Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4196/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4196/2022 R.G., avente ad oggetto appello proposto avverso la sentenza n. 438/2002, resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 1.3.2022, nel procedimento n. 7177/2018, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ) e (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Mariano Nozzola, C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Pompei, Via Parroco
Federico, n.75; appellanti e
(partita iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della strada, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Granese, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Salerno, Via Cacciatori dell'Irno, n. 12; appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da note di trattazione scritta;
per parte appellata: come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 10
1. Premessa e svolgimento del processo
1.1 Con atto di citazione spedito il 26.11.2028, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e in proprio e quali eredi di
[...] Parte_4 Parte_5 Per_1
, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la
[...] [...]
nella qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, CP_1 esponendo che: a) in data 3.4.2015, ore 2:00 circa, alla guida di Persona_1 motoveicolo Yamaha, tg. DP97747, di proprietà della madre , percorreva Parte_2
Via Scafati, in Santa Maria La Carità, direzione Scafati;
b) giunto all'altezza del civico
142, era costretto a effettuare una brusca frenata e conseguentemente sbandava, perdendo il controllo della moto;
c) tale situazione era causata da un veicolo, presumibilmente una
Fiat di colore scuro, che, inizialmente in sosta, ripartiva senza concedere la dovuta precedenza, creando un ostacolo improvviso e imprevedibile;
d) il Sig. frenava e Pt_1 perdeva il controllo del motoveicolo, impattando contro due autovetture ferme in sosta, per poi essere sbalzato al suolo e terminare la sua marcia contro il palo di illuminazione pubblica posto nella corsia opposta di marcia, nei pressi del civico 194; e) Per_1
riportava lesioni gravissime, a seguito delle quali decedeva;
f) il conducente del
[...] veicolo rimasto sconosciuto non si era fermato né aveva reso possibile la propria identificazione;
g) si instaurava procedimento penale che si concludeva con richiesta di archiviazione accolta dal GIP;
h) in data 14.5.2018, a fronte della scoperta di fatti nuovi,
, madre di , presentava querela contro ignoti, indicando Parte_2 Persona_1 come testimone di riferimento;
i) quest'ultimo, presente la sera del sinistro, CP_2 aveva riferito alla madre circostanze sconosciute alla madre, e cioè di aver chiamato l'ambulanza e di aver notato il veicolo sconosciuto ritenuto responsabile dell'evento; i) veniva disposta la riapertura delle indagini e del procedimento penale n. 2006/15.
Gli attori chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti, sia iure proprio che iure hereditatis, sostenendo che il conducente del veicolo rimasto sconosciuto non si era fermato né aveva reso possibile la propria identificazione.
1.2 Si costituiva in giudizio la , deducendo l'inammissibilità della Controparte_1 domanda e l'infondatezza delle richieste risarcitorie, chiedendone il rigetto.
La Compagnia contestava la ricostruzione del fatto così come enunciata da parte attrice, deducendo che “l'evento allegato in citazione sembrerebbe essersi verificato per colpa esclusiva dello stesso compianto signor il quale, alle guida del Persona_1 motociclo YAMAHA tg. DP 97747, in palese violazione di norme specifiche del codice della strada e generiche di prudenza, nel percorrere la via Scafati ad elevatissima velocità, perdeva il controllo del veicolo e scarrocciando andava ad impattare contro due pagina 2 di 10 autovetture ferme in sosta e poi contro un palo della pubblica illuminazione, con le tragiche conseguenze oggi narrate” (cfr. pag. 4 della comparsa di risposta).
1.3 All'esito di istruttoria, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha disatteso le eccezioni in rito e di procedibilità della domanda, rigettandola, tuttavia, nel merito.
Il Giudice di prime cure ha evidenziato la discrasia esistente tra le dichiarazioni rese dal
Sig. in sede di spontanee dichiarazioni e quelle rilasciate a verbale dell'udienza CP_2 dell'11.4.2019: “in sede di escussione, il testimone ha affermato che la notte CP_2 del sinistro si trovava sul balcone a casa, fumando, in attesa del rientro del figlio secondogenito allorquando assisteva al sinistro.
Ha ricordato che un veicolo Fiat scuro ripartiva dalla sosta perché era parcheggiato innanzi al centro estetico e si immetteva con la parte anteriore su via Scafati CP_2 allontanandosi velocemente in direzione Scafati precisando che non azionava alcuna segnalazione tagliando la strada alla moto di colore rosso che procedeva in direzione
Scafati proveniente dalla piazza Santa Maria La Carità.
Ha aggiunto che era sul balcone a circa 15 metri dalla Fiat di colore scuro che ripartiva dalla sosta, che allorquando la Fiat ha invaso la corsia di marcia di pertinenza della moto
Yamaha nel giro di un secondo o due vedeva la moto sbandare per poi cadere essendosi la
Yamaha trovata la Fiat sulla propria corsia come un ostacolo improvviso.
Inoltre il testimone ha dichiarato: “un signore nei giorni successivi al sinistro venne a bussare alla porta di casa mia per avere informazioni sul sinistro e ricordo che si trattava di un parente del ragazzo per cui gli diedi il mio numero di cellulare. In tale occasione mi rendevo disponibile a testimoniare poiché avevo assistito al sinistro…. Preciso che allorquando ho assistito al sinistro, io stesso ho allertato l'ambulanza ed ho prestato soccorso a ” (pagine 7 e 8 della pronuncia impugnata). Per_2
Il Giudice di prime cure ha analizzato negativamente le dichiarazioni, in ragione del complessivo materiale istruttorio acquisito, evidenziando, in primo luogo, quella che, a suo dire, fosse una discrasia sulle modalità con le quali era stato reperito il testimone: “mentre
, sentita da questo Giudice, affermava che era stato Parte_2 CP_2 rinvenuto dal fratello che glielo aveva riferito all'esito dell'archiviazione del procedimento penale, la stessa nella denuncia querela afferma di averlo trovato lei Pt_2 stessa avvicinandolo laddove il testimone ha affermato, in sede di escussione CP_2 testimoniale, che era stato rintracciato da un signore, parente del il quale aveva Pt_1 bussato alla sua porta di casa” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
Il Tribunale ha poi scritto che “nelle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche relativamente alla notte del sinistro (3.4.2015) si legge che l'FA chiamava l'ambulanza dicendo “c'è un motociclista a terra…è caduto da solo…”.
pagina 3 di 10 Ancora, dalla richiesta di intervento della centrale operativa CC 112 si legge che al momento non risultavano presenti testimoni e dal verbale dei Carabinieri e dalla richiesta di archiviazione del P.M. si evince che il conducente della Yamaha procedeva a velocità sostenuta 100 metri prima dell'impatto e che il sinistro non era riconducibile a condotte di terzi essendo verosimile ciò che i Carabinieri intervenuti nell'immediatezza avevano ipotizzato e cioè che il avesse perso il controllo del mezzo per la eccessiva Pt_1 velocità di guida come desumibile anche dai gravi danni riportati dalla motocicletta”.
Un altro elemento da tenere in considerazione è l'assenza di frenate come rilevato dall'Autorità intervenuta e la visione delle telecamere dell'autolavaggio CP_3 da cui si evinceva la velocità sostenuta della moto in questione” (cfr. pagine 9 e
[...]
10 della sentenza).
Il giudice di prime cure ha anche valorizzato le dichiarazioni rese dal Sig. in sede di CP_2
S.I.T., in primo luogo, ancora per ciò che riguarda l'individuazione del testimone, posto che questi, in quella sede, aveva affermato “di avere ricevuto una telefonata dalla mamma del ragazzo deceduto che gli chiedeva se fosse disponibile a testimoniare su ciò che aveva visto quella sera e che non aveva raccontato immediatamente essendo degli attimi molto concitati.
Inoltre dichiara che qualche giorno dopo l'incidente stradale, sullo stesso luogo del sinistro, un giovane ed un uomo più adulti chiedevano informazioni se in quella strada ci fosse qualcuno in grado di riferire circa l'incidente e, trovandosi nei pressi, e accorgendosi della loro presenza, disse loro che aveva assistito all'incidente e prestato i primi soccorsi dando al ragazzo il cellulare…inoltre, la afferma che fu il fratello a Pt_2 rintracciare l'FA salvo poi affermare nella denuncia di essere stata lei, quindi l' CP_2 afferma in sede testimoniale di essere stato rintracciato da un parente del ragazzo che bussò alla porta di casa sua, ma ai Carabinieri in sede di S.I.T. dice di essersi avvicinato ai parenti del ragazzo sul luogo del sinistro, in strada” (pagine 10 e 11).
Il Tribunale, ancora, ha evidenziato il mutamento, da parte del testimone, della versione inerente alla descrizione della dinamica dell'evento (cfr. pagine 10 e 11), per poi sostenere:
“alla luce di tutti questi elementi probatori che denotano una grave discordanza nella descrizione della rintracciabilità del testimone e nella descrizione della dinamica del sinistro da parte dello stesso , le dichiarazioni testimoniali rese nel presente CP_2 giudizio e, a distanza di tre anni, molto dettagliate e particolareggiate, se valutate unitamente al complesso quadro probatorio innanzi evidenziato, inficiano l'attendibilità del testimone.
Quest'ultimo, nell'immediatezza del fatto, non avrebbe fatto caso alla necessità di descrivere ai Carabinieri la dinamica del sinistro, quindi ha negato che ci fosse una pagina 4 di 10 responsabilità dell'autovettura in oggetto nella causazione del sinistro nel luglio del 2018 contraddicendosi e affermando l'opposto nel corso dell'istruttoria civile…”.
1.4 Avverso la sentenza, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e con atto del 3.10.2022 (l'1.10.2022 cadeva di sabato), hanno Pt_4 Parte_5 proposto appello, costituendosi in data 7.10.2022.
Parte appellante, con un unico e articolato motivo di impugnazione, ha dedotto come il primo giudice avesse errato nel valutare le risultanze istruttorie, comprese sia quelle scaturenti dalle dichiarazioni testimoniali rese da , sia quelle relative alle CP_2 modalità di individuazione del testimone.
Secondo gli istanti, ad esempio, “le dichiarazioni rese spontaneamente in udienza dalla sig.ra , madre del compianto Raffaele, non sono assolutamente Parte_2 discordanti con gli atti depositati nel giudizio né con le dichiarazioni rese dal fratello e dal teste ”. Testimone_1 CP_2
Ancora, “è assolutamente vero che la , ricevuta la notizia dal fratello, si reca sui Pt_2 luoghi del sinistro “intenzionata ad assumere informazioni da qualche residente” avvicinando diverse persone, tra cui l' , individuandolo per accertarsi che CP_2 veramente avesse assistito al sinistro.
La non aveva conoscenza del fatto che avesse soccorso il figlio per cui tutto Pt_2 CP_2
e tutti potevano per lei affermare indistintamente il vero e/o il falso.
Alla stessa stregua, è assolutamente vero che la contatta telefonicamente Pt_2 CP_2
(come riferito dallo stesso) e lo fa per ricevere la disponibilità a testimoniare nel processo civile, ricevendone conferma di persona, successivamente sui luoghi del sinistro” (pagine
13-15 dell'appello).
Inoltre, alle pagine 15 e ss. ha riportato le dichiarazioni rese dal Sig. in sede di CP_2 escussione testimoniale nel primo grado del presente giudizio (udienza del 4.2.2021), per poi sostenere che “dal tenore dell'istruttoria espletata è evidente che la differenza tra le dichiarazioni rese non vada rintracciata nelle risposte del teste ma nel tenore delle domande che gli sono state rivolte!
Le domande della P.G. erano rivolte ad individuare una persona, un veicolo, un impatto e la conseguente responsabilità, mentre all'udienza di espletamento della prova, le domande poste al teste attenevano il tempo, il luogo, le modalità ma anche la sussistenza di una turbativa alla circolazione stradale, quale causa dell'evento dannoso” (pag. 19 dell'impugnazione).
Ancora, con riguardo alla frase riferita nell'immediatezza (è caduto da solo), parte appellante ha sostenuto che “le parole intercettate sono quelle di una persona che sta chiedendo soccorso e che in quei momenti ha una sola priorità, quella di salvare il ragazzo, non certo di individuare una responsabilità” (pag. 20 dell'appello), ed ha scritto: pagina 5 di 10 “però, non impedisce che lo stesso possa ricostruire con attenzione i momenti del tragico evento, chiarendo e precisando fatti e circostanze che ha tralasciato in quegli attimi concitati. Non vi è dubbio che lo abbia visto cadere da solo anche perché non c'è stato l'impatto tra la moto ed il veicolo in manovra, ma si è verificata la turbativa alla circolazione stradale (causata dalla manovra del veicolo), cioè l'evento che altera e/o disturba lo status quo, ovvero l'equilibrio esistente” (pag. 22).
Parte appellante, al fine di confutare il ragionamento del Giudice di prime cure, ha pure valorizzato relazione tecnica di parte: “…da un'attenta analisi della documentazione fornita, in particolare dal video di una telecamera fissa sequestrata ed acquisita in atti, alla seconda ora, sette minuti e quarantanove secondi si rileva il passaggio del motociclo, pochi metri prima dell'impatto con i due veicoli in sosta. Dalla visione del detto fotogramma inerente al passaggio della moto, si rileva che il conducente, il defunto toglie il piede sinistro dal pedalino, contestualmente in manovra di Persona_1 frenata, probabilmente per l'avvistamento di un pericolo o la presenza di una turbativa, al fine di porre in essere una manovra emergenziale idonea ad evitare l'evento lesivo e letale che poi si è verificato.
Inoltre va evidenziato che la manovra posta in essere dal centauro, ovvero di togliere il piede sinistro dal pedalino e la conseguenza frenata, potrebbe essere intesa come tentativo di evitare l'avvistato pericolo, di deviarlo e tenere in equilibrio il motociclo. La detta manovra purtroppo non riusciva ed il centauro collideva contro i due veicoli in sosta, sul margine destro della carreggiata…” (pagine 22 e ss.).
2. Il Merito
2.1 in via preliminare va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
Ciò posto, la ricostruzione offerta dagli istanti non convince il Collegio.
Ed infatti, anche a voler condividere la deduzione circa la mancanza di discrasia in ordine alle modalità con cui venne rintracciato il teste , non superano il vaglio CP_2 dell'attendibilità proprio quelle rese da quest'ultimo, in rapporto alle altre rilasciate - si badi - non solo nell'immediatezza dell'evento (“è caduto da solo”), ma anche successivamente, in sede di sommarie informazioni.
In altre parole, la frase “è caduto da solo”, resa nell'immediatezza del fatto (cfr. verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche in arrivo sull'utenza della centrale operativa del
118 del 3.4.2015), già di per sé autonomamente rilevante e dirimente, viene vieppiù colorata da quelle successive, rese sempre dal predetto , in sede di sommarie CP_2 informazioni.
La prima frase rende avvertiti della mancanza di coinvolgimento di un'altra vettura: qualora ve ne fosse stata effettiva presenza il teste non avrebbe avuto alcun motivo per non pagina 6 di 10 darne atto, soprattutto per l'esclusiva rilevanza attribuita, in sede di escussione testimoniale, dallo stesso teste, alla vettura stessa.
Inoltre, il teste, in sede di sommarie informazioni, in data 13.7.2018, e dunque a distanza di più di tre anni dall'evento, dichiarava: “ero sul balcone per fumare una sigaretta, quando, improvvisamente, la mia attenzione, vista la tarda ora, veniva attirata dalla presenza di un'autovettura di colore scuro che si allontanava verso Scafati;
dopo pochi secondi, vedevo procedere nella stessa direzione di marcia della suddetta autovettura una moto che dopo aver perso il controllo, probabilmente dovuto alla velocità moto sostenuta, scarrocciava sul fondo stradale procurando un forte rumore per poi impattare contro i veicoli ivi parcheggiati;
invece, il centauro, anch'egli rovinava prima per terra per poi impattare con la testa contro il furgone parcheggiato sul margine destro della strada…”.
A precisa domanda dei C.C. “atteso che, lei ha assistito al sinistro, ritiene che ci possano essere responsabilità da parte di terzi?”, il Sig. rispondeva: “no, non posso, per CP_2 quel poco che ho visto, addebitare eventuali responsabilità del grave evento a terze persone, in particolare all'autovettura che precedeva la moto condotta dal giovane che poi
è deceduto …”.
Dunque, il teste, non solo, nell'immediatezza del fatto, ha riferito che il motociclista era caduto da solo, ma ha anche aggiunto, dopo più di tre anni, senza la pressione emotiva dovuta alla concomitanza degli eventi, di avere visto poco, e di avere visto, pochi secondi prima, transitare una vettura e di non potere addebitare al conducente di questa vettura alcuna responsabilità.
Orbene, appare obiettivamente incomprensibile come questi, in sede di escussione innanzi al giudice di primo grado (udienza del 4.2.2021), abbia potuto modificare completamente il suo racconto: “…ricordo che un veicolo FIAT scuro ripartiva dalla sosta poiché era parcheggiato innanzi al centro estetico e si immetteva con la parte anteriore su via CP_2
Scafati allontanandosi velocemente in direzione Scafati. Preciso che la Fiat si immise su via Scafati senza alcuna segnalazione tagliando la strada alla moto di colore rosso che procedeva in direzione Scafati proveniente dalla piazza Santa Maria La Carità…Preciso che ero sul balcone su strada ed ero a circa quindici metri dalla Fiat di colore scuro che ripartiva dalla sosta. Preciso che allorquando la Fiat ha invaso la corsia di marcia di pertinenza della moto Yamaha, nel giro di un secondo o due, ho visto la citata moto
Yamaha sbandare per poi cadere. Preciso che la Fiat si immetteva “come un caprone”, cioè velocemente e senza segnalazione, su via Scafati…posso precisare che ho visto la moto frenare e sbandare poiché si era ritrovata la Fiat sulla propria corsia come un ostacolo improvviso…la moto a causa dell'ostacolo improvviso costituito dalla manovra della Fiat, frenava e sbandava urtando un furgone ed una auto ferma in sosta per poi cadere su strada…preciso che la Fiat ha costituito un ostacolo alla circolazione della pagina 7 di 10 moto Yamaha e che la moto se le è ritrovata sulla propria corsia di marcia CP_ improvvisamente ma non c'è stato impatto tra la moto e la che è scappata senza dare soccorso e senza farsi identificare…”.
Si tratta di dinamica completamente diversa da quella originariamente prospettata, che mina in radice non solo il giudizio di attendibilità del teste, ma la stessa ricostruzione dell'evento prospettata da parte appellante, assumendo efficacia dirimente su ogni altro elemento.
Vi è però di più, atteso che, in sede di escussione testimoniale, sui capi articolati dalla
Compagnia, e in particolare il capo d4) (“Vero è che nell'immediatezza dell'evento ella ebbe a chiamare i soccorsi e riferì telefonicamente all'operatore <<c un motociclista a terra caduto da solo>>, il tutto come risulta dal verbale di trascrizione di conversazione telefonica in arrivo sull'utenza della centrale operativa 118 che le viene mostrato?”), ha risposto “si è vero ma quando ho allertato l'ambulanza non ho dato peso alle circostanze a cui avevo assistito ma solo all'evento grave successivo, ovvero alla caduta, perché era un momento molto concitato”.
Ebbene, anche a volere ritenere credibile questa circostanza – ma omettendo necessariamente la spontanea considerazione del perché il teste non abbia neppure menzionato la presenza del veicolo ritenuto, poi, in sede di escussione, protagonista assoluto del sinistro – davvero non si comprendono le successive dichiarazioni rese sempre in sede di escussione testimoniale: “sono stato sentito dopo molto tempo dai Carabinieri di
S. Antonio Abate. In quella occasione i Carabinieri mi hanno fatto domande in ordine alla visibilità rispetto al posto in cui io mi trovavo e sulla manovra dell'auto”.
Infatti, come visto, i Carabinieri hanno posto al Sig. la specifica domanda: “atteso CP_2 che, lei ha assistito al sinistro, ritiene che ci possano essere responsabilità da parte di terzi?”, e questi ha risposto: “no, non posso, per quel poco che ho visto, addebitare eventuali responsabilità del grave evento a terze persone, in particolare all'autovettura che precedeva la moto condotta dal giovane che poi è deceduto …”.
E va aggiunto che, anche in ragione delle dichiarazioni rilasciate dall' in sede di CP_2 sommarie informazioni, il PM ha chiesto, per la seconda volta, l'archiviazione (cfr. richiesta del 16/24.7.2018).
Nella richiesta si legge: “…FA, infatti, ha dichiarato che, mentre si trovava sul balcone della sua abitazione, che dà sulla strada teatro dell'incidente, notava transitare prima un veicolo di colore scuro, dopo pochi secondi, ““una moto che dopo aver perso il controllo, probabilmente dovuto alla velocità molto sostenuta, scarrozzava sul fondo stradale””.
Tali dichiarazioni sono coerenti con quanto riferito dal predetto, nell'immediatezza, ai medici del 118; nel corso della telefonata, infatti, affermava ““c'è un motociclista CP_2
a terra è caduto da solo …””. pagina 8 di 10 Dalle dichiarazioni del testimone oculare del sinistro e dagli altri elementi acquisiti non è, pertanto, possibile desumere che il veicolo che precedeva il motociclo condotto da abbia interferito con la marcia di questi e che, comunque, abbia Persona_1 determinato concorso a determinare il gravissimo sinistro a seguito del quale il predetto perdeva la vita”.
Dunque, per tutte le riferite ragioni, le dichiarazioni testimoniali di , in CP_2 ragione delle gravi discrasie riscontrate, non possono condurre al risultato sperato da parte appellante.
Inoltre, dalla visione delle riprese video offerte, si desume che, alle ore 2.07,51 secondi, vi
è il passaggio di motociclo a velocità sostenuta, e si scorge un movimento del conducente
(del piede sinistro), ma, ad avviso della Corte, nulla di maggiormente specifico e probante.
Ancora, nella comunicazione di notizia di reato si legge: “il centauro alla guida della moto
Yamaha proveniente da piazza Borrelli del Comune di Santa Maria la Carità giunto all'altezza del civico di via Scafati dal Comune di Santa Maria la carità, a causa della probabile alta velocità del veicolo, perdeva il controllo del predetto per poi collidere con altre due autovetture parcheggiate sul lato destro della carreggiata (senso di marcia direzione Scafati). A seguito di ciò il conducente veniva sbalzato dalla moto riversandosi sul manto bituminoso e la motocicletta dopo aver percorso qualche altro metro più avanti si adagiava sull'asfalto approssimativamente all'altezza del civico 194. In conclusione si può affermare che la moto dopo aver perso il controllo ed urtato i veicoli in sosta e al punto finale dell'evento intercorre una distanza di circa 100 metri…”. (cfr. produzione di parte appellata).
Alla luce del descritto quadro probatorio, gravemente fumoso, alcuna rilevanza possono assumere le risultanze, peraltro poco comprensibili ed eccessivamente generiche, contenute nel verbale di P.S. in cui si legge “responsabilità di terzi” “SI”, “omissione di soccorso”
“NO”.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, complessivamente considerati, l'appello va rigettato.
3. Considerazioni conclusive e spese
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con applicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della pagina 9 di 10 sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
L'esame delle dichiarazioni testimoniali rese da induce la Corte a disporre CP_2 la trasmissione di copia delle stesse (udienza del 4.2.2021 innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata), nonché di copia delle dichiarazioni del 13.7.2018 rese in sede di SIT, e dei verbali del 14.7.2018 di trascrizione di conversazioni telefoniche in arrivo sull'utenza della centrale operativa del 118 del 3.4.2015, al PM in sede, per le determinazioni di competenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza la sentenza n. 438/2002, resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 1.3.2022, nel procedimento n. 7177/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata, che liquida in euro 10.059,5, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% sui compensi, iva e c.p.a. come legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• dispone la trasmissione di copia delle dichiarazioni rese dal teste CP_2
(udienza del 4.2.2021 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata), nonché di copia di quelle del 13.7.2018 rese dal predetto in sede di SIT, nonché dei verbali del CP_2
14.7.2018 di trascrizione di conversazioni telefoniche in arrivo sull'utenza della centrale operativa del 118 del 3.4.2015, al PM in sede, per le determinazioni competenza.
Così deciso, in Napoli, in data 13.2.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 10 di 10