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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29353/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado, ex art. 281-decies c.p.c., iscritto al n. R.G. 29353/2023 avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da reato promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DANIELE CARSENZUOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore parte ricorrente contro
C.F. ), CONTUMACE CP_1 C.F._2
parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
Come da foglio di p.c. depositato il 18.12.2024 e richiamato all'udienza del 22.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
esponeva che, a far data dal mese di novembre 2020 e sino al giugno 2021, Parte_1 dopo aver interrotto la propria relazione sentimentale con era stata vittima di reiterati Persona_1 atti persecutori da parte dell'ex fidanzato, restio ad accettare la decisione assunta dalla donna e la conseguente separazione;
fatti questi in relazione ai quali era intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. in data 16.11.2022. Allegava, inoltre, di essersi costituita pagina 1 di 11 parte civile nel procedimento penale: tuttavia, ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p., il GIP presso questo Tribunale non si era potuto pronunciare sulla relativa domanda, condannando però il al Per_1 pagamento delle spese di costituzione di parte civile, liquidate in euro 810,00, oltre accessori.
Ella, pertanto, conveniva in giudizio ex art. 281-decies c.p.c., avanti a questo Tribunale, , Persona_1 chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle seriali condotte vessatorie da costui realizzate;
danni quantificati complessivamente in circa 25.000 euro. non si costituiva in giudizio e pertanto, accertata la regolarità e tempestività della Persona_1 notifica, veniva dichiarato contumace.
Esperita CTU medico-legale (relazione dott. dalla Pria del 3.10.2024), la causa veniva Per_2 trattenuta a decisione all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 22.01.2025, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Nelle conclusioni precisate, parte ricorrente ribadiva la propria domanda risarcitoria, quantificando il danno preteso da controparte nel medesimo ammontare indicato nel ricorso introduttivo del giudizio
(23.000 euro a titolo di “danno morale ed esistenziale” e 2.790,84 euro a titolo di “danno patrimoniale”).
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice risulta fondata, nei limiti di cui appresso.
1. L'accertamento della responsabilità di Persona_1
Occorre prendere le mosse, in punto di fatto, dall'accertamento della responsabilità del in ordine Per_1 alle condotte persecutorie, di danneggiamento e di sostituzione di persona, allo stesso contestate da parte ricorrente come causative di un danno ingiusto ex art. 2043 c.c.
1.1. L'efficacia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. e
l'utilizzabilità degli atti del procedimento penale quale c.d. “prova atipica” nel giudizio civile di risarcimento del danno
In via preliminare, osserva il Tribunale che, sebbene ai sensi del novellato comma 1-bis dell'art. 445
c.p.p., la sentenza di c.d. patteggiamento non solo non possa essere parificata ad una pronuncia di condanna per gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p., ma non possa nemmeno essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili per il risarcimento del danno, nondimeno restano fermi gli approdi ermeneutici in punto di utilizzabilità degli atti degli atti del procedimento penale quali prove c.d. atipiche, difettando nel codice di rito civile una norma di chiusura, analoga all'art. 189 c.p.p., che sancisca la tassatività tipologica dei mezzi di prova, che dunque non devono intendersi quale numerus clausus.
Ciò si pone in linea con l'orientamento consolidato della Suprema Corte, a mente del quale: “il giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, può attribuire inferenza probatoria a qualsiasi elemento istruttorio ritualmente assunto nel processo e dunque anche alle prove assunte e agli atti contenuti nel giudizio penale, che entrano in quello civile come prove precostituite atipiche” (cfr. Cass. ord. 15296/2024).
pagina 2 di 11 Peraltro, tale conclusione non si pone in contrasto con l'art. 101 c.p.c., dal momento che “il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass. ord. 2947/2023); ciò che peraltro non si è verificato nel presente procedimento essendo parte convenuta rimasta contumace.
Pertanto, alla luce delle coordinate normative ed ermeneutiche testé richiamate, ritiene questo
Tribunale che possano essere utilizzati, nella presente sede, gli atti del procedimento penale allegati da parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio.
1.2. La responsabilità ex art. 2043 c.c. di Persona_1
Ciò premesso, occorre a questo punto verificare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c., anche accertando l'astratta rilevanza penale dei fatti, per gli effetti di cui agli artt.
2059 c.c. e 185 c.p.
Ebbene, ritiene questo Tribunale che gli atti prodotti da parte ricorrente e, in particolare, le denunce- querele e le relative integrazioni presentate da (cfr. sub doc. 1, 15, 16, 19 ric.); Parte_1 le annotazioni di P.G. del 13.4.2021, del 2.5.2021, del 14.5.2021, del 28.6.2021 (cfr. sub doc. 3, 6, 9,
21 ric.); la relazione di P.S. del 7.6.2021 (cfr. sub doc. 4 ric.); il verbale di S.I.T. di Persona_3
(cfr. sub doc. 22 ric.); gli screenshot delle conversazioni intercorse tra le parti (cfr. doc. 5, 7, 13, 18 ric.), nonché delle e-mail inviate da parte convenuta (cfr. doc. 8, 10, 12 ric.); i video prodotti;
nonché la
CTU medico-legale, consentano di ritenere che le condotte perpetrate dal oltre ad essere Per_1 astrattamente sussumibili nelle fattispecie di atti persecutori (612-bis c.p.), danneggiamento aggravato
(art. 635, 625, n. 7, c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 c.p.), integrino gli estremi di un fatto illecito rilevante ex art. 2043 c.c.
Ed invero, emerge chiaramente come, a seguito della decisione della ricorrente di interrompere la propria relazione sentimentale con il quest'ultimo poneva in essere una serie di condotte Per_1 oggettivamente persecutorie, connotate dal requisito dell'abitualità e realizzate dal novembre 2020 sino al mese di giugno 2021; condotte queste che hanno provocato un grave stato di turbamento, timore e ansia nella , tale da modificare altresì le sue abitudini di vita. Parte_1
In particolare, è emerso che, nel predetto periodo, il Per_1
- molestava l'ex fidanzata, pedinandola e appostandosi nei luoghi frequentati dalla donna (quali, abitazione e luogo di lavoro);
- cercava, ripetutamente e con atteggiamento ossessivo, di mettersi in contatto con la ricorrente mediante messaggi, e-mail, telefonate, nonché attraverso l'utilizzo di profili social recanti un diverso patronimico;
circostanze queste nelle quali spesso manifestava, allo scopo di indurre parte ricorrente a rimeditare la propria decisione, intenti autolesivi, come peraltro confermato dagli amici del convenuto (cfr., in particolare, verbale di S.I.T. di ); Per_3
- minacciava l'ex fidanzata, ad esempio chiamandola e dicendo “ti ammazzo”. Le minacce all'integrità fisica della ricorrente venivano altresì alla stessa riferite dagli amici del che, Per_1
pagina 3 di 11 preoccupati per la possibile escalation della situazione, la mettevano in guardia (cfr. sub doc. 16
e 22 ric.);
- danneggiava la di lei autovettura (cfr. relazione di P.S. del 7.6.2021 sub doc. 4 ric., nonché verbale di S.I.T. di ) nonché la porta dell'abitazione a seguito di una discussione;
Per_3
- sostituendosi illegittimamente alla , apriva con il nickname , Parte_1 Email_1 associato al numero di telefono della ricorrente, un profilo falso su alcuni siti di chat erotiche
(Bakecaincontri.it, IRC Chat, Chat senza registrazione, Chat gratis.net, 5chat, Chat Italy), così dando la stura a numerose richieste sessualmente connotate da parte degli internauti (cfr. sub doc. 20 e 21 ric.).
Le condotte testé descritte, oltre ad integrare l'elemento materiale dei reati sopra indicati, costituiscono all'evidenza un fatto illecito doloso rilevante anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Parimenti, deve ritenersi provato l'evento di danno ingiusto, che costituisce al contempo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-bis c.p., avendo le condotte serbate dal generato in parte ricorrente un grave e perdurante stato di ansia e timore, sì da farle temere per la Per_1 propria incolumità fisica, nonché da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita e, in particolare,
a trasferirsi presso l'abitazione della sorella.
Il suddetto elemento di fattispecie traspare con tutta evidenza dalla relazione della dott.ssa del 16.5.2023 (cfr. sub doc. 27 ric.), sul punto pienamente condivisa anche dal CTU (pag. Per_4
17), nella quale la psicoterapeuta, presso la quale era già in cura parte ricorrente all'epoca dei fatti, dà adeguatamente conto dello stato di “profonda agitazione e stress” provocato dagli atti persecutori del nonché delle gravi conseguenze sulle precedenti abitudini di vita e capacità relazionali della Per_1
(“La vita della paziente è, infatti, notevolmente mutata per quanto riguarda il Parte_1 dispiegarsi di azioni quotidiane, la visione di sé, ma soprattutto nelle dinamiche relazionali, con conseguente impatto su tutti gli ambiti della vita pratica, emotiva ed affettiva della paziente.
L'esperienza subita, l'essere seguita, i vissuti di persecuzione da essa derivanti, la paura e lo smarrimento connessi alla sensazione di essere stata violata nel proprio quotidiano e all'interno del proprio mondo emotivo hanno impattato negativamente sui traumi pregressi della paziente, sui quali la stessa stava lavorando all'interno del percorso di psicoterapia precedentemente iniziato. L'effetto è stato, quindi, quello di una sorta di perdita di controllo generalizzata, che ha esitato in manifestazioni ansiose piuttosto importanti, che ha espresso con somatizzazioni ed ansie, senso di Parte_1 inadeguatezza e ritiro sociale. Lo stress derivante dalla situazione traumatica ha spesso portato la paziente a non riuscire a distaccarsi mai da quanto subito, generando un senso di ansia generalizzata, con insonnia e attacchi di panico incontrollabili, portando alla luce continui ricordi traumatici che hanno avuto l'effetto di interferire con lo svolgimento di una normale vita quotidiana”).
Le considerazioni ora riportate della dott.ssa. – che, si ribadisce, sono state sul punto Per_4 pienamente condivise anche dal dott. – consentono altresì di ritenere pienamente provato il Per_5 nesso di causalità, essendo le conseguenze dannose patite dalla ricorrente (i.e. lo stato di paura ansia e timore, nonché il mutamento delle abitudini di vita) eziologicamente collegate con le condotte del sopra descritte. Per_1 pagina 4 di 11 Sussiste altresì l'elemento soggettivo tanto dell'illecito penale, quanto dell'illecito civile, sub specie di dolo, essendo emerso dagli atti di causa come il avesse la volontà di porre in essere le reiterate Per_1 condotte di minaccia e molestia contestategli, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre un profondo impatto sull'equilibrio psico-fisico della (cfr. Cass. pen. 28682/2020). Tale Parte_1 coscienza e volontà traspare, del resto, dagli stessi messaggi inviati da parte convenuta alla ricorrente, il cui tenore denota una piena consapevolezza dell'antigiuridicità della propria condotta e delle dannose conseguenze dalla stessa prodotte. Ad esempio, nell'e-mail del 2.5.2021 (cfr. sub doc. 8 ric.), è lo Pers stesso convenuto ad ammettere: “Scusa sono malato, non avrei mai voluto che finisse così, ti porterò sempre nel mio cuore io non sarò mai felice senza te nella Mia vita ma tu so che puoi farlo”.
La sussistenza del fatto illecito descritto risulta, da ultimo, corroborata dalla citata sentenza di patteggiamento, pronunciata dal GIP presso il Tribunale di Milano, che ha escluso la sussistenza di
“elementi per la declaratoria a norma dell'art. 129 c.p.p.: gli atti delle indagini preliminari consentono di ricostruire la condotta criminosa di cui al capo di imputazione nella sua oggettività e la responsabilità dell'imputato”.
Alla luce di quanto sinora esposto, pertanto, e rilevata incidenter tantum la rilevanza penale delle condotte ascritte al ritiene questo Tribunale che sussistono tutti gli elementi costitutivi Per_1 dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente risarcibilità del danno-conseguenza dallo stesso derivante.
2. Il danno risarcibile
In ordine al quantum risarcibile il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Il danno non patrimoniale
In via preliminare, occorre precisare che il fatto illecito commesso dal in quanto astrattamente Per_1 sussumibile nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 612-bis, 635 e 494 c.p., determina la risarcibilità non solo del danno patrimoniale, ma altresì del danno non patrimoniale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza del Supremo
Collegio il principio secondo il quale “la risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art.
2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza “incidenter tantum”, della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale” (cfr. Cass. 3371/2020).
Ciò premesso, parte ricorrente allega sia un danno morale, inteso quale sofferenza interiore derivante dalle condotte persecutorie subite dal convenuto, integranti un reato, sia un danno c.d. esistenziale, da intendersi quale danno-conseguenza riguardante i profili dinamico-relazionali della vita quotidiana della , indotta a compiere “scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione Parte_1 della sua personalità nel mondo esterno” (pag. 26 ricorso).
pagina 5 di 11 A tal riguardo, osserva innanzitutto il Tribunale che il danno che parte ricorrente qualifica come danno esistenziale deve intendersi riferito alle conseguenze negative sugli aspetti dinamico-relazionali della
, derivanti dalla lesione della sua integrità psico-fisica, dunque come danno biologico Parte_1 esplicante effetti, come chiarito anche dall'art. 139 cod. ass., tanto sulla componente anatomico- funzionale, quanto su quella dinamico-relazionale, alla luce delle deduzioni ed allegazioni di parte ricorrente medesima.
Ciò premesso, quanto al danno biologico, rileva il Tribunale che la CTU, svolta dal dott. , Per_5 risulta esaustiva ed è pervenuta a conclusioni ragionate, sulla base di una attenta valutazione dei documenti in atti e dell'osservazione di parte ricorrente stessa. Il percorso logico alla base delle conclusioni del consulente e le motivazioni addotte appaiono chiari e convincenti, sicché il Tribunale ritiene di aderire e condividere le conclusioni cui egli è pervenuto, pur con le precisazioni di cui infra.
In particolare, ritiene il Tribunale che debba, in generale, condividersi la valutazione del dott. Per_5
in ordine alla sussistenza di postumi psichici permanenti in capo alla in
[...] Parte_1 conseguenza delle condotte subite, quantificati nella misura del 10%, alla luce della “adeguatezza psicolesiva elevata della vicenda patita per cui è causa (coefficiente SIMLA 0,7)” (pag. 24).
Può ritenersi infatti provato che la vicenda traumatica che ha colpito la abbia Parte_1 determinato un “disturbo dell'adattamento, cronico”, idoneo ad incidere – pro futuro – “sulla qualità di vita della perizianda determinando riduzione della vita sociale, maggior vulnerabilità agli eventi stressanti e difficoltà nella relazione affettiva ed intima”.
Deve, tuttavia, rilevarsi come la nozione di menomazione “permanente” sia necessariamente diversa nei casi in cui si discute di una menomazione strettamente fisica, che permarrà pressoché certamente per tutta la vita dell'individuo (ad es. una zoppia, l'indebolimento di un organo, l'amputazione di un arto) rispetto ai casi in cui si discute di menomazione psichica, soprattutto allorquando non si è accertata una patologia psichiatrica “organica” ma un disturbo psichico o del comportamento, ancorché cronico.
In questi casi, la nozione di “permanenza” è necessariamente convenzionale in quanto è possibile, e talvolta anche altamente probabile, che nel corso della lunga vita dell'individuo tale disturbo possa regredire o financo svanire, con il passare del tempo rispetto ai fattori genetici e scatenanti del disturbo.
Nel caso di specie, può ragionevolmente presumersi che il disturbo dell'adattamento cronico, diagnosticato dal CTU, si attenuerà nel corso della presumibilmente lunga vita della ricorrente (classe
1981), mano a mano che il tempo si frapporrà agli eventi delittuosi che l'hanno cagionato.
Del resto, lo stesso CTU ha rilevato una “remissione del quadro clinico iniziale” (pag. 24 CTU), a conferma dell'intrinseca modificabilità e dell'immanente natura evolutiva dei disturbi psichici medio- lievi come quello accertato nella ricorrente.
Tali considerazioni e, dunque, il diverso significato che assume il concetto di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica della persona allorquando si discute di menomazioni come quelle riscontrate nella ricorrente, devono trovare giuridica espressione nella quantificazione del danno, risultando dunque conforme ad equità operare una riduzione degli importi tabellari previsti per lo pagina 6 di 11 specifico grado di invalidità permanente, onde contemperare anche la probabile attenuazione dell'invalidità in futuro, a differenza invece di quanto ragionevolmente prevedibile per le lesioni permanenti di natura strettamente fisica e biologica.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, per quantificare il danno biologico-esistenziale permanente patito dalla ricorrente, debbano prendersi come punto di riferimento di partenza le ordinarie Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno derivante da lesione, seppur colposa, dell'integrità psico-fisica, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono, per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Nel caso di specie, pertanto, l'importo tabellare per la sola componente di danno biologico da invalidità permanente patito dalla ricorrente ammonterebbe a 21.030 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 10% in soggetto di 40 anni all'epoca della consumazione del reato
(considerandosi la data finale del giugno 2021 indicata nel capo di imputazione).
Alla luce delle considerazioni dianzi svolte, il Tribunale ritiene che tale voce di danno (danno biologico/esistenziale permanente) debba essere equitativamente ridotta di un terzo e, dunque, a 14.020 euro.
Ritiene poi il Tribunale che debba liquidarsi anche un danno da inabilità temporanea per la fase più acuta della condotta illecita del convenuto e il periodo di consumazione del reato.
Può ritenersi infatti provato, anche per presunzioni, nonché sulla base della relazione del CTU e della psicoterapeuta che già aveva in cura parte ricorrente, che nel semestre successivo all'inizio delle condotte di stalking, ella abbia avuto un disturbo reattivo post-traumatico da stress ad esordio acuto, successivamente trasformatosi in un disturbo dell'adattamento.
Sulla base della documentazione prodotta e della durata delle condotte del convenuto, può individuarsi equitativamente in 6 mesi il periodo di inabilità parziale temporanea, da quantificarsi nel grado medio del 25%, come indicato anche dal CTU, trattandosi naturalmente di una valutazione equitativa media, dovendosi ritenere che l'inabilità fosse certamente più elevata in principio per poi diminuire, fino a scomparire, nel periodo finale.
In ordine alla quantificazione del danno da inabilità temporanea ritiene parimenti il Tribunale di poter applicare le ordinarie Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il cui importo base (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore temporanea, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
L'importo per la componente morale (31 euro come importo base) deve essere personalizzato con un aumento di circa il 50% perché tale componente deve tenere conto non solo della sofferenza interiore pagina 7 di 11 strettamente connessa alla lesione dell'integrità psico-fisica, ma anche del patema d'animo provocato dal fatto stesso di essere stata vittima di un reato doloso, consumatosi con reiterate condotte vessatorie.
Tale componente di danno morale deve dunque essere aumentata di circa il doppio, in quanto la sofferenza che deriva da un reato doloso è significativamente maggiore rispetto a quella derivante, ad esempio, dalle lesioni patite in un sinistro stradale.
L'importo base di 31 euro deve dunque essere personalizzato sino a 60 euro al giorno.
Considerando un importo base di 144 euro (per un giorno di inabilità temporanea totale, 84 euro per la componente biologica e 60 euro per la componente morale), il danno non patrimoniale risarcibile ammonta pertanto complessivamente a
6.480 euro (180 gg, pari a 6 mesi, al 25%).
Deve, infine, riconoscersi la risarcibilità del danno morale, sia come sofferenza interiore connessa alla lesione permanente della salute (sub specie di integrità psichica) dianzi descritta, sia come sofferenza interiore derivante per se dal fatto di reato, avendo parte ricorrente ampiamente provato le conseguenze negative derivanti dalla lesione della propria libertà personale e morale, bene giuridico questo tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p.
In particolare, è emerso come, per effetto delle condotte subite, parte ricorrente abbia profondamente modificato le proprie abitudini di vita quotidiane, riducendo le occasioni di socialità, per il timore di essere seguita, e trasferendosi presso l'abitazione della sorella allorquando ebbe a modo di temere per la propria incolumità fisica.
Da ciò deve certamente presumersi il sorgere di sentimenti di tristezza e patema d'animo che devono trovare adeguato ristoro sotto forma di risarcimento del danno morale da reato, ai sensi degli articoli
185 c.p. e 2059 c.c.
In ordine alla quantificazione del danno morale (nella predetta duplice connotazione), può nuovamente prendersi come parametro di partenza l'importo tabellare previsto per la componente di danno morale connessa ad una IP del 10% per soggetto di 40 anni, cioè 5.468 euro, e poi procedersi equitativamente all'aumento quasi del 50% sino a
8.000 euro, onde tener conto della natura dolosa dell'illecito e ristorare anche la sofferenza interiore derivante per se dal reato a prescindere dalla lesione della salute.
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta dunque a 28.500 euro.
Tuttavia, in considerazione delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente sin dall'atto introduttivo del giudizio, e ulteriormente precisate nel foglio di p.c. depositato il 18.12.2024, ritiene questo Tribunale di poter liquidare il danno non patrimoniale nei limiti della domanda, i.e. 23.000 euro.
Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo il quale, nell'interpretazione del petitum, le clausole di salvaguardia del tipo “ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, che accedono alla quantificazione dell'importo preteso dalla parte, non costituiscano mere clausole di stile agli effetti di cui all'art. 112 c.p.c. unicamente allorquando persista, anche all'esito dell'istruttoria, una “ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi” (cfr. Cass., ord. 35302/2022).
pagina 8 di 11 Di contro – pacificamente – formule del tipo predetto sono da intendersi come prive di qualsivoglia rilevanza laddove all'esito dell'istruttoria e, in particolare, della consulenza tecnica d'ufficio, “risultino accertati i fatti rilevanti ai fini della “aestimatio” del danno ed emergano specifiche indicazioni sulla quantificazione dello stesso” (cfr. Cass. 22230/2017), poiché in tali casi non esiste più quella originaria ed oggettiva incertezza sul suo ammontare.
In tali casi, la locuzione “o somma maggiore o minore di giustizia” o similari, accompagnata alla precisa quantificazione della somma domandata, in sede di p.c., diviene mera clausola di stile, inidonea a superare il limite della domanda costituito nell'importo precisamente quantificato.
I principi di diritto testé richiamati, a fortiori, devono ritenersi applicabili nelle ipotesi in cui, come nel presente caso, la parte non si sia limitata a richiamare le conclusioni già formulate nel ricorso, ma le abbia ulteriormente precisate all'esito dell'istruttoria, ribadendo la quantificazione effettuata nell'atto introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie, infatti, alla luce delle risultanze della CTU, soprattutto in termini di percentuale di invalidità permanente, ben avrebbe potuto parte ricorrente adeguare il quantum inizialmente domandato alle risultanze dell'istruttoria, sulla base anche delle Tabelle milanesi, avendo la relazione del consulente ancorato il danno biologico/esistenziale a parametri oggettivi medico-legali usualmente posti a fondamento della liquidazione del danno.
Nel momento in cui parte ricorrente, pur alla luce della CTU, precisa le conclusioni quantificando in
23.000 euro i danni non patrimoniali risarcibili, come in ricorso, deve ritenersi che tale quantificazione sia stata fatta scienter e costituisca limite della domanda giudiziale.
Alla luce di tali elementi, pertanto, deve considerarsi quale mera clausola di stile la formula “ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” inserita tanto nel ricorso ex 281-decies c.p.c., quanto in sede di precisazione delle conclusioni, all'esito dell'istruttoria tecnica.
Il danno non patrimoniale deve dunque essere liquidato, in moneta attuale, nell'importo di 23.000 euro.
A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data dell'illecito, determinata in via equivativa nel tempus commissi delicti (30 giugno 2021) e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.2. Il danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale, possono riconoscersi le spese sostenute da parte ricorrente per il percorso psicoterapico (cfr. doc. 28 ric.), trattandosi di spese necessarie per rielaborare il trauma e congrue secondo prezzi di mercato. Il tutto per euro 706.
Parimenti, devono riconoscersi le documentate spese (euro 59,07) sostenute dalla per Parte_1
l'acquisto di un “kit” per la propria autodifesa personale, trattandosi di acquisto la cui necessità è sorta proprio in cagione delle condotte serbate dal come attestato dalle date di acquisto dei prodotti. Per_1
pagina 9 di 11 Quanto, invece, al danno patrimoniale lamentato da parte ricorrente per effetto del danneggiamento della propria autovettura e della porta dell'abitazione (per circa 1.150 euro), ritiene questo Tribunale che il danno debba essere risarcito, in quanto causalmente connesso alle condotte del convenuto, ancorché, in assenza di documenti di spesa (i documenti prodotti sono meri preventivi o ipotesi di spesa), esso debba essere liquidato in via equitativa nella minor somma di euro 1.000, secondo congrui prezzi di mercato.
Viceversa, non può essere riconosciuto il danno patrimoniale lamentato da parte attrice per le spese di costituzione e rappresentanza nel processo penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento, in quanto tali spese sono già state liquidate nella sentenza di “patteggiamento” del GIP presso questo
Tribunale, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione di tali spese ex art. 282 c.p.c. Come chiarito dal Supremo Collegio, infatti, “la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all'art. 282
c.p.c.” (cfr. Cass. ord. 32380/2023).
Il danno patrimoniale ammonta dunque a complessivi 1.765,07 euro.
Alla somma di 765,07 euro va aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta, alla quale deve aggiungersi l'ulteriore somma di 1.000 euro, decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Spese di CTU e di lite
Le spese di CTU sono poste a carico del convenuto soccombente, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
Parimenti, sono poste a carico di parte convenuta soccombente le spese di lite, che sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra
5.200 euro e 26.000 (in relazione al decisum) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda di parte attrice,
DICHIARA responsabile ex art. 2043 c.c. dell'illecito di cui è causa e, per l'effetto, Persona_1
visti gli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c.,
CONDANNA a pagare a : Persona_1 Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale, la somma di 23.000 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 30.06.2021 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
pagina 10 di 11 - a titolo di danno patrimoniale, la somma di 1.765,07 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat e interessi come da motivazione;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di nei rapporti interni, ferma la Persona_1 solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Persona_1 Parte_1 complessivi euro 4.000 (euro 900 per fase di studio;
euro 700 per fase introduttiva;
euro 1.150 per fase istruttoria ed euro 1.250 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 264 per esborsi (CU e marca).
Così deciso in Milano, il 20 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
Sentenza redatta con la collaborazione della MOT, dott.ssa Serena Santini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado, ex art. 281-decies c.p.c., iscritto al n. R.G. 29353/2023 avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da reato promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DANIELE CARSENZUOLA, elettivamente domiciliata presso il difensore parte ricorrente contro
C.F. ), CONTUMACE CP_1 C.F._2
parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
Come da foglio di p.c. depositato il 18.12.2024 e richiamato all'udienza del 22.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
esponeva che, a far data dal mese di novembre 2020 e sino al giugno 2021, Parte_1 dopo aver interrotto la propria relazione sentimentale con era stata vittima di reiterati Persona_1 atti persecutori da parte dell'ex fidanzato, restio ad accettare la decisione assunta dalla donna e la conseguente separazione;
fatti questi in relazione ai quali era intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. in data 16.11.2022. Allegava, inoltre, di essersi costituita pagina 1 di 11 parte civile nel procedimento penale: tuttavia, ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p., il GIP presso questo Tribunale non si era potuto pronunciare sulla relativa domanda, condannando però il al Per_1 pagamento delle spese di costituzione di parte civile, liquidate in euro 810,00, oltre accessori.
Ella, pertanto, conveniva in giudizio ex art. 281-decies c.p.c., avanti a questo Tribunale, , Persona_1 chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle seriali condotte vessatorie da costui realizzate;
danni quantificati complessivamente in circa 25.000 euro. non si costituiva in giudizio e pertanto, accertata la regolarità e tempestività della Persona_1 notifica, veniva dichiarato contumace.
Esperita CTU medico-legale (relazione dott. dalla Pria del 3.10.2024), la causa veniva Per_2 trattenuta a decisione all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 22.01.2025, sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Nelle conclusioni precisate, parte ricorrente ribadiva la propria domanda risarcitoria, quantificando il danno preteso da controparte nel medesimo ammontare indicato nel ricorso introduttivo del giudizio
(23.000 euro a titolo di “danno morale ed esistenziale” e 2.790,84 euro a titolo di “danno patrimoniale”).
La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice risulta fondata, nei limiti di cui appresso.
1. L'accertamento della responsabilità di Persona_1
Occorre prendere le mosse, in punto di fatto, dall'accertamento della responsabilità del in ordine Per_1 alle condotte persecutorie, di danneggiamento e di sostituzione di persona, allo stesso contestate da parte ricorrente come causative di un danno ingiusto ex art. 2043 c.c.
1.1. L'efficacia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. e
l'utilizzabilità degli atti del procedimento penale quale c.d. “prova atipica” nel giudizio civile di risarcimento del danno
In via preliminare, osserva il Tribunale che, sebbene ai sensi del novellato comma 1-bis dell'art. 445
c.p.p., la sentenza di c.d. patteggiamento non solo non possa essere parificata ad una pronuncia di condanna per gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p., ma non possa nemmeno essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili per il risarcimento del danno, nondimeno restano fermi gli approdi ermeneutici in punto di utilizzabilità degli atti degli atti del procedimento penale quali prove c.d. atipiche, difettando nel codice di rito civile una norma di chiusura, analoga all'art. 189 c.p.p., che sancisca la tassatività tipologica dei mezzi di prova, che dunque non devono intendersi quale numerus clausus.
Ciò si pone in linea con l'orientamento consolidato della Suprema Corte, a mente del quale: “il giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, può attribuire inferenza probatoria a qualsiasi elemento istruttorio ritualmente assunto nel processo e dunque anche alle prove assunte e agli atti contenuti nel giudizio penale, che entrano in quello civile come prove precostituite atipiche” (cfr. Cass. ord. 15296/2024).
pagina 2 di 11 Peraltro, tale conclusione non si pone in contrasto con l'art. 101 c.p.c., dal momento che “il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass. ord. 2947/2023); ciò che peraltro non si è verificato nel presente procedimento essendo parte convenuta rimasta contumace.
Pertanto, alla luce delle coordinate normative ed ermeneutiche testé richiamate, ritiene questo
Tribunale che possano essere utilizzati, nella presente sede, gli atti del procedimento penale allegati da parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio.
1.2. La responsabilità ex art. 2043 c.c. di Persona_1
Ciò premesso, occorre a questo punto verificare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c., anche accertando l'astratta rilevanza penale dei fatti, per gli effetti di cui agli artt.
2059 c.c. e 185 c.p.
Ebbene, ritiene questo Tribunale che gli atti prodotti da parte ricorrente e, in particolare, le denunce- querele e le relative integrazioni presentate da (cfr. sub doc. 1, 15, 16, 19 ric.); Parte_1 le annotazioni di P.G. del 13.4.2021, del 2.5.2021, del 14.5.2021, del 28.6.2021 (cfr. sub doc. 3, 6, 9,
21 ric.); la relazione di P.S. del 7.6.2021 (cfr. sub doc. 4 ric.); il verbale di S.I.T. di Persona_3
(cfr. sub doc. 22 ric.); gli screenshot delle conversazioni intercorse tra le parti (cfr. doc. 5, 7, 13, 18 ric.), nonché delle e-mail inviate da parte convenuta (cfr. doc. 8, 10, 12 ric.); i video prodotti;
nonché la
CTU medico-legale, consentano di ritenere che le condotte perpetrate dal oltre ad essere Per_1 astrattamente sussumibili nelle fattispecie di atti persecutori (612-bis c.p.), danneggiamento aggravato
(art. 635, 625, n. 7, c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 c.p.), integrino gli estremi di un fatto illecito rilevante ex art. 2043 c.c.
Ed invero, emerge chiaramente come, a seguito della decisione della ricorrente di interrompere la propria relazione sentimentale con il quest'ultimo poneva in essere una serie di condotte Per_1 oggettivamente persecutorie, connotate dal requisito dell'abitualità e realizzate dal novembre 2020 sino al mese di giugno 2021; condotte queste che hanno provocato un grave stato di turbamento, timore e ansia nella , tale da modificare altresì le sue abitudini di vita. Parte_1
In particolare, è emerso che, nel predetto periodo, il Per_1
- molestava l'ex fidanzata, pedinandola e appostandosi nei luoghi frequentati dalla donna (quali, abitazione e luogo di lavoro);
- cercava, ripetutamente e con atteggiamento ossessivo, di mettersi in contatto con la ricorrente mediante messaggi, e-mail, telefonate, nonché attraverso l'utilizzo di profili social recanti un diverso patronimico;
circostanze queste nelle quali spesso manifestava, allo scopo di indurre parte ricorrente a rimeditare la propria decisione, intenti autolesivi, come peraltro confermato dagli amici del convenuto (cfr., in particolare, verbale di S.I.T. di ); Per_3
- minacciava l'ex fidanzata, ad esempio chiamandola e dicendo “ti ammazzo”. Le minacce all'integrità fisica della ricorrente venivano altresì alla stessa riferite dagli amici del che, Per_1
pagina 3 di 11 preoccupati per la possibile escalation della situazione, la mettevano in guardia (cfr. sub doc. 16
e 22 ric.);
- danneggiava la di lei autovettura (cfr. relazione di P.S. del 7.6.2021 sub doc. 4 ric., nonché verbale di S.I.T. di ) nonché la porta dell'abitazione a seguito di una discussione;
Per_3
- sostituendosi illegittimamente alla , apriva con il nickname , Parte_1 Email_1 associato al numero di telefono della ricorrente, un profilo falso su alcuni siti di chat erotiche
(Bakecaincontri.it, IRC Chat, Chat senza registrazione, Chat gratis.net, 5chat, Chat Italy), così dando la stura a numerose richieste sessualmente connotate da parte degli internauti (cfr. sub doc. 20 e 21 ric.).
Le condotte testé descritte, oltre ad integrare l'elemento materiale dei reati sopra indicati, costituiscono all'evidenza un fatto illecito doloso rilevante anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Parimenti, deve ritenersi provato l'evento di danno ingiusto, che costituisce al contempo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-bis c.p., avendo le condotte serbate dal generato in parte ricorrente un grave e perdurante stato di ansia e timore, sì da farle temere per la Per_1 propria incolumità fisica, nonché da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita e, in particolare,
a trasferirsi presso l'abitazione della sorella.
Il suddetto elemento di fattispecie traspare con tutta evidenza dalla relazione della dott.ssa del 16.5.2023 (cfr. sub doc. 27 ric.), sul punto pienamente condivisa anche dal CTU (pag. Per_4
17), nella quale la psicoterapeuta, presso la quale era già in cura parte ricorrente all'epoca dei fatti, dà adeguatamente conto dello stato di “profonda agitazione e stress” provocato dagli atti persecutori del nonché delle gravi conseguenze sulle precedenti abitudini di vita e capacità relazionali della Per_1
(“La vita della paziente è, infatti, notevolmente mutata per quanto riguarda il Parte_1 dispiegarsi di azioni quotidiane, la visione di sé, ma soprattutto nelle dinamiche relazionali, con conseguente impatto su tutti gli ambiti della vita pratica, emotiva ed affettiva della paziente.
L'esperienza subita, l'essere seguita, i vissuti di persecuzione da essa derivanti, la paura e lo smarrimento connessi alla sensazione di essere stata violata nel proprio quotidiano e all'interno del proprio mondo emotivo hanno impattato negativamente sui traumi pregressi della paziente, sui quali la stessa stava lavorando all'interno del percorso di psicoterapia precedentemente iniziato. L'effetto è stato, quindi, quello di una sorta di perdita di controllo generalizzata, che ha esitato in manifestazioni ansiose piuttosto importanti, che ha espresso con somatizzazioni ed ansie, senso di Parte_1 inadeguatezza e ritiro sociale. Lo stress derivante dalla situazione traumatica ha spesso portato la paziente a non riuscire a distaccarsi mai da quanto subito, generando un senso di ansia generalizzata, con insonnia e attacchi di panico incontrollabili, portando alla luce continui ricordi traumatici che hanno avuto l'effetto di interferire con lo svolgimento di una normale vita quotidiana”).
Le considerazioni ora riportate della dott.ssa. – che, si ribadisce, sono state sul punto Per_4 pienamente condivise anche dal dott. – consentono altresì di ritenere pienamente provato il Per_5 nesso di causalità, essendo le conseguenze dannose patite dalla ricorrente (i.e. lo stato di paura ansia e timore, nonché il mutamento delle abitudini di vita) eziologicamente collegate con le condotte del sopra descritte. Per_1 pagina 4 di 11 Sussiste altresì l'elemento soggettivo tanto dell'illecito penale, quanto dell'illecito civile, sub specie di dolo, essendo emerso dagli atti di causa come il avesse la volontà di porre in essere le reiterate Per_1 condotte di minaccia e molestia contestategli, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre un profondo impatto sull'equilibrio psico-fisico della (cfr. Cass. pen. 28682/2020). Tale Parte_1 coscienza e volontà traspare, del resto, dagli stessi messaggi inviati da parte convenuta alla ricorrente, il cui tenore denota una piena consapevolezza dell'antigiuridicità della propria condotta e delle dannose conseguenze dalla stessa prodotte. Ad esempio, nell'e-mail del 2.5.2021 (cfr. sub doc. 8 ric.), è lo Pers stesso convenuto ad ammettere: “Scusa sono malato, non avrei mai voluto che finisse così, ti porterò sempre nel mio cuore io non sarò mai felice senza te nella Mia vita ma tu so che puoi farlo”.
La sussistenza del fatto illecito descritto risulta, da ultimo, corroborata dalla citata sentenza di patteggiamento, pronunciata dal GIP presso il Tribunale di Milano, che ha escluso la sussistenza di
“elementi per la declaratoria a norma dell'art. 129 c.p.p.: gli atti delle indagini preliminari consentono di ricostruire la condotta criminosa di cui al capo di imputazione nella sua oggettività e la responsabilità dell'imputato”.
Alla luce di quanto sinora esposto, pertanto, e rilevata incidenter tantum la rilevanza penale delle condotte ascritte al ritiene questo Tribunale che sussistono tutti gli elementi costitutivi Per_1 dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente risarcibilità del danno-conseguenza dallo stesso derivante.
2. Il danno risarcibile
In ordine al quantum risarcibile il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Il danno non patrimoniale
In via preliminare, occorre precisare che il fatto illecito commesso dal in quanto astrattamente Per_1 sussumibile nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 612-bis, 635 e 494 c.p., determina la risarcibilità non solo del danno patrimoniale, ma altresì del danno non patrimoniale, in virtù del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza del Supremo
Collegio il principio secondo il quale “la risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art.
2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza “incidenter tantum”, della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale” (cfr. Cass. 3371/2020).
Ciò premesso, parte ricorrente allega sia un danno morale, inteso quale sofferenza interiore derivante dalle condotte persecutorie subite dal convenuto, integranti un reato, sia un danno c.d. esistenziale, da intendersi quale danno-conseguenza riguardante i profili dinamico-relazionali della vita quotidiana della , indotta a compiere “scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione Parte_1 della sua personalità nel mondo esterno” (pag. 26 ricorso).
pagina 5 di 11 A tal riguardo, osserva innanzitutto il Tribunale che il danno che parte ricorrente qualifica come danno esistenziale deve intendersi riferito alle conseguenze negative sugli aspetti dinamico-relazionali della
, derivanti dalla lesione della sua integrità psico-fisica, dunque come danno biologico Parte_1 esplicante effetti, come chiarito anche dall'art. 139 cod. ass., tanto sulla componente anatomico- funzionale, quanto su quella dinamico-relazionale, alla luce delle deduzioni ed allegazioni di parte ricorrente medesima.
Ciò premesso, quanto al danno biologico, rileva il Tribunale che la CTU, svolta dal dott. , Per_5 risulta esaustiva ed è pervenuta a conclusioni ragionate, sulla base di una attenta valutazione dei documenti in atti e dell'osservazione di parte ricorrente stessa. Il percorso logico alla base delle conclusioni del consulente e le motivazioni addotte appaiono chiari e convincenti, sicché il Tribunale ritiene di aderire e condividere le conclusioni cui egli è pervenuto, pur con le precisazioni di cui infra.
In particolare, ritiene il Tribunale che debba, in generale, condividersi la valutazione del dott. Per_5
in ordine alla sussistenza di postumi psichici permanenti in capo alla in
[...] Parte_1 conseguenza delle condotte subite, quantificati nella misura del 10%, alla luce della “adeguatezza psicolesiva elevata della vicenda patita per cui è causa (coefficiente SIMLA 0,7)” (pag. 24).
Può ritenersi infatti provato che la vicenda traumatica che ha colpito la abbia Parte_1 determinato un “disturbo dell'adattamento, cronico”, idoneo ad incidere – pro futuro – “sulla qualità di vita della perizianda determinando riduzione della vita sociale, maggior vulnerabilità agli eventi stressanti e difficoltà nella relazione affettiva ed intima”.
Deve, tuttavia, rilevarsi come la nozione di menomazione “permanente” sia necessariamente diversa nei casi in cui si discute di una menomazione strettamente fisica, che permarrà pressoché certamente per tutta la vita dell'individuo (ad es. una zoppia, l'indebolimento di un organo, l'amputazione di un arto) rispetto ai casi in cui si discute di menomazione psichica, soprattutto allorquando non si è accertata una patologia psichiatrica “organica” ma un disturbo psichico o del comportamento, ancorché cronico.
In questi casi, la nozione di “permanenza” è necessariamente convenzionale in quanto è possibile, e talvolta anche altamente probabile, che nel corso della lunga vita dell'individuo tale disturbo possa regredire o financo svanire, con il passare del tempo rispetto ai fattori genetici e scatenanti del disturbo.
Nel caso di specie, può ragionevolmente presumersi che il disturbo dell'adattamento cronico, diagnosticato dal CTU, si attenuerà nel corso della presumibilmente lunga vita della ricorrente (classe
1981), mano a mano che il tempo si frapporrà agli eventi delittuosi che l'hanno cagionato.
Del resto, lo stesso CTU ha rilevato una “remissione del quadro clinico iniziale” (pag. 24 CTU), a conferma dell'intrinseca modificabilità e dell'immanente natura evolutiva dei disturbi psichici medio- lievi come quello accertato nella ricorrente.
Tali considerazioni e, dunque, il diverso significato che assume il concetto di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica della persona allorquando si discute di menomazioni come quelle riscontrate nella ricorrente, devono trovare giuridica espressione nella quantificazione del danno, risultando dunque conforme ad equità operare una riduzione degli importi tabellari previsti per lo pagina 6 di 11 specifico grado di invalidità permanente, onde contemperare anche la probabile attenuazione dell'invalidità in futuro, a differenza invece di quanto ragionevolmente prevedibile per le lesioni permanenti di natura strettamente fisica e biologica.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, per quantificare il danno biologico-esistenziale permanente patito dalla ricorrente, debbano prendersi come punto di riferimento di partenza le ordinarie Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno derivante da lesione, seppur colposa, dell'integrità psico-fisica, che costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. 1553/2019), rilevando all'uopo che dette Tabelle prevedono, per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Nel caso di specie, pertanto, l'importo tabellare per la sola componente di danno biologico da invalidità permanente patito dalla ricorrente ammonterebbe a 21.030 euro, pari all'importo previsto dalle Tabelle per un'invalidità permanente del 10% in soggetto di 40 anni all'epoca della consumazione del reato
(considerandosi la data finale del giugno 2021 indicata nel capo di imputazione).
Alla luce delle considerazioni dianzi svolte, il Tribunale ritiene che tale voce di danno (danno biologico/esistenziale permanente) debba essere equitativamente ridotta di un terzo e, dunque, a 14.020 euro.
Ritiene poi il Tribunale che debba liquidarsi anche un danno da inabilità temporanea per la fase più acuta della condotta illecita del convenuto e il periodo di consumazione del reato.
Può ritenersi infatti provato, anche per presunzioni, nonché sulla base della relazione del CTU e della psicoterapeuta che già aveva in cura parte ricorrente, che nel semestre successivo all'inizio delle condotte di stalking, ella abbia avuto un disturbo reattivo post-traumatico da stress ad esordio acuto, successivamente trasformatosi in un disturbo dell'adattamento.
Sulla base della documentazione prodotta e della durata delle condotte del convenuto, può individuarsi equitativamente in 6 mesi il periodo di inabilità parziale temporanea, da quantificarsi nel grado medio del 25%, come indicato anche dal CTU, trattandosi naturalmente di una valutazione equitativa media, dovendosi ritenere che l'inabilità fosse certamente più elevata in principio per poi diminuire, fino a scomparire, nel periodo finale.
In ordine alla quantificazione del danno da inabilità temporanea ritiene parimenti il Tribunale di poter applicare le ordinarie Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il cui importo base (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore temporanea, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
L'importo per la componente morale (31 euro come importo base) deve essere personalizzato con un aumento di circa il 50% perché tale componente deve tenere conto non solo della sofferenza interiore pagina 7 di 11 strettamente connessa alla lesione dell'integrità psico-fisica, ma anche del patema d'animo provocato dal fatto stesso di essere stata vittima di un reato doloso, consumatosi con reiterate condotte vessatorie.
Tale componente di danno morale deve dunque essere aumentata di circa il doppio, in quanto la sofferenza che deriva da un reato doloso è significativamente maggiore rispetto a quella derivante, ad esempio, dalle lesioni patite in un sinistro stradale.
L'importo base di 31 euro deve dunque essere personalizzato sino a 60 euro al giorno.
Considerando un importo base di 144 euro (per un giorno di inabilità temporanea totale, 84 euro per la componente biologica e 60 euro per la componente morale), il danno non patrimoniale risarcibile ammonta pertanto complessivamente a
6.480 euro (180 gg, pari a 6 mesi, al 25%).
Deve, infine, riconoscersi la risarcibilità del danno morale, sia come sofferenza interiore connessa alla lesione permanente della salute (sub specie di integrità psichica) dianzi descritta, sia come sofferenza interiore derivante per se dal fatto di reato, avendo parte ricorrente ampiamente provato le conseguenze negative derivanti dalla lesione della propria libertà personale e morale, bene giuridico questo tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p.
In particolare, è emerso come, per effetto delle condotte subite, parte ricorrente abbia profondamente modificato le proprie abitudini di vita quotidiane, riducendo le occasioni di socialità, per il timore di essere seguita, e trasferendosi presso l'abitazione della sorella allorquando ebbe a modo di temere per la propria incolumità fisica.
Da ciò deve certamente presumersi il sorgere di sentimenti di tristezza e patema d'animo che devono trovare adeguato ristoro sotto forma di risarcimento del danno morale da reato, ai sensi degli articoli
185 c.p. e 2059 c.c.
In ordine alla quantificazione del danno morale (nella predetta duplice connotazione), può nuovamente prendersi come parametro di partenza l'importo tabellare previsto per la componente di danno morale connessa ad una IP del 10% per soggetto di 40 anni, cioè 5.468 euro, e poi procedersi equitativamente all'aumento quasi del 50% sino a
8.000 euro, onde tener conto della natura dolosa dell'illecito e ristorare anche la sofferenza interiore derivante per se dal reato a prescindere dalla lesione della salute.
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta dunque a 28.500 euro.
Tuttavia, in considerazione delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente sin dall'atto introduttivo del giudizio, e ulteriormente precisate nel foglio di p.c. depositato il 18.12.2024, ritiene questo Tribunale di poter liquidare il danno non patrimoniale nei limiti della domanda, i.e. 23.000 euro.
Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo il quale, nell'interpretazione del petitum, le clausole di salvaguardia del tipo “ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, che accedono alla quantificazione dell'importo preteso dalla parte, non costituiscano mere clausole di stile agli effetti di cui all'art. 112 c.p.c. unicamente allorquando persista, anche all'esito dell'istruttoria, una “ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi” (cfr. Cass., ord. 35302/2022).
pagina 8 di 11 Di contro – pacificamente – formule del tipo predetto sono da intendersi come prive di qualsivoglia rilevanza laddove all'esito dell'istruttoria e, in particolare, della consulenza tecnica d'ufficio, “risultino accertati i fatti rilevanti ai fini della “aestimatio” del danno ed emergano specifiche indicazioni sulla quantificazione dello stesso” (cfr. Cass. 22230/2017), poiché in tali casi non esiste più quella originaria ed oggettiva incertezza sul suo ammontare.
In tali casi, la locuzione “o somma maggiore o minore di giustizia” o similari, accompagnata alla precisa quantificazione della somma domandata, in sede di p.c., diviene mera clausola di stile, inidonea a superare il limite della domanda costituito nell'importo precisamente quantificato.
I principi di diritto testé richiamati, a fortiori, devono ritenersi applicabili nelle ipotesi in cui, come nel presente caso, la parte non si sia limitata a richiamare le conclusioni già formulate nel ricorso, ma le abbia ulteriormente precisate all'esito dell'istruttoria, ribadendo la quantificazione effettuata nell'atto introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie, infatti, alla luce delle risultanze della CTU, soprattutto in termini di percentuale di invalidità permanente, ben avrebbe potuto parte ricorrente adeguare il quantum inizialmente domandato alle risultanze dell'istruttoria, sulla base anche delle Tabelle milanesi, avendo la relazione del consulente ancorato il danno biologico/esistenziale a parametri oggettivi medico-legali usualmente posti a fondamento della liquidazione del danno.
Nel momento in cui parte ricorrente, pur alla luce della CTU, precisa le conclusioni quantificando in
23.000 euro i danni non patrimoniali risarcibili, come in ricorso, deve ritenersi che tale quantificazione sia stata fatta scienter e costituisca limite della domanda giudiziale.
Alla luce di tali elementi, pertanto, deve considerarsi quale mera clausola di stile la formula “ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” inserita tanto nel ricorso ex 281-decies c.p.c., quanto in sede di precisazione delle conclusioni, all'esito dell'istruttoria tecnica.
Il danno non patrimoniale deve dunque essere liquidato, in moneta attuale, nell'importo di 23.000 euro.
A tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data dell'illecito, determinata in via equivativa nel tempus commissi delicti (30 giugno 2021) e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
2.2. Il danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale, possono riconoscersi le spese sostenute da parte ricorrente per il percorso psicoterapico (cfr. doc. 28 ric.), trattandosi di spese necessarie per rielaborare il trauma e congrue secondo prezzi di mercato. Il tutto per euro 706.
Parimenti, devono riconoscersi le documentate spese (euro 59,07) sostenute dalla per Parte_1
l'acquisto di un “kit” per la propria autodifesa personale, trattandosi di acquisto la cui necessità è sorta proprio in cagione delle condotte serbate dal come attestato dalle date di acquisto dei prodotti. Per_1
pagina 9 di 11 Quanto, invece, al danno patrimoniale lamentato da parte ricorrente per effetto del danneggiamento della propria autovettura e della porta dell'abitazione (per circa 1.150 euro), ritiene questo Tribunale che il danno debba essere risarcito, in quanto causalmente connesso alle condotte del convenuto, ancorché, in assenza di documenti di spesa (i documenti prodotti sono meri preventivi o ipotesi di spesa), esso debba essere liquidato in via equitativa nella minor somma di euro 1.000, secondo congrui prezzi di mercato.
Viceversa, non può essere riconosciuto il danno patrimoniale lamentato da parte attrice per le spese di costituzione e rappresentanza nel processo penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento, in quanto tali spese sono già state liquidate nella sentenza di “patteggiamento” del GIP presso questo
Tribunale, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione di tali spese ex art. 282 c.p.c. Come chiarito dal Supremo Collegio, infatti, “la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale conserva la propria natura di statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regola generale della provvisoria esecutività di cui all'art. 282
c.p.c.” (cfr. Cass. ord. 32380/2023).
Il danno patrimoniale ammonta dunque a complessivi 1.765,07 euro.
Alla somma di 765,07 euro va aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta, alla quale deve aggiungersi l'ulteriore somma di 1.000 euro, decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
3. Spese di CTU e di lite
Le spese di CTU sono poste a carico del convenuto soccombente, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente.
Parimenti, sono poste a carico di parte convenuta soccombente le spese di lite, che sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra
5.200 euro e 26.000 (in relazione al decisum) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda di parte attrice,
DICHIARA responsabile ex art. 2043 c.c. dell'illecito di cui è causa e, per l'effetto, Persona_1
visti gli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c.,
CONDANNA a pagare a : Persona_1 Parte_1
- a titolo di danno non patrimoniale, la somma di 23.000 euro, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 30.06.2021 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
pagina 10 di 11 - a titolo di danno patrimoniale, la somma di 1.765,07 euro, oltre rivalutazione secondo indice Istat e interessi come da motivazione;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di nei rapporti interni, ferma la Persona_1 solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Persona_1 Parte_1 complessivi euro 4.000 (euro 900 per fase di studio;
euro 700 per fase introduttiva;
euro 1.150 per fase istruttoria ed euro 1.250 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 264 per esborsi (CU e marca).
Così deciso in Milano, il 20 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
Sentenza redatta con la collaborazione della MOT, dott.ssa Serena Santini
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