Art. 5. 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1989.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
2. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1989.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI