Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
Allorché in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità' della P.A. al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 legge 20 marzo n. 2248, all. E). (Nella specie, relativa alla domanda risarcitoria proposta da un privato avverso un Consorzio per la realizzazione di uno stralcio della lottizzazione artigianale di un Comune, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva respinto la domanda sul rilievo che l'accertamento degli eventuali danni patiti dal privato presupponeva l'accertamento da parte del giudice amministrativo della illegittimità della variante).
Commentario • 1
- 1. Altezza minima concorsi pubblici: quando è legittimaAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2006, n. 14762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14762 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZETADÌ SRL, in persona del legale rappresentante sig. AM AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANNICELLI, difesa dall'avvocato MALOSSINI SILVIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO REALIZZAZIONE SECONDO STRALCIO LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE DI ZUGLIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. SI NE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO n. 9 presso lo studio dell'Avvocato DOMENICO CONDELLO che lo difende unitamente all'Avvocato PEGORARO MARIAGRAZIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1182/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione seconda civile, emessa il 24/04/01, depositata il. 24/09/01, R.G. 503/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/06 dal Consigliere Dott. Maurizio MASSERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 20 marzo - 11 maggio 1998 il Tribunale di Vicenza dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda avanzata dalla Zetadì S.r.l., la quale aveva convenuto in giudizio il Consorzio per la realizzazione del 2^ stralcio della lottizzazione artigianale di Zugliano chiedendo che fosse dichiarata la nullità di una variante approvata dal Comune e che il convenuto fosse condannato alla riduzione in pristino dei luoghi e al risarcimento del danno.
Su appello della Zetadì, con sentenza in data 24 aprile - 24 settembre 2001 la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibili alcune domande, ritenute nuove, mentre rigettava quella di risarcimento danni condannando l'appellante al pagamento delle spese anche di secondo grado.
La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la domanda di risarcimento danni era ammissibile non essendo nuova, ma risultava infondata poiché il relativo accertamento presupponeva quello - non effettuabile dal giudice ordinario - della illegittimità della variante e del conseguente operato del Consorzio.
La soccombente ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo ed ha prodotto memoria.
Il Consorzio ha resistito con controricorso;
successivamente i suoi difensori hanno rinunciato al mandato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1223 e 2043 c.c. con riferimento all'affermata pregiudizialità tra il giudizio amministrativo e la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del Consorzio.
In particolare assume che la sentenza impugnata si pone in contrasto con l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato la risarcibilità delle lesioni degli interessi legittimi demolendo la pregiudizialità della decisione del giudice amministrativo sulla illegittimità dell'atto, verificabile anche dal giudice ordinario nelle materie non devolute alla giurisdizione esclusiva di quel giudice.
Il resistente obietta che, non essendo state impugnate le statuizioni relative all'affermata inammissibilità delle domande proposte in appello e che, avendo la Corte territoriale rigettato la domanda di risarcimento dei danni sul rilievo che essa presuppone l'accertamento della illegittimità della variante de qua, si è formato il giudicato anche sulla questione relativa alla giurisdizione. Inoltre rileva che la sentenza menzionata dalla ricorrente attiene alla configurabilità della responsabilità civile ex art. 2043 c.c. della Pubblica Amministrazione, laddove nella specie la domanda è stata avanzata nei confronti di un terzo.
Occorre promettere che nella specie l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato il 14 marzo 1997, quindi in epoca antecedente alla entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e della L. 21 luglio 2000, n. 205 in tema di riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.
L'eccezione di giudicato sollevata dal Consorzio resistente è infondata, dal momento che la Corte d'Appello ha confermato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda diretta ad ottenere l'annullamento della delibera con cui il Comune di Zugliano ha approvato la variante, ma ha ritenuto di avere giurisdizione sulla domanda risarcitoria, che ha esaminato e respinto (testualmente: la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata) sul rilievo che l'accertamento degli eventuali danni patiti dall'odierna appellante presuppone l'accertamento da parte del giudice amministrativo della illegittimità della variante. E proprio quest'ultima questione forma oggetto del ricorso in esame. È ormai jus receptum (Cass. n. 7043 del 2004; Cass. n. 7193 del 2002; Cass. Sez. Un. n. 2624 del 2002; Cass. Sez. Un. n. 7420 del 2002; Cass. Sez. Un. n. 17754 del 2002) che la lesione di un interesse legittimo può essere fonte di responsabilità aquiliana, e quindi dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, senza che rispetto al giudizio relativo al risarcimento del danno sia pregiudiziale l'accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa da parte del giudice amministrativo. Anche di recente questa stessa sezione ha ribadito (Cass. Sez. 3^, n. 13619 del 2004) che, in relazione ai giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998 (e perciò con riferimento al regime previgente alle innovazioni del sistema di riporto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo apportate con il D.Lgs n. 80 del 1998 e dalla successiva L. n. 205 del 2000), nel caso in cui venga introdotta dinanzi al giudice ordinario una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, anche la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può esser fonte di responsabilità aquiliana, e, quindi, dar luogo al risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell'attività illegittima della P.A., l'interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo;
in questi casi, il giudice adito potrà procedere direttamente ad accertare l'illegittimità del provvedimento amministrativo nell'ambito della verifica della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall'art. 2043 c.c., non essendo più ravvisabile la pregiudizialità del giudizio di annullamento dell'atto dinanzi al giudice amministrativo, in passato costantemente affermata in quanto solo in tal modo si perveniva all'emersione del diritto soggettivo, unica situazione giuridica soggettiva la cui lesione si riteneva tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
Tanto è vero che tale soluzione non è contestata neppure dalla parte resistente che, come sopra indicato, si attesta sulla diversa considerazione che il risarcimento viene preteso nei confronti di soggetto diverso dalla Pubblica Amministrazione da cui proviene l'atto che si assume illegittimo e originatore di danni. Ma la natura eminentemente privatistica della controversia non è di ostacolo, ma semmai è agevolatrice della tesi così contrastata, in quanto viene ulteriormente affievolita la ragione della riserva di giurisdizione a vantaggio del giudice amministrativo. Infatti (Cass. Sez. Un. n. 6887 del 2003; Cass. Sez. Un. n. 99 del 2000; Cass. Sez. n. 14219 del 2002) quando in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E). Naturalmente il giudice ordinario, ove all'esito della propria disamina incidentale, accerti che l'atto amministrativo ha inciso su una posizione soggettiva tutelabile, dovrà poi valutare il comportamento del soggetto nei cui confronti è richiesto il risarcimento al fine di stabilire se ne emergano profili di responsabilità inquadrabili nello schema normativo dell'art. 2043 c.c.. Ne consegue che il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale, la quale dovrà eseguire le valutazioni appena sopra indicate e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2006