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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 532/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 532 del Ruolo Generale Affari NTenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ARCANGELI GILBERTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. CIPRIANO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA XX SETTEMBRE N. 15 05100 TERNI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti nel merito:
Avv. Arcangeli “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, In via principale: - revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, per i motivi di cui in narrativa o per quelli che il Giudice riterrà di giustizia: - accertare il grave inadempimento della società convenuta rispetto agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della ditta ed accertare Parte_1 che tale inadempimento ha determinato/è stato causa della risoluzione del contratto tra la
e la Provincia di Ascoli Piceno;
- conseguentemente, dichiarare la Parte_1 risoluzione del contratto tra la società e la società e Parte_1 CP_1 condannare la società alla restituzione delle somme già corrispostele dalla CP_1 committente con interessi come per legge ed al risarcimento dei danni Parte_1 conseguenti alla mancata esecuzione del contratto, come specificati in narrativa;
- in via riconvenzionale, per le causali di cui alla narrativa, condannare la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione della somma di € 18.525,00 ed al risarcimento dei danni, così come quantificati in narrativa o nella misura che risulterà di giustizia in esito alla istruttoria, o che comunque sarà determinata dall'adito Tribunale anche in via equitativa, oltre indennità di svalutazione monetaria ed interessi commerciali
1 fino al dì dell'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nella non voluta e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, si chiede la riduzione del corrispettivo ex art 1667 e/o 1668 c.c., in considerazione del valore del lavoro svolto fino al momento della risoluzione e della sua idoneità all'utilizzo, dei vizi e difetti della piattaforma, della mancata consegna, della mancata implementazione dell'opera come da richiesta della Provincia di Ascoli Piceno e dell'attrice, della mancata esecuzione dell'installazione, della mancata fornitura della prestazione di assistenza e manutenzione previste in contratto, con compensazione della eventuale somma riconosciuta a titolo di corrispettivo, con le somme da restituire per il maggiore compenso già incassato e del danno subito dalla Parte_1
per non avere potuto eseguire i corsi di formazione in quanto la piattaforma non è mai
[...] stata consegnata, mai installata e mai entrata in funzione;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Avv. Cipriano: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA
PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: 1) Accertato per le ragioni meglio esposte in narrativa la nullità della notificazione a mezzo pec della procura alle liti e della relata di notifica allegate alla spiegata opposizione, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di citazione, dichiarando altresì la intervenuta decadenza attorea dalla facoltà di opporre il decreto ingiuntivo in avversione e, per l'effetto, respingere l'opposizione come allo stato spiegata siccome nulla e/o anullabile e/o improcedibile, con conferma del decreto ingiuntivo
n. 64/2022 R.G. 2580/2021 emesso dal Tribunale di Terni in data 25/01/2022 quanto alla somma di euro 36600,00 per sorte, oltre interessi, spese e compensi professionali come liquidati nel provvedimento monitorio con tutte le consequenziali pronunce di legge. 2)
Accertato per le ragioni meglio esposte in narrativa che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 64/2022 R.G. 2580/2021 emesso dal
Tribunale di Terni in data 25/01/2022 quanto alla somma di euro 36600,00 per sorte, oltre interessi, spese e compensi professionali come liquidati nel provvedimento monitorio. NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertata e dichiarata, per le ragioni meglio espresse in narrativa, l'assoluta infondatezza dell'opposizione promossa, respingere in toto la stessa come allo stato spiegata, poiché illegittima, pretestuosa, non provata ed infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 64/2022 R.G. 2580/2021 emesso dal Tribunale di Terni in data 25/01/2022 quanto alla somma di euro 36600,00 per sorte, oltre interessi, spese e compensi professionali come liquidati nel provvedimento monitorio, con tutte le pronunce di legge consequenziali e con condanna della al Parte_1 risarcimento del maggior danno per la intercorsa svalutazione monetaria. NEL MERITO IN
VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui il Giudice disattenda le conclusioni rese in via pregiudiziale e preliminare nonché quelle nel merito in via principale, Voglia, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo n. 64/2022 R.G. 2580/2021 emesso dal Tribunale di
Terni in data 25/01/2022 quanto alla somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa e ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria e con condanna, in ogni caso, di al risarcimento del maggior danno per la intercorsa svalutazione monetaria, Parte_1 con gli interessi moratori maturati e maturandi. Con vittoria di spese e compensi professionali.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)A)Con atto di citazione ritualmente notificato, la (di seguito per Parte_1
Part brevità indicata anche come ) conveniva in giudizio la (di seguito per CP_1
NT brevità indicata anche come ) , opponendo il decreto ingiuntivo n. 64/2022 (R.G.
2580/2021) emesso dal Tribunale di Terni in data 25/01/2022, che le intimava il pagamento della somma di € 36.600,00 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento,
esponendo quanto segue.
La società svolge attività di consulenza ad aziende private ed enti pubblici in Parte_1
materia di sicurezza sul lavoro e organizza corsi di formazione anche con modalità e-learning;
nel 2021 il responsabile del servizio commerciale della società Sig. Parte_1 Per_1
veniva contattato dalla Provincia di Ascoli Piceno, per lo svolgimento di corsi per la
[...]
formazione dei dipendenti in materia di prevenzione COVID-19, da effettuare a distanza attraverso la realizzazione di una piattaforma INTRANET dedicata a tutti i dipendenti dell'Ente; il Sig. veniva contattato anche dal Sig. , che Persona_1 Persona_2
proponeva di fornire la piattaforma software per la realizzazione di tale progetto;
la
[...]
formulava alla Provincia di Ascoli Piceno una proposta commerciale “in coabitazione Pt_1
NT con ” per l'attività formativa e-learning attraverso una piattaforma INTRANET dedicata ai dipendenti della Provincia, per la complessiva somma di € 62.000,00, di cui 55.000,00 +
iva per la piattaforma software ed euro 7.000,00 per i corsi di formazione (iva esente per legge), sottoscrivendo altresì l'offerta economica inviata dalla in base alla quale la CP_1
Part
aveva formulato la proposta per la Provincia;
in base agli accordi la avrebbe CP_1
fornito il software per la realizzazione del portale al quale si sarebbero collegati i dipendenti della Provincia per assistere ai corsi di formazione, mentre la avrebbe fornito i Parte_1
corsi di formazione in modalità e-learning, utilizzando detta piattaforma;
dall'offerta
NT commerciale della , si evince che esistevano specifici accordi tra tale azienda e la
Provincia di Ascoli Piceno (punto 2, 3, 9 del contratto); l'art. 10 del contratto prevedeva che
3 NT Part la avrebbe dovuto tenere indenne e manlevare la da qualsivoglia responsabilità in ordine a vizi e difetti del prodotto fornito;
con Determina del Dirigente n. 35 del 21.04.2021,
Part la Provincia di Ascoli Piceno affidava alla il Servizio di formazione Covid - Parte_1
19 attraverso e-learning da realizzarsi su apposita piattaforma intranet;
la Parte_1
iniziava a preparare quanto necessario per l'organizzazione dei corsi di e-learning, da svolgere tramite la piattaforma che avrebbe dovuto realizzare la , mentre quest'ultima teneva CP_1
rapporti direttamente con la Provincia per la elaborazione della piattaforma, per cui la
[...]
non era a conoscenza dello stato dell'arte; in data 02.07.2021 la riceveva Pt_1 Parte_1
dalla Provincia di Ascoli Piceno “Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli articoli 7 e ss della L. 241/90 per l'annullamento della determina n. 35/21 relativa all'affidamento dell'incarico”, in ragione di alcune anomalie riscontrate nella offerta, con sospensione del contratto di affidamento in attesa della conclusione del procedimento;
la
NT
, medio tempore, aveva già emesso le fatture del 30.4.21, 31.5.21 e 30.6.21 di €
18.300,00 (15.000 + iva) ciascuna, previste nel contratto e la prima era già stata pagata dalla
Part NT
al momento della ricezione di tale comunicazione, il lavoro della non era stato eseguito e non era stato consegnato, tanto è vero che il collaudo non veniva effettuato e non veniva sottoscritto dalla SEA Gruppo e dalla Provincia di Ascoli Piceno alcun verbale;
la
[...]
NT inviava formale comunicazione alla , per informarla dell'avvio del procedimento Pt_1
amministrativo volto all'annullamento dell'affidamento dell'incarico e, contestualmente, la invitava ad emettere nota di credito per le fatture n. 52/21 del 31/5/21 e 58/21 del 30/06/2021
di cui non era stato effettuato il pagamento;
con riferimento alla fattura n. 41/21, già pagata, la comunicava che restava in attesa della definizione dell'indennizzo previsto dalla Parte_1
Provincia per verificare se gli importi fossero coerenti con il pagamento effettuato in anticipo sulla prestazione;
la inviava alla Provincia di Ascoli Piceno scritti difensivi con Parte_1
pec del 21.7.21, rappresentando la completezza della offerta;
la Provincia, con Determina n. NT n. 35 del 21.4.2021 per motivi esclusivamente riferibili alla , tra cui alcuni presunti comportamenti illeciti per i quali era in corso un procedimento penale, che coinvolgeva oltre al legale rappresentante della , anche il Dott. e la Sig.ra CP_1 Per_3 Persona_4
dirigenti della Provincia di Ascoli Piceno;
il provvedimento emesso in autotutela si basava sulla violazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, del principio di rotazione, del divieto di eseguire affidamenti diretti;
la Provincia rilevata la illegittimità
dell'affidamento dichiarava la volontà di indennizzare il lavoro utilmente svolto fino alla delibera di annullamento e a tal fine affidava ad un esperto informatico l'incarico di redigere una relazione di stima sul valore del servizio;
dalla relazione di stima emergeva che la piattaforma oggetto della offerta non era stata completata e necessitava di implementazioni;
la
Provincia, preso atto che la piattaforma non era stata completata risolveva il contratto di
NT affidamento del servizio;
la contattava la per contestare quanto accaduto ed Parte_1
inviava una diffida, contestata dal legale della società antagonista con pec del 15.10.21; la
NT contestava anche detta missiva;
la non provvedeva ad effettuare i Parte_1
completamenti e le modifiche che avrebbero reso l'opera di qualche utilità per la Provincia,
come dalla stessa richiesto per riconoscere l'indennizzo, anzi, tramite il proprio legale rifiutava ogni intervento e chiedeva il pagamento di tutte le fatture emesse;
la opponente con
NT successiva missiva ribadiva la responsabilità precontrattuale e contrattuale della per aver condotto le trattative in modo non corretto e per non aver completato il lavoro affidato,
dichiarando che nessun pagamento era dovuto perché l'opera commissionata non era stata completata;
il valore dell'opera al momento della risoluzione, come quantificato dall'esperto informatico nella somma di € 5.750,00 era dovuto solo a condizione che venissero apportate
NT delle migliorie/implementazioni che la non eseguiva.
La opponente dunque assumeva: di avere diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno, sia sotto il profilo del danno emergente che del mancato guadagno;
in data 18.2.2022, la SEA Gruppo riceveva notifica della Determina del Dirigente della
5 Provincia con la quale, dato atto che nessuna implementazione era stata apportata alla piattaforma entro la data stabilita, non si poteva riconoscere l'indennizzo previsto nella precedente delibera, e chiedeva alla di versare sul conto della tesoreria Parte_1
provinciale la somma di € 18.525,00; che nella determina si dava anche atto del procedimento penale a carico del Dirigente di ruolo della Provincia e di , co- Persona_2
NT amministratore della società , per i reati p. e p. dagli artt 318, 321 c.p.; che la CP_1
deve restituire l'importo versato dalla in acconto sul corrispettivo previsto nella Parte_1
offerta, somma che quest'ultima deve restituire alla Provincia di Ascoli Piceno, adempiendo a quanto previsto nella Determina n. 11/2022; che la domanda di pagamento di cui al decreto ingiuntivo è sorretta da malafede;
che la si è trovata suo malgrado coinvolta in Parte_1
NT una vicenda dai “presunti” contorni illeciti per esclusiva responsabilità della ditta;
che il
Part contratto prevedeva una garanzia (punto 10 dell'accordo), in forza della quale la deve essere tenuta indenne da ogni contestazione derivante da vizi originari o sopravvenuti dei
NT prodotti oggetto del contratto;
che in base al contratto la rispondeva del recesso o della risoluzione del contratto e per ogni danno causato alla SEA “per qualsiasi altra Pt_1
ragione” oltre a quelle espressamente e non esaustivamente, indicate nel punto 10 del
Part NT contratto;
che la nulla deve alla perché il contratto si è risolto per cause
NT esclusivamente addebitabili alla ed in forza delle previsioni contrattuali;
che nulla è
NT dovuto alla per l'esecuzione della prestazione oggetto dell'offerta commerciale del
19.4.2021, in quanto il lavoro non è mai stato consegnato, non è stato accettato, non è
intervenuto alcun collaudo e nelle more dell'esecuzione è intervenuta prima la sospensione
Part NT dell'incarico e poi l'annullamento, a seguito del quale la ha comunicato alla la risoluzione del contratto;
che il collaudo non è stato sottoscritto né dalla né Parte_1
tanto meno dalla Provincia di Ascoli Piceno;
che i vizi e difetti sono stati contestati dalla
Provincia alla e da questa alla che il lavoro svolto fino al momento Parte_1 CP_1
della risoluzione del contratto è viziato, difforme da quanto previsto, del tutto inidoneo
6 all'uso, inutilizzabile e privo di ogni valore, come accertato dal cliente finale ed indicato nelle
Determine Dirigenziali della Provincia di Ascoli Piceno;
che le prestazioni per cui controparte ha emesso fattura non sono state effettuate e comunque spetterebbe una riduzione del corrispettivo, come previsto nel contratto pari al 20%; che la ha subito un grave Parte_1
danno a causa dell'inadempimento e del comportamento contrario a lealtà, correttezza e
NT buona fede della ditta , meritevole di tutela risarcitoria.
B)Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava la prospettazione attorea sulla base delle seguenti difese: la è una società che sviluppa soluzioni software e svolge CP_1
attività di System per aziende private e pubbliche, compresa la relativa attività di CP_2
NT NT consulenza ed assistenza;
la e la svolgono attività profondamente distinte dal punto
NT di vista tecnico, seppur funzionalmente collegate e complementari;
si occupa di sviluppo
NT software, consulenza ed assistenza, mentre svolge attività di data center e servizio di
NT hosting, grazie al fatto che possiede una “data room”, di cui invece è sprovvista;
sussiste
NT un legame economico-funzionale tra le due aziende atteso che ogni volta che necessita di
NT competenze di sviluppo software si avvale del personale di e allo stesso modo, quando
NT
necessita di competenze di tipo sistemistico e/o assistenza amministrativa, attinge alle
NT risorse di tali collaborazioni sono ovviamente regolate da specifici contratti e soggette a
NT NT regolare fattura a tariffe di mercato;
e sonno due persone giuridiche completamente distinte con sede diversa, attività diversa, amministratori diversi e non legati da vincoli di parentela, né di altra natura così come le due realtà associative sono prive di collegamenti istituzionalizzati, di rapporti di raggruppamento e/o asservimento l'una nei confronti dell'altra; l'unico elemento di contatto tra le due aziende risiede nella identità dei soci, ma non sussiste alcuna forma di controllo societario;
la e la Provincia di Ascoli Piceno CP_1
NT hanno rapporti di collaborazione consolidati da oltre 10 anni, avendo la fornito un programma denominato “ My Company” per la gestione e interpretazione di tutte le fatture/bollette relative ai consumi telefonici, elettrici, del gas e dell'acqua; tale servizio è
7 stato successivamente implementato nel tempo con reciproca soddisfazione e fiducia;
nel
Con quadro di tali rapporti già consolidati e strutturati la ha collaborato con la Provincia di
Ascoli attraverso la partnership con che ha generato il credito azionato in via Parte_1
monitoria; con Determina n. 35 del 21.04.2021 - RG n. 536 del 21.04.2021, la Provincia di
Ascoli Piceno ha affidato alla il “Servizio di formazione Covid-19 attraverso E- Parte_1
learning su piattaforma web dedicata per un importo di Euro 70.100,00 IVA Compresa”; la società esponente veniva quindi incaricata dalla , main contractor della Parte_1
commessa, di realizzare una piattaforma Intranet destinata a consentire ai dipendenti della
Provincia di Ascoli Piceno di seguire da remoto in modalità e–learning, nel rispetto della normativa anti Covid, dei corsi di formazione professionale come da offerta Iwh del
06/04/2021 di cui al Codice progetto IWHSEA06042021 sottoscritta per accettazione dalla
NT in data 19/04/2021; la divisone dei ruoli prevedeva che la doveva Parte_1
realizzare piattaforma web per ospitare i corsi di formazione da svolgere in ambito Covid-19
(incarico costituente circa il 95% del valore complessivo del servizio), doveva Parte_1
NT produrre e caricare sulla piattaforma web i corsi e i contenuti dei video corsi;
formulava alla un'offerta di Euro 55.000,00 + Iva che, in aggiunta a quella formulata da Parte_1
Part
, veniva inoltrata come proposta di contratto alla Provincia di Ascoli Piceno che la
NT accettava;
dava seguito all'espletamento della commessa ed eseguiva puntualmente quanto commissionato provvedendo anche al “materiale” collaudo dell'applicazione; che in
NT data 17.06.2021, lo staff della - nelle persone di e Persona_2 Persona_5
- si recava presso gli uffici della Provincia di Ascoli Piceno, al fine di Persona_6
verificare il corretto funzionamento della piattaforma intranet appena ultimata nel contraddittorio con la Provincia di Ascoli, con la sig.ra nella sua qualità di Persona_4
referente dell'affidamento per conto del SUA, ossia la struttura che provvede a curare l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture per conto degli enti aderenti;
la sig.ra constatava il Per_4
8 corretto funzionamento della piattaforma (utilizzando una password “demo” ed un corso
“demo”, creati appositamente per testare il sistema di E-learning) e non sollevava contestazioni di alcun genere riguardo alle modalità di adempimento della prestazione commissionata alla odierna opposta;
verificato il perfetto funzionamento dell'applicazione, la
NT
inviava alla una bozza di dichiarazione di collaudo, che la stessa Parte_1 [...]
avrebbe dovuto trasmettere – nella propria qualità di main contractor – alla Provincia Pt_1
di Ascoli Piceno, per la firma dell'Ente atteso che di fatto il collaudo dal punto di vista pratico
Con era avvenuto e occorreva soltanto trasporne “su carta” gli esiti;
in data 13.07.2021 la il
Con Sig. legale rappresentante di ha inviato al legale rappresentante di Per_2 Parte_1
il documento di analisi, contenente le specifiche funzionali relative al progetto per la
Provincia di Ascoli Piceno, le risorse impiegate in funzione della loro professionalità e i tempi di sviluppo che sono stati necessari, per la realizzazione dello stesso nei tempi richiesti dall'Ente, entro la fine del mese di giugno;
il collaudo, inteso come attività materiale di
NT verifica di funzionalità del software e della piattaforma implementati da è stato eseguito con esito positivo e del collaudo manca solo la “trasposizione cartacea delle operazioni” e la rituale sottoscrizione del relativo verbale, trasposizione non avvenuta per l'inerzia della
[...]
Con nel trasmettere il verbale alla Provincia di Ascoli Piceno per la sottoscrizione;
la Pt_1
a fronte della prestazione resa, emetteva le fatture poste a corredo della domanda monitoria;
la procedeva al pagamento parziale delle suindicate fatture residuando il Parte_1
pagamento delle fatture 52/21 e 58/21 per un importo complessivo di euro 36.600,00,
NT richiesto in sede monitoria;
tra la e nell'ambito della decennale Persona_4
interlocuzione tra l'odierna opposta e la Provincia di Ascoli Piceno, si è instaurato un rapporto di conoscenza e di fiducia, perchè la signora era una delle principali referenti dei Per_4
servizi affidati alle imprese, nella propria qualità di istruttore amministrativo della stazione
NT unica appaltante (SUA) della Provincia di Ascoli Piceno;
nell'autunno del 2020, la , –
avendo necessità di ampliare il proprio business verso nuovi soggetti pubblici – ha deciso di
9 realizzare un complesso e specifico database con l'analisi e l'elenco delle pubbliche amministrazioni locali e centrali che non si erano ancora dotate un sito internet istituzionale,
che rispondesse alla legge 9 gennaio 2004 n. 4, contenente le disposizioni (AGID) per favorire i soggetti disabili all'accessibilità degli strumenti informatici;
la creazione di tale database presupponeva, a propria volta, l'affidamento dell'incarico a consulenti esterni specializzati e/o a personale dipendente altamente qualificato, che avesse piena conoscenza dell'universo della pubblica amministrazione;
la necessità di conferire un siffatto incarico,
però, è stata sostanzialmente frustrata dal periodo di piena emergenza pandemica da Covid 19
Con che ha impedito alla di attingere ai consueti sistemi di ingaggio di consulenti e/o studenti e/o personale dipendente cui era solita rivolgersi in casi similari;
la scelta del consulente è
così ricaduta sulla persona di già dipendente della amministrazione Persona_4
Con ascolana, visto il rapporto di collaborazione e fiducia cementato negli anni con la e la conoscenza dell'alto grado di competenze dalla stessa maturato nel settore oggetto di ingaggio;
si trattava di una collaborazione occasionale da effettuare fuori dell'orario di lavoro per la durata di circa 2 mesi (da ottobre a dicembre 2020), per l'espletamento della quale la avrebbe ricevuto un compenso pari ad € 5.000,00 per il tramite di due rate da Per_4
corrispondere l'una nel mese di novembre 2020 e l'altra nel mese di dicembre 2020;
l'incarico era soggetto, in virtù della normativa vigente in materia, alla preventiva
Con autorizzazione dell'ente pubblico di appartenenza della in data 07.10.2020 la Per_4
inoltrava alla Provincia di Ascoli Piceno la richiesta di nulla osta e in pari data anche la stessa domandava all'ente in questione l'autorizzazione a poter accettare il Persona_4
Con lavoro extra istituzionale proposto dalla i contraenti non influivano sull'operato della
Provincia astenendosi dal dare preventiva esecuzione al patto;
la Provincia di Ascoli Piceno
rilasciava il richiesto nulla osta con Determina Dirigenziale n. 1086 del 22.10.2020,
NT autorizzando la signora a svolgere l'incarico esterno affidatole dalla , che Per_4
successivamente lo conferiva;
in data 18.12.2020, la sig.ra espletava l'incarico e la Per_4
10 NT
erogava il compenso per la collaborazione prestata;
tale rapporto di collaborazione,
avvenuto in piena trasparenza e nel rispetto di tutti gli adempimenti richiesti dalla legge era una circostanza nota alla Provincia di Ascoli Piceno quando, nell'Aprile 2021, affidava a
[...]
Con e suo tramite a l'incarico per la creazione della piattaforma e-learning destinata Pt_1
alla formazione dei propri dipendenti;
in data 02 luglio 2021 – proprio all'indomani della notifica dell'invito a comparire pervenuto al Sig. da parte della Guardia di Finanza,– Per_2
il Segretario Generale della Provincia di Ascoli, Dott. comunicava alla CP_4 [...]
l'avvio della procedura di annullamento della determinazione n. 35 del Parte_1
21.04.2021 di affidamento del: “Servizio di formazione Covid-19 attraverso e-learning su apposita piattaforma intranet ... per un importo di Euro 70.100,00 IVA Compresa”, basata su
Con motivi pretestuosi e infondati;
al legale rappresentane di è stato contestato il reato di corruzione, ex art. 318 c.p., in concorso (necessario) con il Dirigente Area Finanziaria della
Provincia di Ascoli Piceno, Dott. con riferimento al contratto di NTroparte_5
prestazione occasionale citato, il cui controvalore in denaro – stando all'ipotesi accusatoria –
non avrebbe costituito il compenso per l'attività di consulenza prestata dalla bensì Per_4
la tangente da versare al dirigente pubblico per gli incarichi conferiti dalla provincia in favore
NT della nel periodo 2015-2020; nel mese di luglio del 2021, quando l'ipotizzata accusa di corruzione non si era ancora concretizzata, la Provincia ha avuto possibilità di correggere il tiro e di “eliminare” in via definitiva gli affidamenti legati in qualche modo alle due figure coinvolte nel citato procedimento penale;
la scoperta degli addebiti mossi a carico del dirigente dell'Ente ha consentito alla Provincia di sostituire alla fumose contestazioni avanzate “alla cieca” nella comunicazione del 02.07.21 con nuovi addebiti relativi a profili di illegittimità totalmente diversi, tali da consentirgli di adottare la Determina Dirigenziale n. 82
del 27.08.2021, a firma del Dott. (Pubblicata nel Registro Generale, in data 06.09.2021, CP_4
al n. 1081), con cui la Provincia di Ascoli Piceno ha disposto l'annullamento, in autotutela,
della Determina n. 35 del 21.04.2021; a fronte di tali vicende la , pur consapevole Parte_1
11 della intervenuta ultimazione del Servizio Commissionato stante il sopralluogo ed il positivo collaudo operato in data 17/06/2021, ha passivamente prestato acquiescenza alle decisioni
NT della Provincia, chiedendo ad la immediata emissione di note di credito per le fatture già
emesse come da comunicazione del 06/07/2021, astenendosi dal proporre debito ricorso avanti al competente organo di giustizia amministrativa, al quale lei sola era legittimata, quale affidataria del servizio;
la non dava seguito alle operazioni finalizzate al positivo Parte_1
collaudo del servizio commissionato onde richiederne il corrispettivo, certamente dovuto, a prescindere dalle vicende penali coinvolgevano la subappaltatrice;
la scelta di di Parte_1
astenersi dall'esercizio della propria legittima tutela avanti al competente organo di giustizia amministrativa è errata e pregiudizievole e gli effetti di siffatta incauta condotta non possono
NT ricadere sulla , che ha diritto al pagamento della sua prestazione;
quanto alla necessità di
NT implementare la piattaforma, segnalata dalla Provincia, è evidente come , già raggiunta
Part da una declaratoria di risoluzione contrattuale da parte di e già titolare di un credito di cui l'appaltatrice e la committente contestavano la spettanza, ben difficilmente avrebbe potuto, in assenza di pagamento, darvi seguito;
la circostanza che il servizio abbia subito una battuta di arresto è derivata dall'annullamento della Determina di affidamento della commessa,
iniziativa alla quale, la ha prestato piena acquiescenza, così compromettendo il Parte_1
proprio diritto ad essere pagata e presumendo, erroneamente, che tale compromissione potesse considerarsi estensibile anche nei confronti della Iwhm che ha diritto al pagamento
“piattaforma E-learning”, essendo stata ultimata e collaudata;
che il comportamento della
NT Provincia di Ascoli è correlato ai rapporti tra la stessa e la e con l'altra commessa affidata
Part alla relativa al servizio “My company”, interrotto per mancanza di fondi e dal quale è
scaturito un contenzioso dinanzi al Tribunale di Terni;
il contratto di affidamento in favore di
Con è un subappalto e come tale ingenera obblighi e diritti reciproci tra le parti dirette
NT stipulanti con la conseguenza che la ha diritto al pagamento delle fatture azionate in via monitoria;
nel caso di specie opera l'art. 1655 c.c. in forza del quale l'opera deve intendersi
12 NT tacitamente accettata, in quanto le operazioni di verifica del servizio fornito da sono state puntualmente eseguite in data 17/06/2021, prima della ricezione, da parte della Sea
Gruppo della comunicazione, datata 02/07/2021 con cui la Provincia di Ascoli Piceno
notiziava dell'avvio del procedimento per l'annullamento della Determina di affidamento dell'incarico, viziata ed illegittima;
la ha omesso di curare gli adempimenti di Parte_1
propria spettanza attivandosi per sottoporre il verbale di collaudo alla Provincia di Ascoli,
NT inviato in bozza da prima della comunicazione della delibera di avvio del procedimento
Part in autotutela;
le contestazioni mosse dalla alla Iwh sono la trasposizione di quelle mosse dalla Provincia, non sottoposte ad alcun vaglio critico;
nel contratto di subappalto/ offerta
Part NT economica siglato tra le parti si impegna a corrispondere ad un determinato corrispettivo a fronte della fornitura della piattaforma pari ad euro 55.000,00 oltre iva, con pagamenti da eseguire in base alla emissione delle singole fatture, come scadenzate nel
Con contratto;
la ha dato seguito alla prestazione di propria competenza ed ha emesso le fatture per il servizio reso sino al 30/06/2021, ma il corrispettivo ingiustamente non è stato
NT pagato;
nel contratto tra ed non vi è alcuna subordinazione dei pagamenti Parte_1
Part NT dovuti da nei confronti di al preventivo pagamento della Provincia di Ascoli in
Part favore di i due rapporti contrattuali sono autonomi e separati, essendo esclusivamente
NT
il soggetto tenuto alla fornitura verso la Provincia di Ascoli, mentre la era Parte_1
Part tenuta a fornire un servizio nei confronti di che ha svolto e per il quale ha diritto al
Con corrispettivo;
il software messo a punto da è stato completato, installato, messo in servizio ed è perfettamente funzionante sin dal mese di giugno 2021, mentre mancano i successivi adempimenti a carico della , le cui omissioni hanno precluso il collaudo Parte_1
formale; la ha preferito paralizzare la commessa anziché procedere alla dovuta Parte_1
consegna, ancora pienamente possibile e tale condotta non può ripercuotersi negativamente
NT sul diritto della al corrispettivo;
è improprio il richiamo all'art. 10 del contratto
Con NT intercorso tra la e la il contegno di rispetto a è in linea Parte_1 Parte_1
13 con il disposto dell'art. 1460 c.c.; non sussiste alcuna responsabilità contrattuale o
NT precontrattuale della;
la mancata implementazione del servizio non era dovuta in forza dell'art. 1460 cc ed in forza della intervenuta risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cc;
la
Determina n. 11 del 17/02/2022 adottata dalla Provincia di Ascoli è illegittima e basata su circostanze non rispondenti al vero;
la domanda riconvenzionale della è Parte_1
infondata; la controparte non ha provato il pagamento in favore della Provincia della somma
Part Con richiesta a tale titolo;
tale pagamento viene richiesto da ad in forza dell'art. 10 del contratto, inapplicabile alla risoluzione contrattuale di cui è causa;
il danno alla immagine non
è provato e in assenza di ogni forma di opposizione avverso le decisioni della Provincia il
NT mancato guadagno derivato a da tutta la vicenda non è imputabile alla . Parte_1
C)Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, concessi i termini ex art. 183, ammesse ed espletate le prove orali, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali previsti dall'art. 190 cpc.
II)A)Preliminarmente in rito deve essere disattesa l'eccezione di nullità della opposizione,
ribadita negli scritti conclusionali, dove l'opposta contesta che unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata via pec una procura alle liti in “semplice
formato pdf” e non nella estensione “p7m”, con la conseguenza che detta procura non può
ritenersi sottoscritta dal difensore. Parte opponente assume che è stata violata la regola che impone al difensore di allegare all'atto da notificare la procura sottoscritta digitalmente dall'avvocato notificante, in base all'art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011.
Secondo tale ricostruzione l'art. 83 c.p.c. prescrive la sottoscrizione digitale della procura rilasciata su documento informatico separato (così come l'autenticazione della copia informatica attraverso l'apposizione della firma digitale), pertanto, nel caso della procura l'allegato deve essere sottoscritto con firma digitale, trovando applicazione, in tal senso, le relative disposizioni contenute nell'art. 12 delle specifiche tecniche del pct.
L'eccezione della opposta non merita accoglimento.
14 La procura notificata via pec alla parte opponente unitamente alla citazione rispetta il disposto dell'art. 83 cpc in base all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “Nell'ipotesi di
citazione, comprensiva di procura, formata in originale cartaceo, successivamente
scansionata e notificata via posta elettronica certificata, non sono applicabili le disposizioni
di cui all'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011, che è diretto a stabilire quando
la procura, che sia stata rilasciata su un documento nativo informatico ovvero nativo
analogico, si debba considerare apposta in calce all'atto telematico cui si riferisce, e neppure
le norme regolamentari emesse dalla Direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia in data 16 aprile 2014, atteso che tali norme si
riferiscono alla diversa ipotesi cui l'atto da notificare sia un documento originale informatico
e non un documento nativo analogico (in cui l'originale è cartaceo) comprensivo
della procura e notificato a mezzo PEC, al quale non si applica la disciplina del processo
telematico, ma solo quella relativa alla PEC.” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 15200 del 12/06/2018).
Nel caso di specie la procura è stata rilasciata e sottoscritta in formato cartaceo, è stata scansionata e notificata via pec quindi, non trattandosi di un documento originale informatico,
non trovano applicazione le norme invocate da parte opposta a sostegno della eccezione di nullità.
A ciò si aggiunga che la procura notificata presenta l'estensione “.pdf” e la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del
16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - -, in NTroparte_7
conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa
decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES"
sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf".”
(Cass. S.U., Sentenza n. 10266 del 27/04/2018).
15 Infine in alcun caso potrebbe essere pronunciata la nullità della opposizione per difetto di procura sulla scorta dei motivi addotti dalla opposta, atteso che nel fascicolo telematico della opponente è stata depositata con l'iscrizione a ruolo la procura alle liti in formato “.p7m”,
quindi una (eventuale) irregolarità del formato della procura notificata unitamente alla citazione è stato sicuramente sanato dal deposito al momento della iscrizione a ruolo di una valida procura, rilasciata in data antecedente alla notifica della citazione.
Per analoghe ragioni deve essere disattesa l'eccezione di nullità della opposizione per avere l'opponente notificato unitamente all'atto introduttivo anche una relata di notifica in formato
“.pdf ”, in ragione di quanto esposto ed anche perché infondata in fatto posto che dalla ricevuta di avvenuta consegna della pec di notifica emerge che sono state allegate due relate di notifica una delle quali presenta l'estensione ritenuta corretta dalla opponente.
B)Deve essere disattesa l'eccezione di tardività delle memorie istruttorie depositate dalla opponente, ribadita negli scritti conclusionali della opposta, che non ha espresso argomenti utili a superare la decisione assunta con l'ordinanza emessa in corso di causa, che si conferma.
In base all'art. 176 cpc le ordinanze emesse dal giudice fuori udienza sono comunicate alle parti a cura del cancelliere entro tre giorni (termine non perentorio) dalla emissione del provvedimento e dalla comunicazione decorrono i termini concessi dal giudice, qualora non venga indicata una diversa decorrenza, a nulla rilevando la data della pubblicazione del provvedimento, oppure lo scadenzario risultante dal sistema informatico.
La decorrenza dei termini processuali, infatti, deve essere ancorata ad elementi certi in ragione dell'effetto decadenziale che deriva dal mancato rispetto degli stessi e per le parti l'unico elemento certo che segna la conoscenza del provvedimento e, dunque, la decorrenza del termine ivi concesso, è la comunicazione a cura della Cancelleria, prevista a pena di nullità della ordinanza.
Il legislatore ha previsto che il cancelliere comunica il provvedimento emesso fuori udienza e se tale provvedimento concede termini perentori per il deposito di atti e documenti (nel caso
16 di specie le memorie ex art. 183 cpc) le parti hanno diritto all'intero termine concesso con l'ordinanza e la decorrenza non può essere anticipata rispetto alla comunicazione del provvedimento che lo concede, perché ciò determinerebbe un vulnus al diritto di difesa.
Dai registri di cancelleria emerge che il provvedimento che ha concesso i termini ex art. 183
cpc è stato emesso il 17 marzo 2023 e la Cancelleria lo ha comunicato alle parti il 20 marzo
2023: questa data segna il dies a quo per la decorrenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie, le cui scadenze sono state rispettate dalla opponente.
III)L'opposizione è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno.
NT A)Giova premettere che il presente giudizio verte sul diritto della di ottenere il corrispettivo del servizio, asseritamente collaudato, nell'ambito dell'affidamento diretto
Part operato dalla Provincia di Ascoli Piceno in favore della stessa con la Determina n. 35 del
21.4.2021, avente ad oggetto i servizi di , comprensivi di una piattaforma intranet per Parte_3
NT l'attività formativa a distanza dei dipendenti dell'ente che doveva essere realizzata dalla
(all.4 di parte opponente).
Oggetto del presente giudizio è anche la declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra
NT la e la e la delibazione della correlata domanda risarcitoria promossa Parte_1
dalla opponente.
Part Sono del tutto estranee al presente giudizio le tematiche afferenti ai rapporti tra la e la
Provincia di Ascoli Piceno, nel senso che non può essere sindacata in questa sede la legittimità dell'operato dell'ente pubblico nei confronti della opponente ed ancora meno rilevano le vicende di società estranee a questo giudizio, lungamente enfatizzate dalla opposta in tutti i propri scritti difensivi.
L'oggetto del giudizio, come delineato, rende opportuna una ricostruzione dei fatti essenziali che lo connotano.
NT La e la in data 19.4.2021 hanno stipulato un contratto che prevedeva la Parte_1
NT fornitura da parte della di una piattaforma intranet che la avrebbe messo a Parte_1
17 disposizione della Provincia di Ascoli Piceno (di seguito per brevità la Provincia) entro la fine del mese di giugno 2021, circostanza non contestata (si veda in ordine al suddetto termine di
NT consegna la nota a firma del legale rappresentante della che la indica- all. 6 alla comparsa di costituzione).
NT In particolare la si impegnava a realizzare entro il mese di giugno 2021 una piattaforma intranet e la avrebbe predisposto i contenuti per la formazione a distanza dei Parte_1
dipendenti della Provincia, che avrebbero seguito i relativi corsi con modalità e-learning nell'ambito del servizio di formazione agli stessi dedicato per la prevenzione dei rischi derivanti dalla emergenza epidemiologico da Covid-19 (doc. 2 e 3 di parte opponente),
elemento che connotava l'urgenza dell'espletamento della commessa.
La Provincia, resa edotta della suddetta ripartizione dei ruoli tra le due società, che emergeva
Part chiaramente nella offerta predisposta dalla per l'ente pubblico (si veda all. 2 di parte
Part opponente), affidava alla il servizio con la determina citata (all. 4 di parte opponente).
Part In esecuzione degli accordi contrattuali la Provincia erogava alla acconti sul
Part NT corrispettivo dovuto (all. 15 della opponente) e la versava alla , quale acconto sul maggior corrispettivo indicato nel contratto, la somma di euro 18.300,00 come da fattura del
30.4.2021 (all. 3 di parte opposta).
NT Successivamente la emetteva la fattura n.52/21 del 30.5.2021 e la fattura n. 58/21 del
30/06/21 per l'importo di euro 18.300,00 ciascuna, poste a fondamento della domanda monitoria (all. 4 e 5 del fascicolo monitorio).
Con Determina dirigenziale del 2.7.2021 la Provincia avviava il procedimento di revoca in
Part autotutela dell'affidamento diretto del servizio in favore della , rilevando alcune
Part NT anomalie e contestualmente la ne dava comunicazione alla , chiedendo che fossero emesse note di credito per le due fatture non ancora pagate (all. 5 e 6 della opponente).
18 Part Seguiva una interlocuzione tra la e la Provincia sulla base degli scritti difensivi che la prima aveva inoltrato al fine di sostenere la legittimità dell'affidamento (all. 7 di parte opponente).
Con la Determina dirigenziale n. 82 del 27 agosto 2021 la Provincia annullava in autotutela la
Part Determina dirigenziale n. 35 del 2021 e dichiarava la risoluzione del contratto con la ai sensi dell'art. 108, comma 5 d.lgs 50/2016.
A fondamento dell'annullamento e della correlata risoluzione la Provincia assumeva che l'affidamento violava il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi e il principio di rotazione, richiamando le vicende penali che avevano coinvolto alcuni Dirigenti della
NT Provincia ed il legale rappresentante della , tutti destinatari di un avviso di garanzia per il reato di corruzione.
La Provincia formulava anche una proposta di indennizzo che presupponeva la implementazione della piattaforma, in base alla disamina compiuta da un tecnico incaricato dalla stessa Provincia, che quantificava anche il valore dell'opera sino a quel momento realizzata, valore subordinato alla esecuzione di alcune migliorie/implementazioni tali rendere utilizzabile la piattaforma.
Part NT Con la missiva del giorno 8.10.2021 la contestava alla quanto accaduto e palesava l'intenzione di risolvere il contratto, con invito ad emettere le note di credito per le fatture n.
52/21 e 58/21 non ancora saldate (all.9 di parte opponente).
Seguiva un carteggio tra i legali della due società che non consentiva il raggiungimento di un accordo per la composizione della lite, culminata con il procedimento monitorio attivato dalla opposta al fine di ottenere il pagamento delle fatture n. 52/2021 e n. 58/2021.
Con la Delibera n. 11 del 17.2.2022 la Provincia disponeva l'attivazione delle procedure di
Part recupero della somma versata alla in acconto, nell'ambito del contratto oggetto di risoluzione, dando atto che le migliorie a cui era stata subordinata la corresponsione
19 dell'indennizzo non erano state eseguite e dunque che alcun indennizzo poteva essere erogato
Part in favore della , la quale doveva restituire quanto conseguito in forza del contratto risolto.
B)Considerato che la domanda di adempimento promossa dalla opposta si innesta nell'ambito di un rapporto contrattuale, opera il consueto riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità da inadempimento contrattuale e nel caso di specie è incontestato che le fatture
NT emesse dalla in relazione al contratto intercorso con la opponente non siano state pagate,
ma occorre stabilire se operi nel caso di specie l'art. 1460 cc in forza del quale l'inadempiente non può chiedere l'adempimento.
NT Il Tribunale ritiene che nel caso di specie la sia inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte, in quanto, contrariamente a quanto afferma nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione, non ha consegnato una piattaforma intranet funzionante entro il mese di giugno 2021 come richiesto dalla Provincia, non vi è stata la consegna e non vi è
stato alcun collaudo.
Parte opposta assume di aver fornito una piattaforma intranet funzionante e per la quale era avvenuto il collaudo “materiale”, ma entrambe le circostanze sono smentite dalle prove acquisite in giudizio.
In primo luogo rilevano anche le allegazioni di parte opposta secondo cui il collaudo vi sarebbe stato con esito positivo a seguito delle verifiche eseguite in data 17.6.2021, ma
Part doveva essere trasposto in un verbale in formato cartaceo che la si sarebbe rifiutata di sottoscrivere e di inoltrare alla Provincia, nonostante lo avesse ricevuto via mail in data
21.6.2021 (all.2 al fascicolo monitorio).
E' ammesso anche parte opposta, quindi, che alcun verbale di consegna e collaudo è stato sottoscritto dalle parti contraenti.
Part Il verbale di collaudo non è mai stato sottoscritto dalla , né tanto meno dalla Provincia, la
NT quale alcuni giorni dopo l'incontro del 17.6.2021, valorizzato dalla nei suoi scritti
Part difensivi, inoltrava alla la comunicazione di avvio del procedimento per la revoca in
20 autotutela della determina di affidamento del servizio: quindi è pacifico che il collaudo non vi
NT è mai stato, non potendosi ovviamente ritenere tale l'attività eseguita dalla e dalla
Provincia durante l'incontro del 17.6.2021 tenutosi, peraltro, in assenza di rappresentanti della
Part NT
, la quale, avendo commissionato la realizzazione delle rete intranet alla ,
necessariamente doveva prendere parte alle operazioni di collaudo in contraddittorio con la
Provincia che le aveva affidato il servizio.
Part La quindi, non poteva certamente limitarsi alla sottoscrizione di un verbale da altri predisposto a seguito di verifiche che non aveva compiuto e non poteva inoltrarlo alla
Provincia, perché ella doveva previamente partecipare a tutte le attività finalizzate alla
NT verifica della piena funzionalità del sistema predisposto dalla .
Il Tribunale ritiene che non sia qualificabile come collaudo una attività di verifica del servizio di cui “semplicemente non è avvenuta la trasposizione cartacea delle operazioni e la rituale
sottoscrizione del relativo verbale”, come afferma la opposta nella comparsa (pag. 5), in
Part primo luogo perché la asserita verifica è avvenuta senza la presenza della committente
(si vedano le deposizioni dei testi e;
in secondo luogo perché le Tes_1 Per_6
operazioni di verifica non hanno dato esito positivo in ordine alla funzionalità del sistema.
NT A ciò si aggiunga che il documento inoltrato dalla alla SEA in data 21.6.2021 era solo una bozza di verbale di collaudo (come ammette la stessa opposta) e non la trasposizione in formato cartaceo di un collaudo già avvenuto: tale valutazione riposa dul tenore della lettera
Part di accompagnamento laddove è indicato che la poteva modificare l'allegato verbale di collaudo come meglio credeva, nonché aggiungere i propri dati e riversarlo su carta intestata prima della sottoscrizione e dell'inoltro alla Provincia, chiaro segno che quella bozza non poteva riguardare una collaudo già avvenuto.
E' dunque provato che non vi è mai stata la consegna ed il collaudo, il quale, per definizione,
attesta la funzionalità del bene oggetto del contratto e ciò rimuove efficacia alla premessa
21 maggiore del ragionamento posto a fondamento della domanda di adempimento azionata dalla opposta.
La mancanza del collaudo ha trovato conferma anche nelle prove testimoniali da cui è emerso
NT Part che il verbale inoltrato dalla non venne sottoscritto dalla perché non vi era stato
Part alcun collaudo (teste e nessun rappresentante della era presente all'incontro in Tes_1
cui venne mostrata ai funzionari della Provincia la versione dimostrativa della piattaforma intranet (testi e . Per_6 Tes_1 Tes_2
Dalle prove testimoniali è emersa una versione discordante in ordine alla funzionalità del
Part sistema commissionato alla , ma è pacifico che quello attivato durante l'incontro del
17.6.2021 era una mera prova dimostrativa (cd versione demo) che venne mostrata ai funzionari della Provincia, ma che necessitava di ulteriori attività e operazioni per rendere quel sistema realmente funzionante per un numero indeterminato di utenti abilitati a seguire i corsi in modalità e-learnig.
Il teste infatti ha chiarito che la mancata predisposizione della piattaforma impediva Tes_1
Part alla di fornire i corsi in modalità e-learning ai dipendenti della Provincia di Ascoli
NT Piceno, che la piattaforma commissionata alla non è mai esistita, non è stata mai
NT collaudata e quanto predisposto dalla fino al momento della risoluzione era del tutto inidoneo all'uso anche perché non sono stati forniti i servizi accessori di installazione,
configurazione della licenza, formazione per l'utilizzo ai dipendenti, previsti nel contratto,
unitamente alla assistenza e alla manutenzione per un anno (si vedano anche le concordanti dichiarazioni del teste . Tes_2
Il teste addetto alla parte grafica della piattaforma intranet, invece ha riferito che Per_6
la versione demo presentata alla Provincia era funzionante e ciò venne appurato anche dai dirigenti della Provincia che avevano presenziato alla dimostrazione senza segnalare
NT anomalie, con la conseguenza che per la quello equivaleva ad un collaudo positivo
(circostanze confermate anche dal testimone responsabile del progetto). Per_5
22 Il Tribunale ritiene che quella mostrata ai funzionari della Provincia era una versione di prova che necessitava di ulteriori operazioni per rendere la piattaforma pienamente utilizzabile e ciò
emerge non solo dalle dichiarazioni di alcuni testimoni ma anche dalla determina n. 82 del
Per_ 27.8.2021 che richiama la valutazione del dr. , esperto informatico della Provincia di
Ascoli, incaricato di stimare il valore del servizio predisposto fino alla risoluzione al fine di
Part accordare alla l'indennizzo previsto dalla disciplina pubblicistica.
Per_ Il dr. ha indicato nella relazione trasposta nella determina che al software/piattaforma poteva essere riconosciuto il valore di euro 5.750,00 oltre iva “subordinato alla realizzazione
delle migliorie/implementazioni, alla fornitura dei manuali, delle procedure di installazione,
delle credenziali, dei codici sorgente, struttura del data base, della formazione sull'utilizzo e
tutto quanto necessario affinchè l'ente abbia piena proprietà del software completo e
funzionante” (si veda pag. 3 della determina cit.).
Il dipendente ha dunque chiarito che, al fine di riconoscere un indennizzo per l'opera prestata
Part dalla , ha valutato quanto realizzato fino alla revoca dell'affidamento ed ha chiarito che l'opera eseguita sino a quel momento poteva assumere un valore economico indennizzabile,
purchè fosse implementata al fine di renderla funzionante ed operativa.
Quanto riportato nel suddetto documento ha trovato piena conferma nella testimonianza del
Per_ dr. il quale ha riferito che la piattaforma non era operativa (“Io ho preso il link che ci
hanno fornito ed ho navigato sulla piattaforma e mi sono accorto che non avevamo il
manuale di gestione, i codici sorgente, la profilazione degli utenti e mi sono accorto che
queste cose mancavano e si trattava di elementi di base per la funzionalità del software, ossia
elementi indispensabili per il funzionamento”).
Le valutazioni espresse dal tecnico incaricato dalla Provincia appaiono quanto mai attendibili in primo luogo perché compiute in una fase in cui non era insorto alcun contenzioso tra le odierne parti in lite;
in secondo luogo perché provengono da un dipendente della Provincia,
Per_ estranea all'odierno contenzioso;
in terzo luogo perché la relazione del Dr. era
23 Part NT finalizzata a riconoscere un indennizzo in favore della , di cui la stessa avrebbe potuto giovarsi se avesse implementato il sistema.
Per_ Infine occorre considerare che le valutazioni del dr. , riportate nella determina di revoca in autotutela dell'affidamento e confermate in giudizio, non sono state inficiate da valutazioni tecniche di segno contrario offerte dalla società opposta, che ha basato i propri assunti sugli esiti di un collaudo in realtà mai avvenuto e su verifiche incerte e contestate, il cui esito positivo non è stato provato dalla opposta, la quale vi era onerata nella sua qualità di creditrice e attrice in senso sostanziale.
Per_ La valutazione compiuta dal dr. , fatta propria dalla Provincia con la finalità di salvare,
quanto meno in parte, la commessa, come previsto dal Codice dei contratti pubblici che prevedeva l'indennizzo in favore della affidataria, e ciò dimostra che alla data della revoca
NT dell'affidamento in autotutela il servizio affidato alla non era stato completato e necessitava di implementazioni e accorgimenti che lo rendessero funzionante.
E provato, dunque, che alla data la rete intranet commissionata non era funzionante e l'attività
NT sino ad allora svolta dalla non apportava utilità e ciò integra un grave e colpevole
NT inadempimento che impedisce, ai sensi dell'art. 1460 cc., alla di domandare il pagamento della somme portate nelle fatture poste a corredo della domanda monitoria.
Parte opposta invoca l'art. 1655 cc, assumendo che in data 17.6.2021 “le operazioni di
NT verifica del servizio fornito dalla sono state puntualmente eseguite” e dunque prima della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'affidamento in
Part autotutela, pertanto debbono imputarsi alla sola inerzia della nell'inoltro del verbale di collaudo alla Provincia tutte le conseguenze negative derivanti dalla risoluzione del contratto disposta dalla determina dirigenziale, senza che ciò possa inficiare il diritto della opposta al corrispettivo per il servizio oggetto del contratto di sub appalto.
24 La tesi di parte opposta non persuade, in quanto l'art. 1655 cc fa chiaramente riferimento alla verifica da parte del committente non appena l'appaltatore lo pone in condizione di poterla eseguire.
Durante l'incontro tenutosi in data 17.6.2021 non era presente alcun rappresentante della
Part
, come ammesso dai testimoni escussi presenti all'incontro quindi non si può assegnare alle operazioni compiute in quella sede il valore previsto dall'art. 1655 cc e ciò sotto un
Part duplice profilo: la è l'affidataria del servizio oggetto della Determina n. 35 del 2021 e dunque assume rispetto alla Provincia il ruolo di appaltatrice;
al contempo essa è la
NT committente della della rete intranet che doveva essere fornita alla Provincia per attivare i corsi con modalità e-learnig entro il mese di giugno 2021, rispetto alla quale assume il ruolo di sub committente.
Part La mancata presenza della all'incontro finalizzato alla operazioni di verifica,
NT pacificamente avvenuta solo alla presenza di esponenti della Provincia e della non consente di ritenere compiute le operazioni di verifica a cui si riferisce l'art. 1655 cc, norma non operante nel caso concreto.
NT Il Tribunale ritiene che l'inadempimento della rispetto alla fornitura della rete intranet
Part giustifichi la risoluzione del contratto intercorso con la , la quale in via stragiudiziale aveva già annunciato la volontà di risolvere il contratto, rimedio che necessitava della pronuncia giudiziale richiesta nel presente giudizio.
NT Il Tribunale ravvisa un ulteriore inadempimento della , per condotte che, pur collocandosi nella fase che ha preceduto la stipula del contratto, rilevano ai fini della risoluzione per inadempimento invocata dalla opponente, in quanto integrano violazione degli
NT obblighi di informazione e della buona fede contrattuale, per aver omesso la
NT qualsivoglia informazione sui rapporti che collegavano il legale rappresentante della ai
Dirigenti della Provincia che hanno assunto un ruolo centrale nell'affidamento del contratto di cui è causa, collegamenti che, peraltro, hanno determinato il rinvio a giudizio di tali soggetti
25 in sede penale per il reato di corruzione (si vedano le delibere n. 35 e n. 11 del 2021 già
citate).
Il Tribunale ritiene che nei rapporti contrattuali vi siano obblighi informativi dell'altro contraente e di protezione, senza obbligo di prestazione, che rimandano alla buona fede contrattuale, i quali impongono di tutelare l'altro contraente quando ciò non determini un apprezzabile sacrificio.
La violazione di tali obblighi ridonda in un inadempimento contrattuale che può comportare la risoluzione del contratto (ex multis Cass. sez. 2, Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021).
La giurisprudenza richiamata accorda rilievo alla violazione degli obblighi accessori di protezione solo nella misura in cui essi minano il nucleo essenziale del sinallagma contrattuale: nella valutazione della gravità dell'inadempimento vanno innanzitutto distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento. Ed inoltre, può essere dato rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti.
Il Tribunale ritiene che ricorrano tali condizioni nel caso concreto, in quanto il contratto di appalto e di sub appalto sono fondati sull'intuitu personae e trattandosi di un sub appalto derivante da un contratto pubblico l'intuitu personae è rafforzato dal fatto che vi sono particolari e stringenti norme di natura pubblicistica che rendono quando mai doverosi determinati requisiti soggettivi dei contraenti ed il rispetto di determinati principi quali quello di rotazione e sul dovere di astensione per conflitto di interessi, preordinati al buon andamento della PA.
26 Tutto ciò imponevano la doverosa comunicazione dei rapporti pregressi e concomitanti che
NT connotavano le relazioni tra gli organi apicali della e i dirigenti della Provincia che
NT Part gestivano l'affidamento di cui è causa. La ha scientemente taciuto alla i rapporti strettissimi che la collegavano ad alcuni dirigenti della Provincia, ammessi e ricostruiti
NT analiticamente dalla nei propri scritti difensivi, rapporti che, a prescindere dalle implicazioni penali che ne sono scaturite, potevano ingenerare problematiche idonee ad
Part inficiare la legittimità dell'affidamento, così impedendo alla di valutare tutti i rischi connessi ad una simile operazione, in violazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale, la cui violazione apre la strada al rimedio risolutorio (ex multis Corte di
Cassazione, con ordinanza del 9 luglio 2021, n. 19579).
NT Part La qualifica del contratto intercorso tra la e in termini di subappalto, proposta dalla stessa opposta, peraltro comporta che esso risente delle sorti del contratto di appalto, atteso che, come insegna autorevole dottrina, appalto e subappalto sono contratti funzionalmente e unilateralmente collegati, ma non corre tra i due un nesso teleologico reciproco, in quanto solo il sub appalto dipende dal contratto originario, dal quale deriva, partecipando della sua natura, pur rimanendo da esso strutturalmente distinto.
Il collegamento unilaterale tra appalto principale e subappalto comporta una disciplina unitaria delle vicende afferenti alla permanenza del vincolo contrattuale derivato, secondo la regola sintetizzata nel brocardo simul stabunt simul cadent.
Le gravi motivazioni poste a corredo della risoluzione disposta dell'ente pubblico e la correlazione tra i due contratti rendono plausibile e prudenziale la scelta di non contestare la revoca dell'affidamento disposta dalla Provincia, con la conseguenza che alcuna censura
Part merita l'operato della per non aver impugnato le determine delle Provincia, atteso che un contenzioso giudiziario è ontologicamente aleatorio.
Sul piano della disciplina applicabile si osserva che il contratto di subappalto, anche se stipulato dall'appaltatore di un un'opera o di un servizio pubblico, essendo concluso tra
27 soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla disciplina codicistica e pattizia e non trova applicazione la disciplina speciale in materia di appalti pubblici, ove non espressamente richiamata nel contratto di sub appalto, richiamo del tutto mancante nel caso di specie
(Cass., Ordinanza n. 19296 del 19/07/2018; n. 8384/2000).
NT Acclarato, come già detto, l'inadempimento grave ed imputabile della , trovano applicazione gli art. 1453 e 1458 cc, dovendosi escludere che il contratto di subappalto che mutua la sua natura dall'appalto, quale contratto derivato, possa essere qualificato come contratto ad esecuzione continuata o periodica.
Sul tema appare utile richiamare recente giurisprudenza che ha espresso principi in tema di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento valevoli anche nel caso che ci occupa,
osservando quanto alla qualificazione che il contratto di appalto non è ad efficacia istantanea e neppure configura un contratto a prestazioni continuative o periodiche, ma trattasi di un contratto ad esecuzione «non continuata», ma «prolungata» (Cass., sez. 2, 9 febbraio 2022, n.
4225), con conseguente efficacia retroattiva della risoluzione (Cass., sez. 1, 19 febbraio 1968,
n. 574) perfettamente operante nel contratto di appalto (Cass. sent. n. 8765 del 3.4.2024) e dunque nel sub appalto che ne condivide natura e disciplina.
La Suprema Corte da tale argomentazione ha tratto la conseguenza che “Trattandosi, allora,
di contratto ad efficacia «prolungata», l'effetto restitutorio opera a pieno regime, facendo
«saltare» il vincolo contrattuale. Infatti, si è affermato che nei contratti a prestazioni
corrispettive, la retroattività (art. 1458, primo comma, c.c.) della pronuncia costitutiva di
risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle
attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione
della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle
inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo
equivalente” (Cass., sez. 2, 21 giugno 2013, n. 15705; da ultimo Cass., sez. 2, 17 luglio 2023,
n. 20460).
28 Secondo tale ricostruzione la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni già eseguite (Cass., sez.
2, 3 ottobre 2018, n. 27640).
Con la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva della stessa ex art. 1458
c.c., si verifica, quindi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità
dell'inadempienza, che rileva ad altri fini, una totale «restitutio in integrum». Pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con esso tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L'obbligazione restitutoria non ha, dunque, natura risarcitoria, derivando esclusivamente dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni
(Cass., n. 15705 del 2013, cit.).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, come quello di appalto, deve essere accolta la richiesta di restituzione relativa al valore della prestazione già eseguita e che non sia stata restituita né offerta in restituzione e della quale il committente si giova in quanto il diritto origina, in caso di risoluzione, dall'obbligo restitutorio che scaturisce, appunto, dalla risoluzione (Cass., n. 15705 del 2013) e nel caso in cui gli effetti restitutori non possano essere disposti in forma specifica, il giudice deve necessariamente ordinarli per equivalente.
Alla risoluzione, infatti, deve conseguire la totale restitutio in integrum delle rispettive posizioni, la quale, non essendo possibile in forma specifica nel caso dell'appalto in cui l'appaltante intenda giovarsi dell'opera eseguita, si realizza per equivalente, attraverso il diritto ad ottenere una somma di denaro corrispondente al valore della stessa (cfr. Cass. Civ.
n. 15705/13), da determinare in base al corrispettivo contrattuale, che appare l'unico idoneo a riportare la situazione patrimoniale dell'appaltatrice a quella preesistente al contratto di appalto (cfr. Cass. Civ. n. 738/07, implicitamente confermata dalla sent. n. 15705/13).
L'entità cui fare riferimento nel determinare il credito restitutorio dell'appaltatore è dunque il
29 corrispettivo pattuito, che deve essere preso in considerazione non in quanto tale, ma solo come parametro per la valutazione del valore delle opere eseguite sino al momento della risoluzione del contratto.
NT Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, la , inadempiente per le ragioni già esposte, non ha diritto al pagamento del corrispettivo del contratto portato nelle fatture azionate in via monitoria, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Al fine di ripristinare la situazione patrimoniale delle parti antecedente alla stipula del
Part NT contratto risolto la ha diritto alla restituzione delle somme versate alla in relazione alla fattura n. 41/2021 del 30.4.2021 per l'importo di euro 18.300,00, in quanto manca la
NT prova che la piattaforma intranet predisposta dalla fosse funzionante ed essendo provato che per assicurare la sua operatività e la sua utilizzabilità per gli scopi a cui era destinata erano necessarie ulteriori implementazioni ed attività accessorie che non sono state eseguite,
con la conseguenza che essa non offre alla committente alcuna utilità.
Parte opponente ha domandato anche il risarcimento del danno, evidenziando tre voci di danno: -euro 7.000,00 a titolo di mancato guadagno parametrato al corrispettivo dell'appalto
Part che la avrebbe conseguito ove la commessa affidata dalla Provincia avesse avuto regolare esecuzione;
- euro 18.525,00 per la restituzione della somma richiesta dalla Provincia
a seguito dell'annullamento del contratto di appalto intercorso tra le stesse;
- euro 5.000,00 a titolo di danno alla immagine per “essere stata coinvolta in una vicenda fosca ed avere
definitivamente perso un cliente importante …”.
La domanda risarcitoria è meritevole di accoglimento in forza dell'art. 1453 cc che in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento fa salvo il risarcimento del danno.
Sul tema è utile evidenziare che il risarcimento spetta per i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito e non può determinare una ingiusta locupletazione del danneggiato.
30 In applicazione dei suddetti principi il Tribunale ritiene che a fini risarcitori possano essere riconosciute alla opponente solo alcune voci di danno.
Part Alla spetta il risarcimento per il mancato guadagno per l'importo richiesto di euro
7.000,00, in quanto è provato documentalmente che questa è la somma che alla stessa sarebbe spettata se il contratto avesse avuto regolare esecuzione.
L'offerta prevedeva infatti un corrispettivo complessivo di euro € 74.100,00, di cui euro
NT 55.000,00 + iva (67.100,00) per la piattaforma INTRANET che spettavano alla ed euro
Part 7.000,00, per i corsi che la stessa avrebbe fornito sulla piattaforma, non ultimata per
NT responsabilità e colpa della , come già detto.
Part Non spetta a titolo risarcitorio l'importo che la deve restituire alla Provincia a seguito della revoca dell'affidamento, in quanto il riconoscimento di tale posta risarcitoria
Part comporterebbe una ingiusta locupletazione in favore della , la quale riceverà a titolo
NT restitutorio la somma che ha anticipato alla quale acconto sul corrispettivo in ragione degli effetti connessi alla retroattività della pronuncia di risoluzione, somma sostanzialmente
Part equivalente a quella che la deve restituire alla Provincia in forza della determina n. 11 del
2022.
Part Del resto è provato e ammesso dalla stessa che la Provincia ha versato alla stessa una
NT somma che è stata utilizzata per il pagamento della prima fattura emessa dalla , con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna perdita economica in capo alla opponente a tale titolo.
Non spetta il risarcimento del danno alla immagine invocato dalla opponente per carenza di allegazione (non potendosi ritenere tale quella del tutto generica contenuta nella citazione) e prova della compromissione della immagine societaria, in termini di affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza dei fatti di causa e ciò in base all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto
dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità
31 costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale,
non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione
e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023).
Sulle somme come liquidate a titolo restitutorio e risarcitorio sono dovuti gli interessi dalla domanda al saldo.
IV)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore (scaglione da 26.001,00 a 52.000,00), alla natura e alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto n.64/2022 emesso dal Tribunale di Terni il 25.1.2022,
per le causali di cui in narrativa;
-dichiara risolto per grave inadempimento il contratto intercorso tra la e la CP_1 [...]
e, per l'effetto, condanna la alla restituzione in favore della Parte_1 CP_1 Parte_1
[... della somma di euro 18.300,00, nonché al risarcimento del danno, che liquida nella misura di euro 7.000,00, oltre interessi su tutte le somme suddette dalla domanda al saldo.
-condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della che CP_1 Parte_1
liquida nelle misura di euro 259,00 per esborsi ed euro 7.600,00 per compensi professionali,
oltre al rimborso forfettario per spese generali iva e cpa, se dovuti come per legge.
Terni, 1.2.2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
82 del 27/08/2021, annullava in autotutela la precedente determina di affidamento del servizio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 532 del Ruolo Generale Affari NTenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ARCANGELI GILBERTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. CIPRIANO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA XX SETTEMBRE N. 15 05100 TERNI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti nel merito:
Avv. Arcangeli “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, In via principale: - revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, per i motivi di cui in narrativa o per quelli che il Giudice riterrà di giustizia: - accertare il grave inadempimento della società convenuta rispetto agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della ditta ed accertare Parte_1 che tale inadempimento ha determinato/è stato causa della risoluzione del contratto tra la
e la Provincia di Ascoli Piceno;
- conseguentemente, dichiarare la Parte_1 risoluzione del contratto tra la società e la società e Parte_1 CP_1 condannare la società alla restituzione delle somme già corrispostele dalla CP_1 committente con interessi come per legge ed al risarcimento dei danni Parte_1 conseguenti alla mancata esecuzione del contratto, come specificati in narrativa;
- in via riconvenzionale, per le causali di cui alla narrativa, condannare la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione della somma di € 18.525,00 ed al risarcimento dei danni, così come quantificati in narrativa o nella misura che risulterà di giustizia in esito alla istruttoria, o che comunque sarà determinata dall'adito Tribunale anche in via equitativa, oltre indennità di svalutazione monetaria ed interessi commerciali
1 fino al dì dell'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nella non voluta e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, si chiede la riduzione del corrispettivo ex art 1667 e/o 1668 c.c., in considerazione del valore del lavoro svolto fino al momento della risoluzione e della sua idoneità all'utilizzo, dei vizi e difetti della piattaforma, della mancata consegna, della mancata implementazione dell'opera come da richiesta della Provincia di Ascoli Piceno e dell'attrice, della mancata esecuzione dell'installazione, della mancata fornitura della prestazione di assistenza e manutenzione previste in contratto, con compensazione della eventuale somma riconosciuta a titolo di corrispettivo, con le somme da restituire per il maggiore compenso già incassato e del danno subito dalla Parte_1
per non avere potuto eseguire i corsi di formazione in quanto la piattaforma non è mai
[...] stata consegnata, mai installata e mai entrata in funzione;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Avv. Cipriano: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA
PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: 1) Accertato per le ragioni meglio esposte in narrativa la nullità della notificazione a mezzo pec della procura alle liti e della relata di notifica allegate alla spiegata opposizione, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di citazione, dichiarando altresì la intervenuta decadenza attorea dalla facoltà di opporre il decreto ingiuntivo in avversione e, per l'effetto, respingere l'opposizione come allo stato spiegata siccome nulla e/o anullabile e/o improcedibile, con conferma del decreto ingiuntivo
n. 64/2022 R.G. 2580/2021 emesso dal Tribunale di Terni in data 25/01/2022 quanto alla somma di euro 36600,00 per sorte, oltre interessi, spese e compensi professionali come liquidati nel provvedimento monitorio con tutte le consequenziali pronunce di legge. 2)
Accertato per le ragioni meglio esposte in narrativa che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 64/2022 R.G. 2580/2021 emesso dal
Tribunale di Terni in data 25/01/2022 quanto alla somma di euro 36600,00 per sorte, oltre interessi, spese e compensi professionali come liquidati nel provvedimento monitorio. NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertata e dichiarata, per le ragioni meglio espresse in narrativa, l'assoluta infondatezza dell'opposizione promossa, respingere in toto la stessa come allo stato spiegata, poiché illegittima, pretestuosa, non provata ed infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 64/2022 R.G. 2580/2021 emesso dal Tribunale di Terni in data 25/01/2022 quanto alla somma di euro 36600,00 per sorte, oltre interessi, spese e compensi professionali come liquidati nel provvedimento monitorio, con tutte le pronunce di legge consequenziali e con condanna della al Parte_1 risarcimento del maggior danno per la intercorsa svalutazione monetaria. NEL MERITO IN
VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui il Giudice disattenda le conclusioni rese in via pregiudiziale e preliminare nonché quelle nel merito in via principale, Voglia, in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo n. 64/2022 R.G. 2580/2021 emesso dal Tribunale di
Terni in data 25/01/2022 quanto alla somma che sarà accertata come dovuta in corso di causa e ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria e con condanna, in ogni caso, di al risarcimento del maggior danno per la intercorsa svalutazione monetaria, Parte_1 con gli interessi moratori maturati e maturandi. Con vittoria di spese e compensi professionali.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I)A)Con atto di citazione ritualmente notificato, la (di seguito per Parte_1
Part brevità indicata anche come ) conveniva in giudizio la (di seguito per CP_1
NT brevità indicata anche come ) , opponendo il decreto ingiuntivo n. 64/2022 (R.G.
2580/2021) emesso dal Tribunale di Terni in data 25/01/2022, che le intimava il pagamento della somma di € 36.600,00 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento,
esponendo quanto segue.
La società svolge attività di consulenza ad aziende private ed enti pubblici in Parte_1
materia di sicurezza sul lavoro e organizza corsi di formazione anche con modalità e-learning;
nel 2021 il responsabile del servizio commerciale della società Sig. Parte_1 Per_1
veniva contattato dalla Provincia di Ascoli Piceno, per lo svolgimento di corsi per la
[...]
formazione dei dipendenti in materia di prevenzione COVID-19, da effettuare a distanza attraverso la realizzazione di una piattaforma INTRANET dedicata a tutti i dipendenti dell'Ente; il Sig. veniva contattato anche dal Sig. , che Persona_1 Persona_2
proponeva di fornire la piattaforma software per la realizzazione di tale progetto;
la
[...]
formulava alla Provincia di Ascoli Piceno una proposta commerciale “in coabitazione Pt_1
NT con ” per l'attività formativa e-learning attraverso una piattaforma INTRANET dedicata ai dipendenti della Provincia, per la complessiva somma di € 62.000,00, di cui 55.000,00 +
iva per la piattaforma software ed euro 7.000,00 per i corsi di formazione (iva esente per legge), sottoscrivendo altresì l'offerta economica inviata dalla in base alla quale la CP_1
Part
aveva formulato la proposta per la Provincia;
in base agli accordi la avrebbe CP_1
fornito il software per la realizzazione del portale al quale si sarebbero collegati i dipendenti della Provincia per assistere ai corsi di formazione, mentre la avrebbe fornito i Parte_1
corsi di formazione in modalità e-learning, utilizzando detta piattaforma;
dall'offerta
NT commerciale della , si evince che esistevano specifici accordi tra tale azienda e la
Provincia di Ascoli Piceno (punto 2, 3, 9 del contratto); l'art. 10 del contratto prevedeva che
3 NT Part la avrebbe dovuto tenere indenne e manlevare la da qualsivoglia responsabilità in ordine a vizi e difetti del prodotto fornito;
con Determina del Dirigente n. 35 del 21.04.2021,
Part la Provincia di Ascoli Piceno affidava alla il Servizio di formazione Covid - Parte_1
19 attraverso e-learning da realizzarsi su apposita piattaforma intranet;
la Parte_1
iniziava a preparare quanto necessario per l'organizzazione dei corsi di e-learning, da svolgere tramite la piattaforma che avrebbe dovuto realizzare la , mentre quest'ultima teneva CP_1
rapporti direttamente con la Provincia per la elaborazione della piattaforma, per cui la
[...]
non era a conoscenza dello stato dell'arte; in data 02.07.2021 la riceveva Pt_1 Parte_1
dalla Provincia di Ascoli Piceno “Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli articoli 7 e ss della L. 241/90 per l'annullamento della determina n. 35/21 relativa all'affidamento dell'incarico”, in ragione di alcune anomalie riscontrate nella offerta, con sospensione del contratto di affidamento in attesa della conclusione del procedimento;
la
NT
, medio tempore, aveva già emesso le fatture del 30.4.21, 31.5.21 e 30.6.21 di €
18.300,00 (15.000 + iva) ciascuna, previste nel contratto e la prima era già stata pagata dalla
Part NT
al momento della ricezione di tale comunicazione, il lavoro della non era stato eseguito e non era stato consegnato, tanto è vero che il collaudo non veniva effettuato e non veniva sottoscritto dalla SEA Gruppo e dalla Provincia di Ascoli Piceno alcun verbale;
la
[...]
NT inviava formale comunicazione alla , per informarla dell'avvio del procedimento Pt_1
amministrativo volto all'annullamento dell'affidamento dell'incarico e, contestualmente, la invitava ad emettere nota di credito per le fatture n. 52/21 del 31/5/21 e 58/21 del 30/06/2021
di cui non era stato effettuato il pagamento;
con riferimento alla fattura n. 41/21, già pagata, la comunicava che restava in attesa della definizione dell'indennizzo previsto dalla Parte_1
Provincia per verificare se gli importi fossero coerenti con il pagamento effettuato in anticipo sulla prestazione;
la inviava alla Provincia di Ascoli Piceno scritti difensivi con Parte_1
pec del 21.7.21, rappresentando la completezza della offerta;
la Provincia, con Determina n. NT n. 35 del 21.4.2021 per motivi esclusivamente riferibili alla , tra cui alcuni presunti comportamenti illeciti per i quali era in corso un procedimento penale, che coinvolgeva oltre al legale rappresentante della , anche il Dott. e la Sig.ra CP_1 Per_3 Persona_4
dirigenti della Provincia di Ascoli Piceno;
il provvedimento emesso in autotutela si basava sulla violazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, del principio di rotazione, del divieto di eseguire affidamenti diretti;
la Provincia rilevata la illegittimità
dell'affidamento dichiarava la volontà di indennizzare il lavoro utilmente svolto fino alla delibera di annullamento e a tal fine affidava ad un esperto informatico l'incarico di redigere una relazione di stima sul valore del servizio;
dalla relazione di stima emergeva che la piattaforma oggetto della offerta non era stata completata e necessitava di implementazioni;
la
Provincia, preso atto che la piattaforma non era stata completata risolveva il contratto di
NT affidamento del servizio;
la contattava la per contestare quanto accaduto ed Parte_1
inviava una diffida, contestata dal legale della società antagonista con pec del 15.10.21; la
NT contestava anche detta missiva;
la non provvedeva ad effettuare i Parte_1
completamenti e le modifiche che avrebbero reso l'opera di qualche utilità per la Provincia,
come dalla stessa richiesto per riconoscere l'indennizzo, anzi, tramite il proprio legale rifiutava ogni intervento e chiedeva il pagamento di tutte le fatture emesse;
la opponente con
NT successiva missiva ribadiva la responsabilità precontrattuale e contrattuale della per aver condotto le trattative in modo non corretto e per non aver completato il lavoro affidato,
dichiarando che nessun pagamento era dovuto perché l'opera commissionata non era stata completata;
il valore dell'opera al momento della risoluzione, come quantificato dall'esperto informatico nella somma di € 5.750,00 era dovuto solo a condizione che venissero apportate
NT delle migliorie/implementazioni che la non eseguiva.
La opponente dunque assumeva: di avere diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno, sia sotto il profilo del danno emergente che del mancato guadagno;
in data 18.2.2022, la SEA Gruppo riceveva notifica della Determina del Dirigente della
5 Provincia con la quale, dato atto che nessuna implementazione era stata apportata alla piattaforma entro la data stabilita, non si poteva riconoscere l'indennizzo previsto nella precedente delibera, e chiedeva alla di versare sul conto della tesoreria Parte_1
provinciale la somma di € 18.525,00; che nella determina si dava anche atto del procedimento penale a carico del Dirigente di ruolo della Provincia e di , co- Persona_2
NT amministratore della società , per i reati p. e p. dagli artt 318, 321 c.p.; che la CP_1
deve restituire l'importo versato dalla in acconto sul corrispettivo previsto nella Parte_1
offerta, somma che quest'ultima deve restituire alla Provincia di Ascoli Piceno, adempiendo a quanto previsto nella Determina n. 11/2022; che la domanda di pagamento di cui al decreto ingiuntivo è sorretta da malafede;
che la si è trovata suo malgrado coinvolta in Parte_1
NT una vicenda dai “presunti” contorni illeciti per esclusiva responsabilità della ditta;
che il
Part contratto prevedeva una garanzia (punto 10 dell'accordo), in forza della quale la deve essere tenuta indenne da ogni contestazione derivante da vizi originari o sopravvenuti dei
NT prodotti oggetto del contratto;
che in base al contratto la rispondeva del recesso o della risoluzione del contratto e per ogni danno causato alla SEA “per qualsiasi altra Pt_1
ragione” oltre a quelle espressamente e non esaustivamente, indicate nel punto 10 del
Part NT contratto;
che la nulla deve alla perché il contratto si è risolto per cause
NT esclusivamente addebitabili alla ed in forza delle previsioni contrattuali;
che nulla è
NT dovuto alla per l'esecuzione della prestazione oggetto dell'offerta commerciale del
19.4.2021, in quanto il lavoro non è mai stato consegnato, non è stato accettato, non è
intervenuto alcun collaudo e nelle more dell'esecuzione è intervenuta prima la sospensione
Part NT dell'incarico e poi l'annullamento, a seguito del quale la ha comunicato alla la risoluzione del contratto;
che il collaudo non è stato sottoscritto né dalla né Parte_1
tanto meno dalla Provincia di Ascoli Piceno;
che i vizi e difetti sono stati contestati dalla
Provincia alla e da questa alla che il lavoro svolto fino al momento Parte_1 CP_1
della risoluzione del contratto è viziato, difforme da quanto previsto, del tutto inidoneo
6 all'uso, inutilizzabile e privo di ogni valore, come accertato dal cliente finale ed indicato nelle
Determine Dirigenziali della Provincia di Ascoli Piceno;
che le prestazioni per cui controparte ha emesso fattura non sono state effettuate e comunque spetterebbe una riduzione del corrispettivo, come previsto nel contratto pari al 20%; che la ha subito un grave Parte_1
danno a causa dell'inadempimento e del comportamento contrario a lealtà, correttezza e
NT buona fede della ditta , meritevole di tutela risarcitoria.
B)Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava la prospettazione attorea sulla base delle seguenti difese: la è una società che sviluppa soluzioni software e svolge CP_1
attività di System per aziende private e pubbliche, compresa la relativa attività di CP_2
NT NT consulenza ed assistenza;
la e la svolgono attività profondamente distinte dal punto
NT di vista tecnico, seppur funzionalmente collegate e complementari;
si occupa di sviluppo
NT software, consulenza ed assistenza, mentre svolge attività di data center e servizio di
NT hosting, grazie al fatto che possiede una “data room”, di cui invece è sprovvista;
sussiste
NT un legame economico-funzionale tra le due aziende atteso che ogni volta che necessita di
NT competenze di sviluppo software si avvale del personale di e allo stesso modo, quando
NT
necessita di competenze di tipo sistemistico e/o assistenza amministrativa, attinge alle
NT risorse di tali collaborazioni sono ovviamente regolate da specifici contratti e soggette a
NT NT regolare fattura a tariffe di mercato;
e sonno due persone giuridiche completamente distinte con sede diversa, attività diversa, amministratori diversi e non legati da vincoli di parentela, né di altra natura così come le due realtà associative sono prive di collegamenti istituzionalizzati, di rapporti di raggruppamento e/o asservimento l'una nei confronti dell'altra; l'unico elemento di contatto tra le due aziende risiede nella identità dei soci, ma non sussiste alcuna forma di controllo societario;
la e la Provincia di Ascoli Piceno CP_1
NT hanno rapporti di collaborazione consolidati da oltre 10 anni, avendo la fornito un programma denominato “ My Company” per la gestione e interpretazione di tutte le fatture/bollette relative ai consumi telefonici, elettrici, del gas e dell'acqua; tale servizio è
7 stato successivamente implementato nel tempo con reciproca soddisfazione e fiducia;
nel
Con quadro di tali rapporti già consolidati e strutturati la ha collaborato con la Provincia di
Ascoli attraverso la partnership con che ha generato il credito azionato in via Parte_1
monitoria; con Determina n. 35 del 21.04.2021 - RG n. 536 del 21.04.2021, la Provincia di
Ascoli Piceno ha affidato alla il “Servizio di formazione Covid-19 attraverso E- Parte_1
learning su piattaforma web dedicata per un importo di Euro 70.100,00 IVA Compresa”; la società esponente veniva quindi incaricata dalla , main contractor della Parte_1
commessa, di realizzare una piattaforma Intranet destinata a consentire ai dipendenti della
Provincia di Ascoli Piceno di seguire da remoto in modalità e–learning, nel rispetto della normativa anti Covid, dei corsi di formazione professionale come da offerta Iwh del
06/04/2021 di cui al Codice progetto IWHSEA06042021 sottoscritta per accettazione dalla
NT in data 19/04/2021; la divisone dei ruoli prevedeva che la doveva Parte_1
realizzare piattaforma web per ospitare i corsi di formazione da svolgere in ambito Covid-19
(incarico costituente circa il 95% del valore complessivo del servizio), doveva Parte_1
NT produrre e caricare sulla piattaforma web i corsi e i contenuti dei video corsi;
formulava alla un'offerta di Euro 55.000,00 + Iva che, in aggiunta a quella formulata da Parte_1
Part
, veniva inoltrata come proposta di contratto alla Provincia di Ascoli Piceno che la
NT accettava;
dava seguito all'espletamento della commessa ed eseguiva puntualmente quanto commissionato provvedendo anche al “materiale” collaudo dell'applicazione; che in
NT data 17.06.2021, lo staff della - nelle persone di e Persona_2 Persona_5
- si recava presso gli uffici della Provincia di Ascoli Piceno, al fine di Persona_6
verificare il corretto funzionamento della piattaforma intranet appena ultimata nel contraddittorio con la Provincia di Ascoli, con la sig.ra nella sua qualità di Persona_4
referente dell'affidamento per conto del SUA, ossia la struttura che provvede a curare l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture per conto degli enti aderenti;
la sig.ra constatava il Per_4
8 corretto funzionamento della piattaforma (utilizzando una password “demo” ed un corso
“demo”, creati appositamente per testare il sistema di E-learning) e non sollevava contestazioni di alcun genere riguardo alle modalità di adempimento della prestazione commissionata alla odierna opposta;
verificato il perfetto funzionamento dell'applicazione, la
NT
inviava alla una bozza di dichiarazione di collaudo, che la stessa Parte_1 [...]
avrebbe dovuto trasmettere – nella propria qualità di main contractor – alla Provincia Pt_1
di Ascoli Piceno, per la firma dell'Ente atteso che di fatto il collaudo dal punto di vista pratico
Con era avvenuto e occorreva soltanto trasporne “su carta” gli esiti;
in data 13.07.2021 la il
Con Sig. legale rappresentante di ha inviato al legale rappresentante di Per_2 Parte_1
il documento di analisi, contenente le specifiche funzionali relative al progetto per la
Provincia di Ascoli Piceno, le risorse impiegate in funzione della loro professionalità e i tempi di sviluppo che sono stati necessari, per la realizzazione dello stesso nei tempi richiesti dall'Ente, entro la fine del mese di giugno;
il collaudo, inteso come attività materiale di
NT verifica di funzionalità del software e della piattaforma implementati da è stato eseguito con esito positivo e del collaudo manca solo la “trasposizione cartacea delle operazioni” e la rituale sottoscrizione del relativo verbale, trasposizione non avvenuta per l'inerzia della
[...]
Con nel trasmettere il verbale alla Provincia di Ascoli Piceno per la sottoscrizione;
la Pt_1
a fronte della prestazione resa, emetteva le fatture poste a corredo della domanda monitoria;
la procedeva al pagamento parziale delle suindicate fatture residuando il Parte_1
pagamento delle fatture 52/21 e 58/21 per un importo complessivo di euro 36.600,00,
NT richiesto in sede monitoria;
tra la e nell'ambito della decennale Persona_4
interlocuzione tra l'odierna opposta e la Provincia di Ascoli Piceno, si è instaurato un rapporto di conoscenza e di fiducia, perchè la signora era una delle principali referenti dei Per_4
servizi affidati alle imprese, nella propria qualità di istruttore amministrativo della stazione
NT unica appaltante (SUA) della Provincia di Ascoli Piceno;
nell'autunno del 2020, la , –
avendo necessità di ampliare il proprio business verso nuovi soggetti pubblici – ha deciso di
9 realizzare un complesso e specifico database con l'analisi e l'elenco delle pubbliche amministrazioni locali e centrali che non si erano ancora dotate un sito internet istituzionale,
che rispondesse alla legge 9 gennaio 2004 n. 4, contenente le disposizioni (AGID) per favorire i soggetti disabili all'accessibilità degli strumenti informatici;
la creazione di tale database presupponeva, a propria volta, l'affidamento dell'incarico a consulenti esterni specializzati e/o a personale dipendente altamente qualificato, che avesse piena conoscenza dell'universo della pubblica amministrazione;
la necessità di conferire un siffatto incarico,
però, è stata sostanzialmente frustrata dal periodo di piena emergenza pandemica da Covid 19
Con che ha impedito alla di attingere ai consueti sistemi di ingaggio di consulenti e/o studenti e/o personale dipendente cui era solita rivolgersi in casi similari;
la scelta del consulente è
così ricaduta sulla persona di già dipendente della amministrazione Persona_4
Con ascolana, visto il rapporto di collaborazione e fiducia cementato negli anni con la e la conoscenza dell'alto grado di competenze dalla stessa maturato nel settore oggetto di ingaggio;
si trattava di una collaborazione occasionale da effettuare fuori dell'orario di lavoro per la durata di circa 2 mesi (da ottobre a dicembre 2020), per l'espletamento della quale la avrebbe ricevuto un compenso pari ad € 5.000,00 per il tramite di due rate da Per_4
corrispondere l'una nel mese di novembre 2020 e l'altra nel mese di dicembre 2020;
l'incarico era soggetto, in virtù della normativa vigente in materia, alla preventiva
Con autorizzazione dell'ente pubblico di appartenenza della in data 07.10.2020 la Per_4
inoltrava alla Provincia di Ascoli Piceno la richiesta di nulla osta e in pari data anche la stessa domandava all'ente in questione l'autorizzazione a poter accettare il Persona_4
Con lavoro extra istituzionale proposto dalla i contraenti non influivano sull'operato della
Provincia astenendosi dal dare preventiva esecuzione al patto;
la Provincia di Ascoli Piceno
rilasciava il richiesto nulla osta con Determina Dirigenziale n. 1086 del 22.10.2020,
NT autorizzando la signora a svolgere l'incarico esterno affidatole dalla , che Per_4
successivamente lo conferiva;
in data 18.12.2020, la sig.ra espletava l'incarico e la Per_4
10 NT
erogava il compenso per la collaborazione prestata;
tale rapporto di collaborazione,
avvenuto in piena trasparenza e nel rispetto di tutti gli adempimenti richiesti dalla legge era una circostanza nota alla Provincia di Ascoli Piceno quando, nell'Aprile 2021, affidava a
[...]
Con e suo tramite a l'incarico per la creazione della piattaforma e-learning destinata Pt_1
alla formazione dei propri dipendenti;
in data 02 luglio 2021 – proprio all'indomani della notifica dell'invito a comparire pervenuto al Sig. da parte della Guardia di Finanza,– Per_2
il Segretario Generale della Provincia di Ascoli, Dott. comunicava alla CP_4 [...]
l'avvio della procedura di annullamento della determinazione n. 35 del Parte_1
21.04.2021 di affidamento del: “Servizio di formazione Covid-19 attraverso e-learning su apposita piattaforma intranet ... per un importo di Euro 70.100,00 IVA Compresa”, basata su
Con motivi pretestuosi e infondati;
al legale rappresentane di è stato contestato il reato di corruzione, ex art. 318 c.p., in concorso (necessario) con il Dirigente Area Finanziaria della
Provincia di Ascoli Piceno, Dott. con riferimento al contratto di NTroparte_5
prestazione occasionale citato, il cui controvalore in denaro – stando all'ipotesi accusatoria –
non avrebbe costituito il compenso per l'attività di consulenza prestata dalla bensì Per_4
la tangente da versare al dirigente pubblico per gli incarichi conferiti dalla provincia in favore
NT della nel periodo 2015-2020; nel mese di luglio del 2021, quando l'ipotizzata accusa di corruzione non si era ancora concretizzata, la Provincia ha avuto possibilità di correggere il tiro e di “eliminare” in via definitiva gli affidamenti legati in qualche modo alle due figure coinvolte nel citato procedimento penale;
la scoperta degli addebiti mossi a carico del dirigente dell'Ente ha consentito alla Provincia di sostituire alla fumose contestazioni avanzate “alla cieca” nella comunicazione del 02.07.21 con nuovi addebiti relativi a profili di illegittimità totalmente diversi, tali da consentirgli di adottare la Determina Dirigenziale n. 82
del 27.08.2021, a firma del Dott. (Pubblicata nel Registro Generale, in data 06.09.2021, CP_4
al n. 1081), con cui la Provincia di Ascoli Piceno ha disposto l'annullamento, in autotutela,
della Determina n. 35 del 21.04.2021; a fronte di tali vicende la , pur consapevole Parte_1
11 della intervenuta ultimazione del Servizio Commissionato stante il sopralluogo ed il positivo collaudo operato in data 17/06/2021, ha passivamente prestato acquiescenza alle decisioni
NT della Provincia, chiedendo ad la immediata emissione di note di credito per le fatture già
emesse come da comunicazione del 06/07/2021, astenendosi dal proporre debito ricorso avanti al competente organo di giustizia amministrativa, al quale lei sola era legittimata, quale affidataria del servizio;
la non dava seguito alle operazioni finalizzate al positivo Parte_1
collaudo del servizio commissionato onde richiederne il corrispettivo, certamente dovuto, a prescindere dalle vicende penali coinvolgevano la subappaltatrice;
la scelta di di Parte_1
astenersi dall'esercizio della propria legittima tutela avanti al competente organo di giustizia amministrativa è errata e pregiudizievole e gli effetti di siffatta incauta condotta non possono
NT ricadere sulla , che ha diritto al pagamento della sua prestazione;
quanto alla necessità di
NT implementare la piattaforma, segnalata dalla Provincia, è evidente come , già raggiunta
Part da una declaratoria di risoluzione contrattuale da parte di e già titolare di un credito di cui l'appaltatrice e la committente contestavano la spettanza, ben difficilmente avrebbe potuto, in assenza di pagamento, darvi seguito;
la circostanza che il servizio abbia subito una battuta di arresto è derivata dall'annullamento della Determina di affidamento della commessa,
iniziativa alla quale, la ha prestato piena acquiescenza, così compromettendo il Parte_1
proprio diritto ad essere pagata e presumendo, erroneamente, che tale compromissione potesse considerarsi estensibile anche nei confronti della Iwhm che ha diritto al pagamento
“piattaforma E-learning”, essendo stata ultimata e collaudata;
che il comportamento della
NT Provincia di Ascoli è correlato ai rapporti tra la stessa e la e con l'altra commessa affidata
Part alla relativa al servizio “My company”, interrotto per mancanza di fondi e dal quale è
scaturito un contenzioso dinanzi al Tribunale di Terni;
il contratto di affidamento in favore di
Con è un subappalto e come tale ingenera obblighi e diritti reciproci tra le parti dirette
NT stipulanti con la conseguenza che la ha diritto al pagamento delle fatture azionate in via monitoria;
nel caso di specie opera l'art. 1655 c.c. in forza del quale l'opera deve intendersi
12 NT tacitamente accettata, in quanto le operazioni di verifica del servizio fornito da sono state puntualmente eseguite in data 17/06/2021, prima della ricezione, da parte della Sea
Gruppo della comunicazione, datata 02/07/2021 con cui la Provincia di Ascoli Piceno
notiziava dell'avvio del procedimento per l'annullamento della Determina di affidamento dell'incarico, viziata ed illegittima;
la ha omesso di curare gli adempimenti di Parte_1
propria spettanza attivandosi per sottoporre il verbale di collaudo alla Provincia di Ascoli,
NT inviato in bozza da prima della comunicazione della delibera di avvio del procedimento
Part in autotutela;
le contestazioni mosse dalla alla Iwh sono la trasposizione di quelle mosse dalla Provincia, non sottoposte ad alcun vaglio critico;
nel contratto di subappalto/ offerta
Part NT economica siglato tra le parti si impegna a corrispondere ad un determinato corrispettivo a fronte della fornitura della piattaforma pari ad euro 55.000,00 oltre iva, con pagamenti da eseguire in base alla emissione delle singole fatture, come scadenzate nel
Con contratto;
la ha dato seguito alla prestazione di propria competenza ed ha emesso le fatture per il servizio reso sino al 30/06/2021, ma il corrispettivo ingiustamente non è stato
NT pagato;
nel contratto tra ed non vi è alcuna subordinazione dei pagamenti Parte_1
Part NT dovuti da nei confronti di al preventivo pagamento della Provincia di Ascoli in
Part favore di i due rapporti contrattuali sono autonomi e separati, essendo esclusivamente
NT
il soggetto tenuto alla fornitura verso la Provincia di Ascoli, mentre la era Parte_1
Part tenuta a fornire un servizio nei confronti di che ha svolto e per il quale ha diritto al
Con corrispettivo;
il software messo a punto da è stato completato, installato, messo in servizio ed è perfettamente funzionante sin dal mese di giugno 2021, mentre mancano i successivi adempimenti a carico della , le cui omissioni hanno precluso il collaudo Parte_1
formale; la ha preferito paralizzare la commessa anziché procedere alla dovuta Parte_1
consegna, ancora pienamente possibile e tale condotta non può ripercuotersi negativamente
NT sul diritto della al corrispettivo;
è improprio il richiamo all'art. 10 del contratto
Con NT intercorso tra la e la il contegno di rispetto a è in linea Parte_1 Parte_1
13 con il disposto dell'art. 1460 c.c.; non sussiste alcuna responsabilità contrattuale o
NT precontrattuale della;
la mancata implementazione del servizio non era dovuta in forza dell'art. 1460 cc ed in forza della intervenuta risoluzione ai sensi dell'art. 1453 cc;
la
Determina n. 11 del 17/02/2022 adottata dalla Provincia di Ascoli è illegittima e basata su circostanze non rispondenti al vero;
la domanda riconvenzionale della è Parte_1
infondata; la controparte non ha provato il pagamento in favore della Provincia della somma
Part Con richiesta a tale titolo;
tale pagamento viene richiesto da ad in forza dell'art. 10 del contratto, inapplicabile alla risoluzione contrattuale di cui è causa;
il danno alla immagine non
è provato e in assenza di ogni forma di opposizione avverso le decisioni della Provincia il
NT mancato guadagno derivato a da tutta la vicenda non è imputabile alla . Parte_1
C)Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, concessi i termini ex art. 183, ammesse ed espletate le prove orali, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali previsti dall'art. 190 cpc.
II)A)Preliminarmente in rito deve essere disattesa l'eccezione di nullità della opposizione,
ribadita negli scritti conclusionali, dove l'opposta contesta che unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata via pec una procura alle liti in “semplice
formato pdf” e non nella estensione “p7m”, con la conseguenza che detta procura non può
ritenersi sottoscritta dal difensore. Parte opponente assume che è stata violata la regola che impone al difensore di allegare all'atto da notificare la procura sottoscritta digitalmente dall'avvocato notificante, in base all'art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011.
Secondo tale ricostruzione l'art. 83 c.p.c. prescrive la sottoscrizione digitale della procura rilasciata su documento informatico separato (così come l'autenticazione della copia informatica attraverso l'apposizione della firma digitale), pertanto, nel caso della procura l'allegato deve essere sottoscritto con firma digitale, trovando applicazione, in tal senso, le relative disposizioni contenute nell'art. 12 delle specifiche tecniche del pct.
L'eccezione della opposta non merita accoglimento.
14 La procura notificata via pec alla parte opponente unitamente alla citazione rispetta il disposto dell'art. 83 cpc in base all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “Nell'ipotesi di
citazione, comprensiva di procura, formata in originale cartaceo, successivamente
scansionata e notificata via posta elettronica certificata, non sono applicabili le disposizioni
di cui all'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011, che è diretto a stabilire quando
la procura, che sia stata rilasciata su un documento nativo informatico ovvero nativo
analogico, si debba considerare apposta in calce all'atto telematico cui si riferisce, e neppure
le norme regolamentari emesse dalla Direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia in data 16 aprile 2014, atteso che tali norme si
riferiscono alla diversa ipotesi cui l'atto da notificare sia un documento originale informatico
e non un documento nativo analogico (in cui l'originale è cartaceo) comprensivo
della procura e notificato a mezzo PEC, al quale non si applica la disciplina del processo
telematico, ma solo quella relativa alla PEC.” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 15200 del 12/06/2018).
Nel caso di specie la procura è stata rilasciata e sottoscritta in formato cartaceo, è stata scansionata e notificata via pec quindi, non trattandosi di un documento originale informatico,
non trovano applicazione le norme invocate da parte opposta a sostegno della eccezione di nullità.
A ciò si aggiunga che la procura notificata presenta l'estensione “.pdf” e la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del
16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - -, in NTroparte_7
conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa
decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES"
sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf".”
(Cass. S.U., Sentenza n. 10266 del 27/04/2018).
15 Infine in alcun caso potrebbe essere pronunciata la nullità della opposizione per difetto di procura sulla scorta dei motivi addotti dalla opposta, atteso che nel fascicolo telematico della opponente è stata depositata con l'iscrizione a ruolo la procura alle liti in formato “.p7m”,
quindi una (eventuale) irregolarità del formato della procura notificata unitamente alla citazione è stato sicuramente sanato dal deposito al momento della iscrizione a ruolo di una valida procura, rilasciata in data antecedente alla notifica della citazione.
Per analoghe ragioni deve essere disattesa l'eccezione di nullità della opposizione per avere l'opponente notificato unitamente all'atto introduttivo anche una relata di notifica in formato
“.pdf ”, in ragione di quanto esposto ed anche perché infondata in fatto posto che dalla ricevuta di avvenuta consegna della pec di notifica emerge che sono state allegate due relate di notifica una delle quali presenta l'estensione ritenuta corretta dalla opponente.
B)Deve essere disattesa l'eccezione di tardività delle memorie istruttorie depositate dalla opponente, ribadita negli scritti conclusionali della opposta, che non ha espresso argomenti utili a superare la decisione assunta con l'ordinanza emessa in corso di causa, che si conferma.
In base all'art. 176 cpc le ordinanze emesse dal giudice fuori udienza sono comunicate alle parti a cura del cancelliere entro tre giorni (termine non perentorio) dalla emissione del provvedimento e dalla comunicazione decorrono i termini concessi dal giudice, qualora non venga indicata una diversa decorrenza, a nulla rilevando la data della pubblicazione del provvedimento, oppure lo scadenzario risultante dal sistema informatico.
La decorrenza dei termini processuali, infatti, deve essere ancorata ad elementi certi in ragione dell'effetto decadenziale che deriva dal mancato rispetto degli stessi e per le parti l'unico elemento certo che segna la conoscenza del provvedimento e, dunque, la decorrenza del termine ivi concesso, è la comunicazione a cura della Cancelleria, prevista a pena di nullità della ordinanza.
Il legislatore ha previsto che il cancelliere comunica il provvedimento emesso fuori udienza e se tale provvedimento concede termini perentori per il deposito di atti e documenti (nel caso
16 di specie le memorie ex art. 183 cpc) le parti hanno diritto all'intero termine concesso con l'ordinanza e la decorrenza non può essere anticipata rispetto alla comunicazione del provvedimento che lo concede, perché ciò determinerebbe un vulnus al diritto di difesa.
Dai registri di cancelleria emerge che il provvedimento che ha concesso i termini ex art. 183
cpc è stato emesso il 17 marzo 2023 e la Cancelleria lo ha comunicato alle parti il 20 marzo
2023: questa data segna il dies a quo per la decorrenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie, le cui scadenze sono state rispettate dalla opponente.
III)L'opposizione è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno.
NT A)Giova premettere che il presente giudizio verte sul diritto della di ottenere il corrispettivo del servizio, asseritamente collaudato, nell'ambito dell'affidamento diretto
Part operato dalla Provincia di Ascoli Piceno in favore della stessa con la Determina n. 35 del
21.4.2021, avente ad oggetto i servizi di , comprensivi di una piattaforma intranet per Parte_3
NT l'attività formativa a distanza dei dipendenti dell'ente che doveva essere realizzata dalla
(all.4 di parte opponente).
Oggetto del presente giudizio è anche la declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra
NT la e la e la delibazione della correlata domanda risarcitoria promossa Parte_1
dalla opponente.
Part Sono del tutto estranee al presente giudizio le tematiche afferenti ai rapporti tra la e la
Provincia di Ascoli Piceno, nel senso che non può essere sindacata in questa sede la legittimità dell'operato dell'ente pubblico nei confronti della opponente ed ancora meno rilevano le vicende di società estranee a questo giudizio, lungamente enfatizzate dalla opposta in tutti i propri scritti difensivi.
L'oggetto del giudizio, come delineato, rende opportuna una ricostruzione dei fatti essenziali che lo connotano.
NT La e la in data 19.4.2021 hanno stipulato un contratto che prevedeva la Parte_1
NT fornitura da parte della di una piattaforma intranet che la avrebbe messo a Parte_1
17 disposizione della Provincia di Ascoli Piceno (di seguito per brevità la Provincia) entro la fine del mese di giugno 2021, circostanza non contestata (si veda in ordine al suddetto termine di
NT consegna la nota a firma del legale rappresentante della che la indica- all. 6 alla comparsa di costituzione).
NT In particolare la si impegnava a realizzare entro il mese di giugno 2021 una piattaforma intranet e la avrebbe predisposto i contenuti per la formazione a distanza dei Parte_1
dipendenti della Provincia, che avrebbero seguito i relativi corsi con modalità e-learning nell'ambito del servizio di formazione agli stessi dedicato per la prevenzione dei rischi derivanti dalla emergenza epidemiologico da Covid-19 (doc. 2 e 3 di parte opponente),
elemento che connotava l'urgenza dell'espletamento della commessa.
La Provincia, resa edotta della suddetta ripartizione dei ruoli tra le due società, che emergeva
Part chiaramente nella offerta predisposta dalla per l'ente pubblico (si veda all. 2 di parte
Part opponente), affidava alla il servizio con la determina citata (all. 4 di parte opponente).
Part In esecuzione degli accordi contrattuali la Provincia erogava alla acconti sul
Part NT corrispettivo dovuto (all. 15 della opponente) e la versava alla , quale acconto sul maggior corrispettivo indicato nel contratto, la somma di euro 18.300,00 come da fattura del
30.4.2021 (all. 3 di parte opposta).
NT Successivamente la emetteva la fattura n.52/21 del 30.5.2021 e la fattura n. 58/21 del
30/06/21 per l'importo di euro 18.300,00 ciascuna, poste a fondamento della domanda monitoria (all. 4 e 5 del fascicolo monitorio).
Con Determina dirigenziale del 2.7.2021 la Provincia avviava il procedimento di revoca in
Part autotutela dell'affidamento diretto del servizio in favore della , rilevando alcune
Part NT anomalie e contestualmente la ne dava comunicazione alla , chiedendo che fossero emesse note di credito per le due fatture non ancora pagate (all. 5 e 6 della opponente).
18 Part Seguiva una interlocuzione tra la e la Provincia sulla base degli scritti difensivi che la prima aveva inoltrato al fine di sostenere la legittimità dell'affidamento (all. 7 di parte opponente).
Con la Determina dirigenziale n. 82 del 27 agosto 2021 la Provincia annullava in autotutela la
Part Determina dirigenziale n. 35 del 2021 e dichiarava la risoluzione del contratto con la ai sensi dell'art. 108, comma 5 d.lgs 50/2016.
A fondamento dell'annullamento e della correlata risoluzione la Provincia assumeva che l'affidamento violava il dovere di astensione in caso di conflitto di interessi e il principio di rotazione, richiamando le vicende penali che avevano coinvolto alcuni Dirigenti della
NT Provincia ed il legale rappresentante della , tutti destinatari di un avviso di garanzia per il reato di corruzione.
La Provincia formulava anche una proposta di indennizzo che presupponeva la implementazione della piattaforma, in base alla disamina compiuta da un tecnico incaricato dalla stessa Provincia, che quantificava anche il valore dell'opera sino a quel momento realizzata, valore subordinato alla esecuzione di alcune migliorie/implementazioni tali rendere utilizzabile la piattaforma.
Part NT Con la missiva del giorno 8.10.2021 la contestava alla quanto accaduto e palesava l'intenzione di risolvere il contratto, con invito ad emettere le note di credito per le fatture n.
52/21 e 58/21 non ancora saldate (all.9 di parte opponente).
Seguiva un carteggio tra i legali della due società che non consentiva il raggiungimento di un accordo per la composizione della lite, culminata con il procedimento monitorio attivato dalla opposta al fine di ottenere il pagamento delle fatture n. 52/2021 e n. 58/2021.
Con la Delibera n. 11 del 17.2.2022 la Provincia disponeva l'attivazione delle procedure di
Part recupero della somma versata alla in acconto, nell'ambito del contratto oggetto di risoluzione, dando atto che le migliorie a cui era stata subordinata la corresponsione
19 dell'indennizzo non erano state eseguite e dunque che alcun indennizzo poteva essere erogato
Part in favore della , la quale doveva restituire quanto conseguito in forza del contratto risolto.
B)Considerato che la domanda di adempimento promossa dalla opposta si innesta nell'ambito di un rapporto contrattuale, opera il consueto riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità da inadempimento contrattuale e nel caso di specie è incontestato che le fatture
NT emesse dalla in relazione al contratto intercorso con la opponente non siano state pagate,
ma occorre stabilire se operi nel caso di specie l'art. 1460 cc in forza del quale l'inadempiente non può chiedere l'adempimento.
NT Il Tribunale ritiene che nel caso di specie la sia inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte, in quanto, contrariamente a quanto afferma nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione, non ha consegnato una piattaforma intranet funzionante entro il mese di giugno 2021 come richiesto dalla Provincia, non vi è stata la consegna e non vi è
stato alcun collaudo.
Parte opposta assume di aver fornito una piattaforma intranet funzionante e per la quale era avvenuto il collaudo “materiale”, ma entrambe le circostanze sono smentite dalle prove acquisite in giudizio.
In primo luogo rilevano anche le allegazioni di parte opposta secondo cui il collaudo vi sarebbe stato con esito positivo a seguito delle verifiche eseguite in data 17.6.2021, ma
Part doveva essere trasposto in un verbale in formato cartaceo che la si sarebbe rifiutata di sottoscrivere e di inoltrare alla Provincia, nonostante lo avesse ricevuto via mail in data
21.6.2021 (all.2 al fascicolo monitorio).
E' ammesso anche parte opposta, quindi, che alcun verbale di consegna e collaudo è stato sottoscritto dalle parti contraenti.
Part Il verbale di collaudo non è mai stato sottoscritto dalla , né tanto meno dalla Provincia, la
NT quale alcuni giorni dopo l'incontro del 17.6.2021, valorizzato dalla nei suoi scritti
Part difensivi, inoltrava alla la comunicazione di avvio del procedimento per la revoca in
20 autotutela della determina di affidamento del servizio: quindi è pacifico che il collaudo non vi
NT è mai stato, non potendosi ovviamente ritenere tale l'attività eseguita dalla e dalla
Provincia durante l'incontro del 17.6.2021 tenutosi, peraltro, in assenza di rappresentanti della
Part NT
, la quale, avendo commissionato la realizzazione delle rete intranet alla ,
necessariamente doveva prendere parte alle operazioni di collaudo in contraddittorio con la
Provincia che le aveva affidato il servizio.
Part La quindi, non poteva certamente limitarsi alla sottoscrizione di un verbale da altri predisposto a seguito di verifiche che non aveva compiuto e non poteva inoltrarlo alla
Provincia, perché ella doveva previamente partecipare a tutte le attività finalizzate alla
NT verifica della piena funzionalità del sistema predisposto dalla .
Il Tribunale ritiene che non sia qualificabile come collaudo una attività di verifica del servizio di cui “semplicemente non è avvenuta la trasposizione cartacea delle operazioni e la rituale
sottoscrizione del relativo verbale”, come afferma la opposta nella comparsa (pag. 5), in
Part primo luogo perché la asserita verifica è avvenuta senza la presenza della committente
(si vedano le deposizioni dei testi e;
in secondo luogo perché le Tes_1 Per_6
operazioni di verifica non hanno dato esito positivo in ordine alla funzionalità del sistema.
NT A ciò si aggiunga che il documento inoltrato dalla alla SEA in data 21.6.2021 era solo una bozza di verbale di collaudo (come ammette la stessa opposta) e non la trasposizione in formato cartaceo di un collaudo già avvenuto: tale valutazione riposa dul tenore della lettera
Part di accompagnamento laddove è indicato che la poteva modificare l'allegato verbale di collaudo come meglio credeva, nonché aggiungere i propri dati e riversarlo su carta intestata prima della sottoscrizione e dell'inoltro alla Provincia, chiaro segno che quella bozza non poteva riguardare una collaudo già avvenuto.
E' dunque provato che non vi è mai stata la consegna ed il collaudo, il quale, per definizione,
attesta la funzionalità del bene oggetto del contratto e ciò rimuove efficacia alla premessa
21 maggiore del ragionamento posto a fondamento della domanda di adempimento azionata dalla opposta.
La mancanza del collaudo ha trovato conferma anche nelle prove testimoniali da cui è emerso
NT Part che il verbale inoltrato dalla non venne sottoscritto dalla perché non vi era stato
Part alcun collaudo (teste e nessun rappresentante della era presente all'incontro in Tes_1
cui venne mostrata ai funzionari della Provincia la versione dimostrativa della piattaforma intranet (testi e . Per_6 Tes_1 Tes_2
Dalle prove testimoniali è emersa una versione discordante in ordine alla funzionalità del
Part sistema commissionato alla , ma è pacifico che quello attivato durante l'incontro del
17.6.2021 era una mera prova dimostrativa (cd versione demo) che venne mostrata ai funzionari della Provincia, ma che necessitava di ulteriori attività e operazioni per rendere quel sistema realmente funzionante per un numero indeterminato di utenti abilitati a seguire i corsi in modalità e-learnig.
Il teste infatti ha chiarito che la mancata predisposizione della piattaforma impediva Tes_1
Part alla di fornire i corsi in modalità e-learning ai dipendenti della Provincia di Ascoli
NT Piceno, che la piattaforma commissionata alla non è mai esistita, non è stata mai
NT collaudata e quanto predisposto dalla fino al momento della risoluzione era del tutto inidoneo all'uso anche perché non sono stati forniti i servizi accessori di installazione,
configurazione della licenza, formazione per l'utilizzo ai dipendenti, previsti nel contratto,
unitamente alla assistenza e alla manutenzione per un anno (si vedano anche le concordanti dichiarazioni del teste . Tes_2
Il teste addetto alla parte grafica della piattaforma intranet, invece ha riferito che Per_6
la versione demo presentata alla Provincia era funzionante e ciò venne appurato anche dai dirigenti della Provincia che avevano presenziato alla dimostrazione senza segnalare
NT anomalie, con la conseguenza che per la quello equivaleva ad un collaudo positivo
(circostanze confermate anche dal testimone responsabile del progetto). Per_5
22 Il Tribunale ritiene che quella mostrata ai funzionari della Provincia era una versione di prova che necessitava di ulteriori operazioni per rendere la piattaforma pienamente utilizzabile e ciò
emerge non solo dalle dichiarazioni di alcuni testimoni ma anche dalla determina n. 82 del
Per_ 27.8.2021 che richiama la valutazione del dr. , esperto informatico della Provincia di
Ascoli, incaricato di stimare il valore del servizio predisposto fino alla risoluzione al fine di
Part accordare alla l'indennizzo previsto dalla disciplina pubblicistica.
Per_ Il dr. ha indicato nella relazione trasposta nella determina che al software/piattaforma poteva essere riconosciuto il valore di euro 5.750,00 oltre iva “subordinato alla realizzazione
delle migliorie/implementazioni, alla fornitura dei manuali, delle procedure di installazione,
delle credenziali, dei codici sorgente, struttura del data base, della formazione sull'utilizzo e
tutto quanto necessario affinchè l'ente abbia piena proprietà del software completo e
funzionante” (si veda pag. 3 della determina cit.).
Il dipendente ha dunque chiarito che, al fine di riconoscere un indennizzo per l'opera prestata
Part dalla , ha valutato quanto realizzato fino alla revoca dell'affidamento ed ha chiarito che l'opera eseguita sino a quel momento poteva assumere un valore economico indennizzabile,
purchè fosse implementata al fine di renderla funzionante ed operativa.
Quanto riportato nel suddetto documento ha trovato piena conferma nella testimonianza del
Per_ dr. il quale ha riferito che la piattaforma non era operativa (“Io ho preso il link che ci
hanno fornito ed ho navigato sulla piattaforma e mi sono accorto che non avevamo il
manuale di gestione, i codici sorgente, la profilazione degli utenti e mi sono accorto che
queste cose mancavano e si trattava di elementi di base per la funzionalità del software, ossia
elementi indispensabili per il funzionamento”).
Le valutazioni espresse dal tecnico incaricato dalla Provincia appaiono quanto mai attendibili in primo luogo perché compiute in una fase in cui non era insorto alcun contenzioso tra le odierne parti in lite;
in secondo luogo perché provengono da un dipendente della Provincia,
Per_ estranea all'odierno contenzioso;
in terzo luogo perché la relazione del Dr. era
23 Part NT finalizzata a riconoscere un indennizzo in favore della , di cui la stessa avrebbe potuto giovarsi se avesse implementato il sistema.
Per_ Infine occorre considerare che le valutazioni del dr. , riportate nella determina di revoca in autotutela dell'affidamento e confermate in giudizio, non sono state inficiate da valutazioni tecniche di segno contrario offerte dalla società opposta, che ha basato i propri assunti sugli esiti di un collaudo in realtà mai avvenuto e su verifiche incerte e contestate, il cui esito positivo non è stato provato dalla opposta, la quale vi era onerata nella sua qualità di creditrice e attrice in senso sostanziale.
Per_ La valutazione compiuta dal dr. , fatta propria dalla Provincia con la finalità di salvare,
quanto meno in parte, la commessa, come previsto dal Codice dei contratti pubblici che prevedeva l'indennizzo in favore della affidataria, e ciò dimostra che alla data della revoca
NT dell'affidamento in autotutela il servizio affidato alla non era stato completato e necessitava di implementazioni e accorgimenti che lo rendessero funzionante.
E provato, dunque, che alla data la rete intranet commissionata non era funzionante e l'attività
NT sino ad allora svolta dalla non apportava utilità e ciò integra un grave e colpevole
NT inadempimento che impedisce, ai sensi dell'art. 1460 cc., alla di domandare il pagamento della somme portate nelle fatture poste a corredo della domanda monitoria.
Parte opposta invoca l'art. 1655 cc, assumendo che in data 17.6.2021 “le operazioni di
NT verifica del servizio fornito dalla sono state puntualmente eseguite” e dunque prima della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'affidamento in
Part autotutela, pertanto debbono imputarsi alla sola inerzia della nell'inoltro del verbale di collaudo alla Provincia tutte le conseguenze negative derivanti dalla risoluzione del contratto disposta dalla determina dirigenziale, senza che ciò possa inficiare il diritto della opposta al corrispettivo per il servizio oggetto del contratto di sub appalto.
24 La tesi di parte opposta non persuade, in quanto l'art. 1655 cc fa chiaramente riferimento alla verifica da parte del committente non appena l'appaltatore lo pone in condizione di poterla eseguire.
Durante l'incontro tenutosi in data 17.6.2021 non era presente alcun rappresentante della
Part
, come ammesso dai testimoni escussi presenti all'incontro quindi non si può assegnare alle operazioni compiute in quella sede il valore previsto dall'art. 1655 cc e ciò sotto un
Part duplice profilo: la è l'affidataria del servizio oggetto della Determina n. 35 del 2021 e dunque assume rispetto alla Provincia il ruolo di appaltatrice;
al contempo essa è la
NT committente della della rete intranet che doveva essere fornita alla Provincia per attivare i corsi con modalità e-learnig entro il mese di giugno 2021, rispetto alla quale assume il ruolo di sub committente.
Part La mancata presenza della all'incontro finalizzato alla operazioni di verifica,
NT pacificamente avvenuta solo alla presenza di esponenti della Provincia e della non consente di ritenere compiute le operazioni di verifica a cui si riferisce l'art. 1655 cc, norma non operante nel caso concreto.
NT Il Tribunale ritiene che l'inadempimento della rispetto alla fornitura della rete intranet
Part giustifichi la risoluzione del contratto intercorso con la , la quale in via stragiudiziale aveva già annunciato la volontà di risolvere il contratto, rimedio che necessitava della pronuncia giudiziale richiesta nel presente giudizio.
NT Il Tribunale ravvisa un ulteriore inadempimento della , per condotte che, pur collocandosi nella fase che ha preceduto la stipula del contratto, rilevano ai fini della risoluzione per inadempimento invocata dalla opponente, in quanto integrano violazione degli
NT obblighi di informazione e della buona fede contrattuale, per aver omesso la
NT qualsivoglia informazione sui rapporti che collegavano il legale rappresentante della ai
Dirigenti della Provincia che hanno assunto un ruolo centrale nell'affidamento del contratto di cui è causa, collegamenti che, peraltro, hanno determinato il rinvio a giudizio di tali soggetti
25 in sede penale per il reato di corruzione (si vedano le delibere n. 35 e n. 11 del 2021 già
citate).
Il Tribunale ritiene che nei rapporti contrattuali vi siano obblighi informativi dell'altro contraente e di protezione, senza obbligo di prestazione, che rimandano alla buona fede contrattuale, i quali impongono di tutelare l'altro contraente quando ciò non determini un apprezzabile sacrificio.
La violazione di tali obblighi ridonda in un inadempimento contrattuale che può comportare la risoluzione del contratto (ex multis Cass. sez. 2, Ordinanza n. 19579 del 09/07/2021).
La giurisprudenza richiamata accorda rilievo alla violazione degli obblighi accessori di protezione solo nella misura in cui essi minano il nucleo essenziale del sinallagma contrattuale: nella valutazione della gravità dell'inadempimento vanno innanzitutto distinte le violazioni delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, che possono essere apprezzate ai fini della valutazione della gravità di cui all'art. 1455 c.c., rispetto a quelle che incidono sulle obbligazioni di carattere accessorio, che non sono idonee, in sé sole, a fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento. Ed inoltre, può essere dato rilievo alla violazione degli obblighi generali di informativa ed avviso imposti dalla cd. buona fede integrativa soltanto in presenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico, ovvero di una ipotesi di abuso del diritto da parte di uno dei paciscenti.
Il Tribunale ritiene che ricorrano tali condizioni nel caso concreto, in quanto il contratto di appalto e di sub appalto sono fondati sull'intuitu personae e trattandosi di un sub appalto derivante da un contratto pubblico l'intuitu personae è rafforzato dal fatto che vi sono particolari e stringenti norme di natura pubblicistica che rendono quando mai doverosi determinati requisiti soggettivi dei contraenti ed il rispetto di determinati principi quali quello di rotazione e sul dovere di astensione per conflitto di interessi, preordinati al buon andamento della PA.
26 Tutto ciò imponevano la doverosa comunicazione dei rapporti pregressi e concomitanti che
NT connotavano le relazioni tra gli organi apicali della e i dirigenti della Provincia che
NT Part gestivano l'affidamento di cui è causa. La ha scientemente taciuto alla i rapporti strettissimi che la collegavano ad alcuni dirigenti della Provincia, ammessi e ricostruiti
NT analiticamente dalla nei propri scritti difensivi, rapporti che, a prescindere dalle implicazioni penali che ne sono scaturite, potevano ingenerare problematiche idonee ad
Part inficiare la legittimità dell'affidamento, così impedendo alla di valutare tutti i rischi connessi ad una simile operazione, in violazione del principio di buona fede e correttezza contrattuale, la cui violazione apre la strada al rimedio risolutorio (ex multis Corte di
Cassazione, con ordinanza del 9 luglio 2021, n. 19579).
NT Part La qualifica del contratto intercorso tra la e in termini di subappalto, proposta dalla stessa opposta, peraltro comporta che esso risente delle sorti del contratto di appalto, atteso che, come insegna autorevole dottrina, appalto e subappalto sono contratti funzionalmente e unilateralmente collegati, ma non corre tra i due un nesso teleologico reciproco, in quanto solo il sub appalto dipende dal contratto originario, dal quale deriva, partecipando della sua natura, pur rimanendo da esso strutturalmente distinto.
Il collegamento unilaterale tra appalto principale e subappalto comporta una disciplina unitaria delle vicende afferenti alla permanenza del vincolo contrattuale derivato, secondo la regola sintetizzata nel brocardo simul stabunt simul cadent.
Le gravi motivazioni poste a corredo della risoluzione disposta dell'ente pubblico e la correlazione tra i due contratti rendono plausibile e prudenziale la scelta di non contestare la revoca dell'affidamento disposta dalla Provincia, con la conseguenza che alcuna censura
Part merita l'operato della per non aver impugnato le determine delle Provincia, atteso che un contenzioso giudiziario è ontologicamente aleatorio.
Sul piano della disciplina applicabile si osserva che il contratto di subappalto, anche se stipulato dall'appaltatore di un un'opera o di un servizio pubblico, essendo concluso tra
27 soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla disciplina codicistica e pattizia e non trova applicazione la disciplina speciale in materia di appalti pubblici, ove non espressamente richiamata nel contratto di sub appalto, richiamo del tutto mancante nel caso di specie
(Cass., Ordinanza n. 19296 del 19/07/2018; n. 8384/2000).
NT Acclarato, come già detto, l'inadempimento grave ed imputabile della , trovano applicazione gli art. 1453 e 1458 cc, dovendosi escludere che il contratto di subappalto che mutua la sua natura dall'appalto, quale contratto derivato, possa essere qualificato come contratto ad esecuzione continuata o periodica.
Sul tema appare utile richiamare recente giurisprudenza che ha espresso principi in tema di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento valevoli anche nel caso che ci occupa,
osservando quanto alla qualificazione che il contratto di appalto non è ad efficacia istantanea e neppure configura un contratto a prestazioni continuative o periodiche, ma trattasi di un contratto ad esecuzione «non continuata», ma «prolungata» (Cass., sez. 2, 9 febbraio 2022, n.
4225), con conseguente efficacia retroattiva della risoluzione (Cass., sez. 1, 19 febbraio 1968,
n. 574) perfettamente operante nel contratto di appalto (Cass. sent. n. 8765 del 3.4.2024) e dunque nel sub appalto che ne condivide natura e disciplina.
La Suprema Corte da tale argomentazione ha tratto la conseguenza che “Trattandosi, allora,
di contratto ad efficacia «prolungata», l'effetto restitutorio opera a pieno regime, facendo
«saltare» il vincolo contrattuale. Infatti, si è affermato che nei contratti a prestazioni
corrispettive, la retroattività (art. 1458, primo comma, c.c.) della pronuncia costitutiva di
risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle
attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza dell'obbligo di restituzione
della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle
inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo
equivalente” (Cass., sez. 2, 21 giugno 2013, n. 15705; da ultimo Cass., sez. 2, 17 luglio 2023,
n. 20460).
28 Secondo tale ricostruzione la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni già eseguite (Cass., sez.
2, 3 ottobre 2018, n. 27640).
Con la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva della stessa ex art. 1458
c.c., si verifica, quindi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità
dell'inadempienza, che rileva ad altri fini, una totale «restitutio in integrum». Pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con esso tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi. L'obbligazione restitutoria non ha, dunque, natura risarcitoria, derivando esclusivamente dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni
(Cass., n. 15705 del 2013, cit.).
Nei contratti con prestazioni corrispettive, come quello di appalto, deve essere accolta la richiesta di restituzione relativa al valore della prestazione già eseguita e che non sia stata restituita né offerta in restituzione e della quale il committente si giova in quanto il diritto origina, in caso di risoluzione, dall'obbligo restitutorio che scaturisce, appunto, dalla risoluzione (Cass., n. 15705 del 2013) e nel caso in cui gli effetti restitutori non possano essere disposti in forma specifica, il giudice deve necessariamente ordinarli per equivalente.
Alla risoluzione, infatti, deve conseguire la totale restitutio in integrum delle rispettive posizioni, la quale, non essendo possibile in forma specifica nel caso dell'appalto in cui l'appaltante intenda giovarsi dell'opera eseguita, si realizza per equivalente, attraverso il diritto ad ottenere una somma di denaro corrispondente al valore della stessa (cfr. Cass. Civ.
n. 15705/13), da determinare in base al corrispettivo contrattuale, che appare l'unico idoneo a riportare la situazione patrimoniale dell'appaltatrice a quella preesistente al contratto di appalto (cfr. Cass. Civ. n. 738/07, implicitamente confermata dalla sent. n. 15705/13).
L'entità cui fare riferimento nel determinare il credito restitutorio dell'appaltatore è dunque il
29 corrispettivo pattuito, che deve essere preso in considerazione non in quanto tale, ma solo come parametro per la valutazione del valore delle opere eseguite sino al momento della risoluzione del contratto.
NT Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, la , inadempiente per le ragioni già esposte, non ha diritto al pagamento del corrispettivo del contratto portato nelle fatture azionate in via monitoria, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Al fine di ripristinare la situazione patrimoniale delle parti antecedente alla stipula del
Part NT contratto risolto la ha diritto alla restituzione delle somme versate alla in relazione alla fattura n. 41/2021 del 30.4.2021 per l'importo di euro 18.300,00, in quanto manca la
NT prova che la piattaforma intranet predisposta dalla fosse funzionante ed essendo provato che per assicurare la sua operatività e la sua utilizzabilità per gli scopi a cui era destinata erano necessarie ulteriori implementazioni ed attività accessorie che non sono state eseguite,
con la conseguenza che essa non offre alla committente alcuna utilità.
Parte opponente ha domandato anche il risarcimento del danno, evidenziando tre voci di danno: -euro 7.000,00 a titolo di mancato guadagno parametrato al corrispettivo dell'appalto
Part che la avrebbe conseguito ove la commessa affidata dalla Provincia avesse avuto regolare esecuzione;
- euro 18.525,00 per la restituzione della somma richiesta dalla Provincia
a seguito dell'annullamento del contratto di appalto intercorso tra le stesse;
- euro 5.000,00 a titolo di danno alla immagine per “essere stata coinvolta in una vicenda fosca ed avere
definitivamente perso un cliente importante …”.
La domanda risarcitoria è meritevole di accoglimento in forza dell'art. 1453 cc che in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento fa salvo il risarcimento del danno.
Sul tema è utile evidenziare che il risarcimento spetta per i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito e non può determinare una ingiusta locupletazione del danneggiato.
30 In applicazione dei suddetti principi il Tribunale ritiene che a fini risarcitori possano essere riconosciute alla opponente solo alcune voci di danno.
Part Alla spetta il risarcimento per il mancato guadagno per l'importo richiesto di euro
7.000,00, in quanto è provato documentalmente che questa è la somma che alla stessa sarebbe spettata se il contratto avesse avuto regolare esecuzione.
L'offerta prevedeva infatti un corrispettivo complessivo di euro € 74.100,00, di cui euro
NT 55.000,00 + iva (67.100,00) per la piattaforma INTRANET che spettavano alla ed euro
Part 7.000,00, per i corsi che la stessa avrebbe fornito sulla piattaforma, non ultimata per
NT responsabilità e colpa della , come già detto.
Part Non spetta a titolo risarcitorio l'importo che la deve restituire alla Provincia a seguito della revoca dell'affidamento, in quanto il riconoscimento di tale posta risarcitoria
Part comporterebbe una ingiusta locupletazione in favore della , la quale riceverà a titolo
NT restitutorio la somma che ha anticipato alla quale acconto sul corrispettivo in ragione degli effetti connessi alla retroattività della pronuncia di risoluzione, somma sostanzialmente
Part equivalente a quella che la deve restituire alla Provincia in forza della determina n. 11 del
2022.
Part Del resto è provato e ammesso dalla stessa che la Provincia ha versato alla stessa una
NT somma che è stata utilizzata per il pagamento della prima fattura emessa dalla , con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna perdita economica in capo alla opponente a tale titolo.
Non spetta il risarcimento del danno alla immagine invocato dalla opponente per carenza di allegazione (non potendosi ritenere tale quella del tutto generica contenuta nella citazione) e prova della compromissione della immagine societaria, in termini di affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza dei fatti di causa e ciò in base all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto
dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità
31 costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale,
non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione
e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023).
Sulle somme come liquidate a titolo restitutorio e risarcitorio sono dovuti gli interessi dalla domanda al saldo.
IV)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore (scaglione da 26.001,00 a 52.000,00), alla natura e alla complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo opposto n.64/2022 emesso dal Tribunale di Terni il 25.1.2022,
per le causali di cui in narrativa;
-dichiara risolto per grave inadempimento il contratto intercorso tra la e la CP_1 [...]
e, per l'effetto, condanna la alla restituzione in favore della Parte_1 CP_1 Parte_1
[... della somma di euro 18.300,00, nonché al risarcimento del danno, che liquida nella misura di euro 7.000,00, oltre interessi su tutte le somme suddette dalla domanda al saldo.
-condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della che CP_1 Parte_1
liquida nelle misura di euro 259,00 per esborsi ed euro 7.600,00 per compensi professionali,
oltre al rimborso forfettario per spese generali iva e cpa, se dovuti come per legge.
Terni, 1.2.2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
82 del 27/08/2021, annullava in autotutela la precedente determina di affidamento del servizio
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