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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 23 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7536 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Ramacca, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Pietro Nenni n. 40, ed elettivamente domiciliata in Motta Sant'Anastasia, via Sancho Ruiz n. 26, presso lo studio dell'avv. Domenico Risiglione, che la rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato generale alle liti CP_1
Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Pachino via Cavour n. 28 presso lo studio dell'avv. Salvatore Marziano, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 06.07.2023, la ricorrente premetteva che in data 12.12.2022, Controparte_2 aveva notificato a mezzo posta elettronica certificata l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90197442 89 000, relativa anche ai seguenti avvisi di addebito, cui limitava l'opposizione, n. 593 2018 00064351 53 000, n. 593
2019 00000120 68 000, n. 593 2019 00008595 80 000, n. 593 2019 00011845 75 000, n. 593 2019 00058710
68 000, n. 593 2019 00071675 13 000, n. 593 2019 00077140 84 000, n. 593 2019 00100437 38 000 e n. 593
2019 00115176 83 000, e che erano stati impugnati innanzi al Tribunale di Caltagirone.
La ricorrente dichiarava di proporre opposizione, eccependo l'integrale pagamento dei contributi, sebbene in CP_ maniera cumulative, tanto è vero che l aveva rilasciato il DURC positivo, nonché l'intervenuta prescrizione e la violazione dell'art. 25 del D.Lgs. 46/1999.
Deduceva che il Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Cinzia Cicero, con ordinanza del 22.06.2023 dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e concedeva il termine di giorni 30 per riassumere la controversia avanti il Tribunale di Catania sezione specializzata Lavoro, con riferimento a tutti gli avvisi di addebito sottesi, tranne che per il n. 593 2019 00100437 38 000, la cui competenza restava radicata innanzi al Tribunale di
Caltagirone.
Ciò premesso riassumeva il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, ribadendo e conclusioni di cui al ricorso originario, chiedendo, previa sospensione, l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese, da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale contestava l'opposizione sotto vari profili, eccepiva la tardività del ricorso ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 per essere stati gli avvisi di addebito regolarmente notificati, come da documentazione che allegava;
la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti di esecuzione posti in essere dall'Agente della Riscossione;
contestava l'intervenuta prescrizione, anche alla luce della sospensione dettata dalla normativa emergenziale, e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì, l , la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione Controparte_2 passiva in quanto gli avvisi di addebito sono di competenza dell'ente impositore, contestava l'intervenuta prescrizione alla luce della sospensione dettata dalla normativa emergenziale, e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 12.02.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con ordinanza del 23.04.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, veniva ammessa C.T.U. al fine di “-
Verificare se le somme versate da parte ricorrente e di cui ai pagamenti allegati siano satisfattive della richiesta portata dagli avvisi di addebito ovvero se esse siano state imputati a debiti diversi rispetto agli avvisi di addebito CP_ impugnati e quali somme siano state imputate a quelli in contestazione e correlativamente scomputi dall
2 dalla richiesta, per come risulta dagli estratti di ruolo in atti, procedendo ad eseguire l'imputazione delle stesse ed in caso di non esaustività verificare le somme ancora dovute” e conferito l'incarico al C.T.U.
Con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale e relazione peritale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
3 In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore
è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005,
n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre
2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Orbene, la ricorrente ha inteso contestare vizi formali della procedura di riscossione (violazione dell'art. 25 del
D. Lgs. 4671999) proponendo un'opposizione agli atti esecutivi e l'intervenuto pagamento e prescrizione dei contributi, proponendo un'opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi, risultano inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., poiché l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 12.12.2022 e
4 l'opposizione depositata innanzi al Tribunale di Caltagirone con ricorso datato 20.01.2023, quindi oltre i venti giorni di cui al suindicato articolo.
Con riferimento all'eccezione di intervenuto pagamento dei contributi reclamati con l'intimazione impugnata, va osservato che alla luce dei rilievi di parte ricorrente di aver provveduto al pagamento degli stessi, in ritardo e con versamenti cumulativi, è stata disposta C.T.U. al fine di “- Verificare se le somme versate da parte ricorrente
e di cui ai pagamenti allegati siano satisfattive della richiesta portata dagli avvisi di addebito ovvero se esse siano state imputati a debiti diversi rispetto agli avvisi di addebito impugnati e quali somme siano state imputate CP_ a quelli in contestazione e correlativamente scomputi dall' dalla richiesta, per come risulta dagli estratti di ruolo in atti, procedendo ad eseguire l'imputazione delle stesse ed in caso di non esaustività verificare le somme ancora dovute”.
Ai fini della decisione rilevano le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale depositata il 18.11.2024, secondo quanto stabilito nel suindicato mandato.
Il consulente ricostruiva – in base alla documentazione allegata in atti dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni – i rapporti di dare ed avere, esaminando la seguente documentazione: “- Pagamenti documentati dalla ricorrente (docc. 2, 3, 4, 6, 10, 11 12 e 13 in ricorso); - Intimazione di pagamento dell' n. Controparte_4
293-2022-90197442- 89 del 25/11/2022 (doc. 16 in ricorso); - nr. 8 Avvisi di addebito oggetto dell'odierno CP_ CP_ giudizio (doc. 2 memoria costituzione dell' ); - Pagamenti documentati dall' (doc. 2 memoria CP_ costituzione dell' ).”.
All'esito dell'esame dettagliato, per come ricostruito nel corpo della relazione peritale, della suddetta documentazione, ha tratto le seguenti conclusioni “- le somme versate da parte ricorrente di cui ai pagamenti CP_ allegati in atti sono state correttamente imputate dall' ai periodi contributivi di cui agli avvisi di addebito oggetto dell'odierno giudizio in quanto ad essi riconducibili, atteso che gli unici pagamenti in atti che qui rilevano riguardano i periodi contributivi di giugno-novembre-dicembre/2018, mentre i restanti pagamenti documentati in atti dalla ricorrente per i periodi da ottobre 2019 a marzo 2020 e da giugno a settembre 2020 non rilevano, in quanto esulano dalle pretese creditorie di cui ai rimanenti avvisi di addebito per cui è causa relativi ai periodi contributivi da gennaio a settembre 2019;
- nello specifico, il pagamento tardivo del 05/12/2018 di euro 542,00 riguarda soltanto la sorte capitale contributiva del mese di giugno 2018 di cui all'avviso di addebito n. 593-2018-00064351-53-000 notificato il
10/10/2018 e con la successiva intimazione di pagamento del 25/11/2022 è richiesto il residuo importo di euro
30,84 non pagato a titolo di accessori;
il pagamento tardivo del 16/05/2019 di euro 1.819,00 riguarda soltanto la sorte capitale contributiva del mese di novembre 2018 di cui all'avviso di addebito n. 593-2019-00008595-80-
000 notificato il 27/02/2019 e con la successiva intimazione di pagamento del 25/11/2022 è richiesto il residuo importo di euro 156,90 non pagato a titolo di accessori;
infine, il pagamento tardivo del 16/05/2019 di euro
5 2.848,00 riguarda soltanto la sorte capitale contributiva del mese di dicembre 2018 di cui all'avviso di addebito
n. 593-2019-00011845-75-000 notificato il 12/04/2019 e con la successiva intimazione di pagamento del
25/11/2022 è richiesto il residuo importo di euro 150,51 non pagato a titolo di accessori;
- in definitiva, tenuto conto di tutti i pagamenti documentati in atti che qui rilevano, le somme ancora dovute dalla ricorrente corrispondono esattamente alla domanda di cui agli otto avvisi di addebito per cui è causa, pari a complessivi euro 18.364,88.”.
Né ad inficiare le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio, valgono i rilievi sollevati dal C.T.P., in quanto adeguatamente confutate. Il C.T.U., infatti, a tal proposito precisa che “… la odierna produzione, in allegato alle note qui in commento, del DURC rilasciato nel marzo 2021 (peraltro, già prodotto in allegato all'odierno ricorso)
e della schermata acquisita dal portale dell' nella quale risulta saldo zero in ordine agli avvisi di CP_4 addebito per cui è causa, risulta inconducente ai fini che qui ci occupano, per i seguenti motivi: il DURC in atti non prova l'avvenuto pagamento ed estinzione del debito, in quanto gli Istituti previdenziale hanno l'obbligo del rilascio del DURC in pendenza di ricorso amministrativo e/o giudiziario o di presentazione di domanda di rateizzazione dei debiti;
la schermata acquisita dal portale dell'AdE , con evidenza che gli avvisi CP_5 di addebito per cui è causa portano saldo contabile zero, non prova l'avvenuto pagamento dei debiti stante, invece, lo stato di “sospensione” in pendenza di ricorso giudiziario;
peraltro, gli estratti di ruolo prodotti in atti dall' , stampati il 13/03/2023 (cfr. all. 3 comparsa di risposta) confermano le risultanze Controparte_6 rassegnate nella odierna sede dallo scrivente in ordine ai parziali omessi pagamenti degli avvisi di addebito per cui è causa.”.
Alla luce di quanto precisato e ritenuto che era comunque onere di parte ricorrente fornire tutti gli elementi probatori a sostegno delle proprie eccezioni - che nel caso di specie risultano assolutamente carenti - e che non rientrava nel compito del C.T.U. ricercare ulteriori mezzi di prova, bensì valutare quelli forniti dalle parti secondo il riparto dell'onere probatorio, questo giudicante ritiene condivisibili le conclusioni rassegnate dal C.T.U. e conseguentemente l'eccezione di pagamento risulta infondata.
Del pari deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione, tenuto conto che nel caso di specie, non sussiste nessuna contestazione in merito alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata in questa sede, quindi, l'unica eccezione di prescrizione proponibile era quella eventualmente intercorrente tra la notifica dei suindicati avvisi di addebito e l'intimazione oggi oggetto di impugnazione.
Infatti, giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere
6 neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n.
335/1995.
Riguardo al decorso della prescrizione va pertanto rilevato che la notificazione degli avvisi di addebito in data
10.10.2018, 17.01.2019, 27.02.2019, 12.04.2019, 30.07.2019, 17.10.2019, 24.11.2019 e 15.01.2020, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è iniziato a decorrere nuovamente.
Ebbene, il termine ordinario di prescrizione, anche senza considerare la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19, alla data di notifica dell'intimazione qui opposta (12.12.2022) non era ancora decorso, andando a maturare nel 2023, 2024 e 2025.
3. Spese.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione depositato in data 06.07.2023 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
7 1. Rigetta l'opposizione all'esecuzione, perché non prescritti, e per l'effetto dichiara dovuto il credito vantato dall'ente previdenziale resistente nella parte de quo ed incorporato nell'intimazione di pagamento in atti. CP_
2. Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite nei confronti dell e dell Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che liquida, pro capite, in complessivi € 2.236,00,
[...] per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovute e nelle misure di legge.
3. Pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto di pari data, a carico di parte ricorrente (ciò nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti con il C.T.U.).
Così deciso in Catania, 23.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 23 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7536 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Ramacca, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Pietro Nenni n. 40, ed elettivamente domiciliata in Motta Sant'Anastasia, via Sancho Ruiz n. 26, presso lo studio dell'avv. Domenico Risiglione, che la rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato generale alle liti CP_1
Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Pachino via Cavour n. 28 presso lo studio dell'avv. Salvatore Marziano, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso in riassunzione innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 06.07.2023, la ricorrente premetteva che in data 12.12.2022, Controparte_2 aveva notificato a mezzo posta elettronica certificata l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90197442 89 000, relativa anche ai seguenti avvisi di addebito, cui limitava l'opposizione, n. 593 2018 00064351 53 000, n. 593
2019 00000120 68 000, n. 593 2019 00008595 80 000, n. 593 2019 00011845 75 000, n. 593 2019 00058710
68 000, n. 593 2019 00071675 13 000, n. 593 2019 00077140 84 000, n. 593 2019 00100437 38 000 e n. 593
2019 00115176 83 000, e che erano stati impugnati innanzi al Tribunale di Caltagirone.
La ricorrente dichiarava di proporre opposizione, eccependo l'integrale pagamento dei contributi, sebbene in CP_ maniera cumulative, tanto è vero che l aveva rilasciato il DURC positivo, nonché l'intervenuta prescrizione e la violazione dell'art. 25 del D.Lgs. 46/1999.
Deduceva che il Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Cinzia Cicero, con ordinanza del 22.06.2023 dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e concedeva il termine di giorni 30 per riassumere la controversia avanti il Tribunale di Catania sezione specializzata Lavoro, con riferimento a tutti gli avvisi di addebito sottesi, tranne che per il n. 593 2019 00100437 38 000, la cui competenza restava radicata innanzi al Tribunale di
Caltagirone.
Ciò premesso riassumeva il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, ribadendo e conclusioni di cui al ricorso originario, chiedendo, previa sospensione, l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese, da distrarsi. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale contestava l'opposizione sotto vari profili, eccepiva la tardività del ricorso ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 per essere stati gli avvisi di addebito regolarmente notificati, come da documentazione che allegava;
la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti di esecuzione posti in essere dall'Agente della Riscossione;
contestava l'intervenuta prescrizione, anche alla luce della sospensione dettata dalla normativa emergenziale, e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva, altresì, l , la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione Controparte_2 passiva in quanto gli avvisi di addebito sono di competenza dell'ente impositore, contestava l'intervenuta prescrizione alla luce della sospensione dettata dalla normativa emergenziale, e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 12.02.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con ordinanza del 23.04.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, veniva ammessa C.T.U. al fine di “-
Verificare se le somme versate da parte ricorrente e di cui ai pagamenti allegati siano satisfattive della richiesta portata dagli avvisi di addebito ovvero se esse siano state imputati a debiti diversi rispetto agli avvisi di addebito CP_ impugnati e quali somme siano state imputate a quelli in contestazione e correlativamente scomputi dall
2 dalla richiesta, per come risulta dagli estratti di ruolo in atti, procedendo ad eseguire l'imputazione delle stesse ed in caso di non esaustività verificare le somme ancora dovute” e conferito l'incarico al C.T.U.
Con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale e relazione peritale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
3 In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore
è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005,
n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre
2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Orbene, la ricorrente ha inteso contestare vizi formali della procedura di riscossione (violazione dell'art. 25 del
D. Lgs. 4671999) proponendo un'opposizione agli atti esecutivi e l'intervenuto pagamento e prescrizione dei contributi, proponendo un'opposizione all'esecuzione.
Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi, risultano inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., poiché l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 12.12.2022 e
4 l'opposizione depositata innanzi al Tribunale di Caltagirone con ricorso datato 20.01.2023, quindi oltre i venti giorni di cui al suindicato articolo.
Con riferimento all'eccezione di intervenuto pagamento dei contributi reclamati con l'intimazione impugnata, va osservato che alla luce dei rilievi di parte ricorrente di aver provveduto al pagamento degli stessi, in ritardo e con versamenti cumulativi, è stata disposta C.T.U. al fine di “- Verificare se le somme versate da parte ricorrente
e di cui ai pagamenti allegati siano satisfattive della richiesta portata dagli avvisi di addebito ovvero se esse siano state imputati a debiti diversi rispetto agli avvisi di addebito impugnati e quali somme siano state imputate CP_ a quelli in contestazione e correlativamente scomputi dall' dalla richiesta, per come risulta dagli estratti di ruolo in atti, procedendo ad eseguire l'imputazione delle stesse ed in caso di non esaustività verificare le somme ancora dovute”.
Ai fini della decisione rilevano le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale depositata il 18.11.2024, secondo quanto stabilito nel suindicato mandato.
Il consulente ricostruiva – in base alla documentazione allegata in atti dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni – i rapporti di dare ed avere, esaminando la seguente documentazione: “- Pagamenti documentati dalla ricorrente (docc. 2, 3, 4, 6, 10, 11 12 e 13 in ricorso); - Intimazione di pagamento dell' n. Controparte_4
293-2022-90197442- 89 del 25/11/2022 (doc. 16 in ricorso); - nr. 8 Avvisi di addebito oggetto dell'odierno CP_ CP_ giudizio (doc. 2 memoria costituzione dell' ); - Pagamenti documentati dall' (doc. 2 memoria CP_ costituzione dell' ).”.
All'esito dell'esame dettagliato, per come ricostruito nel corpo della relazione peritale, della suddetta documentazione, ha tratto le seguenti conclusioni “- le somme versate da parte ricorrente di cui ai pagamenti CP_ allegati in atti sono state correttamente imputate dall' ai periodi contributivi di cui agli avvisi di addebito oggetto dell'odierno giudizio in quanto ad essi riconducibili, atteso che gli unici pagamenti in atti che qui rilevano riguardano i periodi contributivi di giugno-novembre-dicembre/2018, mentre i restanti pagamenti documentati in atti dalla ricorrente per i periodi da ottobre 2019 a marzo 2020 e da giugno a settembre 2020 non rilevano, in quanto esulano dalle pretese creditorie di cui ai rimanenti avvisi di addebito per cui è causa relativi ai periodi contributivi da gennaio a settembre 2019;
- nello specifico, il pagamento tardivo del 05/12/2018 di euro 542,00 riguarda soltanto la sorte capitale contributiva del mese di giugno 2018 di cui all'avviso di addebito n. 593-2018-00064351-53-000 notificato il
10/10/2018 e con la successiva intimazione di pagamento del 25/11/2022 è richiesto il residuo importo di euro
30,84 non pagato a titolo di accessori;
il pagamento tardivo del 16/05/2019 di euro 1.819,00 riguarda soltanto la sorte capitale contributiva del mese di novembre 2018 di cui all'avviso di addebito n. 593-2019-00008595-80-
000 notificato il 27/02/2019 e con la successiva intimazione di pagamento del 25/11/2022 è richiesto il residuo importo di euro 156,90 non pagato a titolo di accessori;
infine, il pagamento tardivo del 16/05/2019 di euro
5 2.848,00 riguarda soltanto la sorte capitale contributiva del mese di dicembre 2018 di cui all'avviso di addebito
n. 593-2019-00011845-75-000 notificato il 12/04/2019 e con la successiva intimazione di pagamento del
25/11/2022 è richiesto il residuo importo di euro 150,51 non pagato a titolo di accessori;
- in definitiva, tenuto conto di tutti i pagamenti documentati in atti che qui rilevano, le somme ancora dovute dalla ricorrente corrispondono esattamente alla domanda di cui agli otto avvisi di addebito per cui è causa, pari a complessivi euro 18.364,88.”.
Né ad inficiare le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio, valgono i rilievi sollevati dal C.T.P., in quanto adeguatamente confutate. Il C.T.U., infatti, a tal proposito precisa che “… la odierna produzione, in allegato alle note qui in commento, del DURC rilasciato nel marzo 2021 (peraltro, già prodotto in allegato all'odierno ricorso)
e della schermata acquisita dal portale dell' nella quale risulta saldo zero in ordine agli avvisi di CP_4 addebito per cui è causa, risulta inconducente ai fini che qui ci occupano, per i seguenti motivi: il DURC in atti non prova l'avvenuto pagamento ed estinzione del debito, in quanto gli Istituti previdenziale hanno l'obbligo del rilascio del DURC in pendenza di ricorso amministrativo e/o giudiziario o di presentazione di domanda di rateizzazione dei debiti;
la schermata acquisita dal portale dell'AdE , con evidenza che gli avvisi CP_5 di addebito per cui è causa portano saldo contabile zero, non prova l'avvenuto pagamento dei debiti stante, invece, lo stato di “sospensione” in pendenza di ricorso giudiziario;
peraltro, gli estratti di ruolo prodotti in atti dall' , stampati il 13/03/2023 (cfr. all. 3 comparsa di risposta) confermano le risultanze Controparte_6 rassegnate nella odierna sede dallo scrivente in ordine ai parziali omessi pagamenti degli avvisi di addebito per cui è causa.”.
Alla luce di quanto precisato e ritenuto che era comunque onere di parte ricorrente fornire tutti gli elementi probatori a sostegno delle proprie eccezioni - che nel caso di specie risultano assolutamente carenti - e che non rientrava nel compito del C.T.U. ricercare ulteriori mezzi di prova, bensì valutare quelli forniti dalle parti secondo il riparto dell'onere probatorio, questo giudicante ritiene condivisibili le conclusioni rassegnate dal C.T.U. e conseguentemente l'eccezione di pagamento risulta infondata.
Del pari deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione, tenuto conto che nel caso di specie, non sussiste nessuna contestazione in merito alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata in questa sede, quindi, l'unica eccezione di prescrizione proponibile era quella eventualmente intercorrente tra la notifica dei suindicati avvisi di addebito e l'intimazione oggi oggetto di impugnazione.
Infatti, giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere
6 neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o avviso di addebito, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n.
335/1995.
Riguardo al decorso della prescrizione va pertanto rilevato che la notificazione degli avvisi di addebito in data
10.10.2018, 17.01.2019, 27.02.2019, 12.04.2019, 30.07.2019, 17.10.2019, 24.11.2019 e 15.01.2020, ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da ogni singola data è iniziato a decorrere nuovamente.
Ebbene, il termine ordinario di prescrizione, anche senza considerare la legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19, alla data di notifica dell'intimazione qui opposta (12.12.2022) non era ancora decorso, andando a maturare nel 2023, 2024 e 2025.
3. Spese.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione depositato in data 06.07.2023 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
7 1. Rigetta l'opposizione all'esecuzione, perché non prescritti, e per l'effetto dichiara dovuto il credito vantato dall'ente previdenziale resistente nella parte de quo ed incorporato nell'intimazione di pagamento in atti. CP_
2. Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite nei confronti dell e dell Controparte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che liquida, pro capite, in complessivi € 2.236,00,
[...] per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovute e nelle misure di legge.
3. Pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto di pari data, a carico di parte ricorrente (ciò nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti con il C.T.U.).
Così deciso in Catania, 23.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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