Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
207/2025
Proc. n. 207/2025 RG
TRIBUNALE DI AVELLINO sez. volontaria giurisdizione
Nelle persone di;
dr.ssa Maria Iandiorio Presidente
dott. Pasquale Russolillo Giudice
dott.ssa Paola Beatrice Giudice
letto il ricorso ex artt. 316 bis e 337 septies c.c., depositato in data 3.2.2025, con cui Parte_1
– premesso di essere figlia maggiorenne non autosufficiente, nata dall'unione more uxorio di Per_1
(nato a [...] il [...]) e di (nata a [...] il [...]); che, in sostanza,
[...] Per_2
a far data dicembre 2021, il , immotivatamente, assumeva un comportamento Persona_1
connotato da completo disinteresse della figlia evitando, peraltro, ogni contatto con la stessa Pt_1
ha chiesto all'intestato Tribunale l'assegnazione della casa familiare sita in Avellino alla via Papa
Paolo IV Carafa numero 42/B di proprietà di a suo favore;
Persona_1
rilevato che, instaurato il contraddittorio, restava contumace , sebbene ritualmente Persona_1
citato con atto notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso l'ultima residenza;
viste le risultanze dell'attività istruttoria sommaria espletata mediante il libero interrogatorio della parte ricorrente la quale ha dichiarato di vivere presso l'abitazione in questione da circa 10 anni e di avervi vissuto unitamente al padre fino al 2021. Ha, altresì, dichiarato di essere iscritta alla facoltà di economia presso l'università Federico II di Napoli e di essere in regola con gli esami come da dichiarazione esibita;
148 c.c. (oggi sostituito dall'art. 316 bis c.c. introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154). Tali
disposizioni trovano, a loro volta, il proprio fondamento nell'articolo 30, comma 1 della Costituzione,
a mente del quale “e' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori dal matrimonio”. Quello ora descritto esprime, invero, il “principio di responsabilità genitoriale”
secondo cui i diritti e gli obblighi dei genitori nei confronti di un figlio sono i medesimi indipendentemente dal fatto che il figlio sia stato concepito da genitori uniti in matrimonio (figlio legittimo) o da genitori non sposati e, in quest'ultimo caso, sia quando il figlio, concepito al di fuori del matrimonio, è stato riconosciuto (figlio naturale riconosciuto) sia quando il riconoscimento non è
intervenuto (figlio naturale non riconosciuto). Dunque, un figlio, sia esso legittimo, naturale riconosciuto o non riconosciuto, può pretendere l'adempimento dei doveri genitoriali, tra cui quello fondamentale al mantenimento, essendo tali doveri individuati nel mero fatto della procreazione. Tali
principi sono stati consacrati ulteriormente dalle recenti modifiche normative che hanno equiparato lo status di figlio legittimo e naturale, prevedendo espressamente a carico del genitore naturale tutti i doveri connessi alla procreazione, ivi compreso quello del mantenimento del figlio fino al momento del conseguimento della sua indipendenza economica (artt. 316 e 316 bis cod. civ., così come modificati dal D.Lgs. n. 154 del 2013);
ritenuto che connesso e connaturato al diritto/dovere di mantenimento dei genitori è anche quello relativo al mantenimento della casa familiare, affinché il figlio possa con serenità avviarsi verso una vita indipendente mediante un supporto di tipo abitativo, cui non potrebbe accedere con facilità data la giovane età;
ritenuto che
sulla scorta di quanto emerso è ancora in una fase di crescita e di sviluppo e ha Pt_1
ancora bisogno della casa familiare al fine di poter ultimare i sui studi e acquisire, così, una propria indipendenza economica;
PQM
ASSEGNA a la casa familiare sita in Avellino, alla via Paolo IV Carafa n. 42/B; Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 840,00 per compenso Persona_1
professionale oltre iva e cpa nonché spese generali al 15% da versare in favore dell'Erario
Avellino, 09/04/2025