Articolo 5 della Legge 24 dicembre 1988, n. 541
Articolo 4
Versione
1 gennaio 1989
Art. 5. 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1989.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Entrata in vigore il 1 gennaio 1989