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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio, iscritta al RG. n. 2202/2025, promossa da
(c.f. , nato/a a MONTEBELLUNA Parte_1 C.F._1 (TV), il 23/05/1994
e
(c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. YLENIA TASCA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 9/04/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale, proponendo altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.05.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle stesse.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale), «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 23/05/1994 Parte_1 e
, nato/a a TREVISO (TV), il 13/05/1990, Parte_2 uniti in matrimonio il 1/06/2024, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO dell'anno 2024 n. 99, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, considerata la propria capacità lavorativa e fruendo ciascuno di sufficienti sostanze proprie, si esonerano reciprocamente dall'obbligo di contributo per il proprio mantenimento, rinunciando espressamente ad esso.
2) La casa coniugale sita in Montebelluna alla Via Raschietti n. 36/A, di proprietà per la quota del 70% della sig.ra e del 30 % del sig. , così come Pt_1 Pt_2 individuata nell'atto di compravendita allegato (cfr doc. 4), verrà rilasciata da entrambi i coniugi entro due mesi dalla data di deposto del presente ricorso;
3) I coniugi contribuiranno, per la quota del 30% il sig. e per la quota Pt_2 del 70% la sig.ra , al pagamento del rateo mensile del mutuo acceso per Pt_1
l'acquisto della casa familiare (cfr doc. 4) sita in Montebelluna (TV), Via
Raschietti n. 36/A; la moglie provvederà a versare sul conto corrente intestato al marito la propria quota, come già in uso durante il matrimonio, entro il giorno precedente la scadenza del rateo;
4) La casa familiare sita in Montebelluna (TV), Via Raschietti n. 36/A, verrà posta in vendita fin da subito;
i sigg. e si impegnano entrambi a Pt_1 Pt_2 compiere ogni atto necessario per la vendita dell'abitazione, supportando, per la quota del 70% la sig.ra e del 30% il sig. , ogni eventuale costo Pt_1 Pt_2 necessario.
Con il ricavato della vendita i coniugi si impegnano, in primis, ad estinguere il mutuo acceso in data 24 maggio 2022 per l'acquisto della casa coniugale;
la rimanente somma sarà invece suddivisa fra i coniugi per la quota di proprietà di ciascuno, salvo eventuali costi per l'estinzione del mutuo e/o altre spese che verranno comunque suddivise anch'esse per la medesima quota di proprietà (70% la sig.ra e 30% il sig. ). Pt_1 Pt_2
I sigg. e concordano che il valore di vendita dell'immobile non Pt_1 Pt_2 potrà essere inferiore alla somma di € 395.000,00. I mobili, gli arredi e gli elettrodomestici presenti sull'abitazione verranno così dividi fra i coniugi:
alla sig.ra : Pt_1
● Dyson V8;
● Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO920;
● Ipad Pro 11;
● Lavatrice LG;
● Asciugatrice BOSCH;
● Tavolo da pranzo Controparte_1
● 6 Sedie CALLEGARIS;
● 2 sgabelli NORMANN COPENHAGEN;
● Mobile svuota-tasche TIKAMOON;
● Letto+materasso;
● Armadio camera NOVAMOBILI;
● Comò camera NOVAMOBILI;
● Lampada a soffitto FLOS;
● Aplomb Per_1
● Gregg Per_1
● : Misa Tes_1
al sig. Pt_2
● TV Soggiorno;
● Impianto audio completo - soggiorno;
● ECOVACS N20e Plus Robot Aspirapolvere;
CP_2
● Robot tagliaerba WORX Landroid;
● WORX - soffiatore;
● WORX - decespugliatore;
● Computer completo di monitor e tutti gli accessori;
● Scrivania computer;
● Mobile NOVAMOBILI soggiorno;
● Divano POLTRONE&SOFA;
● Sedia a dondolo esterna;
● Tavolo da pranzo laminato in rovere;
● 4 Sedie IKEA
5) L'autovettura di Marca Kia Rio targata GA379XX di proprietà della sig.ra
rimarrà in uso alla stessa;
l'autovettura di marca Toyota Corolla Parte_1
Cros, targata GL453KH, di proprietà del sig. , rimarrà in uso Parte_2 allo stesso, il quale provvederà, altresì, al pagamento del finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura medesima, tenendo indenne la sig.ra . Pt_1
6) I coniugi si impegnano ad accudire i due gatti di loro proprietà; in particolare la Per_ sig.ra porterà con sé e accudirà il CI e il sig. porterà con Pt_1 Pt_2 sé e accudirà il CI . Nell'ipotesi in cui la sig.ra dovesse trasferirsi Per_3 Pt_1 per questioni lavorative, il sig. provvederà anche ad accudire e tenere Pt_2 Per_ con sé il gatto .
7) Entrambi i coniugi dichiarano di nulla aver a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o causa nascente o connessa al rapporto personale, ad esclusione di quanto sopra definito”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci