TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10985/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10985/2022 promossa da:
(C.F.: ), residente in [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Prato Via Rimini n. 49 presso lo studio dell'Avv. Elena Fioravanti E ( ) pec: vvocati.prato. del Foro di Prato e dell'Avv. C.F._2 Email_1
Barbara Londi ( pec: vvocati.prato.it che la rappresentano e C.F._3 Email_3 difendono giusto mandato prodotto unitamente all'atto di citazione anche ai sensi dell'art. 83 co. 3 c.p.c e art. 10 DPR 123 2001
ATTORE contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, Avv. Francesco Spadafora, nella qualità di Direttore della Direzione Affari Legali e in virtù dei poteri conferiti con procura del Controparte_2
3.12.2018 per atto del Notaio di Roma - Rep. n. 8759 Raccolta n. 2993, e Per_1 Controparte_3
, nato a [...] il [...] ( ), entrambi rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_4 dall'Avv. Alessio La Pegna (cod. fisc. ), con domicilio eletto presso il suo studio C.F._5 in Roma Via Giuseppe Mangili n. 29, giuste procure rilasciate su foglio separato e congiunte alla comparsa e allegate alla busta di deposito
CONVENUTI nonché contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente a Controparte_4 C.F._6 Bagno a Ripoli (FI), Via di Rignalla 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Manfredi Burgio (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via F.D. C.F._7
Guerrazzi 8 e telematicamente alla pec come da mandato Email_4 allegato alla comparsa (All. “A”)
CONVENUTO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'll.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa:
1) Dichiarare mendaci e diffamatorie alla luce dell'articolo 595 commi 1, 2 e 3, c.p. le affermazioni riportate nel servizio a firma del giornalista di cui al servizio cosiddetto “Il Giallo Delle CP_3 Valigie” andato in onda nelle edizioni giorno (ore 14.20) e sera (0re 19.00) del 05.07.2021
2) Dichiarare l'autore del servizio giornalistico, Sig. , con la Sig.ra , CP_3 Controparte_4 quale Caporedattrice e con in persona del Controparte_5 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, responsabili per il delitto di diffamazione aggravata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2059 C.C., 2043 C.C. e 185 C.P.
3) Conseguentemente e per l'effetto condannare il giornalista , la Sig.ra CP_3 CP_4
e la in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_1 in solido tra loro e/o ciascuno per il proprio titolo, a risarcire alla Dott.ssa titolo di Parte_1 danni morali, esistenziali patrimoniali e non patrimoniali da questa subiti in dipendenza e per effetto dei fatti di cui in narrativa quantificati ai sensi dell'articolo 1226 C.C. nella misura di €. 50.000,00 o somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o liquidata in via equitativa dal Giudice tenuto conto anche di quanto risulterà dovuto a titolo di riparazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. 47/1948. Il tutto con interessi dalla data del fatto fino all'effettivo versamento. 4) Ordinare la pubblicazione della emananda sentenza a cura e spese dei convenuti sui quotidiani:
“La Repubblica – Edizione di Firenze”, “Il Corriere Fiorentino”; “La Stampa”, “La Nazione”, “Il Fatto Quotidiano”, “Libero” e “Il Giornale”.
5) Ordinare che sia data comunicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nell' edizione regionale del TGR Edizione della Toscana agli stessi orari in cui è stato trasmesso il servizio di cui è causa.
6) Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
PER PARTI CONVENUTE – e Controparte_6 Controparte_3
:
[...]
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e con riserva di formulare istanze istruttorie nei termini all'uopo concessi: - dichiarare inammissibili e/o infondate per i motivi sovra esposti e di conseguenza rigettare le domande tutte proposte dalla Dott.ssa con atto di citazione datato 22 novembre 2022; con vittoria di spese competenze ed Parte_1 onorari di giudizio”.
Con PER PARTE CONVENUTA ST IC:
“Chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Genova voglia respingere le domande tutte proposte dall'attrice nei suoi confronti in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Vittoria di spese, anche generali e compenso di lite”.
pagina 2 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice chiede venga accertato il contenuto mendace e diffamatorio delle affermazioni riportate dal giornalista nel servizio denominato “Il Giallo delle valigie”, andato in onda in data CP_3
05.07.2021 nel corso del TGR - edizione Toscana (edizione delle 14.20 e delle 19.00) sottotitolato, nella corrispondente pagina web, “Giallo delle valigie: il DNA non è delle vittime e neppure degli indagati”.
Il servizio prende origine da un rilevante caso di cronaca nera occorso a Firenze.
Nel dicembre del 2020 vennero rinvenuti, in un campo che separa la e il Controparte_7
Carcere di Solliciano, due cadaveri, sezionati all'interno di quattro diverse valigie.
I due cadaveri rinvenuti nelle valigie vennero successivamente identificati nelle persone di due coniugi albanesi, e , scomparsi cinque anni prima. Per_2 Persona_3
Il 21 dicembre 2020 venne arrestata la sig.ra con l'accusa di omicidio, occultamento e Parte_2 vilipendio di cadavere che, all'epoca della scomparsa dei due coniugi, conviveva con il figlio della coppia, il sig. . CP_8
Le indagini, condotte dal PM dott.ssa , portarono all'iscrizione nel registro degli Parte_1 indagati, oltre che della sig.ra anche del di lei fratello, nonché del figlio delle vittime Pt_2 Per_4
(la posizione di quest'ultimo verrà archiviata dopo il suo interrogatorio davanti al PM;
CP_8 quella del sig. successivamente;
l'unica rinviata a giudizio resterà la sig.ra CP_9 [...]
oggi condannata in primo grado). Pt_2
L'accusa ipotizzò che il delitto e lo sembramento dei cadaveri fosse avvenuto in un appartamento al piano terra del civico 40 di via Felice Fontana a Firenze.
Venne quindi affidata, al dr. , Comandante della Sezione di Intervento Operativo Persona_5
(SIO) del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma e addetto alla Sezione di Biologia del RIS di Roma, una consulenza tecnico biologica ex art. 360 cpc sui reperti in sequestro.
Oggetto del quesito era la profilazione genetica del materiale sequestrato (18 reperti acquisiti dal Provinciale CC di Firenze sulle maniglie delle valigie contenenti i cadaveri e sul manico in tessuto della borsa rinvenuta all'interno di una delle due valigie, e 15 reperti acquisiti dal RIS CC di Roma a seguito di sopralluogo nell'appartamento al piano terra del civico 40 di via Felice Fontana a Firenze) ai fini della comparazione con il DNA delle vittime e degli altri soggetti coinvolti (all. doc. 1 alla Cont comparsa di costituzione ). CP_3
Dalle tracce biologiche lasciate sulle maniglie delle valigie e della borsa in tessuto venne rinvenuto un reperto utile dal quale venne estratto un profilo genetico parziale riferibile ad un soggetto di sesso maschile denominato Uomo 1.
Dalle tracce repertate all'interno dell'appartamento vennero rinvenute miscele genetiche riferibili ad almeno due soggetti, di cui uno predominante di sesso femminile denominato Donna 1 ed uno minoritario di sesso maschile denominato Uomo 2.
Lette le conclusioni del ct. Dr. la difesa della sig.ra in data 16 luglio 2021, Persona_5 Pt_2 rivolse istanza al PM dott.ssa affinchè disponesse la comparazione del DNA della sig.ra Pt_1
e di quello delle vittime con le tracce biologhe repertate e, con particolare riferimento alla Pt_2 parte assistita, con le miscele genetiche riferibili al soggetto Donna 1.
L'istanza venne in prima battuta rigettata per mancata indicazione delle ragioni di urgenza quindi, a Cont seguito di riproposizione, accolta (all. doc. 2,3 alla comparsa di costituzione ). CP_3
pagina 3 di 14 Il PM procedette quindi, in data 21 luglio 2021, ex art 359 cpc, alla nomina del ct Per_6 domiciliato presso l' affidandogli l'incarico di Controparte_10 comparare i profili emersi dai reperti già esaminati dal ct con i profili genetici delle Persona_5 vittime e dei fratelli Pt_2
Gli esiti di quella consulenza (18 settembre 2021) portarono ad escludere la compatibilità dei profili genetici determinati dal consulente con i profili genetici delle vittime e Per_5 Persona_3 [...]
, con quelli dei fratelli ed altresì con quelli dei figli delle vittime e Per_7 Pt_2 Persona_8 Per_9 Cont
ai quali l'accertamento venne esteso per completezza (all. 4 alla comparsa di costituzione e
[...]
). CP_3
Questi sono i fatti documentalmente accertabili che hanno fatto da sfondo ad una vicenda che ebbe chiaramente eco sulla stampa e sui media.
Questo è il contesto nel quale si colloca il servizio di cui parte attrice si duole.
Il servizio, come detto, venne mandato in onda il 5 luglio 2021.
Nel corso del citato servizio, il giornalista afferma quanto segue:
“Non coincide con quello dei tre indagati il DNA trovato sul manico di una delle valigie che contenevano i resti sezionati dei coniugi . CP_8
Esito negativo anche per la comparazione tra il DNA delle vittime e quello trovato in uno degli scarichi dei lavelli nella casa di Via Fontana ove secondo l'ipotesi del pubblico ministero Pt_1 sarebbe stato consumato il duplice omicidio o, almeno, la sezionatura dei cadaveri.
[...]
Insomma, non vi sono più certezze neppure sulla scena del crimine, uno dei punti fermi dell'accusa.
Il DNA maschile rinvenuto dagli specialisti del RIS è stato comparato con quello di , il CP_8 figlio delle due vittime, e con quello di , fratello di : entrambi sono CP_9 Parte_2 indagati per il duplice delitto insieme ad , che è l'unica ad essere detenuta per l'accusa di Pt_2 omicidio, mentre gli altri indagati sono in carcere per altra causa.
La comparazione del DNA è stata eseguita parecchie settimane fa sicuramente prima del 14 giugno, quando è stato interrogato il risultato, però, non era stato comunicato alle difese degli CP_8 indagati.
A comparare il DNA sono stati gli esperti di incaricati dal pubblico ministero senza che CP_10 fossero convocati periti delle parti, in particolare quelli della difesa dei tre indagati.
Insomma, a quel che sembra sarebbe rimasta per settimane nel cassetto del PM una prova fondamentale nel procedimento per il duplice omicidio che smonta in buona parte la struttura dell'accusa, che mostra scenari diversi, sicuramente più ampi, che adesso dovranno seriamente essere presi in considerazione dal pubblico ministero, che fino ad oggi ha concentrato la propria attività di indagine principalmente su . A proposito della donna, le prove sulla comparazione del Parte_2
DNA saranno quasi certamente depositate davanti al Tribunale del Riesame da parte della difesa che si è appellata contro la decisione del Gip di confermare la detenzione in carcere della donna nei confronti della quale gli indizi stanno sempre più perdendo di consistenza. La decisione sull'appello è prevista per il 31 agosto”.
Parte attrice, nel suo atto di citazione, sostiene che le notizie riferite dal giornalista siano non corrispondenti al vero e siano state espresse con una forma espositiva scorretta, offensiva e diffamatorie, destinate a mettere in cattiva luce il suo operato, in modo del tutto gratuito.
pagina 4 di 14 Contr I convenuti (in particolare, il giornalista e l'emittente n via principale;
la caporedattrice CP_3
[...] in via subordinata ove non accolta l'eccezione di difetto di legittimazione) invocano CP_4
l'esimente del diritto di critica/cronaca. Contr La tesi sostenuta da parte attrice nei confronti del giornalista e l'emittente fondata. CP_3
Il servizio giornalistico riporta fatti ed esprime, in relazione ai fatti riportati, giudizi in chiave critica.
I fatti riportati sono i seguenti:
➢ sarebbe stata effettuato, parecchie settimane prima del 14 giugno, esame di comparazione che Con aveva escluso la compatibilità del DNA dei tre indagati con quello repertato dal sul manico di una delle valigie;
➢ lo stesso esame avrebbe escluso la compatibilità del DNA delle vittime con le tracce repertate e rinvenute nello scarico del lavello dove, secondo l'accusa, sarebbero stati sezionati i cadaveri;
➢ la comparazione era stata effettuata dagli “esperti di incaricati dal PM;
CP_10
➢ l'esito dell'esame sarebbe stato celato.
Le critiche mosse al PM (o meglio al suo operato) consistono in precise violazioni procedurali atte a pregiudicare le garanzie degli indagati e l'esito delle indagini:
➢ perché, tramite il silenzio serbato, sarebbe stato leso il diritto di difesa (La comparazione del DNA è stata eseguita parecchie settimane fa sicuramente prima del 14 giugno, quando è stato interrogato il risultato, però, non era stato comunicato alle difese degli indagati) e CP_8 sarebbe stato leso il contraddittorio tecnico (A comparare il DNA sono stati gli esperti di
incaricati dal pubblico ministero senza che fossero convocati periti delle parti, in CP_10 particolare quelli della difesa dei tre indagati)
➢ perché sarebbe stata celata per settimane una prova destinata a smontare l'impianto accusatorio e a palesare l'innocenza degli indagati e, in particolare, di all'epoca in stato di Parte_2 custodia cautelare (Insomma, a quel che sembra sarebbe rimasta per settimane nel cassetto del
PM una prova fondamentale nel procedimento per il duplice omicidio che smonta in buona parte la struttura dell'accusa, che mostra scenari diversi, sicuramente più ampi, che adesso dovranno seriamente essere presi in considerazione dal pubblico ministero, che fino ad oggi ha concentrato la propria attività di indagine principalmente su ). Parte_2
È noto, in tema di diffamazione, che per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione, fermo restando che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Ruta,
Rv. 245098).
L'esercizio del diritto di critica richiede, tuttavia, la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze pagina 5 di 14 anche marcate - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili;
pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività (Cassazione civile n. 34513/2022; Cassazione Sez. 5, n. 7662 del
31/01/2007).
Una volta verificata la verità/veridicità del nucleo del fatto storico da cui prende le mosse la critica, questa non sarà mai punibile ove sussista l'interesse pubblico all'informazione e sia utilizzato un linguaggio non gratuitamente offensivo e una forma espositiva corretta (continenza).
Nel caso in esame la prova della verità, anche nella forma putativa, della notizia da cui la critica prende le mosse non è stata in alcun modo raggiunta. Cont Anzitutto preme evidenziare che i convenuti e non hanno in effetti chiarito, in concreto, se CP_3 intendessero sostenere in giudizio la verità o la veridicità della notizia appresa da fonte confidenziale (i convenuti sostengono che sarebbe stata un fonte confidenziale di cui non intendono rivelare l'identità a Contr rivelare l'esistenza di un “informale” esame di comparazione, cfr. pag. 9 costituzione , di CP_3 cui non sarebbe stata data doverosa evidenza).
È chiaro che gli oneri probatori sono differenti nelle due ipotesi (nel primo caso bisogna provare la verità della notizia;
nel senso caso l'attendibilità della fonte).
Quel che è certo è che i convenuti pretendono di dimostrare “la verità (anche solo putativa) della circostanza riferita dal giornalista, e cioè che il test di comparazione venne fatto anteriormente alla comparazione disposta in data 21 luglio 2021” per presunzioni (cfr. comparsa costituzione pag. 27).
A loro dire il fatto noto ed indiscutibile risiede nella esatta coincidenza del risultato dei test di comparazione del DNA riferito dal giornalista con quello contenuto nella relazione di CTU dott. Per_6 eseguita successivamente (cfr. comparsa di costituzione pag. 27).
Appare, al riguardo, opportuno ricordare che per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare.
Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, sulla base delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo ed inevitabile.
Per assurgere a prova indiziaria il fatto assumibile come indizio deve presentare carattere di certezza, intesa, non in senso assoluto e naturalistico, ma quale portato della verifica processualmente conducibile alla stregua delle fonti di prova acquisite: è, dunque, necessario che la prova critica non sia affidata ad un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di opinabili congetture o di elaborazioni personali, dovendo ricevere riscontro nelle evidenze probatorie del processo.
L'indizio deve poi essere grave per l'intrinseca capacità dimostrativa rispetto al thema probandum (ossia per la probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto) e preciso (precisione significa specificità, univocità ed impossibilità di diversa interpretazione).
Ebbene, nel caso in esame, la mera “convergenza” dei risultati non può supportare da sola la prova del fatto storico asseritamente accaduto (che, peraltro, ben avrebbe potuto essere corroborata anche tramite assunzione a testi non dell'informatore ma degli “esperti” di asseritamente incaricati), ossia che Pt_3
pagina 6 di 14 sia avvenuto, per incarico del pm, un esame di comparazione dei DNA già in data anteriore al 14 giugno 2021 (l'unico incarico formale è quello affidato all'esperto di genetica, Dott. solo in Per_6 data 21.07.2021, successivamente, quindi, alla messa in onda del servizio) tenuto conto che:
➢ non corrisponde al vero che la comparazione poteva essere eseguita solo da coloro che erano in possesso delle tracce rinvenute negli scarichi del lavello e sul manico della valigia (cfr. comparsa di costituzione pag. 27): le tracce erano state infatti necessarie per estrarre la profilazione genetica di cui alla ctu dr. . Una volta ottenuta la profilazione Persona_5 l'attività di comparazione avrebbe potuto essere eseguita – per vie ufficiose – da chiunque fosse in possesso del DNA degli indagati;
➢ nulla esclude, infatti, che una comparazione tra il DNA degli indagati e i profili genetici riferibili al soggetto denominato Donna 1, Uomo 1 e Uomo 2 potesse già essere stato svolto a mezzo di esperto nominato dagli indagati stessi (tanto è vero che a tanto si fa riferimento nell'istanza di esame comparativo rivolta al PM dai legali della di cui si Parte_2 ritrascrive di seguito il contenuto:
➢ nel corso del procedimento, del resto, si era già dato corso alla profilazione genetica dei due cadaveri e dei due indagati e (a tanto fa riferimento il consulente Parte_2 CP_9 nella sua perizia: Per_6
La circostanza, quindi, che una comparazione (probabilmente in via informale o, comunque, nelle Cont forme degli accertamenti ripetibili, cfr. pag. 8 comparsa costituzione e ) sarebbe stata in CP_3 effetti eseguita prima del 14 giugno 2021 è stata quindi riportata in modo infedele (e solo perché
pagina 7 di 14 appariva anomalo che una prova regina non fosse stata ancora eseguita, cfr. pag. 7 comparsa Cont costituzione ). CP_3
Peraltro il servizio non fa alcun riferimento al fatto che l'accertamento sarebbe stato eseguito nelle ritenute o supposte forme degli accertamenti ripetibili, tanto è vero che si censura l'omesso avviso ai difensori degli indagati, che avrebbero potuto/dovuto partecipare all'esame comparativo con i propri consulenti, formalità che è invece propria solo degli accertamenti non ripetibili (art. 360 cpp).
Quindi la notizia è in ogni caso falsa perché fa discendere da un (supposto) atto di indagine non coperto da segreto gravi omissioni (che squalificano il PM risetto ai prerequisiti della funzione e al suo asservimento solo alla legge) che neppure sono contemplate come dovute dal codice di rito (la regola generale è infatti quella della segretezza delle indagini, cfr. art. 329 cpp).
A nulla rilevano, peraltro, i documenti allegati in II memoria da parte convenuta contenenti complessi calcoli probabilistici sulla minima possibilità che avrebbe avuto di “indovinare” correttamente il CP_3 risultato dell'esame. Questo è chiaramente un tentativo di dimostrare una verità che è tale solo ex post.
Il requisito richiesto per l'operare della scriminante deve essere invece verificato ex ante, ossia al momento della conoscenza della notizia.
Si ritiene quindi che il servizio sia diffamatorio nella parte de qua perché si è tradotto in un'aggressione ingiustificata all'operato del PM.
Non si censura, in particolare, la critica, nel merito, rispetto alle scelte investigative e la sollecitazione a prendere in considerazioni scenari investigativi differenti (attività sempre possibile ove mantenuta in forme corrette, sia pure aspre, nelle quali l'avverbio seriamente contenuto nell'inciso “il PM dovrà seriamente prendere in considerazione nuovi scenari” si ritiene possa rientrare) ma, piuttosto, l'uso distorto della notizia falsamente riportata, destinata a porre in cattiva luce la persona, la sua serietà, la sua correttezza professionale agli occhi dei cittadini.
Le espressioni false utilizzate nel contesto del servizio, allusive ed insinuanti, sono in particolare quelle che riportano il silenzio volutamente ed inopportunamente serbato dal PM sulla prova comparativa (“sarebbe rimasta per settimane nel cassetto una prova fondamentale nel procedimento che smonta in buona parte la struttura dell'accusa”), atto a ledere il diritto alla difesa (“La comparazione del DNA è stata eseguita parecchie settimane fa sicuramente prima del 14 giugno, quando è stato interrogato
il risultato, però, non era stato comunicato alle difese degli indagati”) ed il contraddittorio CP_8 tecnico (A comparare il DNA sono stati gli esperti di incaricati dal pubblico ministero senza CP_10 che fossero convocati periti delle parti, in particolare quelli della difesa dei tre indagati) perché sono espressioni che ingenerano nell'ascoltatore una scarsa fiducia in ordine alla competenza, alla serietà e alla correttezza dell'operato del Pubblico Ministero nel gestire adeguatamente l'indagine. Pt_1
La notizia (falsa) genera infatti l'idea che il PM abbia volontariamente e maliziosamente celato l'esito di un esame ritenuto decisivo per il sol fatto che smontava l'accusa sostenuta fino a quel momento, ledendo i principi cardine del contraddittorio e i doveri imposti dalla funzione (cfr. art. 358 cpp).
A nulla vale, peraltro obiettare, che il giornalista abbia fatto uso del “condizionale sarebbe”: cfr. in tema Cass. n. 27817/2017 secondo cui “in tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una notizia falsa, ancorché espressa in forma dubitativa, può ledere l'altrui reputazione allorché le espressioni utilizzate nel contesto dell'articolo siano ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti, e perciò idonee ad ingenerare nella mente del lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati].
pagina 8 di 14 Il servizio si è tradotto, in altri termini, in una gratuita lesione del prestigio del magistrato oltre che della fiducia di cui l'istituzione giudiziaria che rappresenta deve godere.
Si veda ancora in tema, Cassazione penale n. 11087/2017: … l'esercizio del diritto di critica giudiziaria che si appunti sull'operato di un magistrato dell' non può Controparte_12 consistere nella gratuita attribuzione di malafede, risolvendosi, altrimenti, in una lesione della reputazione professionale e della intangibilità della sfera di onorabilità del magistrato medesimo”.
La falsa notizia riportata, destinata evidentemente allo scoop giornalistico, e le espressioni utilizzate si sono quindi risolte in un attacco alla persona del magistrato, esulando dal diritto di critica e rendendo impossibile invocare la scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 c.p.
La domanda di accertamento della natura diffamatoria dei fatti come sopra accertata va dunque accolta nei confronti del convenuto e dall'emittente televisiva, ex L. 6 agosto 1990, n. 223, art. CP_3
30 nonché ex art. 2049 c.c., la quale non mai ha peraltro sostenuto di non aver potuto esercitare un controllo preventivo sul servizio.
La domanda non può invece trovare accoglimento nei confronti della convenuta , Controparte_4
Caporedattrice del TGR.
A tale proposito parte attrice ha allegato che il giorno successivo alla messa in onda del servizio si era immediatamente attivata per smentire quanto riportato dal giornalista , sia tramite un comunicato CP_3
Ansa, sia contattando telefonicamente la Caporedattrice del TGR dott.ssa che Controparte_4 aveva rassicurato l'attrice sul fatto che avrebbe svolto le dovute verifiche (senza poi, tuttavia, rettificare o smentire il contenuto del servizio).
A tale riguardo ha prodotto i file audio della telefonata intercorsa (all. 7,8).
Preme, tuttavia, osservare che la convenuta non può rispondere dei fatti diffamatori CP_4 riportati nel servizio in ragione del mero ruolo rivestito, perché non è in alcun modo provato che fosse delegata al controllo della trasmissione (l'art. 30 della legge 223/1990 prevede che “Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47”. I soggetti di cui al comma 1 sono il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione).
Né può rispondere ad altro titolo, indipendentemente dal potere di controllo a lei attribuito, per omessa
“correzione” del servizio.
Intanto perché non emerge un'obbligazione volontariamente assunta in tal senso (durante la telefonata intercorsa, la caporedattrice, appresa dall'attrice la falsità della notizia, si rendeva solo disponibile, per correttezza professionale, a fare i dovuti controlli, nella primaria convinzione della legittimità dell'operato dei propri redattori: la correzione è attività che viene, semmai, rimessa all'autore del servizio:
pagina 9 di 14 Inoltre perché è la stessa Carta dei Doveri del Consiglio Nazionale Ordine dei giornalisti ad individuare nell'autore dello scritto il soggetto abilitato alla rettifica “RETTIFICA E REPLICA Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive. Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.
Quindi non può essere attribuita alla convenuta la commissione di alcun illecito. CP_4
pagina 10 di 14 La diffamazione invece commessa da parte di – e dai Controparte_13 [...]
, comporta il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali nella CP_3
“forma della sofferenza soggettiva causata dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost.” (Sezioni Unite, 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 27974 e 26975) e “nella diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere” (cfr. Cassazione Civile, 27 aprile 2016, n. 8397).
Il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è infatti certamente in re ipsa, poiché il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione che possono essere provate anche attraverso presunzioni (Cassazione civile, sentenza n. 4005/2020; Cassazione civile n. 9385/2018).
La determinazione del risarcimento delle conseguenze dannose può dunque avvenire, con criteri equitativi, assumendo come parametri di riferimento la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto professionale e sociale, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella stessa natura del pregiudizio da ristorare
(Tribunale di Roma, n. 15524/2016; Cassazione Civile, sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25739; Cassazione Civile n. 13153/2017; Tribunale di Milano, n. 8706/2015).
A tale riguardo, va considerato il ruolo della dott.ssa (Sostituto Procuratore della Repubblica Pt_1 presso il Tribunale di Firenze) e la diffusività del mezzo attraverso il quale l'offesa è stata veicolata.
In particolare, la giurisprudenza guarda con maggiore rigore i casi di diffamazione con il mezzo televisivo, atteso che il mezzo televisivo “per la sua forza di suggestione, per il maggior impatto col pubblico, per la impossibilità di una riflessione immediata e di critica è sicuramente più incisivo, efficace e dannoso del mezzo della carta stampata” (Cassazione Civile, sez. III, 11/06/1992, n. 7154).
ll mezzo televisivo si caratterizza, quindi, nella maggiore capacità di persuasione che esercita sul pubblico, grazie alla sua capacità di penetrazione nella sfera privata domestica dei telespettatori con un'immediatezza ed una forza di suggestione non paragonabile a quella degli altri mezzi di comunicazione.
Per la liquidazione concreta del danno si può fare ricorso alle Tabelle di Milano 2024: l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha analizzato i parametri, utilizzati dalla giurisprudenza, di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa e ha approvato criteri orientativi per la quantificazione equitativa di tale danno, basati su un livello crescente di intensità della lesione arrecata.
In applicazione di detti criteri orientativi, il danno è pertanto collegato, tra gli altri:
pagina 11 di 14 • all'oggettiva portata offensiva della notizia che è stata diffusa;
• alle ricadute negative sulla reputazione nell'ambito privato, professionale e sociale nonché al grado di disagio e sofferenza che inevitabilmente ne è conseguito per la carica ricoperta all'interno della società;
• al ruolo ed alla funzione ricoperta dal diffamato;
• alla notorietà dell'autore della diffamazione
• alla risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
• alla diffusione della notizia sul territorio nazionale;
• al mezzo con il quale è stata diffusa la notizia;
• alla verifica se ci sono state condotte reiterate.
Sulla scorta di tali parametri l'Osservatorio milanese ha individuato cinque categorie di diffamazione, che consentono di indicare criteri orientativi per la liquidazione del danno:
• diffamazione di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 1.175,00 ad Euro 11.750,00;
• diffamazione di modesta gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 11.750,00 ad Euro 23.498,00;
• diffamazione di media gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 23.498 ad Euro 35.247,00;
• diffamazione di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 35.247,00 ad Euro 58.745,00;
• diffamazione di eccezionale gravità: danno liquidabile nell'importo superiore ad Euro 58.745,00.
Valutata la carica istituzionale della persona offesa, il suo impegno professionale, la sua specifica reputazione (cfr. elenco indagini prodotte); valutato il mezzo utilizzato e il suo livello di diffusività in ambito regionale;
valutata la notorietà in ambito locale del giornalista autore della diffamazione e l'effettiva e concreta portata lesiva del servizio, si propende per riconoscere equitativamente l'importo base della forbice prevista per la diffamazione di media gravità, e così l'importo di euro 23.498 (già rivalutato a giugno 2024 come da Tabella in uso).
Importo su cui deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) da quella data fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa, dovuti in misura legale, previa devalutazione fino alla data del fatto e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n.
1712/1995).
pagina 12 di 14 Preme evidenziare, infine, che nessuna rilevanza ha sulla liquidazione il fatto che la dott.ssa Pt_1 non abbia fatto istanza di rettifica: la rettifica è una facoltà dell'interessato diretta ad “evitare che la pubblicazione offensiva... possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati” (Corte Cassazione n. 9038/2010 resa in materia id diffamazione a mezzo stampa ma applicabile anche a quella realizzata tramite lo strumento televisivo).
Ne consegue che se la pubblicazione della rettifica non può escludere il carattere diffamatorio delle dichiarazioni offensive se l'eventus damni è già avvenuto con la pubblicazione, appunto, delle stesse, a maggior danno, in sua assenza, non può predicarsi alcuna automatica riduzione del danno liquidabile
Per contro nessuna rilevanza ha sulla liquidazione l'allegazione che il servizio sarebbe ancora sul sito Cont e nel web, in quanto la circostanza non risulta comprovata (all'indirizzo indicato il servizio non è visibile).
Non sussistono, infine, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 12 legge 47/1948.
Come noto, la norma introduce una specifica ipotesi di pena pecuniaria per la diffamazione a mezzo stampa, e non è dunque suscettibile di applicazione estensiva a casi diversi da quelli espressamente contemplati. Conseguentemente, in assenza di un espresso richiamo alla suddetta disposizione da parte della L. 7 agosto 1990, n. 223, che disciplina i reati commessi con il mezzo televisivo, la stessa non è applicabile a questi ultimi (cfr. segnatamente, la sentenza n. 6490/2010 del 17 marzo 2010 della
Suprema Corte – in un caso di intervista diffamatoria diffusa durante un programma televisivo – che afferma il principio «secondo cui l'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel prevedere un'ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata per la diffamazione a mezzo stampa, non è suscettibile di applicazione analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati;
conseguentemente, in mancanza di un espresso richiamo alla suddetta disposizione da parte della legge 7 agosto 1990, n.
223, che disciplina i reati commessi con il mezzo televisivo, non è applicabile a questi ultimi».
Infine, con riferimento all'istanza ex art. 120 c.p.c. di pubblicazione della sentenza sui quotidiani indicati in atto di citazione da parte attrice, nonché di comunicazione del dispositivo nell'edizione regionale del TGR Edizione Toscana, rilevato che la norma prevede un potere discrezionale del giudice e ha carattere riparatorio del danno in forma specifica, pare sufficientemente congruo disporre la sola comunicazione del dispositivo nella edizione del TGR agli stessi orari in cui è stato trasmesso il servizio di cui in causa.
Le spese di lite sostenute da parte attrice vanno poste a carico dei convenuti Controparte_13
– e in solido secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa
[...] Controparte_3
(Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00, importi medi per studio, introduttiva, decisionale).
Le spese di lite sostenuta da vanno poste a carico di parte attrice secondo Controparte_4 soccombenza e liquidate secondo identico scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda proposta da parte attrice dott.ssa accerta il contenuto Parte_1 diffamatorio del servizio denominato “Il Giallo delle valigie” andato in onda nelle edizioni giorno (ore pagina 13 di 14 14.20) e sera (ore 19,00) del TGR edizione Toscana in data 05.07.2021 a cura del giornalista
[...]
; CP_3 per l'effetto, dichiara tenuti e condanna in solido e Controparte_3 Controparte_13
- in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte attrice dott.ssa
[...]
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la somma di euro 23.498 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione di cui in parte motiva;
rigetta la domanda proposta da parte attrice nei confronti di;
Controparte_4
rigetta ogni altra domanda;
condanna - in persona del legale Controparte_14 Controparte_13 rappresentante pro tempore. a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa;
condanna parte attrice dott.ssa a rifondere a parte convenuta le Parte_1 Controparte_4 spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa;
visto l'art. 120 cpc, ordina a cura e pese delle parti convenute soccombenti e Controparte_3
- in persona del legale rappresentante pro tempore, entro gg. 15 dal Controparte_13 deposito del presente provvedimento, la comunicazione del dispositivo della sentenza nell'edizione regionale del TGR Edizione Toscana alle stesse fasce orarie in cui è stato trasmesso il servizio in causa.
Genova, 16/01/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10985/2022 promossa da:
(C.F.: ), residente in [...] Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Prato Via Rimini n. 49 presso lo studio dell'Avv. Elena Fioravanti E ( ) pec: vvocati.prato. del Foro di Prato e dell'Avv. C.F._2 Email_1
Barbara Londi ( pec: vvocati.prato.it che la rappresentano e C.F._3 Email_3 difendono giusto mandato prodotto unitamente all'atto di citazione anche ai sensi dell'art. 83 co. 3 c.p.c e art. 10 DPR 123 2001
ATTORE contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, Avv. Francesco Spadafora, nella qualità di Direttore della Direzione Affari Legali e in virtù dei poteri conferiti con procura del Controparte_2
3.12.2018 per atto del Notaio di Roma - Rep. n. 8759 Raccolta n. 2993, e Per_1 Controparte_3
, nato a [...] il [...] ( ), entrambi rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_4 dall'Avv. Alessio La Pegna (cod. fisc. ), con domicilio eletto presso il suo studio C.F._5 in Roma Via Giuseppe Mangili n. 29, giuste procure rilasciate su foglio separato e congiunte alla comparsa e allegate alla busta di deposito
CONVENUTI nonché contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente a Controparte_4 C.F._6 Bagno a Ripoli (FI), Via di Rignalla 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Manfredi Burgio (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via F.D. C.F._7
Guerrazzi 8 e telematicamente alla pec come da mandato Email_4 allegato alla comparsa (All. “A”)
CONVENUTO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'll.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa:
1) Dichiarare mendaci e diffamatorie alla luce dell'articolo 595 commi 1, 2 e 3, c.p. le affermazioni riportate nel servizio a firma del giornalista di cui al servizio cosiddetto “Il Giallo Delle CP_3 Valigie” andato in onda nelle edizioni giorno (ore 14.20) e sera (0re 19.00) del 05.07.2021
2) Dichiarare l'autore del servizio giornalistico, Sig. , con la Sig.ra , CP_3 Controparte_4 quale Caporedattrice e con in persona del Controparte_5 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, responsabili per il delitto di diffamazione aggravata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2059 C.C., 2043 C.C. e 185 C.P.
3) Conseguentemente e per l'effetto condannare il giornalista , la Sig.ra CP_3 CP_4
e la in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_1 in solido tra loro e/o ciascuno per il proprio titolo, a risarcire alla Dott.ssa titolo di Parte_1 danni morali, esistenziali patrimoniali e non patrimoniali da questa subiti in dipendenza e per effetto dei fatti di cui in narrativa quantificati ai sensi dell'articolo 1226 C.C. nella misura di €. 50.000,00 o somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o liquidata in via equitativa dal Giudice tenuto conto anche di quanto risulterà dovuto a titolo di riparazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. 47/1948. Il tutto con interessi dalla data del fatto fino all'effettivo versamento. 4) Ordinare la pubblicazione della emananda sentenza a cura e spese dei convenuti sui quotidiani:
“La Repubblica – Edizione di Firenze”, “Il Corriere Fiorentino”; “La Stampa”, “La Nazione”, “Il Fatto Quotidiano”, “Libero” e “Il Giornale”.
5) Ordinare che sia data comunicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nell' edizione regionale del TGR Edizione della Toscana agli stessi orari in cui è stato trasmesso il servizio di cui è causa.
6) Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
PER PARTI CONVENUTE – e Controparte_6 Controparte_3
:
[...]
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e con riserva di formulare istanze istruttorie nei termini all'uopo concessi: - dichiarare inammissibili e/o infondate per i motivi sovra esposti e di conseguenza rigettare le domande tutte proposte dalla Dott.ssa con atto di citazione datato 22 novembre 2022; con vittoria di spese competenze ed Parte_1 onorari di giudizio”.
Con PER PARTE CONVENUTA ST IC:
“Chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Genova voglia respingere le domande tutte proposte dall'attrice nei suoi confronti in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. Vittoria di spese, anche generali e compenso di lite”.
pagina 2 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice chiede venga accertato il contenuto mendace e diffamatorio delle affermazioni riportate dal giornalista nel servizio denominato “Il Giallo delle valigie”, andato in onda in data CP_3
05.07.2021 nel corso del TGR - edizione Toscana (edizione delle 14.20 e delle 19.00) sottotitolato, nella corrispondente pagina web, “Giallo delle valigie: il DNA non è delle vittime e neppure degli indagati”.
Il servizio prende origine da un rilevante caso di cronaca nera occorso a Firenze.
Nel dicembre del 2020 vennero rinvenuti, in un campo che separa la e il Controparte_7
Carcere di Solliciano, due cadaveri, sezionati all'interno di quattro diverse valigie.
I due cadaveri rinvenuti nelle valigie vennero successivamente identificati nelle persone di due coniugi albanesi, e , scomparsi cinque anni prima. Per_2 Persona_3
Il 21 dicembre 2020 venne arrestata la sig.ra con l'accusa di omicidio, occultamento e Parte_2 vilipendio di cadavere che, all'epoca della scomparsa dei due coniugi, conviveva con il figlio della coppia, il sig. . CP_8
Le indagini, condotte dal PM dott.ssa , portarono all'iscrizione nel registro degli Parte_1 indagati, oltre che della sig.ra anche del di lei fratello, nonché del figlio delle vittime Pt_2 Per_4
(la posizione di quest'ultimo verrà archiviata dopo il suo interrogatorio davanti al PM;
CP_8 quella del sig. successivamente;
l'unica rinviata a giudizio resterà la sig.ra CP_9 [...]
oggi condannata in primo grado). Pt_2
L'accusa ipotizzò che il delitto e lo sembramento dei cadaveri fosse avvenuto in un appartamento al piano terra del civico 40 di via Felice Fontana a Firenze.
Venne quindi affidata, al dr. , Comandante della Sezione di Intervento Operativo Persona_5
(SIO) del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma e addetto alla Sezione di Biologia del RIS di Roma, una consulenza tecnico biologica ex art. 360 cpc sui reperti in sequestro.
Oggetto del quesito era la profilazione genetica del materiale sequestrato (18 reperti acquisiti dal Provinciale CC di Firenze sulle maniglie delle valigie contenenti i cadaveri e sul manico in tessuto della borsa rinvenuta all'interno di una delle due valigie, e 15 reperti acquisiti dal RIS CC di Roma a seguito di sopralluogo nell'appartamento al piano terra del civico 40 di via Felice Fontana a Firenze) ai fini della comparazione con il DNA delle vittime e degli altri soggetti coinvolti (all. doc. 1 alla Cont comparsa di costituzione ). CP_3
Dalle tracce biologiche lasciate sulle maniglie delle valigie e della borsa in tessuto venne rinvenuto un reperto utile dal quale venne estratto un profilo genetico parziale riferibile ad un soggetto di sesso maschile denominato Uomo 1.
Dalle tracce repertate all'interno dell'appartamento vennero rinvenute miscele genetiche riferibili ad almeno due soggetti, di cui uno predominante di sesso femminile denominato Donna 1 ed uno minoritario di sesso maschile denominato Uomo 2.
Lette le conclusioni del ct. Dr. la difesa della sig.ra in data 16 luglio 2021, Persona_5 Pt_2 rivolse istanza al PM dott.ssa affinchè disponesse la comparazione del DNA della sig.ra Pt_1
e di quello delle vittime con le tracce biologhe repertate e, con particolare riferimento alla Pt_2 parte assistita, con le miscele genetiche riferibili al soggetto Donna 1.
L'istanza venne in prima battuta rigettata per mancata indicazione delle ragioni di urgenza quindi, a Cont seguito di riproposizione, accolta (all. doc. 2,3 alla comparsa di costituzione ). CP_3
pagina 3 di 14 Il PM procedette quindi, in data 21 luglio 2021, ex art 359 cpc, alla nomina del ct Per_6 domiciliato presso l' affidandogli l'incarico di Controparte_10 comparare i profili emersi dai reperti già esaminati dal ct con i profili genetici delle Persona_5 vittime e dei fratelli Pt_2
Gli esiti di quella consulenza (18 settembre 2021) portarono ad escludere la compatibilità dei profili genetici determinati dal consulente con i profili genetici delle vittime e Per_5 Persona_3 [...]
, con quelli dei fratelli ed altresì con quelli dei figli delle vittime e Per_7 Pt_2 Persona_8 Per_9 Cont
ai quali l'accertamento venne esteso per completezza (all. 4 alla comparsa di costituzione e
[...]
). CP_3
Questi sono i fatti documentalmente accertabili che hanno fatto da sfondo ad una vicenda che ebbe chiaramente eco sulla stampa e sui media.
Questo è il contesto nel quale si colloca il servizio di cui parte attrice si duole.
Il servizio, come detto, venne mandato in onda il 5 luglio 2021.
Nel corso del citato servizio, il giornalista afferma quanto segue:
“Non coincide con quello dei tre indagati il DNA trovato sul manico di una delle valigie che contenevano i resti sezionati dei coniugi . CP_8
Esito negativo anche per la comparazione tra il DNA delle vittime e quello trovato in uno degli scarichi dei lavelli nella casa di Via Fontana ove secondo l'ipotesi del pubblico ministero Pt_1 sarebbe stato consumato il duplice omicidio o, almeno, la sezionatura dei cadaveri.
[...]
Insomma, non vi sono più certezze neppure sulla scena del crimine, uno dei punti fermi dell'accusa.
Il DNA maschile rinvenuto dagli specialisti del RIS è stato comparato con quello di , il CP_8 figlio delle due vittime, e con quello di , fratello di : entrambi sono CP_9 Parte_2 indagati per il duplice delitto insieme ad , che è l'unica ad essere detenuta per l'accusa di Pt_2 omicidio, mentre gli altri indagati sono in carcere per altra causa.
La comparazione del DNA è stata eseguita parecchie settimane fa sicuramente prima del 14 giugno, quando è stato interrogato il risultato, però, non era stato comunicato alle difese degli CP_8 indagati.
A comparare il DNA sono stati gli esperti di incaricati dal pubblico ministero senza che CP_10 fossero convocati periti delle parti, in particolare quelli della difesa dei tre indagati.
Insomma, a quel che sembra sarebbe rimasta per settimane nel cassetto del PM una prova fondamentale nel procedimento per il duplice omicidio che smonta in buona parte la struttura dell'accusa, che mostra scenari diversi, sicuramente più ampi, che adesso dovranno seriamente essere presi in considerazione dal pubblico ministero, che fino ad oggi ha concentrato la propria attività di indagine principalmente su . A proposito della donna, le prove sulla comparazione del Parte_2
DNA saranno quasi certamente depositate davanti al Tribunale del Riesame da parte della difesa che si è appellata contro la decisione del Gip di confermare la detenzione in carcere della donna nei confronti della quale gli indizi stanno sempre più perdendo di consistenza. La decisione sull'appello è prevista per il 31 agosto”.
Parte attrice, nel suo atto di citazione, sostiene che le notizie riferite dal giornalista siano non corrispondenti al vero e siano state espresse con una forma espositiva scorretta, offensiva e diffamatorie, destinate a mettere in cattiva luce il suo operato, in modo del tutto gratuito.
pagina 4 di 14 Contr I convenuti (in particolare, il giornalista e l'emittente n via principale;
la caporedattrice CP_3
[...] in via subordinata ove non accolta l'eccezione di difetto di legittimazione) invocano CP_4
l'esimente del diritto di critica/cronaca. Contr La tesi sostenuta da parte attrice nei confronti del giornalista e l'emittente fondata. CP_3
Il servizio giornalistico riporta fatti ed esprime, in relazione ai fatti riportati, giudizi in chiave critica.
I fatti riportati sono i seguenti:
➢ sarebbe stata effettuato, parecchie settimane prima del 14 giugno, esame di comparazione che Con aveva escluso la compatibilità del DNA dei tre indagati con quello repertato dal sul manico di una delle valigie;
➢ lo stesso esame avrebbe escluso la compatibilità del DNA delle vittime con le tracce repertate e rinvenute nello scarico del lavello dove, secondo l'accusa, sarebbero stati sezionati i cadaveri;
➢ la comparazione era stata effettuata dagli “esperti di incaricati dal PM;
CP_10
➢ l'esito dell'esame sarebbe stato celato.
Le critiche mosse al PM (o meglio al suo operato) consistono in precise violazioni procedurali atte a pregiudicare le garanzie degli indagati e l'esito delle indagini:
➢ perché, tramite il silenzio serbato, sarebbe stato leso il diritto di difesa (La comparazione del DNA è stata eseguita parecchie settimane fa sicuramente prima del 14 giugno, quando è stato interrogato il risultato, però, non era stato comunicato alle difese degli indagati) e CP_8 sarebbe stato leso il contraddittorio tecnico (A comparare il DNA sono stati gli esperti di
incaricati dal pubblico ministero senza che fossero convocati periti delle parti, in CP_10 particolare quelli della difesa dei tre indagati)
➢ perché sarebbe stata celata per settimane una prova destinata a smontare l'impianto accusatorio e a palesare l'innocenza degli indagati e, in particolare, di all'epoca in stato di Parte_2 custodia cautelare (Insomma, a quel che sembra sarebbe rimasta per settimane nel cassetto del
PM una prova fondamentale nel procedimento per il duplice omicidio che smonta in buona parte la struttura dell'accusa, che mostra scenari diversi, sicuramente più ampi, che adesso dovranno seriamente essere presi in considerazione dal pubblico ministero, che fino ad oggi ha concentrato la propria attività di indagine principalmente su ). Parte_2
È noto, in tema di diffamazione, che per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione, fermo restando che l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Ruta,
Rv. 245098).
L'esercizio del diritto di critica richiede, tuttavia, la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze pagina 5 di 14 anche marcate - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili;
pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività (Cassazione civile n. 34513/2022; Cassazione Sez. 5, n. 7662 del
31/01/2007).
Una volta verificata la verità/veridicità del nucleo del fatto storico da cui prende le mosse la critica, questa non sarà mai punibile ove sussista l'interesse pubblico all'informazione e sia utilizzato un linguaggio non gratuitamente offensivo e una forma espositiva corretta (continenza).
Nel caso in esame la prova della verità, anche nella forma putativa, della notizia da cui la critica prende le mosse non è stata in alcun modo raggiunta. Cont Anzitutto preme evidenziare che i convenuti e non hanno in effetti chiarito, in concreto, se CP_3 intendessero sostenere in giudizio la verità o la veridicità della notizia appresa da fonte confidenziale (i convenuti sostengono che sarebbe stata un fonte confidenziale di cui non intendono rivelare l'identità a Contr rivelare l'esistenza di un “informale” esame di comparazione, cfr. pag. 9 costituzione , di CP_3 cui non sarebbe stata data doverosa evidenza).
È chiaro che gli oneri probatori sono differenti nelle due ipotesi (nel primo caso bisogna provare la verità della notizia;
nel senso caso l'attendibilità della fonte).
Quel che è certo è che i convenuti pretendono di dimostrare “la verità (anche solo putativa) della circostanza riferita dal giornalista, e cioè che il test di comparazione venne fatto anteriormente alla comparazione disposta in data 21 luglio 2021” per presunzioni (cfr. comparsa costituzione pag. 27).
A loro dire il fatto noto ed indiscutibile risiede nella esatta coincidenza del risultato dei test di comparazione del DNA riferito dal giornalista con quello contenuto nella relazione di CTU dott. Per_6 eseguita successivamente (cfr. comparsa di costituzione pag. 27).
Appare, al riguardo, opportuno ricordare che per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare.
Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, sulla base delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo ed inevitabile.
Per assurgere a prova indiziaria il fatto assumibile come indizio deve presentare carattere di certezza, intesa, non in senso assoluto e naturalistico, ma quale portato della verifica processualmente conducibile alla stregua delle fonti di prova acquisite: è, dunque, necessario che la prova critica non sia affidata ad un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di opinabili congetture o di elaborazioni personali, dovendo ricevere riscontro nelle evidenze probatorie del processo.
L'indizio deve poi essere grave per l'intrinseca capacità dimostrativa rispetto al thema probandum (ossia per la probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto) e preciso (precisione significa specificità, univocità ed impossibilità di diversa interpretazione).
Ebbene, nel caso in esame, la mera “convergenza” dei risultati non può supportare da sola la prova del fatto storico asseritamente accaduto (che, peraltro, ben avrebbe potuto essere corroborata anche tramite assunzione a testi non dell'informatore ma degli “esperti” di asseritamente incaricati), ossia che Pt_3
pagina 6 di 14 sia avvenuto, per incarico del pm, un esame di comparazione dei DNA già in data anteriore al 14 giugno 2021 (l'unico incarico formale è quello affidato all'esperto di genetica, Dott. solo in Per_6 data 21.07.2021, successivamente, quindi, alla messa in onda del servizio) tenuto conto che:
➢ non corrisponde al vero che la comparazione poteva essere eseguita solo da coloro che erano in possesso delle tracce rinvenute negli scarichi del lavello e sul manico della valigia (cfr. comparsa di costituzione pag. 27): le tracce erano state infatti necessarie per estrarre la profilazione genetica di cui alla ctu dr. . Una volta ottenuta la profilazione Persona_5 l'attività di comparazione avrebbe potuto essere eseguita – per vie ufficiose – da chiunque fosse in possesso del DNA degli indagati;
➢ nulla esclude, infatti, che una comparazione tra il DNA degli indagati e i profili genetici riferibili al soggetto denominato Donna 1, Uomo 1 e Uomo 2 potesse già essere stato svolto a mezzo di esperto nominato dagli indagati stessi (tanto è vero che a tanto si fa riferimento nell'istanza di esame comparativo rivolta al PM dai legali della di cui si Parte_2 ritrascrive di seguito il contenuto:
➢ nel corso del procedimento, del resto, si era già dato corso alla profilazione genetica dei due cadaveri e dei due indagati e (a tanto fa riferimento il consulente Parte_2 CP_9 nella sua perizia: Per_6
La circostanza, quindi, che una comparazione (probabilmente in via informale o, comunque, nelle Cont forme degli accertamenti ripetibili, cfr. pag. 8 comparsa costituzione e ) sarebbe stata in CP_3 effetti eseguita prima del 14 giugno 2021 è stata quindi riportata in modo infedele (e solo perché
pagina 7 di 14 appariva anomalo che una prova regina non fosse stata ancora eseguita, cfr. pag. 7 comparsa Cont costituzione ). CP_3
Peraltro il servizio non fa alcun riferimento al fatto che l'accertamento sarebbe stato eseguito nelle ritenute o supposte forme degli accertamenti ripetibili, tanto è vero che si censura l'omesso avviso ai difensori degli indagati, che avrebbero potuto/dovuto partecipare all'esame comparativo con i propri consulenti, formalità che è invece propria solo degli accertamenti non ripetibili (art. 360 cpp).
Quindi la notizia è in ogni caso falsa perché fa discendere da un (supposto) atto di indagine non coperto da segreto gravi omissioni (che squalificano il PM risetto ai prerequisiti della funzione e al suo asservimento solo alla legge) che neppure sono contemplate come dovute dal codice di rito (la regola generale è infatti quella della segretezza delle indagini, cfr. art. 329 cpp).
A nulla rilevano, peraltro, i documenti allegati in II memoria da parte convenuta contenenti complessi calcoli probabilistici sulla minima possibilità che avrebbe avuto di “indovinare” correttamente il CP_3 risultato dell'esame. Questo è chiaramente un tentativo di dimostrare una verità che è tale solo ex post.
Il requisito richiesto per l'operare della scriminante deve essere invece verificato ex ante, ossia al momento della conoscenza della notizia.
Si ritiene quindi che il servizio sia diffamatorio nella parte de qua perché si è tradotto in un'aggressione ingiustificata all'operato del PM.
Non si censura, in particolare, la critica, nel merito, rispetto alle scelte investigative e la sollecitazione a prendere in considerazioni scenari investigativi differenti (attività sempre possibile ove mantenuta in forme corrette, sia pure aspre, nelle quali l'avverbio seriamente contenuto nell'inciso “il PM dovrà seriamente prendere in considerazione nuovi scenari” si ritiene possa rientrare) ma, piuttosto, l'uso distorto della notizia falsamente riportata, destinata a porre in cattiva luce la persona, la sua serietà, la sua correttezza professionale agli occhi dei cittadini.
Le espressioni false utilizzate nel contesto del servizio, allusive ed insinuanti, sono in particolare quelle che riportano il silenzio volutamente ed inopportunamente serbato dal PM sulla prova comparativa (“sarebbe rimasta per settimane nel cassetto una prova fondamentale nel procedimento che smonta in buona parte la struttura dell'accusa”), atto a ledere il diritto alla difesa (“La comparazione del DNA è stata eseguita parecchie settimane fa sicuramente prima del 14 giugno, quando è stato interrogato
il risultato, però, non era stato comunicato alle difese degli indagati”) ed il contraddittorio CP_8 tecnico (A comparare il DNA sono stati gli esperti di incaricati dal pubblico ministero senza CP_10 che fossero convocati periti delle parti, in particolare quelli della difesa dei tre indagati) perché sono espressioni che ingenerano nell'ascoltatore una scarsa fiducia in ordine alla competenza, alla serietà e alla correttezza dell'operato del Pubblico Ministero nel gestire adeguatamente l'indagine. Pt_1
La notizia (falsa) genera infatti l'idea che il PM abbia volontariamente e maliziosamente celato l'esito di un esame ritenuto decisivo per il sol fatto che smontava l'accusa sostenuta fino a quel momento, ledendo i principi cardine del contraddittorio e i doveri imposti dalla funzione (cfr. art. 358 cpp).
A nulla vale, peraltro obiettare, che il giornalista abbia fatto uso del “condizionale sarebbe”: cfr. in tema Cass. n. 27817/2017 secondo cui “in tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una notizia falsa, ancorché espressa in forma dubitativa, può ledere l'altrui reputazione allorché le espressioni utilizzate nel contesto dell'articolo siano ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti, e perciò idonee ad ingenerare nella mente del lettore il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati].
pagina 8 di 14 Il servizio si è tradotto, in altri termini, in una gratuita lesione del prestigio del magistrato oltre che della fiducia di cui l'istituzione giudiziaria che rappresenta deve godere.
Si veda ancora in tema, Cassazione penale n. 11087/2017: … l'esercizio del diritto di critica giudiziaria che si appunti sull'operato di un magistrato dell' non può Controparte_12 consistere nella gratuita attribuzione di malafede, risolvendosi, altrimenti, in una lesione della reputazione professionale e della intangibilità della sfera di onorabilità del magistrato medesimo”.
La falsa notizia riportata, destinata evidentemente allo scoop giornalistico, e le espressioni utilizzate si sono quindi risolte in un attacco alla persona del magistrato, esulando dal diritto di critica e rendendo impossibile invocare la scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 c.p.
La domanda di accertamento della natura diffamatoria dei fatti come sopra accertata va dunque accolta nei confronti del convenuto e dall'emittente televisiva, ex L. 6 agosto 1990, n. 223, art. CP_3
30 nonché ex art. 2049 c.c., la quale non mai ha peraltro sostenuto di non aver potuto esercitare un controllo preventivo sul servizio.
La domanda non può invece trovare accoglimento nei confronti della convenuta , Controparte_4
Caporedattrice del TGR.
A tale proposito parte attrice ha allegato che il giorno successivo alla messa in onda del servizio si era immediatamente attivata per smentire quanto riportato dal giornalista , sia tramite un comunicato CP_3
Ansa, sia contattando telefonicamente la Caporedattrice del TGR dott.ssa che Controparte_4 aveva rassicurato l'attrice sul fatto che avrebbe svolto le dovute verifiche (senza poi, tuttavia, rettificare o smentire il contenuto del servizio).
A tale riguardo ha prodotto i file audio della telefonata intercorsa (all. 7,8).
Preme, tuttavia, osservare che la convenuta non può rispondere dei fatti diffamatori CP_4 riportati nel servizio in ragione del mero ruolo rivestito, perché non è in alcun modo provato che fosse delegata al controllo della trasmissione (l'art. 30 della legge 223/1990 prevede che “Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47”. I soggetti di cui al comma 1 sono il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione).
Né può rispondere ad altro titolo, indipendentemente dal potere di controllo a lei attribuito, per omessa
“correzione” del servizio.
Intanto perché non emerge un'obbligazione volontariamente assunta in tal senso (durante la telefonata intercorsa, la caporedattrice, appresa dall'attrice la falsità della notizia, si rendeva solo disponibile, per correttezza professionale, a fare i dovuti controlli, nella primaria convinzione della legittimità dell'operato dei propri redattori: la correzione è attività che viene, semmai, rimessa all'autore del servizio:
pagina 9 di 14 Inoltre perché è la stessa Carta dei Doveri del Consiglio Nazionale Ordine dei giornalisti ad individuare nell'autore dello scritto il soggetto abilitato alla rettifica “RETTIFICA E REPLICA Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive. Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.
Quindi non può essere attribuita alla convenuta la commissione di alcun illecito. CP_4
pagina 10 di 14 La diffamazione invece commessa da parte di – e dai Controparte_13 [...]
, comporta il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali nella CP_3
“forma della sofferenza soggettiva causata dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost.” (Sezioni Unite, 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 27974 e 26975) e “nella diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere” (cfr. Cassazione Civile, 27 aprile 2016, n. 8397).
Il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è infatti certamente in re ipsa, poiché il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione che possono essere provate anche attraverso presunzioni (Cassazione civile, sentenza n. 4005/2020; Cassazione civile n. 9385/2018).
La determinazione del risarcimento delle conseguenze dannose può dunque avvenire, con criteri equitativi, assumendo come parametri di riferimento la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto professionale e sociale, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella stessa natura del pregiudizio da ristorare
(Tribunale di Roma, n. 15524/2016; Cassazione Civile, sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25739; Cassazione Civile n. 13153/2017; Tribunale di Milano, n. 8706/2015).
A tale riguardo, va considerato il ruolo della dott.ssa (Sostituto Procuratore della Repubblica Pt_1 presso il Tribunale di Firenze) e la diffusività del mezzo attraverso il quale l'offesa è stata veicolata.
In particolare, la giurisprudenza guarda con maggiore rigore i casi di diffamazione con il mezzo televisivo, atteso che il mezzo televisivo “per la sua forza di suggestione, per il maggior impatto col pubblico, per la impossibilità di una riflessione immediata e di critica è sicuramente più incisivo, efficace e dannoso del mezzo della carta stampata” (Cassazione Civile, sez. III, 11/06/1992, n. 7154).
ll mezzo televisivo si caratterizza, quindi, nella maggiore capacità di persuasione che esercita sul pubblico, grazie alla sua capacità di penetrazione nella sfera privata domestica dei telespettatori con un'immediatezza ed una forza di suggestione non paragonabile a quella degli altri mezzi di comunicazione.
Per la liquidazione concreta del danno si può fare ricorso alle Tabelle di Milano 2024: l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha analizzato i parametri, utilizzati dalla giurisprudenza, di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa e ha approvato criteri orientativi per la quantificazione equitativa di tale danno, basati su un livello crescente di intensità della lesione arrecata.
In applicazione di detti criteri orientativi, il danno è pertanto collegato, tra gli altri:
pagina 11 di 14 • all'oggettiva portata offensiva della notizia che è stata diffusa;
• alle ricadute negative sulla reputazione nell'ambito privato, professionale e sociale nonché al grado di disagio e sofferenza che inevitabilmente ne è conseguito per la carica ricoperta all'interno della società;
• al ruolo ed alla funzione ricoperta dal diffamato;
• alla notorietà dell'autore della diffamazione
• alla risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
• alla diffusione della notizia sul territorio nazionale;
• al mezzo con il quale è stata diffusa la notizia;
• alla verifica se ci sono state condotte reiterate.
Sulla scorta di tali parametri l'Osservatorio milanese ha individuato cinque categorie di diffamazione, che consentono di indicare criteri orientativi per la liquidazione del danno:
• diffamazione di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 1.175,00 ad Euro 11.750,00;
• diffamazione di modesta gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 11.750,00 ad Euro 23.498,00;
• diffamazione di media gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 23.498 ad Euro 35.247,00;
• diffamazione di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 35.247,00 ad Euro 58.745,00;
• diffamazione di eccezionale gravità: danno liquidabile nell'importo superiore ad Euro 58.745,00.
Valutata la carica istituzionale della persona offesa, il suo impegno professionale, la sua specifica reputazione (cfr. elenco indagini prodotte); valutato il mezzo utilizzato e il suo livello di diffusività in ambito regionale;
valutata la notorietà in ambito locale del giornalista autore della diffamazione e l'effettiva e concreta portata lesiva del servizio, si propende per riconoscere equitativamente l'importo base della forbice prevista per la diffamazione di media gravità, e così l'importo di euro 23.498 (già rivalutato a giugno 2024 come da Tabella in uso).
Importo su cui deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) da quella data fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa, dovuti in misura legale, previa devalutazione fino alla data del fatto e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n.
1712/1995).
pagina 12 di 14 Preme evidenziare, infine, che nessuna rilevanza ha sulla liquidazione il fatto che la dott.ssa Pt_1 non abbia fatto istanza di rettifica: la rettifica è una facoltà dell'interessato diretta ad “evitare che la pubblicazione offensiva... possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati” (Corte Cassazione n. 9038/2010 resa in materia id diffamazione a mezzo stampa ma applicabile anche a quella realizzata tramite lo strumento televisivo).
Ne consegue che se la pubblicazione della rettifica non può escludere il carattere diffamatorio delle dichiarazioni offensive se l'eventus damni è già avvenuto con la pubblicazione, appunto, delle stesse, a maggior danno, in sua assenza, non può predicarsi alcuna automatica riduzione del danno liquidabile
Per contro nessuna rilevanza ha sulla liquidazione l'allegazione che il servizio sarebbe ancora sul sito Cont e nel web, in quanto la circostanza non risulta comprovata (all'indirizzo indicato il servizio non è visibile).
Non sussistono, infine, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 12 legge 47/1948.
Come noto, la norma introduce una specifica ipotesi di pena pecuniaria per la diffamazione a mezzo stampa, e non è dunque suscettibile di applicazione estensiva a casi diversi da quelli espressamente contemplati. Conseguentemente, in assenza di un espresso richiamo alla suddetta disposizione da parte della L. 7 agosto 1990, n. 223, che disciplina i reati commessi con il mezzo televisivo, la stessa non è applicabile a questi ultimi (cfr. segnatamente, la sentenza n. 6490/2010 del 17 marzo 2010 della
Suprema Corte – in un caso di intervista diffamatoria diffusa durante un programma televisivo – che afferma il principio «secondo cui l'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel prevedere un'ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata per la diffamazione a mezzo stampa, non è suscettibile di applicazione analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati;
conseguentemente, in mancanza di un espresso richiamo alla suddetta disposizione da parte della legge 7 agosto 1990, n.
223, che disciplina i reati commessi con il mezzo televisivo, non è applicabile a questi ultimi».
Infine, con riferimento all'istanza ex art. 120 c.p.c. di pubblicazione della sentenza sui quotidiani indicati in atto di citazione da parte attrice, nonché di comunicazione del dispositivo nell'edizione regionale del TGR Edizione Toscana, rilevato che la norma prevede un potere discrezionale del giudice e ha carattere riparatorio del danno in forma specifica, pare sufficientemente congruo disporre la sola comunicazione del dispositivo nella edizione del TGR agli stessi orari in cui è stato trasmesso il servizio di cui in causa.
Le spese di lite sostenute da parte attrice vanno poste a carico dei convenuti Controparte_13
– e in solido secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa
[...] Controparte_3
(Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00, importi medi per studio, introduttiva, decisionale).
Le spese di lite sostenuta da vanno poste a carico di parte attrice secondo Controparte_4 soccombenza e liquidate secondo identico scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda proposta da parte attrice dott.ssa accerta il contenuto Parte_1 diffamatorio del servizio denominato “Il Giallo delle valigie” andato in onda nelle edizioni giorno (ore pagina 13 di 14 14.20) e sera (ore 19,00) del TGR edizione Toscana in data 05.07.2021 a cura del giornalista
[...]
; CP_3 per l'effetto, dichiara tenuti e condanna in solido e Controparte_3 Controparte_13
- in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte attrice dott.ssa
[...]
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la somma di euro 23.498 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione di cui in parte motiva;
rigetta la domanda proposta da parte attrice nei confronti di;
Controparte_4
rigetta ogni altra domanda;
condanna - in persona del legale Controparte_14 Controparte_13 rappresentante pro tempore. a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa;
condanna parte attrice dott.ssa a rifondere a parte convenuta le Parte_1 Controparte_4 spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa;
visto l'art. 120 cpc, ordina a cura e pese delle parti convenute soccombenti e Controparte_3
- in persona del legale rappresentante pro tempore, entro gg. 15 dal Controparte_13 deposito del presente provvedimento, la comunicazione del dispositivo della sentenza nell'edizione regionale del TGR Edizione Toscana alle stesse fasce orarie in cui è stato trasmesso il servizio in causa.
Genova, 16/01/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 14 di 14