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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 03/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 83/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MALATTIA Parte_1 C.F._1
ANTONIO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. MALATTIA ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , ), (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), (C.F. ) rappresentato e difeso C.F._4 CP_3 C.F._5 dall'avv. MION FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA CASTELLANI, 40 33092 FANNA presso lo studio dell'avv. MION FRANCESCO CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio Controparte_1 CP_1
, al fine di sentirli
[...] CP_3 Controparte_3 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, che l'immobile di cui è proprietario è risultato soggetto ad ingenti infiltrazioni asseritamente riconducibili all'immobile confinante, di proprietà dei convenuti.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile ex art 2051 c.c. con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria.
pagina 1 di 10 Si sono costituiti in giudizio i convenuti contestando quanto ex adverso dedotto evidenziando l'esclusione della propria responsabilità e contestando il quantum preteso.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., a seguito di di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente è da ritenersi del tutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta giacché parte attrice, come da contratto di compravendita in atti, in quanto proprietario del bene, è legittimato all'esperimento di qualsivoglia azione risarcitoria.
Nel merito della pretesa attorea, l'individuazione delle responsabilità per i danni subiti dall'attore non può prescindere dall'esame di quanto emerso dalla CTU svolta in sede di ATP, finalizzata alla descrizione e quantificazione dei danni, all'accertamento delle cause degli stessi in relazione alle condotte degli odierni convenuti, alla descrizione dello stato attuale dei luoghi oggetto di causa nonché degli interventi di ripristino necessari e dei relativi costi.
Sotto il profilo dell'an debeatur, devono ritenersi accertati e documentalmente provati i pregiudizi materiali lamentati dall'odierno attore nell'immobile di sua proprietà atteso che gli stessi trovano, innanzitutto, il conforto della documentazione fotografica in atti, attestante la disgregazione strutturale dell'immobile de quo e i fenomeni infiltrativi subiti all'abitazione stessa.
Tale stato dei luoghi, infine, risulta essere definitivamente cristallizzato nelle risultanze peritali, all'esito della CTU espletata nel giudizio di ATP, dove l'ausiliario tecnico incaricato, GE , ha accertato , alla luce di tutta la documentazione Per_1 in atti, che:
“1)la parete in laterizio intonacata, comune con l'attiguo fabbricato di proprietà risulta fortemente interessata da fenomeni di CP_1 muffe ed esfoliazione delle pitture
2) a livello del piano soffitta si è rilevata la presenza di umidirà lungo la parete in laterizio prospiciente la proprietà CP_1
3)nella parete principale esterna si è rilevata la presenza di una macchia di umidità in corrispondenza del muro di contatto con il fabbricato adiacente di proprietà CP_1 pagina 2 di 10 Sotto il profilo causale, deve ritenersi altresì accertata, all'esito delle risultanze peritali in atti, la riconducibilità eziologica esclusiva dei danni suddetti alla pericolosità discendente dall'immobile confinante, di proprietà dei convenuti, rispetto a quello di proprietà di parte attrice.
Ed invero, il CTU nominato ha conclusivamente accertato, all'esito di un percorso motivazionale articolato ed esente da vizi logici, che “i danni sopra esposti sono sicuramente da imputare allo stato di abbandono dell'attiguo fabbricato di proprietà immobile CP_1 allo stato grezzo, quasi totalmente privo di copertura e completamente esposto agli agenti atmosferici quali piogge, gelo, neve e vento”
Rapportando tali dati fattuali alla disciplina giuridica, emerge incontrovertibilmente la responsabilità esclusiva di Controparte_4 della presente causa, in qualità di proprietario dell'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 2051 c.c
Sul punto, occorre, infatti, preliminarmente sottolineare che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (in giurisprudenza, fra le tante, cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Orbene, quanto al primo presupposto, ossia la custodia, deve rilevarsi che esso consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008). Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e, pertanto, non solo i proprietari, ma anche i conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008, Cass. n. 14745/2007, Cass. n. 1878/2006, Cass. n. 16231/2005), depositari, comodatari (cfr. Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004).
Precipitato logico applicativo di quanto testé dedotto è che, per quel che concerne il caso di specie, il proprietario dell'immobile ha conservato la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, del bene, per quel che concerne danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti interni in esse conglobati di un immobile, rispetto ai quali permane il potere-dovere del proprietario di intervenire (ex multis C. 16231/2005; C. S.U. 12019/1991).
Orbene tanto rilevato a proposito del primo dei presupposti (id est, la custodia) fondante la responsabilità custodiale ex articolo 2051 del codice civile, deve ritenersi, alla luce degli accertamenti sopra riportati, sussistente anche il secondo presupposto (id est, quello pagina 3 di 10 della derivazione del danno dalla cosa) fondante la responsabilità custodiale in parola.
Al riguardo deve osservarsi che, ai fini dell'articolo 2051 del codice civile, è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento".
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, ma anche Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n. 2563/2007).
Consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis e solo tra le più recenti, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 24755/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008).
Orbene, nel caso di specie, è evidente, per come accertato in sede peritale, che la responsabilità dei danni occorsi all'odierno attore siano riconducibili alle precarie condizioni riscontrato nell'abitazione confinante con il fabbricato in questione, .
Ne consegue che, dovendo orientarsi il profilo causale alla regola civilistica del più probabile che non, deve ritenersi accertato anche il nesso di causalità materiale.
pagina 4 di 10 In questo contesto, non risulta allegato né tantomeno provato alcun caso fortuito idoneo ad escludere i profili oggettivi di responsabilità discendenti dall'art 2051 c.c.
Pertanto deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del convenuto per il danno-evento lamentato dall'odierno attore.
Né, sotto il profilo della causalità giuridica, appare ascrivibile a parte attrice un concorso colposo nell'aggravamento dei pregiudizi lamentati, ai sensi dell'art 1227 c.c..
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, la fondatezza della domanda risarcitoria, sotto il profilo dell'an debeatur nei confronti degli odierni convenuti.
Sotto il profilo del quantum, all'attore, proprietario dell'immobile lesionato, vanno risarciti i danni consistiti nei costi di ripristino del fabbricato in oggetto per quel che concerne le pareti e i soffitti, per come riferito dall'ausiliario tecnico e consistenti in
“
a) rimozione e rifacimento parziale della copertura in legno […]
b) rimozione rifacimento degli intonaci interni fortemente deteriorati
c) consolidamento del muro comune in elevazione tra proprietà
Controparte_5
Ne consegue che “il costo complessivo degli interventi edili per il ripristino dei danno ammonta a euro 26.371,87 (escluso IVA 10%)”, a cui si aggiunge l'ulteriore importo di euro 5000,00 “per svolgimento pratiche tecniche inerenti il ripristino dei danni dell'abitazione
”. Parte_1
All'importo sopra indicato, trattandosi di debito di valore, andranno calcolati, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT dalla data di deposito della relazione finale fino all'attualità, altresì gli interessi compensativi, quale modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante (C. S.U. 1712/1995) che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, possono computarsi sulla somma progressivamente rivalutata, ovvero sulla somma già rivalutata ma da epoca intermedia, oppure sull'intero importo dalla data dell'insorgenza del debito ma ad un tasso inferiore a quello legale, ovvero non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (ex multis C. 2564/2005; C. 4729/2001; C. 12788/1998).
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, coerentemente alla logica riparatoria che innerva il sistema della responsabilità civile finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo, deve ritenersi che gli interessi al tasso di legge debbano decorrere anch'essi dalla data di deposito della relazione peritale atteso è da tale momento che deve ritenersi concretizzato, in termini monetari, il ritardo nell'erogazione della somma accertata come ripristinatoria dello status quo ante.
Parimenti meritevole di accoglimenti si appalesa la pretesa di risarcimento in forma specifica avanzata dall'attore, finalizzata al ripristino dell'immobile di proprietà di parte convenuta, per gli specifici vizi riscontrati come causalmente idonei alla produzione presente e futura dei danni riscontrati.
Pertanto, con riferimento ai vizi riscontrati dal nominato CTU, essendo stata formulata altresì domanda risarcitoria in forma specifica, gli odierni convenuti dovranno essere condannati ad un facere rappresentato dai lavori di ripristino specificamente indicati dall'ausiliario tecnico in una delle due soluzioni proposte dal CTU.
Rispetto a tale domanda è da ritenersi altresì meritevole accoglimento la richiesta dell'odierno attore di fissare, ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ., una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione di tale condanna in forma specifica, somma che, tenuto conto del valore della prestazioni da sostenere in oggetto e dell'urgenza con cui tali lavori devono essere effettuati, si determina in Euro 90,00, successivo a quello decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, nella esecuzione degli adempimenti sopra indicati.
Nessun ulteriore importo è risarcibile a titolo di danno esistenziale.
Si rammenta, infatti, in via preliminare, che, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e ss c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare e provare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
pagina 6 di 10 In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno- conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
Tale consolidato orientamento trova applicazione anche allorquando il fatto lesivo coincida con la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.
Ciò appare, del resto, conforme alla funzione che innerva il sistema della responsabilità civile, atteso che il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo “non è riconosciuto dall'ordinamento con finalità meramente punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ed, al contempo, lo stesso ordinamento non consente l'arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro (nemo locupletari potest cum aliena iactura), anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale” (C. 16202/2002).
In ragione di quanto testé dedotto, l'insegnamento consolidato della Suprema Corte è concorde nell'affermare il principio secondo cui il danno – conseguenza (distino dal c.d. danno-evento) non può mai essere ritenuto in re ipsa ma deve essere oggetto di puntuale allegazione e prova atteso che “il danno non patrimoniale anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di danno evento” (ex multis C. S.U. 26972/2008; C. 8827 e 8828/2003).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, manca la prova del danno non patrimoniale in ipotesi sofferto da parte attrice, oltre che del nesso causale fra la condotta di parte convenuta ed il danno, altrettanto in ipotesi sofferto dal presunto danneggiato, non essendo infatti sufficienti mere formule di stile.
Parte attrice invero, sotto il profilo non patrimoniale, si limita ad allegare l'asserita lesione del diritto di proprietà conseguente alla condotta illecita sopra evidenziata (consistente nell'omessa manutenzione del bene interessato da fenomeni infiltrativi) senza in pagina 7 di 10 alcun modo indicare in che modo la lesione di tale fondamentale principio costituzionale abbia inciso sulle abitudini e sullo stile di vita del presunto danneggiato e dunque senza in alcun modo indicare il pregiudizio concretamente ed effettivamente patito in conseguenza della presunta condotta illecita di parte ricorrente rappresentata dalla mancata eliminazione dei fenomeni infiltrativi
Tale pregiudizio esistenziale, del resto, consistendo in una compromissione o in una privazione dello stile di vita secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprime nell'ambito sociale, impone, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, un onere più stringente di allegazione e prova, tale da consentire al giudice una valutazione in merito alla circostanza che il fatto generatore di danno abbia profondamente, e nel concreto, alterato il complessivo assetto della vita del soggetto, sconvolgendone e modificandone le precedenti abitudini di vita.
Nel caso di specie, parte attrice si limita a riferire di essere stato costretto a vivere in un ambiente malsano senza in alcun modo specificare per quale periodo si sarebbe protratto tale pregiudizio e senza in alcun modo fornire qualsivoglia elemento probatorio a supporto di tale generica asserzione.
In sostanza non sono stati portati all'attenzione del giudicante elementi obiettivi che inducano a ritenere provato ciò, mancando qualsiasi specifico riferimento alla vita del soggetto così come essa si presentava prima e come si sarebbe concretizzata dopo la lesione.
Tale generica allegazione non può neppure ritenersi sopperita dalla articolazione dei capitoli di prova effettuata sul punto atteso che anche questi ultimi si appalesano del tutto generici e valutativi.
Inoltre, quanto alla richiesta di liquidazione equitativa, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega (cfr. Cass. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017).
Ne consegue, alla luce del suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale, che la pretesa risarcitoria risulta del tutto pagina 8 di 10 carente di allegazione oltre che di prova circa la necessaria verificazione nel caso concreto del danno-conseguenza asseritamente subito dall'odierno resistente a fronte del danno-evento dedotto in causa.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza anche con riferimento alle ulteriori spese dell'accertamento tecnico preventivo
“ante causam” espletato atteso che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, le stesse “vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre […] a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (C. 14268/2017).
In applicazione del suddetto principio, anche il compenso del CTU nominato in sede di ATP resterà definitivamente a carico della parte soccombente (C. 324/2017). L'applicabilità del principio di soccombenza, infine, è da ritenersi operante anche con riferimento alle spese di consulenza tecnica di parte sostenute nel corso del giudizio di ATP. Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, la consulenza di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica per cui le spese relative vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso ha diritto la parte vittoriosa (ex multis Cass. Civ. Sez. II, n. 84 del 03.01.2013; Cass. Civ. Sez. III, n. 6065 del 1990) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art 92 primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Nel caso di specie, l'importo richiesto e liquidato a titolo di spese di CTP risulta conforme a quanto liquidato al CTU, di talché lo stesso è da ritenersi congruo oltre che eziologicamente dovuto in conseguenza dell'illecito patito.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accertata la responsabilità di parte convenuta, ai sensi dell'art 2051 c.c., per l'evento occorso, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di a titolo Parte_1 risarcitorio, della somma di euro 31371,87 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al tasso di legge dalla data del deposito della relazione peritale fino al soddisfo.
- condanna i convenuti, in solido tra loro, all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino a regola d'arte dell'immobile di pagina 9 di 10 proprietà degli stessi, tramite esecuzione delle opere previste da una delle due soluzioni proposte dal CTU
- condanna i convenuti al pagamento della somma di euro 90,00 per ogni giorno di ritardo, successivo a quello decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, nella esecuzione degli adempimenti sopra indicati
- rigetta ogni ulteriore domanda o eccezione
- condanna i convenuti a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida, nel presente giudizio, in euro 3900,00, e nel giudizio di ATP, in euro 1600,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
- pone le spese di CTU e di CTP sostenute nel giudizio di ATP definitivamente a carico dei convenuti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 83/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MALATTIA Parte_1 C.F._1
ANTONIO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. MALATTIA ANTONIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , ), (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), (C.F. ) rappresentato e difeso C.F._4 CP_3 C.F._5 dall'avv. MION FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA CASTELLANI, 40 33092 FANNA presso lo studio dell'avv. MION FRANCESCO CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio Controparte_1 CP_1
, al fine di sentirli
[...] CP_3 Controparte_3 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, che l'immobile di cui è proprietario è risultato soggetto ad ingenti infiltrazioni asseritamente riconducibili all'immobile confinante, di proprietà dei convenuti.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile ex art 2051 c.c. con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria.
pagina 1 di 10 Si sono costituiti in giudizio i convenuti contestando quanto ex adverso dedotto evidenziando l'esclusione della propria responsabilità e contestando il quantum preteso.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., a seguito di di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente è da ritenersi del tutto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta giacché parte attrice, come da contratto di compravendita in atti, in quanto proprietario del bene, è legittimato all'esperimento di qualsivoglia azione risarcitoria.
Nel merito della pretesa attorea, l'individuazione delle responsabilità per i danni subiti dall'attore non può prescindere dall'esame di quanto emerso dalla CTU svolta in sede di ATP, finalizzata alla descrizione e quantificazione dei danni, all'accertamento delle cause degli stessi in relazione alle condotte degli odierni convenuti, alla descrizione dello stato attuale dei luoghi oggetto di causa nonché degli interventi di ripristino necessari e dei relativi costi.
Sotto il profilo dell'an debeatur, devono ritenersi accertati e documentalmente provati i pregiudizi materiali lamentati dall'odierno attore nell'immobile di sua proprietà atteso che gli stessi trovano, innanzitutto, il conforto della documentazione fotografica in atti, attestante la disgregazione strutturale dell'immobile de quo e i fenomeni infiltrativi subiti all'abitazione stessa.
Tale stato dei luoghi, infine, risulta essere definitivamente cristallizzato nelle risultanze peritali, all'esito della CTU espletata nel giudizio di ATP, dove l'ausiliario tecnico incaricato, GE , ha accertato , alla luce di tutta la documentazione Per_1 in atti, che:
“1)la parete in laterizio intonacata, comune con l'attiguo fabbricato di proprietà risulta fortemente interessata da fenomeni di CP_1 muffe ed esfoliazione delle pitture
2) a livello del piano soffitta si è rilevata la presenza di umidirà lungo la parete in laterizio prospiciente la proprietà CP_1
3)nella parete principale esterna si è rilevata la presenza di una macchia di umidità in corrispondenza del muro di contatto con il fabbricato adiacente di proprietà CP_1 pagina 2 di 10 Sotto il profilo causale, deve ritenersi altresì accertata, all'esito delle risultanze peritali in atti, la riconducibilità eziologica esclusiva dei danni suddetti alla pericolosità discendente dall'immobile confinante, di proprietà dei convenuti, rispetto a quello di proprietà di parte attrice.
Ed invero, il CTU nominato ha conclusivamente accertato, all'esito di un percorso motivazionale articolato ed esente da vizi logici, che “i danni sopra esposti sono sicuramente da imputare allo stato di abbandono dell'attiguo fabbricato di proprietà immobile CP_1 allo stato grezzo, quasi totalmente privo di copertura e completamente esposto agli agenti atmosferici quali piogge, gelo, neve e vento”
Rapportando tali dati fattuali alla disciplina giuridica, emerge incontrovertibilmente la responsabilità esclusiva di Controparte_4 della presente causa, in qualità di proprietario dell'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 2051 c.c
Sul punto, occorre, infatti, preliminarmente sottolineare che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (in giurisprudenza, fra le tante, cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Orbene, quanto al primo presupposto, ossia la custodia, deve rilevarsi che esso consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008). Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e, pertanto, non solo i proprietari, ma anche i conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008, Cass. n. 14745/2007, Cass. n. 1878/2006, Cass. n. 16231/2005), depositari, comodatari (cfr. Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004).
Precipitato logico applicativo di quanto testé dedotto è che, per quel che concerne il caso di specie, il proprietario dell'immobile ha conservato la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, del bene, per quel che concerne danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti interni in esse conglobati di un immobile, rispetto ai quali permane il potere-dovere del proprietario di intervenire (ex multis C. 16231/2005; C. S.U. 12019/1991).
Orbene tanto rilevato a proposito del primo dei presupposti (id est, la custodia) fondante la responsabilità custodiale ex articolo 2051 del codice civile, deve ritenersi, alla luce degli accertamenti sopra riportati, sussistente anche il secondo presupposto (id est, quello pagina 3 di 10 della derivazione del danno dalla cosa) fondante la responsabilità custodiale in parola.
Al riguardo deve osservarsi che, ai fini dell'articolo 2051 del codice civile, è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento".
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, ma anche Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n. 2563/2007).
Consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis e solo tra le più recenti, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 24755/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008).
Orbene, nel caso di specie, è evidente, per come accertato in sede peritale, che la responsabilità dei danni occorsi all'odierno attore siano riconducibili alle precarie condizioni riscontrato nell'abitazione confinante con il fabbricato in questione, .
Ne consegue che, dovendo orientarsi il profilo causale alla regola civilistica del più probabile che non, deve ritenersi accertato anche il nesso di causalità materiale.
pagina 4 di 10 In questo contesto, non risulta allegato né tantomeno provato alcun caso fortuito idoneo ad escludere i profili oggettivi di responsabilità discendenti dall'art 2051 c.c.
Pertanto deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del convenuto per il danno-evento lamentato dall'odierno attore.
Né, sotto il profilo della causalità giuridica, appare ascrivibile a parte attrice un concorso colposo nell'aggravamento dei pregiudizi lamentati, ai sensi dell'art 1227 c.c..
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, la fondatezza della domanda risarcitoria, sotto il profilo dell'an debeatur nei confronti degli odierni convenuti.
Sotto il profilo del quantum, all'attore, proprietario dell'immobile lesionato, vanno risarciti i danni consistiti nei costi di ripristino del fabbricato in oggetto per quel che concerne le pareti e i soffitti, per come riferito dall'ausiliario tecnico e consistenti in
“
a) rimozione e rifacimento parziale della copertura in legno […]
b) rimozione rifacimento degli intonaci interni fortemente deteriorati
c) consolidamento del muro comune in elevazione tra proprietà
Controparte_5
Ne consegue che “il costo complessivo degli interventi edili per il ripristino dei danno ammonta a euro 26.371,87 (escluso IVA 10%)”, a cui si aggiunge l'ulteriore importo di euro 5000,00 “per svolgimento pratiche tecniche inerenti il ripristino dei danni dell'abitazione
”. Parte_1
All'importo sopra indicato, trattandosi di debito di valore, andranno calcolati, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT dalla data di deposito della relazione finale fino all'attualità, altresì gli interessi compensativi, quale modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante (C. S.U. 1712/1995) che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, possono computarsi sulla somma progressivamente rivalutata, ovvero sulla somma già rivalutata ma da epoca intermedia, oppure sull'intero importo dalla data dell'insorgenza del debito ma ad un tasso inferiore a quello legale, ovvero non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (ex multis C. 2564/2005; C. 4729/2001; C. 12788/1998).
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, coerentemente alla logica riparatoria che innerva il sistema della responsabilità civile finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo, deve ritenersi che gli interessi al tasso di legge debbano decorrere anch'essi dalla data di deposito della relazione peritale atteso è da tale momento che deve ritenersi concretizzato, in termini monetari, il ritardo nell'erogazione della somma accertata come ripristinatoria dello status quo ante.
Parimenti meritevole di accoglimenti si appalesa la pretesa di risarcimento in forma specifica avanzata dall'attore, finalizzata al ripristino dell'immobile di proprietà di parte convenuta, per gli specifici vizi riscontrati come causalmente idonei alla produzione presente e futura dei danni riscontrati.
Pertanto, con riferimento ai vizi riscontrati dal nominato CTU, essendo stata formulata altresì domanda risarcitoria in forma specifica, gli odierni convenuti dovranno essere condannati ad un facere rappresentato dai lavori di ripristino specificamente indicati dall'ausiliario tecnico in una delle due soluzioni proposte dal CTU.
Rispetto a tale domanda è da ritenersi altresì meritevole accoglimento la richiesta dell'odierno attore di fissare, ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ., una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione di tale condanna in forma specifica, somma che, tenuto conto del valore della prestazioni da sostenere in oggetto e dell'urgenza con cui tali lavori devono essere effettuati, si determina in Euro 90,00, successivo a quello decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, nella esecuzione degli adempimenti sopra indicati.
Nessun ulteriore importo è risarcibile a titolo di danno esistenziale.
Si rammenta, infatti, in via preliminare, che, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e ss c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare e provare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
pagina 6 di 10 In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno- conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
Tale consolidato orientamento trova applicazione anche allorquando il fatto lesivo coincida con la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.
Ciò appare, del resto, conforme alla funzione che innerva il sistema della responsabilità civile, atteso che il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo “non è riconosciuto dall'ordinamento con finalità meramente punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ed, al contempo, lo stesso ordinamento non consente l'arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro (nemo locupletari potest cum aliena iactura), anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale” (C. 16202/2002).
In ragione di quanto testé dedotto, l'insegnamento consolidato della Suprema Corte è concorde nell'affermare il principio secondo cui il danno – conseguenza (distino dal c.d. danno-evento) non può mai essere ritenuto in re ipsa ma deve essere oggetto di puntuale allegazione e prova atteso che “il danno non patrimoniale anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di danno evento” (ex multis C. S.U. 26972/2008; C. 8827 e 8828/2003).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, manca la prova del danno non patrimoniale in ipotesi sofferto da parte attrice, oltre che del nesso causale fra la condotta di parte convenuta ed il danno, altrettanto in ipotesi sofferto dal presunto danneggiato, non essendo infatti sufficienti mere formule di stile.
Parte attrice invero, sotto il profilo non patrimoniale, si limita ad allegare l'asserita lesione del diritto di proprietà conseguente alla condotta illecita sopra evidenziata (consistente nell'omessa manutenzione del bene interessato da fenomeni infiltrativi) senza in pagina 7 di 10 alcun modo indicare in che modo la lesione di tale fondamentale principio costituzionale abbia inciso sulle abitudini e sullo stile di vita del presunto danneggiato e dunque senza in alcun modo indicare il pregiudizio concretamente ed effettivamente patito in conseguenza della presunta condotta illecita di parte ricorrente rappresentata dalla mancata eliminazione dei fenomeni infiltrativi
Tale pregiudizio esistenziale, del resto, consistendo in una compromissione o in una privazione dello stile di vita secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprime nell'ambito sociale, impone, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, un onere più stringente di allegazione e prova, tale da consentire al giudice una valutazione in merito alla circostanza che il fatto generatore di danno abbia profondamente, e nel concreto, alterato il complessivo assetto della vita del soggetto, sconvolgendone e modificandone le precedenti abitudini di vita.
Nel caso di specie, parte attrice si limita a riferire di essere stato costretto a vivere in un ambiente malsano senza in alcun modo specificare per quale periodo si sarebbe protratto tale pregiudizio e senza in alcun modo fornire qualsivoglia elemento probatorio a supporto di tale generica asserzione.
In sostanza non sono stati portati all'attenzione del giudicante elementi obiettivi che inducano a ritenere provato ciò, mancando qualsiasi specifico riferimento alla vita del soggetto così come essa si presentava prima e come si sarebbe concretizzata dopo la lesione.
Tale generica allegazione non può neppure ritenersi sopperita dalla articolazione dei capitoli di prova effettuata sul punto atteso che anche questi ultimi si appalesano del tutto generici e valutativi.
Inoltre, quanto alla richiesta di liquidazione equitativa, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega (cfr. Cass. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017).
Ne consegue, alla luce del suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale, che la pretesa risarcitoria risulta del tutto pagina 8 di 10 carente di allegazione oltre che di prova circa la necessaria verificazione nel caso concreto del danno-conseguenza asseritamente subito dall'odierno resistente a fronte del danno-evento dedotto in causa.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza anche con riferimento alle ulteriori spese dell'accertamento tecnico preventivo
“ante causam” espletato atteso che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, le stesse “vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre […] a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (C. 14268/2017).
In applicazione del suddetto principio, anche il compenso del CTU nominato in sede di ATP resterà definitivamente a carico della parte soccombente (C. 324/2017). L'applicabilità del principio di soccombenza, infine, è da ritenersi operante anche con riferimento alle spese di consulenza tecnica di parte sostenute nel corso del giudizio di ATP. Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, la consulenza di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica per cui le spese relative vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso ha diritto la parte vittoriosa (ex multis Cass. Civ. Sez. II, n. 84 del 03.01.2013; Cass. Civ. Sez. III, n. 6065 del 1990) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art 92 primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Nel caso di specie, l'importo richiesto e liquidato a titolo di spese di CTP risulta conforme a quanto liquidato al CTU, di talché lo stesso è da ritenersi congruo oltre che eziologicamente dovuto in conseguenza dell'illecito patito.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accertata la responsabilità di parte convenuta, ai sensi dell'art 2051 c.c., per l'evento occorso, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di a titolo Parte_1 risarcitorio, della somma di euro 31371,87 oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al tasso di legge dalla data del deposito della relazione peritale fino al soddisfo.
- condanna i convenuti, in solido tra loro, all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino a regola d'arte dell'immobile di pagina 9 di 10 proprietà degli stessi, tramite esecuzione delle opere previste da una delle due soluzioni proposte dal CTU
- condanna i convenuti al pagamento della somma di euro 90,00 per ogni giorno di ritardo, successivo a quello decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, nella esecuzione degli adempimenti sopra indicati
- rigetta ogni ulteriore domanda o eccezione
- condanna i convenuti a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida, nel presente giudizio, in euro 3900,00, e nel giudizio di ATP, in euro 1600,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
- pone le spese di CTU e di CTP sostenute nel giudizio di ATP definitivamente a carico dei convenuti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.p.c.
Pordenone, 3 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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