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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5697 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1038/2025 R.G., avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione personale e di divorzio
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marina GIUFFRIDA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'omonimo Avv. , presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta CP_1
procura in atti;
RESISTENTE
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, nulla opponendo, ed esprimendo parere favorevole.
Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del
29/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni congiuntamente precisate in seno al raggiunto accordo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 01/02/2025, ha Parte_1
cumulativamente proposto, ai sensi dell'art. 473 bis.49, c.p.c., domanda di separazione personale e domanda di divorzio nei confronti di , con il quale, in data 09/07/2005, aveva contratto CP_1
matrimonio, precisando che dall'unione coniugale erano nati, a Catania, i figli (il Persona_1
15/10/2005), (il 27/11/2010), (il 27/07/2007) e Persona_2 Persona_3 Persona_4
(il 03/05/2012).
[...]
Essendo venuta meno l'affectio maritalis e la convivenza - vivendo i coniugi di fatto separati da oltre un anno - ha quindi chiesto di pronunciare la separazione personale, con Parte_1
affido condiviso dei figli e collocamento presso di sé nella casa coniugale, disciplina degli incontri dei figli con il padre da concordarsi telefonicamente o, in subordine, secondo il calendario riportato in ricorso e onere a carico del di corrisponderle, entro il giorno di ogni mese, un assegno a titolo CP_1
di contributo per il mantenimento dei figli di € 800,00, comprensivo delle spese straordinarie.
La ricorrente ha, inoltre, chiesto, una volta maturati i presupposti di legge, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio [rectius: scioglimento del matrimonio, atteso che i coniugi hanno contratto matrimonio civile, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio in atti],
reiterando in relazione alla prole le medesime richieste.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14/07/2025 si è costituito , aderendo CP_1
alle domane di separazione e divorzio e a tutte le altre connesse richieste, ma dichiarando di poter
2 corrispondere per il mantenimento dei tre figli minori un assegno mensile non superiore ad € 400,00
comprensivo delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione del 15/09/2025, sentiti congiuntamente con l'assistenza dei rispettivi difensori, i coniugi hanno manifestato la volontà di addivenire ad un accordo - non essendovi possibilità di riconciliazione tra loro - che, sottoscritto e depositato in atti, hanno chiesto al
Tribunale di recepire quale regolamentazione della loro separazione personale e - una volta venuti ad esistenza i relativi presupposti - del divorzio.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, atteso che la loro separazione di fatto, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò posto, in base alle condizioni pattuite in seno all'accordo sottoscritto ed allegato in atti, le parti hanno stabilito che:
“
1. La Sig.ra dichiara di essere economicamente autonoma e di svolgere Parte_1
attività lavorativa, ragion per cui rinuncia ad ogni forma di contribuzione economica da parte del
signor CP_1
2. La casa coniugale, sita in Catania, viale Moncada n°12/C, viene assegnata alla signora
, attesa la convivenza con i figli minori che saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Pt_1
genitori.
3. Il signor verserà entro il giorno 5 di ogni mese un assegno, per il mantenimento dei CP_1
tre figli minori , e , di € 150,00 ciascuno, per un totale di € Persona_2 Per_3 Persona_4
450,00 mensili, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese
straordinarie;
4. le parti concordano, inoltre, che l'assegno unico universale per i figli a carico, di cui al
decreto legislativo n.230/2021, con le eventuali maggiorazioni, venga interamente erogato in favore
3 della signora;
Pt_1
5. Le parti convengono altresì sulla inesistenza di obbligo di mantenimento in favore del figlio
in quanto maggiorenne ed indipendente economicamente;
Per_1
6. Posta la età non infantile dei ragazzi, gli incontri tra il padre ed i minori avverranno previo
loro accordo telefonico o, in mancanza, per 2 giorni a settimana, martedì e giovedì dalle 15.00 alle
20,00 e due pernottamenti mensili fra sabato e domenica, compleanni in alternanza la mattina o il
pomeriggio; Durante il periodo Natalizio (ovvero dal 21 dicembre al 6 gennaio), i minori
trascorreranno 8 giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno i giorni del 24 e 25
dicembre, ed ancora il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
durante le vacanze di Pasqua (dal giovedì
Santo al martedì), tre giorni a Pasqua, alternando la domenica con il lunedì dell'Angelo; con le
medesime modalità saranno alternate le festività restanti;
vacanze estive 15 giorni consecutivi a
luglio o agosto presso il padre;
7. Le parti dichiarano vicendevolmente di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per
qualsiasi causale, diritto o ragione, rinunciando altresì a qualunque ulteriore reciproco diritto o
azione, dandosi reciproco consenso dei coniugi al rilascio del passaporto e della carta d'identità
valida per l'espatrio.”.
Tanto premesso, poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà
all'ordine pubblico, né a disposizioni di carattere imperativo né manifesta contrarietà all'interesse della prole minorenne e maggiorenne, può pertanto statuirsi in senso conforme a quanto congiuntamente richiesto.
Quanto alla richiesta di scioglimento del matrimonio, la domanda non è ancora procedibile,
non essendo ancora decorso il termine indicato dall'art.3, n.2, lett. b) della legge n.898/70 e successive modificazioni.
Pertanto, va disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice delegato l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio.
Premesso che, nelle conclusioni le parti hanno altresì chiesto di compensare tra loro le spese
4 di lite, la relativa statuizione verrà emessa all'esito della definizione della ulteriore domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1038/2025 R.G.:
omologa l'accordo di separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
CATANIA il 25/03/1978, e , nato a [...] il [...], che hanno CP_1
contratto matrimonio a Catania il 09/07/2005, come riportato in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di Matrimonio dello
Stato Civile del Comune di Catania n. 200, parte 1, anno 2005);
dispone per il prosieguo con separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 21.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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