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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10885/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA HE Presidente relatrice
FR IN GI
RE RC GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10885/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con le Avv. PATERNOSTER ILARIA e Avv. Parte_1 C.F._1
IA CR LU
e
AN LE (C.F. ), con l'Avv. ROTONDO PIERFRANCESCO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 4.11.2025)
“DICHIARARE CON SENTENZA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Collebeato in data 23 ottobre 2004 tra la Sig.ra e il Sig. LE AN, trascritto nel Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune Parte I, n. 5, anno 2004, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza alle condizioni di seguito precisate:
1. DICHIARARE, IN MERITO AI RAPPORTI TRA I CONIUGI:
1 che gli stessi vivono separati, con l'obbligo del reciproco rispetto
La Sig.ra attualmente risiede a Bovezzo (BS) in via dei Prati n. 37/B in un appartamento Pt_1
di proprietà gravato da mutuo, che la stessa sta mensilmente pagando, il Sig. LE attualmente risiede a Collebeato in Via Rossini n. 1 in un appartamento di proprietà della madre. I coniugi, come accaduto per la separazione, rinunciano a reciproche pretese economiche essendo entrambi economicamente indipendenti con adeguato reddito (si sono allegate al doc. 4 copie delle dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni).
I coniugi danno atto di non avere alcuna pendenza economica tra loro e di aver diviso tutti i beni in comune già all'atto della separazione personale.
2. DICHIARARE IL SEGUENTE AFFIDO - COLLOCAZIONE E FREQUENTAZIONE
DEI FIGLI MINORI:
I figli minori e , minorenni e non economicamente indipendenti, vengono Per_1 Per_2
affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente e le decisioni più importanti in merito ad educazione, istruzione, etc. dovranno essere assunte dai genitori congiuntamente. Diversamente, la gestione quotidiana dei figli minori verrà, invece, affidata autonomamente ai genitori, nei rispettivi periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore.
che è ormai prossima alla maggiore età, sarà libera di scegliere quando e dove Per_1
frequentare i genitori, mantenendo la residenza presso la madre.
, invece, che ha 14 anni, trascorrerà con il padre, compatibilmente con l'attività Per_2 lavorativa di quest'ultimo e con gli impegni scolastici e sportivi del minore, non meno di un giorno durante la settimana, e un weekend ogni due in via alternata con la madre o comunque secondo le esigenze e la volontà di stesso. Per_2
Vacanze natalizie:
I figli trascorreranno con ciascun genitore, seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno, la
Vigilia di Natale, il giorno di Natale e il Capodanno (se da loro voluto).
Vacanze pasquali:
2 I genitori terranno con sé i figli alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Vacanze estive: Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicare all'altro genitore entro il mese di aprile di ciascun anno.
Resta comunque inteso che i ricorrenti, in virtù di accordi che gli stessi vorranno assumere di volta in volta, di comune accordo, potranno modificare le citate frequentazioni, anche nel rispetto delle volontà dei figli.
PIANO GENITORIALE
Ai fini del cosiddetto piano genitoriale, previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 473 bis.12 c.p.c si dà atto del seguente piano:
Figlia maggiore Per_1
a. sta frequentando la terza classe del liceo di Scienze Umane “De Andrè” a Brescia;
Per_1
b. Attualmente non sta facendo alcuna attività sportiva.
Figlio minore : Per_2
a. frequenta la classe terza della scuola secondaria di primo grado a Bovezzo. Per_2
b. attualmente gioca a calcio nella Pro- Palazzolo, cat. Giovanissimi, con tre allenamenti settimanali a cui si aggiunge l'impegno della partita di campionato che avviene di solito la domenica.
3.DICHIARARE IN MERITO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI che, a fronte delle rispettive situazioni patrimoniali - reddituali dei coniugi (documentate in dichiarazione dei redditi qui allegate al presente ricorso), e tenuto conto delle frequentazioni, il Sig. LE UE sarà tenuto a versare alla Sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento dei figli Parte_1 minori, l'importo di € 500,00 mensili (cioè duecentocinquanta /00 per ciascun figlio), dalla data del deposito del presente ricorso, fino all'effettiva indipendenza economica dei figli stessi.
Somma rivalutabile annualmente ai sensi di legge secondo gli indici ISTAT.
In merito alle spese straordinarie, le stesse verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016, da ritenersi qui integralmente richiamato, essendo già a mani dei genitori.
Si specifica che il genitore che riceve le spese dovrà provvedere al rimborso, entro 15 giorni dal ricevimento. Le ricevute relative all'importo anticipato potranno essere inviate o tramite whatsapp 3 o tramite mail. Con cadenza quadrimestrale le parti si scambieranno gli originali degli scontrini così da consentire a ciascuno un recupero fiscale simile.
CP_ Dichiarare, altresì che, in merito all'assegno Unico Universale, erogato dall' lo stesso, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, verrà percepito nella misura del 100% dalla
Sig.ra , dando il Sig. LE, con la sottoscrizione del presente ricorso, formale Parte_1
CP_ consenso alla modifica di tale richiesta all'ente erogante Per il periodo intercorrente fra la CP_ richiesta presentata all' e l'effettiva modifica di beneficiario, il Sig. LE si impegna a restituire alla Sig.ra quanto percepirà a titolo di assegno Unico e Universale. Pt_1
4. DICHIARARE in merito al RINNOVO E/O RILASCIO DEL PASSAPORTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento equipollente autorizzandosi reciprocamente anche a far emettere un documento valido per l'espatrio dei propri figli.
5.DICHIARARE, in merito alla IMPUGNAZIONE E RINUNCIA ALLA
COMPARIZIONE PERSONALE, che i coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza emananda che recepisca le sopra rassegnate conclusioni dichiarando, altresì, di voler evitare la comparizione personale in Tribunale (sostituendola con il deposito di note scritte nella udienza cartolare) e a tal fine sottoscrivono personalmente il presente ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Collebeato (BS) in data 23.10.2004, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di COLLEBEATO al n. 5, parte I, anno 2004.
Dall'unione sono nati i figli in data 8.6.2007 e in data 3.6.2011. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa cron. n. 11445/2015 (R.G. n. 7365/2015), emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 17.11.2015.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto a figli della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in
4 considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.11.2025.
La Presidente estensora
IA HE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA HE Presidente relatrice
FR IN GI
RE RC GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 10885/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con le Avv. PATERNOSTER ILARIA e Avv. Parte_1 C.F._1
IA CR LU
e
AN LE (C.F. ), con l'Avv. ROTONDO PIERFRANCESCO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 4.11.2025)
“DICHIARARE CON SENTENZA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Collebeato in data 23 ottobre 2004 tra la Sig.ra e il Sig. LE AN, trascritto nel Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune Parte I, n. 5, anno 2004, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla trascrizione della emananda sentenza alle condizioni di seguito precisate:
1. DICHIARARE, IN MERITO AI RAPPORTI TRA I CONIUGI:
1 che gli stessi vivono separati, con l'obbligo del reciproco rispetto
La Sig.ra attualmente risiede a Bovezzo (BS) in via dei Prati n. 37/B in un appartamento Pt_1
di proprietà gravato da mutuo, che la stessa sta mensilmente pagando, il Sig. LE attualmente risiede a Collebeato in Via Rossini n. 1 in un appartamento di proprietà della madre. I coniugi, come accaduto per la separazione, rinunciano a reciproche pretese economiche essendo entrambi economicamente indipendenti con adeguato reddito (si sono allegate al doc. 4 copie delle dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni).
I coniugi danno atto di non avere alcuna pendenza economica tra loro e di aver diviso tutti i beni in comune già all'atto della separazione personale.
2. DICHIARARE IL SEGUENTE AFFIDO - COLLOCAZIONE E FREQUENTAZIONE
DEI FIGLI MINORI:
I figli minori e , minorenni e non economicamente indipendenti, vengono Per_1 Per_2
affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
La potestà genitoriale verrà esercitata congiuntamente e le decisioni più importanti in merito ad educazione, istruzione, etc. dovranno essere assunte dai genitori congiuntamente. Diversamente, la gestione quotidiana dei figli minori verrà, invece, affidata autonomamente ai genitori, nei rispettivi periodi di permanenza dei minori con ciascun genitore.
che è ormai prossima alla maggiore età, sarà libera di scegliere quando e dove Per_1
frequentare i genitori, mantenendo la residenza presso la madre.
, invece, che ha 14 anni, trascorrerà con il padre, compatibilmente con l'attività Per_2 lavorativa di quest'ultimo e con gli impegni scolastici e sportivi del minore, non meno di un giorno durante la settimana, e un weekend ogni due in via alternata con la madre o comunque secondo le esigenze e la volontà di stesso. Per_2
Vacanze natalizie:
I figli trascorreranno con ciascun genitore, seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno, la
Vigilia di Natale, il giorno di Natale e il Capodanno (se da loro voluto).
Vacanze pasquali:
2 I genitori terranno con sé i figli alternando di anno in anno Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Vacanze estive: Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da comunicare all'altro genitore entro il mese di aprile di ciascun anno.
Resta comunque inteso che i ricorrenti, in virtù di accordi che gli stessi vorranno assumere di volta in volta, di comune accordo, potranno modificare le citate frequentazioni, anche nel rispetto delle volontà dei figli.
PIANO GENITORIALE
Ai fini del cosiddetto piano genitoriale, previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 473 bis.12 c.p.c si dà atto del seguente piano:
Figlia maggiore Per_1
a. sta frequentando la terza classe del liceo di Scienze Umane “De Andrè” a Brescia;
Per_1
b. Attualmente non sta facendo alcuna attività sportiva.
Figlio minore : Per_2
a. frequenta la classe terza della scuola secondaria di primo grado a Bovezzo. Per_2
b. attualmente gioca a calcio nella Pro- Palazzolo, cat. Giovanissimi, con tre allenamenti settimanali a cui si aggiunge l'impegno della partita di campionato che avviene di solito la domenica.
3.DICHIARARE IN MERITO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI che, a fronte delle rispettive situazioni patrimoniali - reddituali dei coniugi (documentate in dichiarazione dei redditi qui allegate al presente ricorso), e tenuto conto delle frequentazioni, il Sig. LE UE sarà tenuto a versare alla Sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento dei figli Parte_1 minori, l'importo di € 500,00 mensili (cioè duecentocinquanta /00 per ciascun figlio), dalla data del deposito del presente ricorso, fino all'effettiva indipendenza economica dei figli stessi.
Somma rivalutabile annualmente ai sensi di legge secondo gli indici ISTAT.
In merito alle spese straordinarie, le stesse verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno, come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016, da ritenersi qui integralmente richiamato, essendo già a mani dei genitori.
Si specifica che il genitore che riceve le spese dovrà provvedere al rimborso, entro 15 giorni dal ricevimento. Le ricevute relative all'importo anticipato potranno essere inviate o tramite whatsapp 3 o tramite mail. Con cadenza quadrimestrale le parti si scambieranno gli originali degli scontrini così da consentire a ciascuno un recupero fiscale simile.
CP_ Dichiarare, altresì che, in merito all'assegno Unico Universale, erogato dall' lo stesso, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, verrà percepito nella misura del 100% dalla
Sig.ra , dando il Sig. LE, con la sottoscrizione del presente ricorso, formale Parte_1
CP_ consenso alla modifica di tale richiesta all'ente erogante Per il periodo intercorrente fra la CP_ richiesta presentata all' e l'effettiva modifica di beneficiario, il Sig. LE si impegna a restituire alla Sig.ra quanto percepirà a titolo di assegno Unico e Universale. Pt_1
4. DICHIARARE in merito al RINNOVO E/O RILASCIO DEL PASSAPORTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento equipollente autorizzandosi reciprocamente anche a far emettere un documento valido per l'espatrio dei propri figli.
5.DICHIARARE, in merito alla IMPUGNAZIONE E RINUNCIA ALLA
COMPARIZIONE PERSONALE, che i coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della sentenza emananda che recepisca le sopra rassegnate conclusioni dichiarando, altresì, di voler evitare la comparizione personale in Tribunale (sostituendola con il deposito di note scritte nella udienza cartolare) e a tal fine sottoscrivono personalmente il presente ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Collebeato (BS) in data 23.10.2004, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di COLLEBEATO al n. 5, parte I, anno 2004.
Dall'unione sono nati i figli in data 8.6.2007 e in data 3.6.2011. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa cron. n. 11445/2015 (R.G. n. 7365/2015), emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 17.11.2015.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto a figli della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in
4 considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.11.2025.
La Presidente estensora
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