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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13920/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13920/2022 promossa da:
PER ESSA QUALE MANDATARIA LA Parte_1
SOCIETÀ (C.F. , con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE VITO LUIGI e dell'avv. CAPONERI LAURA
ATTORE c o n t r o
IN PERSONA DEL CURATORE Controparte_1
DOTT. (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1
FESTELLI MARCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._2
[...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_4 C.F._3 dell'avv. FESTELLI MARCO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 C.F._4 dell'avv. FESTELLI MARCO
CONVENUTI CONCLUSIONI Per Parte_1
“Voglia il Giudice del Tribunale di Firenze, condannare la Parte_4 in persona dei suoi successori, nonché in solido, ma fino alla concorrenza della somma di € 2.133.000,00, a questi ultimi due, Signori (C.F.: Controparte_4
ed (C.F.: ), quali C.F._3 Controparte_5 C.F._4
pagina 1 di 15 fideiussori della il pagamento a favore dell'istante della somma di Parte_4
Euro 1.817.560,69=, oltre interessi al tasso di mora contrattuale dal 1.12.2017, nella misura contrattualmente prevista ma comunque entro i limiti dei tassi soglia anti usura pro tempore vigenti. Con vittoria di spese e compensi”; Per , e Controparte_4 Controparte_3 Parte_3 [...]
: CP_5
“Che il Tribunale di Firenze preliminarmente dichiari al competenza territoriale del Tribunale di Grosseto e/o la competenza del Tribunale fallimentare di Grosseto e/o l'inammissibilità della domanda o la sua improcedibilità. Che, in ogni caso, il Tribunale di Firenze, anche disapplicata d'ufficio ogni clausola che risulterà vessatoria o abusiva sia nel contratto di leasing che nel contratto di fideiussione nonché disposta la mediazione obbligatoria per legge, rigetti per tutto quanto sopra dedotto le domande avversarie: a) Per difetto di legittimazione attiva di controparte. b) Per difetto di legittimazione passiva dei comparenti e/o carenza di interesse all'azione. c) Per infondatezza o carenza di interesse all'azione nei confronti dei soci della d) Per nullità totale o Parte_5 parziale delle fideiussioni per quanto sopra esposto e conseguente liberazione degli stessi e) Per nullità o invalidità delle fideiussioni per abuso di diritto e pluralità iniqua di garanzie, con conseguente liberazione degli stessi. f) Per la liberazione dei garanti ex articolo 1957 c.c. Che, in ogni caso, che il Tribunale di Firenze dichiari la prescrizione del credito vantato da Rev ovvero respinga la domanda in quanto la stessa è infondata e non provata previa declaratoria di nullità delle clausole contenute nel contratto di leasing che determinano la debenza come evidenziato dalla perizia ovvero per concorso totale o parziale del Per_1 credito ex articolo 1227 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 6.12.2022
[...] Parte (d'ora in poi anche solamente “ ”), a mezzo della Parte_1 mandataria e in qualità di cessionaria Parte_2 del credito, domandava il pagamento della complessiva somma di € 1.817.560,69, oltre interessi al tasso di mora contrattuale dal 1.12.2017, a titolo di saldo debitorio maturato dalla società utilizzatrice nell'ambito di un Parte_4 rapporto di leasing finanziario immobiliare (avente ad oggetto, in particolare, un fabbricato in corso di ristrutturazione) costituito con contratto del 21.4.2010. Sotto il profilo della legittimazione passiva della convenuta, la ricorrente precisava che la predetta società utilizzatrice era ormai estinta e cancellata dal registro delle pagina 2 di 15 Parte imprese in data 23.1.2018 e che, tuttavia, era interesse della medesima ottenere un titolo esecutivo da poter attivare nei confronti della società datrice di ipoteca (cioè SE IO s.r.l. ) in relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di leasing;
per l'effetto, secondo quanto chiariva la ricorrente, la domanda doveva essere rivolta, ai sensi dell'art. 2495 c.c., nei confronti dei soci della società utilizzatrice, ovvero SE IO s.r.l. cancellata dal registro delle imprese in data 24.1.2028 e quindi nei confronti dei soci della stessa (ovvero
, , , ) e Controparte_4 Parte_3 Controparte_3 Controparte_5 altresì nei confronti del curatore della società (anch'essa socia Controparte_1 della utilizzatrice e dichiarata fallita dal Tribunale di Grosseto con sentenza emessa in data 17.12.2018 con conseguente citazione dei soci di tale società fallita), nonché nei confronti dei fideiussori della stessa utilizzatrice, ovvero Controparte_4
e .
[...] Controparte_5 Parte Quanto al merito, deduceva che, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni particolari di contratto, la società cedente, cioè RU LE s.p.a., doveva finanziare la realizzazione dell'immobile fino all'importo massimo di € 2.133.000,00, oltre IVA, in cambio del pagamento di un canone di c.d. “prelocazione” da calcolarsi secondo il meccanismo delineato nella medesima clausola contrattuale. Inoltre, soggiungeva la ricorrente, all'art. 9 delle stesse condizioni particolari di contratto le parti pattuivano che l'immobile avrebbe dovuto essere consegnato entro la data del 31.3.2011 e che la mancata consegna entro tale data costituiva ragione per la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Tuttavia, la si era resa immediatamente inadempiente Parte_6 rispetto al pagamento del canone di c.d. prelocazione e, d'altra parte, il bene immobile non era stato neppure ultimato entro la data concordata (31.3.2011), ragioni per le quali la concedente (RU LE) comunicava già in data 4.5.2011 alla controparte contrattuale la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al menzionato articolo 9, riuscendo però ad ottenere solo la restituzione dell'immobile (in data 21.4.2012) ma non anche il pagamento delle somme dovute.
2. Si costituivano in giudizio , Controparte_3 Parte_3 [...]
e , tutti in qualità di soci della cancellata CP_5 Controparte_4 società utilizzatrice nonché, gli ultimi due, anche in qualità di fideiussori della medesima società, eccependo: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, trattandosi di convenuti, specie i garanti, che avevano concluso il contratto in qualità di consumatori e pagina 3 di 15 dovendo, per l'effetto, trovare applicazione l'art. 33 del c.d. Codice del Consumo, ove è previsto quale foro inderogabile quello della residenza del consumatore;
2) incompetenza territoriale per attrazione della causa al foro del Tribunale fallimentare di Grossetto ove pende la procedura fallimentare relativa alla
Controparte_1
3) la carenza di legittimazione attiva della ricorrente per mancanza di prova della inclusione del credito controverso tra quelli oggetto dell'operazione di cessione;
4) carenza di legittimazione passiva dei convenuti i quali, ad eccezione dei garanti e , sono stati evocati in giudizio al fine di Controparte_4 CP_5 precostituirsi un titolo per attivare l'ipoteca volontaria prestata da SE IO, tuttavia tale ultima società, sin dal 2016, non è più titolare del bene ipotecato in quanto conferito ad altro ente estraneo al presente giudizio e, d'altra parte, i soci di una società di capitali, in caso di cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, possono essere chiamati a rispondere solo entro i limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.) e nella specie non vi è alcuna prova che tali somme siano stato percepite;
5) prescrizione del credito azionato, posto che tra la riconsegna del bene (21.4.2012) e la notifica del ricorso (29.1.2023) sono decorsi ben più di dieci anni;
6) nullità delle fideiussioni sottoscritte dai due garanti per contrarietà alla normativa imperativa antitrust, limitatamente alle clausole 2, 6 e 8 del negozio fideiussorio e conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. della creditrice dal diritto di escutere la garanzia;
7) nullità delle fideiussioni anche per abuso del diritto ed eccessività della garanzia richiesta;
8) indeterminatezza del tasso leasing, omessa indicazione del TAE, omessa indicazione della quotazione EURIBOR, indeterminatezza della modalità di adeguamento dei canoni, omessa indicazione della formula giorni per calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, omessa indicazione delle tipologia di ammortamento e della modalità di calcolo della quota di interessi, omessa indicazione dei criteri di quantificazione dei canoni;
9) violazione dell'art. 1284 c.c. 3. Con ordinanza del 28.8.2023, su istanza della difesa attorea veniva concesso termine per rinnovare la notifica del ricorso introduttivo al curatore della società (dott. e contestualmente, ritenuta necessaria Controparte_1 CP_2 un'istruzione non sommaria, veniva disposto il mutamento di rito, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
pagina 4 di 15 4. Il ancorché regolarmente notificato, Controparte_6 rimaneva contumace.
5. Con note scritte del 15.6.2023 la parte convenuta presentava istanza di querela di falso incidentale in relazione al documento n.18 depositato da controparte (consistente nella raccomandata di avviso di avvenuta cessione del Parte credito trasmessa da a ), tuttavia con ordinanza del Controparte_4
5.8.2024 questa veniva dichiarata inammissibile, e, per l'effetto, rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti e quindi istruito solo documentalmente il processo, all'udienza del 13.5.2025 la cause veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. In diritto devono preliminarmente esaminarsi le questioni preliminari di rito sollevate dalla difesa di parte convenuta. 6.1 Con la prima eccezione gli odierni convenuti hanno fatto valere l'operatività della disciplina di cui all'art. 33 co. 2 lett. U) del Codice del Consumo (di cui al d.lgs. n. 206/2005), asserendo che, avendo i due fideiussori ( Controparte_4
e ) sottoscritto le garanzie per finalità estranee agli
[...] Controparte_5 scopi dell'impresa garantita (della quale pure erano soci), avrebbero dovuto essere qualificati come consumatori e non come professionisti, con conseguente operatività della richiamata disciplina speciale, nella quale è prevista una presunzione di vessatorietà della clausola – nella specie prevista nelle condizioni particolari di contratto - con la quale si stabilisce come foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio del consumatore. Tanto dedotto, i convenuti hanno, quindi, domandato la dichiarazione di incompetenza di questo Tribunale in favore di quello di Grosseto, luogo di residenza dei convenuti e di conclusione del contratto di leasing per cui è causa. L'eccezione va respinta, non potendosi riconoscere in capo ai due garanti la qualità di consumatori. Al riguardo, va premesso che le due fideiussioni (v. doc.
7-8 del fascicolo attoreo) sono state rilasciate in data 21.4.2010 da e Controparte_4
a favore della società “Produzione e Spazio s.r.l. in Controparte_5 liquidazione” (poi cancellata dal registro della impresa in data 23.1.2018). Come da visura camerale allegata al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (v. doc. 14), al tempo della sottoscrizione delle due lettere fideiussorie l'amministratore unico della società garantita era lo stesso , il quale ha ricoperto tale Controparte_4 incarico – per quel che qui rileva in relazione al periodo cui risalgono le garanzie –
pagina 5 di 15 dal 4.12.2008 al 1.3.2011. D'altra parte, secondo quanto risulta dalla medesima visura camerale, la compagine sociale della “Produzione e Spazio in liquidazione” era a sua volta composta da ulteriori società: in particolare, figuravano come soci
“ ” (che deteneva il 95% del capitale sociale) e Controparte_1
“ ” (che deteneva il restante 5% del capitale Controparte_7 sociale). Vi è di più: i soci della erano, in pari quote, CP_1 [...]
e , il quale ultimo, al tempo della CP_5 Controparte_4 sottoscrizione della fideiussione, rivestiva altresì la carica di amministratore unico;
carica che ha ricoperto dal 29.3.2010 al 15.11.2010 quando l'ha cessata in favore di che a sua volta ha amministrato fino al Controparte_5 CP_1
21.11.2013 (v. doc. 17 ibidem). Con riferimento, invece, a , Controparte_7 [...]
figura quale socia al 50%, mentre detiene il CP_5 Controparte_4
40% del capitale sociale ed è altresì amministratore unico dal 6.5.2008 (v. doc. 16 ibidem). D'altra parte, il medesimo ha ricoperto il ruolo di Controparte_4 liquidatore con riferimento a tutte e tre le società menzionare. Ebbene, laddove il garante sia anche socio della società garantita, affinché possa nondimeno operare la qualifica di consumatore, la giurisprudenza di legittimità e di merito, successivamente alle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19/11/2015 e del 14/9/2016 nelle cause C-74/15 e C-534/15, ha assunto un orientamento consolidato col ritenere che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo
- alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225, richiamata successivamente da Cass. Sez. VI-I, 16/01/2020 ord. 742/2020, Cass., Sez. VI-I, 24/1/2020 n. 1666, Cass., nonché Cass. Sez. Un., 27/2/2023 n. 5868 e Cass., Sez. I, 7/5/2024 n. 12286). In adesione a tali principi, pertanto, affinché i convenuti fideiussori possano essere qualificati come consumatori e possano, dunque, avere accesso alla speciale disciplina di cui all'art. 33 del Codice del Consumo dovrebbe potersi escludere che costoro abbiano stipulato i contratti di fideiussione a favore della società garantita
“nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che li legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non
pagina 6 di 15 trascurabile al suo capitale sociale”, e che, dunque, si siano resi garanti della Società
“per scopi di natura privata” (in questi termini la sentenza CGUE nella causa C- 74/15). Nel caso di specie, deve escludersi che i due garanti abbiano agito per “scopi di natura privata” e ciò sulla base degli elementi sopra già anticipati: 1) i due garanti al tempo della stipulazione delle fideiussioni erano soci – con quote significative di partecipazione sociale- dei due enti/soci (ovvero e SE CP_1
IO) della società garantita (Produzione e Spazio s.r.l. in liquidazione); 2)
è stato amministratore unico dei medesimi enti-soci Controparte_4 della garantita, rivestendo altresì il ruolo di socio liquidatore degli stessi;
3)
[...]
, d'altra parte, si è alternata con l'altro garante nell'incarico di CP_5 amministratore unico della società – socia di assoluta maggioranza CP_1 della garantita-, ricoprendo tale ruolo per oltre tre anni;
4) Controparte_4
ha assunto l'incarico di liquidatore in tutte e tre le società menzionate.
[...]
Per l'effetto, il ruolo ricoperto dai due garanti nelle tre società coinvolte nonché l'entità della quota di partecipazione al capitale sociale dai medesimi posseduta negli stessi enti costituiscono indici presuntivi del fatto che costoro non hanno rilasciato le due fideiussioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale, ma, al contrario, proprio per agevolare l'attività di impresa della società garantita agendo, per l'effetto, come professionisti e non come meri consumatori. Ne consegue che non può trovare applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 33 del Codice del Consumo invocata dalla parte convenuta e deve, per l'effetto, ritenersi che la presente controversia sia stata correttamente incardinata dinanzi a questo Tribunale, in quanto foro convenzionale legittimamente pattuito nell'art. 20 delle condizioni generali del contratto di leasing (doc.20 del fascicolo di parte attrice). 6.2. Parte convenuta sostiene inoltre che, essendo stata evocata in giudizio la quale è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Grossetto, “va CP_1 dichiarata l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o l'attrazione del foro e Giudice fallimentare della presente causa perché da incardinare dinanzi al Tribunale fallimentare di Grosseto” (pag. 4 comparsa di costituzione). Anche questa eccezione è infondata. Invero, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul punto, la vis attractiva del foro del fallimento opera solo con riferimento alle controversie che traggono origine e fondamento nella procedura concorsuale (v. Cass. n. 14844/2015), per l'effetto, in un caso analogo a quello in pagina 7 di 15 esame, la Suprema Corte ha chiarito che: “è attribuita alla competenza del tribunale ordinario e non di quello fallimentare, ai sensi dell'art. 24 l. fall., l'azione restitutoria ex art. 1526 c.c. conseguente alla risoluzione del contratto di leasing finanziario intervenuta prima della dichiarazione di fallimento e, in quanto tale, ricompresa tra quelle già esistenti nel patrimonio del fallito. Solo ove l'azione sia stata proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto operata dal curatore, ai sensi dell'art. 72 della stessa legge, essa deriva dal fallimento e non osta all'attrazione al foro fallimentare la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti "ex tunc", abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto "ab origine"” (Cass. n. 15958/2018). Ne deriva che, trattandosi nella specie di un'azione di responsabilità contrattuale derivante dalla risoluzione di diritto del contratto di leasing avvenuta in data 4.5.2011 ( a seguito dell'esercizio, da parte della utilizzatrice, del diritto potestativo previsto nella clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 delle condizioni particolari del contratto di leasing;
v. doc. 10 del fascicolo attoreo) e dunque in epoca di gran lunga precedente al fallimento della società dichiarato con sentenza del Tribunale di Grosseto in data 6.12.2018, CP_1 la presente controversia non può ritenersi in alcun modo originata né fondata nella procedura concorsuale. Pertanto, non può operare il foro fallimentare di cui al citato art. 24 e deve conseguentemente ritenersi, come anche sopra rilevato, che la causa sia stata correttamente incardinata dinanzi a questo Tribunale in quanto foro convenzionale ex art. 28 c.p.c.
6.3 Sempre in via preliminare di rito occorre esaminare l'eccezione di difetto Parte di legittimazione attiva con cui parte convenuta ha lamentato che l'attrice non abbia adeguatamente dimostrato l'inclusione del credito qui controverso tra quelli oggetto dell'operazione di cessione del credito perfezionatasi tra quest'ultima e la banca cedente. Anche questo eccezione va respinta. In proposito va premesso che, secondo quanto documentato dall'attrice, l'originaria concedente, cioè RU LE s.p.a., è stata incorporata dalla
[...]
(doc.2 del fascicolo attoreo); nel 2015 è stata Controparte_8 costituita la e del alla quale sono stati trasferiti tutti Controparte_9 CP_8
“ i diritti, le passività e le attività costituenti l'azienda bancaria della Controparte_8
e del ” con la sola esclusione dei titoli subordinati indicati in calce
[...] CP_8 al documento n.3 del fascicolo attoreo. Successivamente, come risulta da Parte provvedimento della BA d'LI (doc.4, ibidem), sono stati ceduti a “i
pagina 8 di 15 crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di CP_8 [...]
e del al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova BA CP_8 Controparte_10 dell'RU e del Lazio S.p.A. per effetto del provvedimento n. 1241114 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a ai Controparte_11 sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015”. Dopodiché, con ulteriore provvedimento della BA d'LI (doc.5) è stata disposta “la cessione a
[...] dei seguenti crediti: - i crediti in sofferenza, risultanti dalla Parte_1 situazione contabile individuale di del Lazio – Società Controparte_8
Cooperativa al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione;
- gli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a BA Popolare dell'RU e del Lazio – Società Cooperativa”. Ne consegue che il credito per cui è lite, derivando dalla risoluzione di diritto del contratto di leasing avvenuta in data 4.5.2011 ed essendo rimasto insoddisfatto, è qualificabile come “credito in sofferenza” alla data del 30.9.2015, pertanto, non essendo indicato tra i crediti espressamente esclusi dall'operazione di cessione, va Parte considerato ricompreso tra i diritti trasferiti dalla a Controparte_9 che, quindi, va ritenuta titolare della legittimazione attiva in relazione alla presente causa. 7. Esaurito l'esame delle eccezioni preliminari di rito, per ragioni di priorità logico-giuridica va ora esaminata l'ulteriore questione pregiudiziale di merito– di portata assorbente, come si dirà – sollevata dai convenuti, cioè quella concernente la prescrizione del diritto ex adverso azionato. Sul punto la difesa attorea ha replicato asserendo di aver interrotto il decorso del termine prescrizionale mediante le lettere raccomandate (prodotte quali doc. 18 e 19 del fascicolo attorea) trasmesse ai due fideiussori con le quali ha a costoro comunicato l'avvenuta cessione del credito. L'eccezione di prescrizione è fondata, non potendosi ritenere interrotto, per le ragioni di seguito esposte, il decorso del termine di prescrizione decennale. 7.1 Con riferimento, anzitutto, alla raccomandata apparentemente indirizzata al garante (doc.18) va premesso che, ai fini dell'efficacia Controparte_4 dell'atto unilaterale di costituzione in mora, non è necessario che esso pervenga al destinatario nelle forme di cui all'art. 149 c.p.c., essendo invece sufficiente che l'atto giunga all'indirizzo del destinatario, poiché da tale momento, in base alla disposizione dell'art. 1335 c.c., esso si presume pervenuto a conoscenza dello stesso, condizione necessaria e sufficiente, ai sensi del precedente art. 1334 c.c. ai pagina 9 di 15 fini dell'efficacia degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale diretti a persona determinata, tra i quali è compreso l'atto di costituzione in mora. L'indirizzo a cui allude la norma coincide con il luogo deputato alla ricezione, ossia con il luogo che o per collegamento ordinario, come la dimora o il domicilio,
o per normale frequentazione, come il posto di esplicazione dell'attività lavorativa,
o per preventiva indicazione, rientra nella sua sfera di controllo e dominio (Cass. n. 27412/2021; Cass. n. 19524/2019 ; Cass. n. 17014/2007; Cass. n. 773/2003; Cass. n. 18272/2002; Cass. n. 11757/1999; Cass. n. 10564/1998). Ciò posto, nel caso di specie, è stata prodotta una missiva accompagnata da un avviso di ricevimento apparentemente proveniente dall'agente postale Nexive nel quale risulta apposta una sottoscrizione illeggibile nel campo riservato al destinatario e la data del 18.12.2018.
ha disconosciuto tempestivamente e specificatamente Controparte_4 la propria sottoscrizione ed ha rappresentato che l'indirizzo ove il plico sarebbe stato recapitato non è al medesimo riferibile, producendo certificato storico di residenza. Ha manifestato la volontà di proporre, se ritenuto necessario, querela di falso incidentale avverso il predetto avviso. L'attore, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione della firma di
, ha ritenuto che lo stesso sia irrilevante in quanto "la Controparte_4 firma presente sull'avviso della raccomandata non è stata affatto attribuita a detto convenuto" (v. note del 13.12.2023). E nella successiva memoria del 30.10.2024 ha ribadito che il suo nome non "risulta in alcun modo individuabile in detta sottoscrizione"; che parte attrice "ha solo dato atto che la raccomandata era stata recapitata", evidenziando altresì l'irrilevanza della questione per essere stata inviata altra messa in mora anche al condebitore solidale. In effetti, l'avviso di ricevimento non prova che l'atto sia stato consegnato a mani del destinatario, profilo che renderebbe superflua ogni ulteriore considerazione in ordine all'indirizzo di spedizione, né l'attore ha allegato o si è offerto di provare tale circostanza. Secondo quanto previsto dall'art. 21 delle "Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale", approvate con deliberazione 385/2013 dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni, in attuazione dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 261 del 22 luglio 1999, il recapito degli invii a firma, tra i quali rientra la raccomandata con avviso di ricevimento, "è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29, e 30, previa firma per ricevuta".
pagina 10 di 15 L'art. 27 stabilisce che "sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere". A differenza di quanto previsto dall'art. 7 della L. n. 890 del 1982, non è previsto un ordine di preferenza tra i soggetti abilitati alla ricezione, sicché l'agente postale deve sincerarsi che la persona a cui viene consegnato il piego rientri tra quelle indicate nell'art. 27 e, una volta verificato ciò, deve raccogliere la sua firma sull'avviso di ricevimento, senza indicare su quest'ultimo la qualifica rivestita dal ricevente (cfr. Cass. 21/02/2020, n. 4556; Cass. 22/11/2019, n. 30542; Cass.
08/10/2018, n. 24780; Cass.29/01/2008, n. 1906). Discende da quanto precede che l'avviso di ricevimento fa fede sino a querela di falso della consegna della raccomandata, nell'indirizzo indicato, a una delle persone abilitate a riceverlo in forza dell'art. 27 in precedenza citato (cfr. Cass.
09/09/2022, n. 26595; Cass. 27/05/2011, n. 11708). Qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego. Se dunque l'avviso di ricevimento non prova che l'atto sia stato consegnato a mani del destinatario appare dirimente verificare il luogo ove il predetto plico sia stato recapitato al fine di valutare se risponda ai criteri di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. La Suprema Corte ha evidenziato che la circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce "una mera presunzione che in quel luogo si trova la residenza effettiva del destinatario dell'atto", superabile con qualsiasi mezzo senza necessità di ricorrere alla querela di falso: e tra i mezzi di prova idonei a vincere la suddetta presunzione, ovviamente, rientrano anche le certificazioni anagrafiche (Cass. 25885/2022).
pagina 11 di 15 La giurisprudenza di legittimità ha così affermato che, affinché l'avviso possa fungere da prova, è necessario che: a) l'atto sia stato consegnato all'indirizzo effettivo del destinatario, b) il consegnatario dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», diversamente non è necessario proporre querela di falso, ai fini della negazione della notifica, poiché l'avviso di ricevimento è già, di per sé, inidoneo a fungere da prova. (Cass. 879/2016). Orbene, nel caso di specie, l'avviso di ricevimento riporta un indirizzo, senza numero civico, in alcun modo riferibile al destinatario che ha documentato mediante certificato anagrafico storico di essere residente a [...]sin dal 1993 (doc.4 fascicolo del convenuto). Peraltro, anche i precidenti indirizzi di residenza nel comune di Frignano non corrispondono all'indirizzo di consegna, che non appare nemmeno completo in quanto è omessa l'indicazione del numero civico. Né l'attrice ha provato, come era suo onere, la riferibilità dell' indirizzo alla sfera del destinatario, presupposto per fondare la presunzione di conoscenza ex art. 1134-1335 c.c. nell'ipotesi in cui l'avviso fosse stato ritirato da altro soggetto riferibile al destinatario. A tal fine si è limitata a produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata che, non essendo provata la riferibilità dell'indirizzo al destinatario, non costituisce però prova privilegiata della consegna ad un soggetto riconducibile a
[...]
. Controparte_4
A ciò si aggiunge che l'avviso di ricevimento non è sottoscritto dall'agente postale incaricato per la distribuzione, né vi è apposto alcun timbro da parte dell'ufficio postale per cui, anche sotto tale profilo, l'avviso di ricevimento appare privo dei requisiti minimi affinché l'atto sia riconducibile ad un pubblico ufficiale che se ne assuma la paternità e la responsabilità (Cass. 7586/2024). In sintesi, considerato che l'indirizzo di spedizione è incompleto (senza numero civico), che non è provata la riferibilità dell'indirizzo al destinatario, che la firma apposta è illeggibile e non può comunque operare la presunzione di consegna ad uno dei soggetti legittimati, considerato altresì che non è apposta alcuna firma o timbro dell'agente postale incaricato alla distribuzione, il disconoscimento della sottoscrizione da parte di priva di valore probatorio Controparte_4
l'avviso senza che sia necessaria la proposizione di querela di falso, che la parte aveva comunque in ipotesi ritualmente avanzato pagina 12 di 15 Da ciò consegue che non avendo controparte dimostrato che l'atto sia giunto all'indirizzo effettivo del destinatario (art. 1335 c.c.) o che comunque sia stato personalmente ricevuto (non avendo avanzato istanza di verificazione ex art. 216 c.c. a fronte del disconoscimento della sottoscrizione) si deve ritenere che l'atto di messa in mora prodotto non si sia perfezionato. 7.2 Analoga conclusione deve raggiungersi con riferimento all'ulteriore raccomandata indirizzata dalla garante (doc.19). Controparte_5
Invero, in tal caso, diversamente dal precedente, la missiva sembrerebbe indirizzata all'indirizzo di residenza della garante (secondo quanto è pacifico tra le parti), tuttavia l'avviso di ricevimento, anch'esso apparentemente emesso dalla società privata Nexive, è rimasto completamente in bianco, quindi risulta mancante non solo la firma dell'incaricato del servizio, ma anche quella del destinatario o, quanto meno, di una delle persone abilitate a riceverlo ai sensi del menzionato art. 27 delle "Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale” ed è parimenti assente qualunque riferimento cronologico, mancando anche la data di ricezione dell'atto. In una simile circostanza, quindi, il documento non solo è inidoneo alla prova dell'effettiva ricezione del documento da parte del destinatario (mancando la firma di avvenuta ricezione), ma, ancor prima, è assolutamente inidoneo ai fini della prova dell'effettiva spedizione della missiva. D'altra parte l'attrice, pur a fronte delle specifiche contestazioni avversarie, non ha allegato né si è offerta di provare la spedizione e la ricezione della raccomandata, anzi, limitandosi ad affermare che “la raccomandata risulta recapitata al Sig. in data 18/12/2018, cosicché l'interruzione della Controparte_4 prescrizione nei confronti del fideiussore, solidalmente obbligato con la debitrice principale, ha prodotto i suoi effetti, ex art. 1310 c.c., anche nei confronti di quest'ultima” (note scritte del 14.6.2023) ha implicitamente confermato di non aver spedito l'atto alla garante nei confronti della quale, infatti, secondo Controparte_5
l'impostazione attorea, avrebbe dovuto operare il meccanismo di cui all'art. 1310 c.c., in base al quale gli effetti dell'atto interruttivo perfezionatosi nei confronti di uno dei condebitori in solido ( cioè , secondo l'attrice) si Controparte_4 estendono anche agli altri. D'altro canto, non può neppure considerarsi pregante l'ulteriore contestazione della difesa di parte attrice secondo cui la “ Sig.ra è limitata a Controparte_12 dedurre che l'avviso non reca sottoscrizione, ma non ha contestato di aver ricevuto la raccomandata…” (note scritte del 13.12.2023), posto che, non avendo neppure pagina 13 di 15 l'attrice allegato in maniera specifica di aver spedito la raccomandata (e che la stessa e stata effettivamente ricevuta) (v. pag. 3 note del 15.6.2023) alcun onere di specifica contestazione era al riguardo configurabile nei confronti della garante. E' solo con le note del 13.12.2023 che l'attrice -tardivamente- ha dedotto (senza fornire la prova) che la raccomandata sarebbe stata spedita all'indirizzo di residenza e regolarmente ricevuta, sia pur in assenza di sottoscrizione dell'avviso.
In ogni caso, la difesa dei convenuti nelle note del 15.6.2023 ha tempestivamente replicato che “circa il documento n. 19 ascritto a la Controparte_5 relativa prova di ricezione della raccomandata a.r non risulta firmata” e tale affermazione non può non includere anche la contestazione dell'effettiva ricezione. 7.3 Ne consegue, sulla base di tutto quanto sin qui rilevato, che la lettera raccomandata indirizzata a , al pari di quella trasmessa (solo Controparte_5 apparentemente) a , non può considerarsi un valido atto Controparte_4 interruttivo del termine prescrizionale. 7.4. Irrilevante è la mail del 9.12.2018 prodotta con le note del 13.12.2023 atteso che essendo la stessa antecedente alla lettera interruttiva della prescrizione di cui si discorre non può dimostrarne l'avvenuta conoscenza. Né la pendenza di trattative emergente dalle comunicazioni riservate tra i due legali possono integrare un riconoscimento di debito.
7.5. Per l'effetto, essendosi il contratto risolto di diritto in data 4.5.2011 con riconsegna del bene in data 21.4.2012 ed essendo state le relative pretese fatte valere solo con l'atto introduttivo del presente giudizio depositato il 6.12.2022, in assenza di validi atti interruttivi precedenti, il diritto di credito in questa sede azionato va dichiarato estinto per prescrizione ex artt. 2934 e 2946 c.c.
8. La portata dirimente dell'esaminata eccezione di prescrizione impone di dichiarare assorbito l'esame delle ulteriori questioni introdotte dalle parti.
9. Le spese di lite tra le parti costituite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 aggiornato con DM n. 147/2022, considerato il valore (1.817.560,69) e la complessità (media) della lite. Nel rapporto processuale tra e il Parte_7 [...] non occorre invece provvedere in ragione della contumacia di Controparte_6 quest'ultima parte vittoriosa.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara estinto per prescrizione il diritto di credito azionato da
[...]
e, per l'effetto, rigetta la domanda da Parte_1 quest'ultima proposta;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_7
, e Controparte_4 Controparte_3 Parte_3 [...]
, in solido tra loro, stante l'unitarietà della difesa, delle spese di CP_5 lite che si liquidano in € 37.951,00, oltre il 15% di rimborso forfettario, CPA e IVA di legge.
Firenze, 17 giugno 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Cecilia Ciolfi, magistrato ordinario in tirocinio nominato con DM 22.10.2024.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13920/2022 promossa da:
PER ESSA QUALE MANDATARIA LA Parte_1
SOCIETÀ (C.F. , con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE VITO LUIGI e dell'avv. CAPONERI LAURA
ATTORE c o n t r o
IN PERSONA DEL CURATORE Controparte_1
DOTT. (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._1
FESTELLI MARCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._2
[...]
(C.F. , con il patrocinio Controparte_4 C.F._3 dell'avv. FESTELLI MARCO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 C.F._4 dell'avv. FESTELLI MARCO
CONVENUTI CONCLUSIONI Per Parte_1
“Voglia il Giudice del Tribunale di Firenze, condannare la Parte_4 in persona dei suoi successori, nonché in solido, ma fino alla concorrenza della somma di € 2.133.000,00, a questi ultimi due, Signori (C.F.: Controparte_4
ed (C.F.: ), quali C.F._3 Controparte_5 C.F._4
pagina 1 di 15 fideiussori della il pagamento a favore dell'istante della somma di Parte_4
Euro 1.817.560,69=, oltre interessi al tasso di mora contrattuale dal 1.12.2017, nella misura contrattualmente prevista ma comunque entro i limiti dei tassi soglia anti usura pro tempore vigenti. Con vittoria di spese e compensi”; Per , e Controparte_4 Controparte_3 Parte_3 [...]
: CP_5
“Che il Tribunale di Firenze preliminarmente dichiari al competenza territoriale del Tribunale di Grosseto e/o la competenza del Tribunale fallimentare di Grosseto e/o l'inammissibilità della domanda o la sua improcedibilità. Che, in ogni caso, il Tribunale di Firenze, anche disapplicata d'ufficio ogni clausola che risulterà vessatoria o abusiva sia nel contratto di leasing che nel contratto di fideiussione nonché disposta la mediazione obbligatoria per legge, rigetti per tutto quanto sopra dedotto le domande avversarie: a) Per difetto di legittimazione attiva di controparte. b) Per difetto di legittimazione passiva dei comparenti e/o carenza di interesse all'azione. c) Per infondatezza o carenza di interesse all'azione nei confronti dei soci della d) Per nullità totale o Parte_5 parziale delle fideiussioni per quanto sopra esposto e conseguente liberazione degli stessi e) Per nullità o invalidità delle fideiussioni per abuso di diritto e pluralità iniqua di garanzie, con conseguente liberazione degli stessi. f) Per la liberazione dei garanti ex articolo 1957 c.c. Che, in ogni caso, che il Tribunale di Firenze dichiari la prescrizione del credito vantato da Rev ovvero respinga la domanda in quanto la stessa è infondata e non provata previa declaratoria di nullità delle clausole contenute nel contratto di leasing che determinano la debenza come evidenziato dalla perizia ovvero per concorso totale o parziale del Per_1 credito ex articolo 1227 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 6.12.2022
[...] Parte (d'ora in poi anche solamente “ ”), a mezzo della Parte_1 mandataria e in qualità di cessionaria Parte_2 del credito, domandava il pagamento della complessiva somma di € 1.817.560,69, oltre interessi al tasso di mora contrattuale dal 1.12.2017, a titolo di saldo debitorio maturato dalla società utilizzatrice nell'ambito di un Parte_4 rapporto di leasing finanziario immobiliare (avente ad oggetto, in particolare, un fabbricato in corso di ristrutturazione) costituito con contratto del 21.4.2010. Sotto il profilo della legittimazione passiva della convenuta, la ricorrente precisava che la predetta società utilizzatrice era ormai estinta e cancellata dal registro delle pagina 2 di 15 Parte imprese in data 23.1.2018 e che, tuttavia, era interesse della medesima ottenere un titolo esecutivo da poter attivare nei confronti della società datrice di ipoteca (cioè SE IO s.r.l. ) in relazione alle obbligazioni derivanti dal contratto di leasing;
per l'effetto, secondo quanto chiariva la ricorrente, la domanda doveva essere rivolta, ai sensi dell'art. 2495 c.c., nei confronti dei soci della società utilizzatrice, ovvero SE IO s.r.l. cancellata dal registro delle imprese in data 24.1.2028 e quindi nei confronti dei soci della stessa (ovvero
, , , ) e Controparte_4 Parte_3 Controparte_3 Controparte_5 altresì nei confronti del curatore della società (anch'essa socia Controparte_1 della utilizzatrice e dichiarata fallita dal Tribunale di Grosseto con sentenza emessa in data 17.12.2018 con conseguente citazione dei soci di tale società fallita), nonché nei confronti dei fideiussori della stessa utilizzatrice, ovvero Controparte_4
e .
[...] Controparte_5 Parte Quanto al merito, deduceva che, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni particolari di contratto, la società cedente, cioè RU LE s.p.a., doveva finanziare la realizzazione dell'immobile fino all'importo massimo di € 2.133.000,00, oltre IVA, in cambio del pagamento di un canone di c.d. “prelocazione” da calcolarsi secondo il meccanismo delineato nella medesima clausola contrattuale. Inoltre, soggiungeva la ricorrente, all'art. 9 delle stesse condizioni particolari di contratto le parti pattuivano che l'immobile avrebbe dovuto essere consegnato entro la data del 31.3.2011 e che la mancata consegna entro tale data costituiva ragione per la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Tuttavia, la si era resa immediatamente inadempiente Parte_6 rispetto al pagamento del canone di c.d. prelocazione e, d'altra parte, il bene immobile non era stato neppure ultimato entro la data concordata (31.3.2011), ragioni per le quali la concedente (RU LE) comunicava già in data 4.5.2011 alla controparte contrattuale la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al menzionato articolo 9, riuscendo però ad ottenere solo la restituzione dell'immobile (in data 21.4.2012) ma non anche il pagamento delle somme dovute.
2. Si costituivano in giudizio , Controparte_3 Parte_3 [...]
e , tutti in qualità di soci della cancellata CP_5 Controparte_4 società utilizzatrice nonché, gli ultimi due, anche in qualità di fideiussori della medesima società, eccependo: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, trattandosi di convenuti, specie i garanti, che avevano concluso il contratto in qualità di consumatori e pagina 3 di 15 dovendo, per l'effetto, trovare applicazione l'art. 33 del c.d. Codice del Consumo, ove è previsto quale foro inderogabile quello della residenza del consumatore;
2) incompetenza territoriale per attrazione della causa al foro del Tribunale fallimentare di Grossetto ove pende la procedura fallimentare relativa alla
Controparte_1
3) la carenza di legittimazione attiva della ricorrente per mancanza di prova della inclusione del credito controverso tra quelli oggetto dell'operazione di cessione;
4) carenza di legittimazione passiva dei convenuti i quali, ad eccezione dei garanti e , sono stati evocati in giudizio al fine di Controparte_4 CP_5 precostituirsi un titolo per attivare l'ipoteca volontaria prestata da SE IO, tuttavia tale ultima società, sin dal 2016, non è più titolare del bene ipotecato in quanto conferito ad altro ente estraneo al presente giudizio e, d'altra parte, i soci di una società di capitali, in caso di cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, possono essere chiamati a rispondere solo entro i limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.) e nella specie non vi è alcuna prova che tali somme siano stato percepite;
5) prescrizione del credito azionato, posto che tra la riconsegna del bene (21.4.2012) e la notifica del ricorso (29.1.2023) sono decorsi ben più di dieci anni;
6) nullità delle fideiussioni sottoscritte dai due garanti per contrarietà alla normativa imperativa antitrust, limitatamente alle clausole 2, 6 e 8 del negozio fideiussorio e conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. della creditrice dal diritto di escutere la garanzia;
7) nullità delle fideiussioni anche per abuso del diritto ed eccessività della garanzia richiesta;
8) indeterminatezza del tasso leasing, omessa indicazione del TAE, omessa indicazione della quotazione EURIBOR, indeterminatezza della modalità di adeguamento dei canoni, omessa indicazione della formula giorni per calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, omessa indicazione delle tipologia di ammortamento e della modalità di calcolo della quota di interessi, omessa indicazione dei criteri di quantificazione dei canoni;
9) violazione dell'art. 1284 c.c. 3. Con ordinanza del 28.8.2023, su istanza della difesa attorea veniva concesso termine per rinnovare la notifica del ricorso introduttivo al curatore della società (dott. e contestualmente, ritenuta necessaria Controparte_1 CP_2 un'istruzione non sommaria, veniva disposto il mutamento di rito, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
pagina 4 di 15 4. Il ancorché regolarmente notificato, Controparte_6 rimaneva contumace.
5. Con note scritte del 15.6.2023 la parte convenuta presentava istanza di querela di falso incidentale in relazione al documento n.18 depositato da controparte (consistente nella raccomandata di avviso di avvenuta cessione del Parte credito trasmessa da a ), tuttavia con ordinanza del Controparte_4
5.8.2024 questa veniva dichiarata inammissibile, e, per l'effetto, rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti e quindi istruito solo documentalmente il processo, all'udienza del 13.5.2025 la cause veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. In diritto devono preliminarmente esaminarsi le questioni preliminari di rito sollevate dalla difesa di parte convenuta. 6.1 Con la prima eccezione gli odierni convenuti hanno fatto valere l'operatività della disciplina di cui all'art. 33 co. 2 lett. U) del Codice del Consumo (di cui al d.lgs. n. 206/2005), asserendo che, avendo i due fideiussori ( Controparte_4
e ) sottoscritto le garanzie per finalità estranee agli
[...] Controparte_5 scopi dell'impresa garantita (della quale pure erano soci), avrebbero dovuto essere qualificati come consumatori e non come professionisti, con conseguente operatività della richiamata disciplina speciale, nella quale è prevista una presunzione di vessatorietà della clausola – nella specie prevista nelle condizioni particolari di contratto - con la quale si stabilisce come foro competente una località diversa da quella di residenza o di domicilio del consumatore. Tanto dedotto, i convenuti hanno, quindi, domandato la dichiarazione di incompetenza di questo Tribunale in favore di quello di Grosseto, luogo di residenza dei convenuti e di conclusione del contratto di leasing per cui è causa. L'eccezione va respinta, non potendosi riconoscere in capo ai due garanti la qualità di consumatori. Al riguardo, va premesso che le due fideiussioni (v. doc.
7-8 del fascicolo attoreo) sono state rilasciate in data 21.4.2010 da e Controparte_4
a favore della società “Produzione e Spazio s.r.l. in Controparte_5 liquidazione” (poi cancellata dal registro della impresa in data 23.1.2018). Come da visura camerale allegata al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (v. doc. 14), al tempo della sottoscrizione delle due lettere fideiussorie l'amministratore unico della società garantita era lo stesso , il quale ha ricoperto tale Controparte_4 incarico – per quel che qui rileva in relazione al periodo cui risalgono le garanzie –
pagina 5 di 15 dal 4.12.2008 al 1.3.2011. D'altra parte, secondo quanto risulta dalla medesima visura camerale, la compagine sociale della “Produzione e Spazio in liquidazione” era a sua volta composta da ulteriori società: in particolare, figuravano come soci
“ ” (che deteneva il 95% del capitale sociale) e Controparte_1
“ ” (che deteneva il restante 5% del capitale Controparte_7 sociale). Vi è di più: i soci della erano, in pari quote, CP_1 [...]
e , il quale ultimo, al tempo della CP_5 Controparte_4 sottoscrizione della fideiussione, rivestiva altresì la carica di amministratore unico;
carica che ha ricoperto dal 29.3.2010 al 15.11.2010 quando l'ha cessata in favore di che a sua volta ha amministrato fino al Controparte_5 CP_1
21.11.2013 (v. doc. 17 ibidem). Con riferimento, invece, a , Controparte_7 [...]
figura quale socia al 50%, mentre detiene il CP_5 Controparte_4
40% del capitale sociale ed è altresì amministratore unico dal 6.5.2008 (v. doc. 16 ibidem). D'altra parte, il medesimo ha ricoperto il ruolo di Controparte_4 liquidatore con riferimento a tutte e tre le società menzionare. Ebbene, laddove il garante sia anche socio della società garantita, affinché possa nondimeno operare la qualifica di consumatore, la giurisprudenza di legittimità e di merito, successivamente alle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19/11/2015 e del 14/9/2016 nelle cause C-74/15 e C-534/15, ha assunto un orientamento consolidato col ritenere che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo
- alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225, richiamata successivamente da Cass. Sez. VI-I, 16/01/2020 ord. 742/2020, Cass., Sez. VI-I, 24/1/2020 n. 1666, Cass., nonché Cass. Sez. Un., 27/2/2023 n. 5868 e Cass., Sez. I, 7/5/2024 n. 12286). In adesione a tali principi, pertanto, affinché i convenuti fideiussori possano essere qualificati come consumatori e possano, dunque, avere accesso alla speciale disciplina di cui all'art. 33 del Codice del Consumo dovrebbe potersi escludere che costoro abbiano stipulato i contratti di fideiussione a favore della società garantita
“nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che li legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non
pagina 6 di 15 trascurabile al suo capitale sociale”, e che, dunque, si siano resi garanti della Società
“per scopi di natura privata” (in questi termini la sentenza CGUE nella causa C- 74/15). Nel caso di specie, deve escludersi che i due garanti abbiano agito per “scopi di natura privata” e ciò sulla base degli elementi sopra già anticipati: 1) i due garanti al tempo della stipulazione delle fideiussioni erano soci – con quote significative di partecipazione sociale- dei due enti/soci (ovvero e SE CP_1
IO) della società garantita (Produzione e Spazio s.r.l. in liquidazione); 2)
è stato amministratore unico dei medesimi enti-soci Controparte_4 della garantita, rivestendo altresì il ruolo di socio liquidatore degli stessi;
3)
[...]
, d'altra parte, si è alternata con l'altro garante nell'incarico di CP_5 amministratore unico della società – socia di assoluta maggioranza CP_1 della garantita-, ricoprendo tale ruolo per oltre tre anni;
4) Controparte_4
ha assunto l'incarico di liquidatore in tutte e tre le società menzionate.
[...]
Per l'effetto, il ruolo ricoperto dai due garanti nelle tre società coinvolte nonché l'entità della quota di partecipazione al capitale sociale dai medesimi posseduta negli stessi enti costituiscono indici presuntivi del fatto che costoro non hanno rilasciato le due fideiussioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale, ma, al contrario, proprio per agevolare l'attività di impresa della società garantita agendo, per l'effetto, come professionisti e non come meri consumatori. Ne consegue che non può trovare applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 33 del Codice del Consumo invocata dalla parte convenuta e deve, per l'effetto, ritenersi che la presente controversia sia stata correttamente incardinata dinanzi a questo Tribunale, in quanto foro convenzionale legittimamente pattuito nell'art. 20 delle condizioni generali del contratto di leasing (doc.20 del fascicolo di parte attrice). 6.2. Parte convenuta sostiene inoltre che, essendo stata evocata in giudizio la quale è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Grossetto, “va CP_1 dichiarata l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o l'attrazione del foro e Giudice fallimentare della presente causa perché da incardinare dinanzi al Tribunale fallimentare di Grosseto” (pag. 4 comparsa di costituzione). Anche questa eccezione è infondata. Invero, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul punto, la vis attractiva del foro del fallimento opera solo con riferimento alle controversie che traggono origine e fondamento nella procedura concorsuale (v. Cass. n. 14844/2015), per l'effetto, in un caso analogo a quello in pagina 7 di 15 esame, la Suprema Corte ha chiarito che: “è attribuita alla competenza del tribunale ordinario e non di quello fallimentare, ai sensi dell'art. 24 l. fall., l'azione restitutoria ex art. 1526 c.c. conseguente alla risoluzione del contratto di leasing finanziario intervenuta prima della dichiarazione di fallimento e, in quanto tale, ricompresa tra quelle già esistenti nel patrimonio del fallito. Solo ove l'azione sia stata proposta a seguito di dichiarazione di scioglimento dal contratto operata dal curatore, ai sensi dell'art. 72 della stessa legge, essa deriva dal fallimento e non osta all'attrazione al foro fallimentare la circostanza che, sul piano sostanziale, il credito restitutorio, operando lo scioglimento con effetti "ex tunc", abbia quale fatto costitutivo il venir meno del contratto "ab origine"” (Cass. n. 15958/2018). Ne deriva che, trattandosi nella specie di un'azione di responsabilità contrattuale derivante dalla risoluzione di diritto del contratto di leasing avvenuta in data 4.5.2011 ( a seguito dell'esercizio, da parte della utilizzatrice, del diritto potestativo previsto nella clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 delle condizioni particolari del contratto di leasing;
v. doc. 10 del fascicolo attoreo) e dunque in epoca di gran lunga precedente al fallimento della società dichiarato con sentenza del Tribunale di Grosseto in data 6.12.2018, CP_1 la presente controversia non può ritenersi in alcun modo originata né fondata nella procedura concorsuale. Pertanto, non può operare il foro fallimentare di cui al citato art. 24 e deve conseguentemente ritenersi, come anche sopra rilevato, che la causa sia stata correttamente incardinata dinanzi a questo Tribunale in quanto foro convenzionale ex art. 28 c.p.c.
6.3 Sempre in via preliminare di rito occorre esaminare l'eccezione di difetto Parte di legittimazione attiva con cui parte convenuta ha lamentato che l'attrice non abbia adeguatamente dimostrato l'inclusione del credito qui controverso tra quelli oggetto dell'operazione di cessione del credito perfezionatasi tra quest'ultima e la banca cedente. Anche questo eccezione va respinta. In proposito va premesso che, secondo quanto documentato dall'attrice, l'originaria concedente, cioè RU LE s.p.a., è stata incorporata dalla
[...]
(doc.2 del fascicolo attoreo); nel 2015 è stata Controparte_8 costituita la e del alla quale sono stati trasferiti tutti Controparte_9 CP_8
“ i diritti, le passività e le attività costituenti l'azienda bancaria della Controparte_8
e del ” con la sola esclusione dei titoli subordinati indicati in calce
[...] CP_8 al documento n.3 del fascicolo attoreo. Successivamente, come risulta da Parte provvedimento della BA d'LI (doc.4, ibidem), sono stati ceduti a “i
pagina 8 di 15 crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di CP_8 [...]
e del al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova BA CP_8 Controparte_10 dell'RU e del Lazio S.p.A. per effetto del provvedimento n. 1241114 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a ai Controparte_11 sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015”. Dopodiché, con ulteriore provvedimento della BA d'LI (doc.5) è stata disposta “la cessione a
[...] dei seguenti crediti: - i crediti in sofferenza, risultanti dalla Parte_1 situazione contabile individuale di del Lazio – Società Controparte_8
Cooperativa al 30 settembre 2015, interessati da operazioni di cartolarizzazione;
- gli ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a BA Popolare dell'RU e del Lazio – Società Cooperativa”. Ne consegue che il credito per cui è lite, derivando dalla risoluzione di diritto del contratto di leasing avvenuta in data 4.5.2011 ed essendo rimasto insoddisfatto, è qualificabile come “credito in sofferenza” alla data del 30.9.2015, pertanto, non essendo indicato tra i crediti espressamente esclusi dall'operazione di cessione, va Parte considerato ricompreso tra i diritti trasferiti dalla a Controparte_9 che, quindi, va ritenuta titolare della legittimazione attiva in relazione alla presente causa. 7. Esaurito l'esame delle eccezioni preliminari di rito, per ragioni di priorità logico-giuridica va ora esaminata l'ulteriore questione pregiudiziale di merito– di portata assorbente, come si dirà – sollevata dai convenuti, cioè quella concernente la prescrizione del diritto ex adverso azionato. Sul punto la difesa attorea ha replicato asserendo di aver interrotto il decorso del termine prescrizionale mediante le lettere raccomandate (prodotte quali doc. 18 e 19 del fascicolo attorea) trasmesse ai due fideiussori con le quali ha a costoro comunicato l'avvenuta cessione del credito. L'eccezione di prescrizione è fondata, non potendosi ritenere interrotto, per le ragioni di seguito esposte, il decorso del termine di prescrizione decennale. 7.1 Con riferimento, anzitutto, alla raccomandata apparentemente indirizzata al garante (doc.18) va premesso che, ai fini dell'efficacia Controparte_4 dell'atto unilaterale di costituzione in mora, non è necessario che esso pervenga al destinatario nelle forme di cui all'art. 149 c.p.c., essendo invece sufficiente che l'atto giunga all'indirizzo del destinatario, poiché da tale momento, in base alla disposizione dell'art. 1335 c.c., esso si presume pervenuto a conoscenza dello stesso, condizione necessaria e sufficiente, ai sensi del precedente art. 1334 c.c. ai pagina 9 di 15 fini dell'efficacia degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale diretti a persona determinata, tra i quali è compreso l'atto di costituzione in mora. L'indirizzo a cui allude la norma coincide con il luogo deputato alla ricezione, ossia con il luogo che o per collegamento ordinario, come la dimora o il domicilio,
o per normale frequentazione, come il posto di esplicazione dell'attività lavorativa,
o per preventiva indicazione, rientra nella sua sfera di controllo e dominio (Cass. n. 27412/2021; Cass. n. 19524/2019 ; Cass. n. 17014/2007; Cass. n. 773/2003; Cass. n. 18272/2002; Cass. n. 11757/1999; Cass. n. 10564/1998). Ciò posto, nel caso di specie, è stata prodotta una missiva accompagnata da un avviso di ricevimento apparentemente proveniente dall'agente postale Nexive nel quale risulta apposta una sottoscrizione illeggibile nel campo riservato al destinatario e la data del 18.12.2018.
ha disconosciuto tempestivamente e specificatamente Controparte_4 la propria sottoscrizione ed ha rappresentato che l'indirizzo ove il plico sarebbe stato recapitato non è al medesimo riferibile, producendo certificato storico di residenza. Ha manifestato la volontà di proporre, se ritenuto necessario, querela di falso incidentale avverso il predetto avviso. L'attore, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione della firma di
, ha ritenuto che lo stesso sia irrilevante in quanto "la Controparte_4 firma presente sull'avviso della raccomandata non è stata affatto attribuita a detto convenuto" (v. note del 13.12.2023). E nella successiva memoria del 30.10.2024 ha ribadito che il suo nome non "risulta in alcun modo individuabile in detta sottoscrizione"; che parte attrice "ha solo dato atto che la raccomandata era stata recapitata", evidenziando altresì l'irrilevanza della questione per essere stata inviata altra messa in mora anche al condebitore solidale. In effetti, l'avviso di ricevimento non prova che l'atto sia stato consegnato a mani del destinatario, profilo che renderebbe superflua ogni ulteriore considerazione in ordine all'indirizzo di spedizione, né l'attore ha allegato o si è offerto di provare tale circostanza. Secondo quanto previsto dall'art. 21 delle "Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale", approvate con deliberazione 385/2013 dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni, in attuazione dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 261 del 22 luglio 1999, il recapito degli invii a firma, tra i quali rientra la raccomandata con avviso di ricevimento, "è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29, e 30, previa firma per ricevuta".
pagina 10 di 15 L'art. 27 stabilisce che "sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere". A differenza di quanto previsto dall'art. 7 della L. n. 890 del 1982, non è previsto un ordine di preferenza tra i soggetti abilitati alla ricezione, sicché l'agente postale deve sincerarsi che la persona a cui viene consegnato il piego rientri tra quelle indicate nell'art. 27 e, una volta verificato ciò, deve raccogliere la sua firma sull'avviso di ricevimento, senza indicare su quest'ultimo la qualifica rivestita dal ricevente (cfr. Cass. 21/02/2020, n. 4556; Cass. 22/11/2019, n. 30542; Cass.
08/10/2018, n. 24780; Cass.29/01/2008, n. 1906). Discende da quanto precede che l'avviso di ricevimento fa fede sino a querela di falso della consegna della raccomandata, nell'indirizzo indicato, a una delle persone abilitate a riceverlo in forza dell'art. 27 in precedenza citato (cfr. Cass.
09/09/2022, n. 26595; Cass. 27/05/2011, n. 11708). Qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego. Se dunque l'avviso di ricevimento non prova che l'atto sia stato consegnato a mani del destinatario appare dirimente verificare il luogo ove il predetto plico sia stato recapitato al fine di valutare se risponda ai criteri di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. La Suprema Corte ha evidenziato che la circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce "una mera presunzione che in quel luogo si trova la residenza effettiva del destinatario dell'atto", superabile con qualsiasi mezzo senza necessità di ricorrere alla querela di falso: e tra i mezzi di prova idonei a vincere la suddetta presunzione, ovviamente, rientrano anche le certificazioni anagrafiche (Cass. 25885/2022).
pagina 11 di 15 La giurisprudenza di legittimità ha così affermato che, affinché l'avviso possa fungere da prova, è necessario che: a) l'atto sia stato consegnato all'indirizzo effettivo del destinatario, b) il consegnatario dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», diversamente non è necessario proporre querela di falso, ai fini della negazione della notifica, poiché l'avviso di ricevimento è già, di per sé, inidoneo a fungere da prova. (Cass. 879/2016). Orbene, nel caso di specie, l'avviso di ricevimento riporta un indirizzo, senza numero civico, in alcun modo riferibile al destinatario che ha documentato mediante certificato anagrafico storico di essere residente a [...]sin dal 1993 (doc.4 fascicolo del convenuto). Peraltro, anche i precidenti indirizzi di residenza nel comune di Frignano non corrispondono all'indirizzo di consegna, che non appare nemmeno completo in quanto è omessa l'indicazione del numero civico. Né l'attrice ha provato, come era suo onere, la riferibilità dell' indirizzo alla sfera del destinatario, presupposto per fondare la presunzione di conoscenza ex art. 1134-1335 c.c. nell'ipotesi in cui l'avviso fosse stato ritirato da altro soggetto riferibile al destinatario. A tal fine si è limitata a produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata che, non essendo provata la riferibilità dell'indirizzo al destinatario, non costituisce però prova privilegiata della consegna ad un soggetto riconducibile a
[...]
. Controparte_4
A ciò si aggiunge che l'avviso di ricevimento non è sottoscritto dall'agente postale incaricato per la distribuzione, né vi è apposto alcun timbro da parte dell'ufficio postale per cui, anche sotto tale profilo, l'avviso di ricevimento appare privo dei requisiti minimi affinché l'atto sia riconducibile ad un pubblico ufficiale che se ne assuma la paternità e la responsabilità (Cass. 7586/2024). In sintesi, considerato che l'indirizzo di spedizione è incompleto (senza numero civico), che non è provata la riferibilità dell'indirizzo al destinatario, che la firma apposta è illeggibile e non può comunque operare la presunzione di consegna ad uno dei soggetti legittimati, considerato altresì che non è apposta alcuna firma o timbro dell'agente postale incaricato alla distribuzione, il disconoscimento della sottoscrizione da parte di priva di valore probatorio Controparte_4
l'avviso senza che sia necessaria la proposizione di querela di falso, che la parte aveva comunque in ipotesi ritualmente avanzato pagina 12 di 15 Da ciò consegue che non avendo controparte dimostrato che l'atto sia giunto all'indirizzo effettivo del destinatario (art. 1335 c.c.) o che comunque sia stato personalmente ricevuto (non avendo avanzato istanza di verificazione ex art. 216 c.c. a fronte del disconoscimento della sottoscrizione) si deve ritenere che l'atto di messa in mora prodotto non si sia perfezionato. 7.2 Analoga conclusione deve raggiungersi con riferimento all'ulteriore raccomandata indirizzata dalla garante (doc.19). Controparte_5
Invero, in tal caso, diversamente dal precedente, la missiva sembrerebbe indirizzata all'indirizzo di residenza della garante (secondo quanto è pacifico tra le parti), tuttavia l'avviso di ricevimento, anch'esso apparentemente emesso dalla società privata Nexive, è rimasto completamente in bianco, quindi risulta mancante non solo la firma dell'incaricato del servizio, ma anche quella del destinatario o, quanto meno, di una delle persone abilitate a riceverlo ai sensi del menzionato art. 27 delle "Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale” ed è parimenti assente qualunque riferimento cronologico, mancando anche la data di ricezione dell'atto. In una simile circostanza, quindi, il documento non solo è inidoneo alla prova dell'effettiva ricezione del documento da parte del destinatario (mancando la firma di avvenuta ricezione), ma, ancor prima, è assolutamente inidoneo ai fini della prova dell'effettiva spedizione della missiva. D'altra parte l'attrice, pur a fronte delle specifiche contestazioni avversarie, non ha allegato né si è offerta di provare la spedizione e la ricezione della raccomandata, anzi, limitandosi ad affermare che “la raccomandata risulta recapitata al Sig. in data 18/12/2018, cosicché l'interruzione della Controparte_4 prescrizione nei confronti del fideiussore, solidalmente obbligato con la debitrice principale, ha prodotto i suoi effetti, ex art. 1310 c.c., anche nei confronti di quest'ultima” (note scritte del 14.6.2023) ha implicitamente confermato di non aver spedito l'atto alla garante nei confronti della quale, infatti, secondo Controparte_5
l'impostazione attorea, avrebbe dovuto operare il meccanismo di cui all'art. 1310 c.c., in base al quale gli effetti dell'atto interruttivo perfezionatosi nei confronti di uno dei condebitori in solido ( cioè , secondo l'attrice) si Controparte_4 estendono anche agli altri. D'altro canto, non può neppure considerarsi pregante l'ulteriore contestazione della difesa di parte attrice secondo cui la “ Sig.ra è limitata a Controparte_12 dedurre che l'avviso non reca sottoscrizione, ma non ha contestato di aver ricevuto la raccomandata…” (note scritte del 13.12.2023), posto che, non avendo neppure pagina 13 di 15 l'attrice allegato in maniera specifica di aver spedito la raccomandata (e che la stessa e stata effettivamente ricevuta) (v. pag. 3 note del 15.6.2023) alcun onere di specifica contestazione era al riguardo configurabile nei confronti della garante. E' solo con le note del 13.12.2023 che l'attrice -tardivamente- ha dedotto (senza fornire la prova) che la raccomandata sarebbe stata spedita all'indirizzo di residenza e regolarmente ricevuta, sia pur in assenza di sottoscrizione dell'avviso.
In ogni caso, la difesa dei convenuti nelle note del 15.6.2023 ha tempestivamente replicato che “circa il documento n. 19 ascritto a la Controparte_5 relativa prova di ricezione della raccomandata a.r non risulta firmata” e tale affermazione non può non includere anche la contestazione dell'effettiva ricezione. 7.3 Ne consegue, sulla base di tutto quanto sin qui rilevato, che la lettera raccomandata indirizzata a , al pari di quella trasmessa (solo Controparte_5 apparentemente) a , non può considerarsi un valido atto Controparte_4 interruttivo del termine prescrizionale. 7.4. Irrilevante è la mail del 9.12.2018 prodotta con le note del 13.12.2023 atteso che essendo la stessa antecedente alla lettera interruttiva della prescrizione di cui si discorre non può dimostrarne l'avvenuta conoscenza. Né la pendenza di trattative emergente dalle comunicazioni riservate tra i due legali possono integrare un riconoscimento di debito.
7.5. Per l'effetto, essendosi il contratto risolto di diritto in data 4.5.2011 con riconsegna del bene in data 21.4.2012 ed essendo state le relative pretese fatte valere solo con l'atto introduttivo del presente giudizio depositato il 6.12.2022, in assenza di validi atti interruttivi precedenti, il diritto di credito in questa sede azionato va dichiarato estinto per prescrizione ex artt. 2934 e 2946 c.c.
8. La portata dirimente dell'esaminata eccezione di prescrizione impone di dichiarare assorbito l'esame delle ulteriori questioni introdotte dalle parti.
9. Le spese di lite tra le parti costituite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 aggiornato con DM n. 147/2022, considerato il valore (1.817.560,69) e la complessità (media) della lite. Nel rapporto processuale tra e il Parte_7 [...] non occorre invece provvedere in ragione della contumacia di Controparte_6 quest'ultima parte vittoriosa.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara estinto per prescrizione il diritto di credito azionato da
[...]
e, per l'effetto, rigetta la domanda da Parte_1 quest'ultima proposta;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_7
, e Controparte_4 Controparte_3 Parte_3 [...]
, in solido tra loro, stante l'unitarietà della difesa, delle spese di CP_5 lite che si liquidano in € 37.951,00, oltre il 15% di rimborso forfettario, CPA e IVA di legge.
Firenze, 17 giugno 2025 Il Giudice dott. Umberto Castagnini
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Cecilia Ciolfi, magistrato ordinario in tirocinio nominato con DM 22.10.2024.
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