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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 17 marzo 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 19 marzo 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1106 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano BIANCO, presso il cui studio, in
Montesano sulla Marcellana (Sa), alla Via Mazziotti n 16, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
e
(P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Taranto, via P.IVA_1
Alto Adige 17, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Federico
Guglielmo LELLA, presso il cui studio, in Taranto (TA), alla via Acclavio n 73 elettivamente domicilia
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 368/2021 resa dal Giudice di Pace di Sala
Consilina; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, Controparte_1
al fine di dichiarare l'estinzione del contratto per esercizio di rinuncia al corso ex art 8 delle condizioni generali del contratto, nonché per l'effetto di dichiarare illegittimi i pagamenti ricevuti dalla società convenuta superiori al 20 % della penale prescritta dall'art. 8 delle condizioni generali del contratto condannandola alla restituzione di quelli ricevuti in eccedenza pari a 513,000 €. Il tutto con vittoria di spese di lite.
In particolare, il predetto sig. adduceva a sostegno della domanda Parte_2
che non avendo ricevuto comunicazione in merito alla data di inizio del corso, aveva esercitato la facoltà di recesso di cui alla predetta clausola n. 8 del contratto con PEC del 12/12/2020 e in conseguenza della comunicazione di diniego della tempestività del recesso, di aver dovuto onorare le cambiali da lui sottoscritte per il pagamento del corso.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta la quale, nel merito, impugnava e contestava integralmente la Controparte_1
domanda chiedendone il rigetto, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa a mezzo di produzione documentale la stessa veniva decisa con sentenza n. 368/2021 resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina in data 29.10.2019, con la quale la domanda veniva rigettata perché il diritto di recesso era stato esercitato oltre il termine previsto dall'art. 8 delle condizioni generali del contratto, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta costituitasi in giudizio.
Avverso la predetta sentenza, il sig. proponeva gravame deducendo: Parte_1
la violazione dell'art 112 c.p.c. posto che l' appellante nel giudizio di primo grado non avrebbe chiesto al Giudice di Pace di pronunciarsi sulla interpretazione letterale delle clausole da lui richiamate, ma sui fatti relativi all'inadempimento contrattuale della società convenuta, la quale ha incassato illegittimamente le cambiali ricevute nonostante non avesse comunicato l'inizio del corso di cui gli era fatto espresso obbligo dall'art. 1 del piano di studi;
per non aver correttamente statuito sulla condanna alle spese processuali in quanto il giudice di primo grado non aveva considerato ai sensi dell'art 116 c.p.c. la mancata presentazione del rappresentante legale della CP_1
al procedimento di negoziazione assistita.
[...]
Pertanto, la predetta parte appellante concludeva chiedendo all'adito Tribunale:
- “in via preliminare disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli art. 351 e 283 c.p.c.;
- nel merito, riformare integralmente la sentenza n 368/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Sala Consilina (Sa), il 29 luglio 2021 nel giudizio distinto a R.G. con il n
345/C/2021, e dichiarare illegittimi i pagamenti ricevuti dalla società ora appellata, superiori al 20% del valore dell'intero corso, condannandola alla restituzione di quelli in eccedenza nella misura di € 513,00, indicata al momento della redazione dell'atto di citazione , e nel contempo, dichiarare risoluto per inadempimento il contratto, con gli effetti di cui all'art. 8 delle condizioni generali relativo alla rinuncia al corso, come misura di riequilibrio del sinallagma contrattuale;
- condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
d.m. n. 55 del 2014 come modificato con d.m. n. 37/2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, a favore del sottoscritto avvocato antistatario “.
Con provvedimento del 20.09.2021, il Giudice rigettava la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 22.12.2021, si costituiva in giudizio l'appellata impugnando e contestando Controparte_1
integralmente l'avverso atto di appello.
In particolare, la predetta società appellata eccepiva: in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello poiché totalmente incentrato su una domanda e su un'azione di risoluzione per inadempimento mai spiegata in primo grado e nel merito,
l'infondatezza del gravame, poiché dagli atti di causa emergeva che la scuola aveva comunicato tempestivamente al sig. , dapprima la convocazione per Parte_1
lo stage di Taranto e poi la conferma dell'iscrizione con le istruzioni per poter accedere alla piattaforma telematica.
Pertanto, l'appellata concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 368/2021 resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con provvedimento del 25.01.2022, chiesta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 14.03.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona fisica del giudicante e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. concedendo termine per note conclusive.
Dopo ulteriore rinvio per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Preliminarmente, in rito, va accolta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata a proposito dell'introduzione di una domanda nuova Controparte_1
nel giudizio d'appello.
Ai sensi dell'articolo 345 c.p.c. “nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio “. La ratio del divieto va ricercata nel rispetto del principio del doppio grado di giudizio. Al fine di qualificare una domanda come nuova, occorre guardare al principio di identificazione dell'azione e verificare se vi sia stato o meno mutamento degli elementi oggettivi (petitum o causa petendi) o soggettivi della domanda.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato, in punto di diritto, che “si ha “mutatio libelli” quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio oppure una causa petendi fondate su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema
d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice “ emendatio” quando incide sulla “ causa petendi” in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere”( Cass. n.
12621/2012, Cass. n. 7524/2005, Cass. n 17457/2009, Cass. n 9266/2010). Ancora, la giurisprudenza specifica che “non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345
c.p.c, la specificazione della domanda effettuata dalla parte con l'attribuzione, in appello, di un diverso nomen iuris, basato sui medesimi fatti dedotti in primo grado, essendo rimesso al giudice di merito, anche in appello, se investito del gravame, il potere- dovere di qualificazione della domanda con l'unico limite che resti invariato il bene della vita domandato”. ( Cass. n 24055/08; Cass. n 19812 /04). Tanto premesso, nel caso in esame sia nell'atto di citazione che nella comparsa conclusionale (nel giudizio di I grado) la parte attrice ha formulato le seguenti richieste “ accertare e dichiarare l'estinzione del contratto stipulato tra e la società Parte_1
convenuta, per esercizio di rinuncia al corso ex art.8 delle condizioni generali del contratto, nonché la restituzione della somma eccedente il 20 % del costo del corso, ai sensi dell'art 2033 c.c.”. Invece, nell'atto introduttivo del giudizio di appello, la parte attrice chiede oltre “alla restituzione delle somme versate, anche di dichiarare risoluto per inadempimento il contratto”. Risulta differente quindi l'accertamento richiesto e anche la prospettazione della parte posto che nel giudizio di appello si chiede di valutare l'inadempimento della controparte, mentre tema centrale del giudizio di primo grado era di accertare il valido esercizio del diritto di recesso.
Ciò detto, va ulteriormente chiarito che, in ogni caso, anche nel merito l'appello è infondato e deve essere integralmente respinto per quanto di ragione.
La parte attrice, in primo grado, ha articolato la propria domanda di rinuncia alla preparazione del corso sulla base dell'articolo 8 delle condizioni generali del contratto.
Detta clausola prevedeva che il partecipante poteva recedere dal contratto dal quindicesimo giorno al ventesimo giorno dall'iscrizione. L'esercizio di tale diritto comportava che l'allievo avrebbe dovuto pagare tramite bonifico IBAN una somma pari al 20% del costo del corso;
qualora tale diritto non fosse stato esercitato nei già menzionati termini, il contratto avrebbe avuto regolare adempimento.
La parte appellante esercitava il diritto di rinuncia alla con nota Pec Controparte_1
il 12 dicembre 2020, dal momento che asseriva di non aver ricevuto alcuna comunicazione di inizio corso.
Orbene, in primo luogo come correttamente messo in luce dal giudice di prime cure il diritto di recesso e di rinuncia poteva essere esercitato nel termine decorrente dall'iscrizione e non dall'inizio del corso.
Quanto alla mancata comunicazione dell'inizio del corso, in realtà, questa era già espressamente indicata nel contratto.
L'art. 1 del piano di studi da considerarsi parte integrante del contratto prevedeva che
“ l'inizio del corso coincide, dopo 20/30 giorni dall'iscrizione con l'invio di una mail di istruzioni per poter accedere alla piattaforma e iniziare le lezioni a distanza, anticipata da sms o whatsapp”.
La società aveva inviato messaggio whatsapp in data 2 ottobre 2020 Controparte_1
per la convocazione dello stage di Taranto, nonché successivi messaggi whatsapp in data 07/10/2020 con cui veniva confermata l'iscrizione al corso di operatore della sicurezza privata a cui venivano allegati il riepilogo dei dati anagrafici e i codici di accesso alla piattaforma per il corso di operatore della sicurezza.
Quella comunicazione è essa stessa l'inizio del corso come si deduce dal contratto.
È noto che in giurisprudenza, i messaggi di whatsapp rientrano nella disciplina di cui all'art 2712 c.c. relativo alle prove documentali. Questi sono pertanto assimilabili alle riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche ed in genere ad ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o cose, e come tali formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. n 11606/2018).
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c.
“il disconoscimento che fa perdere ad esse la qualità della prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve essere tuttavia chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza fra realtà fattuale e realtà riprodotta;
comunque non impedisce che il giudice possa accertarne la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”. (Cass. n. 3122/2015).
Se pur l'appellante disconosce genericamente tali messaggi, dalla Parte_1
comunicazione di avvenuta registrazione al portale (all.10) si evince la prova dell'effettiva ricezione circa l'inizio del corso.
Correttamente parte appellata mette in luce che il ricevette le istruzioni per la Pt_1
registrazione a mezzo dei summenzionati messaggi whatsapp (anziché a mezzo e-mail) per la semplice ragione che egli non aveva comunicato alcun proprio indirizzo e-mail, come emerge dal contratto, ove il indicava solo il proprio recapito telefonico, Pt_1
lasciando libero lo spazio per indicare il recapito e-mail (v. all.1, pag.1)
Dalla documentazione prodotta il presunto recesso è avvenuto tramite la pec del
10.12.2020 quindi ben oltre il termine di 20 giorni dall'iscrizione al corso come previsto dalla clausola contrattuale, ma anche oltre i 20 giorni dalla registrazione del portale. Inoltre, il recesso che doveva avvenire entro i 20 giorni dall'iscrizione del corso era subordinato al pagamento di una somma pari al 20% del costo del corso tramite un bonifico di cui non vi è prova in atti.
Infine, il mancato utilizzo delle lezioni del corso addotto da non è Parte_1
sicuramente circostanza rilevante, in quanto il parziale o mancato utilizzo delle lezioni del corso non è contemplata in alcun modo ai fini della rinuncia alla preparazione.
Dall'analisi del contratto stipulato, infatti, emerge l'obbligo dello stesso del pagamento del prezzo che chiaramente non viene meno qualora lo stesso decida di non fruire volontariamente della controprestazione.
Ne deriva che le eccezioni presentate in primo grado in ordine alla sproporzione della somma pagata risultano del tutto destituite di fondamento poiché in presenza di un contratto valido la parte è sempre gravata dell'onere di adempiere.
Quanto alle spese legali, le stesse hanno seguito la soccombenza e non vi è alcun obbligo del giudice di valutare la mancata volontà di conciliare nell'ipotesi in cui la posizione della parte risulti al termine del procedimento vittoriosa.
Pertanto, alla luce di quanto esposto ritiene questo giudicante che la soluzione adottata dal giudice di prime cure sia condivisibile, con conseguente integrale rigetto dell'appello.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Sig.ra e vengono Parte_1
liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte.
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co 1 quater
D.P.R 20-05-2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 co17 legge 24-12-2012 n. 228 per la condanna dell'appellante al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 368/2021 del Giudice di Pace di Sala Consilina;
• Condanna il sig.re , al pagamento delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio, in favore dell'avv. Federico Guglielmo Lella, dichiaratosi procuratore antistatario di parte appellata, nella misura pari ad euro 462,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e
CPA, come per legge, se dovuti;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 17 marzo 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 19 marzo 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1106 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano BIANCO, presso il cui studio, in
Montesano sulla Marcellana (Sa), alla Via Mazziotti n 16, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
e
(P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Taranto, via P.IVA_1
Alto Adige 17, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Federico
Guglielmo LELLA, presso il cui studio, in Taranto (TA), alla via Acclavio n 73 elettivamente domicilia
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 368/2021 resa dal Giudice di Pace di Sala
Consilina; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III,
19 ottobre 2006, n° 22409).
In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina, Controparte_1
al fine di dichiarare l'estinzione del contratto per esercizio di rinuncia al corso ex art 8 delle condizioni generali del contratto, nonché per l'effetto di dichiarare illegittimi i pagamenti ricevuti dalla società convenuta superiori al 20 % della penale prescritta dall'art. 8 delle condizioni generali del contratto condannandola alla restituzione di quelli ricevuti in eccedenza pari a 513,000 €. Il tutto con vittoria di spese di lite.
In particolare, il predetto sig. adduceva a sostegno della domanda Parte_2
che non avendo ricevuto comunicazione in merito alla data di inizio del corso, aveva esercitato la facoltà di recesso di cui alla predetta clausola n. 8 del contratto con PEC del 12/12/2020 e in conseguenza della comunicazione di diniego della tempestività del recesso, di aver dovuto onorare le cambiali da lui sottoscritte per il pagamento del corso.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta la quale, nel merito, impugnava e contestava integralmente la Controparte_1
domanda chiedendone il rigetto, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa a mezzo di produzione documentale la stessa veniva decisa con sentenza n. 368/2021 resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina in data 29.10.2019, con la quale la domanda veniva rigettata perché il diritto di recesso era stato esercitato oltre il termine previsto dall'art. 8 delle condizioni generali del contratto, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta costituitasi in giudizio.
Avverso la predetta sentenza, il sig. proponeva gravame deducendo: Parte_1
la violazione dell'art 112 c.p.c. posto che l' appellante nel giudizio di primo grado non avrebbe chiesto al Giudice di Pace di pronunciarsi sulla interpretazione letterale delle clausole da lui richiamate, ma sui fatti relativi all'inadempimento contrattuale della società convenuta, la quale ha incassato illegittimamente le cambiali ricevute nonostante non avesse comunicato l'inizio del corso di cui gli era fatto espresso obbligo dall'art. 1 del piano di studi;
per non aver correttamente statuito sulla condanna alle spese processuali in quanto il giudice di primo grado non aveva considerato ai sensi dell'art 116 c.p.c. la mancata presentazione del rappresentante legale della CP_1
al procedimento di negoziazione assistita.
[...]
Pertanto, la predetta parte appellante concludeva chiedendo all'adito Tribunale:
- “in via preliminare disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli art. 351 e 283 c.p.c.;
- nel merito, riformare integralmente la sentenza n 368/2021, pronunciata dal Giudice di Pace di Sala Consilina (Sa), il 29 luglio 2021 nel giudizio distinto a R.G. con il n
345/C/2021, e dichiarare illegittimi i pagamenti ricevuti dalla società ora appellata, superiori al 20% del valore dell'intero corso, condannandola alla restituzione di quelli in eccedenza nella misura di € 513,00, indicata al momento della redazione dell'atto di citazione , e nel contempo, dichiarare risoluto per inadempimento il contratto, con gli effetti di cui all'art. 8 delle condizioni generali relativo alla rinuncia al corso, come misura di riequilibrio del sinallagma contrattuale;
- condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
d.m. n. 55 del 2014 come modificato con d.m. n. 37/2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, a favore del sottoscritto avvocato antistatario “.
Con provvedimento del 20.09.2021, il Giudice rigettava la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Con comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata in data 22.12.2021, si costituiva in giudizio l'appellata impugnando e contestando Controparte_1
integralmente l'avverso atto di appello.
In particolare, la predetta società appellata eccepiva: in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello poiché totalmente incentrato su una domanda e su un'azione di risoluzione per inadempimento mai spiegata in primo grado e nel merito,
l'infondatezza del gravame, poiché dagli atti di causa emergeva che la scuola aveva comunicato tempestivamente al sig. , dapprima la convocazione per Parte_1
lo stage di Taranto e poi la conferma dell'iscrizione con le istruzioni per poter accedere alla piattaforma telematica.
Pertanto, l'appellata concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 368/2021 resa dal Giudice di Pace di Sala Consilina, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
Con provvedimento del 25.01.2022, chiesta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 14.03.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Mutata la persona fisica del giudicante e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. concedendo termine per note conclusive.
Dopo ulteriore rinvio per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Preliminarmente, in rito, va accolta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata a proposito dell'introduzione di una domanda nuova Controparte_1
nel giudizio d'appello.
Ai sensi dell'articolo 345 c.p.c. “nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio “. La ratio del divieto va ricercata nel rispetto del principio del doppio grado di giudizio. Al fine di qualificare una domanda come nuova, occorre guardare al principio di identificazione dell'azione e verificare se vi sia stato o meno mutamento degli elementi oggettivi (petitum o causa petendi) o soggettivi della domanda.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato, in punto di diritto, che “si ha “mutatio libelli” quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un “petitum” diverso e più ampio oppure una causa petendi fondate su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema
d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice “ emendatio” quando incide sulla “ causa petendi” in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere”( Cass. n.
12621/2012, Cass. n. 7524/2005, Cass. n 17457/2009, Cass. n 9266/2010). Ancora, la giurisprudenza specifica che “non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345
c.p.c, la specificazione della domanda effettuata dalla parte con l'attribuzione, in appello, di un diverso nomen iuris, basato sui medesimi fatti dedotti in primo grado, essendo rimesso al giudice di merito, anche in appello, se investito del gravame, il potere- dovere di qualificazione della domanda con l'unico limite che resti invariato il bene della vita domandato”. ( Cass. n 24055/08; Cass. n 19812 /04). Tanto premesso, nel caso in esame sia nell'atto di citazione che nella comparsa conclusionale (nel giudizio di I grado) la parte attrice ha formulato le seguenti richieste “ accertare e dichiarare l'estinzione del contratto stipulato tra e la società Parte_1
convenuta, per esercizio di rinuncia al corso ex art.8 delle condizioni generali del contratto, nonché la restituzione della somma eccedente il 20 % del costo del corso, ai sensi dell'art 2033 c.c.”. Invece, nell'atto introduttivo del giudizio di appello, la parte attrice chiede oltre “alla restituzione delle somme versate, anche di dichiarare risoluto per inadempimento il contratto”. Risulta differente quindi l'accertamento richiesto e anche la prospettazione della parte posto che nel giudizio di appello si chiede di valutare l'inadempimento della controparte, mentre tema centrale del giudizio di primo grado era di accertare il valido esercizio del diritto di recesso.
Ciò detto, va ulteriormente chiarito che, in ogni caso, anche nel merito l'appello è infondato e deve essere integralmente respinto per quanto di ragione.
La parte attrice, in primo grado, ha articolato la propria domanda di rinuncia alla preparazione del corso sulla base dell'articolo 8 delle condizioni generali del contratto.
Detta clausola prevedeva che il partecipante poteva recedere dal contratto dal quindicesimo giorno al ventesimo giorno dall'iscrizione. L'esercizio di tale diritto comportava che l'allievo avrebbe dovuto pagare tramite bonifico IBAN una somma pari al 20% del costo del corso;
qualora tale diritto non fosse stato esercitato nei già menzionati termini, il contratto avrebbe avuto regolare adempimento.
La parte appellante esercitava il diritto di rinuncia alla con nota Pec Controparte_1
il 12 dicembre 2020, dal momento che asseriva di non aver ricevuto alcuna comunicazione di inizio corso.
Orbene, in primo luogo come correttamente messo in luce dal giudice di prime cure il diritto di recesso e di rinuncia poteva essere esercitato nel termine decorrente dall'iscrizione e non dall'inizio del corso.
Quanto alla mancata comunicazione dell'inizio del corso, in realtà, questa era già espressamente indicata nel contratto.
L'art. 1 del piano di studi da considerarsi parte integrante del contratto prevedeva che
“ l'inizio del corso coincide, dopo 20/30 giorni dall'iscrizione con l'invio di una mail di istruzioni per poter accedere alla piattaforma e iniziare le lezioni a distanza, anticipata da sms o whatsapp”.
La società aveva inviato messaggio whatsapp in data 2 ottobre 2020 Controparte_1
per la convocazione dello stage di Taranto, nonché successivi messaggi whatsapp in data 07/10/2020 con cui veniva confermata l'iscrizione al corso di operatore della sicurezza privata a cui venivano allegati il riepilogo dei dati anagrafici e i codici di accesso alla piattaforma per il corso di operatore della sicurezza.
Quella comunicazione è essa stessa l'inizio del corso come si deduce dal contratto.
È noto che in giurisprudenza, i messaggi di whatsapp rientrano nella disciplina di cui all'art 2712 c.c. relativo alle prove documentali. Questi sono pertanto assimilabili alle riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche ed in genere ad ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o cose, e come tali formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. n 11606/2018).
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c.
“il disconoscimento che fa perdere ad esse la qualità della prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve essere tuttavia chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza fra realtà fattuale e realtà riprodotta;
comunque non impedisce che il giudice possa accertarne la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”. (Cass. n. 3122/2015).
Se pur l'appellante disconosce genericamente tali messaggi, dalla Parte_1
comunicazione di avvenuta registrazione al portale (all.10) si evince la prova dell'effettiva ricezione circa l'inizio del corso.
Correttamente parte appellata mette in luce che il ricevette le istruzioni per la Pt_1
registrazione a mezzo dei summenzionati messaggi whatsapp (anziché a mezzo e-mail) per la semplice ragione che egli non aveva comunicato alcun proprio indirizzo e-mail, come emerge dal contratto, ove il indicava solo il proprio recapito telefonico, Pt_1
lasciando libero lo spazio per indicare il recapito e-mail (v. all.1, pag.1)
Dalla documentazione prodotta il presunto recesso è avvenuto tramite la pec del
10.12.2020 quindi ben oltre il termine di 20 giorni dall'iscrizione al corso come previsto dalla clausola contrattuale, ma anche oltre i 20 giorni dalla registrazione del portale. Inoltre, il recesso che doveva avvenire entro i 20 giorni dall'iscrizione del corso era subordinato al pagamento di una somma pari al 20% del costo del corso tramite un bonifico di cui non vi è prova in atti.
Infine, il mancato utilizzo delle lezioni del corso addotto da non è Parte_1
sicuramente circostanza rilevante, in quanto il parziale o mancato utilizzo delle lezioni del corso non è contemplata in alcun modo ai fini della rinuncia alla preparazione.
Dall'analisi del contratto stipulato, infatti, emerge l'obbligo dello stesso del pagamento del prezzo che chiaramente non viene meno qualora lo stesso decida di non fruire volontariamente della controprestazione.
Ne deriva che le eccezioni presentate in primo grado in ordine alla sproporzione della somma pagata risultano del tutto destituite di fondamento poiché in presenza di un contratto valido la parte è sempre gravata dell'onere di adempiere.
Quanto alle spese legali, le stesse hanno seguito la soccombenza e non vi è alcun obbligo del giudice di valutare la mancata volontà di conciliare nell'ipotesi in cui la posizione della parte risulti al termine del procedimento vittoriosa.
Pertanto, alla luce di quanto esposto ritiene questo giudicante che la soluzione adottata dal giudice di prime cure sia condivisibile, con conseguente integrale rigetto dell'appello.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Sig.ra e vengono Parte_1
liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte.
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co 1 quater
D.P.R 20-05-2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 co17 legge 24-12-2012 n. 228 per la condanna dell'appellante al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 368/2021 del Giudice di Pace di Sala Consilina;
• Condanna il sig.re , al pagamento delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio, in favore dell'avv. Federico Guglielmo Lella, dichiaratosi procuratore antistatario di parte appellata, nella misura pari ad euro 462,00 per compensi professionali, oltre 15% rimb. for., IVA e
CPA, come per legge, se dovuti;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco