Ordinanza collegiale 26 giugno 2024
Ordinanza collegiale 26 marzo 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00565/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2024 REG.RIC.
N. 00075/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Petrolifera Italiana S.p.A., Eni S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Alessandra Podio, Giulia Pili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione IL, non costituita in giudizio;
nei confronti
Gas Plus Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della IL, Azienda Sanitaria Locale di Matera, Servizio di Igiene Ambientale, Comune di Rotondella, Prefettura di Matera, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2024, proposto da
Gas Plus Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione IL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della IL, Azienda Sanitaria Locale di Matera, Servizio di Igiene Ambientale, Comune di Rotondella, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Eni S.p.A., Società Petrolifera Italiana S.p.A., in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Alessandra Podio, Giulia Pili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Quanto al ricorso n. 52 del 2024:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza della Provincia di Matera di diffida ex art. 244 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Area pozzo Rivolta 01 – Comune di Rotondella – n. 38 del 4.12.2023 trasmessa alla Società ricorrente con nota prot. 24233 del 5.12.2023;
- della successiva diffida avente ad oggetto “Area pozzo Rivolta 01 della concessione mineraria ‘Nova Siri Scalo'' nel Comune di Rotondella (prat. N. 35) – Ordinanza della Provincia di Matera n. 38 del 4.12.2023 Diffida ex art. 244 del D.lgs. 152/2006 – adempimenti urgenti a carico degli obbligati in solido”, emanata dalla Regione IL, prot. n. 267031 del 18.12.2023 nonché di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e connesso anche non cognito alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota della Provincia di Matera prot. n. 8369 del 16.4.2024 trasmessa in pari data tramite PEC alla Società Petrolifera Italiana S.p.A., avente ad oggetto “Area Pozzo Rivolta 01 – Concessione Nova Siri Scalo, Comune di Rotondella (MT), Istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990. Ordinanza di diffida n. 38 del 04/12/2023 ex art. 244 del D.lgs. n. 152/2006”; nonché di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e connesso anche non cognito alla ricorrente.
Quanto al ricorso n. 75 del 2024:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza della Provincia di Matera n. 38 del 4 dicembre 2023, avente ad oggetto: “Ordinanza di diffida ex art. 244 Area Pozzo Rivolta 01 Comune di Rotondella – D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 – Prat. n. 35”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare ma non esclusivo riferimento:
- alla nota della Regione IL – Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche recante prot. n. 0267031.U del 18 dicembre 2023 e avente ad oggetto: “Area Pozzo “Rivolta 01” della concessione mineraria “Nova Siri Scalo” nel Comune di Rotondella (prat. n. 35) – Ordinanza della Provincia di Matera n. 38 del 04.12.2023 Diffida ex art. 244 del D.lgs. n. 152/2006 – adempimenti urgenti a carico degli obbligati in solido”;
- alla nota della Regione IL – Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche recante prot. n. 7528 del 11 gennaio 2024, avente ad oggetto: “Area pozzo “Rivolta 01” nel Comune di Rotondella (prat. n. 35) - Ordinanza della Provincia di Matera n. 38 del 04.12.2023 Diffida ex art. 244 del D.lgs. 152/2006 Riscontro”;
- alla nota della Regione IL – Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche recante prot. n. 17282 del 25 gennaio 2024, avente ad oggetto: “Area pozzo Rivolta 01 nel Comune di Rotondella (prat. n. 35) – Rapporto della caratterizzazione - Analisi di Rischio – Memorandum Tecnico – Riavvio del procedimento seguiti sentenza TAR IL n. 582/2023 - Indizione conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona”;
Per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti:
- della nota della Provincia di Matera – Area III - Ambiente prot. n. 4706 del 29 febbraio 2024 (conosciuta dalla ricorrente il successivo 2 marzo 2024), avente ad oggetto: “Relazione tecnica “Area Pozzo (Idrocarburi) Rivolta “Filici 1” Provincia di Matera (ordinanza Provincia di Matera n. 38 del 4.12.2023”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti:
- della nota della Regione IL – Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia – Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche recante prot. n. 0173824 del 7 agosto 2024, avente per oggetto “Area pozzo Rivolta 01 nel Comune di Rotondella (prat. n. 35) Esiti del monitoraggio delle acque sotterranee – Superamento CSC parametro Cromo VI. Attivazione di misure di contenimento della contaminazione”;
- nonché, se e per quanto possa occorrere, di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, con particolare ma non esclusivo riferimento:
- alle comunicazioni dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della IL prot. nn. 0012563/2024 del 31 luglio 2024, avente ad oggetto “Area pozzo “Rivolta 01” nel Comune di Rotondella (prat. 35). Comune di Rotondella (MT)_ Monitoraggio trimestrale acque sotterranee. Allegati: N.3 rapporti di Prova Arbab”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda il terzo atto di motivi aggiunti:
- della nota della Regione IL, Direzione generale dell’ambiente, energia e tutela del territorio, prot. n. 0267964 del 9 dicembre 2024, avente ad oggetto “Diniego istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 e succ. modifiche e integrazioni (Prat. 35 e Prat. 36)”; nonché di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e connesso anche non cognito alla ricorrente, ivi compresa, ove occorrer possa, la nota della società ENEA S.p.A. Prot. n. ENEA/2024/ 85198 /ISER, allegata al provvedimento impugnato.
Nonché per l’accertamento del diritto ad ottenere l’accesso alla documentazione richiesta con istanza del 12 novembre 2024, reiterata con nota in data 17 dicembre 2024, ma negata
e per la conseguente condanna della Regione IL ad esibire i medesimi documenti.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Matera, della Regione IL, di Gas Plus Italiana S.r.l., di Eni S.p.A. e della Società Petrolifera Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. OL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso R.G. n. 52/2024, depositato in data 9/2/2024, Società Petrolifera Italiana s.p.a. (società controllata da Eni s.p.a.) ed Eni s.p.a. hanno impugnato i provvedimenti specificati in epigrafe ed in particolare l’ordinanza della Provincia di Matera, n. 38 del 4/12/2023, con cui dette società sono state individuate, ai sensi dell’art. 244, co. 2 e 3, del D.lgs. n. 152/2006, quale responsabile della contaminazione del sito area pozzo denominato “Rivolta 01” (ubicato nel Comune di Rotondella e autorizzato nell’ambito della concessione “Nova Siri Scalo”), in solido con Gas Plus Italiana s.r.l., nonché la conseguente determinazione della Regione IL, prot. n. 267031 del 18/12/2023, con cui le ridette società sono state diffidate al compimento di adempimenti urgenti diretti all’esecuzione della richiamata ordinanza provinciale.
1.1. Con il ricorso R.G. n. 75/2024, depositato in data 16/2/2024, Gas Plus Italiana s.r.l. ha impugnato i medesimi atti soprindicati, nonché la nota della Regione IL, prot. n. 17282 del 25/1/2024, di indizione della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata per l’approvazione del documento di analisi di rischio relativa al sito presentato dalla società.
Con tre successivi atti di aggiunti, l’impugnazione è stata estesa rispettivamente:
- in data 15/5/2024, alla nota della Provincia di Matera, prot. n. 4706 del 29/2/2024, recante una relazione istruttoria “ finalizzata ad esplicitare tutti gli elementi fattuali che concorrono, nel senso dell’individuazione di un incontrovertibile nesso logico di relazione causale, tra gli acclarati superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) […] e le attività antropiche che documentalmente è certo che si siano effettuate all’interno del perimetro recintato dell’area denominata “Area pozzo (idrocarburi) Rivolta 01 ”;
- in data 6/11/2024, alla nota regionale del 7/8/2024, attraverso la quale, richiamata la relazione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (PA), prot. n. 0012563 del 31/7/2024 (atto pure gravato con i secondi motivi aggiunti), che ha acclarato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per il parametro Cromo VI, si è imposto a carico di Gas Plus Italiana s.r.l., quale gestore del sito, l’attivazione di specifiche azioni di contenimento della contaminazione ai piezometri interni all’area pozzo in oggetto;
- in data 7/1/2025, con impugnazione ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm., alla nota regionale del 9/12/2024, con la quale è stata respinta l’istanza di accesso alla documentazione afferente al procedimento ambientale in corso relativamente all’area di competenza “EN – IN” di RI di Rotondella (in area contigua all’area pozzo per cui è causa).
2. Risulta in fatto quanto segue:
- in data 24/5/1963, il Ministero dell’Industria ha rilasciato, in favore di AGIP ER s.p.a. (poi assorbita da ENI s.p.a. mediante atto di fusione per incorporazione), la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata “Nova Siri Scalo”, di cui il pozzo “Rivolta 01” fa parte, la cui perforazione è avvenuta nel 1987 per iniziativa di AGIP ER s.p.a.; a far data dal 20/2/1991, la titolarità è stata trasferita alla Società Petrolifera Italiana s.p.a. (soggetta al controllo di ENI s.p.a.);
- il pozzo è stato messo in produzione nel 1995 ed è rimasto attivo, sotto la titolarità di Società Petrolifera Italiana s.p.a., sino al maggio 2004, allorquando ad essa, a seguito di una vicenda successoria, è subentrata Gas Plus Italiana s.r.l.; a detta società sono riferibili, oltreché l’ordinario esercizio del pozzo, anche l’attività di chiusura mineraria del pozzo (avvenuta nel II trimestre del 2015);
- in data 17/2/2003, Società Petrolifera Italiana s.p.a., all’uopo sollecitata dalla Regione IL, ha presentato il Piano di caratterizzazione dell’area (in relazione al superamento di alcuni Valori di Concentrazione Limite Accettabili, ai sensi del D.M. n. 471/1999), successivamente aggiornato da Gas Plus Italiana s.r.l., medio tempore subentrata nella titolarità della ridetta concessione;
- il Piano di caratterizzazione è stato, infine, approvato con delibera della Giunta regionale di IL n. 1005 del 21/12/2019;
- in data 24/9/2020, Gas Plus Italiana s.r.l. ha trasmesso la relazione tecnica conclusiva delle indagini di caratterizzazione eseguite, dalla quale è emersa la non conformità delle C.S.C. per i seguenti elementi: “idrocarburi pesanti c>12”, riscontrato nel “suolo superficiale”; “ferro” e “manganese” nelle “acque sotterranee”;
- in data 12/10/2020, la medesima società ha presentato il documento di analisi di rischio del sito, le cui conclusioni possono essere così sintetizzate:
i) per il suolo superficiale il software utilizzato ha restituito un “rischio accettabile” circa i percorsi di esposizione degli “idrocarburi pesanti” mediante contatto dermico e ingestione, erosione del vento e rilascio della frazione idrosolubile mediante lisciviazione;
ii) la presenza di ferro e manganese nelle falde acquifere, alla luce dei sondaggi effettuati da Gas Plus sull’area in questione e sulle aree limitrofe, degli studi condotti congiuntamente da EN e IN e dei documenti pubblicati dall’ARPAB, è riconducibile ai c.d. “valori di fondo naturale”, risultando imputabile alla locale condizione anossica naturale dell’acquifero;
- in data 4/1/2021, la Regione IL ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per l’approvazione dell’analisi di rischio;
- in data 7/6/2021, Gas Plus Italiana s.r.l. ha trasmesso gli esiti dei nuovi monitoraggi prescritti da PA, precisando che gli stessi hanno restituito un indice di pericolo individuale e cumulato conforme ai limiti di accettabilità;
- con nota prot. n. 32114 del 19/10/2022, l’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche della Regione, acquisiti i pareri dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, dell’Azienda sanitaria di Matera e della Provincia di Matera, ha adottato la determinazione di positiva conclusione della conferenza di servizi convocata per l’approvazione del citato documento di analisi di rischio, con le seguenti prescrizioni:
i) “ predisposizione di un progetto di bonifica che contempli la rimozione del suolo contaminato con il parametro idrocarburi pesanti ”;
ii) “ esecuzione di un cd. piano di indagine ex art. 242, co. 13-ter, Codice dell’Ambiente per integrare la valutazione dello stato di contaminazione delle acque sotterranee da ferro e manganese ”;
iii) “ trasmissione del progetto di bonifica e ripristino, con dimostrazione dell’ottemperanza alle suddette prescrizioni entro i successivi sei mesi dalla chiusura del procedimento ex art. 242 cit. ”;
- detto documento di analisi di rischio è stato, infine, approvato con D.G.R. n. 13 del 13/1/2023, con le prescrizioni di cui alla citata nota e l’ulteriore precisazione che “ si accoglie la richiesta della società Gas Plus Italiana, trasmessa con la nota del 28/10/2022, di procedere al monitoraggio delle acque sotterranee secondo un piano di durata e frequenza da concordare con l’ARPAB ”;
- entrambe le determinazioni sono state impugnate da Gas Plus Italiana s.p.a. nel giudizio R.G. n. 636/2022 ed ivi annullate con sentenza di questo Tribunale n. 582 del 10/10/2023, con la seguente motivazione:
“ Coglie nel segno il secondo motivo (del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti), difettando, in specie, gli essenziali presupposti per imporre alla società ricorrente l’adozione di un progetto di bonifica, atteso che:
- sotto il profilo oggettivo, come denunciato nel primo motivo di gravame, deve ritenersi che non sono rinvenibili idonei elementi istruttori atti a comprovare che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è, in concreto, superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, secondo quanto richiesto dal comma 5 dell’art. 242 cit. (ai fini dell’avvio del procedimento di bonifica), avendo piuttosto gli esiti della procedura dell'analisi di rischio condotta dalla società ricorrente escluso espressamente siffatta evenienza; in tale prospettiva, l’eventuale non condivisione da parte dell’Amministrazione delle risultanze di detta analisi, in ragione dell’inadeguatezza del modello di analisi adottato dal proponente, avrebbe dovuto condurre, al più, alla mancata approvazione del documento, non già all’imposizione di obblighi di bonifica, che, per quanto detto, esige il previo accertamento dell’effettivo (non ipotetico) superamento dei valori di C.S.R. (di cui, in specie, non vi è alcuna evidenza);
- sotto il profilo soggettivo, come denunciato nel gravame, deve ritenersi che l’imposizione del progetto di bonifica non può prescindere dal previo accertamento della responsabilità nella causazione della contaminazione da parte del soggetto a ciò tenuto, secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 242 cit. e dal successivo art. 245 cit., nonché in coerenza con il principio del “chi inquina paga” di cui all’art. 174 del T.F.U.E. (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 7/3/2022, n. 1630, secondo cui “ai sensi dell'art. 242 d.lgs. n. 152/2006, gravano sul solo responsabile dell'inquinamento gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, non essendo configurabile «in via automatica, in maniera oggettiva, per posizione o per fatto altrui, una responsabilità in capo al proprietario dell'area inquinata e, quindi, l'obbligo di bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale colpevole al danno ambientale riscontrato”); in specie, tuttavia, difetta qualsivoglia elemento comprovante l’attribuzione della responsabilità della contaminazione di che trattasi in capo alla ricorrente (che, invero, declina tale qualitas, pur essendosi fatta parte diligente nel promuovere autonomamente la procedura di caratterizzazione e di analisi del rischio). D’altronde, vi è evidenza documentale della circostanza che, con nota in data 15/3/2023 (successivamente, dunque, al provvedimento sub iudice), la Regione ha trasmesso alla competente Provincia di Matera gli atti relativi al sito in questione al fine di avviare il procedimento volto all’individuazione del responsabile dell’inquinamento. ”;
- successivamente a tale pronuncia, la Provincia di Matera ha adottato l’impugnata ordinanza, nella quale, come detto, a seguito di un’articolata istruttoria, Società Petrolifera Italiana s.p.a., Eni s.p.a. e Gas Plus Italiana s.r.l. sono state individuate quali responsabili, in solido, della contaminazione ambientale in questione, “ (…) in quanto soggetti concessionari della concessione “Nova Siri Scalo” nell’ambito della quale è stato perforato ed attrezzato a produzione prima da AGIP ER, poi da SPI s.p.a. fino al 2004 il pozzo “Rivolta 01” e successivamente da Gas Plus Italiana s.r.l. in capo alla quale hanno avuto luogo le operazioni a rilevante rischio di incidente ambientale di chiusura mineraria ”; indi, le medesime società sono state diffidate al compimento delle attività di messa in sicurezza e di bonifica del sito ai sensi delle previsioni del D.lgs. n. 152/2006, nonché al compimento di ogni attività di monitoraggio e prevenzione già stabilite con altri provvedimenti ove non in contrasto con l’ordinanza;
- merita dare conto, infine, che, con nota della Regione IL, prot. n. 17282 del 25/1/2024, atto impugnato con il ricorso di Gas Plus Italiana, è stata indetta, in esito alla richiamata decisione di questo Tribunale, n. 582 del 10/10/2023, la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata per la (ri)approvazione del documento di analisi di rischio relativa al sito (stante l’intervenuto annullamento della D.G.R. n. 13 del 13/1/2023 di approvazione, con prescrizioni, del precedente documento di analisi di rischio presentato da detta società in data 12/10/2020).
3. L’impugnazione di Società Petrolifera Italiana s.p.a. e di Eni s.p.a., R.G. n. 52/2024, è affidata ai seguenti motivi:
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e 244 del d.lgs. n. 152/2006 nonché degli artt. 239 ss. del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del contraddittorio procedimentale nonché del principio “chi inquina paga”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e difetto di proporzionalità. Illogicità. Contraddittorietà. Travisamento. Arbitrio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione ”.
Il procedimento amministrativo esitato nell’impugnata ordinanza provinciale sarebbe stato svolto senza alcun coinvolgimento delle società, in violazione di qualsivoglia regola inerente al contraddittorio.
Sotto altro profilo, il medesimo provvedimento sarebbe viziato dal punto di vista istruttorio, difettando il rigoroso accertamento nel nesso di causalità tra la condotta eventualmente tenuta dalle società e l’evento di contaminazione occorso; l’imputazione della relativa corresponsabilità discenderebbe, inoltre, dal mero riscontro, in capo alle medesime società, dello status di precedente concessionario del giacimento, in violazione del principio “chi inquina paga” che esclude un criterio di imputazione basato sulla responsabilità oggettiva da posizione.
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 239 ss. del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga”. Eccesso di potere e difetto di proporzionalità. Travisamento. Arbitrio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Genericità. Contraddittorietà. Perplessità. Violazione della certezza dei rapporti giuridici ”.
L’ordinanza provinciale avrebbe un contenuto dispositivo generico, intimamente contraddittorio e contrario al principio di certezza dei rapporti giuridici, nella parte in cui, dopo aver prescritto la messa in sicurezza e la bonifica del sito, “conferma ogni altra attività di monitoraggio e prevenzione già stabilite con altri provvedimenti in quanto non in contrasto con il presente atto”, considerato che le misure di prevenzione (non meglio precisate) hanno presupposti differenti rispetto alla bonifica (quest’ultima essendo conseguenziale all’accertamento della contaminazione). Il che precluderebbe la possibilità stessa di dare adempimento ad alcunché.
- “ (sotto ulteriore profilo) - Violazione e falsa applicazione degli artt. 239 ss. del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga”. Eccesso di potere e difetto di proporzionalità. Travisamento. Arbitrio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Genericità. Contraddittorietà. Perplessità. Violazione della certezza dei rapporti giuridici ”.
Parimenti contraria ai medesimi principi dianzi richiamati sarebbe l’avversata determinazione regionale, in via derivata, nella parte in cui si pone in rapporto di diretta conseguenzialità con la presupposta ordinanza provinciale, nonché in via propria, nella parte in cui parrebbe configurare la bonifica del sito come adempimento solo “eventuale”, in palese contrasto con il precetto riveniente dall’ordinanza medesima.
4. L’impugnazione ricorsuale di Gas Plus Italiana s.r.l., R.G. n. 75/2024, è affidata ai seguenti motivi:
- “ Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga” di cui agli artt. 191 e 192 TFUE, nonché degli artt. 3-ter e 242 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2560 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, co. 3 del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 15 luglio 2015. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità ed irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca ”.
L’ordinanza provinciale sarebbe viziata dal punto di vista istruttorio, difettando il rigoroso accertamento nel nesso di causalità tra la condotta eventualmente tenuta dalla società e l’evento di contaminazione occorso, non potendo la relativa corresponsabilità farsi discendere dall’attività di chiusura del pozzo svolta dalla società (una volta subentrata a Società Petrolifera Italiana s.p.a. nella gestione del giacimento), ovvero in ragione delle vicende successorie che hanno condotto la società ad assumere la titolarità della concessione (non essendosi configurata alcuna successione nell’universum ius del precedente gestore) ovvero ancora a motivo della mera qualità di titolare della concessione.
Sotto altro connesso profilo, l’Amministrazione avrebbe comunque indagare le responsabilità individuali delle due società interessate, venendo in rilievo una responsabilità parziaria e non solidale.
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3-ter e 239 e ss. del D.lgs. n. 152/2006. Incompetenza assoluta. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, genericità e incongruenza del provvedimento ”.
In ogni caso, difetterebbero i presupposti per l’imposizione dell’obbligo di bonifica, in quanto nella specie sarebbe stato riscontrato un lieve superamento delle C.S.C. per alcuni parametri, ma non ancora delle C.S.R., nonché della messa in sicurezza d’emergenza, non sussistendo le condizioni di emergenza prescritte dall’art. 240, co. 1, lett. m), del D.lgs. n. 152/2006.
Del pari illegittima, inoltre, sarebbe la conferma di “ ogni altra attività di monitoraggio e prevenzione già stabilite con altri provvedimenti in quanto non in contrasto con il presente atto ”, in quanto, in disparte l’incompetenza assoluta della Provincia circa l’imposizione di misure di tal genere, la stessa sarebbe del tutto generica.
- “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990, nonché di tutte le garanzie procedimentali di cui alla medesima l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”.
L’ordinanza sarebbe stata adottata senza consentire alcuna partecipazione procedimentale.
4.1. Con il primo atto di motivi aggiunti, oltreché ad eccepire l’illegittimità in via derivata dell’atto con esso impugnato (una relazione difensiva della Provincia di Matera), sono stati articolate in via autonoma le seguenti censure:
- “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 e del divieto di “motivazione postuma”. Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga” di cui agli artt. 191 e 192 TFUE, nonché degli artt. 3-ter e 242 e ss. del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta ”.
Sono contestate le argomentazioni difensive illustrate in detta Relazione, dirette a comprovare l’assunto, contenuto nell’ordinanza provinciale, che la corresponsabilità di Gas Plus Italiana s.r.l. discenderebbe dallo svolgimento dell’attività di chiusura del pozzo.
4.2. Con il secondo atto di motivi aggiunti, le censure dianzi articolate sono state estese in via derivata alla nota regionale, del 7/8/2024, che ha imposto alla società l’attivazione di specifiche azioni di contenimento della contaminazione ai piezometri interni al sito, nonché alla comunicazione dell’PA, prot. n. 0012563 del 31/7/2024, recante gli esiti del monitoraggio trimestrale delle acque sotterranee del sito.
In via autonoma, sono stati articolati i seguenti ulteriori motivi:
- “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 240 e 242 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato 3 alla Parte IV del Titolo V del d.lgs. n. 152 del 2006. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, per carenza di istruttoria e di motivazione ”.
Difetterebbero i presupposti per l’adozione delle prescritte misure di contenimento, atteso che non vi è stato alcun “incidente” che abbia causato un’eventuale dispersione di contaminanti in LD, né alcun “evento di contaminazione repentino”, secondo quanto prescritto, ai fini dell’adozione delle misure in sicurezza d’emergenza, dall’Allegato 3 alla Parte IV del Titolo V del D.lgs. n. 152/2006.
Sotto altro profilo, non sarebbe neppure rinvenibile il presupposto normativo per la messa in opera di interventi di messa in sicurezza d’urgenza o d’emergenza, dal momento che non solo non è stata accertata nel procedimento una “ chiara situazione di pericolo di inquinamento dell’ambiente o di rischio per la salute umana ”, come richiesto nel richiamato Allegato, ma un eventuale simile rischio è stato escluso dagli esiti analitici della campagna trimestrale di monitoraggio idro-chimico di febbraio-aprile 2024, i cui esiti sono stati inviati dalla società agli Enti con comunicazione del 17/6/2024.
- “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 240 e 242 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato 1 della Parte IV Titolo V del d.lgs. n. 152 del 2006. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà intrinseca e per carenza di istruttoria e di motivazione ”.
Le prescritte misure non sarebbero in grado di assicurare alcun contenimento del flusso idrico della LD UI all’interno del sito, poiché riferite ai piezometri ubicati a “monte idraulico” e non già a “valle”, tenuto conto di quanto previsto dall’Allegato 1 della Parte IV Titolo V del D.lgs. n. 152/2006, secondo cui il ‘punto di conformità’ per le acque sotterranee rappresenta “ il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare articolo 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica (…) ”.
4.3. Con il terzo atto di motivi aggiunti, è dedotta l’illegittimità del diniego opposto dalla Regione all’istanza di accesso alla documentazione del procedimento ambientale in corso presso il sito “EN-IN” di RI di Rotondella, contiguo all’area pozzo “Rivolta 1”.
5. Si sono costituiti, nel giudizio R.G. n. 52/2024, la Provincia di Matera e la controinteressata Gas Plus Italiana s.r.l., nel giudizio R.G. n. 75/2024 sempre la Provincia di Matera, la Regione IL (con atto di stile) e le controinteressate Società Petrolifera Italiana s.p.a. e Eni s.p.a..
6. Nell’ambito del giudizio R.G. n. 52/2024, con ordinanza collegiale, n. 331 del 26/6/2024, sono stati definiti con la declaratoria dell’intervenuta cessazione della materia del contendere l’istanza di accesso agli atti presentata da Società Petrolifera Italiana s.p.a. e da Eni s.p.a. ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., nonché l’atto di motivi aggiunti avverso il provvedimento provinciale reiettivo dell’istanza, considerato che è stata versata in giudizio documentazione che, come formalmente dichiarato dalla Provincia, costituisce il contenuto del fascicolo relativo all’impugnato provvedimento e che, dunque, è stata ritenuta idonea a soddisfare l’interesse ostensivo delle ricorrenti.
7. All’udienza pubblica del 19/11/2025 entrambe le controversie sono state trattenute in decisione.
8. Preliminarmente, va richiamata l’ordinanza n. 212 del 19/3/2025 con cui è stata disposta la riunione dei due giudizi, siccome intimamente connessi dal punto di vista soggettivo e oggettivo.
9. Sempre in via liminare:
- va accolta l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse del primo atto di motivi aggiunti proposto da Gas Plus Italiana s.r.l. nel giudizio R.G. n. 75/2024, considerato che l’atto ivi gravato è sprovvisto di portata provvedimentale (e, dunque, di attitudine lesiva, anche nell’ipotizzata prospettiva dell’integrazione motivazionale postuma dell’ordinanza impugnata con il ricorso), trattandosi di una mera relazione difensiva indirizzata dalla Provincia di Matera al suo difensore in quel giudizio; per le stesse ragioni, va respinta l’eccezione sollevata da Gas Plus Italiana s.r.l. di improcedibilità del ricorso di Società Petrolifera Italiana s.p.a. per omessa impugnazione di detta Relazione;
- va dichiarata, come rilevato d’ufficio ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm. nell’ordinanza collegiale n. 212 del 19/3/2025, la parziale inammissibilità del ricorso proposto da Gas Plus Italiana s.r.l., nel giudizio R.G. n. 75/2024, nella parte in cui viene impugnata la nota della Regione IL, prot. n. 17282 del 25/1/2024, di indizione della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata per la (ri)approvazione del documento di analisi di rischio relativa al sito, stante la sua natura endoprocedimentale e, dunque la sua inattitudine a produrre alcuna lesione attuale della sfera giuridica della società.
10. Per la restante parte, entrambi i gravami sono infondati e, pertanto, vanno respinti, come già statuito da questo Tribunale in analoghe controversie (cfr. T.A.R. IL, sez. I, 23/7/2025, n. 429; id. 5/3/2025, n. 262; id. 8/1/2025, n. 54).
11. Giova richiamare le pertinenti disposizioni normative.
Rileva l’art. 242 del D.lgs. n. 152/2006, che così scandisce lo svolgimento delle procedure operative ed amministrative per l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale:
- al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione (comma 1);
- il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (C.S.C.) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata (comma 2);
- qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle C.S.C. anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento presenta un piano di caratterizzazione, sottoposto ad autorizzazione regionale (comma 3);
- sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (C.S.R.); entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione i risultati dell'analisi di rischio (comma 4);
- qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento (comma 5);
- qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (C.S.R.), il soggetto responsabile sottopone alla Regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito (comma 7);
- qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le C.S.C. di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere (comma 13-ter).
Ai sensi dell’art. 245 del D.lgs. n. 152/2006, le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili. In particolare, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (C.S.C.) deve darne comunicazione alla Autorità competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'art. 242. La Provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.
L’art. 244 del medesimo decreto dispone, inoltre, che la Provincia, ricevuta la comunicazione che “ i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione ”, “ dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento ”, “ diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ”. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari sono adottati dall'Amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'art. 250.
12. Alla luce di tali coordinate normative, deve ritenersi quanto segue.
12.1. Anzitutto, merita precisare che – come si evince dal piano disposto dell’art. 244 del D.lgs. n. 152/2006 – l’attività amministrativa, di competenza provinciale, diretta all’identificazione del responsabile della contaminazione, presuppone l’accertamento del superamento soltanto del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (C.S.C.), non anche (necessariamente) dei valori di concentrazione soglia di rischio (C.S.R.). Rileva, in tal senso, conforme statuizione, secondo cui “ il superamento delle C.S.C. è motivo sufficiente per l'attivazione del potere provinciale, a tenore del disposto dell'art. 244, comma 1, del codice ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1/4/2020, n. 2195).
In tale prospettiva, risulta che la Provincia:
- ha previamente riscontrato il superamento del livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (C.S.C.), sulla base delle evidenze tecniche acquisite nel procedimento, la cui attendibilità non è realmente controversa se si considerano le risultanze della stessa relazione tecnica conclusiva delle indagini di caratterizzazione, trasmessa dalla Gas Plus Italiana s.r.l. in data 24/9/2020, da cui emerge la non conformità dei seguenti parametri ambientali: “idrocarburi pesanti c>12”, riscontrato nel “suolo superficiale”; “ferro” e “manganese” nelle “acque sotterranee””; il che è confermato, da ultimo, dal parere dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, prot. n. 0012563/2024 del 31/7/2024, che, oltre a ribadire il superamento delle C.S.C. relativamente ai parametri “ferro” e “manganese”, ha ulteriormente acclarato, a seguito degli espletati monitoraggi delle acque sotterranee, il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione anche per il parametro “Cromo VI” (in due piezometri);
- si è limitata, quindi, ad esercitare il potere di diffida latamente conferitole dall’art. 244, co. 2, del D.lgs. n. 152/2006 (secondo cui “ La provincia … diffida con ordinanza motivata … a provvedere ai sensi del presente titolo ”), senza tuttavia imporre misure di vera e propria bonifica e, dunque, non incorrendo in alcun vizio di incompetenza; essendo fuor di dubbio che dette misure siano di esclusiva pertinenza regionale, ex art. 242, co. 7, del D.lgs. n. 152/2006, da adottarsi (in via eventuale, come correttamente stabilito nella determinazione della Regione IL, prot. n. 267031 del 18/12/2023) solo all’esito della definizione dell’autonomo (ancorché connesso) procedimento (tuttora in itinere) avente ad oggetto l’approvazione del documento di analisi di rischio relativa al sito presentato da Gas Plus Italiana s.r.l. in data 12/10/2020.
Quanto sopra – nel delineare esattamente la portata precettiva dell’ordinanza sub iudice e del connesso provvedimento regionale, per come desumibile alla luce dell’univoco quadro normativo in subiecta materia – conduce alla reiezione delle censure (formulate dalle società ricorrenti) variamente dirette a contestare l’asserita opacità e contraddittorietà del dispositivo provvedimentale; al contempo, ferma restando la rilevata inammissibilità dell’impugnazione della nota regionale di indizione della conferenza dei servizi per la (ri)approvazione del documento di analisi di rischio relativa al sito, consente di escludere dal perimetro del presente sindacato giurisdizionale ogni questione relativa alle verifiche relative all’eventuale superamento dei valori di concentrazione soglia di rischio (C.S.R.), tuttora in fieri ed afferenti, dunque, a poteri amministrativi non ancora esercitati.
12.2. Parimenti infondate sono le censure riguardanti l’individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione per cui è causa.
Al riguardo, merita premettere che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e il suo inquinamento, occorre utilizzare il canone civilistico del "più probabile che non", con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici, ex art. 2727 cod. civ. (cfr. ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 14/6/2023, n. 522; Consiglio di Stato, sez. IV, 18/12/2018, n. 7121).
Ne consegue che qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 4/12/2017, n. 5668). D’altra parte, sempre in via generale, va evidenziato che, nelle materie tecnico scientifiche, quale è indubbiamente quella in esame, relativa in generale alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento, si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 6/6/2022, n. 4587).
Ciò posto, ritiene il Collegio che l’affermazione di responsabilità sub iudice – contrariamente a quanto opinato nei due ricorsi riuniti – risulta assistita da lineare, ampio e condivisibile ordito istruttorio e motivazionale.
Ed invero, anzitutto vi è oggettiva dimostrazione in atti, suffragata da attendibili basi scientifiche, che il sito per cui è causa è interessato da un processo di contaminazione nelle matrici del terreno e delle acque sotterranee, risalente quantomeno dal 2003 e protrattosi nel tempo.
Tale acquisizione, come già evidenziato, non è realmente controversa, tenuto conto che tutte le società si sono variamente attivate proprio per la caratterizzazione del sito; Società Petrolifera Italiana s.p.a. avendo presentato il relativo Piano in data 17/2/2003, Gas Plus Italiana s.r.l. avendolo successivamente aggiornato. All’esito dell’approvazione di detto Piano, con delibera della Giunta regionale di IL n. 1005 del 21/12/2019; in data 24/9/2020, Gas Plus Italiana s.r.l. ha trasmesso la relazione tecnica conclusiva delle indagini di caratterizzazione eseguite, dalla quale è emersa la non conformità delle C.S.C. per i seguenti elementi: “idrocarburi pesanti c>12”, riscontrato nel “suolo superficiale”; “ferro” e “manganese” nelle “acque sotterranee”.
D’altra parte, ulteriori recenti fonti scientifiche avvalorano il superamento quantomeno del parametro “cromo VI”, in specie il già richiamato parere dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, prot. n. 0012563/2024 del 31/7/2024, nonché il Memorandum tecnico del 12/12/2023 redatto da una società specializzata per conto di Gas Plus Italiana s.r.l..
E’ stato altresì provato che tale contaminazione è compatibile, dal punto di vista eziologico, con l’utilizzo di sostanze chimiche utilizzate nell’attività industriale di perforazione e di estrazione del minerale (c.d. fanghi di perforazione, utili a svolgere un’azione lubrificante e di raffreddamento delle teste di perforazione) e non è in alcun modo riconducibile ai valori di fondo naturale del sito.
Tale assunto scientifico non è persuasivamente contestato dalle ricorrenti, le quali, d’altra parte, non hanno fornito - neppure in questa sede - elementi relativi alla tipologia delle sostanze utilizzate per la preparazione dei fanghi di perforazione del pozzo, onde dimostrare l’eventuale inattitudine inquinante di tali sostanze. Sul punto, giova evidenziare, in tema di riparto dell’onere della prova, che qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 8/8/2023, n. 670).
Parimenti dimostrato, inoltre, è che le società ricorrenti hanno svolto, in diversi momenti temporali, attività di trivellazione o ad essa assimilabile e, dunque, avendo plausibilmente utilizzato, in assenza di contrarie evidenze scientifiche, fanghi di perforazione o altri additivi chimici con capacità inquinante, vanno considerate, per quanto dianzi evidenziato, corresponsabili della riscontrata contaminazione.
Quanto a Eni s.p.a., risulta che la stessa – oltreché soggetto detentore del sito dalle origini al 1991 - è da considerarsi, in applicazione delle consolidate coordinate di sistema (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 22/10/2019, n. 10; id. sez. V, 23/12/2019, n. 8720; id. sez. IV, 30/12/2019, n. 8912; id. sez. IV, 1/4/2020, n. 2195), successore universale nelle posizioni giuridiche (e nella responsabilità) di IP ER s.p.a., società alla quale è indubbiamente imputabile l’attività di perforazione del pozzo e che si è estinta a seguito di fusione per incorporazione nella prima.
A Società Petrolifera Italiana s.p.a., titolare della concessione mineraria e responsabile della relativa produzione dal 1991 al 2004, è invece direttamente riferibile l’attività – anch’essa comportante l’utilizzo di additivi chimici con attitudine inquinante - di installazione di impianti di produzione necessari per il controllo dell'erogazione e per la separazione della fase gas / fase liquida, nonché di allaccio del pozzo, tramite metanodotto, alla centrale “Sinni” ubicata nel Comune di Policoro, per il processo di trattamento del gas prodotto ed immissione nella rete di distribuzione nazionale. Relativamente a detta società, inoltre, non possono valere, in senso esonerante, le operazioni societarie che hanno condotto, a decorrere dal 2004, alla cessione del ramo d’azienda al quale era riferibile la concessione mineraria in questione, trattandosi di vicende civilistiche di natura non estintiva della soggettività, come tali inidonee ad incidere sull’imputazione degli obblighi di diritto pubblico connessi alla responsabilità ambientale.
Lo stesso deve dirsi, infine, relativamente a Gas Plus Italiana s.r.l., tenuto conto che ad essa è direttamente riferibile, non solo l’ordinario esercizio del giacimento (dal 2004 al 2013), ma anche l’attività di chiusura mineraria del pozzo, svolta dal 2013 al 2015, comportante da un punto di vista tecnico lo svolgimento di un’attività di trivellazione, sotto forma di operazioni di pompaggio, movimentazione di fluidi additivati, separazione ed isolamento della colonna di produzione, nonché sigillatura con miscele di cementi additivati.
Tale assunto tecnico, pur fondato su basi indiziarie, non è stato persuasivamente contestato dalla società interessata, atteso che la stessa, pur asserendo il contrario, non ha esibito (neppure in questa sede) alcun documento relativo alla fase di chiusura del pozzo ( in primis , il relativo verbale) volto a certificare il tipo di materiali presenti nell’area pozzo in quel preciso momento e quelli usati per la specifica attività di chiusura, onde poter escludere la rilevanza inquinante di questi ultimi; vieppiù se si considera che, come argomentato nelle difese della Provincia, detta attività è per sua definizione ad elevato rischio ambientale in quanto connotata, sulla base di comuni evidenze scientifiche, dal necessario impiego di gasolio ed additivi (la cui composizione chimica, per quanto dianzi detto, non è mai stata certificata in modo coevo, ma soltanto asserita ex intervallo ) la cui dispersione accidentale ben potrebbe spiegare, con sufficiente persuasività probabilistica, un’effettiva incidenza causale sul fenomeno inquinante che viene in esame.
In tale prospettiva, vanno dunque confutate – siccome eccentriche rispetto al focus motivazionale del provvedimento, che, come evidenziato, si incentra sull’imputazione alle due società di attività inquinanti – le numerose censure ipotizzanti un’affermazione di responsabilità riveniente dalla mera qualità di detentore del sito (relativamente a Società Petrolifera Italiana s.p.a. ed Eni s.p.a.) ovvero da vicende societarie di natura successoria (relativamente a Gas Plus Italiana s.r.l.).
12.3. Non è persuasiva neppure la contestazione della natura solidale dell’individuata responsabilità, tenuto conto che, come condivisibilmente rilevato sul punto, “ nell'accertamento dell'illecito, ben può, secondo il diverso paradigma della responsabilità aquiliana, individuare una responsabilità solidale di due soggetti a diverso titolo coinvolti nella gestione dell'attività che ha dato luogo all'inquinamento. Né si pone un problema di effettiva sussidiarietà quanto piuttosto, secondo il paradigma della responsabilità aquiliana, di solidarietà nella responsabilità, che lascia certamente intatte eventuali problematiche di rivalsa interna tra le parti, che restano appunto confinate al rapporto interno tra i gestori e non sono opponibili all'Amministrazio ne” (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 28/11/2022, n. 1044; in termini, TA.R. Toscana, sez. II, 5/12/2024, n. 1412).
Di talché, in tutti i casi in cui non è possibile riconoscere gli effetti delle singole condotte causative del pregiudizio all'ambiente, non si devono identificare singole azioni di bonifica e la responsabilità di tali adempimenti è solidale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16/9/2024, n. 7592; id. sez. IV 7/1/2021, n. 172).
Il che è nella specie, se si considera l’ampiezza dell’arco temporale in cui la contaminazione si è realisticamente prodotta, nonché l’inesistenza in atti di elementi in grado di differenziare le posizioni delle società alle quali sono riferibili le attività ritenute inquinanti e, dunque, di modulare le rispettive responsabilità.
12.4. Alla luce delle evidenze processuali, deve inoltre escludersi la rilevanza viziante dell’omessa attivazione delle garanzie partecipative, trovando applicazione il secondo periodo del comma 2 dell’art. 21-octies della L. n. 241/1990 (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 20/10/2020, n. 6333); d’altra parte, entrambe le società ricorrenti hanno avuto ben precisa contezza dell’esistenza del procedimento di competenza provinciale e, dunque, avrebbero potuto utilmente avviare il contraddittorio procedimentale, senza assumere una posizione di strumentale inerzia, avendo preso parte al precedente giudizio R.G. n. 636/2022, definito con sentenza di questo Tribunale n. 582 del 10/10/2023, nel quale è documentalmente emerso che la Regione IL aveva provveduto a trasmettere alla competente Provincia di Matera gli atti relativi al sito in questione, al fine di avviare, per l’appunto, il procedimento volto all’individuazione del responsabile dell’inquinamento.
13. Dall’infondatezza del ricorso di Gas Plus Italiana s.r.l., oltreché dall’inammissibilità del primo atto di motivi aggiunti da questa interposto, discende la reiezione del secondo atto di motivi aggiunti, nella parte in cui deduce l’invalidità derivata degli atti con esso gravati.
Parimenti infondate sono le censure autonome in esso formulate, atteso che:
- ai sensi dell’art. 242, co. 1, del D.lgs. n. 152/2006, le misure di sicurezza, così come le misure di prevenzione, che non hanno natura sanzionatoria, ma costituiscono prevenzione dei danni, sono imposte dal principio di precauzione e dal correlato principio dell'azione preventiva, gravando, quindi, sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente;
- le contestate misure, per come espressamente formulate, non si propongono affatto di tutelare alcuna LD UI (fattispecie alla quale si riferisce il paradigma normativo invocato), bensì soltanto di contenere i fattori inquinanti obiettivamente riscontrati dall’PA (sul punto non vi è contestazione) all’interno dei due piezometri in questione, predisposti nell’ambito dell’attività di monitoraggio delle acque sotterranee del sito.
14. In relazione al terzo atto di motivi aggiunti proposto da Gas Plus Italiana s.r.l. va dichiarata la cessazione della materia del contendere, tenuto conto che la documentazione oggetto della domanda ostensiva è stata esibita dalla Regione medio tempore , in data 27/2/2025.
Dall’acquisizione degli atti e documenti relativi al procedimento ambientale del sito “EN-RI” non è scaturita alcuna ulteriore impugnazione.
In tale prospettiva, risultano inammissibili le tesi esposte nell’ultima memoria della società, dirette ad ipotizzare una qualche connessione tra il fenomeno inquinante relativo a detto sito e quello per cui è causa, in quanto trattasi di mere argomentazioni non ritualmente trasfuse in alcuna formale impugnazione, come tali inidonee ad integrare la causa petendi del presente giudizio. In ogni caso, deve rilevarsi che le vicende che hanno interessato la contaminazione dell’area pozzo “Rivolta 01” sono collocate in un torno temporale che va dal 1987, data di trivellazione, al 2015, data di definitiva chiusura mineraria del sito, risultando, dunque, ben più risalenti rispetto a quelle riguardanti il sito “EN-RI”; il che porta ad escludere de plano l’esistenza di qualsivoglia correlazione, temporale ed eziologica, tra queste ultime e quelle oggetto di causa.
15. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- relativamente al giudizio R.G. n. 52/2024, respinge il ricorso;
- relativamente al giudizio R.G. n. 75/2024, in parte respinge e in parte dichiara inammissibile il ricorso, dichiara inammissibile il primo atto di motivi aggiunti, respinge il secondo atto di motivi aggiunti, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al terzo atto di motivi aggiunti.
Condanna le società ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della Provincia di Matera, quantificandole forfetariamente nella somma onnicomprensiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, ciascuna. Compensa le spese tra le due società e nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF RI, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
OL AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AN | EF RI |
IL SEGRETARIO