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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3764 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Rg. 11934/2021
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Filomena Fiore, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
pertanto, all'esito della Camera di Consiglio e ritenuta la causa matura per la la decisione, pronuncia la presente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., che viene incorporata al verbale di udienza cartolare del 10/04/2025, da inten- dersi parte integrante del provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
R.Gen.Aff.Cont. n. 11934/2021
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona GOP, dott.ssa Filomena Fiore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11934/2021 R.Gen.Aff.Cont. e vertente
TRA
1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Corso Vit- Parte_1 torio Emanuele 460, C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Ser- C.F._1 gio Guadagni, C.F. e dall' Avv. Concetta Aburia C.F. C.F._2
con i quali elett.te domicilia in Napoli alla Via S. Brigida C.F._3
n. 79, giusta procura in calce all'atto di citazione indirizzo pec:
[...]
Email_1 Email_2
ATTORE
E
(C.F. e P.IVA ), con se- Controparte_1 P.IVA_1
de legale in Place du Champ de Mars n. 5, Bruxelles (Belgio), in persona del
Procuratore Speciale del Rappresentante per l'Italia Dott.ssa Controparte_2
[.
domiciliata per la carica in Corso G. Garibaldi n. 86, Milano (MI), rappresenta- ta e difesa, in forza di procura speciale in atti, dagli Avvocati Francesco Gagge- ro ( , e Saverio C.F._4 Email_3
Mignone ( , non- C.F._5 Email_4 ché dall'Avv. Giorgio Filippi ( – C.F._6 [...]
, presso lo studio del quale, sito in Napoli (NA), Email_5
Via A. De Gasperi n. 55, è elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche di cui al presente procedimento ai suin- dicati indirizzi PEC;
NONCHE'
(C.F. e P. IVA ), con sede in Milano, Controparte_3 P.IVA_2
via Bisceglie n. 76, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura in
[...] calce all'atto di costituzione, dagli Avv.ti Elena Rita Cozzi (CZZ-
- e Stefano Ragone C.F._7 Email_6
( - , nonché dall'Avv. C.F._8 Email_7
Speranza Raia ( – , C.F._9 Email_8
presso lo studio della quale, sito in Somma Vesuviana (NA), Via S. Patrizia n.
20, è elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere le comunica- zioni e le notifiche di cui al presente procedimento ai suindicati indirizzi PEC;
E
2
C.F.: Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_3 Parte_3
[...
, con sede legale in Napoli alla Via Foggia n. 40, rappresentata e difesa giu- sta procura in calce all'atto di costituzione dall'Avv. Giuseppe Siciliano, C.F.:
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stes- C.F._10
so avvocato sito in Napoli alla Via S. Maria della Libera n. 34/42 (per comunica- zioni di Cancelleria: fax 08119518525 – pec:
[...]
, Email_9
CONVENUTI
Oggetto: danni a cose.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti deposita- te da tutte le parti in sostituzione del verbale d'udienza fissata per il 10/04/2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione del- le ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del pro- cesso, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene oppor- tuno richiamare i fatti che ciascuna delle parti pone a fondamento delle rispetti- ve domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice instaurava il giu- dizio de quo al fine di vedere riconosciuta la responsabilità risarcitoria, solidale o parziaria, delle parti convenute in ordine all'evento di danno subito e descritto nella narrativa del libello introduttivo.
Nella specie, si rappresentava in fatto e in diritto che, in data 27/05/2019,
l'imbarcazione di proprietà attorea denominata n. di Parte_4
identificazione scafo IT-MMRNX026C707, battente bandiera italiana, di m. 9,60, motorizzata con n. 2 motori Volvo Penta D3-190/DP-S con n. matricola
2003010376 e 2003010454 rispettivamente, di nome , ed assicurata CP_5 con la società , giusta polizza n. BZ8Y030393S - si trovava presso un CP_1
capannone della società al- Parte_5 lorquando, a causa di un incendio sprigionatosi all'interno del medesimo ca-
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pannone veniva completamente distrutta.
Si rappresentava che nonostante l'evento di danno rientrasse nell'alveo applicativo della suddetta polizza assicurativa (Condizioni Generali di contratto punto 13), e nonostante la tempestiva osservanza degli adempimenti procedu- rali prescritti ai fini del venire in essere dell'obbligo indennitario, la comIA assicurativa rifiutava indebitamente la richiesta di indennizzo di € 50.000,00 conformemente a quanto contrattualmente previsto in caso di totale distruzione del natante.
A tal riguardo, anche la società disconosceva ogni Parte_2 responsabilità extra contrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c./2051 c.c., stante l'inosservanza degli obblighi legati alla custodia del natante attoreo. Sulla scorta di quanto esposto, si chiedeva al giudice adito di: “1) Accogliere la domanda così come formulata, poiché ammissibile, legittima, tempestiva e fondata per i motivi esposti;
conseguentemente, previa declaratoria di responsabilità di tipo contrattuale ed extra contrattuale della Parte_2
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2051 c.c. nonché della com-
[...] IA , assicuratrice del natante attoreo, per l'inadempimento contrat- CP_1 tuale relativo alla polizza stipulata con l'odierno esponente e per l'effetto con- dannare essi convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento della somma €
50.000,00, pari all'indennizzo previsto nel citato contratto assicurativo nel caso di distruzione totale del natante, somma che corrisponde anche al valore com- merciale dell'imbarcazione de quo al momento dell'incendio, come valutata dall'ing. nella sua perizia allegata in atti;
o quella diversa som- Persona_1
ma, maggiore o minore, che risulterà congrua ed equa, anche a seguito dell'ammissione ed al conseguente esperimento di idonea CTU;
il tutto oltre ri- valutazioni ed interessi legali dal fatto al soddisfo. 2) Condannare altresì le con- venute, anche in solido fra loro, al pagamento delle spese, anche generali, e competenze del presente giudizio, oltre ad accessori come per legge, con attri- buzione ai procuratori anticipatari”.
Si costituiva in giudizio la comIA Controparte_1
ed impugnando la domanda contestava quanto ex adverso dedotto ed ec-
[...]
cepito.
In primo luogo, veniva eccepito che l'evento di danno non rientrava nella copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 17.3 e 5 delle condizioni generali es-
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sendo, da un alto, asseritamente riconducibile sotto il profilo causale alla grave negligenza della parte assicurata;
d'altra parte, in quanto si era verificato men- tre l'imbarcazione era sottoposta ad attività di manutenzione straordinaria.
In relazione, al primo profilo si evidenziava che la parte assicurata aveva affidato il rimessaggio dell'imbarcazione a soggetto non idoneo all'esecuzione di tali attività in quanto l'attività veniva svolta:
- all'interno di un capannone realizzato abusivamente;
- in assenza della necessaria certificazione di prevenzione incendi
(S.C.I.A. antincendio), obbligatoria per legge;
- in assenza di adeguati strumenti e impianti antincendio;
- in assenza delle necessarie autorizzazioni e certificazioni ATECO
2007, anch'esse obbligatorie per legge.
Pertanto, era presumibile che ove l'assicurato avesse adottato la condot- ta diligente esigibile, ossia avesse accertato che nella pro- Parte_2
pria struttura di Pozzuoli fosse effettivamente abilitato a svolgere le attività che erano state commissionate, l'evento non si sarebbe verificato.
Per quanto concerne, invece, il secondo motivo ostativo all'inadempimento dell'obbligo indennitario, la parte convenuta eccepiva che, sulla base della documentazione acquisita (preventivi datati 27.03.2019 e
13.04.2019 emessi da e sottoscritti dal Prof. Ing. Parte_2 Parte_1 per accettazione) il sinistro si era verificato mentre l'imbarcazione era sottopo- sta a lavori di manutenzione straordinaria e, dunque, non indennizzabile ai sen- si dell'art. 5 delle Condizioni.
Si censurava, inoltre, la violazione degli obblighi informativi dell'assicurato, avendo questi omesso di fornire agli assicuratori informazioni essenziali per il corretto apprezzamento del rischio e/o del suo aggravamento e da tale violazione sarebbe derivata l'inoperatività della polizza in applicazione dell'art. 1892 co 3 e/o 1898 co. 5, nonché, ai sensi della polizza stessa.
Nello specifico, nel questionario assicurativo consegnato al Broker Per_2
in vista della stipulazione della polizza, il Prof. Ing. aveva di-
[...] Parte_1 chiarato che l'imbarcazione avrebbe navigato nel periodo compreso tra i mesi di maggio e novembre, mentre per il restante periodo dell'anno sarebbe rimasto ormeggiato presso il porto turistico di Nisida, omettendo, quindi, di informare gli
Assicuratori che il M/y “ sarebbe stato affidato in rimessaggio, nel CP_5
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periodo invernale, a presso la sede di Pozzuoli per essere Parte_2
sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria.
La convenuta si doleva, infine, nel merito, della mancata cooperazione, asseritamente volontaria, della parte assicurata all'acquisizione di tutti gli ele- menti utili per la ricostruzione del sinistro e per non aver collaborato nell'effettuare indagine sulle relative cause dal momento che era stata fornita sola una sommaria descrizione dei fatti avvenuti in data 27/05/2019.
Ciò, a giudizio della comIA, giustificava il rifiuto tout court di corri- spondere l'indennizzo o, quanto meno, una sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 co. 2 c.c.
Infine, sotto un profilo processuale, veniva evidenziata la sussistenza di rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il previo accertamento di respon- sabilità del soggetto presunto danneggiante responsabile del sinistro -
[...]
– e il successivo esame della responsabilità contrattuale della com- Parte_2
IA assicurativa.
Si rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, pronunciarsi, per le ragioni esposte in parte narrativa, sulla domanda svolta dal Prof. Ing. nei confronti di Parte_1 Controparte_6
con conseguente rigetto della domanda svolta dal Prof. Ing.
[...] Per_3
[... ei confronti di /o con adozione dei Controparte_1
provvedimenti meglio ritenuti in ragione della decisione presa in riferimento alla domanda giudicata in via preliminare;
- nel merito, in ogni caso, rigettare inte- gralmente la domanda attorea svolta nei confronti di Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché non provata,
[...]
per le ragioni esposte in atti;
in subordine nel merito, nel denegato e non credu- to caso di accoglimento della domanda attorea svolta nei confronti di
[...]
ridurne il quantum per le ragioni esposte in atti. Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva anche la società in qualità di interme- Controparte_3 diaria assicurativa, “Lloyd's Coverholder” dolendosi, in primo luogo, della nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 co. IV c.p.c. per indeterminatezza sia del petitum che della causa petendi.
Si evidenziava, infatti, la compressione del diritto di difesa della convenu- ta non essendo stato possibile comprendere, sulla base della citazione notifica-
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ta, quale addebito di responsabilità si muoveva a carico della stessa.
D'altra parte, anche nelle conclusioni, l'attore non chiedeva espressa- mente la condanna dell' al pagamento in solido della som- Controparte_3 ma di € 50.000,00.
Ad ogni modo, la convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva avendo agito in qualità di mero intermediario assicurativo non essendo tenuta in alcun modo al pagamento dell'indennizzo.
Si chiedeva, pertanto, al giudice adito di:
“- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare, alla luce delle ragioni espo- ste, la nullità dell'atto di citazione notificato dal Prof. Ing. con conse- Parte_1 guente adozione dei provvedimenti meglio ritenuti ai sensi dell'art. 164, commi
5 - 6, C.p.c. e/o della norma meglio vista;
- in subordine, nel denegato caso di rigetto dell'eccezione pregiudiziale che precede, rigettare in tutto o in parte ogni domanda eventualmente formulata nei confronti di Controparte_3
poiché infondata in fatto e in diritto, nonché non provata, per le ragioni esposte in atti, con riserva di tutti i diritti processuali e sostanziali di CP_3
ivi incluso il diritto di proporre le proprie difese e prendere posizione su
[...]
eventuali domande che, seppur tardive, dovessero essere formulate e/o inte- grate nei suoi confronti nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, diritti e ono- rari”
Si costituiva, infine, la società Parte_2
la quale disconosceva ogni addebito di responsabilità in ordine
[...] all'occorso evento di danno.
Ciò in quanto si affermava che l'incendio, sviluppatosi all'interno del ca- pannone locato dalla società, che aveva coinvolto il natante attoreo, era stato determinato da evento fortuito non prevedibile né fronteggiabile.
Sulla scorta di quanto esposto, si chiedeva al giudice di: “
1. Rigettare in- tegralmente la domanda attrice nei confronti della
[...]
perché inammissibile ed infondata;
2. con vittoria Parte_2 di spese, competenze ed onorari”.
In prima udienza, il giudice – dott. Mauro Impresa – accoglieva l'eccezione di nullità della citazione con riferimento alla domanda formulata nei confronti della Euro American S.r.l., essendo insufficiente l'enucleazione delle ragioni di diritto posta a fondamento della domanda e assegnava all'attore ter-
[...
[...] [...]
fino al 30.11.2021 per depositare l'integrazione della domanda. Pt_6
In ottemperanza a quanto disposto, con atto del 19/11/2021 l'attore prov- vedeva ad integrare la domanda nei confronti della società CP_3 chiedendo che: “venga emessa la sentenza richiesta al punto 1) dell'atto di cita- zione e che essa convenuta venga condannata, in solido con gli altri convenuti, al pagamento della somma di euro 50.000, pari all'indennizzo previsto nel citato contratto assicurativo nel caso di distruzione totale del natante, somma che cor- risponde anche al valore commerciale dell'imbarcazione de quo al momento dell'incendio, come valutata dall'ing. nella sua perizia allegata in Persona_1
atti, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà congrua ed equa anche a seguito dell'ammissione e del conseguente esperimento di idonea
C.T.U.; il tutto oltre rivalutazioni ed interessi legali dal fatto al soddisfo”.
In ordine alla causa petendi, si evidenziava che la società convenuta era contrattualmente obbligata, al verificarsi di uno degli eventi di sinistro coperti, all'adempimento dell'obbligo indennitario, essendo parte del contratto di assicu- razione di cui alla polizza n. BZ8Y030393S.
Con atto del 18/03/2022, la società integrava la compar- CP_3
sa di risposta ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che operava quale intermediario assicurativo e non era, dunque, parte del sud- detto contratto.
Invero, dalla documentazione contrattuale, in particolare dal “Modulo” e della “Scheda di Copertura”, risultava che:
a) la Polizza era stata sottoscritta dal Rappresentante Generale per l'Italia dei “in nome e per conto dei membri sottoscrittori che assumono il CP_1 rischio di cui al presente contratto”, e non da;
CP_3
b) è il “Coverholder” degli;
CP_3 Parte_7 CP_1
c) Studio Marinucci S.a.S. è il “broker” espressamente incaricato dal
Prof.Ing. Per_4
Ad ogni modo, nella denegata ipotesi di superamento della questione pregiudiziale sollevata, si eccepiva la prescrizione di ogni diritto dell'assicurato nei confronti della società essendo spirato il termine breve di un CP_3 anno ex art. 547 Cod. Nav. dall'ultimo atto interruttivo datato 20/03/2020.
Nel prosieguo, il giudice, preso atto della mancata adesione della com- IA alla proposta transattiva formulata, concedeva i termini di cui CP_1
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all'art. 183 VI co. c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 03/04/2023.
Alla suddetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione si fissa- va l'udienza del 27.6.2024 per la precisazione delle conclusioni ed in tale sede, lo scrivente Magistrato, alla quale era stato assegnato il fascicolo a seguito del- lo scardinamento dal ruolo del G.U. dott. Impresa, sulla scorta della difese delle parti e degli atti di causa, rinviava all'udienza cartolare del 10/04/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusionali fino a gg. 10 prima.
Orbene ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del proces- so, si ritiene, alla luce del compendio cognitorio acquisito, e per le ragioni di se- guito esposte, che le domande formulate nei confronti delle convenute Llyod's e siano totalmente fondate e meritevoli di accoglimento men- Parte_2
tre appare, invece, estranea al giudizio la società , per difetto di CP_3
legittimazione passiva.
In relazione a tale ultimo profilo, si evidenzia che dal titolo contrattuale, fonte della pretesa creditoria azionata, risulta che la assumeva CP_3 veste di coverholder, ossia di soggetto deputato all'amministrazione del rappor- to contrattuale e ad intermediare le relazioni tra la comIA assicurativa e il cliente.
Per quanto concerne l'inquadramento di diritto interno, la relazione inter- corrente tra il coverholder e la è ascrivibile all'alveo del mandato, con o CP_1
senza rappresentanza;
ma ad ogni modo il coverholder, salvo specifiche previ- sioni, rimane estraneo al rapporto assicurativo e non assume, dunque, il rischio del verificarsi dell'evento assicurato con conseguente obbligo indennitario.
Pertanto, si ritiene che la società sia priva di legittimazio- CP_3 ne passiva non essendo parte dell'obbligazione dedotta in giudizio.
D'altra parte, risulta anche inconferente il richiamo fatto da parte attrice all'istituto della negotiorum gestio ex art. 2028 c.c. e ss. al fine di sostenere una presunta responsabilità contrattuale della , atteso che l'istituto, la CP_3
cui ratio è da ricercare in esigenze di stampo solidaristico, viene in rilievo quale fonte ulteriore di obbligazione, rispetto al negozio giuridico e all'illecito aquiliano, in presenza degli specifici presupposti enucleati dal legislatore quali in particola- re l'impedimento del gerito e l'utiliter coeptum che non si rinvengono nel caso di specie.
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Passando alle domande spiegate nei confronti delle altre parti convenu- te, si evidenzia che i titoli di responsabilità sono differenti atteso che, nei con- fronti della comIA assicurativa è stata proposta una do- Controparte_7 manda volta a far valere la responsabilità, per inadempimento dell'obbligazione indennitaria, traente origine dal contratto di assicurazione - polizza n.
BZ8Y030393S; nei confronti della è stata proposta, Parte_2
invece, una domanda diretta ad accertare la responsabilità aquiliana della stes- sa ex art. 2043/2051 c.c.
Tuttavia, ciò non è ostativo ad una condanna delle stesse in solido al pa- gamento della somma richiesta di € 50.000,00, corrispondente al danno patito, dal momento che quel medesimo accadimento, ossia l'incendio dell'imbarcazione di proprietà di parte attrice, da un lato rientra nell'alveo dei si- nistri il cui rischio è stato contrattualmente posto in capo all'assicuratore, d'altra parte costituisce il danno cagionato dalle cose in custodia (capannone di rimes- saggio) della . Parte_2
Infatti, è noto che presupposto della solidarietà a latere debitoris, di ob- bligazione soggettivamente complessa, non è l'eadem causa obbligandi ma la medesimezza del debito, sicché non vi è una pregiudizialità logico-giuridica che impone il previo accertamento della responsabilità del danneggiante e solo, in subordine, quello della comIA assicurativa seguendo le stesse percorsi dif- ferenti ma convergenti in ordine all'identità del debito.
Infatti, sulla comIA grava l'obbligazione contrattualmente assunta all'indennizzo del danno subito per l'evento configurabile come sinistro coperto da polizza, mentre sul danneggiante l'obbligazione risarcitoria che, nel caso di specie, deriva dalla sua posizione di controllo in quanto custode delle cose che hanno procurato il danno. Questo implica che, in definitiva, il peso economico dell'obbligazione grava sul danneggiante e non sulla comIA assicurativa ma ciò afferisce ai rapporti interni tra i coobbligati che non si proiettano all'esterno nei confronti del creditore, il quale potrà agire per l'interno indistinta- mente nei confronti di entrambi i condebitori in solido. Solo a seguito dell'eventuale pagamento per intero da parte della comIA, questa potrà surrogarsi nel diritto del creditore o agire in regresso per l'intero nei confronti del custode responsabile civile del danno.
Orbene, per quanto concerne l'invocata responsabilità della convenuta
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comIA assicurativa, si ritiene che le argomentazioni impeditive sollevate da quest'ultima siano infondate e, dunque, che il sinistro verificatosi sia annovera- bile nel novero degli eventi coperti della polizza assicurativa.
Si premette in punto di diritto che, vertendosi in materia di posizioni giuri- diche avente fonte in rapporto obbligatorio, trovano applicazione i consolidati canoni ermeneutici relativi alla ripartizione dell'onere probandi ex art. 2697 c.c.
In particolare, il creditore sarà tenuto a fornire prova del titolo della pretesa cre- ditoria azionata e della relativa esigibilità del diritto, potendo anche solo limitarsi ad allegare, seppure in maniera circostanziata, l'inadempimento del soggetto obbligato;
d'altra parte, grava su quest'ultimo la prova della sussistenza di fatto impeditivo o estintivo idoneo a paralizzare l'altrui pretesa.
Nella fattispecie devoluta alla cognizione del presente giudicante, non è contestata la stipulazione di valido contratto di assicurazione, o che il sinistro verificatosi rientri astrattamente nel novero dei rischi contrattualmente assunti dall'assicuratore, ma si eccepiscono ragioni ostative afferenti a presunti ina- dempimenti dell'assicurato agli obblighi sullo stesso gravanti;
pertanto, trattan- dosi di fattori impeditivi del credito il relativo onere probatorio grava sul soggetto obbligato.
In primo luogo, viene invocata l'inoperatività della copertura ai sensi dell'art. 17.3 delle condizioni di polizza e dell'art. 1900 c.c. in quanto il sinistro era presuntivamente derivato dalla grave negligenza dell'assicurato che aveva affidato il natante, per il rimessaggio invernale e per le attività di manutenzione, ad azienda che operava in un capannone abusivo, privo di impianti e autorizza- zioni antincendio ed in violazione delle norme vigenti, anche e soprattutto in te- ma di sicurezza.
Evidentemente, le disposizioni de quo mirano a delimitare l'area del ri- schio assunto dall'assicuratore espungendo quegli eventi evitabili attraverso la dovuta diligenza.
Sul punto, si ritiene che non rientri nel paradigma di diligenza contrat- tualmente esigibile dall'assicurato la preventiva scrupolosa verifica sulla regola- rità urbanistica o amministrativa dell'attività/esercizio al quale veniva consegna- to il proprio bene o tanto meno circa l'assenza delle autorizzazioni antincendio o dei dovuti presidi.
In concreto, infatti, l'attore ha adottato un contegno conforme allo stan-
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dard esigibile provvedendo ad affidare il natante ad azienda che risultava esse- re centro autorizzato per i motori Mercury e che svolgeva lecitamente attività di manutenzione e rimessaggio.
Pertanto, la relativa eccezione è infondata e va rigettata.
Ancora, per escludere l'operatività della polizza, si richiamavano gli artt.
5 e 17.16 della polizza in forza del quale nella fattispecie in esame la copertura assicurativa sarebbe sospesa dal momento che l'imbarcazione era sottoposta a manutenzione straordinaria al all'epoca del lamentato evento di danno.
Sul punto, appare opportuno accedere ad una esegesi ispirata al canone di buona fede ex art. 1366 c.c. al fine di definire la portate delle posizioni giuri- diche aventi fonte nel contratto assicurativo, anche in considerazione della fun- zione economica-individuale assolta che giustifica il venire in essere del vincolo contrattuale e il pagamento del premio.
Invero, conformemente a quanto ritenuto da parte attrice, la ratio degli ar- ticoli richiamati è quello di escludere, in capo alla comIA, i rischi estranei a quelli derivanti dalla funzione contrattuale andando ad aggravarne la posizione.
Questo, secondo la previsione, avviene o quando si realizza un sostan- ziale cambio di destinazione d'uso del natante impiegandolo come abitazione, ovvero, allorquando vengono effettuati interventi di carattere straordinario che verosimilmente aggravano il rischio del verificarsi dell'evento lesivo.
Orbene, in primo luogo si ritiene che, ai fini dell'esclusione dell'operatività della polizza, deve sussistere una relazione tra l'intervento straordinario in que- stione e il danno, sicché, lo stesso risulta essere la concretizzazione di un ri- schio (non coperto) sotteso all'intervento, d'altra parte, stante il tenore letterale della previsione, l'esclusione dovrebbe operare nella misura in cui il sinistro si è verificato durante l'esecuzione di dette opere;
circostanza che non risulta prova- ta dalla parte assicuratrice.
Pertanto, anche tale doglianza è da rigettare.
Non appare meritevole di pregio neppure la contestazione in ordine alla presunta negligenza dell'assicurato nell'osservanza degli oneri informativi se- condo il disposto di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c. che si era sostanziata nell'erronea dichiarazione, al momento della stipulazione della polizza assicura- tiva, che il natante avrebbe navigato nel periodo da maggio a novembre e che nel restante periodo dell'anno sarebbe stato ormeggiato presso il porto turistico
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di Nisida, laddove, invece, era stata affidata per il rimessaggio.
Sul punto, le norme invocate sono poste a presidio dell'assicuratore pre- vedendo l'attivazione di rimedi di carattere caducatorio o conservativo (riduzio- ne dell'indennità dovuta) allorquando l'assicurato non abbia adottato la massi- ma chiarezza espositiva nel rappresentare le circostanze utili per la valutazione del rischio.
Orbene, appare evidente che, accedendo all'esegesi su espressa, la di- stonia informativa in questione non ha in alcun modo alterato la valutazione del rischio effettuata dall'assicuratore.
Infatti, l'intento della previsione era quello di assicurare che l'imbarcazione non si trovasse in mare durante il periodo invernale al fine di evi- tare l'esposizione al pericolo di intemperie e al rischio di dispersione in caso di mareggiate.
Infine, non sussistono in alcun modo i presupposti di applicabilità dell'art. 1915 c.c., che esclude il diritto all'indennizzo, o ne riduce il quantum, quando l'assicurato abbia dolosamente o colposamente omesso di adempiere l'obbligo di avviso ex art. 1913 c.c. o di salvataggio.
Nella fattispecie, invero, non si rinviene alcun inadempimento dei suddet- ti obblighi dal momento che l'evento occorso esulava da ogni possibilità di con- trollo dell'assicurato e che la comunicazione del sinistro risultava essere tempe- stiva e completa delle informazioni utili alla comIA assicurativa in quanto avvenuta tramite la compilazione di un modulo predefinito.
Passando, ora, all'esame della posizione della , ap- Parte_2
pare opportuno offrire preliminarmente una breve digressione sulla natura della responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
In punto di diritto, il modello ex art 2051 devia sensibilmente rispetto al paradigma generale di cui al 2043 che delinea una responsabilità per colpa po- stulante la prova, gravante sul presunto danneggiato, della riconducibilità dell'evento alla sfera determinativa dell'agente al fine di muovere un giudizio di rimproverabilità soggettiva.
Sul connotato ontologico di tale responsabilità che va a gravare sul cu- stode, ossia su chi esercita una signoria anche solo fattuale sulla res tale da de- terminare il venire in essere di una posizione di controllo/vigilanza relativamente alla sua intrinseca pericolosità, si contendono sostanzialmente due impostazioni
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ermeneutiche.
Invero, secondo un'impostazione soggettivistica l'art. 2051 c.c. codifiche- rebbe una responsabilità per colpa aggravata o semi oggettiva andando a far gravare sul custode, quale prova liberatoria, l'onere di individuare il fattore a sé estraneo che ha ingenerato l'evento e l'assenza di ogni negligenza, ossia la di- mostrazione che lo stesso non era in alcun modo fronteggiabile attraverso le precauzioni in concreto esigibili. In sostanza, la norma, lungi dall'imputare l'evento dannoso al custode sulla base del solo nesso di riferibilità della res in capo allo stesso, si limiterebbe ad invertite l'onere probandi facendo comunque gravare sul titolare della posizione di vigilanza il rischio della causa ignota.
Secondo altro orientamento, invero maggioritario in giurisprudenza, inve- ce saremo di fronte ad una vera e propria responsabilità oggettiva insensibile ad ogni rilevanza assunta dalla colpa del custode. Pertanto, ai fini dell'esenzione, sarebbe necessaria la prova di un fattore estraneo che assurge al caso fortuito ossia presenta i connotatati dell'assoluta eccezionalità (oggetti- va inverosimiglianza) e imprevedibilità (sensibile deviazione dalla frequenza statistica) tale da scindere ogni legame eziologico tra la posizione di garanzia e il pregiudizio incorso.
Tale ricostruzione, alla quale si ritiene di aderire, appare invero più coe- rente con il dato normativo e la ratio teleologica della disposizione che si ritiene volta a soddisfare le esigenze di sicurezza sociale e solidaristiche sottese ad un contesto caratterizzato dalla presenza di res intrinsecamente insidiose, attra- verso un'allocazione dei rischi lesivi in capo a chi trae utilità dalla disponibilità ed è nella posizione di governarne i rischi connessi.
Ciò precisato in diritto, si ritiene che nel caso in esame, l'azienda
[...]
, ossia il soggetto ricoprente la suddetta posizione di controllo, non Parte_2 ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente ma si è limitata ad esporre, in maniera apodittica, il carattere fortuito dell'incendio sprigionatosi nel capannone.
Infatti, non risulta in alcun modo provato che:
- erano state adottate tutte le garanzie prescritte da specifiche norme precauzionali, o richieste dall'ordinaria diligenza, prudenza e perizia, aventi attitudine salvifica in ordine all'evento di danno occorso;
- l'incendio non si configurava quale fattore causale prevedibile ed evi-
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tabile ma assurgeva in concreto a caso fortuito in quanto del tutto ec- cezionale e divergente rispetto all'id quod plerumque accidit.
Al contrario, invece, la prospettazione della convenuta risulta contraddet- ta dalla documentazione acquisita.
In particolare, dal verbale dei vigili del fuoco intervenuti in loco e dall'atto di conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica di Napo- li, ove si ritiene che “le fiamme si propagavano dal natante su cui stava effet- tuando attività non meglio accertata il , e si diffondevano Parte_2 all'interno del capannone, il cui solaio crollava completamente, e ai n. 9 natanti presenti rapidamente anche a causa della totale assenza di strumenti antincen- dio all'interno del capannone e della insufficienza e inadeguatezza di quelli in concreto utilizzati e relativi all'area esterna”.
Pertanto, alla luce di quanto detto in fatto e in diritto, si ritiene che l'evento di danno occorso sia oggettivamente imputabile al custode non essen- do intervenuto fattore atipico idoneo ad interrompere ogni relazione eziologica.
Infine, in ordine al quantum del danno subito, ci si riporta alle valutazioni contenute nella perizia tecnica a firma ing. , non espressamente Persona_1
contestata dalle parti convenute, secondo la quale il valore commerciale dell'imbarcazione 28.50 – IT – MMRNX026C707 al momento del CP_8 sinistro era di € 50.000,00.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as- sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorben- te, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In relazione al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza delle parti convenute, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della natura, difficoltà delle questioni giuridi- che trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P., dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronun- ciando:
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- dichiara il difetto di legittimazione passiva della e Controparte_3
la estromette dal giudizio.
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la e la al paga- Controparte_9 Parte_2 mento in solido della somma di € 50.000,00 oltre rivalutazione ed in- teressi legali dalla data della messa in mora sino al soddisfo.
- condanna in solido le parti convenute alla rifusione delle spese pro- cessuali in favore di parte attrice, che si quantificano in € 7.616,00, ol- tre alle spese vive pari ad € 550,0, IVA (se dovuta) e CPA, nonché, il contributo forfettario come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte dichiaratisi antistatari;
- condanna in solido le parti convenute alla rifusione delle spese pro- cessuali in favore della che si quantificano in € Controparte_3
7.616,00 oltre IVA, accessori e CPA con attribuzione ai procuratori di parte dichiaratisi antistatari.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 15/04/2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informa- tico.
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TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Filomena Fiore, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
pertanto, all'esito della Camera di Consiglio e ritenuta la causa matura per la la decisione, pronuncia la presente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., che viene incorporata al verbale di udienza cartolare del 10/04/2025, da inten- dersi parte integrante del provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
R.Gen.Aff.Cont. n. 11934/2021
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona GOP, dott.ssa Filomena Fiore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11934/2021 R.Gen.Aff.Cont. e vertente
TRA
1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Corso Vit- Parte_1 torio Emanuele 460, C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Ser- C.F._1 gio Guadagni, C.F. e dall' Avv. Concetta Aburia C.F. C.F._2
con i quali elett.te domicilia in Napoli alla Via S. Brigida C.F._3
n. 79, giusta procura in calce all'atto di citazione indirizzo pec:
[...]
Email_1 Email_2
ATTORE
E
(C.F. e P.IVA ), con se- Controparte_1 P.IVA_1
de legale in Place du Champ de Mars n. 5, Bruxelles (Belgio), in persona del
Procuratore Speciale del Rappresentante per l'Italia Dott.ssa Controparte_2
[.
domiciliata per la carica in Corso G. Garibaldi n. 86, Milano (MI), rappresenta- ta e difesa, in forza di procura speciale in atti, dagli Avvocati Francesco Gagge- ro ( , e Saverio C.F._4 Email_3
Mignone ( , non- C.F._5 Email_4 ché dall'Avv. Giorgio Filippi ( – C.F._6 [...]
, presso lo studio del quale, sito in Napoli (NA), Email_5
Via A. De Gasperi n. 55, è elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche di cui al presente procedimento ai suin- dicati indirizzi PEC;
NONCHE'
(C.F. e P. IVA ), con sede in Milano, Controparte_3 P.IVA_2
via Bisceglie n. 76, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura in
[...] calce all'atto di costituzione, dagli Avv.ti Elena Rita Cozzi (CZZ-
- e Stefano Ragone C.F._7 Email_6
( - , nonché dall'Avv. C.F._8 Email_7
Speranza Raia ( – , C.F._9 Email_8
presso lo studio della quale, sito in Somma Vesuviana (NA), Via S. Patrizia n.
20, è elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere le comunica- zioni e le notifiche di cui al presente procedimento ai suindicati indirizzi PEC;
E
2
C.F.: Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_3 Parte_3
[...
, con sede legale in Napoli alla Via Foggia n. 40, rappresentata e difesa giu- sta procura in calce all'atto di costituzione dall'Avv. Giuseppe Siciliano, C.F.:
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stes- C.F._10
so avvocato sito in Napoli alla Via S. Maria della Libera n. 34/42 (per comunica- zioni di Cancelleria: fax 08119518525 – pec:
[...]
, Email_9
CONVENUTI
Oggetto: danni a cose.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti deposita- te da tutte le parti in sostituzione del verbale d'udienza fissata per il 10/04/2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione del- le ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del pro- cesso, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene oppor- tuno richiamare i fatti che ciascuna delle parti pone a fondamento delle rispetti- ve domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice instaurava il giu- dizio de quo al fine di vedere riconosciuta la responsabilità risarcitoria, solidale o parziaria, delle parti convenute in ordine all'evento di danno subito e descritto nella narrativa del libello introduttivo.
Nella specie, si rappresentava in fatto e in diritto che, in data 27/05/2019,
l'imbarcazione di proprietà attorea denominata n. di Parte_4
identificazione scafo IT-MMRNX026C707, battente bandiera italiana, di m. 9,60, motorizzata con n. 2 motori Volvo Penta D3-190/DP-S con n. matricola
2003010376 e 2003010454 rispettivamente, di nome , ed assicurata CP_5 con la società , giusta polizza n. BZ8Y030393S - si trovava presso un CP_1
capannone della società al- Parte_5 lorquando, a causa di un incendio sprigionatosi all'interno del medesimo ca-
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pannone veniva completamente distrutta.
Si rappresentava che nonostante l'evento di danno rientrasse nell'alveo applicativo della suddetta polizza assicurativa (Condizioni Generali di contratto punto 13), e nonostante la tempestiva osservanza degli adempimenti procedu- rali prescritti ai fini del venire in essere dell'obbligo indennitario, la comIA assicurativa rifiutava indebitamente la richiesta di indennizzo di € 50.000,00 conformemente a quanto contrattualmente previsto in caso di totale distruzione del natante.
A tal riguardo, anche la società disconosceva ogni Parte_2 responsabilità extra contrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c./2051 c.c., stante l'inosservanza degli obblighi legati alla custodia del natante attoreo. Sulla scorta di quanto esposto, si chiedeva al giudice adito di: “1) Accogliere la domanda così come formulata, poiché ammissibile, legittima, tempestiva e fondata per i motivi esposti;
conseguentemente, previa declaratoria di responsabilità di tipo contrattuale ed extra contrattuale della Parte_2
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 e 2051 c.c. nonché della com-
[...] IA , assicuratrice del natante attoreo, per l'inadempimento contrat- CP_1 tuale relativo alla polizza stipulata con l'odierno esponente e per l'effetto con- dannare essi convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento della somma €
50.000,00, pari all'indennizzo previsto nel citato contratto assicurativo nel caso di distruzione totale del natante, somma che corrisponde anche al valore com- merciale dell'imbarcazione de quo al momento dell'incendio, come valutata dall'ing. nella sua perizia allegata in atti;
o quella diversa som- Persona_1
ma, maggiore o minore, che risulterà congrua ed equa, anche a seguito dell'ammissione ed al conseguente esperimento di idonea CTU;
il tutto oltre ri- valutazioni ed interessi legali dal fatto al soddisfo. 2) Condannare altresì le con- venute, anche in solido fra loro, al pagamento delle spese, anche generali, e competenze del presente giudizio, oltre ad accessori come per legge, con attri- buzione ai procuratori anticipatari”.
Si costituiva in giudizio la comIA Controparte_1
ed impugnando la domanda contestava quanto ex adverso dedotto ed ec-
[...]
cepito.
In primo luogo, veniva eccepito che l'evento di danno non rientrava nella copertura assicurativa, ai sensi degli artt. 17.3 e 5 delle condizioni generali es-
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sendo, da un alto, asseritamente riconducibile sotto il profilo causale alla grave negligenza della parte assicurata;
d'altra parte, in quanto si era verificato men- tre l'imbarcazione era sottoposta ad attività di manutenzione straordinaria.
In relazione, al primo profilo si evidenziava che la parte assicurata aveva affidato il rimessaggio dell'imbarcazione a soggetto non idoneo all'esecuzione di tali attività in quanto l'attività veniva svolta:
- all'interno di un capannone realizzato abusivamente;
- in assenza della necessaria certificazione di prevenzione incendi
(S.C.I.A. antincendio), obbligatoria per legge;
- in assenza di adeguati strumenti e impianti antincendio;
- in assenza delle necessarie autorizzazioni e certificazioni ATECO
2007, anch'esse obbligatorie per legge.
Pertanto, era presumibile che ove l'assicurato avesse adottato la condot- ta diligente esigibile, ossia avesse accertato che nella pro- Parte_2
pria struttura di Pozzuoli fosse effettivamente abilitato a svolgere le attività che erano state commissionate, l'evento non si sarebbe verificato.
Per quanto concerne, invece, il secondo motivo ostativo all'inadempimento dell'obbligo indennitario, la parte convenuta eccepiva che, sulla base della documentazione acquisita (preventivi datati 27.03.2019 e
13.04.2019 emessi da e sottoscritti dal Prof. Ing. Parte_2 Parte_1 per accettazione) il sinistro si era verificato mentre l'imbarcazione era sottopo- sta a lavori di manutenzione straordinaria e, dunque, non indennizzabile ai sen- si dell'art. 5 delle Condizioni.
Si censurava, inoltre, la violazione degli obblighi informativi dell'assicurato, avendo questi omesso di fornire agli assicuratori informazioni essenziali per il corretto apprezzamento del rischio e/o del suo aggravamento e da tale violazione sarebbe derivata l'inoperatività della polizza in applicazione dell'art. 1892 co 3 e/o 1898 co. 5, nonché, ai sensi della polizza stessa.
Nello specifico, nel questionario assicurativo consegnato al Broker Per_2
in vista della stipulazione della polizza, il Prof. Ing. aveva di-
[...] Parte_1 chiarato che l'imbarcazione avrebbe navigato nel periodo compreso tra i mesi di maggio e novembre, mentre per il restante periodo dell'anno sarebbe rimasto ormeggiato presso il porto turistico di Nisida, omettendo, quindi, di informare gli
Assicuratori che il M/y “ sarebbe stato affidato in rimessaggio, nel CP_5
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periodo invernale, a presso la sede di Pozzuoli per essere Parte_2
sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria.
La convenuta si doleva, infine, nel merito, della mancata cooperazione, asseritamente volontaria, della parte assicurata all'acquisizione di tutti gli ele- menti utili per la ricostruzione del sinistro e per non aver collaborato nell'effettuare indagine sulle relative cause dal momento che era stata fornita sola una sommaria descrizione dei fatti avvenuti in data 27/05/2019.
Ciò, a giudizio della comIA, giustificava il rifiuto tout court di corri- spondere l'indennizzo o, quanto meno, una sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 co. 2 c.c.
Infine, sotto un profilo processuale, veniva evidenziata la sussistenza di rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il previo accertamento di respon- sabilità del soggetto presunto danneggiante responsabile del sinistro -
[...]
– e il successivo esame della responsabilità contrattuale della com- Parte_2
IA assicurativa.
Si rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, pronunciarsi, per le ragioni esposte in parte narrativa, sulla domanda svolta dal Prof. Ing. nei confronti di Parte_1 Controparte_6
con conseguente rigetto della domanda svolta dal Prof. Ing.
[...] Per_3
[... ei confronti di /o con adozione dei Controparte_1
provvedimenti meglio ritenuti in ragione della decisione presa in riferimento alla domanda giudicata in via preliminare;
- nel merito, in ogni caso, rigettare inte- gralmente la domanda attorea svolta nei confronti di Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché non provata,
[...]
per le ragioni esposte in atti;
in subordine nel merito, nel denegato e non credu- to caso di accoglimento della domanda attorea svolta nei confronti di
[...]
ridurne il quantum per le ragioni esposte in atti. Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva anche la società in qualità di interme- Controparte_3 diaria assicurativa, “Lloyd's Coverholder” dolendosi, in primo luogo, della nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 co. IV c.p.c. per indeterminatezza sia del petitum che della causa petendi.
Si evidenziava, infatti, la compressione del diritto di difesa della convenu- ta non essendo stato possibile comprendere, sulla base della citazione notifica-
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ta, quale addebito di responsabilità si muoveva a carico della stessa.
D'altra parte, anche nelle conclusioni, l'attore non chiedeva espressa- mente la condanna dell' al pagamento in solido della som- Controparte_3 ma di € 50.000,00.
Ad ogni modo, la convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva avendo agito in qualità di mero intermediario assicurativo non essendo tenuta in alcun modo al pagamento dell'indennizzo.
Si chiedeva, pertanto, al giudice adito di:
“- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare, alla luce delle ragioni espo- ste, la nullità dell'atto di citazione notificato dal Prof. Ing. con conse- Parte_1 guente adozione dei provvedimenti meglio ritenuti ai sensi dell'art. 164, commi
5 - 6, C.p.c. e/o della norma meglio vista;
- in subordine, nel denegato caso di rigetto dell'eccezione pregiudiziale che precede, rigettare in tutto o in parte ogni domanda eventualmente formulata nei confronti di Controparte_3
poiché infondata in fatto e in diritto, nonché non provata, per le ragioni esposte in atti, con riserva di tutti i diritti processuali e sostanziali di CP_3
ivi incluso il diritto di proporre le proprie difese e prendere posizione su
[...]
eventuali domande che, seppur tardive, dovessero essere formulate e/o inte- grate nei suoi confronti nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, diritti e ono- rari”
Si costituiva, infine, la società Parte_2
la quale disconosceva ogni addebito di responsabilità in ordine
[...] all'occorso evento di danno.
Ciò in quanto si affermava che l'incendio, sviluppatosi all'interno del ca- pannone locato dalla società, che aveva coinvolto il natante attoreo, era stato determinato da evento fortuito non prevedibile né fronteggiabile.
Sulla scorta di quanto esposto, si chiedeva al giudice di: “
1. Rigettare in- tegralmente la domanda attrice nei confronti della
[...]
perché inammissibile ed infondata;
2. con vittoria Parte_2 di spese, competenze ed onorari”.
In prima udienza, il giudice – dott. Mauro Impresa – accoglieva l'eccezione di nullità della citazione con riferimento alla domanda formulata nei confronti della Euro American S.r.l., essendo insufficiente l'enucleazione delle ragioni di diritto posta a fondamento della domanda e assegnava all'attore ter-
[...
[...] [...]
fino al 30.11.2021 per depositare l'integrazione della domanda. Pt_6
In ottemperanza a quanto disposto, con atto del 19/11/2021 l'attore prov- vedeva ad integrare la domanda nei confronti della società CP_3 chiedendo che: “venga emessa la sentenza richiesta al punto 1) dell'atto di cita- zione e che essa convenuta venga condannata, in solido con gli altri convenuti, al pagamento della somma di euro 50.000, pari all'indennizzo previsto nel citato contratto assicurativo nel caso di distruzione totale del natante, somma che cor- risponde anche al valore commerciale dell'imbarcazione de quo al momento dell'incendio, come valutata dall'ing. nella sua perizia allegata in Persona_1
atti, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà congrua ed equa anche a seguito dell'ammissione e del conseguente esperimento di idonea
C.T.U.; il tutto oltre rivalutazioni ed interessi legali dal fatto al soddisfo”.
In ordine alla causa petendi, si evidenziava che la società convenuta era contrattualmente obbligata, al verificarsi di uno degli eventi di sinistro coperti, all'adempimento dell'obbligo indennitario, essendo parte del contratto di assicu- razione di cui alla polizza n. BZ8Y030393S.
Con atto del 18/03/2022, la società integrava la compar- CP_3
sa di risposta ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che operava quale intermediario assicurativo e non era, dunque, parte del sud- detto contratto.
Invero, dalla documentazione contrattuale, in particolare dal “Modulo” e della “Scheda di Copertura”, risultava che:
a) la Polizza era stata sottoscritta dal Rappresentante Generale per l'Italia dei “in nome e per conto dei membri sottoscrittori che assumono il CP_1 rischio di cui al presente contratto”, e non da;
CP_3
b) è il “Coverholder” degli;
CP_3 Parte_7 CP_1
c) Studio Marinucci S.a.S. è il “broker” espressamente incaricato dal
Prof.Ing. Per_4
Ad ogni modo, nella denegata ipotesi di superamento della questione pregiudiziale sollevata, si eccepiva la prescrizione di ogni diritto dell'assicurato nei confronti della società essendo spirato il termine breve di un CP_3 anno ex art. 547 Cod. Nav. dall'ultimo atto interruttivo datato 20/03/2020.
Nel prosieguo, il giudice, preso atto della mancata adesione della com- IA alla proposta transattiva formulata, concedeva i termini di cui CP_1
8
all'art. 183 VI co. c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 03/04/2023.
Alla suddetta udienza, ritenuta la causa matura per la decisione si fissa- va l'udienza del 27.6.2024 per la precisazione delle conclusioni ed in tale sede, lo scrivente Magistrato, alla quale era stato assegnato il fascicolo a seguito del- lo scardinamento dal ruolo del G.U. dott. Impresa, sulla scorta della difese delle parti e degli atti di causa, rinviava all'udienza cartolare del 10/04/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusionali fino a gg. 10 prima.
Orbene ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del proces- so, si ritiene, alla luce del compendio cognitorio acquisito, e per le ragioni di se- guito esposte, che le domande formulate nei confronti delle convenute Llyod's e siano totalmente fondate e meritevoli di accoglimento men- Parte_2
tre appare, invece, estranea al giudizio la società , per difetto di CP_3
legittimazione passiva.
In relazione a tale ultimo profilo, si evidenzia che dal titolo contrattuale, fonte della pretesa creditoria azionata, risulta che la assumeva CP_3 veste di coverholder, ossia di soggetto deputato all'amministrazione del rappor- to contrattuale e ad intermediare le relazioni tra la comIA assicurativa e il cliente.
Per quanto concerne l'inquadramento di diritto interno, la relazione inter- corrente tra il coverholder e la è ascrivibile all'alveo del mandato, con o CP_1
senza rappresentanza;
ma ad ogni modo il coverholder, salvo specifiche previ- sioni, rimane estraneo al rapporto assicurativo e non assume, dunque, il rischio del verificarsi dell'evento assicurato con conseguente obbligo indennitario.
Pertanto, si ritiene che la società sia priva di legittimazio- CP_3 ne passiva non essendo parte dell'obbligazione dedotta in giudizio.
D'altra parte, risulta anche inconferente il richiamo fatto da parte attrice all'istituto della negotiorum gestio ex art. 2028 c.c. e ss. al fine di sostenere una presunta responsabilità contrattuale della , atteso che l'istituto, la CP_3
cui ratio è da ricercare in esigenze di stampo solidaristico, viene in rilievo quale fonte ulteriore di obbligazione, rispetto al negozio giuridico e all'illecito aquiliano, in presenza degli specifici presupposti enucleati dal legislatore quali in particola- re l'impedimento del gerito e l'utiliter coeptum che non si rinvengono nel caso di specie.
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Passando alle domande spiegate nei confronti delle altre parti convenu- te, si evidenzia che i titoli di responsabilità sono differenti atteso che, nei con- fronti della comIA assicurativa è stata proposta una do- Controparte_7 manda volta a far valere la responsabilità, per inadempimento dell'obbligazione indennitaria, traente origine dal contratto di assicurazione - polizza n.
BZ8Y030393S; nei confronti della è stata proposta, Parte_2
invece, una domanda diretta ad accertare la responsabilità aquiliana della stes- sa ex art. 2043/2051 c.c.
Tuttavia, ciò non è ostativo ad una condanna delle stesse in solido al pa- gamento della somma richiesta di € 50.000,00, corrispondente al danno patito, dal momento che quel medesimo accadimento, ossia l'incendio dell'imbarcazione di proprietà di parte attrice, da un lato rientra nell'alveo dei si- nistri il cui rischio è stato contrattualmente posto in capo all'assicuratore, d'altra parte costituisce il danno cagionato dalle cose in custodia (capannone di rimes- saggio) della . Parte_2
Infatti, è noto che presupposto della solidarietà a latere debitoris, di ob- bligazione soggettivamente complessa, non è l'eadem causa obbligandi ma la medesimezza del debito, sicché non vi è una pregiudizialità logico-giuridica che impone il previo accertamento della responsabilità del danneggiante e solo, in subordine, quello della comIA assicurativa seguendo le stesse percorsi dif- ferenti ma convergenti in ordine all'identità del debito.
Infatti, sulla comIA grava l'obbligazione contrattualmente assunta all'indennizzo del danno subito per l'evento configurabile come sinistro coperto da polizza, mentre sul danneggiante l'obbligazione risarcitoria che, nel caso di specie, deriva dalla sua posizione di controllo in quanto custode delle cose che hanno procurato il danno. Questo implica che, in definitiva, il peso economico dell'obbligazione grava sul danneggiante e non sulla comIA assicurativa ma ciò afferisce ai rapporti interni tra i coobbligati che non si proiettano all'esterno nei confronti del creditore, il quale potrà agire per l'interno indistinta- mente nei confronti di entrambi i condebitori in solido. Solo a seguito dell'eventuale pagamento per intero da parte della comIA, questa potrà surrogarsi nel diritto del creditore o agire in regresso per l'intero nei confronti del custode responsabile civile del danno.
Orbene, per quanto concerne l'invocata responsabilità della convenuta
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comIA assicurativa, si ritiene che le argomentazioni impeditive sollevate da quest'ultima siano infondate e, dunque, che il sinistro verificatosi sia annovera- bile nel novero degli eventi coperti della polizza assicurativa.
Si premette in punto di diritto che, vertendosi in materia di posizioni giuri- diche avente fonte in rapporto obbligatorio, trovano applicazione i consolidati canoni ermeneutici relativi alla ripartizione dell'onere probandi ex art. 2697 c.c.
In particolare, il creditore sarà tenuto a fornire prova del titolo della pretesa cre- ditoria azionata e della relativa esigibilità del diritto, potendo anche solo limitarsi ad allegare, seppure in maniera circostanziata, l'inadempimento del soggetto obbligato;
d'altra parte, grava su quest'ultimo la prova della sussistenza di fatto impeditivo o estintivo idoneo a paralizzare l'altrui pretesa.
Nella fattispecie devoluta alla cognizione del presente giudicante, non è contestata la stipulazione di valido contratto di assicurazione, o che il sinistro verificatosi rientri astrattamente nel novero dei rischi contrattualmente assunti dall'assicuratore, ma si eccepiscono ragioni ostative afferenti a presunti ina- dempimenti dell'assicurato agli obblighi sullo stesso gravanti;
pertanto, trattan- dosi di fattori impeditivi del credito il relativo onere probatorio grava sul soggetto obbligato.
In primo luogo, viene invocata l'inoperatività della copertura ai sensi dell'art. 17.3 delle condizioni di polizza e dell'art. 1900 c.c. in quanto il sinistro era presuntivamente derivato dalla grave negligenza dell'assicurato che aveva affidato il natante, per il rimessaggio invernale e per le attività di manutenzione, ad azienda che operava in un capannone abusivo, privo di impianti e autorizza- zioni antincendio ed in violazione delle norme vigenti, anche e soprattutto in te- ma di sicurezza.
Evidentemente, le disposizioni de quo mirano a delimitare l'area del ri- schio assunto dall'assicuratore espungendo quegli eventi evitabili attraverso la dovuta diligenza.
Sul punto, si ritiene che non rientri nel paradigma di diligenza contrat- tualmente esigibile dall'assicurato la preventiva scrupolosa verifica sulla regola- rità urbanistica o amministrativa dell'attività/esercizio al quale veniva consegna- to il proprio bene o tanto meno circa l'assenza delle autorizzazioni antincendio o dei dovuti presidi.
In concreto, infatti, l'attore ha adottato un contegno conforme allo stan-
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dard esigibile provvedendo ad affidare il natante ad azienda che risultava esse- re centro autorizzato per i motori Mercury e che svolgeva lecitamente attività di manutenzione e rimessaggio.
Pertanto, la relativa eccezione è infondata e va rigettata.
Ancora, per escludere l'operatività della polizza, si richiamavano gli artt.
5 e 17.16 della polizza in forza del quale nella fattispecie in esame la copertura assicurativa sarebbe sospesa dal momento che l'imbarcazione era sottoposta a manutenzione straordinaria al all'epoca del lamentato evento di danno.
Sul punto, appare opportuno accedere ad una esegesi ispirata al canone di buona fede ex art. 1366 c.c. al fine di definire la portate delle posizioni giuri- diche aventi fonte nel contratto assicurativo, anche in considerazione della fun- zione economica-individuale assolta che giustifica il venire in essere del vincolo contrattuale e il pagamento del premio.
Invero, conformemente a quanto ritenuto da parte attrice, la ratio degli ar- ticoli richiamati è quello di escludere, in capo alla comIA, i rischi estranei a quelli derivanti dalla funzione contrattuale andando ad aggravarne la posizione.
Questo, secondo la previsione, avviene o quando si realizza un sostan- ziale cambio di destinazione d'uso del natante impiegandolo come abitazione, ovvero, allorquando vengono effettuati interventi di carattere straordinario che verosimilmente aggravano il rischio del verificarsi dell'evento lesivo.
Orbene, in primo luogo si ritiene che, ai fini dell'esclusione dell'operatività della polizza, deve sussistere una relazione tra l'intervento straordinario in que- stione e il danno, sicché, lo stesso risulta essere la concretizzazione di un ri- schio (non coperto) sotteso all'intervento, d'altra parte, stante il tenore letterale della previsione, l'esclusione dovrebbe operare nella misura in cui il sinistro si è verificato durante l'esecuzione di dette opere;
circostanza che non risulta prova- ta dalla parte assicuratrice.
Pertanto, anche tale doglianza è da rigettare.
Non appare meritevole di pregio neppure la contestazione in ordine alla presunta negligenza dell'assicurato nell'osservanza degli oneri informativi se- condo il disposto di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c. che si era sostanziata nell'erronea dichiarazione, al momento della stipulazione della polizza assicura- tiva, che il natante avrebbe navigato nel periodo da maggio a novembre e che nel restante periodo dell'anno sarebbe stato ormeggiato presso il porto turistico
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di Nisida, laddove, invece, era stata affidata per il rimessaggio.
Sul punto, le norme invocate sono poste a presidio dell'assicuratore pre- vedendo l'attivazione di rimedi di carattere caducatorio o conservativo (riduzio- ne dell'indennità dovuta) allorquando l'assicurato non abbia adottato la massi- ma chiarezza espositiva nel rappresentare le circostanze utili per la valutazione del rischio.
Orbene, appare evidente che, accedendo all'esegesi su espressa, la di- stonia informativa in questione non ha in alcun modo alterato la valutazione del rischio effettuata dall'assicuratore.
Infatti, l'intento della previsione era quello di assicurare che l'imbarcazione non si trovasse in mare durante il periodo invernale al fine di evi- tare l'esposizione al pericolo di intemperie e al rischio di dispersione in caso di mareggiate.
Infine, non sussistono in alcun modo i presupposti di applicabilità dell'art. 1915 c.c., che esclude il diritto all'indennizzo, o ne riduce il quantum, quando l'assicurato abbia dolosamente o colposamente omesso di adempiere l'obbligo di avviso ex art. 1913 c.c. o di salvataggio.
Nella fattispecie, invero, non si rinviene alcun inadempimento dei suddet- ti obblighi dal momento che l'evento occorso esulava da ogni possibilità di con- trollo dell'assicurato e che la comunicazione del sinistro risultava essere tempe- stiva e completa delle informazioni utili alla comIA assicurativa in quanto avvenuta tramite la compilazione di un modulo predefinito.
Passando, ora, all'esame della posizione della , ap- Parte_2
pare opportuno offrire preliminarmente una breve digressione sulla natura della responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
In punto di diritto, il modello ex art 2051 devia sensibilmente rispetto al paradigma generale di cui al 2043 che delinea una responsabilità per colpa po- stulante la prova, gravante sul presunto danneggiato, della riconducibilità dell'evento alla sfera determinativa dell'agente al fine di muovere un giudizio di rimproverabilità soggettiva.
Sul connotato ontologico di tale responsabilità che va a gravare sul cu- stode, ossia su chi esercita una signoria anche solo fattuale sulla res tale da de- terminare il venire in essere di una posizione di controllo/vigilanza relativamente alla sua intrinseca pericolosità, si contendono sostanzialmente due impostazioni
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ermeneutiche.
Invero, secondo un'impostazione soggettivistica l'art. 2051 c.c. codifiche- rebbe una responsabilità per colpa aggravata o semi oggettiva andando a far gravare sul custode, quale prova liberatoria, l'onere di individuare il fattore a sé estraneo che ha ingenerato l'evento e l'assenza di ogni negligenza, ossia la di- mostrazione che lo stesso non era in alcun modo fronteggiabile attraverso le precauzioni in concreto esigibili. In sostanza, la norma, lungi dall'imputare l'evento dannoso al custode sulla base del solo nesso di riferibilità della res in capo allo stesso, si limiterebbe ad invertite l'onere probandi facendo comunque gravare sul titolare della posizione di vigilanza il rischio della causa ignota.
Secondo altro orientamento, invero maggioritario in giurisprudenza, inve- ce saremo di fronte ad una vera e propria responsabilità oggettiva insensibile ad ogni rilevanza assunta dalla colpa del custode. Pertanto, ai fini dell'esenzione, sarebbe necessaria la prova di un fattore estraneo che assurge al caso fortuito ossia presenta i connotatati dell'assoluta eccezionalità (oggetti- va inverosimiglianza) e imprevedibilità (sensibile deviazione dalla frequenza statistica) tale da scindere ogni legame eziologico tra la posizione di garanzia e il pregiudizio incorso.
Tale ricostruzione, alla quale si ritiene di aderire, appare invero più coe- rente con il dato normativo e la ratio teleologica della disposizione che si ritiene volta a soddisfare le esigenze di sicurezza sociale e solidaristiche sottese ad un contesto caratterizzato dalla presenza di res intrinsecamente insidiose, attra- verso un'allocazione dei rischi lesivi in capo a chi trae utilità dalla disponibilità ed è nella posizione di governarne i rischi connessi.
Ciò precisato in diritto, si ritiene che nel caso in esame, l'azienda
[...]
, ossia il soggetto ricoprente la suddetta posizione di controllo, non Parte_2 ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente ma si è limitata ad esporre, in maniera apodittica, il carattere fortuito dell'incendio sprigionatosi nel capannone.
Infatti, non risulta in alcun modo provato che:
- erano state adottate tutte le garanzie prescritte da specifiche norme precauzionali, o richieste dall'ordinaria diligenza, prudenza e perizia, aventi attitudine salvifica in ordine all'evento di danno occorso;
- l'incendio non si configurava quale fattore causale prevedibile ed evi-
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tabile ma assurgeva in concreto a caso fortuito in quanto del tutto ec- cezionale e divergente rispetto all'id quod plerumque accidit.
Al contrario, invece, la prospettazione della convenuta risulta contraddet- ta dalla documentazione acquisita.
In particolare, dal verbale dei vigili del fuoco intervenuti in loco e dall'atto di conclusione delle indagini preliminari della Procura della Repubblica di Napo- li, ove si ritiene che “le fiamme si propagavano dal natante su cui stava effet- tuando attività non meglio accertata il , e si diffondevano Parte_2 all'interno del capannone, il cui solaio crollava completamente, e ai n. 9 natanti presenti rapidamente anche a causa della totale assenza di strumenti antincen- dio all'interno del capannone e della insufficienza e inadeguatezza di quelli in concreto utilizzati e relativi all'area esterna”.
Pertanto, alla luce di quanto detto in fatto e in diritto, si ritiene che l'evento di danno occorso sia oggettivamente imputabile al custode non essen- do intervenuto fattore atipico idoneo ad interrompere ogni relazione eziologica.
Infine, in ordine al quantum del danno subito, ci si riporta alle valutazioni contenute nella perizia tecnica a firma ing. , non espressamente Persona_1
contestata dalle parti convenute, secondo la quale il valore commerciale dell'imbarcazione 28.50 – IT – MMRNX026C707 al momento del CP_8 sinistro era di € 50.000,00.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as- sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorben- te, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In relazione al governo delle spese, le stesse seguono la soccombenza delle parti convenute, e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della natura, difficoltà delle questioni giuridi- che trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P., dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronun- ciando:
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- dichiara il difetto di legittimazione passiva della e Controparte_3
la estromette dal giudizio.
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la e la al paga- Controparte_9 Parte_2 mento in solido della somma di € 50.000,00 oltre rivalutazione ed in- teressi legali dalla data della messa in mora sino al soddisfo.
- condanna in solido le parti convenute alla rifusione delle spese pro- cessuali in favore di parte attrice, che si quantificano in € 7.616,00, ol- tre alle spese vive pari ad € 550,0, IVA (se dovuta) e CPA, nonché, il contributo forfettario come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte dichiaratisi antistatari;
- condanna in solido le parti convenute alla rifusione delle spese pro- cessuali in favore della che si quantificano in € Controparte_3
7.616,00 oltre IVA, accessori e CPA con attribuzione ai procuratori di parte dichiaratisi antistatari.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 15/04/2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informa- tico.
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