Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 35214/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GRIFFINI Controparte_1 P.IVA_1
DANIELE, con elezione di domicilio in via Agnello N. 12 MILANO presso lo studio dell'avv. GRIFFINI DANIELE;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. CORSI FRANCESCO, con elezione di domicilio in piazza Bellini, 20
GROTTAFERRATA, presso lo studio dell'avv. CORSI FRANCESCO;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale
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DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l'ingiunta, proponeva opposizione avverso Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 10953/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 31.7.2024, col quale le si ingiungeva il pagamento della somma di € 17.807,10 a favore di
[...]
. Controparte_2
All'odierna udienza, in fase di prima udienza ex art. 183 c.p.c., le parti comunicavano di aver conciliato la lite a spese del giudizio compensate, e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite e contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le parti, quindi, hanno dato atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio ed hanno sottoposto al giudice conclusioni conformi alla loro istanza.
Verificata, pertanto, la volontà delle parti di procedere in tal senso, la causa veniva quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281/sexies c.p.c., III° comma, il Giudice dà atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
In diritto.
Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta o sia raggiunta una transazione sulla pretesa e su tale circostanza non vi sia controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito di essa, essendo cessato l'interesse delle parti a tale pronuncia, e sorge quello, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, di chiudere il giudizio con una pronuncia in rito quale quella dichiarativa della cessazione delal materia del contendere. (Cass. SSUU n. 6226/1997, ed altre).
A fronte della concorde richiesta di provvedimento declaratorio della cessazione della materia del contendere va inoltre disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 10953/2024 emesso dal Tribunale di Milano i data 31.7.2024.
Invero, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche sull'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento delle sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, travolge anche il medesimo decreto che deve esser revocato, senza che rilevi, in contrario, pagina 2 di 3 l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione “ Cass. 13085/2008 ed altre).
Atteso l'accordo tra le parti anche in ordine alle spese processuali, dispone la compensazione delle spese del giudizio
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel rito nella causa in epigrafe:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 10953/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 31.7.2024;
3) Dispone l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti
Cosi' deciso in data 1 aprile 2025 il Giudice dott.ssa Rosmunda D'Alessandro
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