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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/10/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. UG IN in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 14.10.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 167/2018 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Pt_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu ( – C.F._1
t) ed elettivamente domiciliato in Sassari, nella Email_1
Via Rockefeller, 68, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell'Istituto
OPPONENTE
E
(p. iva ) in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Andrea Milanini con Studio in Milano, Largo
Toscanini n. 1, codice fiscale , CodiceFiscale_2
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1
n. 2/2018, emesso in data 27.12.2017 e notificato il 01.03.2018, convenendo in giudizio
[...]
[..
[...] e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all.Ecc.mo CP_2 tribunale adito, in via preliminare e/o pregiudiziale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto previa, ove occorra, autorizzazione all'integrazione del contradditorio nei confronti del Sig. ( ), revocare e/o Parte_2 C.F._3 annullare il decreto ingiuntivo opposto per difetto delle condizioni di ammissibilità di cui all'art.633 c.p.c per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale ex art.47 D.PR n. 639/'70 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per l'inammissibilità e/o la nullità delle domande per le ragioni esposte in atti;
-dichiarare pregiudizialmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Tempio e la competenza del Tribunale di Cagliari;
-dichiarare in ogni caso il Signor ( ) tenuto a manlevare l' rispetto Parte_2 C.F._3 Pt_1 qualunque domanda così come formulata dalla pretesa creditoria;
-nel merito, accertata
l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta, accogliere il presente ricorso in opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo;
- in subordine previa revoca del decreto ingiuntivo opposto accertare l'esatto ammontare del credito per TFR maturato dal lavoratore in relazione all'attività prestata in qualità di dipendente della omonima ditta individuale di , nella misura inferiore Controparte_3 rispetto alla domanda di controparte, che risulterà all'esito del presente giudizio;
-dichiarare in ogni caso il Sig. ( ) tenuto a manlevare l'Istituto Parte_2 C.F._3 rispetto a qualunque domanda così come formulata dalla pretesa creditrice -in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Tempio;
posto che la sentenza di fallimento del datore di lavoro è stata pronunciata dal Tribunale di Cagliari, a quest'ultimo avrebbe dovuto essere chiesta la emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto;
- la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 e successive modificazioni ed integrazione;
- il difetto delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione di un decreto ingiuntivo;
- che la OG ZI S.p.a. (della quale la risulta cessionaria) aveva CP_1 stipulato con il un contrato di finanziamento garantito da cessione di quota Pt_2 dello stipendio e intero TFR, il quale si era impegnato a restituire la somma di €
14.100,00 mediante il versamento di 60 rate mensili di € 235,00 ciascuna;
2 - che la società è stata ammessa al passivo fallimentare (dichiarato dal Tribunale di
Cagliari con sentenza del 20.05.2015) della ditta individuale D , in Controparte_4 persona del suo omonimo titolare, - datore di lavoro del – per un importo pari Pt_2 ad € 10.694,75 in privilegio, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di TFR del dipendente cedente;
- che non si rinviene alcuna allegazione né prova dell'avvenuta presentazione all' Pt_1 di apposita domanda al Fondo di Garanzia dell' , né tantomeno della dichiarazione Pt_1 congiunta a firma del lavoratore e del cessionario del credito (mod. SR 131).
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato Controparte_1 deducendo:
- la tardività dell'opposizione;
- l'inesistenza della notifica effettuata da a mezzo posta elettronica certificata in Pt_1 quanto vi sono stati allegati i files della relata di notifica e dell'attestazione di conformità file in formato pdf privi dell'estensione in p7m con conseguente inesistenza della notifica;
- la nullità della procura alle liti utilizzata da per la costituzione in giudizio;
Pt_1
- la mancata opposizione del lavoratore al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio;
Pertanto, ha così concluso: “In via preliminare: volersi dichiarare la CP_1 tardività dell'opposizione presentata dall' e quindi il passaggio in giudicato del decreto Pt_1 opposto. In via preliminare: volersi dichiarare la nullità della notifica del ricorso in opposizione per i motivi esposti in atti e il passaggio in giudicato del decreto opposto. In via preliminare: volersi dichiarare la definitività del decreto ingiuntivo n. 2/2018 in quanto non opposto dal sig. e divenuto definitivo, anche verso l' ovvero in subordine, solo Pt_2 Pt_1 verso il sig. Nel merito in via principale: volersi respingere l'opposizione di con Pt_2 Pt_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o in ogni caso volersi condannare l' Pt_1 quale titolare del Fondo di Garanzia al pagamento dell'importo di € 10.694,85, al netto delle ritenute, oltre interessi moratori e rivalutazione, in favore di per i motivi Controparte_1 tutti esposti in atti, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Quanto alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata da va osservato che Pt_1 il diritto del lavoratore di ottenere dall'ente, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la
3 corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale che nasce non in forza del rapporto di lavoro ma, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, del distinto rapporto assicurativo-previdenziale. Ne consegue che la competenza territoriale delle relative cause si radica, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ., presso il giudice del lavoro del luogo di residenza dell'attore e non secondo i criteri stabiliti, per le cause di lavoro, dall'art. 413 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Ord. 6480/2015). Nello specifico caso, il rapporto previdenziale fa capo al lavoratore cui subentra la società ricorrente mediante cessione di credito e quindi il foro di residenza dell'attore cui fa riferimento l'art. 444 c.p.c. è quello della residenza del lavoratore assicurato, foro che permane anche a seguito del subentro di , dovendosi avere CP_1 riguardo all'unico rapporto previdenziale tra l'assicurato e Rilevato che l'assicurato ha Pt_1 residenza nel Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, (Doc. 10 fascicolo parte opposta), la competenza appartiene al Tribunale di Tempio Pausania. Per tali ragioni, dunque, l'eccezione va rigettata.
Quanto alla eccezione di decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 sollevata da va Pt_1 rilevata la sua infondatezza. La giurisprudenza è infatti consolidata nell'affermare che la decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in presenza Pt_1 dell'atto reiettivo dell' l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), decorre Pt_1 dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (cfr.
Cass. Ord. 28671/2024). Nel caso di specie la domanda è stata presentata da il 9.2.2017, CP_1 con la conseguenza che il termine annuale, in assenza di provvedimento da parte dell' è Pt_1 iniziato a decorrere dall'8.12.2017. Pertanto, la notifica del decreto ingiuntivo del 1° marzo
2018 è da ritenersi tempestiva.
Quanto alla eccezione sollevata da parte opposta di tardività della opposizione al decreto ingiuntivo, essa è infondata. Infatti, considerato che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta il 1° marzo 2018 e che, in ossequio alla norma di cui all'art. 155 co. 1 c.p.c., il termine di quaranta giorni per proporre opposizione è iniziato a decorrere il giorno successivo, l'ultimo giorno per la presentazione del ricorso è da individuarsi nel 10 aprile 2018. Dalla Consolle dello scrivente, il ricorso risulta depositato il 10 aprile 2018 alle ore 17:02, con la conseguenza che l'opposizione è tempestiva.
4 Quanto all'eccezione di inesistenza della notificazione dell'opposizione, essa è infondata. La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che la notifica dell'atto a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato "p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dell'atto al soggetto da cui proviene, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (cfr. Cass. 30922/2024).
Quanto alla eccezione secondo cui il passaggio in giudicato del decreto nei confronti del lavoratore non opponente pregiudicherebbe la presente opposizione, non avendo Pt_1 convenuto in giudizio anche il lavoratore, essa è infondata. Infatti, nel caso di specie si ha una obbligazione solidale di due soggetti, e il lavoratore, con la conseguenza che la mancata Pt_1 opposizione da parte di uno non pregiudica l'opposizione da parte dell'altro. L'effetto che si produce in tali casi è l'acquisto dell'autorità di giudicato nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione. Tale efficacia di giudicato del decreto monitorio non sarà “toccata” dall'eventuale accoglimento dell'opposizione proposta dall'altro condebitore. In tal caso, infatti, non trova applicazione il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore ex art. 1306 c.c., poiché la suddetta regola è inoperante verso chi sia vincolato da un giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi.
Passando al merito, l'art. 2 della l. 297/1982 prescrive che trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 regio decreto 267/1942, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Ai sensi della legge, dunque, il creditore, al fine di ottenere il pagamento dal fondo di garanzia, deve fornire la prova dell'esistenza di uno dei documenti sopra richiamati.
Al contempo, alcun valore legislativo hanno le circolari degli enti pubblici, le quali non hanno contenuto normativo e sono atti che hanno rilevanza meramente interna alla loro organizzazione.
Nel caso di specie, parte opposta nella domanda presentata a con pec del 9.2.2017 Pt_1
- tale comunicazione, come confermato da giurisprudenza consolidata, è pienamente parificabile ad una domanda amministrativa, individuando precisamente l'oggetto della domanda - ha allegato stato passivo reso esecutivo e dichiarazione di non opposizione,
5 documentazione peraltro non contestata da con il ricorso. Tali documenti provano in modo Pt_1 specifico l'ammissione al passivo della cessionaria e la quota ad essa riconosciuta. CP_1
La mancata compilazione del modello SR131 di cui si duole non può giustificare Pt_1 il rifiuto del pagamento. Innanzitutto, perché tale onere non è previsto da nessuna norma di legge, bensì da una circolare interna inidonea a produrre aggravi probatori in capo al creditore.
In secondo luogo, il rischio di incorrere in duplicazioni di pagamenti può agevolmente essere superato mediante l'effettuazione di semplici controlli da parte dell'ente.
Va aggiunto che in un'ottica di economicità, efficacia, trasparenza, collaborazione e buona fede, tutti principi che devono ispirare l'attività della PA, l'ente, a seguito dell'invio della prima pec del 9.2.2017, avrebbe potuto e dovuto interloquire con parte opposta al fine di verificare la legittimità della domanda. In tal modo si sarebbe evitato il successivo contenzioso giudiziario.
Ciò detto, l'esecutività dello stato passivo che ha accertato l'esistenza e l'ammontare del credito per Tfr in favore dell'opposta, quale cessionaria del Tfr del dipendente della ditta fallita, comporta l'obbligo per di effettuare il pagamento del trattamento di fine rapporto. Pt_1
Da ciò consegue l'infondatezza dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 scaglione 5.200,00 – 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2/2018, emesso in data 27.12.2017 dal Tribunale di Tempio Pausania per la somma di euro
10.694,75;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Pt_1 Controparte_1 liquida in complessivi euro 3.200,00 (euro 575,00 per la fase monitoria + euro 2.625,00 per il giudizio di opposizione, con la specificazione che non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso del
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 15/10/2025
Il giudice
UG IN
6
In persona del dott. UG IN in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 14.10.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 167/2018 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Pt_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu ( – C.F._1
t) ed elettivamente domiciliato in Sassari, nella Email_1
Via Rockefeller, 68, presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale dell'Istituto
OPPONENTE
E
(p. iva ) in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Andrea Milanini con Studio in Milano, Largo
Toscanini n. 1, codice fiscale , CodiceFiscale_2
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1
n. 2/2018, emesso in data 27.12.2017 e notificato il 01.03.2018, convenendo in giudizio
[...]
[..
[...] e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all.Ecc.mo CP_2 tribunale adito, in via preliminare e/o pregiudiziale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto previa, ove occorra, autorizzazione all'integrazione del contradditorio nei confronti del Sig. ( ), revocare e/o Parte_2 C.F._3 annullare il decreto ingiuntivo opposto per difetto delle condizioni di ammissibilità di cui all'art.633 c.p.c per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale ex art.47 D.PR n. 639/'70 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per l'inammissibilità e/o la nullità delle domande per le ragioni esposte in atti;
-dichiarare pregiudizialmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Tempio e la competenza del Tribunale di Cagliari;
-dichiarare in ogni caso il Signor ( ) tenuto a manlevare l' rispetto Parte_2 C.F._3 Pt_1 qualunque domanda così come formulata dalla pretesa creditoria;
-nel merito, accertata
l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta, accogliere il presente ricorso in opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo;
- in subordine previa revoca del decreto ingiuntivo opposto accertare l'esatto ammontare del credito per TFR maturato dal lavoratore in relazione all'attività prestata in qualità di dipendente della omonima ditta individuale di , nella misura inferiore Controparte_3 rispetto alla domanda di controparte, che risulterà all'esito del presente giudizio;
-dichiarare in ogni caso il Sig. ( ) tenuto a manlevare l'Istituto Parte_2 C.F._3 rispetto a qualunque domanda così come formulata dalla pretesa creditrice -in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Tempio;
posto che la sentenza di fallimento del datore di lavoro è stata pronunciata dal Tribunale di Cagliari, a quest'ultimo avrebbe dovuto essere chiesta la emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto;
- la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 e successive modificazioni ed integrazione;
- il difetto delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione di un decreto ingiuntivo;
- che la OG ZI S.p.a. (della quale la risulta cessionaria) aveva CP_1 stipulato con il un contrato di finanziamento garantito da cessione di quota Pt_2 dello stipendio e intero TFR, il quale si era impegnato a restituire la somma di €
14.100,00 mediante il versamento di 60 rate mensili di € 235,00 ciascuna;
2 - che la società è stata ammessa al passivo fallimentare (dichiarato dal Tribunale di
Cagliari con sentenza del 20.05.2015) della ditta individuale D , in Controparte_4 persona del suo omonimo titolare, - datore di lavoro del – per un importo pari Pt_2 ad € 10.694,75 in privilegio, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di TFR del dipendente cedente;
- che non si rinviene alcuna allegazione né prova dell'avvenuta presentazione all' Pt_1 di apposita domanda al Fondo di Garanzia dell' , né tantomeno della dichiarazione Pt_1 congiunta a firma del lavoratore e del cessionario del credito (mod. SR 131).
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato Controparte_1 deducendo:
- la tardività dell'opposizione;
- l'inesistenza della notifica effettuata da a mezzo posta elettronica certificata in Pt_1 quanto vi sono stati allegati i files della relata di notifica e dell'attestazione di conformità file in formato pdf privi dell'estensione in p7m con conseguente inesistenza della notifica;
- la nullità della procura alle liti utilizzata da per la costituzione in giudizio;
Pt_1
- la mancata opposizione del lavoratore al decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio;
Pertanto, ha così concluso: “In via preliminare: volersi dichiarare la CP_1 tardività dell'opposizione presentata dall' e quindi il passaggio in giudicato del decreto Pt_1 opposto. In via preliminare: volersi dichiarare la nullità della notifica del ricorso in opposizione per i motivi esposti in atti e il passaggio in giudicato del decreto opposto. In via preliminare: volersi dichiarare la definitività del decreto ingiuntivo n. 2/2018 in quanto non opposto dal sig. e divenuto definitivo, anche verso l' ovvero in subordine, solo Pt_2 Pt_1 verso il sig. Nel merito in via principale: volersi respingere l'opposizione di con Pt_2 Pt_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o in ogni caso volersi condannare l' Pt_1 quale titolare del Fondo di Garanzia al pagamento dell'importo di € 10.694,85, al netto delle ritenute, oltre interessi moratori e rivalutazione, in favore di per i motivi Controparte_1 tutti esposti in atti, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
La causa è stata istruita documentalmente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Quanto alla eccezione di incompetenza per territorio sollevata da va osservato che Pt_1 il diritto del lavoratore di ottenere dall'ente, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la
3 corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale che nasce non in forza del rapporto di lavoro ma, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, del distinto rapporto assicurativo-previdenziale. Ne consegue che la competenza territoriale delle relative cause si radica, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ., presso il giudice del lavoro del luogo di residenza dell'attore e non secondo i criteri stabiliti, per le cause di lavoro, dall'art. 413 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Ord. 6480/2015). Nello specifico caso, il rapporto previdenziale fa capo al lavoratore cui subentra la società ricorrente mediante cessione di credito e quindi il foro di residenza dell'attore cui fa riferimento l'art. 444 c.p.c. è quello della residenza del lavoratore assicurato, foro che permane anche a seguito del subentro di , dovendosi avere CP_1 riguardo all'unico rapporto previdenziale tra l'assicurato e Rilevato che l'assicurato ha Pt_1 residenza nel Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, (Doc. 10 fascicolo parte opposta), la competenza appartiene al Tribunale di Tempio Pausania. Per tali ragioni, dunque, l'eccezione va rigettata.
Quanto alla eccezione di decadenza ex art. 47 DPR 639/1970 sollevata da va Pt_1 rilevata la sua infondatezza. La giurisprudenza è infatti consolidata nell'affermare che la decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in presenza Pt_1 dell'atto reiettivo dell' l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), decorre Pt_1 dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (cfr.
Cass. Ord. 28671/2024). Nel caso di specie la domanda è stata presentata da il 9.2.2017, CP_1 con la conseguenza che il termine annuale, in assenza di provvedimento da parte dell' è Pt_1 iniziato a decorrere dall'8.12.2017. Pertanto, la notifica del decreto ingiuntivo del 1° marzo
2018 è da ritenersi tempestiva.
Quanto alla eccezione sollevata da parte opposta di tardività della opposizione al decreto ingiuntivo, essa è infondata. Infatti, considerato che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta il 1° marzo 2018 e che, in ossequio alla norma di cui all'art. 155 co. 1 c.p.c., il termine di quaranta giorni per proporre opposizione è iniziato a decorrere il giorno successivo, l'ultimo giorno per la presentazione del ricorso è da individuarsi nel 10 aprile 2018. Dalla Consolle dello scrivente, il ricorso risulta depositato il 10 aprile 2018 alle ore 17:02, con la conseguenza che l'opposizione è tempestiva.
4 Quanto all'eccezione di inesistenza della notificazione dell'opposizione, essa è infondata. La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che la notifica dell'atto a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato "p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dell'atto al soggetto da cui proviene, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (cfr. Cass. 30922/2024).
Quanto alla eccezione secondo cui il passaggio in giudicato del decreto nei confronti del lavoratore non opponente pregiudicherebbe la presente opposizione, non avendo Pt_1 convenuto in giudizio anche il lavoratore, essa è infondata. Infatti, nel caso di specie si ha una obbligazione solidale di due soggetti, e il lavoratore, con la conseguenza che la mancata Pt_1 opposizione da parte di uno non pregiudica l'opposizione da parte dell'altro. L'effetto che si produce in tali casi è l'acquisto dell'autorità di giudicato nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione. Tale efficacia di giudicato del decreto monitorio non sarà “toccata” dall'eventuale accoglimento dell'opposizione proposta dall'altro condebitore. In tal caso, infatti, non trova applicazione il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore ex art. 1306 c.c., poiché la suddetta regola è inoperante verso chi sia vincolato da un giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi.
Passando al merito, l'art. 2 della l. 297/1982 prescrive che trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 regio decreto 267/1942, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Ai sensi della legge, dunque, il creditore, al fine di ottenere il pagamento dal fondo di garanzia, deve fornire la prova dell'esistenza di uno dei documenti sopra richiamati.
Al contempo, alcun valore legislativo hanno le circolari degli enti pubblici, le quali non hanno contenuto normativo e sono atti che hanno rilevanza meramente interna alla loro organizzazione.
Nel caso di specie, parte opposta nella domanda presentata a con pec del 9.2.2017 Pt_1
- tale comunicazione, come confermato da giurisprudenza consolidata, è pienamente parificabile ad una domanda amministrativa, individuando precisamente l'oggetto della domanda - ha allegato stato passivo reso esecutivo e dichiarazione di non opposizione,
5 documentazione peraltro non contestata da con il ricorso. Tali documenti provano in modo Pt_1 specifico l'ammissione al passivo della cessionaria e la quota ad essa riconosciuta. CP_1
La mancata compilazione del modello SR131 di cui si duole non può giustificare Pt_1 il rifiuto del pagamento. Innanzitutto, perché tale onere non è previsto da nessuna norma di legge, bensì da una circolare interna inidonea a produrre aggravi probatori in capo al creditore.
In secondo luogo, il rischio di incorrere in duplicazioni di pagamenti può agevolmente essere superato mediante l'effettuazione di semplici controlli da parte dell'ente.
Va aggiunto che in un'ottica di economicità, efficacia, trasparenza, collaborazione e buona fede, tutti principi che devono ispirare l'attività della PA, l'ente, a seguito dell'invio della prima pec del 9.2.2017, avrebbe potuto e dovuto interloquire con parte opposta al fine di verificare la legittimità della domanda. In tal modo si sarebbe evitato il successivo contenzioso giudiziario.
Ciò detto, l'esecutività dello stato passivo che ha accertato l'esistenza e l'ammontare del credito per Tfr in favore dell'opposta, quale cessionaria del Tfr del dipendente della ditta fallita, comporta l'obbligo per di effettuare il pagamento del trattamento di fine rapporto. Pt_1
Da ciò consegue l'infondatezza dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 scaglione 5.200,00 – 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2/2018, emesso in data 27.12.2017 dal Tribunale di Tempio Pausania per la somma di euro
10.694,75;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Pt_1 Controparte_1 liquida in complessivi euro 3.200,00 (euro 575,00 per la fase monitoria + euro 2.625,00 per il giudizio di opposizione, con la specificazione che non è stato computato il valore della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso), oltre rimborso del
15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 15/10/2025
Il giudice
UG IN
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