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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Spano, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria fatto e diritto Con atto depositato il 25.5.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, sulla premessa di aver presentato una prima domanda di ape sociale in data 18.4.2023 (definitivamente disattesa dall'istituto previdenziale in data 12.6.2023) ed una seconda in data 15.5.2023 (accolta dall' con decorrenza 1.6.2023), facendo leva sulle previsioni del messaggio CP_1
n. 4097 dell'8.11.2019 (segnatamente, nella parte in cui prevedono: “1) Prima CP_1 certificazione respinta - domanda di pensione/indennità ape sociale ancora in carico alla data di presentazione della seconda domanda di certificazione. In tal caso, l'accoglimento della seconda domanda di certificazione consente l'accoglimento della domanda di pensione o di indennità originariamente presentata e ancora giacente alla data di presentazione della suddetta domanda di certificazione. In particolare, all'esito positivo della certificazione, è possibile riconoscere la decorrenza del trattamento, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione/indennità originariamente presentata. 2) Prima certificazione respinta - seconda domanda di certificazione definita con esito positivo - domanda di pensione/ape sociale “abbinata” alla prima domanda di certificazione rigettata solo dopo la presentazione della seconda certificazione. In tale caso, per effetto di quanto descritto al punto 1), l'accoglimento della seconda domanda di certificazione avrebbe consentito l'accoglimento della domanda di pensione/indennità ape sociale originariamente presentata e ancora giacente alla data di presentazione della suddetta seconda certificazione”), ha chiesto al giudice del lavoro adito, “previo accertamento del diritto del a vedersi riconoscere l'Ape Sociale con retrodatazione della decorrenza al Parte_1
1.5.2023” di “condannare l' alla erogazione in suo favore dei relativi arretrati, a CP_1 maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria”, con vittoria di spese. Costituitosi l ha eccepito la improcedibilità del ricorso e la decadenza ex art. CP_1
47 D.P.R. n. 639/70; nel merito, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza. Norma di riferimento è l'art. 1, commi 179 e ss. L.n. 232/2016, secondo cui:
“179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
… 182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207”. Non essendovi modo di confutare le allegazioni dell'istituto previdenziale secondo cui il , al momento della presentazione della prima istanza amministrativa che Parte_1 viene in rilievo (ovvero al 18.4.2023) non avesse terminato la fruizione della prestazione di disoccupazione in godimento, come specificatamente richiesto dalle disposizioni dappresso virgolettate, la domanda del medesimo volta ad anticipare la Parte_1 decorrenza del trattamento previdenziale in parola al mese di maggio 2023, non può, per ciò solo, che risultare priva di sbocco Né ad una diversa conclusione vi è modo di pervenire facendo leva sulle previsioni del messaggio richiamato in premessa, ove si consideri che la retroattività da esse CP_1 valorizzata in ogni caso postula che i requisiti e le condizioni per l'accesso al beneficio (al contrario di quanto, come detto, verificatosi nel caso di specie) fossero già presenti al momento della presentazione della precedente istanza amministrativa. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che essere disattesa. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 25.5.2024, da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. CP_1
Lecce, 17 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Spano, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria fatto e diritto Con atto depositato il 25.5.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, sulla premessa di aver presentato una prima domanda di ape sociale in data 18.4.2023 (definitivamente disattesa dall'istituto previdenziale in data 12.6.2023) ed una seconda in data 15.5.2023 (accolta dall' con decorrenza 1.6.2023), facendo leva sulle previsioni del messaggio CP_1
n. 4097 dell'8.11.2019 (segnatamente, nella parte in cui prevedono: “1) Prima CP_1 certificazione respinta - domanda di pensione/indennità ape sociale ancora in carico alla data di presentazione della seconda domanda di certificazione. In tal caso, l'accoglimento della seconda domanda di certificazione consente l'accoglimento della domanda di pensione o di indennità originariamente presentata e ancora giacente alla data di presentazione della suddetta domanda di certificazione. In particolare, all'esito positivo della certificazione, è possibile riconoscere la decorrenza del trattamento, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione/indennità originariamente presentata. 2) Prima certificazione respinta - seconda domanda di certificazione definita con esito positivo - domanda di pensione/ape sociale “abbinata” alla prima domanda di certificazione rigettata solo dopo la presentazione della seconda certificazione. In tale caso, per effetto di quanto descritto al punto 1), l'accoglimento della seconda domanda di certificazione avrebbe consentito l'accoglimento della domanda di pensione/indennità ape sociale originariamente presentata e ancora giacente alla data di presentazione della suddetta seconda certificazione”), ha chiesto al giudice del lavoro adito, “previo accertamento del diritto del a vedersi riconoscere l'Ape Sociale con retrodatazione della decorrenza al Parte_1
1.5.2023” di “condannare l' alla erogazione in suo favore dei relativi arretrati, a CP_1 maggiorarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria”, con vittoria di spese. Costituitosi l ha eccepito la improcedibilità del ricorso e la decadenza ex art. CP_1
47 D.P.R. n. 639/70; nel merito, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza. Norma di riferimento è l'art. 1, commi 179 e ss. L.n. 232/2016, secondo cui:
“179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
… 182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207”. Non essendovi modo di confutare le allegazioni dell'istituto previdenziale secondo cui il , al momento della presentazione della prima istanza amministrativa che Parte_1 viene in rilievo (ovvero al 18.4.2023) non avesse terminato la fruizione della prestazione di disoccupazione in godimento, come specificatamente richiesto dalle disposizioni dappresso virgolettate, la domanda del medesimo volta ad anticipare la Parte_1 decorrenza del trattamento previdenziale in parola al mese di maggio 2023, non può, per ciò solo, che risultare priva di sbocco Né ad una diversa conclusione vi è modo di pervenire facendo leva sulle previsioni del messaggio richiamato in premessa, ove si consideri che la retroattività da esse CP_1 valorizzata in ogni caso postula che i requisiti e le condizioni per l'accesso al beneficio (al contrario di quanto, come detto, verificatosi nel caso di specie) fossero già presenti al momento della presentazione della precedente istanza amministrativa. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che essere disattesa. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato il 25.5.2024, da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili. CP_1
Lecce, 17 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma