Articolo 21 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395
Articolo 20Articolo 22
Versione
11 gennaio 1991
Art. 21. (Norme disciplinari) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei principi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1991
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