Art. 21. (Norme disciplinari) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei principi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
Versione
11 gennaio 1991
11 gennaio 1991
Commentario • 1
- 1. Tar Lombardia: per un "Mi piace" di troppo su Facebook si rischia la sospensione dal servizioRedazione · https://www.diritto.it/ · 29 giugno 2016
Giurisprudenza • 65
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 09/01/2017, n. 230Provvedimento: […] Quest'ultimo, infatti, ha costituito il punto di riferimento comune per gli statuti giuridici speciali di diverse categorie professionali non contrattualizzate, la cui disciplina è strettamente collegata (l'art. 21 della legge n. 395 del 1990 rimanda, in sostanza, al D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, che reca "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti", prevedendo che il sistema disciplinare del Corpo di polizia penitenziaria debba ispirarsi ai principi e ai criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato).Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- principio di giusto procedimento·
- art. 7, comma 6, D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449·
- prescrizione del reato·
- riunione dei giudizi·
- improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse·
- condanna penale·
- destituzione dal servizio·
- procedimento disciplinare·
- certificati medici falsi·
- legittimità costituzionale·
- bilanciamento degli interessi