Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 5225 / 2021 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per (Avv. ORLANDO VINCENZO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
Resistente
All'udienza del 24.06.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, rigetta il ricorso.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato il 3.06.2021, il ricorrente, conveniva in giudizio
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
al 51%, al fine di godere dei c.d. congedi parentali di cui all'art. 26 della legge 118/71,
sin dalla data della domanda amministrativa (10.09.2020)”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l chiedendo CP_1
dichiararsi improcedibile il ricorso e nel merito inammissibile e/o infondato.
In particolare, il ricorernte rappresentava che erano trascorsi “ben otto mesi
dall'inoltro della detta domanda, ancora oggi, la sig.ra non ha ricevuto alcuna Parte_1
comunicazione dall' circa la visita che dovrà effettuare”, chiedeva pertanto CP_1
disporsi una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertarsi il chiesto grado invalidità civile;
CP_ premesso che nel corso del giudizio la ricorrente rappresentava che, sebbene l l'avesse convocata a visita, cera stata impossibilitata a presentarsi per ragioni salute,
chiedeva pertanto di essere riconvocata;
CP_ premesso che la causa veniva rinviata su richiesta dell per verificare se la ricorrente fosse riconvocata a visita e, successivamente, in assenza delle parti veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
premesso che all'odierna udienza, alla quale nessuno era presente per il ricorrente, il
CP_ procuratore dell concludeva insistendo nel rigetto del ricorso nulla deducendo in merito alla dedotta convocazione a visita della ricorrente;
ritenuto che la parte ricorrente non ha assolto all'onere della prova, sancito dall'art
2697 cc, dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto azionato non producendo idonea documentazione medica. Inoltre, non comparendo in udienza non ha insistito nemmeno nella richiesta di c.t.u. avanzata in ricorso.
Ritenuti pertanto insussistenti, alla luce della documentazione in atti, i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, il ricorso va rigettato poiché infondato.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Le spese di lite meritano di essere compensate tenuto conto del comportamento processuale tenuto da entrambe le parti.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 24/06/2025.
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- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro