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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 36781/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 22.10.2024 promossa da
1) Parte_1
Nata il 29/04/1969 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]13/B 20089 ROZZANO ITALIA con l'Avv. CARGNEL BENEDETTA elettivamente domiciliato VIA BARACCHINI 1
MILANO
Parte attrice
2) Parte_2
Nato il 29/01/1973 a TUNISIA cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]13/B 20098 ROZZANO ITALIA parte non comparsa e non costituita
Parte convenuta (contumace)
con i seguenti figli
pagina 1 di 6 , nata a [...] il [...], maggiorenne non Persona_1
autosufficiente;
, nato il [...] a [...], maggiorenne e Persona_2
autosufficiente;
, nato a [...], il [...], minore di età e portatore di handicap Per_3
grave
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO DI CUI ALLA
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA SOTTOSCRITTA TRA LE
PARTI IN DATA 9 MAGGIO 2019 E MUNITA DELL'AUTORIZZAZIONE DEL
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, IN DATA 16 MAGGIO 2019
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 2 aprile 2025
Il difensore di parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Tunisia in data 16.10.2000 con rito civile
Dall'unione coniugale sono nati:
, nata a [...] il [...], maggiorenne non Persona_1
autosufficiente;
, nato il [...] a [...], maggiorenne e Persona_2
autosufficiente;
, nato a [...], il [...], minore di età e portatore di handicap Per_3
grave pagina 2 di 6 I coniugi hanno successivamente ottenuto al pronuncia di divorzio come da accordo per lo scioglimento del matrimonio a seguito di convenzione di negoziazione assistita sottoscritta tra le parti in data 9 maggio 2019, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di
Milano, in data 16 maggio 2019
Per quanto di interesse nel presente procedimento, in detto accordo veniva stabilito:
L'affidamento condiviso dei figli, in allora minorenni, con collocamento degli stessi presso l'abitazione materna. Il diritto di visita del padre con le seguenti modalità:
“il padre potrà tenere il minore durante la settimana e/o un fine settimana al mese, prelevandolo all'uscita da scuola il venerdì pomeriggio e riportandolo presso la casa materna la domenica sera entro le 20:30, con un preavviso di almeno 2 giorni Durante le vacanze estive ad anni alterni, due o tre settimane da concordarsi (…)”.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.10.2024 chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni divorzio rappresentando che, successivamente alla stipula dell'accordo di negoziazione assistita, parte convenuta ha omesso di corrispondere il mantenimento concordato, tanto che la parte attrice si è vista costretta a depositare ricorso per sequestro conservativo (RG 54315/19 del Tribunale di Milano), nonché a formalizzare denuncia- querela ex art. 570 bis c.p., dalla quale è scaturito nei confronti dell'uomo il procedimento penale RGNR 34775/19. Dalla fine del 2019, inoltre, il Signor ha Per_2 interrotto ogni rapporto con i figli, mai rispettando la calendarizzazione delle frequentazioni stabilita tra le parti.
La condotta serbata dal convenuto ha costretto la signora che si occupa in via Parte_1 Per esclusiva di attualmente unico figlio minore, a ripetutamente adire il Tribunale al fine di essere autorizzata al compimento di atti burocratici nel suo interesse, non potendo in alcun modo nemmeno contattare il signor di cui non ha alcun recapito né sa Per_2 attualmente dove dimori.
In data 26 febbraio 2025 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue:
“Confermo il contenuto del ricorso introduttivo, successivamente alla separazione che è stata dichiarata nell'ottobre del 2018, il padre non ha mai provveduto a versare il mantenimento per i tre figli, per tale motivo io ho sporto denuncia, e in seguito alla denuncia sono riuscita a bloccare il TFR del mio ex marito, purtroppo la somma che sono
pagina 3 di 6 riuscita a bloccare non è stata sufficiente a compensare il mancato versamento dell'assegno di mantenimento.
Dal maggio 2019 il padre ha interrotto ogni contatto con i figli, non li ha più visti e non li ha più sentiti e non li ha più sentiti, e io non sono più riuscita ad avere contatti con lui, poiché si è irreperibile.
Per Mio figlio minore di anni 12, frequenta la Seconda Media, mio figlio è seguito dall' , mio figlio è autistico. Io mi occupo in via esclusiva di tutti e tre figli i CP_1 quali convivono con me”.
All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il Giudice Delegato.
All'udienza del 2 aprile 2025 alle ore 9.30 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale Parte_2 notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parre attrice ha confermato quanto allegato in ricorso e dichiarato avanti il GOT.
Il difensore, invitato ad interloquire sul punto, ha rappresentato di non aver formulato alcuna istanza istruttoria.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, e non ritenendo necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2.04.2025
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
le circostanze fattuali sopra indicate impongono una necessaria limitazione del convenuto nell'esercizio della responsabilità genitoriale, avendo lo stesso dimostrato con le proprie condotte, una manifesta carenza o inidoneità educativa, oltre ad un sostanziale disinteresse per ogni aspetto rilevante della vita del figlio minore e financo per il suo sostentamento e per il suo benessere psico fisico: l'uomo, infatti, non ha più alcun contatto con il figlio minore da oltre 5 anni e neppure provvede al di lui mantenimento.
pagina 4 di 6 Tali circostanze, in uno con la riferita e documentata necessità della madre di adire il
Tribunale per ottenere le autorizzazioni necessarie alla gestione del figlio minore, peraltro affetto da grave handicap, impongono di disporre l'affidamento esclusivo, nella forma Per dell'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, di alla madre, potendo formulare nei suoi riguardi, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata del figlio con continuità e responsabilità, adoperandosi fattivamente per supportare il minore in ogni ambito della sua vita.
, pertanto, eserciterà la responsabilità genitoriale anche in Parte_1 relazione alle decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, Per_3 all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
Quanto alla regolamentazione delle frequentazioni tra e il padre, la scansione Per_3 dei tempi e delle modalità degli stessi dovranno essere rimesse alla madre affidataria super esclusiva, nel rispetto dei tempi e nell'esclusivo interesse del minore e di concerto con gli operatori sanitari che si occupano di Ali comunque sempre e solo se il convenuto mostri seria e fattiva volontà di ricostruire con il figlio una relazione stabile.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, l'audizione del minore deve ritenersi superflua.
Con riferimento alle spese di lite che in assenza di costituzione del convenuto -che non ha svolto difese- le spese di liti devono essere dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia di parte convenuta ogni altra domanda disattesa o respinta, a parziale modifica della convenzione di negoziazione assistita sottoscritta tra le parti in data 9 maggio 2019, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Milano, in data 16 maggio 2019 così decide:
1) Dispone l'affido esclusivo del figlio minore , alla madre, anche Per_3 ai fini della residenza anagrafica, con collocamento presso e con la stessa;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d.
pagina 5 di 6 affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza.
2) Rimette alla madre affidataria super esclusiva la scansione di tempi e modalità delle frequentazioni tra e il padre, nel rispetto dei tempi e Per_3 nell'esclusivo interesse del minore, e di concerto con gli operatori sanitari che si occupano di Ali, comunque sempre e solo se il convenuto mostri seria e fattiva volontà di ricostruire con il figlio una relazione stabile e duratura.
3) Conferma, nel resto per quanto di ragione;
4) Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 22.10.2024 promossa da
1) Parte_1
Nata il 29/04/1969 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]13/B 20089 ROZZANO ITALIA con l'Avv. CARGNEL BENEDETTA elettivamente domiciliato VIA BARACCHINI 1
MILANO
Parte attrice
2) Parte_2
Nato il 29/01/1973 a TUNISIA cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]13/B 20098 ROZZANO ITALIA parte non comparsa e non costituita
Parte convenuta (contumace)
con i seguenti figli
pagina 1 di 6 , nata a [...] il [...], maggiorenne non Persona_1
autosufficiente;
, nato il [...] a [...], maggiorenne e Persona_2
autosufficiente;
, nato a [...], il [...], minore di età e portatore di handicap Per_3
grave
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO DI CUI ALLA
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA SOTTOSCRITTA TRA LE
PARTI IN DATA 9 MAGGIO 2019 E MUNITA DELL'AUTORIZZAZIONE DEL
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, IN DATA 16 MAGGIO 2019
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 2 aprile 2025
Il difensore di parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Tunisia in data 16.10.2000 con rito civile
Dall'unione coniugale sono nati:
, nata a [...] il [...], maggiorenne non Persona_1
autosufficiente;
, nato il [...] a [...], maggiorenne e Persona_2
autosufficiente;
, nato a [...], il [...], minore di età e portatore di handicap Per_3
grave pagina 2 di 6 I coniugi hanno successivamente ottenuto al pronuncia di divorzio come da accordo per lo scioglimento del matrimonio a seguito di convenzione di negoziazione assistita sottoscritta tra le parti in data 9 maggio 2019, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di
Milano, in data 16 maggio 2019
Per quanto di interesse nel presente procedimento, in detto accordo veniva stabilito:
L'affidamento condiviso dei figli, in allora minorenni, con collocamento degli stessi presso l'abitazione materna. Il diritto di visita del padre con le seguenti modalità:
“il padre potrà tenere il minore durante la settimana e/o un fine settimana al mese, prelevandolo all'uscita da scuola il venerdì pomeriggio e riportandolo presso la casa materna la domenica sera entro le 20:30, con un preavviso di almeno 2 giorni Durante le vacanze estive ad anni alterni, due o tre settimane da concordarsi (…)”.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.10.2024 chiesto la Parte_1 modifica delle condizioni divorzio rappresentando che, successivamente alla stipula dell'accordo di negoziazione assistita, parte convenuta ha omesso di corrispondere il mantenimento concordato, tanto che la parte attrice si è vista costretta a depositare ricorso per sequestro conservativo (RG 54315/19 del Tribunale di Milano), nonché a formalizzare denuncia- querela ex art. 570 bis c.p., dalla quale è scaturito nei confronti dell'uomo il procedimento penale RGNR 34775/19. Dalla fine del 2019, inoltre, il Signor ha Per_2 interrotto ogni rapporto con i figli, mai rispettando la calendarizzazione delle frequentazioni stabilita tra le parti.
La condotta serbata dal convenuto ha costretto la signora che si occupa in via Parte_1 Per esclusiva di attualmente unico figlio minore, a ripetutamente adire il Tribunale al fine di essere autorizzata al compimento di atti burocratici nel suo interesse, non potendo in alcun modo nemmeno contattare il signor di cui non ha alcun recapito né sa Per_2 attualmente dove dimori.
In data 26 febbraio 2025 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue:
“Confermo il contenuto del ricorso introduttivo, successivamente alla separazione che è stata dichiarata nell'ottobre del 2018, il padre non ha mai provveduto a versare il mantenimento per i tre figli, per tale motivo io ho sporto denuncia, e in seguito alla denuncia sono riuscita a bloccare il TFR del mio ex marito, purtroppo la somma che sono
pagina 3 di 6 riuscita a bloccare non è stata sufficiente a compensare il mancato versamento dell'assegno di mantenimento.
Dal maggio 2019 il padre ha interrotto ogni contatto con i figli, non li ha più visti e non li ha più sentiti e non li ha più sentiti, e io non sono più riuscita ad avere contatti con lui, poiché si è irreperibile.
Per Mio figlio minore di anni 12, frequenta la Seconda Media, mio figlio è seguito dall' , mio figlio è autistico. Io mi occupo in via esclusiva di tutti e tre figli i CP_1 quali convivono con me”.
All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il Giudice Delegato.
All'udienza del 2 aprile 2025 alle ore 9.30 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale Parte_2 notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parre attrice ha confermato quanto allegato in ricorso e dichiarato avanti il GOT.
Il difensore, invitato ad interloquire sul punto, ha rappresentato di non aver formulato alcuna istanza istruttoria.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, e non ritenendo necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2.04.2025
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
le circostanze fattuali sopra indicate impongono una necessaria limitazione del convenuto nell'esercizio della responsabilità genitoriale, avendo lo stesso dimostrato con le proprie condotte, una manifesta carenza o inidoneità educativa, oltre ad un sostanziale disinteresse per ogni aspetto rilevante della vita del figlio minore e financo per il suo sostentamento e per il suo benessere psico fisico: l'uomo, infatti, non ha più alcun contatto con il figlio minore da oltre 5 anni e neppure provvede al di lui mantenimento.
pagina 4 di 6 Tali circostanze, in uno con la riferita e documentata necessità della madre di adire il
Tribunale per ottenere le autorizzazioni necessarie alla gestione del figlio minore, peraltro affetto da grave handicap, impongono di disporre l'affidamento esclusivo, nella forma Per dell'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, di alla madre, potendo formulare nei suoi riguardi, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata del figlio con continuità e responsabilità, adoperandosi fattivamente per supportare il minore in ogni ambito della sua vita.
, pertanto, eserciterà la responsabilità genitoriale anche in Parte_1 relazione alle decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, Per_3 all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
Quanto alla regolamentazione delle frequentazioni tra e il padre, la scansione Per_3 dei tempi e delle modalità degli stessi dovranno essere rimesse alla madre affidataria super esclusiva, nel rispetto dei tempi e nell'esclusivo interesse del minore e di concerto con gli operatori sanitari che si occupano di Ali comunque sempre e solo se il convenuto mostri seria e fattiva volontà di ricostruire con il figlio una relazione stabile.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, l'audizione del minore deve ritenersi superflua.
Con riferimento alle spese di lite che in assenza di costituzione del convenuto -che non ha svolto difese- le spese di liti devono essere dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia di parte convenuta ogni altra domanda disattesa o respinta, a parziale modifica della convenzione di negoziazione assistita sottoscritta tra le parti in data 9 maggio 2019, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Milano, in data 16 maggio 2019 così decide:
1) Dispone l'affido esclusivo del figlio minore , alla madre, anche Per_3 ai fini della residenza anagrafica, con collocamento presso e con la stessa;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d.
pagina 5 di 6 affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza.
2) Rimette alla madre affidataria super esclusiva la scansione di tempi e modalità delle frequentazioni tra e il padre, nel rispetto dei tempi e Per_3 nell'esclusivo interesse del minore, e di concerto con gli operatori sanitari che si occupano di Ali, comunque sempre e solo se il convenuto mostri seria e fattiva volontà di ricostruire con il figlio una relazione stabile e duratura.
3) Conferma, nel resto per quanto di ragione;
4) Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
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