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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5158 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22560/2024 promossa da:
Controparte_1 nato in [...] in data [...]
Persona_1 nata in [...] in data [...]
Parte_1 nato in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sulle figlie minori Controparte_2 Persona_2 nato in [...] in data [...]; nata in
[...] Parte_2
ARGENTINA in data 14/06/2011 e nata in [...] in Parte_3 data 06/08/2013
Parte_4 nata in [...] in data [...] rappresentati e difesi dall'Avv. FORTUNATO CLAUDIA Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previe le declaratorie del caso e di legge, In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che , nata in [...] in data [...], Parte_4 Controparte_1
nato in [...] in data [...], nata in Argentina in [...] 12
[...] Persona_1 febbraio 2005, nato in [...] il [...], Parte_1 Persona_2 nata in [...] in data [...], nata in Argentina in [...] 14 giugno Parte_2 2011, nata in [...] in data [...], discendono da avo italiano Parte_3 e pertanto non essendosi mai interrotta la trasmissione iure sanguinis sono titolari dello status civitatis italiano. Per l'effetto, ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Controparte_3 Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle parti ricorrenti e dunque di procedere con la trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero delle parti ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 16/12/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_3 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo nato a [...] Persona_3
LO (TO) il 02/03/1880, il quale, dopo essere emigrato in territorio argentino, contraeva matrimonio con la sig.ra in data 10/05/1906 e dalla loro unione nasceva Persona_4 in Argentina, il giorno 25/08/1917, il figlio (cfr. docc. 3-6); Persona_5
- che in data 11/01/1941 si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_5 CP_4
e dal matrimonio nascevano in due figlie: in data 28/12/1943,
[...] Per_6 [...]
e, in data 19/03/1947, (cfr. docc. 7, 8 e 16); Persona_7 Parte_5
- che dall'unione tra e dell'11/02/1965 Persona_7 Persona_8 nascevano in territorio argentino due figli, ricorrenti: in data 18/01/1966, Parte_1
e, in data 05/08/1969, (cfr. docc. 9, 10 e 15);
[...] Controparte_1
- che dal matrimonio tra il ricorrente e del Parte_1 Controparte_2
22/04/2005, nascevano in tre figlie, ricorrenti in giudizio per il tramite dei Per_6 genitori esercenti la potestà genitoriale: in data 28/06/2007, ; in Persona_2 data 14/06/2011, e, infine, in data 06/08/2013, Parte_2 Parte_3
(cfr. docc. 11-14);
[...]
- che dall'unione tra e dell'08/07/1971 Parte_5 Persona_9 nasceva in il giorno 20/09/1977, la ricorrente che, a sua Per_6 Parte_4 volta, dopo aver sposato in seconde nozze il sig. il 04/01/2013, aveva Persona_10 poi una figlia, nata in [...] [...] e ricorrente in giudizio Persona_1 Per_6
(cfr. docc. 17-21);
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza Persona_3 italiana e non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc. 2).
Il si costituiva in giudizio chiedendo sospendersi il presente Controparte_3 procedimento essendo stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della legge 91/92. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. Con provvedimento reso dal G.D. in data 13/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione Deve essere respinta la richiesta di sospensiva avanzata dalla resistente poiché la questione di legittimità costituzionale sollevata è relativa ad una norma di legge che non trova applicazione nel caso concreto. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato a [...] Persona_3
LO il 02/03/1880 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di e Persona_5 Persona_11 Persona_3
) e poi tramite e . Persona_4 Persona_7 Parte_5
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. doc. 11) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio richiesto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”, visibile negli screenshot depositati da parte ricorrente. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nell'anno 1880, Persona_3 successivamente trasferitosi e coniugatosi in territorio argentino, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , nonno e bisnonno degli odierni ricorrenti. Persona_12
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Persona_3 rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il Registro Nazionale degli Elettori argentini (cfr. doc. 2). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato il [...], a [...], Persona_5 provincia di Buenos Aires, in Per_6
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in Persona_3 quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 02/03/1880), i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in
Per_6
Il figlio nasceva, infatti, il 25 agosto 1917, a General Villegas, in territorio Persona_5 argentino. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Il figlio di (nonché nonno e bisnonno dei ricorrenti) Persona_3 Persona_5 poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana alle figlie e Persona_7 Parte_5
.
[...]
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Sussistono i presupposti (gravi ed eccezionali motivi) per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia e il mancato ricorso alla via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nato in Controparte_1
ARGENTINA in data 05/08/1969; nata in [...] in data [...]; Persona_1
nato in ARGENTINA in data [...], in [...] e in qualità Parte_1 di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sulle figlie Controparte_2 minori , nata in [...] in data [...]; Persona_2 [...]
nata in [...] in data [...] e Parte_2 Parte_3
nata in [...] in data [...] e , nata in
[...] Parte_4
ARGENTINA in data 20/09/1977, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 13/11/2025. Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 22560/2024 promossa da:
Controparte_1 nato in [...] in data [...]
Persona_1 nata in [...] in data [...]
Parte_1 nato in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sulle figlie minori Controparte_2 Persona_2 nato in [...] in data [...]; nata in
[...] Parte_2
ARGENTINA in data 14/06/2011 e nata in [...] in Parte_3 data 06/08/2013
Parte_4 nata in [...] in data [...] rappresentati e difesi dall'Avv. FORTUNATO CLAUDIA Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previe le declaratorie del caso e di legge, In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che , nata in [...] in data [...], Parte_4 Controparte_1
nato in [...] in data [...], nata in Argentina in [...] 12
[...] Persona_1 febbraio 2005, nato in [...] il [...], Parte_1 Persona_2 nata in [...] in data [...], nata in Argentina in [...] 14 giugno Parte_2 2011, nata in [...] in data [...], discendono da avo italiano Parte_3 e pertanto non essendosi mai interrotta la trasmissione iure sanguinis sono titolari dello status civitatis italiano. Per l'effetto, ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Controparte_3 Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle parti ricorrenti e dunque di procedere con la trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero delle parti ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 16/12/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_3 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo nato a [...] Persona_3
LO (TO) il 02/03/1880, il quale, dopo essere emigrato in territorio argentino, contraeva matrimonio con la sig.ra in data 10/05/1906 e dalla loro unione nasceva Persona_4 in Argentina, il giorno 25/08/1917, il figlio (cfr. docc. 3-6); Persona_5
- che in data 11/01/1941 si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_5 CP_4
e dal matrimonio nascevano in due figlie: in data 28/12/1943,
[...] Per_6 [...]
e, in data 19/03/1947, (cfr. docc. 7, 8 e 16); Persona_7 Parte_5
- che dall'unione tra e dell'11/02/1965 Persona_7 Persona_8 nascevano in territorio argentino due figli, ricorrenti: in data 18/01/1966, Parte_1
e, in data 05/08/1969, (cfr. docc. 9, 10 e 15);
[...] Controparte_1
- che dal matrimonio tra il ricorrente e del Parte_1 Controparte_2
22/04/2005, nascevano in tre figlie, ricorrenti in giudizio per il tramite dei Per_6 genitori esercenti la potestà genitoriale: in data 28/06/2007, ; in Persona_2 data 14/06/2011, e, infine, in data 06/08/2013, Parte_2 Parte_3
(cfr. docc. 11-14);
[...]
- che dall'unione tra e dell'08/07/1971 Parte_5 Persona_9 nasceva in il giorno 20/09/1977, la ricorrente che, a sua Per_6 Parte_4 volta, dopo aver sposato in seconde nozze il sig. il 04/01/2013, aveva Persona_10 poi una figlia, nata in [...] [...] e ricorrente in giudizio Persona_1 Per_6
(cfr. docc. 17-21);
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza Persona_3 italiana e non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc. 2).
Il si costituiva in giudizio chiedendo sospendersi il presente Controparte_3 procedimento essendo stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della legge 91/92. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. Con provvedimento reso dal G.D. in data 13/11/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione Deve essere respinta la richiesta di sospensiva avanzata dalla resistente poiché la questione di legittimità costituzionale sollevata è relativa ad una norma di legge che non trova applicazione nel caso concreto. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato a [...] Persona_3
LO il 02/03/1880 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di e Persona_5 Persona_11 Persona_3
) e poi tramite e . Persona_4 Persona_7 Parte_5
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. doc. 11) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio richiesto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”, visibile negli screenshot depositati da parte ricorrente. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nell'anno 1880, Persona_3 successivamente trasferitosi e coniugatosi in territorio argentino, e dalla circostanza che il figlio di tale antenato era , nonno e bisnonno degli odierni ricorrenti. Persona_12
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai Persona_3 rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il Registro Nazionale degli Elettori argentini (cfr. doc. 2). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato il [...], a [...], Persona_5 provincia di Buenos Aires, in Per_6
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in Persona_3 quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 02/03/1880), i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in
Per_6
Il figlio nasceva, infatti, il 25 agosto 1917, a General Villegas, in territorio Persona_5 argentino. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Il figlio di (nonché nonno e bisnonno dei ricorrenti) Persona_3 Persona_5 poteva, quindi, trasmettere la cittadinanza italiana alle figlie e Persona_7 Parte_5
.
[...]
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Sussistono i presupposti (gravi ed eccezionali motivi) per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia e il mancato ricorso alla via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti nato in Controparte_1
ARGENTINA in data 05/08/1969; nata in [...] in data [...]; Persona_1
nato in ARGENTINA in data [...], in [...] e in qualità Parte_1 di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sulle figlie Controparte_2 minori , nata in [...] in data [...]; Persona_2 [...]
nata in [...] in data [...] e Parte_2 Parte_3
nata in [...] in data [...] e , nata in
[...] Parte_4
ARGENTINA in data 20/09/1977, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 13/11/2025. Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno