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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 10388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10388 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 35422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VI NT, spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter cpc, fino al 15.10.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini Parte_1
145, presso lo studio dell'avv. Fabio Santoro che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1 di Villa Massimo 33, presso lo studio dell'avv. Maurizio Benincasa che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 2.10.2024 già Parte_1 dipendente di transitata dall'1.10.2005 alle dipendenze di Parte_2 CP_2
(divenuta dall'1.1.2011), assegnata dal 17.4.2007 all'Ufficio
[...] Controparte_1
1 Amministrazione e Finanza e quindi dal 3.12.2007 all'attuale Unità Organizzativa
Gestione del Personale con qualifica di Impiegata Amministrativa Terzo Livello e dall'1.12.2023 Terzo Livello Super, descritte dettagliatamente le mansioni svolte
(determinazione del costo relativo al TFR di tutti i dipendenti, gestione degli stipendi di tutti i dipendenti, elaborazione della contabilità del personale di CP_1
CP_ determinazione del costo redazione del Budget del Personale, consulenza e supporto nella revisione della contrattazione aziendale integrativa, redazione del
Regolamento Interno Aziendale) ed i singoli adempimenti nei quali le stesse si concretizzavano, da ritenersi rientranti nel superiore livello Secondo D2 (o in via subordinata Secondo D1), conveniva in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo al Tribunale di voler “In via decisoria: - accertare e dichiarare, con decorrenza dal gennaio 2011 -
o da altra data, anteriore o successiva, come accertata all'esito del processo - che, sulla base delle mansioni effettivamente svolte, la dott.ssa ha diritto all'inquadramento nel Parte_1 superiore livello Secondo D2, in via gradata, Secondo D1, previsto dal CCNL Commercio, Servizi e
Terziario, nonché dal Contratto aziendale di secondo livello applicati da;
- per Controparte_1
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 regolarizzazione della posizione normativa, retributiva e previdenziale della dott.ssa Parte_1
a far data dal gennaio 2011 - o da altra data, anteriore o successiva, come accertata all'esito
[...] del processo - nonché al pagamento delle differenze retributive, parametrate sul superiore livello
Secondo D2, in via gradata Secondo D1, del CCNL e del contratto integrativo applicato, quantificate, rispettivamente, in € 57.557,20 e in € 46.245,89 - o pari al diverso importo, maggiore
o minore, come accertato all'esito del processo - oltre al Trattamento di Fine rapporto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle predette somme, come per legge;
In ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA e Spese Generali come per legge”.
Si costituiva in giudizio la la quale, descritti i compiti affidati alla Controparte_1 nell'ambito del Servizio Gestione del Personale al quale era assegnata, Pt_1 contestato che la ricorrente avesse mai svolto “compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo” o “funzioni direttive di unità
2 organizzative importanti o di particolare importanza”, né mai effettuato “la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica” o “funzioni professionali specialistiche” o “funzioni professionali caratterizzate da significativo contenuto specialistico”, quali mansioni proprie del II livello del CCNL Terziario o del livello D2 o D1 del Contratto Aziendale di 2^ livello, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente: rinviata per la decisione, all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc assegnati fino al 15.10.2025, era dunque decisa con il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che, nella valutazione relativa alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, come noto, il procedimento logico giuridico si articola in tre fasi successive: l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, e il raffronto dei risultati di tali due indagini (v., tra le numerose altre, Cass., Sez. Lav., 4791/2004; Cass., Sez. Lav., 8025/2003). Come chiaramente precisato dalla Suprema Corte poi “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale” (Cass., Sez. Lav., 11925/2003).
Questa è dunque la chiave di indagine che deve guidare il Giudice nella valutazione del materiale probatorio. Attraverso un procedimento c.d. trifasico, deve appurare che i compiti diversi e maggiormente qualificanti svolti dal dipendente siano riconducibili alle mansioni proprie della qualifica invocata con riguardo alla classificazione del personale operata dal contratto collettivo applicato in azienda, operando i seguenti
3 passaggi: a) accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) confronto tra le funzioni effettivamente espletate e quelle previste dalla normativa contrattuale.
Ciò posto, nel caso di specie la ricorrente - inquadrata nel Terzo Livello Super del
Contratto Integrativo Aziendale - deduce che le mansioni svolte dal gennaio 2011 rientrerebbero nel livello Secondo D2 – o D1 – del CCNL Terziario nonché dal
Contratto Aziendale di secondo livello applicati da CP_1
Tanto premesso, emerge dall'esame del CCNL in atti (cfr. doc. 1 allegato al ricorso) che appartengono al Terzo livello “…i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” , e cioè “…19) contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”.
Il livello 3S del Contratto Aziendale di 2^ livello di Aequa Roma prevede le posizioni di Addetto rapporti con il contribuente di concetto (• Ricevimento dei contribuenti e delle relative istanze, lavorazione e controllo di 1° e 2° livello delle pratiche. • Gestione degli appuntamenti. • Ricevimento contribuenti al punto informativo, nei casi in cui si renda necessaria la presenza di operatori con maggiore esperienza e qualificazione professionale per effetto di invii di atti di maggiore complessità o consistenza), Addetto attività di produzione di concetto (•
Analisi delle liste dei contribuenti secondo i criteri stabiliti dalle procedure adottate al fine di individuare le posizioni di irregolarità o evasione. • Produzione degli atti ed eventuale avvio alla
4 spedizione. • Verifica dei risultati delle notifiche degli atti ai fini della predisposizione dei ruoli di riscossione coattiva. • Attività di front e back office. • Coordinamento di unità temporanee di rilevazione dati censiti sul territorio. • Rendicontazione attività da sottoporre al livello gerarchico superiore. • Predisposizione dei documenti necessari per la gestione del contenzioso, dei rimborsi e degli sgravi), Addetto attività catastali di concetto (• Analisi ed attribuzione rendita agli immobili/terreni non censiti. • Aggiornamento a seguito di volture, cambi di proprietà, successioni, bonifica o recupero di informazioni sulla consistenza e sull'ubicazione degli immobili. • Verifica delle informazioni sui titolari di immobili destinatari di notifiche, acquisizione degli esiti delle notifiche e predisposizione dei conseguenti aggiorna-menti degli archivi catastali. • Coordinamento di unità temporanee di rilevazione dati censiti sul territorio. • Rendicontazione attività da sottoporre al livello gerarchico superiore. • Predisposizione richieste e controllo di informazioni e reperimento atti alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari), Addetto attività di contenzioso di concetto (•
Acquisizione e protocollazione dei ricorsi pervenuti. • Predisposizione memorie difensive per il relative a persone giuridiche ed enti. • Archiviazione sentenze, rendicontazione. • CP_4
Lavorazione istanze autotutela), Addetto Legale (• Ricerche normative e giurisprudenziali anche sulla base delle indicazioni forni-te dal vertice aziendale, dai responsabili degli uffici coinvolti e dalle consulenze legali esterne. • Collaborazione alla redazione di prospetti, documenti, atti, contratti, memorie difensive, ricorsi, etc. • Predisposizioni convocazioni Organi Societari nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa. • Redazione bozze verbali delle deliberazioni degli Organi Societari ed aggiornamento dei libri Societari), Addetto comunicazione di concetto (• Stesura di programmi operativi derivanti da esigenze di comunicazione esterna di carattere ordinario e straordinario. • Redazione comunicati stampa e testi. • Recepimento degli standard comunicativi aziendali e dei format adottati per la realizzazione del materiale di supporto (carta intestata, modulistica, etc) e verifi-ca del corretto utilizzo. • Organizzazione eventi (forum, seminari, convegni).
• Aggiornamento contenuti sito Web ed intranet aziendale e collaborazione al di-segno dei siti. •
Rendicontazione).
Al livello II appartengono, invece, “…i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica
5 la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè”…4) corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
….7) contabile con mansioni di concetto;
…8) segretario di direzione con mansioni di concetto;
…12) determinatore di costi;
…38) assistente del product manager;
…39) internal auditor;
….42) revisore contabile….”.
Il Contratto aziendale di 2° livello di Aequa Roma prevede, inoltre, che all'Area D
“Appartiene all'area D il personale direttivo: • In possesso di elevata competenza tecnico/professionale acquisita tramite istruzione universitaria e/o approfondita conoscenza e maturata esperienza;
• Che opera su attività, processi e sistemi di elevata ampiezza e forte complessità, di ordine tecnico, amministrativo e/o di coordinamento;
• Che gode di autonomia di iniziativa relativamente alla programmazione e alla soluzione di tutti i problemi gestionali organizzativi connessi allo svolgimento e al perseguimento dei fini propri dell'impresa; • Che gestisce informazioni complesse anche da identificare, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere. Figure professionali indicative: Coordinatore di unità organizzativa;
che al
Livello D1 “…appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative importanti
e/o che svolge funzioni professionali specialistiche” e al Livello D2 “… appartiene il personale direttivo con consolidata esperienza e polifunzionalità, preposto alla guida di unità organizzative di particolare importanza o che svolge funzioni professionali caratterizzate da significativo contenuto specialistico”.
Dalla lettura delle riportate declaratorie emerge che i due livelli (quello posseduto dalla e quello nel quale ritiene di dover essere inquadrata) differiscono tra loro: in Pt_1 relazione al contenuto delle attività (“mansioni di concetto o prevalentemente tali” per il terzo livello e “compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo” per il II livello); con riferimento al livello di professionalità richiesto (“particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza… specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” per il terzo livello e
“nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica” per il secondo livello); avuto riguardo al grado di autonomia decisionale (descritta come “condizioni di autonomia
6 operativa” per il terzo livello, a fronte della definizione di “operativamente autonomi” per gli appartenenti al secondo livello).
Come si evince dalla lettura delle sopra richiamate declaratorie, i caratteri necessari e distintivi ai fini dell'inquadramento nell'invocato II livello sono le funzioni di coordinamento e controllo e lo svolgimento dei compiti in autonomia, con specifica professionalità tecnica o scientifica.
E invero i “Lavoratori di concetto” sono coloro che svolgono attività che richiedono un livello intellettuale/di elaborazione, non puramente esecutivo o manuale;
l'“Autonomia operativa” prevede che, seppur non completamente indipendenti come un dirigente, essi siano in grado di poter prendere decisioni nell'ambito delle proprie mansioni senza supervisione continua;
le “Funzioni di coordinamento e controllo” implicano che essi possano gestire, coordinare e controllare attività, persone, processi o progetti;
il “Carattere creativo/tecnico/scientifico” comporta che in alcuni casi la loro prestazione possa richiedere competenze specialistiche, tecniche o scientifiche, con un certo grado di originalità o iniziativa rispetto alla mansione strettamente prescritta.
La ricorrente rivendica, in ogni caso, l'inquadramento nel livello secondo che il
Contratto Aziendale – cfr. all. 42 ricorrente – fa rientrare, con l'accorpamento dei livelli, nell'area D, alla quale, come visto, appartiene il personale direttivo che, in possesso di “elevata competenza tecnico professionale” (acquisita con istruzione universitaria e/o approfondita conoscenza e maturata esperienza) svolga, quanto al D1 “funzioni direttive di unità organizzative importanti e/o che svolge funzioni professionali specialistiche” e, quanto al D2, che sia “preposto alla guida di unità organizzative di particolare importanza o che svolge funzioni professionali caratterizzate da significativo contenuto specialistico”.
Superfluo, ai fini che interessano, appare l'argomento - dibattuto tra le parti e ribadito nelle note conclusive - relativo alla “necessità” di individuazione, nelle mansioni della ricorrente, di funzioni “direttive”.
7 A ben vedere, invero, dalla lettura della declaratoria del II livello del CCNL e di quella
– corrispondente - del Contratto Aziendale, i caratteri dell'attività svolta dal personale ivi inquadrato sono connotati da funzioni di coordinamento e autonomia operativa certamente tipici di figure professionali dotate di “elevata competenza tecnico professionale”, senza che assuma dirimente rilievo la classificazione “direttiva” dell'attività.
Ora è che, anche solo considerando la declaratoria del secondo livello, la descrizione delle mansioni svolte dalla ricorrente - qualificate in maniera affatto diversa da parte della difesa della società convenuta - e il corredo documentale in atti non consentono di accertare - né di approfondire - la sussistenza delle funzioni di coordinamento e controllo né, del resto, quella di un'attività svolta con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
E invero la ricorrente, dettagliandone i relativi adempimenti, descrive un'attività di
“determinazione e gestione del costo” del TFR dei dipendenti di e di CP_1
“gestione” degli stipendi, di “elaborazione” della contabilità del personale e di CP_
“determinazione” del costo di “redazione” del budget del personale, di
“consulenza e supporto” ai vertici aziendali nella revisione della contrattazione aziendale integrativa, nella “redazione” del Regolamento Interno Aziendale, della
“gestione” di varie procedure relative ad aspetti stipendiali, previdenziali e fiscali dei dipendenti.
Pur riferendosi nella narrativa ad un numero limitato di specifici documenti tra quelli, numerosissimi, prodotti in corposissimi (quanto ridondanti) allegati, a sostegno della propria tesi (e tralasciando il richiamo ad altri del tutto necessari per apprezzare la rispondenza delle allegazioni in ordine a mansioni specifiche), la produce Pt_1 con il ricorso una serie copiosissima di e-mail, nella gran parte delle quali appare omessa parte della “conversazione”, non comparendo l'input della richiesta che viene rivolta alla ricorrente, bensì solo ed esclusivamente la trasmissione (in risposta) del dato al suo Responsabile (si vedano, ad esempio e per tutte, l'e-mail del 20.9.2011, all.
21, ove la stessa risponde scrivendo esclusivamente al suo responsabile - invece che
8 anche a coloro che a questi esprimono la richiesta - omettendo, dunque, di riportare l'inoltro effettuato, a lei, da parte del responsabile;
l'e-mail del 30.3.2020, all. 30, “report contenimento costi personale”, ove chiede al suo responsabile la trasmissione di elaborati allegati alla richiesta originaria proveniente da soggetto terzo, nella specie Roma
Capitale, nonché molte altre e-mail nelle quali si limita a trasmettere quanto richiesto, vedi per tutte mail dell'8.3.2013 all. 23).
Analizzando, nondimeno, le numerosissime e-mail prodotte dalla ricorrente, appare evidente che le stesse negli anni si ripetono quanto a contenuto e operatività, rivelando come la stessa si limiti, in alcune, a trasmettere dati analitici o di riepilogo alla società esterna (o allo studio legale), in altre a rispondere a richieste pervenute dai suoi superiori e a trasmettere dati aggregati come già concordato e in altre ancora a predisporre bozze indicando che, se condivise, le stesse possono essere inviate.
E invero, dalla lettura della corrispondenza prodotta – suddivisa in 14 cartelle, ognuna relativa ad un anno, dal 2011 al 2024, contenenti complessivamente 717 documenti
(per la quasi totalità e-mail) – emerge, a titolo esemplificativo, che la ricorrente risponde ad una precisa richiesta del suo responsabile (“Avrei bisogno di un report che riepiloghi, persona per persona, la retribuzione lorda e il costo sostenuto nel 2010 e nel 2011 per i dirigenti ed i quadri”) il quale indica gli esatti termini nei quali redigere il report (e quindi un mero scarico dati) da lui atteso (cfr. e-mail del 17.11.2011, all. 21); che restituisce a tal i conteggi relativi al costo del personale (“abbiamo terminato il conteggio del Per_1
Costo del Personale per gli anni 2014 e 2015 in base alle assunzioni che ci hai indicato”) sulla scorta dei dati dallo stesso forniti (cfr. e-mail 31.10.2012, all. 22); che trasmette prospetti redatti su indicazioni specificamente fornite (cfr. e-mail dell'8.3.2013 all. 23
“Prospetto x monitoraggio ferie+perm”, in risposta ad una richiesta di tal che indica Per_2 esattamente come deve essere compilato il prospetto); che “estrae” il dato che fornisce al richiedente (e non anche lo “determina”, cfr. e-mail 3.3.2014 all. 24 e e-mail del
20.7.2015) attenendosi alle indicazioni ricevute, utilizzando anche quello fornito dai consulenti e quello mutuato dai documenti contabili, o, al più, lo ricostruisce sulla
9 scorta delle risultanze del sistema (cfr. e-mail dell' 11.3.2016, all. 26, e e-mail del
19.12.2017, all. 27, alla quale risulta allegato un file TXT costituente “output” di un sistema informatico sul quale sono archiviate le informazioni;
e-mail del 23.3.2023 all.
33, ove c'è una richiesta puntuale di estrazione di cedolini di taluni dipendenti per la selezione del pagamento premio e in allegato la ricorrente restituisce il cedolino estratto); che non è operativamente autonoma né opera con creatività o con professionalità specifica o tecnica, mostrando di non restituire risposte complete e di non essere in grado di assumere alcuna decisione (cfr. e-mail del 2.8.2018, all. 28, nella quale, nel rivolgere quesiti allo studio legale Benincasa e Sicari, chiede quale comportamento adottare per la liquidazione delle competenze di fine rapporto su due licenziamenti e se si debbano adottare formali comunicazioni verso le finanziarie).
Quanto alla mansione di determinatore di costi, premesso che per tale deve intendersi una figura chiave nella gestione economico-finanziaria di un'azienda, responsabile dell'analisi, del calcolo e del controllo dei costi legati ai processi, ai servizi e alle attività aziendali, nonché della redazione di report o presentazioni per la direzione, le attività svolte dalla non appaiono affatto aderenti a tale profilo professionale. Dalla Pt_1 copiosa documentazione offerta dalla ricorrente, a parte rilevare la produzione di taluni file Excel nei quali i costi sono meramente trasmessi secondo precise indicazioni ricevute, non è stato possibile ravvisare alcuna azione di supporto alla gestione, pianificazione o definizione di obiettivi strategici;
non emerge, invero, dai documenti prodotti alcun criterio usato per la determinazione dei costi o ragionamenti che possano far apprezzare che il dato trasmesso sia stato “determinato” dal soggetto che lo sta diffondendo. Invero, le reportistiche trasmesse, più o meno organizzate, vengono inviate senza alcuna analisi o classificazione di sorta che possa rendere chiaro e sintetico lo scenario rappresentato per supportare la direzione sull'eventuale strategia o fornire una puntuale lettura del dato fornito.
10 Infine, nella lettera di apprezzamento ricevuta (cfr. all. 10), non vi è alcuna traccia di riconoscimenti in ordine a mansioni direttive o di creatività applicata al singolo processo svolto.
Orbene, l'esame della documentazione prodotta, non consente affatto di apprezzare le caratteristiche di un lavoro svolto con autonomia operativa nel senso indicato (e quindi con capacità e potere di prendere decisioni nell'ambito delle proprie mansioni senza supervisione continua); non di mansioni comportanti funzioni di coordinamento e controllo (nel senso visto di gestione, coordinamento e controllo di attività, persone, processi o progetti); né, infine, di ravvisare, nell'operato della ricorrente, un carattere creativo/tecnico/scientifico (nell'accezione di apporto di originalità o iniziativa rispetto alle mansioni strettamente previste riconducibile a competenze specialistiche, tecniche o scientifiche).
Emerge, piuttosto, che l'attività della si attenga sempre a specifiche direttive, Pt_1 segua operativamente puntuali richieste, si concreti, di fatto, in un'estrazione di dati in ordine ai quali la stessa non compie alcuna effettiva attività di determinazione (ma al più di elaborazione): il suo operato è costantemente riferito a indicazioni specifiche dei responsabili, giammai la stessa assumendo decisioni autonome o iniziative che coinvolgano la sua diretta responsabilità; è assente, poi, qualsiasi attività di gestione, coordinamento o controllo di processi o di risorse.
Né, del resto, sulla scorta della documentazione prodotta - dalla quale in nessun modo riscontrabile la operata allegazione di mansioni tipiche del secondo livello - alcuna attività istruttoria poteva ritenersi necessaria ai fini della decisione di merito.
La prova articolata dalla ricorrente, infatti, così come formulata (esclusivamente in riferimento agli allegati del ricorso, come detto non idonei a dimostrare lo svolgimento di compiti rientranti nel II livello), non essendo gli elementi offerti sul piano descrittivo - carenti di elementi specifici - idonei a supportare la tesi dello svolgimento di mansioni superiori a quelle dell'inquadramento riconosciutole dall'azienda, non avrebbe potuto avere ingresso nel giudizio.
11 Si osserva, invero, che “La disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo dì consentire all'avversario dì formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e dì dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente;
specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice” (Cass. sez. lav. sent.
n. 2201 del 31.1.2007). E ancora: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa...”. (Cass. sez. 3 sent. n. 9547 del
22.4.2009).
E invero, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass. 19.1.2018; b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. e sussiste, dunque, se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato. Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192), dacché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
12 Nella specie le allegazioni di parte ricorrente - fondate su circostanze a priori contrastanti con le incontestate emergenze documentali in atti - non solo non presentavano l'attitudine a dissipare le perplessità in ordine alla effettiva esistenza del fatto storico relativo allo svolgimento di mansioni superiori, ma di fatto hanno condotto ad escludere in radice la fondatezza dell'assunto posto a fondamento del ricorso.
Tanto ha impedito, dunque, di dare ingresso alla prova orale.
La riscontrata carenza, nell'attività svolta dalla ricorrente, dei requisiti analizzati
(necessari per il superiore inquadramento) induce, invero, a ritenere che le mansioni dalla stessa disimpegnate rientrino a pieno titolo nel livello di inquadramento dalla medesima posseduto.
Il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.300,00 oltre spese generali e accessori come per legge, in favore della convenuta, in persona del l.r.p.t..
Roma, 17.10.2025
Il Giudice
VI NT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VI NT, spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter cpc, fino al 15.10.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini Parte_1
145, presso lo studio dell'avv. Fabio Santoro che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1 di Villa Massimo 33, presso lo studio dell'avv. Maurizio Benincasa che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 2.10.2024 già Parte_1 dipendente di transitata dall'1.10.2005 alle dipendenze di Parte_2 CP_2
(divenuta dall'1.1.2011), assegnata dal 17.4.2007 all'Ufficio
[...] Controparte_1
1 Amministrazione e Finanza e quindi dal 3.12.2007 all'attuale Unità Organizzativa
Gestione del Personale con qualifica di Impiegata Amministrativa Terzo Livello e dall'1.12.2023 Terzo Livello Super, descritte dettagliatamente le mansioni svolte
(determinazione del costo relativo al TFR di tutti i dipendenti, gestione degli stipendi di tutti i dipendenti, elaborazione della contabilità del personale di CP_1
CP_ determinazione del costo redazione del Budget del Personale, consulenza e supporto nella revisione della contrattazione aziendale integrativa, redazione del
Regolamento Interno Aziendale) ed i singoli adempimenti nei quali le stesse si concretizzavano, da ritenersi rientranti nel superiore livello Secondo D2 (o in via subordinata Secondo D1), conveniva in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo al Tribunale di voler “In via decisoria: - accertare e dichiarare, con decorrenza dal gennaio 2011 -
o da altra data, anteriore o successiva, come accertata all'esito del processo - che, sulla base delle mansioni effettivamente svolte, la dott.ssa ha diritto all'inquadramento nel Parte_1 superiore livello Secondo D2, in via gradata, Secondo D1, previsto dal CCNL Commercio, Servizi e
Terziario, nonché dal Contratto aziendale di secondo livello applicati da;
- per Controparte_1
l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 regolarizzazione della posizione normativa, retributiva e previdenziale della dott.ssa Parte_1
a far data dal gennaio 2011 - o da altra data, anteriore o successiva, come accertata all'esito
[...] del processo - nonché al pagamento delle differenze retributive, parametrate sul superiore livello
Secondo D2, in via gradata Secondo D1, del CCNL e del contratto integrativo applicato, quantificate, rispettivamente, in € 57.557,20 e in € 46.245,89 - o pari al diverso importo, maggiore
o minore, come accertato all'esito del processo - oltre al Trattamento di Fine rapporto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle predette somme, come per legge;
In ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA e Spese Generali come per legge”.
Si costituiva in giudizio la la quale, descritti i compiti affidati alla Controparte_1 nell'ambito del Servizio Gestione del Personale al quale era assegnata, Pt_1 contestato che la ricorrente avesse mai svolto “compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo” o “funzioni direttive di unità
2 organizzative importanti o di particolare importanza”, né mai effettuato “la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica” o “funzioni professionali specialistiche” o “funzioni professionali caratterizzate da significativo contenuto specialistico”, quali mansioni proprie del II livello del CCNL Terziario o del livello D2 o D1 del Contratto Aziendale di 2^ livello, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente: rinviata per la decisione, all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc assegnati fino al 15.10.2025, era dunque decisa con il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che, nella valutazione relativa alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, come noto, il procedimento logico giuridico si articola in tre fasi successive: l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, e il raffronto dei risultati di tali due indagini (v., tra le numerose altre, Cass., Sez. Lav., 4791/2004; Cass., Sez. Lav., 8025/2003). Come chiaramente precisato dalla Suprema Corte poi “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale” (Cass., Sez. Lav., 11925/2003).
Questa è dunque la chiave di indagine che deve guidare il Giudice nella valutazione del materiale probatorio. Attraverso un procedimento c.d. trifasico, deve appurare che i compiti diversi e maggiormente qualificanti svolti dal dipendente siano riconducibili alle mansioni proprie della qualifica invocata con riguardo alla classificazione del personale operata dal contratto collettivo applicato in azienda, operando i seguenti
3 passaggi: a) accertamento delle attività lavorative in concreto svolte;
b) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) confronto tra le funzioni effettivamente espletate e quelle previste dalla normativa contrattuale.
Ciò posto, nel caso di specie la ricorrente - inquadrata nel Terzo Livello Super del
Contratto Integrativo Aziendale - deduce che le mansioni svolte dal gennaio 2011 rientrerebbero nel livello Secondo D2 – o D1 – del CCNL Terziario nonché dal
Contratto Aziendale di secondo livello applicati da CP_1
Tanto premesso, emerge dall'esame del CCNL in atti (cfr. doc. 1 allegato al ricorso) che appartengono al Terzo livello “…i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” , e cioè “…19) contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi”.
Il livello 3S del Contratto Aziendale di 2^ livello di Aequa Roma prevede le posizioni di Addetto rapporti con il contribuente di concetto (• Ricevimento dei contribuenti e delle relative istanze, lavorazione e controllo di 1° e 2° livello delle pratiche. • Gestione degli appuntamenti. • Ricevimento contribuenti al punto informativo, nei casi in cui si renda necessaria la presenza di operatori con maggiore esperienza e qualificazione professionale per effetto di invii di atti di maggiore complessità o consistenza), Addetto attività di produzione di concetto (•
Analisi delle liste dei contribuenti secondo i criteri stabiliti dalle procedure adottate al fine di individuare le posizioni di irregolarità o evasione. • Produzione degli atti ed eventuale avvio alla
4 spedizione. • Verifica dei risultati delle notifiche degli atti ai fini della predisposizione dei ruoli di riscossione coattiva. • Attività di front e back office. • Coordinamento di unità temporanee di rilevazione dati censiti sul territorio. • Rendicontazione attività da sottoporre al livello gerarchico superiore. • Predisposizione dei documenti necessari per la gestione del contenzioso, dei rimborsi e degli sgravi), Addetto attività catastali di concetto (• Analisi ed attribuzione rendita agli immobili/terreni non censiti. • Aggiornamento a seguito di volture, cambi di proprietà, successioni, bonifica o recupero di informazioni sulla consistenza e sull'ubicazione degli immobili. • Verifica delle informazioni sui titolari di immobili destinatari di notifiche, acquisizione degli esiti delle notifiche e predisposizione dei conseguenti aggiorna-menti degli archivi catastali. • Coordinamento di unità temporanee di rilevazione dati censiti sul territorio. • Rendicontazione attività da sottoporre al livello gerarchico superiore. • Predisposizione richieste e controllo di informazioni e reperimento atti alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari), Addetto attività di contenzioso di concetto (•
Acquisizione e protocollazione dei ricorsi pervenuti. • Predisposizione memorie difensive per il relative a persone giuridiche ed enti. • Archiviazione sentenze, rendicontazione. • CP_4
Lavorazione istanze autotutela), Addetto Legale (• Ricerche normative e giurisprudenziali anche sulla base delle indicazioni forni-te dal vertice aziendale, dai responsabili degli uffici coinvolti e dalle consulenze legali esterne. • Collaborazione alla redazione di prospetti, documenti, atti, contratti, memorie difensive, ricorsi, etc. • Predisposizioni convocazioni Organi Societari nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa. • Redazione bozze verbali delle deliberazioni degli Organi Societari ed aggiornamento dei libri Societari), Addetto comunicazione di concetto (• Stesura di programmi operativi derivanti da esigenze di comunicazione esterna di carattere ordinario e straordinario. • Redazione comunicati stampa e testi. • Recepimento degli standard comunicativi aziendali e dei format adottati per la realizzazione del materiale di supporto (carta intestata, modulistica, etc) e verifi-ca del corretto utilizzo. • Organizzazione eventi (forum, seminari, convegni).
• Aggiornamento contenuti sito Web ed intranet aziendale e collaborazione al di-segno dei siti. •
Rendicontazione).
Al livello II appartengono, invece, “…i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica
5 la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè”…4) corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
….7) contabile con mansioni di concetto;
…8) segretario di direzione con mansioni di concetto;
…12) determinatore di costi;
…38) assistente del product manager;
…39) internal auditor;
….42) revisore contabile….”.
Il Contratto aziendale di 2° livello di Aequa Roma prevede, inoltre, che all'Area D
“Appartiene all'area D il personale direttivo: • In possesso di elevata competenza tecnico/professionale acquisita tramite istruzione universitaria e/o approfondita conoscenza e maturata esperienza;
• Che opera su attività, processi e sistemi di elevata ampiezza e forte complessità, di ordine tecnico, amministrativo e/o di coordinamento;
• Che gode di autonomia di iniziativa relativamente alla programmazione e alla soluzione di tutti i problemi gestionali organizzativi connessi allo svolgimento e al perseguimento dei fini propri dell'impresa; • Che gestisce informazioni complesse anche da identificare, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere. Figure professionali indicative: Coordinatore di unità organizzativa;
che al
Livello D1 “…appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative importanti
e/o che svolge funzioni professionali specialistiche” e al Livello D2 “… appartiene il personale direttivo con consolidata esperienza e polifunzionalità, preposto alla guida di unità organizzative di particolare importanza o che svolge funzioni professionali caratterizzate da significativo contenuto specialistico”.
Dalla lettura delle riportate declaratorie emerge che i due livelli (quello posseduto dalla e quello nel quale ritiene di dover essere inquadrata) differiscono tra loro: in Pt_1 relazione al contenuto delle attività (“mansioni di concetto o prevalentemente tali” per il terzo livello e “compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo” per il II livello); con riferimento al livello di professionalità richiesto (“particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza… specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” per il terzo livello e
“nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica” per il secondo livello); avuto riguardo al grado di autonomia decisionale (descritta come “condizioni di autonomia
6 operativa” per il terzo livello, a fronte della definizione di “operativamente autonomi” per gli appartenenti al secondo livello).
Come si evince dalla lettura delle sopra richiamate declaratorie, i caratteri necessari e distintivi ai fini dell'inquadramento nell'invocato II livello sono le funzioni di coordinamento e controllo e lo svolgimento dei compiti in autonomia, con specifica professionalità tecnica o scientifica.
E invero i “Lavoratori di concetto” sono coloro che svolgono attività che richiedono un livello intellettuale/di elaborazione, non puramente esecutivo o manuale;
l'“Autonomia operativa” prevede che, seppur non completamente indipendenti come un dirigente, essi siano in grado di poter prendere decisioni nell'ambito delle proprie mansioni senza supervisione continua;
le “Funzioni di coordinamento e controllo” implicano che essi possano gestire, coordinare e controllare attività, persone, processi o progetti;
il “Carattere creativo/tecnico/scientifico” comporta che in alcuni casi la loro prestazione possa richiedere competenze specialistiche, tecniche o scientifiche, con un certo grado di originalità o iniziativa rispetto alla mansione strettamente prescritta.
La ricorrente rivendica, in ogni caso, l'inquadramento nel livello secondo che il
Contratto Aziendale – cfr. all. 42 ricorrente – fa rientrare, con l'accorpamento dei livelli, nell'area D, alla quale, come visto, appartiene il personale direttivo che, in possesso di “elevata competenza tecnico professionale” (acquisita con istruzione universitaria e/o approfondita conoscenza e maturata esperienza) svolga, quanto al D1 “funzioni direttive di unità organizzative importanti e/o che svolge funzioni professionali specialistiche” e, quanto al D2, che sia “preposto alla guida di unità organizzative di particolare importanza o che svolge funzioni professionali caratterizzate da significativo contenuto specialistico”.
Superfluo, ai fini che interessano, appare l'argomento - dibattuto tra le parti e ribadito nelle note conclusive - relativo alla “necessità” di individuazione, nelle mansioni della ricorrente, di funzioni “direttive”.
7 A ben vedere, invero, dalla lettura della declaratoria del II livello del CCNL e di quella
– corrispondente - del Contratto Aziendale, i caratteri dell'attività svolta dal personale ivi inquadrato sono connotati da funzioni di coordinamento e autonomia operativa certamente tipici di figure professionali dotate di “elevata competenza tecnico professionale”, senza che assuma dirimente rilievo la classificazione “direttiva” dell'attività.
Ora è che, anche solo considerando la declaratoria del secondo livello, la descrizione delle mansioni svolte dalla ricorrente - qualificate in maniera affatto diversa da parte della difesa della società convenuta - e il corredo documentale in atti non consentono di accertare - né di approfondire - la sussistenza delle funzioni di coordinamento e controllo né, del resto, quella di un'attività svolta con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
E invero la ricorrente, dettagliandone i relativi adempimenti, descrive un'attività di
“determinazione e gestione del costo” del TFR dei dipendenti di e di CP_1
“gestione” degli stipendi, di “elaborazione” della contabilità del personale e di CP_
“determinazione” del costo di “redazione” del budget del personale, di
“consulenza e supporto” ai vertici aziendali nella revisione della contrattazione aziendale integrativa, nella “redazione” del Regolamento Interno Aziendale, della
“gestione” di varie procedure relative ad aspetti stipendiali, previdenziali e fiscali dei dipendenti.
Pur riferendosi nella narrativa ad un numero limitato di specifici documenti tra quelli, numerosissimi, prodotti in corposissimi (quanto ridondanti) allegati, a sostegno della propria tesi (e tralasciando il richiamo ad altri del tutto necessari per apprezzare la rispondenza delle allegazioni in ordine a mansioni specifiche), la produce Pt_1 con il ricorso una serie copiosissima di e-mail, nella gran parte delle quali appare omessa parte della “conversazione”, non comparendo l'input della richiesta che viene rivolta alla ricorrente, bensì solo ed esclusivamente la trasmissione (in risposta) del dato al suo Responsabile (si vedano, ad esempio e per tutte, l'e-mail del 20.9.2011, all.
21, ove la stessa risponde scrivendo esclusivamente al suo responsabile - invece che
8 anche a coloro che a questi esprimono la richiesta - omettendo, dunque, di riportare l'inoltro effettuato, a lei, da parte del responsabile;
l'e-mail del 30.3.2020, all. 30, “report contenimento costi personale”, ove chiede al suo responsabile la trasmissione di elaborati allegati alla richiesta originaria proveniente da soggetto terzo, nella specie Roma
Capitale, nonché molte altre e-mail nelle quali si limita a trasmettere quanto richiesto, vedi per tutte mail dell'8.3.2013 all. 23).
Analizzando, nondimeno, le numerosissime e-mail prodotte dalla ricorrente, appare evidente che le stesse negli anni si ripetono quanto a contenuto e operatività, rivelando come la stessa si limiti, in alcune, a trasmettere dati analitici o di riepilogo alla società esterna (o allo studio legale), in altre a rispondere a richieste pervenute dai suoi superiori e a trasmettere dati aggregati come già concordato e in altre ancora a predisporre bozze indicando che, se condivise, le stesse possono essere inviate.
E invero, dalla lettura della corrispondenza prodotta – suddivisa in 14 cartelle, ognuna relativa ad un anno, dal 2011 al 2024, contenenti complessivamente 717 documenti
(per la quasi totalità e-mail) – emerge, a titolo esemplificativo, che la ricorrente risponde ad una precisa richiesta del suo responsabile (“Avrei bisogno di un report che riepiloghi, persona per persona, la retribuzione lorda e il costo sostenuto nel 2010 e nel 2011 per i dirigenti ed i quadri”) il quale indica gli esatti termini nei quali redigere il report (e quindi un mero scarico dati) da lui atteso (cfr. e-mail del 17.11.2011, all. 21); che restituisce a tal i conteggi relativi al costo del personale (“abbiamo terminato il conteggio del Per_1
Costo del Personale per gli anni 2014 e 2015 in base alle assunzioni che ci hai indicato”) sulla scorta dei dati dallo stesso forniti (cfr. e-mail 31.10.2012, all. 22); che trasmette prospetti redatti su indicazioni specificamente fornite (cfr. e-mail dell'8.3.2013 all. 23
“Prospetto x monitoraggio ferie+perm”, in risposta ad una richiesta di tal che indica Per_2 esattamente come deve essere compilato il prospetto); che “estrae” il dato che fornisce al richiedente (e non anche lo “determina”, cfr. e-mail 3.3.2014 all. 24 e e-mail del
20.7.2015) attenendosi alle indicazioni ricevute, utilizzando anche quello fornito dai consulenti e quello mutuato dai documenti contabili, o, al più, lo ricostruisce sulla
9 scorta delle risultanze del sistema (cfr. e-mail dell' 11.3.2016, all. 26, e e-mail del
19.12.2017, all. 27, alla quale risulta allegato un file TXT costituente “output” di un sistema informatico sul quale sono archiviate le informazioni;
e-mail del 23.3.2023 all.
33, ove c'è una richiesta puntuale di estrazione di cedolini di taluni dipendenti per la selezione del pagamento premio e in allegato la ricorrente restituisce il cedolino estratto); che non è operativamente autonoma né opera con creatività o con professionalità specifica o tecnica, mostrando di non restituire risposte complete e di non essere in grado di assumere alcuna decisione (cfr. e-mail del 2.8.2018, all. 28, nella quale, nel rivolgere quesiti allo studio legale Benincasa e Sicari, chiede quale comportamento adottare per la liquidazione delle competenze di fine rapporto su due licenziamenti e se si debbano adottare formali comunicazioni verso le finanziarie).
Quanto alla mansione di determinatore di costi, premesso che per tale deve intendersi una figura chiave nella gestione economico-finanziaria di un'azienda, responsabile dell'analisi, del calcolo e del controllo dei costi legati ai processi, ai servizi e alle attività aziendali, nonché della redazione di report o presentazioni per la direzione, le attività svolte dalla non appaiono affatto aderenti a tale profilo professionale. Dalla Pt_1 copiosa documentazione offerta dalla ricorrente, a parte rilevare la produzione di taluni file Excel nei quali i costi sono meramente trasmessi secondo precise indicazioni ricevute, non è stato possibile ravvisare alcuna azione di supporto alla gestione, pianificazione o definizione di obiettivi strategici;
non emerge, invero, dai documenti prodotti alcun criterio usato per la determinazione dei costi o ragionamenti che possano far apprezzare che il dato trasmesso sia stato “determinato” dal soggetto che lo sta diffondendo. Invero, le reportistiche trasmesse, più o meno organizzate, vengono inviate senza alcuna analisi o classificazione di sorta che possa rendere chiaro e sintetico lo scenario rappresentato per supportare la direzione sull'eventuale strategia o fornire una puntuale lettura del dato fornito.
10 Infine, nella lettera di apprezzamento ricevuta (cfr. all. 10), non vi è alcuna traccia di riconoscimenti in ordine a mansioni direttive o di creatività applicata al singolo processo svolto.
Orbene, l'esame della documentazione prodotta, non consente affatto di apprezzare le caratteristiche di un lavoro svolto con autonomia operativa nel senso indicato (e quindi con capacità e potere di prendere decisioni nell'ambito delle proprie mansioni senza supervisione continua); non di mansioni comportanti funzioni di coordinamento e controllo (nel senso visto di gestione, coordinamento e controllo di attività, persone, processi o progetti); né, infine, di ravvisare, nell'operato della ricorrente, un carattere creativo/tecnico/scientifico (nell'accezione di apporto di originalità o iniziativa rispetto alle mansioni strettamente previste riconducibile a competenze specialistiche, tecniche o scientifiche).
Emerge, piuttosto, che l'attività della si attenga sempre a specifiche direttive, Pt_1 segua operativamente puntuali richieste, si concreti, di fatto, in un'estrazione di dati in ordine ai quali la stessa non compie alcuna effettiva attività di determinazione (ma al più di elaborazione): il suo operato è costantemente riferito a indicazioni specifiche dei responsabili, giammai la stessa assumendo decisioni autonome o iniziative che coinvolgano la sua diretta responsabilità; è assente, poi, qualsiasi attività di gestione, coordinamento o controllo di processi o di risorse.
Né, del resto, sulla scorta della documentazione prodotta - dalla quale in nessun modo riscontrabile la operata allegazione di mansioni tipiche del secondo livello - alcuna attività istruttoria poteva ritenersi necessaria ai fini della decisione di merito.
La prova articolata dalla ricorrente, infatti, così come formulata (esclusivamente in riferimento agli allegati del ricorso, come detto non idonei a dimostrare lo svolgimento di compiti rientranti nel II livello), non essendo gli elementi offerti sul piano descrittivo - carenti di elementi specifici - idonei a supportare la tesi dello svolgimento di mansioni superiori a quelle dell'inquadramento riconosciutole dall'azienda, non avrebbe potuto avere ingresso nel giudizio.
11 Si osserva, invero, che “La disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo dì consentire all'avversario dì formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e dì dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente;
specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice” (Cass. sez. lav. sent.
n. 2201 del 31.1.2007). E ancora: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa...”. (Cass. sez. 3 sent. n. 9547 del
22.4.2009).
E invero, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass. 19.1.2018; b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. e sussiste, dunque, se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato. Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192), dacché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
12 Nella specie le allegazioni di parte ricorrente - fondate su circostanze a priori contrastanti con le incontestate emergenze documentali in atti - non solo non presentavano l'attitudine a dissipare le perplessità in ordine alla effettiva esistenza del fatto storico relativo allo svolgimento di mansioni superiori, ma di fatto hanno condotto ad escludere in radice la fondatezza dell'assunto posto a fondamento del ricorso.
Tanto ha impedito, dunque, di dare ingresso alla prova orale.
La riscontrata carenza, nell'attività svolta dalla ricorrente, dei requisiti analizzati
(necessari per il superiore inquadramento) induce, invero, a ritenere che le mansioni dalla stessa disimpegnate rientrino a pieno titolo nel livello di inquadramento dalla medesima posseduto.
Il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.300,00 oltre spese generali e accessori come per legge, in favore della convenuta, in persona del l.r.p.t..
Roma, 17.10.2025
Il Giudice
VI NT
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