TAR Bologna, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 841
TAR
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del Regolamento per affidamento al Consiglio di Dipartimento e non alla Commissione della scelta del candidato più meritevole

    La normativa primaria (art. 18, l. n. 240/2010) e il Regolamento dell'Università di Bologna prevedono che la Commissione individui candidati idonei e che il Consiglio di Dipartimento proponga la chiamata sulla base delle valutazioni della Commissione, del profilo scientifico, didattico e degli elementi emersi dal seminario. Non vi è un obbligo di graduatoria da parte della Commissione. Il seminario è un incombente istruttorio. Il Consiglio di Dipartimento ha un margine di valutazione discrezionale sulla congruità del profilo professionale rispetto ai programmi dell'Università. La mancata formalizzazione di una graduatoria non determina violazione di legge. La comparazione effettuata dalla Commissione è sufficiente a individuare gli idonei.

  • Inammissibile
    Mancata contestazione del giudizio di idoneità del prof. LL o della motivazione del Consiglio di Dipartimento

    L'eccezione di inammissibilità dei motivi successivi al primo è fondata, poiché la ricorrente lamenta una non adeguata valorizzazione della propria situazione, senza contestare il giudizio di idoneità del controinteressato o la motivazione del Consiglio di Dipartimento. L'eventuale fondatezza di tali censure non potrebbe condurre alla caducazione della scelta operata dal Dipartimento.

  • Rigettato
    Illegittimità del bando per affidamento al Consiglio di Dipartimento della chiamata

    La normativa di riferimento (art. 18, l. n. 240/2010 e Regolamento di Ateneo) prevede che la Commissione individui gli idonei e che il Consiglio di Dipartimento proponga la chiamata motivando sulla base del profilo scientifico, didattico e degli elementi emersi dal seminario, tenendo conto delle valutazioni della Commissione. La procedura non richiede una graduatoria da parte della Commissione. Il Consiglio di Dipartimento ha un margine di valutazione discrezionale sulla congruità del profilo professionale rispetto alle esigenze dell'Ateneo.

  • Rigettato
    Illegittimità della previsione di un seminario presso il Dipartimento

    Il seminario è un incombente istruttorio previsto dall'art. 10, comma 2, del Regolamento, volto a fornire ulteriori elementi utili per la determinazione di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento. La sua natura istruttoria non richiede la presenza degli stessi componenti del Consiglio per la delibera di chiamata. La ricorrente non ha fornito elementi per affermare la decisività delle risultanze del seminario nel caso di specie.

  • Rigettato
    Illegittimità della limitazione della Commissione all'individuazione di tre idonei

    La normativa di settore non richiede che la Commissione rediga una graduatoria, limitandosi a prescrivere una valutazione comparata degli stessi al fine di individuare gli idonei. Il Regolamento di Ateneo richiede che il Dipartimento motivi la proposta di chiamata considerando gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione.

  • Rigettato
    Irregolarità nell'invito a seminario

    Il seminario è un incombente istruttorio previsto dall'art. 10, comma 2, del Regolamento, volto a fornire ulteriori elementi utili per la determinazione di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento. La sua natura istruttoria non richiede la presenza degli stessi componenti del Consiglio per la delibera di chiamata. La ricorrente non ha fornito elementi per affermare la decisività delle risultanze del seminario nel caso di specie.

  • Rigettato
    Vizi nella valutazione dei titoli e della prova didattica

    Molti dei motivi sono stati dichiarati inammissibili per assenza di interesse concreto ed attuale. Per quanto riguarda i motivi nel merito, si rileva che: 1) la Commissione ha valutato la rilevanza scientifica della collocazione editoriale; 2) la scelta dell'indicatore "numero totale delle citazioni" rientra nella discrezionalità della Commissione; 3) il giudizio finale è sintetico e la valutazione complessiva della ricorrente è stata "molto buono"; 4) le attività di visiting professor non rientrano nella definizione di "organizzazione, direzione o coordinamento di centri o gruppi di ricerca"; 5) la valutazione dei premi e riconoscimenti rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione; 6) la specificazione del criterio per le partecipazioni a congressi (solo "su invito") rientra nella discrezionalità della Commissione; 7) la valutazione dell'attività di servizio istituzionale tiene conto di criteri qualitativi oltre che quantitativi, e la ricorrente non ha fornito prova di manifesta illogicità o irrazionalità.

  • Rigettato
    Illegittimità della subordinazione della nomina alla conclusione dell'iter innanzi al Consiglio di Dipartimento

    La normativa di riferimento (art. 18, l. n. 240/2010 e Regolamento di Ateneo) prevede che la Commissione individui gli idonei e che il Consiglio di Dipartimento proponga la chiamata motivando sulla base del profilo scientifico, didattico e degli elementi emersi dal seminario, tenendo conto delle valutazioni della Commissione. Il Consiglio di Dipartimento ha un margine di valutazione discrezionale sulla congruità del profilo professionale rispetto alle esigenze dell'Ateneo.

  • Rigettato
    Illegittimità della previsione che la Commissione individui solo fino a tre idonei

    La normativa di settore non richiede che la Commissione rediga una graduatoria, limitandosi a prescrivere una valutazione comparata degli stessi al fine di individuare gli idonei. Il Regolamento di Ateneo richiede che il Dipartimento motivi la proposta di chiamata considerando gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione.

  • Rigettato
    Illegittimità della motivazione della chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento basata su profilo e seminario

    La normativa di riferimento (art. 18, l. n. 240/2010 e Regolamento di Ateneo) prevede che il Consiglio di Dipartimento proponga la chiamata motivando sulla base del profilo scientifico, didattico e degli elementi emersi dal seminario, tenendo conto delle valutazioni della Commissione. Il Consiglio di Dipartimento ha un margine di valutazione discrezionale sulla congruità del profilo professionale rispetto alle esigenze dell'Ateneo.

  • Rigettato
    Vizi nei verbali della Commissione

    Molti dei motivi sono stati dichiarati inammissibili per assenza di interesse concreto ed attuale. Per quanto riguarda i motivi nel merito, si rileva che: 1) la Commissione ha valutato la rilevanza scientifica della collocazione editoriale; 2) la scelta dell'indicatore "numero totale delle citazioni" rientra nella discrezionalità della Commissione; 3) il giudizio finale è sintetico e la valutazione complessiva della ricorrente è stata "molto buono"; 4) le attività di visiting professor non rientrano nella definizione di "organizzazione, direzione o coordinamento di centri o gruppi di ricerca"; 5) la valutazione dei premi e riconoscimenti rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione; 6) la specificazione del criterio per le partecipazioni a congressi (solo "su invito") rientra nella discrezionalità della Commissione; 7) la valutazione dell'attività di servizio istituzionale tiene conto di criteri qualitativi oltre che quantitativi, e la ricorrente non ha fornito prova di manifesta illogicità o irrazionalità.

  • Accolto
    Assenza di interesse della ricorrente a contestare le valutazioni a lei date dalla Commissione

    L'eccezione è fondata. I motivi successivi al primo lamentano una non adeguata valorizzazione della propria situazione da parte della Commissione, mentre non viene contestato né il giudizio di idoneità del prof. LL, né la motivazione del Consiglio di Dipartimento a fondamento della proposta di chiamata. Ne consegue che la eventuale fondatezza di quanto dedotto non potrebbe in alcun modo condurre alla caducazione della scelta operata dal Dipartimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 841
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 841
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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