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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 15557/2021 del R.G., pendente tra
, società pubblica per azioni aperta di diritto russo, con Parte_1
sede legale nella città di Mosca, Via Arbat n° 10, ed ufficio di rappresentanza generale per l'Italia, in Roma nella Via Sardegna 38, (P.IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante per l'Italia, dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
DELLA MARRA TATIANA,
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._2
sulla minore (C.F. ), rappresentati e Persona_1 C.F._3
difesi dall'Avv. COLLAVINI FABIO,
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Trasporto aereo.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: «1) Contrariis reiectis
2) In riforma della sentenza impugnata assolvere da ogni ulteriore domanda contro Pt_1
di lei proposta.
Pagina 1 di 13 3) Col favore delle spese del doppio grado favore del procuratore antistatario».
Per parte appellata: “si richiede il rigetto del proposto gravame e per l'effetto la conferma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 14253/20”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della sentenza e motivi di appello.
Con la impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Roma ha accolto la domanda di risarcimento, proposta dai sig.ri e , sia in proprio sia quali Controparte_1 CP_2
genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore , per i danni da Persona_1
loro subiti a causa del ritardo del volo aereo del 4.01.2019, con partenza da Malè ed arrivo a
Mosca, a causa del quale i passeggeri perdevano la coincidenza con il volo (operato dalla stessa compagnia aerea), da Mosca per Roma, e venivano “riprotetti” su un volo successivo, arrivando alla destinazione finale con circa 12 ore di ritardo.
Il Giudice di prime cure, in particolare, ha condannato l'odierna appellante al pagamento della complessiva somma di € 800,00 in favore di ciascuno dei passeggeri (€ 2.400,00 totali), di cui: € 600,00 per il danno da ritardo ed € 200,00 per omessa assistenza ed informazione in aeroporto;
oltre alla condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali.
L' ha interposto appello avvero la sentenza, contestando, in primo luogo, che il Pt_1
Giudice di prime cure, pur avendo correttamente escluso l'applicabilità al caso di specie del
Regolamento UE n. 261/04, ne ha tuttavia applicato analogicamente la disciplina, quanto alla determinazione degli indennizzi dovuti e, in secondo luogo, che non avrebbe fatto corretta applicazione della diversa normativa applicabile, ovvero la Convenzione di
Montreal, in assenza di prova, da parte degli attori, di danni non patrimoniali da loro concretamente subiti;
inoltre, ha espressamente censurato il riconoscimento, a titolo di autonoma voce risarcitoria, del danno da mancata assistenza, quantificato in € 200,00 per ciascun passeggero, in quanto non previsto dalla norma e, comunque, da ritenersi già incluso nella somma liquidata forfettariamente per il ritardo;
infine, ha impugnato specificamente il capo relativo alla condanna integrale alle spese di lite, deducendo che, non avendo il Giudice accolto la domanda di risarcimento danni nella misura richiesta dagli attori, avrebbe dovuto compensare, quanto meno in parte, le spese di lite, in forza del principio della soccombenza parziale.
Pagina 2 di 13 Merito.
Sul diritto applicabile e sui presupposti per la risarcibilità del danno non patrimoniale.
In via preliminare è bene precisare come, nel presente giudizio (in particolare, nel primo grado, quando si sono maturate tutte le preclusioni, sia assertive sia istruttorie), i fatti storici posti a fondamento della domanda degli attori non sono stati oggetto di alcuna contestazione da parte della convenuta, né con riferimento al ritardo dei voli, o, meglio, del primo volo ed alla conseguente perdita della coincidenza, con arrivo alla destinazione finale oltre 12 ore dopo l'orario previsto, e nemmeno con riferimento alla lamentata mancata assistenza in aeroporto.
Né è in dubbio o in contestazione, in punto di diritto, che il viaggio aereo per cui è causa debba considerarsi volo extraUE, con conseguente inapplicabilità del Reg. 261/04, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento stesso, trattandosi di un volo operato da un vettore aereo extracomunitario e con partenza da un aeroporto fuori dal territorio dell'UE (e, con riferimento alla prima tratta di volo, anche con arrivo fuori dal territorio UE); la vicenda in esame, dunque -come rilevato dal Giudice di Pace- è disciplinata dalla Convenzione di
Montreal del 28.05.1999 (ratificata in Italia, con Legge 10.01.2004, n. 12).
Per la verità, dal momento che la Federazione Russa non ha ratificato la Convenzione di
Montreal, i voli operati dalla compagnia sarebbero, più propriamente, disciplinati Pt_1
dalla Convenzione di Varsavia del 12.10.1929 (cfr. Cass., sez. 3, n. 34776 del 12/12/2023); tuttavia, dal momento che la statuizione del Giudice di prima istanza sul punto non è stata oggetto di impugnazione (sviluppandosi, anzi, l'atto di appello, interamente sulla interpretazione ed applicazione della Convenzione di Montreal), la questione deve ritenersi coperta da giudicato interno e non più esaminabile;
nella pratica, peraltro, per lo meno con riferimento alle questioni oggetto del presente giudizio, non si ravvisano differenze essenziali tra le due discipline (basti confrontare gli artt. 19 di entrambe le convenzioni e l'art. 20 di quella di Varsavia, in tema di presupposti per la responsabilità da ritardo e di liberazione del vettore da tale responsabilità).
Non risulta in contestazione nemmeno la responsabilità del vettore aereo per il ritardo, atteso che l' non ha in alcun modo indicato i motivi che lo hanno determinato, né ha Pt_1
tentato di giustificare la propria condotta, facendo riferimento a cause di forza maggiore o a circostanze imprevedibili ed inevitabili;
sul punto, si ricorda che la Convenzione di
Montreal (e, come sopra accennato, al pari della Convenzione di Varsavia), stabilisce
Pagina 3 di 13 un'inversione dell'onere probatorio a carico del vettore, che si libera della responsabilità da ritardo, soltanto ove «dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle» (art. 19); del resto, a fronte dell'affermata responsabilità da parte del Giudice di primo grado, nessuno specifico motivo di appello è stato formulato sul punto1.
Dunque, il punto nodale oggetto di controversia è soltanto quello relativo alla sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno da ritardo del volo aereo, e, in particolare, del danno morale, o non patrimoniale, essendo stato soltanto questo oggetto della domanda di parte attrice (che non ha, invece, chiesto il ristoro di danni patrimoniali), nonché, dei criteri per quantificare tale danno, ove ravvisato.
Come noto, la tutela dei passeggeri di voli aerei delineata dal Regolamento CE n. 261 del
2004 si fonda su un sistema di indennizzi forfettari automatici in caso di cancellazione o ritardo di voli, secondo importi predeterminati, in base alla distanza coperta dal volo cancellato o ritardato (cfr. Cass. sez. 3, n. 4427 del 20.02.2024, non massimata); si tratta, come è evidente, di una tutela rafforzata, dal momento che esonera totalmente il passeggero dall'onere di dimostrare un effettivo pregiudizio.
Al contrario, la Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999 si fonda sul principio risarcitorio: l'art. 19, dispone che “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”; il successivo art. 22 stabilisce dei limiti massimi quantitativi per il risarcimento;
infine, l'art. 29, rubricato “fondamento della richiesta risarcitoria”, precisa che «tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio».
Dalla lettura di tali norme emerge chiaramente come il sistema internazionale non stabilisca un risarcimento automatico, proprio perché, facendo riferimento alle nozioni di danno o pregiudizio ed espressamente escludendo finalità sanzionatorie o punitive, richiama i principi generali in tema di risarcimento del danno, principi che poi andranno di volta in volta ricavati dal diritto nazionale applicabile.
Pagina 4 di 13 La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai assolutamente consolidato, ha chiarito che le due discipline sono tra loro distinte ed autonome e che, in particolare, il
Regolamento eurounitario, in quanto norma speciale e di carattere eccezionale, non può trovare applicazione, nemmeno analogica, al di fuori del suo ambito applicativo, come delineato dall'art. 3 (sul punto, si veda la recente Cass. sez. 3, n. 20941 del 26/07/2024, in motivazione;
in senso conforme, oltre alla già citata 4427/2024, la n. 9474 del 9/04/2021).
Non è quindi possibile sostenere che la Convezione determini il diritto del viaggiatore ad un risarcimento automatico, per il solo fatto che vi sia stato un ritardo o una cancellazione del volo imputabile al vettore;
né che le due discipline siano tra loro complementari (fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 12 del Regolamento, che però presuppone, ovviamente, l'applicabilità dello stesso) e che la Convenzione di Montreal vada interpretata secondo gli stessi criteri del
Regolamento UE.
Sul punto, a confutazione delle tesi della difesa appellata, si rimanda alle esaustive e complete argomentazioni della già citata sentenza n. 20941 del 2024 (secondo cui, appunto
«le due discipline, della Convenzione internazionale e del Regolamento europeo, benché non confliggenti, sono tuttavia del tutto autonome, l'una speciale rispetto all'altra, e quindi non si integrano a vicenda»).
Né può fondatamente sostenersi che in tal modo si determini una intollerabile discriminazione tra situazioni analoghe, dal momento che le due normative perseguono diverse finalità; come detto, infatti, la disciplina del Regolamento UE accorda ai passeggeri una tutela particolarmente rafforzata, basata sul principio indennitario, e risponde ad una precisa scelta di politica legislativa;
il fatto che non possa trovare applicazione oltre i propri limiti (soprattutto soggettivi, con riferimento cioè ai Paesi che non fanno parte dell'Unione
Europea) non comporta alcun pregiudizio per i passeggeri di voli operati da compagnie extracomunitarie, che risultano comunque garantiti dalla Convenzione di Montreal, la quale, fondandosi sui generali principi in materia risarcitoria, è perfettamente compatibile con il nostro ordinamento e, come già detto, non introduce un'autonoma categoria di danno presunto, né criteri di risarcimento forfettario. Anche su questo punto, si è chiaramente pronunciata la sentenza n. 20941 del 2024, affermando che la netta distinzione tra i due sistemi “trova conferma in un consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria secondo cui la compensazione pecuniaria equivale ad un indennizzo eventuale, forfettario e standardizzato a carico del vettore ed a prescindere dall'esistenza di ulteriori danni per il
Pagina 5 di 13 passeggero e, dovendo coprire i pregiudizi comuni a tutti gli utenti del servizio di trasporto aereo, va tenuta distinta dal risarcimento di un danno individuale (Corte di Giustizia, sentenza del 10 gennaio 2006 in C-344/2004, IATA e ELFAA, punti 43-46). Si è, in particolare, ravvisata una sostanziale difformità di obiettivi tra il Regolamento CE 261/04 e le disposizioni di cui al capitolo terzo della Convenzione di Montreal, dato che queste ultime mirano alla determinazione di un risarcimento per i danni subiti dal singolo trasportato, come ben evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, del 9 luglio 2009, in
C204/08, secondo cui i diritti fondati rispettivamente sulle diposizioni del Regolamento n.
261/2004 e della Convenzione di Montreal ‹‹rientrano in contesti normativi differenti››”.
A proposito dell'ambito del danno risarcibile per ritardo del volo aereo, poi, la giurisprudenza è pressoché unanime nell'affermare che la Convenzione di Montreal non pone alcun limite alla categoria di danno liquidabile, comprendendovi anche quello morale o non patrimoniale (così la Corte di Giustizia Europea, nella nota sentenza del 13.10.2011, in C-83/10; si veda anche CGUE, sentenza 6 maggio 2010, in C-63/09).
La giurisprudenza nazionale ha invero evidenziato che «l'art. 22, n. 2, della Convenzione di
Montreal individua, entro un determinato “limite assoluto” di ristoro, soltanto la portata complessiva dell'area di risarcibilità del danno, da assumersi secondo una nozione generica e come tale astrattamente omnicomprensiva sia del pregiudizio inferto alla sfera meramente patrimoniale del passeggero (il danno “materiale”), sia di quello attinente alla sfera “non patrimoniale” (il danno “morale”), lasciando, però, alle regole di ciascun ordinamento degli Stati aderenti la fissazione del contenuto proprio della obbligazione risarcitoria.
Nel caso di specie (in cui non è in discussione l'applicazione del nostro diritto nazionale), in riferimento al danno “morale” occorre, quindi, far riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2059 cod. civ., alla luce del “diritto vivente” consolidatosi a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite civili del novembre 2008 (cfr. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n.
26972), ossia secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma»; in altre parole «la Convenzione di Montreal del 1999 […] non stabilisce essa stessa di risarcire il danno non patrimoniale, ma - utilizzando una nozione generica di danno - circoscrive il suo ammontare in un limite assoluto (salvo dichiarazione speciale di interesse) entro il quale è da includere ogni tipologia o manifestazione dello stesso, la cui scomposizione, in ragione del tipo di pregiudizio (materiale o “morale”), potrà aver luogo,
Pagina 6 di 13 o meno, in base alle regole poste dai singoli ordinamenti degli Stati aderenti» (così Cass. sez. 3, n. 14667 del 14/07/2015; conforme Cass. sez. 6-3, n. 4996 del 21/02/2019; sulla risarcibilità del danno morale, vedi Cass. sez. 6-3, n. 4723 del 15/02/2023 -pronunciatasi in un caso di ritardata consegna del bagaglio- e la già citata 20941/2024).
Orbene, a fronte di quanto sopra dedotto ed argomentato, a proposito della inapplicabilità alla fattispecie del Regolamento UE 261/04 e dei suoi principi, deve escludersi che, in base alla Convenzione di Montreal, possa riconoscersi un risarcimento forfettario automatico, sulla sola base del dato oggettivo del ritardo e della sua entità (oltre che della lunghezza della tratta aerea), e, quindi, sulla base di una soglia di offensività predeterminata per legge
(e da individuarsi nelle 3 ore di ritardo di cui alla normativa e giurisprudenza comunitaria) dovendosi applicare, invece, i principi generali del nostro ordinamento (cui, come detto, la
Convenzione si richiama) in materia di onere probatorio del danno nelle obbligazioni contrattuali;
principi in base ai quali, esclusa l'esistenza della categoria del danno in re ipsa
(giurisprudenza assolutamente granitica;
in tema di danno da ritardo aereo, v. Cass. sez. 3,
n. 15352 del 31/05/2024), grava su chi agisce per il risarcimento dimostrare l'esistenza del danno ed anche il suo ammontare (oltre che il nesso causale tra danno e condotta inadempiente dell'altro contraente ex art. 1223 c.c., anche se, sotto questo profilo, la giurisprudenza ammette la sufficienza dell'allegazione dell'inadempimento contrattuale e la conseguente perdita o lesione dell'interesse rilevante in contratto, secondo la nota distinzione tra le figure del danno-evento e del danno-conseguenza, elaborate dalla migliore dottrina ed ormai pacificamente fatte proprie dalla prassi giudiziaria;
si veda, sul punto, la già citata Cass. 20941/24, in particolare a pag. 14 della motivazione: «Più precisamente, la prova del contratto di trasporto e l'allegazione del ritardo implicano bensì, di per sé, anche
l'allegazione della lesione di un interesse rilevante in contratto e, dunque, di un danno- evento. Secondo i generali criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale tale acquisizione (ossia l'esistenza di un danno-evento) non richiede
l'assolvimento di alcun altro onere probatorio da parte del creditore (spettando al debitore dimostrare l'esatto adempimento o che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: art. 1218 cod. civ.). L'esistenza di un danno-evento contrattuale non necessariamente comporta, però, anche l'esistenza di un danno risarcibile»).
È poi evidente che, essendo il danno morale, per sua natura, immateriale e non riscontrabile
Pagina 7 di 13 direttamente, la sua prova potrà essere fornita essenzialmente tramite presunzioni, così come per la sua quantificazione potrà ricorrersi al criterio dell'equità ex art. 1226 c.c.; dal che discende che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, al passeggero del volo ritardato non si richiede affatto una probatio diabolica, essendogli sufficiente addurre gli elementi oggettivi del caso specifico, che, eventualmente anche in base a massime di comune esperienza, consentano al Giudice di sviluppare l'argomentazione presuntiva per ravvisare la lesione di un interesse personale primario, costituzionalmente tutelato (quale potrebbe essere, trattandosi di ritardo da trasporto, il diritto alla libera circolazione, ma anche lo stesso diritto alla libertà personale) e, quindi, l'esistenza di un danno risarcibile.
Anche su questo aspetto soccorrono le acute e lucide motivazioni della più volte citata sentenza n. 20941 del 26.07.2024, che si ritiene utile riportare testualmente: «L'interesse del creditore (contrattualmente rilevante) al rispetto dell'orario programmato del volo non esibisce un intrinseco univoco valore suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria: il tempo perduto (ossia quello intercorso tra il momento nel quale il creditore attendeva di essere già a destinazione e invece non lo è stato e il momento, successivo, in cui lo è stato) è di per sé un bene impalpabile in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare e non ha fatto e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare e che invece è stato costretto a fare. Il danno risarcibile dunque non può, in tal caso, che identificarsi interamente con le utilità ed i vantaggi, estranei al vincolo obbligatorio, che siano andati eventualmente perduti in ragione del ritardo (lucro cessante) e/o con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (danno emergente)» (punto 9 della motivazione, pag. 16).
Non può escludersi, beninteso, in via generale ed astratta, che possa essere sufficiente allegare il fatto oggettivo del ritardo, nel caso in cui quest'ultimo sia talmente ampio e rilevante, da implicare in sé inevitabilmente ed univocamente la compressione di un diritto primario del passeggero, purché a ciò si arrivi pur sempre per via di una prova presuntiva, senza ricorrere, di fatto, ad un risarcimento automatico e forfettizzato, pena la violazione della distinzione tra le due discipline (Convenzione di Montreal e Regolamento UE 261/04),
e giungendo, in sostanza, ad un'applicazione analogica della normativa eurounitaria, ovvero ad un'interpretazione della normativa internazionale, improntata, anziché al principio risarcitorio, a quello indennitario.
Pagina 8 di 13 Ma, al di là di tali casi limite, deve esigersi il rigoroso rispetto dello specifico onere di allegazione della parte;
tale onere, peraltro, è indispensabile onde consentire al Giudice, nel pieno rispetto del suo ruolo, di vagliare la correttezza e fondatezza delle prospettazioni delle parti, ed evitare, invece, che egli, di sua iniziativa, ricerchi e rinvenga gli elementi sui quali fondare la prova presuntiva del danno richiesto.
Si ricorda, infatti, che il processo civile è improntato (salve alcune eccezioni, quando si controverte in materia di diritti indisponibili) al principio dell'interesse e, soprattutto, dell'impulso e della domanda di parte, che si traduce, in particolare, nelle regole cardine che impongono a chi agisce in giudizio di indicare compiutamente e specificamente gli elementi di fatto posti a fondamento delle sue richieste, oltre alle conclusioni, ovvero alla tutela giudiziale invocata (artt. 112, 115, 163 c.p.c.).
L'onere di indicare con precisione e specificità i fatti costitutivi delle domande formulate è posto, in primo luogo, a presidio del diritto alla difesa ed al contraddittorio della parte convenuta, che deve avere la possibilità di replicare, contrastare, argomentare e addurre prove contro contestazioni specifiche e ben delineate;
ma è anche posto a tutela di un altro fondamento del nostro ordinamento processuale, ovvero la terzietà del giudice, il cui ruolo – come disegnato dalla normativa codicistica – è quello di mero organo giudicante, che deve valutare se le prospettazioni di fatto e di diritto delle parti risultino corrette e dimostrate, applicare le norme che ritiene attinenti alla fattispecie ed adottare i conseguenti provvedimenti (ovviamente nei limiti delle richieste delle parti stesse).
Al contrario, in caso di allegazioni generiche e non specifiche, si determinerebbe un mutamento della funzione del giudice, che si trasformerebbe in organo inquirente, dovendo cioè egli stesso andare a ricercare, nell'ambito delle non definite indicazioni delle parti, i fatti che potrebbero configurare la responsabilità o il diritto dedotti in giudizio.
Concludendo e riassumendo: non è applicabile alla fattispecie il Regolamento UE 261/04, ma la Convenzione di Montreal del 1999; la normativa comunitaria non è applicabile nemmeno in via analogica;
le due discipline hanno obbiettivi, finalità, struttura e fondamenti affatto diversi, tra loro non sovrapponibili, né integrabili (principio indennitario, con compensazione pecuniaria automatica predeterminata per legge, nel regolamento UE;
principio risarcitorio, nella Convenzione internazionale); il risarcimento del danno da ritardo disciplinato dalla Convenzione di Montreal non è automatico, né può essere riconosciuto in re ipsa, in base alla mera allegazione del ritardo ed alla sua entità, ritenendo
Pagina 9 di 13 che, una volta superata una soglia minima di offensività, sia risarcibile in sé il danno da
“perdita di tempo”; è onere del passeggero che agisce per il risarcimento, provare e, prima ancora, allegare il danno subito, anche facendo ricorso a presunzioni ed a nozioni di comune esperienza, purché siano forniti al Giudice elementi sufficienti per poter svolgere il ragionamento presuntivo;
il danno risarcibile ai sensi della Convenzione comprende anche il danno morale, o non patrimoniale, per la cui nozione, portata ed estensione, deve farsi riferimento ai principi del diritto nazionale, anche vivente, tenendo conto, cioè, dell'ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, e, quindi, dell'esclusione dall'ambito della risarcibilità dei meri fastidi o disagi, o di tutte quelle situazioni, pur sgradevoli o stressanti, che però non incidono su diritti fondamentali, né superano una certa soglia di rilevanza.
Censurabilità della sentenza impugnata.
Facendo applicazione, nel caso in esame, delle norme e dei criteri interpretativi sin qui esposti e richiamati, risulta in effetti censurabile e non corretta la motivazione del giudice di prime cure, che, pur partendo da una giusta premessa in diritto, ovvero la non applicabilità, alla fattispecie, del Regolamento comunitario, ha poi, nella pratica, sconfessato tale premessa, facendo applicazione proprio dei criteri di cui al Reg. 261/04 e ciò non solo con riferimento alla quantificazione del danno, bensì, a monte, per lo stesso riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio risarcibile.
Infatti, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, il GdP non ha motivato idoneamente sulla esistenza del danno non patrimoniale subito dagli attori e sull'assolvimento degli oneri di allegazione e prova su di essi gravanti, richiamando istituti e criteri -come visto sopra- superati ed esclusi dalla giurisprudenza, quale il danno in re ipsa
(pag. 2, terzultimo capoverso, della motivazione), ed affermando che la perdita di un rilevante numero di ore della propria esistenza, desse luogo ad “un reale disagio avente un peso sia economico, in termini di lucro cessante che in termini di danno non patrimoniale
(in termini di perdita di serenità personale e disagio emotivo)”, citando, peraltro, pronunce della Cassazione molto risalenti e, soprattutto, antecedenti alla celebre sentenza delle
Sezioni Unite n. 26972 del 11/11/2008 (ed alle altre due sentenze “gemelle”, nn. 26973 e
26974, depositate in pari data); tale arresto (quasi sempre richiamato da tutte le pronunce della Cassazione sopra citate, in tema di risarcimento del danno da ritardo del volo aereo e da ritenersi di portata generale, non certo limitata al caso esaminato, che riguardava una responsabilità per colpa medica, atteso che si tratta di una pronuncia a Sezioni Unite a
Pagina 10 di 13 composizione di un contrasto giurisprudenziale e, dunque, nell'esercizio massimo della funzione nomofilattica della Suprema Corte), nel delineare compiutamente la nozione dei danni risarcibili, ha ridotto non solo le categorie di danno non patrimoniale alle due essenziali (danno biologico e morale), ma ha anche limitato l'area dei pregiudizi risarcibili,
e, in particolare, del c.d. danno esistenziale, riconducendolo ai soli casi di pregiudizio di un diritto costituzionalmente tutelato, e non invece di lesione o disturbo a qualsiasi aspetto della vita umana, e significativamente affermando: «palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità». I principi sanciti da questa fondamentale pronuncia, pur se successivamente rielaborati, integrati e precisati, non sono stati sostanzialmente disattesi o smentiti dalla più recente giurisprudenza (nemmeno dalle cc.dd.
Sentenze di San Martino-bis, ovvero le dieci sentenze della Sezione Terza della Cassazione, depositate tutte in data 11.11.2019, dalla n. 28985 alla n. 28994); in particolare, sebbene si sia superata la rigida dicotomia tra danno biologico e danno morale, reintroducendo un'autonoma figura di danno non patrimoniale, spesso denominato danno “dinamico- relazionale” (cfr., tra le dieci sentenze San Martino-bis, Cass. sez. 3, n. 28989 dell'11.11.2019), resta fermo il principio basilare che il danno debba pur sempre riguardare diritti costituzionalmente tutelati o interessi primari del soggetto, che superi una determinata soglia di rilevanza e che, soprattutto, sia specificamente allegato e dimostrato da chi agisce per il risarcimento.
È quindi evidente che, al di là delle espressioni formali utilizzate nella sentenza impugnata, di fatto il GdP ha invece riconosciuto il danno automaticamente e forfettariamente, giungendo, in pratica, ad un'applicazione analogica della disciplina di cui al Regolamento
UE 261/04, in spregio ai principi normativi e giurisprudenziali sin qui richiamati e contraddicendo le stesse premesse giuridiche espresse nella propria motivazione.
Invero, dalla lettura dell'atto di citazione dei sig.ri non emerge Controparte_3
l'allegazione di alcun elemento specifico e concreto, utile a fornire la prova, anche solo presuntiva, di un effettivo pregiudizio da loro subito a causa del ritardo del volo aereo, essendosi gli attori limitati ad allegare il fatto oggettivo del ritardo e la sua entità, oltre ad indicare la lunghezza della percorrenza dei voli aerei, nonché invocando un'interpretazione
Pagina 11 di 13 della normativa applicabile, come detto, disattesa dalla giurisprudenza di legittimità.
Ovviamente, è quasi superfluo aggiungere che la verifica del corretto assolvimento degli oneri di allegazione e di prova vada fatta con riferimento agli atti del primo grado di giudizio, quando si sono maturate le preclusioni processuali, non potendosi dedurre fatti o elementi nuovi in grado di appello (e, peraltro, rilevando come la difesa dei convenuti, del tutto correttamente, non ha in effetti addotto nuovi elementi fattuali nella presente fase processuale).
Inoltre, si rileva anche l'infondatezza del riconoscimento, quale voce autonoma di danno, della mancata assistenza in aeroporto, dal momento che quest'obbligo non è espressamente previsto dalla Convenzione di Montreal e che, soprattutto, non può dare luogo ad un distinto pregiudizio, potendo semmai essere valutato quale ulteriore elemento che concorre a determinare il danno subito dai passeggeri, ove sussistente.
Spese di lite del primo grado di giudizio.
La riforma della sentenza di primo grado incide anche sulla statuizione delle spese di lite, dal momento che, in applicazione del principio della soccombenza, le stesse devono essere poste a carico degli attori (con conseguente assorbimento del secondo e subordinato motivo di appello, relativo appunto alla condanna alle spese).
La misura è liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.07.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 750,00 (di cui € 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per quella introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione ed € 250,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono anch'esse la soccombenza e sono poste a carico degli appellati, in solido tra loro, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al
DM 13.07.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 1.650,00 (di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per quella introduttiva ed € 850,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Tutte le spese ed i compensi qui liquidati, devono essere distratti in favore dell'Avvocato
Pagina 12 di 13 Della Marra, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 15557/2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n.
14253/2020, depositata il 7.09.2020, nel procedimento NRG 64528/19;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, e , in proprio Controparte_1 CP_2
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla minore , alla Persona_1 refusione, in favore dell'appellante delle spese di lite del primo Parte_3
grado di giudizio, che liquida in complessivi € 750,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. DELLA MARRA TATIANA, antistataria
- condanna gli appellati, in solido tra loro, e , in proprio Controparte_1 CP_2
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla minore alla Persona_1
refusione, in favore dell'appellante delle spese di lite del presente Parte_3
grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.650,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. DELLA MARRA TATIANA, antistataria.
Così deciso in Roma, in data 10/02/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Solo per inciso -sempre in relazione alla responsabilità del vettore per il ritardo qui contestato- si deve rimarcare l'irrilevanza dell'accenno della difesa di parte appellante al fatto che il contratto di trasporto non garantirebbe la puntualità dei voli, atteso che, in primo luogo, non essendo stato prodotto il Pt_1 contratto o le condizioni generali di trasporto, l'assunto è privo di alcun riscontro;
in secondo luogo, non ha costituito, di fatto, oggetto di apposita eccezione, né in primo grado, né in appello;
da ultimo, si tratterebbe di clausola che, in quanto diretta ad esonerare la compagnia aerea da responsabilità, sarebbe nulla ai sensi dell'art. 26 della Convenzione di Montreal, o dell'art. 23 della Convenzione di Varsavia.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 15557/2021 del R.G., pendente tra
, società pubblica per azioni aperta di diritto russo, con Parte_1
sede legale nella città di Mosca, Via Arbat n° 10, ed ufficio di rappresentanza generale per l'Italia, in Roma nella Via Sardegna 38, (P.IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante per l'Italia, dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
DELLA MARRA TATIANA,
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità C.F._2
sulla minore (C.F. ), rappresentati e Persona_1 C.F._3
difesi dall'Avv. COLLAVINI FABIO,
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Trasporto aereo.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: «1) Contrariis reiectis
2) In riforma della sentenza impugnata assolvere da ogni ulteriore domanda contro Pt_1
di lei proposta.
Pagina 1 di 13 3) Col favore delle spese del doppio grado favore del procuratore antistatario».
Per parte appellata: “si richiede il rigetto del proposto gravame e per l'effetto la conferma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 14253/20”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della sentenza e motivi di appello.
Con la impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Roma ha accolto la domanda di risarcimento, proposta dai sig.ri e , sia in proprio sia quali Controparte_1 CP_2
genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore , per i danni da Persona_1
loro subiti a causa del ritardo del volo aereo del 4.01.2019, con partenza da Malè ed arrivo a
Mosca, a causa del quale i passeggeri perdevano la coincidenza con il volo (operato dalla stessa compagnia aerea), da Mosca per Roma, e venivano “riprotetti” su un volo successivo, arrivando alla destinazione finale con circa 12 ore di ritardo.
Il Giudice di prime cure, in particolare, ha condannato l'odierna appellante al pagamento della complessiva somma di € 800,00 in favore di ciascuno dei passeggeri (€ 2.400,00 totali), di cui: € 600,00 per il danno da ritardo ed € 200,00 per omessa assistenza ed informazione in aeroporto;
oltre alla condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali.
L' ha interposto appello avvero la sentenza, contestando, in primo luogo, che il Pt_1
Giudice di prime cure, pur avendo correttamente escluso l'applicabilità al caso di specie del
Regolamento UE n. 261/04, ne ha tuttavia applicato analogicamente la disciplina, quanto alla determinazione degli indennizzi dovuti e, in secondo luogo, che non avrebbe fatto corretta applicazione della diversa normativa applicabile, ovvero la Convenzione di
Montreal, in assenza di prova, da parte degli attori, di danni non patrimoniali da loro concretamente subiti;
inoltre, ha espressamente censurato il riconoscimento, a titolo di autonoma voce risarcitoria, del danno da mancata assistenza, quantificato in € 200,00 per ciascun passeggero, in quanto non previsto dalla norma e, comunque, da ritenersi già incluso nella somma liquidata forfettariamente per il ritardo;
infine, ha impugnato specificamente il capo relativo alla condanna integrale alle spese di lite, deducendo che, non avendo il Giudice accolto la domanda di risarcimento danni nella misura richiesta dagli attori, avrebbe dovuto compensare, quanto meno in parte, le spese di lite, in forza del principio della soccombenza parziale.
Pagina 2 di 13 Merito.
Sul diritto applicabile e sui presupposti per la risarcibilità del danno non patrimoniale.
In via preliminare è bene precisare come, nel presente giudizio (in particolare, nel primo grado, quando si sono maturate tutte le preclusioni, sia assertive sia istruttorie), i fatti storici posti a fondamento della domanda degli attori non sono stati oggetto di alcuna contestazione da parte della convenuta, né con riferimento al ritardo dei voli, o, meglio, del primo volo ed alla conseguente perdita della coincidenza, con arrivo alla destinazione finale oltre 12 ore dopo l'orario previsto, e nemmeno con riferimento alla lamentata mancata assistenza in aeroporto.
Né è in dubbio o in contestazione, in punto di diritto, che il viaggio aereo per cui è causa debba considerarsi volo extraUE, con conseguente inapplicabilità del Reg. 261/04, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento stesso, trattandosi di un volo operato da un vettore aereo extracomunitario e con partenza da un aeroporto fuori dal territorio dell'UE (e, con riferimento alla prima tratta di volo, anche con arrivo fuori dal territorio UE); la vicenda in esame, dunque -come rilevato dal Giudice di Pace- è disciplinata dalla Convenzione di
Montreal del 28.05.1999 (ratificata in Italia, con Legge 10.01.2004, n. 12).
Per la verità, dal momento che la Federazione Russa non ha ratificato la Convenzione di
Montreal, i voli operati dalla compagnia sarebbero, più propriamente, disciplinati Pt_1
dalla Convenzione di Varsavia del 12.10.1929 (cfr. Cass., sez. 3, n. 34776 del 12/12/2023); tuttavia, dal momento che la statuizione del Giudice di prima istanza sul punto non è stata oggetto di impugnazione (sviluppandosi, anzi, l'atto di appello, interamente sulla interpretazione ed applicazione della Convenzione di Montreal), la questione deve ritenersi coperta da giudicato interno e non più esaminabile;
nella pratica, peraltro, per lo meno con riferimento alle questioni oggetto del presente giudizio, non si ravvisano differenze essenziali tra le due discipline (basti confrontare gli artt. 19 di entrambe le convenzioni e l'art. 20 di quella di Varsavia, in tema di presupposti per la responsabilità da ritardo e di liberazione del vettore da tale responsabilità).
Non risulta in contestazione nemmeno la responsabilità del vettore aereo per il ritardo, atteso che l' non ha in alcun modo indicato i motivi che lo hanno determinato, né ha Pt_1
tentato di giustificare la propria condotta, facendo riferimento a cause di forza maggiore o a circostanze imprevedibili ed inevitabili;
sul punto, si ricorda che la Convenzione di
Montreal (e, come sopra accennato, al pari della Convenzione di Varsavia), stabilisce
Pagina 3 di 13 un'inversione dell'onere probatorio a carico del vettore, che si libera della responsabilità da ritardo, soltanto ove «dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle» (art. 19); del resto, a fronte dell'affermata responsabilità da parte del Giudice di primo grado, nessuno specifico motivo di appello è stato formulato sul punto1.
Dunque, il punto nodale oggetto di controversia è soltanto quello relativo alla sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno da ritardo del volo aereo, e, in particolare, del danno morale, o non patrimoniale, essendo stato soltanto questo oggetto della domanda di parte attrice (che non ha, invece, chiesto il ristoro di danni patrimoniali), nonché, dei criteri per quantificare tale danno, ove ravvisato.
Come noto, la tutela dei passeggeri di voli aerei delineata dal Regolamento CE n. 261 del
2004 si fonda su un sistema di indennizzi forfettari automatici in caso di cancellazione o ritardo di voli, secondo importi predeterminati, in base alla distanza coperta dal volo cancellato o ritardato (cfr. Cass. sez. 3, n. 4427 del 20.02.2024, non massimata); si tratta, come è evidente, di una tutela rafforzata, dal momento che esonera totalmente il passeggero dall'onere di dimostrare un effettivo pregiudizio.
Al contrario, la Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999 si fonda sul principio risarcitorio: l'art. 19, dispone che “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”; il successivo art. 22 stabilisce dei limiti massimi quantitativi per il risarcimento;
infine, l'art. 29, rubricato “fondamento della richiesta risarcitoria”, precisa che «tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio».
Dalla lettura di tali norme emerge chiaramente come il sistema internazionale non stabilisca un risarcimento automatico, proprio perché, facendo riferimento alle nozioni di danno o pregiudizio ed espressamente escludendo finalità sanzionatorie o punitive, richiama i principi generali in tema di risarcimento del danno, principi che poi andranno di volta in volta ricavati dal diritto nazionale applicabile.
Pagina 4 di 13 La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai assolutamente consolidato, ha chiarito che le due discipline sono tra loro distinte ed autonome e che, in particolare, il
Regolamento eurounitario, in quanto norma speciale e di carattere eccezionale, non può trovare applicazione, nemmeno analogica, al di fuori del suo ambito applicativo, come delineato dall'art. 3 (sul punto, si veda la recente Cass. sez. 3, n. 20941 del 26/07/2024, in motivazione;
in senso conforme, oltre alla già citata 4427/2024, la n. 9474 del 9/04/2021).
Non è quindi possibile sostenere che la Convezione determini il diritto del viaggiatore ad un risarcimento automatico, per il solo fatto che vi sia stato un ritardo o una cancellazione del volo imputabile al vettore;
né che le due discipline siano tra loro complementari (fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 12 del Regolamento, che però presuppone, ovviamente, l'applicabilità dello stesso) e che la Convenzione di Montreal vada interpretata secondo gli stessi criteri del
Regolamento UE.
Sul punto, a confutazione delle tesi della difesa appellata, si rimanda alle esaustive e complete argomentazioni della già citata sentenza n. 20941 del 2024 (secondo cui, appunto
«le due discipline, della Convenzione internazionale e del Regolamento europeo, benché non confliggenti, sono tuttavia del tutto autonome, l'una speciale rispetto all'altra, e quindi non si integrano a vicenda»).
Né può fondatamente sostenersi che in tal modo si determini una intollerabile discriminazione tra situazioni analoghe, dal momento che le due normative perseguono diverse finalità; come detto, infatti, la disciplina del Regolamento UE accorda ai passeggeri una tutela particolarmente rafforzata, basata sul principio indennitario, e risponde ad una precisa scelta di politica legislativa;
il fatto che non possa trovare applicazione oltre i propri limiti (soprattutto soggettivi, con riferimento cioè ai Paesi che non fanno parte dell'Unione
Europea) non comporta alcun pregiudizio per i passeggeri di voli operati da compagnie extracomunitarie, che risultano comunque garantiti dalla Convenzione di Montreal, la quale, fondandosi sui generali principi in materia risarcitoria, è perfettamente compatibile con il nostro ordinamento e, come già detto, non introduce un'autonoma categoria di danno presunto, né criteri di risarcimento forfettario. Anche su questo punto, si è chiaramente pronunciata la sentenza n. 20941 del 2024, affermando che la netta distinzione tra i due sistemi “trova conferma in un consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria secondo cui la compensazione pecuniaria equivale ad un indennizzo eventuale, forfettario e standardizzato a carico del vettore ed a prescindere dall'esistenza di ulteriori danni per il
Pagina 5 di 13 passeggero e, dovendo coprire i pregiudizi comuni a tutti gli utenti del servizio di trasporto aereo, va tenuta distinta dal risarcimento di un danno individuale (Corte di Giustizia, sentenza del 10 gennaio 2006 in C-344/2004, IATA e ELFAA, punti 43-46). Si è, in particolare, ravvisata una sostanziale difformità di obiettivi tra il Regolamento CE 261/04 e le disposizioni di cui al capitolo terzo della Convenzione di Montreal, dato che queste ultime mirano alla determinazione di un risarcimento per i danni subiti dal singolo trasportato, come ben evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, del 9 luglio 2009, in
C204/08, secondo cui i diritti fondati rispettivamente sulle diposizioni del Regolamento n.
261/2004 e della Convenzione di Montreal ‹‹rientrano in contesti normativi differenti››”.
A proposito dell'ambito del danno risarcibile per ritardo del volo aereo, poi, la giurisprudenza è pressoché unanime nell'affermare che la Convenzione di Montreal non pone alcun limite alla categoria di danno liquidabile, comprendendovi anche quello morale o non patrimoniale (così la Corte di Giustizia Europea, nella nota sentenza del 13.10.2011, in C-83/10; si veda anche CGUE, sentenza 6 maggio 2010, in C-63/09).
La giurisprudenza nazionale ha invero evidenziato che «l'art. 22, n. 2, della Convenzione di
Montreal individua, entro un determinato “limite assoluto” di ristoro, soltanto la portata complessiva dell'area di risarcibilità del danno, da assumersi secondo una nozione generica e come tale astrattamente omnicomprensiva sia del pregiudizio inferto alla sfera meramente patrimoniale del passeggero (il danno “materiale”), sia di quello attinente alla sfera “non patrimoniale” (il danno “morale”), lasciando, però, alle regole di ciascun ordinamento degli Stati aderenti la fissazione del contenuto proprio della obbligazione risarcitoria.
Nel caso di specie (in cui non è in discussione l'applicazione del nostro diritto nazionale), in riferimento al danno “morale” occorre, quindi, far riferimento alla disciplina dettata dall'art. 2059 cod. civ., alla luce del “diritto vivente” consolidatosi a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite civili del novembre 2008 (cfr. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n.
26972), ossia secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata di detta norma»; in altre parole «la Convenzione di Montreal del 1999 […] non stabilisce essa stessa di risarcire il danno non patrimoniale, ma - utilizzando una nozione generica di danno - circoscrive il suo ammontare in un limite assoluto (salvo dichiarazione speciale di interesse) entro il quale è da includere ogni tipologia o manifestazione dello stesso, la cui scomposizione, in ragione del tipo di pregiudizio (materiale o “morale”), potrà aver luogo,
Pagina 6 di 13 o meno, in base alle regole poste dai singoli ordinamenti degli Stati aderenti» (così Cass. sez. 3, n. 14667 del 14/07/2015; conforme Cass. sez. 6-3, n. 4996 del 21/02/2019; sulla risarcibilità del danno morale, vedi Cass. sez. 6-3, n. 4723 del 15/02/2023 -pronunciatasi in un caso di ritardata consegna del bagaglio- e la già citata 20941/2024).
Orbene, a fronte di quanto sopra dedotto ed argomentato, a proposito della inapplicabilità alla fattispecie del Regolamento UE 261/04 e dei suoi principi, deve escludersi che, in base alla Convenzione di Montreal, possa riconoscersi un risarcimento forfettario automatico, sulla sola base del dato oggettivo del ritardo e della sua entità (oltre che della lunghezza della tratta aerea), e, quindi, sulla base di una soglia di offensività predeterminata per legge
(e da individuarsi nelle 3 ore di ritardo di cui alla normativa e giurisprudenza comunitaria) dovendosi applicare, invece, i principi generali del nostro ordinamento (cui, come detto, la
Convenzione si richiama) in materia di onere probatorio del danno nelle obbligazioni contrattuali;
principi in base ai quali, esclusa l'esistenza della categoria del danno in re ipsa
(giurisprudenza assolutamente granitica;
in tema di danno da ritardo aereo, v. Cass. sez. 3,
n. 15352 del 31/05/2024), grava su chi agisce per il risarcimento dimostrare l'esistenza del danno ed anche il suo ammontare (oltre che il nesso causale tra danno e condotta inadempiente dell'altro contraente ex art. 1223 c.c., anche se, sotto questo profilo, la giurisprudenza ammette la sufficienza dell'allegazione dell'inadempimento contrattuale e la conseguente perdita o lesione dell'interesse rilevante in contratto, secondo la nota distinzione tra le figure del danno-evento e del danno-conseguenza, elaborate dalla migliore dottrina ed ormai pacificamente fatte proprie dalla prassi giudiziaria;
si veda, sul punto, la già citata Cass. 20941/24, in particolare a pag. 14 della motivazione: «Più precisamente, la prova del contratto di trasporto e l'allegazione del ritardo implicano bensì, di per sé, anche
l'allegazione della lesione di un interesse rilevante in contratto e, dunque, di un danno- evento. Secondo i generali criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale tale acquisizione (ossia l'esistenza di un danno-evento) non richiede
l'assolvimento di alcun altro onere probatorio da parte del creditore (spettando al debitore dimostrare l'esatto adempimento o che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile: art. 1218 cod. civ.). L'esistenza di un danno-evento contrattuale non necessariamente comporta, però, anche l'esistenza di un danno risarcibile»).
È poi evidente che, essendo il danno morale, per sua natura, immateriale e non riscontrabile
Pagina 7 di 13 direttamente, la sua prova potrà essere fornita essenzialmente tramite presunzioni, così come per la sua quantificazione potrà ricorrersi al criterio dell'equità ex art. 1226 c.c.; dal che discende che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, al passeggero del volo ritardato non si richiede affatto una probatio diabolica, essendogli sufficiente addurre gli elementi oggettivi del caso specifico, che, eventualmente anche in base a massime di comune esperienza, consentano al Giudice di sviluppare l'argomentazione presuntiva per ravvisare la lesione di un interesse personale primario, costituzionalmente tutelato (quale potrebbe essere, trattandosi di ritardo da trasporto, il diritto alla libera circolazione, ma anche lo stesso diritto alla libertà personale) e, quindi, l'esistenza di un danno risarcibile.
Anche su questo aspetto soccorrono le acute e lucide motivazioni della più volte citata sentenza n. 20941 del 26.07.2024, che si ritiene utile riportare testualmente: «L'interesse del creditore (contrattualmente rilevante) al rispetto dell'orario programmato del volo non esibisce un intrinseco univoco valore suscettibile di essere posto direttamente ad oggetto e parametro della succedanea obbligazione risarcitoria: il tempo perduto (ossia quello intercorso tra il momento nel quale il creditore attendeva di essere già a destinazione e invece non lo è stato e il momento, successivo, in cui lo è stato) è di per sé un bene impalpabile in assenza di alcun riferimento a ciò che in quel segmento temporale il creditore avrebbe potuto fare e non ha fatto e/o a ciò che avrebbe potuto evitare di fare e che invece è stato costretto a fare. Il danno risarcibile dunque non può, in tal caso, che identificarsi interamente con le utilità ed i vantaggi, estranei al vincolo obbligatorio, che siano andati eventualmente perduti in ragione del ritardo (lucro cessante) e/o con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (danno emergente)» (punto 9 della motivazione, pag. 16).
Non può escludersi, beninteso, in via generale ed astratta, che possa essere sufficiente allegare il fatto oggettivo del ritardo, nel caso in cui quest'ultimo sia talmente ampio e rilevante, da implicare in sé inevitabilmente ed univocamente la compressione di un diritto primario del passeggero, purché a ciò si arrivi pur sempre per via di una prova presuntiva, senza ricorrere, di fatto, ad un risarcimento automatico e forfettizzato, pena la violazione della distinzione tra le due discipline (Convenzione di Montreal e Regolamento UE 261/04),
e giungendo, in sostanza, ad un'applicazione analogica della normativa eurounitaria, ovvero ad un'interpretazione della normativa internazionale, improntata, anziché al principio risarcitorio, a quello indennitario.
Pagina 8 di 13 Ma, al di là di tali casi limite, deve esigersi il rigoroso rispetto dello specifico onere di allegazione della parte;
tale onere, peraltro, è indispensabile onde consentire al Giudice, nel pieno rispetto del suo ruolo, di vagliare la correttezza e fondatezza delle prospettazioni delle parti, ed evitare, invece, che egli, di sua iniziativa, ricerchi e rinvenga gli elementi sui quali fondare la prova presuntiva del danno richiesto.
Si ricorda, infatti, che il processo civile è improntato (salve alcune eccezioni, quando si controverte in materia di diritti indisponibili) al principio dell'interesse e, soprattutto, dell'impulso e della domanda di parte, che si traduce, in particolare, nelle regole cardine che impongono a chi agisce in giudizio di indicare compiutamente e specificamente gli elementi di fatto posti a fondamento delle sue richieste, oltre alle conclusioni, ovvero alla tutela giudiziale invocata (artt. 112, 115, 163 c.p.c.).
L'onere di indicare con precisione e specificità i fatti costitutivi delle domande formulate è posto, in primo luogo, a presidio del diritto alla difesa ed al contraddittorio della parte convenuta, che deve avere la possibilità di replicare, contrastare, argomentare e addurre prove contro contestazioni specifiche e ben delineate;
ma è anche posto a tutela di un altro fondamento del nostro ordinamento processuale, ovvero la terzietà del giudice, il cui ruolo – come disegnato dalla normativa codicistica – è quello di mero organo giudicante, che deve valutare se le prospettazioni di fatto e di diritto delle parti risultino corrette e dimostrate, applicare le norme che ritiene attinenti alla fattispecie ed adottare i conseguenti provvedimenti (ovviamente nei limiti delle richieste delle parti stesse).
Al contrario, in caso di allegazioni generiche e non specifiche, si determinerebbe un mutamento della funzione del giudice, che si trasformerebbe in organo inquirente, dovendo cioè egli stesso andare a ricercare, nell'ambito delle non definite indicazioni delle parti, i fatti che potrebbero configurare la responsabilità o il diritto dedotti in giudizio.
Concludendo e riassumendo: non è applicabile alla fattispecie il Regolamento UE 261/04, ma la Convenzione di Montreal del 1999; la normativa comunitaria non è applicabile nemmeno in via analogica;
le due discipline hanno obbiettivi, finalità, struttura e fondamenti affatto diversi, tra loro non sovrapponibili, né integrabili (principio indennitario, con compensazione pecuniaria automatica predeterminata per legge, nel regolamento UE;
principio risarcitorio, nella Convenzione internazionale); il risarcimento del danno da ritardo disciplinato dalla Convenzione di Montreal non è automatico, né può essere riconosciuto in re ipsa, in base alla mera allegazione del ritardo ed alla sua entità, ritenendo
Pagina 9 di 13 che, una volta superata una soglia minima di offensività, sia risarcibile in sé il danno da
“perdita di tempo”; è onere del passeggero che agisce per il risarcimento, provare e, prima ancora, allegare il danno subito, anche facendo ricorso a presunzioni ed a nozioni di comune esperienza, purché siano forniti al Giudice elementi sufficienti per poter svolgere il ragionamento presuntivo;
il danno risarcibile ai sensi della Convenzione comprende anche il danno morale, o non patrimoniale, per la cui nozione, portata ed estensione, deve farsi riferimento ai principi del diritto nazionale, anche vivente, tenendo conto, cioè, dell'ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, e, quindi, dell'esclusione dall'ambito della risarcibilità dei meri fastidi o disagi, o di tutte quelle situazioni, pur sgradevoli o stressanti, che però non incidono su diritti fondamentali, né superano una certa soglia di rilevanza.
Censurabilità della sentenza impugnata.
Facendo applicazione, nel caso in esame, delle norme e dei criteri interpretativi sin qui esposti e richiamati, risulta in effetti censurabile e non corretta la motivazione del giudice di prime cure, che, pur partendo da una giusta premessa in diritto, ovvero la non applicabilità, alla fattispecie, del Regolamento comunitario, ha poi, nella pratica, sconfessato tale premessa, facendo applicazione proprio dei criteri di cui al Reg. 261/04 e ciò non solo con riferimento alla quantificazione del danno, bensì, a monte, per lo stesso riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio risarcibile.
Infatti, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, il GdP non ha motivato idoneamente sulla esistenza del danno non patrimoniale subito dagli attori e sull'assolvimento degli oneri di allegazione e prova su di essi gravanti, richiamando istituti e criteri -come visto sopra- superati ed esclusi dalla giurisprudenza, quale il danno in re ipsa
(pag. 2, terzultimo capoverso, della motivazione), ed affermando che la perdita di un rilevante numero di ore della propria esistenza, desse luogo ad “un reale disagio avente un peso sia economico, in termini di lucro cessante che in termini di danno non patrimoniale
(in termini di perdita di serenità personale e disagio emotivo)”, citando, peraltro, pronunce della Cassazione molto risalenti e, soprattutto, antecedenti alla celebre sentenza delle
Sezioni Unite n. 26972 del 11/11/2008 (ed alle altre due sentenze “gemelle”, nn. 26973 e
26974, depositate in pari data); tale arresto (quasi sempre richiamato da tutte le pronunce della Cassazione sopra citate, in tema di risarcimento del danno da ritardo del volo aereo e da ritenersi di portata generale, non certo limitata al caso esaminato, che riguardava una responsabilità per colpa medica, atteso che si tratta di una pronuncia a Sezioni Unite a
Pagina 10 di 13 composizione di un contrasto giurisprudenziale e, dunque, nell'esercizio massimo della funzione nomofilattica della Suprema Corte), nel delineare compiutamente la nozione dei danni risarcibili, ha ridotto non solo le categorie di danno non patrimoniale alle due essenziali (danno biologico e morale), ma ha anche limitato l'area dei pregiudizi risarcibili,
e, in particolare, del c.d. danno esistenziale, riconducendolo ai soli casi di pregiudizio di un diritto costituzionalmente tutelato, e non invece di lesione o disturbo a qualsiasi aspetto della vita umana, e significativamente affermando: «palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità». I principi sanciti da questa fondamentale pronuncia, pur se successivamente rielaborati, integrati e precisati, non sono stati sostanzialmente disattesi o smentiti dalla più recente giurisprudenza (nemmeno dalle cc.dd.
Sentenze di San Martino-bis, ovvero le dieci sentenze della Sezione Terza della Cassazione, depositate tutte in data 11.11.2019, dalla n. 28985 alla n. 28994); in particolare, sebbene si sia superata la rigida dicotomia tra danno biologico e danno morale, reintroducendo un'autonoma figura di danno non patrimoniale, spesso denominato danno “dinamico- relazionale” (cfr., tra le dieci sentenze San Martino-bis, Cass. sez. 3, n. 28989 dell'11.11.2019), resta fermo il principio basilare che il danno debba pur sempre riguardare diritti costituzionalmente tutelati o interessi primari del soggetto, che superi una determinata soglia di rilevanza e che, soprattutto, sia specificamente allegato e dimostrato da chi agisce per il risarcimento.
È quindi evidente che, al di là delle espressioni formali utilizzate nella sentenza impugnata, di fatto il GdP ha invece riconosciuto il danno automaticamente e forfettariamente, giungendo, in pratica, ad un'applicazione analogica della disciplina di cui al Regolamento
UE 261/04, in spregio ai principi normativi e giurisprudenziali sin qui richiamati e contraddicendo le stesse premesse giuridiche espresse nella propria motivazione.
Invero, dalla lettura dell'atto di citazione dei sig.ri non emerge Controparte_3
l'allegazione di alcun elemento specifico e concreto, utile a fornire la prova, anche solo presuntiva, di un effettivo pregiudizio da loro subito a causa del ritardo del volo aereo, essendosi gli attori limitati ad allegare il fatto oggettivo del ritardo e la sua entità, oltre ad indicare la lunghezza della percorrenza dei voli aerei, nonché invocando un'interpretazione
Pagina 11 di 13 della normativa applicabile, come detto, disattesa dalla giurisprudenza di legittimità.
Ovviamente, è quasi superfluo aggiungere che la verifica del corretto assolvimento degli oneri di allegazione e di prova vada fatta con riferimento agli atti del primo grado di giudizio, quando si sono maturate le preclusioni processuali, non potendosi dedurre fatti o elementi nuovi in grado di appello (e, peraltro, rilevando come la difesa dei convenuti, del tutto correttamente, non ha in effetti addotto nuovi elementi fattuali nella presente fase processuale).
Inoltre, si rileva anche l'infondatezza del riconoscimento, quale voce autonoma di danno, della mancata assistenza in aeroporto, dal momento che quest'obbligo non è espressamente previsto dalla Convenzione di Montreal e che, soprattutto, non può dare luogo ad un distinto pregiudizio, potendo semmai essere valutato quale ulteriore elemento che concorre a determinare il danno subito dai passeggeri, ove sussistente.
Spese di lite del primo grado di giudizio.
La riforma della sentenza di primo grado incide anche sulla statuizione delle spese di lite, dal momento che, in applicazione del principio della soccombenza, le stesse devono essere poste a carico degli attori (con conseguente assorbimento del secondo e subordinato motivo di appello, relativo appunto alla condanna alle spese).
La misura è liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.07.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 750,00 (di cui € 150,00 per la fase di studio, € 150,00 per quella introduttiva, € 200,00 per la fase di trattazione ed € 250,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono anch'esse la soccombenza e sono poste a carico degli appellati, in solido tra loro, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al
DM 13.07.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 1.650,00 (di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per quella introduttiva ed € 850,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Tutte le spese ed i compensi qui liquidati, devono essere distratti in favore dell'Avvocato
Pagina 12 di 13 Della Marra, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 15557/2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n.
14253/2020, depositata il 7.09.2020, nel procedimento NRG 64528/19;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, e , in proprio Controparte_1 CP_2
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla minore , alla Persona_1 refusione, in favore dell'appellante delle spese di lite del primo Parte_3
grado di giudizio, che liquida in complessivi € 750,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. DELLA MARRA TATIANA, antistataria
- condanna gli appellati, in solido tra loro, e , in proprio Controparte_1 CP_2
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla minore alla Persona_1
refusione, in favore dell'appellante delle spese di lite del presente Parte_3
grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.650,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. DELLA MARRA TATIANA, antistataria.
Così deciso in Roma, in data 10/02/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Solo per inciso -sempre in relazione alla responsabilità del vettore per il ritardo qui contestato- si deve rimarcare l'irrilevanza dell'accenno della difesa di parte appellante al fatto che il contratto di trasporto non garantirebbe la puntualità dei voli, atteso che, in primo luogo, non essendo stato prodotto il Pt_1 contratto o le condizioni generali di trasporto, l'assunto è privo di alcun riscontro;
in secondo luogo, non ha costituito, di fatto, oggetto di apposita eccezione, né in primo grado, né in appello;
da ultimo, si tratterebbe di clausola che, in quanto diretta ad esonerare la compagnia aerea da responsabilità, sarebbe nulla ai sensi dell'art. 26 della Convenzione di Montreal, o dell'art. 23 della Convenzione di Varsavia.