Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 7768 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. GIUGNO ALESSIA)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
All'udienza del 28.02.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti in parziale accoglimento del ricorso:
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che la parte ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
liquidate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.07.2022, il ricorrente, indicato in epigrafe, conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il diritto della figlia alla CP_1 Controparte_2
percezione della pensione di reversibilità del padre, , deceduto in Persona_1
CP_ data 25.12.2008. Deduceva in particolare la ricorrente di avere inoltrato all “
domanda di ricostituzione per variazione dati dei contitolari n. 2120846200211
relativa alla prestazione n. 20083532 - 003- cat SO”, ritenendo sussistere le condizioni di cui all'art. 22 L. 21.7.1965 n. 903 della figlia e cioè la Persona_2
inabilità al lavoro e la vivenza a carico del genitore deceduto, al momento del decesso di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data Persona_1
25.12.2008. IL ricorrente rappresentava che con provvedimento del 31.07. 2020
la predetta domanda era stata rigettata dall'Istituto a causa della circostanza che
la “Figlia non è stata riconosciuta inabile alla data di morte del dante causa”;
indi, rimasto senza esito il ricorso amministrativo, aveva adito l'autorità
giudiziaria per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Resistette in giudizio l' eccependo il difetto di legittimazione attiva della CP_3
ricorrente e l'infondatezza della domanda di cui chiese il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa all'odierna udienza.
Va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall' la CP_1
quale risulta palesemente infondata alla luce dello stesso tenore letterale del provvedimento di reiezione della domanda rivolto nella intestazione alla CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro stessa ricorrente ( cfr. doc. 31.07. 2020 in atti). Si osserva comunque che, come osservato dalla ricorrente, trattandosi di una richiesta di variazione dati dei contitolari, la relativa domanda deve essere inoltrata dal titolare della pensione .
Il ricorso va in ogni caso respinto.
Invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che la figlia della ricorrente alla data della morte del padre, , deceduto in data 25.12.2008, presentava un Persona_1 quadro clinico caratterizzato da “Deambulazione difficoltosa ed a piccoli passi ma autonoma. Lucida ed orientata. Umore lievemente deflesso. CP_4
indenne. Non deficit cognitivi. Buona la memoria e l'attenzione. Non deficit di calcolo. Lieve ipertonia ai quattro arti con ipostenia agli arti inferiori e lieve ipostenia agli arti superiori” che tuttavia non determinava nella suddetta, un'assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e, quindi non era di tale gravità, da renderla totalmente inabile. Pertanto, deve ritenersi che la ricorrente, non sia meritevole della pensione di reversibilità (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti,
riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso, assorbita ogni altra questione, va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att.
c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
◊
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 28/02/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro