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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/09/2025, n. 4487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4487 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di impresa, composto dai Magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente
Dott.ssa Vera Marletta Giudice
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13336 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE SALERNO per procura in atti
- attore -
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO PISTONE per procura in atti
-convenuta-
Oggetto: impugnazione delibere assembleari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 , con atto di citazione notificato il 10.10.2021, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società al fine di ottenere la declaratoria di nullità, TR di inefficacia, illegittimità e annullabilità, della delibera assembleare del 13.8.2021, con la quale
è stata disposta, ai sensi dell'art. 2533 c.c., la sua esclusione dalla società, con il riconoscimento del suo diritto al reintegro quale socio e la condanna della società al risarcimento del danno subito, nella misura non inferiore a € 10.000,00.
L'attore ha, tra l'altro, dichiarato: che nel corso dell'assemblea del 2.7.2021 era sorto un litigio con il presidente dell'Assemblea dei soci della cooperativa, Controparte_3 culminato in una agressione fisica nei propri confronti;
che l'organo amministrativo della cooperativa aveva convocato una nuova assemblea in data 13.8.2021 per discutere la sua esclusione;
che, a fondamento della esclusione, era stato posto il comportamento aggressivo assunto dal durante l'assemblea del 2.7.2021 nei confronti degli altri soci, pure in Pt_1 violazione delle norme anticovid;
che, per tali ragioni, era stata deliberata la sua esclusione dalla società.
L'attore ha affermato la nullità della delibera impugnata per il mancato avviso di convocazione nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2379 c.c. e, comunque, l'illegittimità della delibera per l'inesistenza di fatti idonei a determinare la sua esclusione.
Con comparsa del 5.1.2022 si è costituita in giudizio TR
eccependo l'incompetenza del Tribunale in favore del collegio arbitrale, in
[...] ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 39 dello Statuto della Cooperativa;
nel merito ha contestato le domande.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, alla prima udienza dell'1.2.2022, sostituita dal deposito di note, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, ritenendo di esaminare l'eccezione di incompetenza;
quindi, all'udienza del 21.3.2022 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ma, con ordinanza del 5.7.2022, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio - ritenendo la clausola compromissoria superata dalla disposizione contenuta nell'art. 11 dello Statuto, che prevede lo specifico rimedio dell'opposizione innanzi al Tribunale per il caso di esclusione del pagina 2 di 6 socio.
Sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e la causa è stata rinviata dapprima all'udienza del 10.1.2023 e, successivamente, all'udienza del 15.5.2023.
Sono seguiti ulteriori rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
Infine, con ordinanza del 29.10.2024, la prima resa dallo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.2.2025, alla quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*******
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza in favore del collegio arbitrale.
Come già chiarito con l'ordinanza del 5.7.2022, l'art. 11 dello Statuto (all. 1 alla comparsa di costituzione della convenuta), nel disciplinare il procedimento e i casi di esclusione del socio deliberati dall'Assemblea, attribuisce al socio escluso la facoltà di proporre opposizione al
Tribunale del luogo in cui ha sede la società, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della delibera da parte dell'organo amministrativo.
Il mezzo di impugnazione della delibera di esclusione si pone in rapporto di specialità con l'art. 39 dello Statuto, che demanda agli arbitri la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali.
Pertanto va affermata la competenza di questo Tribunale.
L'opposizione avverso la delibera assembleare del 13.8.2021 è fondata.
L'attore ha eccepito la nullità della delibera, ai sensi dell'art. 2379 c.c., per omessa convocazione.
L'art. 2533 c.c. disciplina lo scioglimento del vincolo sociale nei confronti di un socio, sulla base di una decisione unilaterale della società cooperativa, e individua i casi in cui può avvenire l'esclusione, attribuendo al socio escluso la facoltà di proporre opposizione al Tribunale entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della delibera.
In assenza di una norma specifica, e in base a quanto previsto dall'art. 2519 c.c., alla società cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni anche se pagina 3 di 6 l'atto costitutivo possa prevedere, in presenza di determinati requisiti, l'applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata, qualora risultino compatibili.
Irrilevante è sul punto la giurisprudenza richiamata dalla convenuta in quanto relativa alle società semplici.
Ebbene, l'art. 11, c. 2, dello Statuto prevede espressamente che alla delibera di esclusione non potrà partecipare il socio di cui sia stata proposta l'esclusione e che la delibera debba essere comunicata al socio, che potrà proporre opposizione dinanzi al Tribunale (comma 3).
Il successivo art. 27 prevede che l'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso da inviarsi ai soci e ai componenti del collegio sindacale.
Dunque, l'assemblea risulta ritualmente convocata se l'avviso di convocazione è trasmesso a tutti i soci, e ciò non è avvenuto nel caso di specie, come anche ammesso dalla CP_2 nella sua comparsa di costituzione.
Sul punto il Trib. Napoli nella sentenza del 18.9.2023 ha espressamente affermato che La delibera assunta in difetto della convocazione del socio escluso configura un vizio di assenza assoluta di informazione, che ne determina la nullità. […] L'articolo 2379 cod. civ., applicabile anche alle società cooperative, sancisce la nullità della delibera “Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea”, invalidità che può essere rilevata di ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 2479, comma 5, cod. civ., il quale precisa che
“Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo”.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 22987/2019, ha specificamente trattato la questione affermando come l'art. 2479 ter, terzo comma, cod. civ., invero, considera impugnabile nei tre anni dalla Part trascrizione nel libro delle decisioni dei soci di «le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazioni», trattandosi di decisioni da considerarsi nulle, pure in difetto di una previsione espressa, per la sostanziale assonanza di tale forma di invalidità con quella espressamente dichiarata come dante luogo a nullità, di cui all'art. 2379 cod. civ. (dettato in tema di SPA). Di più, ad evidenziare che si tratti di nullità in senso tecnico contribuisce, altresì, il riferimento alla legittimazione a farla valere in capo a
«chiunque vi abbia interesse», contenuta nel terzo comma dell'art. 2479 ter cod. civ., che riproduce sostanzialmente il disposto dell'art. 1421 cod. civ., in tema di nullità contrattuali. […] In proposito giova Part ricordare che le Sezioni Unite, affrontando il tema della invalidità delle delibere assembleari di per difetti
pagina 4 di 6 concernenti la convocazione, hanno chiarito, per quanto interessa il presente giudizio, che la convocazione non solo deve essere spedita anteriormente, ma deve, comunque essere ricevuta prima della assemblea di modo da consentire un consapevole esercizio del potere deliberativo (Cass. Sez. U. 23218 del 14/10/2013). […] Il problema si incentra, pertanto, sul significato da attribuire alla espressione «assenza assoluta di informazioni», contenuta nel citato comma terzo dell'art. 2479 ter cod. civ. Alla luce della pregressa ricostruzione normativa tale espressione sicuramente ricomprende anche il mancato avviso della convocazione ed impone per le ragioni esposte di ricondurre la fattispecie in esame entro la disciplina dell'art. 2479 ter, terzo, cod. civ.
4.13. Invero anche la dottrina e la giurisprudenza di merito non dubitano che, nell'ambito della nullità ivi configurata, rientri il caso in cui uno o più soci non abbiano ricevuto l'avviso di convocazione assembleare. In tal senso si è sempre espresso, del resto, il tradizionale insegnamento di questa Corte, laddove ha ripetutamente affermato che la omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina l'inesistenza giuridica di quest'ultima, laddove la irregolarità, o il vizio, che infici la convocazione, non determina la stessa conseguenza, ma la mera annullabilità della deliberazione (Cass. n.11186 del 22/8/2001; Cass. n. 9364 dell'11/6/2003; Cass.
n. 18845 del 26/9/2016).
In applicazione dei superiori principi, la mancata convocazione determina la nullità della delibera.
Nella fattispecie in esame il socio non è stato convocato, pertanto la delibera Pt_1 impugnata risulta affetta da nullità, che va dichiarata, in accoglimento della relativa domanda.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione consente di non esaminare il secondo motivo, con il quale l'attore ha contestato l'esistenza dei motivi di esclusione.
Non può trovare, invece, accoglimento la domanda risarcitoria, per difetto di prova, posta a carico dell'attore.
Al riguardo si evidenzia che la società aveva risolto il rapporto di lavoro con tutti i soci per assenza di lavoro da assegnare loro, come da lettera in atti, non contestata (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione), e il non ha allegato e dimostrato il danno subito per Pt_1 effetto della delibera di esclusione oggetto di causa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del dm n.
pagina 5 di 6 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia
(indeterminabile) in € 6.900,00 (di cui € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 2.500,00 per la fase decisionale), oltre a €
501,00 per esborsi (contributo unificato e bollo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 13336/2021, vertente tra (attore) e Parte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore TR
(convenuta), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità della delibera di esclusione del socio del 13.8.2021;
- rigetta la domanda di risarcimento;
- condanna al pagamento, in favore di TR
, delle spese di lite, che liquida in € 6.900,00 per compensi e € 501,00 Parte_1 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Dott. Mariano Sciacca
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di impresa, composto dai Magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente
Dott.ssa Vera Marletta Giudice
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13336 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE SALERNO per procura in atti
- attore -
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTO PISTONE per procura in atti
-convenuta-
Oggetto: impugnazione delibere assembleari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 , con atto di citazione notificato il 10.10.2021, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società al fine di ottenere la declaratoria di nullità, TR di inefficacia, illegittimità e annullabilità, della delibera assembleare del 13.8.2021, con la quale
è stata disposta, ai sensi dell'art. 2533 c.c., la sua esclusione dalla società, con il riconoscimento del suo diritto al reintegro quale socio e la condanna della società al risarcimento del danno subito, nella misura non inferiore a € 10.000,00.
L'attore ha, tra l'altro, dichiarato: che nel corso dell'assemblea del 2.7.2021 era sorto un litigio con il presidente dell'Assemblea dei soci della cooperativa, Controparte_3 culminato in una agressione fisica nei propri confronti;
che l'organo amministrativo della cooperativa aveva convocato una nuova assemblea in data 13.8.2021 per discutere la sua esclusione;
che, a fondamento della esclusione, era stato posto il comportamento aggressivo assunto dal durante l'assemblea del 2.7.2021 nei confronti degli altri soci, pure in Pt_1 violazione delle norme anticovid;
che, per tali ragioni, era stata deliberata la sua esclusione dalla società.
L'attore ha affermato la nullità della delibera impugnata per il mancato avviso di convocazione nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2379 c.c. e, comunque, l'illegittimità della delibera per l'inesistenza di fatti idonei a determinare la sua esclusione.
Con comparsa del 5.1.2022 si è costituita in giudizio TR
eccependo l'incompetenza del Tribunale in favore del collegio arbitrale, in
[...] ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 39 dello Statuto della Cooperativa;
nel merito ha contestato le domande.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, alla prima udienza dell'1.2.2022, sostituita dal deposito di note, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, ritenendo di esaminare l'eccezione di incompetenza;
quindi, all'udienza del 21.3.2022 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ma, con ordinanza del 5.7.2022, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio - ritenendo la clausola compromissoria superata dalla disposizione contenuta nell'art. 11 dello Statuto, che prevede lo specifico rimedio dell'opposizione innanzi al Tribunale per il caso di esclusione del pagina 2 di 6 socio.
Sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. e la causa è stata rinviata dapprima all'udienza del 10.1.2023 e, successivamente, all'udienza del 15.5.2023.
Sono seguiti ulteriori rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
Infine, con ordinanza del 29.10.2024, la prima resa dallo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26.2.2025, alla quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*******
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza in favore del collegio arbitrale.
Come già chiarito con l'ordinanza del 5.7.2022, l'art. 11 dello Statuto (all. 1 alla comparsa di costituzione della convenuta), nel disciplinare il procedimento e i casi di esclusione del socio deliberati dall'Assemblea, attribuisce al socio escluso la facoltà di proporre opposizione al
Tribunale del luogo in cui ha sede la società, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della delibera da parte dell'organo amministrativo.
Il mezzo di impugnazione della delibera di esclusione si pone in rapporto di specialità con l'art. 39 dello Statuto, che demanda agli arbitri la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali.
Pertanto va affermata la competenza di questo Tribunale.
L'opposizione avverso la delibera assembleare del 13.8.2021 è fondata.
L'attore ha eccepito la nullità della delibera, ai sensi dell'art. 2379 c.c., per omessa convocazione.
L'art. 2533 c.c. disciplina lo scioglimento del vincolo sociale nei confronti di un socio, sulla base di una decisione unilaterale della società cooperativa, e individua i casi in cui può avvenire l'esclusione, attribuendo al socio escluso la facoltà di proporre opposizione al Tribunale entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della delibera.
In assenza di una norma specifica, e in base a quanto previsto dall'art. 2519 c.c., alla società cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni anche se pagina 3 di 6 l'atto costitutivo possa prevedere, in presenza di determinati requisiti, l'applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata, qualora risultino compatibili.
Irrilevante è sul punto la giurisprudenza richiamata dalla convenuta in quanto relativa alle società semplici.
Ebbene, l'art. 11, c. 2, dello Statuto prevede espressamente che alla delibera di esclusione non potrà partecipare il socio di cui sia stata proposta l'esclusione e che la delibera debba essere comunicata al socio, che potrà proporre opposizione dinanzi al Tribunale (comma 3).
Il successivo art. 27 prevede che l'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso da inviarsi ai soci e ai componenti del collegio sindacale.
Dunque, l'assemblea risulta ritualmente convocata se l'avviso di convocazione è trasmesso a tutti i soci, e ciò non è avvenuto nel caso di specie, come anche ammesso dalla CP_2 nella sua comparsa di costituzione.
Sul punto il Trib. Napoli nella sentenza del 18.9.2023 ha espressamente affermato che La delibera assunta in difetto della convocazione del socio escluso configura un vizio di assenza assoluta di informazione, che ne determina la nullità. […] L'articolo 2379 cod. civ., applicabile anche alle società cooperative, sancisce la nullità della delibera “Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea”, invalidità che può essere rilevata di ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 2479, comma 5, cod. civ., il quale precisa che
“Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo”.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 22987/2019, ha specificamente trattato la questione affermando come l'art. 2479 ter, terzo comma, cod. civ., invero, considera impugnabile nei tre anni dalla Part trascrizione nel libro delle decisioni dei soci di «le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazioni», trattandosi di decisioni da considerarsi nulle, pure in difetto di una previsione espressa, per la sostanziale assonanza di tale forma di invalidità con quella espressamente dichiarata come dante luogo a nullità, di cui all'art. 2379 cod. civ. (dettato in tema di SPA). Di più, ad evidenziare che si tratti di nullità in senso tecnico contribuisce, altresì, il riferimento alla legittimazione a farla valere in capo a
«chiunque vi abbia interesse», contenuta nel terzo comma dell'art. 2479 ter cod. civ., che riproduce sostanzialmente il disposto dell'art. 1421 cod. civ., in tema di nullità contrattuali. […] In proposito giova Part ricordare che le Sezioni Unite, affrontando il tema della invalidità delle delibere assembleari di per difetti
pagina 4 di 6 concernenti la convocazione, hanno chiarito, per quanto interessa il presente giudizio, che la convocazione non solo deve essere spedita anteriormente, ma deve, comunque essere ricevuta prima della assemblea di modo da consentire un consapevole esercizio del potere deliberativo (Cass. Sez. U. 23218 del 14/10/2013). […] Il problema si incentra, pertanto, sul significato da attribuire alla espressione «assenza assoluta di informazioni», contenuta nel citato comma terzo dell'art. 2479 ter cod. civ. Alla luce della pregressa ricostruzione normativa tale espressione sicuramente ricomprende anche il mancato avviso della convocazione ed impone per le ragioni esposte di ricondurre la fattispecie in esame entro la disciplina dell'art. 2479 ter, terzo, cod. civ.
4.13. Invero anche la dottrina e la giurisprudenza di merito non dubitano che, nell'ambito della nullità ivi configurata, rientri il caso in cui uno o più soci non abbiano ricevuto l'avviso di convocazione assembleare. In tal senso si è sempre espresso, del resto, il tradizionale insegnamento di questa Corte, laddove ha ripetutamente affermato che la omessa convocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, comportando la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare, determina l'inesistenza giuridica di quest'ultima, laddove la irregolarità, o il vizio, che infici la convocazione, non determina la stessa conseguenza, ma la mera annullabilità della deliberazione (Cass. n.11186 del 22/8/2001; Cass. n. 9364 dell'11/6/2003; Cass.
n. 18845 del 26/9/2016).
In applicazione dei superiori principi, la mancata convocazione determina la nullità della delibera.
Nella fattispecie in esame il socio non è stato convocato, pertanto la delibera Pt_1 impugnata risulta affetta da nullità, che va dichiarata, in accoglimento della relativa domanda.
L'accoglimento del primo motivo di opposizione consente di non esaminare il secondo motivo, con il quale l'attore ha contestato l'esistenza dei motivi di esclusione.
Non può trovare, invece, accoglimento la domanda risarcitoria, per difetto di prova, posta a carico dell'attore.
Al riguardo si evidenzia che la società aveva risolto il rapporto di lavoro con tutti i soci per assenza di lavoro da assegnare loro, come da lettera in atti, non contestata (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione), e il non ha allegato e dimostrato il danno subito per Pt_1 effetto della delibera di esclusione oggetto di causa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del dm n.
pagina 5 di 6 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia
(indeterminabile) in € 6.900,00 (di cui € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 2.500,00 per la fase decisionale), oltre a €
501,00 per esborsi (contributo unificato e bollo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 13336/2021, vertente tra (attore) e Parte_1
in persona del legale rappresentate pro tempore TR
(convenuta), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità della delibera di esclusione del socio del 13.8.2021;
- rigetta la domanda di risarcimento;
- condanna al pagamento, in favore di TR
, delle spese di lite, che liquida in € 6.900,00 per compensi e € 501,00 Parte_1 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Dott. Mariano Sciacca
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