Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/06/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Addì 17/06/2025 ore 9,30 nanti il Presidente dott.ssa Canaparo sono presenti gli avv.ti BALLOR
TIZIANA , VARALLI NICOLO' in oggi sostituito dall'avv AICARDI GRAZIANA , BANDINI
CORRADO, nonché le parti signora e geom. . Parte_1 CP_1 Gli avvocati insistono come in atti.
Il Presidente ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.
Il Presidente a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. fa precisare le conclusioni.
Parte ricorrente precisa come da ricorso introduttivo e si rimette sulle spese.
Parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione e risposta e si rimette sulle CP_2 spese.
Parte convenuta precisa come da comparsa di costituzione e risposta e si rimette sulle spese. CP_1
Conclusioni parte attrice:
“ Liquidare il compenso del CTU nella misura di euro 1.852,07 oltre oneri di legge ovvero nella misura che si riterrà congrua e\o equa , ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal giudice di euro 2.886,84 oltre oneri fiscali previdenziali e tariffari nella misura di legge e euro 261,27 per spese documentate. Con vittoria di spese”
Conclusioni parte convenuta : CP_2
“Riconoscere come l'operato del CTU sia stato assolutamente imparziale e teso solamente a rispondere al quesito posto dalla signora in sede di ATP, con esclusione di qualsiasi responsabilità e senza Pt_1 che sussista alcuna ragione per mettere in discussione l'imparzialità e la correttezza della consulenza svolta. Le accuse mosse dalla controparte che travalicano il piano della critica tecnica per scadere nella delegittimazione personale devono essere respinte in quanto infondate e non pertinenti rispetto al corretto andamento del procedimento con conseguente condanna della ricorrente ex art 96 c.p.c. ed al ristoro delle relative spese legali. Con vittoria di spese”
Conclusioni parte convenuta : CP_1
“Rigettare in forza del presente atto in ogni sua parte l'opposizione proposta da in quanto Parte_1 infondata in fatto e in diritto. Confermare il decreto di liquidare emesso in data 13.02.2025 dal dott. Princiotta. Con vittoria di spese con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto avvocato”
Il Presidente invita le parti alla discussione orale della causa, quindi si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 10,30 il Presidente pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione in fatto ed in diritto della decisione.
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°____________
IL TRIBUNALE DI SAVONA
Rep. N°____________
in composizione monocratica
1
SENTENZA nella causa civile 480\2025 R.G. ; promossa da:
CF/PIVA Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. BALLOR TIZIANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio VIA INDRO MONTANELLI 2 10043 ORBASSANO , in forza di delega in atti
-PARTE ATTRICE-
contro
:
Parte_2 CodiceFiscale_2
Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti VARALLI VITTORIO E VARALLI NICOLO' elettivamente domiciliati presso lo studio VIA ENRICO D'ASTE N. 14 17031
ALBENGA , per delega in atti
-PARTE CONVENUTA –
CP_1 C.F._4 C.F._5 rappresentato e difeso dall'avv. BANDINI CORRADO elettivamente domiciliato presso lo studio VIA TORLARO 54\2 17031 ALBENGA , per delega in atti
-PARTE CONVENUTA –
avente per oggetto: OPPOSIZIONE DECRETO DI LIQUIDAZIONE
*****
Udienza di discussione in data 17/06/2025
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere respinta in quanto infondata:
Il geom. è stato nominato CTU dal Presidente della sezione civile a CP_1
seguito di ricorso per ATP avanzato dalla signora per asseriti danni Pt_1 nell'immobile locato ai signori CP_2
La relazione è stata depositata nei termini
2 Il Presidente della sezione civile con decreto puntualmente ed esaustivamente motivato ha liquidato in data 12.02.2025 i compensi al CTU precisando:
L'elaborato peritale richiesto ha ad oggetto: accertamento tecnico preventivo al fine di verificare lo stato dei luoghi nella unità immobiliare de qua descrivendo le condizioni con particolare riferimento alle modifiche apportate dai signori e ai conseguenti danni specificando tutti i costi CP_2
di ripristino;
alla irregolarità catastale conseguente all'abbattimento dei muri del ripostiglio e costi relativi alla regolarizzazione;
alla modifica dell'impianto elettrico e di condizionamento e relativi costi per la regolarizzazione della conformità degli stessi
È stata valutata la peculiare difficoltà dell'indagine, la molteplicità degli accertamenti richiesti, la completezza dell'elaborato redatto dal consulente
È stata ritenuta correttamente formulata l'istanza di liquidazione in quanto il consulente ha evidenziato che il compenso è stato quantificato in euro 842,81 ai sensi dell'articolo 11 D.M. 182\2002
e in euro 2.044,03 a vacazione in relazione ai differenti accertamenti richiesti nel quesito come assegnato
È stata considerata la completezza degli accertamenti effettuati, il compiuto riscontro da parte del CTU delle osservazioni svolte dai consulenti di parte
L'operato del CTU risulta essere stato svolto in conformità al quesito (come sottolineato dal Presidente assegnatario del procedimento per ATP de quo) con suggerimento di due soluzioni ed indicazione dei relativi costi
Il compenso è stato parametrato sulla soluzione più onerosa prospettata
Il valore preso quale base di calcolo è pertanto coerente con le risultanze peritali
3 Il decreto di liquidazione valuta espressamente l'operato del CTU e richiama la sentenza della Suprema Corte (Cass civ 7174\2010 “In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'articolo 29 D.M. 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici
e planimetrici da un lato e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli articoli 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso”)
Le voci “studio e redazione della conciliazione” si riferiscono al caso in cui la conciliazione riesca. Correttamente, quindi, il CTU non le ha richieste, mentre ha inserito il compenso relativo ai tre incontri tenuti per tentare la conciliazione delle parti (come da incarico ricevuto)
Le spese documentate risultano congrue, pertinenti all'incarico e sostenute dietro autorizzazione del giudice (vedasi autorizzazione all'uso del mezzo proprio)
Il Presidente assegnatario del procedimento per ATP ha espressamente dato atto di “completezza degli accertamenti effettuati, compiuto riscontro da parte del
CTU delle osservazioni svolte dai consulenti di parte”
Deve essere rigettata la richiesta ex art 96 cpc per mancanza dei presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di causa a Parte_1
favore di parte convenuta che liquida al distrattario avv. to Bandini in CP_1
euro 1.701,00 per compensi, oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege, oltre spese generali nella misura del 15% ed a favore di parte convenuta Pt_2
4 che liquida in euro 1.701,00 per compensi, oltre Controparte_3
oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege, oltre spese generali nella misura del 15%
Savona, 17.06.2025
Il PRESIDENTE
Dott.ssa Lorena Canaparo
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