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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 349 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OCCUPAZIONE SENZA TITOLO e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in Parte_1 calce al ricorso introduttivo, dall'Avvocato Stefania Paolozzi presso il cui studio professionale, in
Campobasso via Mons. Bologna n. 46, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ivi residente in [...]; Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. esponeva di essere proprietario dell'immobile sito in via Giuseppe Marconi n. 116 Parte_1
del Comune di Campobasso (F.120, p.lla 19 sub 4) concesso in fitto, con contratto del 1.10.2023, al sig.
; che le parti concordavano il carattere transitorio della locazione per la durata di mesi Controparte_1
12 a partire dal 1.10.2023 al 30.09.2024; che venuto a cessare il contratto di locazione, l'immobile risultava occupato dal resistente, il quale oltre a non versare alcuna somma per la detenzione, si rifiutava di consegnare l'immobile. Chiedeva, pertanto, l'immediato rilascio dell'immobile e la condanna del resistente al pagamento dell'indennità per l'occupazione abusiva quantificata nella misura di euro 3.228,26 oltre euro 290,00 mensili fino al rilascio. Il sig. , sebbene Controparte_1
regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, in questa sede va dichiarata la sua contumacia. pagina 1 di 6 Ciò premesso, la domanda di rilascio è fondata e va pertanto accolta.
Costituiscono fatti incontestati la proprietà dell'immobile in capo al ricorrente e l'occupazione dell'immobile da parte del resistente che continua ad utilizzarlo senza titolo.
Risulta altresì agli atti che il sig. ha intimato sfratto per morosità nei confronti del sig. Pt_1
e nell'ambito del giudizio n. 35/2025 R.G, questo Giudice ha pronunciato la seguente Controparte_1
ordinanza: “ ritenuto che la notifica è stata regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con il
deposito della intimazione di sfratto nella casa comunale dell'ultima residenza del resistente;
ritenuto
tuttavia che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c. ai soli fini della convalida è esclusa
dalla giurisprudenza di merito perché in tale ipotesi è in re ipsa che l'intimato non abbia avuto
conoscenza dell'atto introduttivo;
ritenuto che
il suddetto procedimento notificatorio sarà possibile a
seguito del mutamento del rito al fine della pronuncia della risoluzione del contratto;
ritenuto pertanto
che non possa procedersi alla convalida, dovendosi invece provvedere alla trasformazione del rito;
P.Q.M.
Non convalida il richiesto sfratto;
FISSA L'udienza ex art. 420 c.p.c. per il giorno 30 maggio
2025 ore 9,30 con termine fino al 20 maggio 2025 entro il quale le parti dovranno provvedere
all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in
cancelleria. Onera parte ricorrente di notificare all'intimato l'odierna ordinanza di mutamento del rito
e di fissazione dell'udienza di discussione entro il termine perentorio del 14 aprile 2025”.
Ed è in tale sede che il ricorrente ha spiegato domanda di inadempimento contrattuale chiedendo la risoluzione del contratto per intervenuta cessazione della locazione e il rilascio dell'immobile che viene ritardato per effetto del comportamento illecito del resistente, che continua ad occupare l'immobile senza titolo giuridico alcuno.
La prova testimoniale in atti, difatti, ha reso possibile accertare che il continua ad Controparte_1
occupare l'immobile oggetto di causa: “Abito e sono condomino nell'immobile sito in Campobasso alla
Via Marconi n.116 al secondo piano;
il condominio è composto da numero 4 appartamenti,
attualmente tutti abitati, di cui due al primo piano e due al secondo piano. In particolare, al primo
pagina 2 di 6 piano insiste l'appartamento di proprietà del signor , ad oggi occupato da inquilini. Parte_1
Detti inquilini non sono da me conosciuti, ma posso confermare che a tutt'oggi l'immobile di cui sto
riferendo è occupato e pertanto abitato potendo confermare che vedo entrare ed uscire dallo stabile
persone e comunque si sentono i classici rumori e odori di una casa abitata….Posso riferire in ordine
a tali circostanze, poichè abitando al secondo piano dello stabile, devo necessariamente passare
davanti agli ingressi del primo piano." (cfr. teste;
"Abito e sono condomina Testimone_1
nell'immobile sito in Campobasso alla Via Marconi n.116 al primo piano Int. sx. Ho avuto modo di
conoscere tempo addietro il signor il quale si presentava e mi riferiva di aver preso Controparte_1
in affitto l'appartamento del signor per un periodo limitato di tempo;
mi riferiva, il Parte_1
che avrebbe dovuto anche eseguire dei lavoretti all'interno dell'appartamento. Non ho più CP_1
avuto modo di incrociare il ma ho sentito spesso che c'era per rumori anche notturni, luce CP_1
accesa nell'appartamento e odori di fumo e cucinato. Lo scorso anno, poteva essere inizio primavera,
nel rientrare a casa, sul gradino del portone d'ingresso ho incontrato un ragazzo, che mi riferiva di
essere il figlio del e di essere senza chiave del portone, per cui entrava dietro di me. Ricordo CP_1
anche che quello stesso pomeriggio, dopo che evidentemente era uscito di nuovo essendo chiuso il
portone cercava di entrare forzando lo stesso, credo a spallate, tanto che mi spaventavo e chiamavo la
Polizia che interveniva. Nei mesi successivi ho avuto modo di continuare a vedere questo ragazzo che
entrava e usciva dalla palazzina. Ho visto anche un altro signore che si è qualificato come fratello del
L'appartamento, per quanto mi risulta, è a tutt'oggi abitato dal ragazzo e dal signore CP_1
qualificatosi fratello del Mi capita di vederli sopraggiungere dietro di me mentre rientro a CP_1
casa e si fermano lungo Via Marconi, aspettando che io rientri per poi entrare a loro volta nella
palazzina. Posso confermare che l'appartamento, a tutt'oggi è occupato” (cfr teste . Testimone_2
Non v'è ragione per disattendere il contenuto di questi elementi di prova, non smentiti da elementi di segno contrario, unitamente al contegno processuale censurabile del resistente il quale, pur dopo diverse notifiche degli atti introduttivi del giudizio, sia presso la propria residenza e sia presso pagina 3 di 6 l'immobile oggetto di locazione, non ha inteso costituirsi in giudizio per contrastare la domanda proposta dal proprietario dell'immobile o per dimostrare un diverso titolo per cui oggi continua ad occupare l'immobile senza versare somma alcuna.
La prova testimoniale e il disinteresse alle sorti di questo giudizio, dimostrano come la condotta del resistente sia del tutto ingiustificata: difatti, se l'occupazione dell'appartamento da parte del resistente era legittima al tempo della locazione, ora non lo è più atteso che l'occupazione è divenuta abusiva dopo che il contratto di locazione è venuto a cessare e non può tollerarsi che il conduttore continui ad utilizzarlo senza versare i canoni dovuti, le spese condominiali e quelle relative alle utenze.
In definitiva, non risulta in atti alcun titolo che abiliti il resistente di continuare ad occupare l'immobile e, pertanto, va condannato all'immediato rilascio di esso.
Ciò detto, la perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario per così lungo tempo determina come conseguenza naturale il riconoscimento a favore dello stesso di un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile.
E' noto l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: "in caso di occupazione senza titolo di un
cespite immobiliare altrui il danno subito dal proprietario è in re ipsa discendendo dalla perdita della
disponibilità del bene e dalla impossibilità di conseguire la utilità ricavabile dal medesimo bene in
relazione alla natura normalmente fruttifera di esso" (cfr. Cass. n. 14222/2012).
Tuttavia, tale principio va adeguato alle ultime recenti decisioni della Suprema Corte che richiede per la parte danneggiata quantomeno l'onere di allegare le situazioni di fatto dimostrative dell'esistenza del danno conseguenza: “Il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può
essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere
probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono
essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (cfr. Cass.
n. 11203/2019). Si richiede, in sostanza, che la parte danneggiata alleghi e provi il fatto base da cui discendi il pregiudizio e cioè, il fatto che, ove il proprietario avesse immediatamente recuperato la pagina 4 di 6 disponibilità dell'immobile l'avrebbe impiegato per una finalità produttiva (ad es. locazione) (cfr. Cass.
25898/2016).
Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto di non aver potuto disporre ed utilizzare il bene immobile, di fronte a tale allegazione il resistente aveva l'onere di opporre che il proprietario non avrebbe mai destinato l'immobile per il proprio godimento o per quello di altri soggetti. Solo dopo tale specifica contestazione sorgeva per il ricorrente l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici.
Consegue che la richiesta di condanna del resistente al pagamento dell'indennità di occupazione va accolta utilizzando come elemento presuntivo semplice il valore locativo di detto bene che nella vicenda in esame, può essere individuato, quale equo ed adeguato parametro di riferimento, nel concreto valore locativo determinato in complessivi euro 290,00 mensili, come risultante dal contratto di locazione originario.
Il resistente, pertanto, va condannato al pagamento delle mensilità maturate sino a dicembre 2024, pari ad euro 3.105,52 nonché euro 290,00 mensili a decorrere da gennaio 2025 fino al rilascio dell'immobile.
Si osserva che, in caso di ritardo nella restituzione della cosa locata al termine del rapporto contrattuale,
si configura in capo al conduttore una responsabilità per il ritardo nella consegna ai sensi dell'art. 1591
c.c., che impone al conduttore in mora nella restituzione del bene locato l'obbligo di corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna. Alla luce di quanto sopra esposto, le domande vanno accolte. La regolazione delle spese della lite segue la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti del sig. , così provvede: Controparte_1
pagina 5 di 6 - condanna a rilasciare immediatamente, in favore del sig. , Controparte_1 Parte_1
l'immobile sito in Campobasso via Giuseppe Marconi n. 116, in catasto F.120, p.lla 19 sub 4;
- condanna il resistente al pagamento, in favore del sig. , a titolo di indennità per Parte_1
l'occupazione abusiva dell'immobile di cui al ricorso, della somma di € 3.105,52 per mensilità
maturate fino a dicembre 2024 nonché euro 290,00 mensili da gennaio 2025 fino al rilascio dell'immobile, con interessi legali a decorrere dalla scadenza di ogni mensilità;
- Condanna il resistente, al pagamento, in favore del sig. , delle spese di lite che Parte_1
determina in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge, nonché euro 145,50 a titolo di esborsi.
Così deciso in Campobasso il 6 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 349 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OCCUPAZIONE SENZA TITOLO e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in Parte_1 calce al ricorso introduttivo, dall'Avvocato Stefania Paolozzi presso il cui studio professionale, in
Campobasso via Mons. Bologna n. 46, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ivi residente in [...]; Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. esponeva di essere proprietario dell'immobile sito in via Giuseppe Marconi n. 116 Parte_1
del Comune di Campobasso (F.120, p.lla 19 sub 4) concesso in fitto, con contratto del 1.10.2023, al sig.
; che le parti concordavano il carattere transitorio della locazione per la durata di mesi Controparte_1
12 a partire dal 1.10.2023 al 30.09.2024; che venuto a cessare il contratto di locazione, l'immobile risultava occupato dal resistente, il quale oltre a non versare alcuna somma per la detenzione, si rifiutava di consegnare l'immobile. Chiedeva, pertanto, l'immediato rilascio dell'immobile e la condanna del resistente al pagamento dell'indennità per l'occupazione abusiva quantificata nella misura di euro 3.228,26 oltre euro 290,00 mensili fino al rilascio. Il sig. , sebbene Controparte_1
regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, in questa sede va dichiarata la sua contumacia. pagina 1 di 6 Ciò premesso, la domanda di rilascio è fondata e va pertanto accolta.
Costituiscono fatti incontestati la proprietà dell'immobile in capo al ricorrente e l'occupazione dell'immobile da parte del resistente che continua ad utilizzarlo senza titolo.
Risulta altresì agli atti che il sig. ha intimato sfratto per morosità nei confronti del sig. Pt_1
e nell'ambito del giudizio n. 35/2025 R.G, questo Giudice ha pronunciato la seguente Controparte_1
ordinanza: “ ritenuto che la notifica è stata regolarmente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con il
deposito della intimazione di sfratto nella casa comunale dell'ultima residenza del resistente;
ritenuto
tuttavia che l'utilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c. ai soli fini della convalida è esclusa
dalla giurisprudenza di merito perché in tale ipotesi è in re ipsa che l'intimato non abbia avuto
conoscenza dell'atto introduttivo;
ritenuto che
il suddetto procedimento notificatorio sarà possibile a
seguito del mutamento del rito al fine della pronuncia della risoluzione del contratto;
ritenuto pertanto
che non possa procedersi alla convalida, dovendosi invece provvedere alla trasformazione del rito;
P.Q.M.
Non convalida il richiesto sfratto;
FISSA L'udienza ex art. 420 c.p.c. per il giorno 30 maggio
2025 ore 9,30 con termine fino al 20 maggio 2025 entro il quale le parti dovranno provvedere
all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in
cancelleria. Onera parte ricorrente di notificare all'intimato l'odierna ordinanza di mutamento del rito
e di fissazione dell'udienza di discussione entro il termine perentorio del 14 aprile 2025”.
Ed è in tale sede che il ricorrente ha spiegato domanda di inadempimento contrattuale chiedendo la risoluzione del contratto per intervenuta cessazione della locazione e il rilascio dell'immobile che viene ritardato per effetto del comportamento illecito del resistente, che continua ad occupare l'immobile senza titolo giuridico alcuno.
La prova testimoniale in atti, difatti, ha reso possibile accertare che il continua ad Controparte_1
occupare l'immobile oggetto di causa: “Abito e sono condomino nell'immobile sito in Campobasso alla
Via Marconi n.116 al secondo piano;
il condominio è composto da numero 4 appartamenti,
attualmente tutti abitati, di cui due al primo piano e due al secondo piano. In particolare, al primo
pagina 2 di 6 piano insiste l'appartamento di proprietà del signor , ad oggi occupato da inquilini. Parte_1
Detti inquilini non sono da me conosciuti, ma posso confermare che a tutt'oggi l'immobile di cui sto
riferendo è occupato e pertanto abitato potendo confermare che vedo entrare ed uscire dallo stabile
persone e comunque si sentono i classici rumori e odori di una casa abitata….Posso riferire in ordine
a tali circostanze, poichè abitando al secondo piano dello stabile, devo necessariamente passare
davanti agli ingressi del primo piano." (cfr. teste;
"Abito e sono condomina Testimone_1
nell'immobile sito in Campobasso alla Via Marconi n.116 al primo piano Int. sx. Ho avuto modo di
conoscere tempo addietro il signor il quale si presentava e mi riferiva di aver preso Controparte_1
in affitto l'appartamento del signor per un periodo limitato di tempo;
mi riferiva, il Parte_1
che avrebbe dovuto anche eseguire dei lavoretti all'interno dell'appartamento. Non ho più CP_1
avuto modo di incrociare il ma ho sentito spesso che c'era per rumori anche notturni, luce CP_1
accesa nell'appartamento e odori di fumo e cucinato. Lo scorso anno, poteva essere inizio primavera,
nel rientrare a casa, sul gradino del portone d'ingresso ho incontrato un ragazzo, che mi riferiva di
essere il figlio del e di essere senza chiave del portone, per cui entrava dietro di me. Ricordo CP_1
anche che quello stesso pomeriggio, dopo che evidentemente era uscito di nuovo essendo chiuso il
portone cercava di entrare forzando lo stesso, credo a spallate, tanto che mi spaventavo e chiamavo la
Polizia che interveniva. Nei mesi successivi ho avuto modo di continuare a vedere questo ragazzo che
entrava e usciva dalla palazzina. Ho visto anche un altro signore che si è qualificato come fratello del
L'appartamento, per quanto mi risulta, è a tutt'oggi abitato dal ragazzo e dal signore CP_1
qualificatosi fratello del Mi capita di vederli sopraggiungere dietro di me mentre rientro a CP_1
casa e si fermano lungo Via Marconi, aspettando che io rientri per poi entrare a loro volta nella
palazzina. Posso confermare che l'appartamento, a tutt'oggi è occupato” (cfr teste . Testimone_2
Non v'è ragione per disattendere il contenuto di questi elementi di prova, non smentiti da elementi di segno contrario, unitamente al contegno processuale censurabile del resistente il quale, pur dopo diverse notifiche degli atti introduttivi del giudizio, sia presso la propria residenza e sia presso pagina 3 di 6 l'immobile oggetto di locazione, non ha inteso costituirsi in giudizio per contrastare la domanda proposta dal proprietario dell'immobile o per dimostrare un diverso titolo per cui oggi continua ad occupare l'immobile senza versare somma alcuna.
La prova testimoniale e il disinteresse alle sorti di questo giudizio, dimostrano come la condotta del resistente sia del tutto ingiustificata: difatti, se l'occupazione dell'appartamento da parte del resistente era legittima al tempo della locazione, ora non lo è più atteso che l'occupazione è divenuta abusiva dopo che il contratto di locazione è venuto a cessare e non può tollerarsi che il conduttore continui ad utilizzarlo senza versare i canoni dovuti, le spese condominiali e quelle relative alle utenze.
In definitiva, non risulta in atti alcun titolo che abiliti il resistente di continuare ad occupare l'immobile e, pertanto, va condannato all'immediato rilascio di esso.
Ciò detto, la perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario per così lungo tempo determina come conseguenza naturale il riconoscimento a favore dello stesso di un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile.
E' noto l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: "in caso di occupazione senza titolo di un
cespite immobiliare altrui il danno subito dal proprietario è in re ipsa discendendo dalla perdita della
disponibilità del bene e dalla impossibilità di conseguire la utilità ricavabile dal medesimo bene in
relazione alla natura normalmente fruttifera di esso" (cfr. Cass. n. 14222/2012).
Tuttavia, tale principio va adeguato alle ultime recenti decisioni della Suprema Corte che richiede per la parte danneggiata quantomeno l'onere di allegare le situazioni di fatto dimostrative dell'esistenza del danno conseguenza: “Il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può
essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere
probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono
essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (cfr. Cass.
n. 11203/2019). Si richiede, in sostanza, che la parte danneggiata alleghi e provi il fatto base da cui discendi il pregiudizio e cioè, il fatto che, ove il proprietario avesse immediatamente recuperato la pagina 4 di 6 disponibilità dell'immobile l'avrebbe impiegato per una finalità produttiva (ad es. locazione) (cfr. Cass.
25898/2016).
Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto di non aver potuto disporre ed utilizzare il bene immobile, di fronte a tale allegazione il resistente aveva l'onere di opporre che il proprietario non avrebbe mai destinato l'immobile per il proprio godimento o per quello di altri soggetti. Solo dopo tale specifica contestazione sorgeva per il ricorrente l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici.
Consegue che la richiesta di condanna del resistente al pagamento dell'indennità di occupazione va accolta utilizzando come elemento presuntivo semplice il valore locativo di detto bene che nella vicenda in esame, può essere individuato, quale equo ed adeguato parametro di riferimento, nel concreto valore locativo determinato in complessivi euro 290,00 mensili, come risultante dal contratto di locazione originario.
Il resistente, pertanto, va condannato al pagamento delle mensilità maturate sino a dicembre 2024, pari ad euro 3.105,52 nonché euro 290,00 mensili a decorrere da gennaio 2025 fino al rilascio dell'immobile.
Si osserva che, in caso di ritardo nella restituzione della cosa locata al termine del rapporto contrattuale,
si configura in capo al conduttore una responsabilità per il ritardo nella consegna ai sensi dell'art. 1591
c.c., che impone al conduttore in mora nella restituzione del bene locato l'obbligo di corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna. Alla luce di quanto sopra esposto, le domande vanno accolte. La regolazione delle spese della lite segue la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti del sig. , così provvede: Controparte_1
pagina 5 di 6 - condanna a rilasciare immediatamente, in favore del sig. , Controparte_1 Parte_1
l'immobile sito in Campobasso via Giuseppe Marconi n. 116, in catasto F.120, p.lla 19 sub 4;
- condanna il resistente al pagamento, in favore del sig. , a titolo di indennità per Parte_1
l'occupazione abusiva dell'immobile di cui al ricorso, della somma di € 3.105,52 per mensilità
maturate fino a dicembre 2024 nonché euro 290,00 mensili da gennaio 2025 fino al rilascio dell'immobile, con interessi legali a decorrere dalla scadenza di ogni mensilità;
- Condanna il resistente, al pagamento, in favore del sig. , delle spese di lite che Parte_1
determina in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge, nonché euro 145,50 a titolo di esborsi.
Così deciso in Campobasso il 6 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 6 di 6