Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 9022/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' udienza del giorno 29.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9022/2022 R.G.A.C., promossa da
, rappr e difesa dall' avv Mangione Andrea Parte_1
– ricorrente - contro
, in persona del direttore pro tempore, rappr e difesa dall' avv CP_1
F.Florio
– resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.08.2022 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva accertare il proprio diritto all' iscrizione negli elenchi agricoli OTD per 104 gg nel 2021 e per l' effetto ordinare all' CP_1
l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
chiedeva altresì condannare l' al pagamento dell' indennità di disoccupazione agricola CP_1
e dell' indennità di malattia per l' anno 2021.
Con memoria di costituzione l' chiedeva il rigetto del ricorso per l' CP_1 insussistenza dei requisiti di legge.
ALl' udienza odierna la ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio per motivi di natura personale.
L ha accettato la rinunzia, sì come formulata. CP_1
All' odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua della dichiarazione resa dalla parte ricorrente che ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio risulta essersi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 306 cpc.: consequenziale appare, quindi,
Le spese di lite vano compensate avendo la ricorrente dichiarato di trovarsi nelle condizioni di cui all' art 152 disp att c.p.c.
Vi è solo da precisare che si è ritenuto di dover emettere la predetta declaratoria in forma di sentenza (e non di ordinanza), applicando analogicamente il combinato disposto degli artt. 281quater cpc. (secondo cui, se il tribunale è in composizione monocratica, decide con tutti i poteri del collegio) e 307, ultimo comma, cpc. (alla stregua del quale l'estinzione del processo, nell'ipotesi di inattività delle parti, è dichiarata con sentenza dal collegio). Già in passato, peraltro, la giurisprudenza era dello stesso parere, nell'ambito del rito del lavoro, essendosi reputato inapplicabile al pretore-giudice monocratico il meccanismo di “reclamo” di cui all'art. 308 cpc. (v. CASS.
4.10.1985 n° 4795).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio;
spese compensate.
Così deciso in Lecce, 29 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa