Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00841/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01264/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2025, proposto da
LE NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Morello e Jacopo Gherardini Manzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Starnini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RE LL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'art. 10, in particolare commi 2 e 3, dell'art. 2, in particolare comma 2 del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, art. 18 e 24 comma 5 della legge 240/2010, emanato con Decreto Rettorale n. 977/2013 così come modificato, nonché dell'art. 9, comma 5, nella parte in cui subordina la nomina del candidato più qualificato alla conclusione dell'iter di cui all'art. 10 che si dovrà svolgere innanzi al Consiglio di Dipartimento;
- della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione “Guglielmo Marconi” n. 106 del 15 maggio 2025;
- oggetto n. 2, con cui sono stati esaminati i seminari svolti dai candidati NI, LL e TA risultati idonei alla procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia di “Automatica”;
- oggetto n. 15 con cui il Consiglio ha proceduto alla chiamata del Prof. RE LL sulla base di un giudizio di preferenza per la sua “notevole capacità di interazione con il tessuto industriale”, “un'attiva partecipazione a progetti di trasferimento tecnologico”, “capacità di costruire e condurre gruppi di ricerca ……. Come emerso, inoltre nell'ambito del seminario tenuto di fronte al Consiglio in seduta piena”;
- del Decreto Rettorale n. 1464 del 4.9.2024 con cui è stato approvato il bando per la copertura, fra gli altri, del posto di ordinario di “Automatica”, quanto all'art. 7, in particolare comma 3, laddove è previsto che la Commissione giudicatrice termina il suo compito di valutazione con la semplice “individuazione fino ad un massimo di tre idonei”, e quanto all'art. 9 laddove è previsto in particolare ai commi 3 e 4 che sia il Consiglio di Dipartimento a formulare la chiamata, motivando non sulla esclusiva base del giudizio meritocratico della Commissione di concorso, bensì di una motivazione sulla base del profilo del candidato ed anche degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario;
- dell'Allegato 1 al suddetto bando per la parte relativa al concorso di “Automatica”, “Indice della procedura per tale disciplina”, nella parte in cui si è prescritto di svolgere un “Seminario presso il Dipartimento”;
- del Decreto Rettorale n. 14 del 10.1.2025 (doc. 6) con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice, nella parte in cui è stato disposto (art. 2) che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, le Commissioni si limitano dopo la formulazione dei giudizi collegiali ad individuare fino ad un massimo di tre idonei;
- dell'atto del Direttore del Dipartimento prot. n. 2228 del 6.5.2025 (doc. 4) con cui i candidati sono stati invitati a sostenere un seminario innanzi al plenum del Consiglio di Dipartimento sui seguenti aspetti:
“ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Regolamento sopra citato, il seminario dovrà riguardare l'attività complessivamente svolta e le prospettive di sviluppo, rispetto alle quali siete invitati a soffermarvi, in particolare sui seguenti aspetti:
- collaborazione con altri gruppi di ricerca del dipartimento
- impatto sul territorio (organizzazione eventi, collaborazione con enti/imprese/associazioni, ….)
- reperimento risorse (fondi di progetto, etc)
- collaborazioni internazionali”;
- del Decreto Rettorale n. 420 del 18 marzo 2025 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura del suddetto posto di professore ordinario (“di prima fascia”) di “Automatica” presso il suddetto Dipartimento, e dei verbali tutti emessi dalla Commissione: il primo del 30.1.2025 con i criteri di massima, il secondo del 3.3.2025 con la valutazione dei titoli, il terzo del 7.3.2025 con il sorteggio degli argomenti da assegnare per la prova didattica ai candidati, il quarto del 10.3.2025 con la valutazione della prova didattica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. PA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Il Rettore dell’Università di Bologna ha indetto una procedura selettiva per la copertura di dieci posti di professore ordinario mediante chiamata ex art. 18, comma 1, l. n. 240/2010, tra i quali, il posto di ordinario di “Automatica” presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi”.
Terminata la valutazione, la Commissione riporta a verbale quanto segue: “ La Commissione, visti i giudizi complessivi espressi sui titoli dei candidati integrando i medesimi con le valutazioni espresse sulla prova didattica, individua i candidati idonei: - PA TA; - RE LL; - LE NI. I candidati sono riportati in ordine alfabetico e non secondo criteri di merito ”.
In seguito alla verifica effettuata dagli uffici sulla regolarità formale degli atti della procedura in oggetto, è stato emanato il D.R. n. 420/2025 del 18 marzo 2025 di approvazione degli atti.
Il Dipartimento, nella seduta del 15 maggio 2025, ha proceduto all’audizione dei seminari dei candidati idonei.
All’esito della medesima seduta, il Dipartimento ha proposto la chiamata del Prof. RE LL a coprire il ruolo di Professore Ordinario messo a bando.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di chiamata del Prof. RE LL nella seduta del 24 giugno 2025, disponendo altresì che la presa di servizio avvenisse in data 01 ottobre 2025.
Avverso gli atti del concorso la ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 17 settembre 2025, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. la disciplina del Regolamento d’Ateneo sarebbe illegittima laddove affida al Consiglio di Dipartimento e non alla Commissione la scelta del candidato più meritevole, in quanto, secondo parte ricorrente il Consiglio di Dipartimento non possiede la capacità tecnica di giudicare candidati di una specifica disciplina come quella relativa alla materia dell’“Automatica”; in particolare, sarebbe illegittimo affidare al Consiglio le funzioni di accertamento della qualificazione scientifica dell’aspirante, già devolute alla Commissione concorsuale; il seminario poi si svolgerebbe avanti al plenum, ma la chiamata spetta al Consiglio ristretto e composto dai soli professori ordinari, i quali possono anche essere stati assenti durante lo svolgimento del seminario, che però giudicano al momento della chiamata; secondo il ricorrente, il regolamento avrebbe lo scopo di riservare alla “corporazione” dei professori ordinari locali il potere di chiamata del candidato preferito, prescindendo da quello che potrebbe essere il più qualificato secondo il giudizio della Commissione, il cui compito viene svilito, con conseguente asserita violazione dell’art. 18, l. n. 240 del 2010; la Commissione non avrebbe operato la necessaria comparazione alla ricerca del candidato migliore;
2. in via subordinata: la Commissione, rispetto al criterio, indicato nel bando, “a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza della sede editoriale di ciascuna pubblicazione” avrebbe adottato un criterio di massima illegittimo (“La Commissione esprimerà il giudizio in merito a originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione”), avendo omesso la valutazione della “sede editoriale”, rendendo così priva di senso la valutazione della “rilevanza” della pubblicazione;
3. la Commissione non avrebbe motivato la scelta, prevista dall’art. 6, comma 3 del Regolamento e dalla regola del bando, dell’indicatore “numero totale delle citazioni” che, contrariamente all’ impact factor totale o all’indice di SC o simili, mal si presterebbe, secondo la ricorrente, a valutare la disciplina di “Automatica”, che comprende studiosi di sistemi di controllo – materia di nicchia con pochi adepti – e di controlli automatici, materia più popolare e “più battuta” (in particolare dai prof. LL e TA);
4. la Commissione avrebbe omesso di riportare nel giudizio finale la valutazione della “consistenza complessiva della produzione scientifica”, ancorché nel giudizio parziale la ricorrente avesse ricevuto “molto buono”, e il controinteressato LL il giudizio di “buono”;
5. in ordine alla valutazione di: “a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri e gruppi di ricerca nazionale e internazionale o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di rivista”, relativamente all’“attività di ricerca” il giudizio della Commissione sulla ricorrente (“Non risulta alcuna attività di organizzazione, direzione o coordinamento di centri o gruppi di ricerca a livello internazionale, né di partecipazione ai medesimi”) sarebbe viziato per falso supposto di fatto, avendo la ricorrente allegato alla domanda di partecipazione alla procedura vari titoli, sì che il giudizio complessivo di “discreto” sull’attività di ricerca sarebbe viziato per l’omessa valutazione delle attività effettuate a livello internazionale; sarebbe anche sottovalutato il giudizio di “intensa” relativo all’attività editoriale della prof. NI, se comparata con la “molto intensa” attività di TA;
6. sempre relativamente all’attività di ricerca la Commissione avrebbe mal valutato (“molto buono”) in ordine al criterio “c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”, non avendo considerato, in favore della ricorrente, i premi e i riconoscimenti da questa ottenuti da prestigiose Istituzioni nel campo dell’Automatica, che non sono stati nemmeno considerati dalla Commissione e che non trovano per nulla corrispondenza nei curricula degli altri candidati, specificamente con riguardo alla comparazione con il concorrente TA (“ottimo”);
7. ancora sull’attività di ricerca, alla voce “partecipazioni in qualità di relatrice/relatore a congressi e convegni di interesse internazionale”, la Commissione avrebbe errato nell’attribuire alla ricorrente il giudizio “molto buono” rispetto all’“ottimo” assegnato al concorrente TA perché la Commissione ha valutato soltanto 8 delle 62 relazioni presentate, sulla scorta di un criterio di massima che avrebbe ristretto la valutazione delle partecipazioni in qualità di redattore a quelle “su invito”, in contrasto con quanto previsto in sede di bando;
8. sull’attività di servizio istituzionale, organizzativo e di terza missione, vi sarebbe un difetto di motivazione, in quanto non si comprenderebbero le ragioni dell’attribuzione di “buono” alla ricorrente, “ottimo” a LL e “molto buono” a TA, anche perché LL vanterebbe soli 6 servizi, a fronte dei 28 della ricorrente.
Si è costituita in giudizio l’Alma Mater per resistere al ricorso.
Il controinteressato non si è costituito in giudizio.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
1. Sulle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso.
1.1. L’Università ha anzitutto eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto notificato in data 16 settembre 2025, mentre l’approvazione degli atti concorsuali è del marzo 2025, come pure la sua pubblicazione e la relativa comunicazione ai candidati, e la proposta di chiamata è del 15 maggio 2025.
Il Collegio ritiene l’eccezione infondata.
Infatti, l’interesse a ricorrere della ricorrente può dirsi essere divenuto attuale e concreto, con riguardo a tutti i motivi di ricorso, solo nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di chiamata del Prof. RE LL nella seduta del 24 giugno 2025.
Ne consegue che il ricorso è stato tempestivamente proposto.
1.2. L’Università lamenta, poi, l’inammissibilità dei motivi successivi al primo, in quanto non sussisterebbe un interesse della ricorrente a contestare le valutazioni a lei date dalla Commissione, posto che i motivi di ricorso non sono comunque preordinati a dimostrare la inidoneità del candidato controinteressato.
L’eccezione deve ritenersi fondata.
Con i motivi successivi al primo, infatti, la ricorrente lamenta, a ben vedere, una non adeguata valorizzazione della propria situazione da parte della Commissione, mentre non viene contestato né il giudizio idoneità del prof. LL, né la motivazione del Consiglio di Dipartimento a fondamento della proposta di chiamata.
Ne consegue che la eventuale fondatezza di quanto dedotto non potrebbe in alcun modo condurre alla caducazione della scelta operata dal Dipartimento, la quale è fondata sul fatto che «l’attività scientifica e didattica del prof. RE LL risulta perfettamente congruente con gli impegni didattici e scientifici espressi nel bando. Il Consiglio, in seduta ristretta ai soli docenti di prima fascia, ritiene che il curriculum del prof. RE LL esprima piena capacità di favorire trasferimento tecnologico, di costruire e condurre gruppi di ricerca, pienamente in linea con le tematiche e gli indirizzi di ricerca, didattica e trasferimento tecnologico del Dipartimento, come emerso, inoltre, nell’ambito del seminario tenuto di fronte al Consiglio in seduta piena».
Guardando, quindi, ai giudizi dei singoli professori del Dipartimento:
- il prof. Lorenzo Peretto, analizzando i curricula dei candidati e, a valle di quanto esposto durante i seminari, ha ritenuto che il prof. LL abbia maturato competenze e collaborazioni molto utili per il Dipartimento, in particolare in ambito di trasferimento tecnologico, rapporti con il territorio e le aziende, capacità di costruire e condurre gruppi di ricerca. Osserva altresì che tali competenze sono confermate dalla proposta di uno spin-off in via di definizione;
- alle considerazioni del prof. Peretto si è unito il prof. Lorenzo Marconi, esprimendo apprezzamento per l’elevata qualità scientifica dei tre candidati, riconoscendone il valore pur nella diversità dei profili, e sottolineando, in particolare, come il Prof. RE LL abbia dimostrato una notevole capacità di interazione con il tessuto industriale, un’attiva partecipazione a progetti di trasferimento tecnologico e una significativa esperienza nella formazione di figure professionali di rilievo. Il Prof. Marconi ha evidenziato come il candidato rappresenti un profilo tecnologico strategico per il gruppo di ricerca, in grado di rafforzarne l’impatto e favorire una proficua sinergia con il contesto produttivo regionale. Alla luce di queste considerazioni, il Prof. Marconi ha espresso una chiara preferenza per il Prof. RE LL;
- il Prof. Melchiorri ha riportato anche il parere dei colleghi professori di I fascia del IINF-04/A - Automatica che è unanime nel considerare il Prof. RE LL come il candidato più idoneo a ricoprire il ruolo di Prima Fascia in quanto, oltre alle ottime valutazioni ricevute dalla Commissione concorsuale, è tra i tre quello che ha dato maggiore evidenza del fatto di potere creare un gruppo di ricerca di elevata qualità con buoni collegamenti internazionali, di attivare numerose collaborazioni con il territorio e di instaurare rapporti di ricerca con diversi colleghi del dipartimento.
Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità dei motivi successivi al primo per l’assenza di un interesse concreto ed attuale nel censurare le determinazioni e valutazioni della Commissione.
In ogni caso, come si dirà a breve, le censure in questioni sono comunque infondate.
2. Nel merito, il ricorso è infondato.
2.1. Sul primo motivo di ricorso.
Al riguardo, il Collegio non ritiene di doversi discostare da quanto già affermato nella precedente sentenza TAR Emilia Romagna, sez. I, 8 settembre 2025, n. 963.
L’art. 18, comma 1, della legge n. 220 del 2018 – recante “ Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario ” – dispone, per quanto in questa sede rileva, che “ 1.Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b) (….);
c) (…);
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione ”.
Il comma 1 dell’art. 9 – recante “ Lavori della Commissione e termine del procedimento ”- del “ Regolamento per la chiamata delle/dei professoresse/i di prima e seconda fascia, artt. 18 e 24 comma 5 della legge 240/2010 ” dell’Università di Bologna dispone, per quanto di interesse, che “ Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell’articolo 18 della Legge 240/2010, la Commissione individua fino ad un massimo di tre idonee/i dopo avere formulato su ciascun candidato un giudizio collegiale agli esiti della valutazione degli standard previsti dal Regolamento e dal bando di concorso. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore (…) ”; il successivo art. 10 – recante “ Chiamata dei candidati idonei ” – stabilisce che “ 1. Relativamente alle procedure svolte ai sensi dell’articolo 18, all’esito della valutazione comparativa svolta dalla Commissione, il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta delle/dei professoresse/professori di prima fascia per la richiesta di posti di prima fascia e delle/dei professoresse/professori di prima e seconda fascia per la richiesta di posti di seconda fascia, propone entro due mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata di una/o delle/dei candidate/i individuate/i come idonee/i dalla Commissione medesima, o, in caso di concorsi banditi per più posti, di un numero di candidate/i corrispondenti al numero dei posti banditi. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.
2. Ai fini della formulazione della delibera di chiamata, se previsto dal bando, le/i candidate/i individuate/i dalla Commissione sono invitate/i a sostenere, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del presente Regolamento, innanzi al Consiglio del Dipartimento, anche con modalità telematiche, un seminario relativo all'attività complessivamente svolta e alle prospettive di sviluppo. Il seminario deve essere sostenuto dalla/dal candidata/o nella lingua predeterminata nel bando di selezione.
3. La delibera del Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione ”.
Dunque, la fonte primaria indica, tra i criteri direttivi cui l’Università deve attenersi nel disciplinare la chiamata dei professori, anche la “ valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica “ dei candidati; il Regolamento dell’Università di Bologna stabilisce che la Commissione individua un massimo di tre idonei “ dopo avere formulato su ciascun candidato un giudizio collegiale agli esiti della valutazione degli standard previsti dal Regolamento dal bando di concorso “ e che il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata “ all’esito della valutazione comparativa svolta dalla Commissione “, con deliberazione che “ è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice, sulla base del profilo scientifico, didattico e, ove previsto, delle attività assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel bando di selezione ”.
Dal quadro normativo di riferimento sopra esposto non emerge una specifica previsione che imponga un obbligo della Commissione giudicatrice di espressa graduazione, non essendo richiesta la redazione di una graduatoria relativa ai candidati partecipanti alla procedura. Ciò che è richiesto alla Commissione, infatti, è una “ valutazione comparativa ” dei candidati ai fini del giudizio di idoneità alla chiamata, sulla base degli elementi specificatamente indicati, valutazione comparativa che, però, non necessariamente (né obbligatoriamente) deve tradursi in una graduatoria di merito, potendosi anche estrinsecarsi in una dettagliata evidenziazione e caratterizzazione degli specifici titoli (come risultanti dalle pubblicazioni scientifiche, dal curriculum, dall’attività didattica) posseduti dai singoli candidati. Spetterà poi al Consiglio di Dipartimento formulare la proposta di chiamata (non sulla base di una nuova valutazione dei titoli, che non è di sua competenza, ma) tenuto conto delle valutazioni (comparative tra i candidati) svolte dalla Commissione e sulla base del profilo scientifico, didattico, eventualmente delle attività assistenziali dei candidati e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenendo conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, assistenziali definite nel Bando (in tal senso il Regolamento dell’Università di Bologna).
In sintesi, il fatto che tutti e tre i partecipanti siano stati ritenuti idonei non significa necessariamente che la Commissione non abbia effettuato una comparazione, volta a far emergere i diversi profili più rilevanti di ciascun candidato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 12 maggio 2025, n. 4070 ), spettando successivamente al Dipartimento apprezzare tali profili ai fini della scelta del candidato ritenuto più idoneo allo svolgimento dello specifico incarico oggetto della procedura. Non può del resto non rilevarsi che, nel nuovo sistema di reclutamento dei docenti universitari, i candidati alla cattedra devono necessariamente già possedere l’abilitazione scientifica nazionale e che, di regola, presentano tutti un alto profilo scientifico e curriculare, posto che il conferimento della cattedra costituisce l’approdo apicale di una carriera di ricerca, studio, didattica e di svolgimento delle altre attività scientifiche proprie della figura del docente universitario. Ne consegue che è del tutto normale e che accada frequentemente che la Commissione giudicatrice, pur comparando e differenziando i profili professionali dei singoli candidati, che non sono mai sovrapponibili, possa concludere nel senso della idoneità di tutti i candidati medesimi. Correlativamente e conseguentemente, come già osservato da questo Tribunale nella citata decisione 8 settembre 2025, n. 963, non può non residuare, a valle del giudizio tecnico-scientifico della Commissione giudicatrice, un margine di valutazione e di scelta discrezionale in capo al Consiglio di Dipartimento, valutazione e scelta (come detto) focalizzate proprio ed esclusivamente sul diverso aspetto della congruenza e appropriatezza del profilo professionale dei candidati idonei rispetto ai programmi e progetti didattici e di ricerca perseguiti dall’Università, nella sua autonomia anche costituzionalmente riconosciuta. La diversa tesi, che pretenda di imporre alla Commissione giudicatrice la formulazione di una graduatoria tra gli idonei, sì da vincolare interamente la proposta del Consiglio di Dipartimento, relegandola a una funzione meramente notarile di presa d’atto dell’esito del concorso, finirebbe per ridurre la procedura diretta al conferimento della cattedra a un comune concorso pubblico per titoli ed esami, affidato al puro automatismo delle attribuzioni di punteggio e/o di giudizio sui singoli parametri valutativi, negando ogni valutazione dell’organo direttivo del Dipartimento.
La mancata formalizzazione di una graduatoria dei candidati, pertanto, non determina ex se la violazione della disciplina normativa sopra ricordata, né implica per la Commissione, in via automatica, l’aver abdicato ai propri doveri e funzioni – che, come detto, si estrinsecano in una valutazione comparativa dei titoli dei candidati ai fini dell’espressione di idoneità –, che sarebbero stati nella fattispecie illegittimamente demandati al Consiglio di Dipartimento, fermo restando, ovviamente, l’obbligo di quest’ultimo di motivare adeguatamente la chiamata non sulla base di una propria valutazione dei titoli dei candidati (attività per la quale il Consiglio di Dipartimento è sprovvisto di attribuzioni specifiche), ma tenendo conto della valutazione (comparativa) effettuata dalla Commissione (organo a ciò deputato) e sulla base del profilo scientifico e didattico dei candidati, degli altri elementi indicati dalla ricordata prescrizione regolamentare, anche tenendo conto della coerenza dei curricula dei candidati con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche ed eventualmente assistenziali stabilite nel Bando.
Quindi, la disciplina di settore non richiede che la Commissione rediga una graduatoria dei candidati, limitandosi a prescrivere una valutazione comparata degli stessi al fine di individuare gli idonei. Il Regolamento di Ateneo richiede che il Dipartimento motivi la proposta di chiamata considerando (tra l’altro) gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione e, dunque, non collide con la normativa di rango primario e i principi invocati dal ricorrente.
Anche l’ulteriore incombente del “seminario” non supera la (né si sovrappone alla) decisione della Commissione, ma costituisce un elemento ulteriore che si aggiunge alla valutazione, indispensabile e non pretermittibile, della Commissione stessa: il fatto poi che la composizione del Consiglio di Dipartimento al momento del seminario possa essere diversa da quella al momento della proposta di nomina, risulta essere una censura meramente ipotetica non essendo stata puntualmente contestata una discrasia tra i soggetti intervenuti rilevante nel caso di specie.
Peraltro, l’art. 10, comma 2, del regolamento, prevede che «ai fini della formulazione della delibera di chiamata, se previsto dal bando, le/i candidate/i individuate/i dalla Commissione sono invitate/i a sostenere, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del presente Regolamento, innanzi al Consiglio del Dipartimento, anche con modalità telematiche, un seminario relativo all'attività complessivamente svolta e alle prospettive di sviluppo. Il seminario deve essere sostenuto dalla/dal candidata/o nella lingua predeterminata nel bando di selezione».
Dalla disposizione che precede emerge come il seminario si atteggi a mero incombente istruttorio che, per un verso, non è finalizzato a sovrapporsi alle valutazioni tecniche della Commissione, ma a fornire ulteriori e diversi elementi utili per la determinazione di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento; per altro verso, proprio per la sua natura meramente istruttoria, non richiede necessariamente la presenza dei medesimi componenti richiesti per la delibera di chiamata.
Peraltro, la ricorrente non ha fornito elementi nemmeno per affermare la decisività delle risultanze del seminario nel caso di specie, non avendo, quindi, superato la c.d. prova di resistenza, come eccepito dall’Amministrazione resistente.
Infine, non è utile a supportare la tesi del ricorrente il richiamo alla sentenza n. 8516/2024 del Consiglio di Stato, in quanto tale pronuncia era relativa ad una procedura per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, procedura che è disciplinata da una normativa differente (art. 24 legge n. 240/2010) rispetto a quella qui in esame (art.18 della legge n. 240/2010, che riguarda la copertura di un posto di professore - e non ricercatore - universitario di ruolo) e che – non a caso - prevede dettagliatamente le modalità di valutazione dei candidati a ricercatore e richiede espressamente che la Commissione indichi il vincitore della procedura medesima, poi chiamato dall’Università. Come visto in precedenza, ben diversa è, invece, la disciplina prevista per il reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia, stante la ritenuta peculiarità della figura del docente universitario.
Nel caso di specie qui portato all’esame del Collegio, come emerge ampiamente dagli stralci dei giudizi motivazionali formulati dai componenti del Consiglio di Dipartimento più sopra qui riportati ( supra , pag. 8), il testé detto organo dipartimentale, lungi dall’invadere il campo della disamina dei profili tecnico-scientifici dei candidati, riservato alla Commissione giudicatrice, si è mantenuto perfettamente entro i confini delle sue proprie attribuzioni, valutando, sulla base dei predetti profili professionali (come comparativamente esaminati dalla Commissione), quale fosse quello più consono e rispondente agli obiettivi e ai programmi del Dipartimento (valorizzando, come sopra riferito, i profili del curriculum del prof. LL “ molto utili per il Dipartimento, in particolare in ambito di trasferimento tecnologico, rapporti con il territorio e le aziende ”, nonché la “ notevole capacità di interazione con il tessuto industriale, un’attiva partecipazione a progetti di trasferimento tecnologico e una significativa esperienza nella formazione di figure professionali di rilievo ”, etc .). Aspetti, questi, tutti legittimamente rientranti nelle prerogative proprie del Consiglio di Dipartimento, in quanto riferiti all’inserimento utile e appropriato della professionalità del candidato proposto rispetto alle esigenze del Dipartimento.
In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
2.2. Sul secondo motivo di ricorso.
Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe illegittimamente omesso la valutazione del criterio del bando della rilevanza della sede editoriale, sostituendolo con la rilevanza di ciascuna pubblicazione.
La censura è infondata: infatti, nel verbale relativo alla seduta del 30 gennaio 2025 la Commissione, nel definire nello specifico i criteri di valutazione, ha sì previsto che « La Commissione esprimerà il suo giudizio in merito a originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione », ma precisando altresì che « Verrà valutata anche la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e la relativa diffusione all'interno della comunità scientifica ».
Il concetto di collocazione editoriale è sostanzialmente identico a quello di sede editoriale.
Peraltro, è una mera affermazione di parte ricorrente quella secondo la quale la qualità delle pubblicazioni scientifiche della ricorrente sarebbe maggiore di quella del controinteressato, anche perché fa riferimento ad un concetto di “ impact factor ”, criterio legittimamente non preso in considerazione dalla Commissione nei limiti della propria discrezionalità.
2.3. Sul terzo motivo di ricorso.
Secondo la ricorrente, la Commissione non avrebbe motivato la scelta, tra le possibilità previste dal bando, dell’indicatore “numero totale delle citazioni”, trattandosi, peraltro, in tesi, di indicatore non adeguato alla materia “Automatica”, ritenuta “di nicchia”. Il criterio prescelto del numero totale delle citazioni favorirebbe gli studiosi di materie “più popolari”, mentre sarebbe stato più corretto applicare quello dell’ impact factor .
La censura non è fondata.
Il bando facoltizza la Commissione a scegliere tra diversi indici bibliometrici, senza che vi sia la necessità di una specifica motivazione, posto che, comunque, anche il numero totale delle citazioni è un elemento rilevante ai fini di un giudizio – quello sulle pubblicazioni – che, nel complesso, coinvolge anche altri parametri, e, in ogni caso, il diverso criterio dell’ impact factor , indicato dalla ricorrente, non necessariamente nel caso di specie può ritenersi quello migliore.
Pertanto, il motivo deve essere respinto, impingendo la sfera di discrezionalità dell’Amministrazione senza che si possa affermare la palese irragionevolezza della determinazione assunta.
2.4. Sul quarto motivo di ricorso.
La ricorrente lamenta che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di riportare nel proprio giudizio finale la valutazione sulla consistenza complessiva della produzione scientifica, così pregiudicando la ricorrente che aveva ricevuto la valutazione di “molto buono”.
In primo luogo, il giudizio finale della Commissione ha natura sintetica e non impone di passare in rassegna analitica tutti i singoli giudizi.
In secondo luogo, il giudizio complessivo attribuito dalla Commissione alla ricorrente sull’attività di ricerca è stato comunque « molto buono », così come quello relativo alle pubblicazioni.
Pertanto, anche tale motivo deve essere respinto.
2.5. Sul quinto motivo di ricorso.
Parte ricorrente ha lamentato l’errore nel quale sarebbe incorsa la Commissione per avere ritenuto che « non risulta alcuna attività di organizzazione, direzione o coordinamento di centri o gruppi di ricerca a livello internazionale, né di partecipazione ai medesimi »: in particolare, secondo la ricorrente la Commissione non avrebbe valutato i prestigiosi titoli conseguiti all’estero dalla ricorrente e dalla stessa documentati, con particolare riguardo a “Coordinatrice del Working Group “Control of Complex Systems” del Technical Committee 2.2 “Linear Control Systems” dell’International Federation of Automatic Control; l’attività di visiting Professor e Visiting scholar presso cinque istituzioni estere.
Anche questa censura non è fondata.
Per quanto riguarda il primo profilo, la funzione di presidente del Technical Committee dell'IFAC è stata valorizzata nell’ambito del criterio “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”.
Con riguardo, invece, all’attività di visiting Professor e visiting scholar , la stessa è sì attività di ricerca, ma non rientra nell’ambito della ipotesi “ di organizzazione, direzione o coordinamento di centri o gruppi di ricerca a livello internazionale, né di partecipazione ai medesimi ”.
Per quanto concerne, poi, il giudizio di “discreto” per la complessiva attività di ricerca, esso costituisce esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione rispetto al quale la ricorrente non ha fornito elementi idonei a far ritenere la valutazione della Commissione manifestamente erronea o irragionevole.
Pertanto, la censura deve essere respinta.
2.6. Sul sesto motivo di ricorso.
La Commissione avrebbe sottovalutato il curriculum della ricorrente anche con riguardo alla sottovoce relativa ai “premi e riconoscimenti internazionali per attività di ricerca”, non avendo considerato i premi e riconoscimenti indicati negli atti di concorso, ritenuti dalla ricorrente sensibilmente superiori a quelli del candidato TA, che pur ha ricevuto “ottimo” rispetto al “molto buono” della NI.
La censura è infondata.
Anche in tal caso, infatti, non vi sono elementi per ritenere manifestamente irragionevole la valutazione della Commissione nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica.
Il giudizio, sia pure sintetico, dimostra di aver applicato adeguatamente il criterio di valutazione che così prevedeva: « La Commissione si esprimerà anche in merito al conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, tenendo in considerazione il numero, il rilievo nella comunità scientifica e la pertinenza con il SSD della procedura. Sarà dato maggior peso ai riconoscimenti internazionali ».
Con riguardo alla NI, la Commissione ha valorizzato, in particolare, la presidenza di un Technical Committee dell'IFAC, il conseguimento di un " Second place Best Paper award " in una conferenza internazionale, nonché il fatto di essere stata general chair di due workshop e publicity chair di un simposio. Infine la Commissione ha valutato i premi e riconoscimenti pertinenti e di rilievo per il SSD della procedura.
Con riferimento al TA, indicato come parametro dalla ricorrente, invece, la Commissione ha valorizzato sia il già ricordato incarico di presidente di un Technical Committee dell'IFAC, nonché il fatto che il TA ha ricevuto due volte il riconoscimento di Outstanding Reviewer dalla rivista Automatica e ha conseguito due volte il " Third prize award " in due conferenze internazionali, per poi, ritenere, nel complesso, la pertinenza dei premi e dei riconoscimenti e il loro rilievo per il SSD della procedura.
Il fatto che alla prima sia stato attribuito il giudizio di molto buono, mentre al secondo il giudizio di “ottimo”, dipende, evidentemente, dal maggior “peso” o dalla maggiore importanza, a giudizio della Commissione, dei titoli vantati dal TA, rispetto a quelli indicati dalla ricorrente: in ogni caso non vi sono elementi idonei a dimostrare che il giudizio di molto buono attribuito alla ricorrente sia “in sé” errato, fermo che l’eventuale errore – in eccesso – della valutazione attribuita al TA non rileva posto che quest’ultimo non è il vincitore del concorso.
In altre parole, non vi sono elementi per affermare la manifesta irragionevolezza o erroneità del giudizio di molto buono attribuito alla ricorrente per i titoli dalla stessa indicati ai fini del criterio in esame: il fatto, invece, che vi possa essere stata una erronea “sopravvalutazione” dei titoli del TA costituisce profilo rispetto al quale manca un interesse a impugnare in capo alla ricorrente per le ragioni sopra dette.
Pertanto, il motivo deve essere respinto.
2.7. Sul settimo motivo.
La ricorrente si lamenta del fatto che, con riguardo al criterio relativo alla «partecipazione quale relatrice a congressi di interesse internazionale», la Commissione avrebbe violato il bando, per aver considerato in motivazione soltanto la partecipazione a quelli “su invito”, sì che avrebbe tenuto conto illegittimamente solo di 8 delle ben 62 relazioni presentate dalla ricorrente, la quale così ha ottenuto “molto buono” anziché “ottimo” giudizio attribuito, invece, al concorrente TA.
Va premesso che, anche in tal caso, come sopra detto, la comparazione con altro concorrente non vincitore non è di per sé “utile” per la ricorrente, non sussistendo alcun interesse a contestare il maggior punteggio ottenuto dal TA, né quest’ultimo può essere preso come necessario parametro di irragionevolezza o contraddittorietà del giudizio attribuito alla NI, in quanto l’errore, quand’anche vi fosse, potrebbe riguardare “per eccesso” il giudizio del TA, non necessariamente quello – asseritamente – “in difetto” attribuito alla NI.
Ciò premesso, va rilevato che la specificazione del criterio stabilita dalla Commissione, che ha inteso valorizzare i soli congressi “su invito”, non può dirsi esorbitare dai poteri della Commissione, nell’ambito della propria discrezionalità, di precisare il criterio generale indicato dal bando, né appare manifestamente irragionevole essendo orientato a valorizzare una particolare rilevanza della partecipazione al congresso.
Pertanto, il motivo deve essere respinto.
2.8. Sull’ottavo motivo.
Con riguardo alla voce “attività di servizio istituzionale, organizzativo e di terza emissione”, risulterebbe, secondo la ricorrente, una palese ed ingiustificata discrepanza tra il “buono” ad essa attribuito per 26 attività e l’“ottimo” del controinteressato per 6 attività, a fronte della medesima motivazione resa dalla Commissione per entrambi i concorrenti.
Anche tale censura deve essere respinta.
È vero che la Commissione per la NI ha affermato che « In considerazione del numero e livello dei ruoli ricoperti e dei corrispondenti impegno e responsabilità, il giudizio complessivo sulle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione della candidata è buono » e con riguardo al LL ha dichiarato che «In considerazione del numero e livello dei ruoli ricoperti e dei corrispondenti impegno e responsabilità, il giudizio complessivo sulle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione del candidato è ottimo ».
D’altronde, “l’uso degli aggettivi “eccellente” “ottimo” “molto buono”, ancorché non accompagnati dall’esplicitazione delle ragioni che li hanno determinati, consente un’adeguata comparazione tra i candidati, il cui esito deve ritenersi legittimo sino a che non sia dimostrata la manifesta illogicità o irrazionalità della loro attribuzione.
Nel caso di specie, tale prova non risulta fornita, perché il criterio valutativo posto a base dei giudizi espressi doveva tener conto non soltanto del dato quantitativo in sé e per sé considerato, ma anche degli ulteriori elementi qualitativi indicati dal bando: « Ai fini della valutazione delle attività di servizio, istituzionali, organizzative e di terza missione, presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, in quanto pertinenti al ruolo, si tiene conto del loro volume, durata e continuità nonché del grado di responsabilità delle funzioni svolte ».
La ricorrente ha valorizzato la quantità delle attività, ma non gli altri elementi da prendere in considerazione (durata e continuità, grado di responsabilità assunto dall’interessato, pertinenza delle attività vantate rispetto al ruolo da ricoprire).
Pertanto, anche tale motivo deve essere respinto.
3. Conclusioni e spese.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
PA NA, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| PA NA | PA Carpentieri |
IL SEGRETARIO