebbe potuto allegare i medesimi argomenti introdotti nel presente giudizio, giungendo ad una decisione verosimilmente favorevole; “ Sussistenza degli elementi per il rilascio del PDS per tirocinio ”; il ricorrente ha evidenziato che, in caso di regolare contradditorio, avrebbe potuto dimostrare la sottoscrizione di un contratto di lavoro per stage , l’esistenza di un nuovo rapporto subordinato, nonché l’invio della domanda di nulla osta alla conversione; il Commissariato non avrebbe potuto verificare la sussistenza di altri elementi quali la proroga o l’esistenza di una quota-conversione atteso che tale verifica sarebbe stata di competenza del nuovo ufficio demandato alla verifica della domanda di conversione del PDS, né tanto meno avrebbe potuto ritirare la ricevuta della domanda.
Per resistere al ricorso, con atto meramente formale si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza n. 388, assunta alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024, è stata accolta l’istanza cautelare, ai fini del riesame, stante la fondatezza della censura formale relativa alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, non trattandosi di atto di natura vincolata, con ordine all’Amministrazione di esaminare la documentazione prodotta dalla ricorrente, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Come sopra ricordato parte ricorrente ha denunciato, tra l’altro, la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, lamentando la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ed evidenziando che, nel caso in cui il contraddittorio fosse stato regolarmente instaurato, avrebbe potuto allegare elementi idonei a modificare la conclusione cui è giunta l’Amministrazione con la dichiarazione di irricevibilità dell’istanza.
Proprio in ragione di tali elementi, con la ricordata ordinanza n. 388/2024, questo Tribunale, stante la fondatezza della censura relativa alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, ha disposto il riesame della situazione del ricorrente da parte dell’Amministrazione.
L’Amministrazione, però, ha omesso di ottemperare a quanto disposto con la suddetta ordinanza e non ha effettuato il riesame.
In considerazione di quanto sopra il ricorso va accolto sulla base delle medesime argomentazioni sommariamente esposte nell’ordinanza cautelare di riesame.
Giova ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che “l'introduzione nell'ordinamento, con legge 11 febbraio 2005, n. 15 del 2005, del preavviso di rigetto ha segnato l'ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta <anticipare> l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale. L'istituto del cd. <preavviso di rigetto> ha così lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III; 8 ottobre 2021, n. 6743 ).
Il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, imposto dal menzionato art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, determina, pertanto, l’annullamento del provvedimento discrezionale, senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato. Infatti, in seguito alla novella introdotta con l'art. 12, comma 1, lett. i), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata esclusa l’operatività dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, laddove il provvedimento sia stato adottato in violazione del menzionato articolo 10 bis.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fermo restando il potere/dovere dell’Amministrazione, in sede di esercizio del potere, di valutare, nell’ambito di una completa istruttoria e di un effettivo contraddittorio, tutti gli elementi ritenuti rilavanti ai fini della definizione del procedimento avviato con l’istanza presentata dal ricorrente.
Sussistono giustificasti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO