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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1524 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1524 /2023 promossa da:
(c.f.: ) nato a [...] il [...] e residente a [...]
IN (MI), via Palestro n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. BARONI GUIDO (c.f.
) e dall'Avv. DEPALMA LAURA (c.f. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato come in atti telematici;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], e CP_1 C.F._4 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. PUCCI PAOLO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._5
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio. pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare le condizioni di cui al divorzio tra le parti come da conclusioni congiunte depositate dal ricorrente in data 5.12.2025, cui entrambe le parti si sono riportate anche all'udienza dell'11.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 10/08/2023 e regolarmente notificato, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto con matrimonio con rito civile presso il Comune della CP_1
Spezia (SP);
- che dal matrimonio è nato, in data 16.10.2012, il figlio , attualmente minorenne;
Per_1
- di aver deciso, congiuntamente a controparte, di regolare lo scioglimento del matrimonio secondo le norme dell'ordinamento giuridico albanese con cd. “divorzio diretto”, divorzio pronunciato con sentenza del Tribunale di Berat (Albania) n. 344/2016 di data 11.04.2016, regolarmente trascritta in data 27.8.2016 nei Registri del Comune della Spezia (SP).
Ha quindi chiesto di modificare le condizioni di cui al divorzio come da ricorso.
Si è costituita depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto, formulando domande diverse rispetto al ricorrente.
Con ordinanza di data 30.1.2024, è stata disposta apposita c.t.u. psicologica con nomina, quale c.t.u., della dott.ssa Per_2
In data 25.2.2025, il c.t.u. ha provveduto a depositare l'elaborato peritale.
Le parti hanno congiuntamente chiesto rinvii di udienza per poter verificare l'andamento del nuovo regime di frequentazioni padre/figlio come da proposta del c.t.u.; hanno inoltre raggiunto un accordo provvisorio anche in punto economico.
Alla successiva udienza dell'11.12.2025, i procuratori hanno confermato il raggiungimento di un accordo tra le parti come da conclusioni congiunte depositate dal ricorrente in data 5.12.2025, cui entrambi si sono integralmente riportati, che di seguito si richiamano:
"1. il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Tutte le decisioni di maggior interesse per il minore verranno assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno, pertanto, assunte di comune accordo tra pag. 2 di 7 le Parti tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio, per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere in via autonoma ciascun genitore;
2. con riferimento al diritto di visita paterno, salvo diversa modalità concordata di volta in volta tra i genitori che tenga conto del preminente interesse di e dei suoi impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici, il minore trascorrerà con il padre un fine settimana al mese dal venerdì sera dopo cena sino alla domenica sera prima di cena quando il sig. accompagnerà il figlio presso la Pt_1 madre;
3. salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie il minore resterà dal
23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro genitore e ciò in alternanza di anno in anno;
4. ogni anno il minore resterà con il padre durante il fine settimana di Pasqua (dal sabato sino al
Lunedi dell'Angelo), con facoltà del sig. di portare il figlio presso la propria residenza;
Pt_1
5. con riferimento alle vacanze estive trascorrerà con la madre il periodo compreso dalla Per_1 fine della scuola sino al 15 luglio e quello compreso dal 15 luglio sino alla ripresa scolastica con il padre;
6. resterà con il padre durante tutte le altre Festività che prevedano dei cd. ponti e ciò Per_1 sempre con facoltà del sig. di portare il minore presso la propria residenza;
Pt_1
7. il Sig. si impegna a versare l'importo di € 250,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1 indici ISTAT) a titolo di contributo mensile al mantenimento ordinario a favore del figlio minore.
Tale importo verrà versato entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c intestato alla Sig.ra le CP_1 cui coordinate bancarie sono già note allo stesso;
8. l'assegno unico verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla Sig.ra nella misura del CP_1
100% ed, in tal senso, il Sig. esprime sin da ora formale rinuncia allo stesso;
Pt_1
9. le residue detrazioni fiscali connesse alle spese sostenute per il minore verranno suddivise e percepite nella misura del 50% tra le Parti;
10. le Parti si impegnano, altresì, a rimborsare al genitore anticipatario il 50% delle spese straordinarie – così come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di La Spezia del 13.12.2018
a cui si rimanda integralmente – dallo Stesso sostenute ed anticipate nell'interesse della minore e ciò dietro presentazione di apposita documentazione certificativa. In particolare, per quanto attiene le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email o WhatsApp) all'altro genitore la documentazione pag. 3 di 7 comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta;
11. in deroga a quanto previsto dal Protocollo di cui al punto precedente, le Parti sono sin da ora concordi nel sostenere nella misura del 50% ciascuno le seguenti voci di spesa straordinaria:
- un'attività ludico/sportiva scelta da nonché i relativi accessori/abbigliamento tecnico;
Per_1
- lezioni di ripetizioni qualora necessarie;
12. con specifico riferimento alla voce di spesa extra relativa alle lezioni di ripetizioni, la Sig.ra dovrà presentare al Sig. con cadenza mensile, richiesta di rimborso per le lezioni CP_1 Pt_1 svolte da . La Sig.ra si impegna, qualora non l'abbia già fatto, a comunicare al Per_1 CP_1
Sig. il nominativo ed il recapito telefonico dell'insegnante di ripetizioni di . In caso Pt_1 Per_1 di sostituzione dell'insegnante, le Parti si impegnano a scegliere congiuntamente la nuova figura che assisterà il minore;
13. le Parti si danno reciprocamente assenso al rilascio e rinnovo del passaporto nonché a qualsiasi documento d'identità valido per l'espatrio relativo al figlio minore;
14. i Sig.ri e riconoscono e dichiarano di essere economicamente autosufficienti Pt_1 CP_1 senza obbligo quindi di alcun contributo di mantenimento l'uno a carico dell'altro nonché di non aver null'altro da pretendere reciprocamente per alcun titolo e/o ragione e/o causa direttamente e/o indirettamente discendente dal matrimonio;
15. le Parti si danno reciprocamente atto che le presenti condizioni avranno effetto dal momento del deposito del presente accordo;
16. le spese legali sono da intendersi integralmente compensate tra le Parti;
17. le spese relative al compenso della C.T.U. disposta nel corso del presente Giudizio saranno suddivise al 50% tra le parti".
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente come da conclusioni congiunte sopra riportate chiedendone l'accoglimento, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione senza concedere i termini di cui all'art. 473- bis.28 c.p.c., con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
pag. 4 di 7 Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa adeguatamente istruita e dunque matura per la decisione, senza necessità di assumere ulteriori provvedimenti provvisori né ulteriori elementi ai fini della decisione, mercé la validità ed esaustività delle complessive allegazioni e documentazioni riversate in atti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alle conclusioni congiunte formulate all'udienza dell'11.12.2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio.
Infine, atteso l'accordo raggiunto dalle parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
Spese di lite e di c.t.u. (quest'ultime già liquidate con separato decreto) compensate come chiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, a modifica delle condizioni di divorzio, così provvede come da condizioni concordate tra le parti con memoria di data 5.12.2025 e confermate all'udienza dell'11.12.2025, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Tutte le decisioni di maggior interesse per il minore verranno assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno, pertanto, assunte di comune accordo tra le Parti tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio, per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere in via autonoma ciascun genitore;
2. con riferimento al diritto di visita paterno, salvo diversa modalità concordata di volta in volta tra i genitori che tenga conto del preminente interesse di e dei suoi impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici, il minore trascorrerà con il padre un fine settimana al mese dal venerdì sera dopo pag. 5 di 7 cena sino alla domenica sera prima di cena quando il sig. accompagnerà il figlio presso la Pt_1 madre;
3. salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie il minore resterà dal
23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro genitore e ciò in alternanza di anno in anno;
4. ogni anno il minore resterà con il padre durante il fine settimana di Pasqua (dal sabato sino al
Lunedi dell'Angelo), con facoltà del sig. di portare il figlio presso la propria residenza;
Pt_1
5. con riferimento alle vacanze estive trascorrerà con la madre il periodo compreso dalla Per_1 fine della scuola sino al 15 luglio e quello compreso dal 15 luglio sino alla ripresa scolastica con il padre;
6. resterà con il padre durante tutte le altre Festività che prevedano dei cd. ponti e ciò Per_1 sempre con facoltà del sig. di portare il minore presso la propria residenza;
Pt_1
7. il Sig. si impegna a versare l'importo di € 250,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1 indici ISTAT) a titolo di contributo mensile al mantenimento ordinario a favore del figlio minore.
Tale importo verrà versato entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c intestato alla Sig.ra le CP_1 cui coordinate bancarie sono già note allo stesso;
8. l'assegno unico verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla Sig.ra nella misura del CP_1
100% ed, in tal senso, il Sig. esprime sin da ora formale rinuncia allo stesso;
Pt_1
9. le residue detrazioni fiscali connesse alle spese sostenute per il minore verranno suddivise e percepite nella misura del 50% tra le Parti;
10. le Parti si impegnano, altresì, a rimborsare al genitore anticipatario il 50% delle spese straordinarie – così come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di La Spezia del 13.12.2018
a cui si rimanda integralmente – dallo Stesso sostenute ed anticipate nell'interesse della minore e ciò dietro presentazione di apposita documentazione certificativa. In particolare, per quanto attiene le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email o WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta;
11. in deroga a quanto previsto dal Protocollo di cui al punto precedente, le Parti sono sin da ora concordi nel sostenere nella misura del 50% ciascuno le seguenti voci di spesa straordinaria:
- un'attività ludico/sportiva scelta da nonché i relativi accessori/abbigliamento tecnico;
Per_1
- lezioni di ripetizioni qualora necessarie;
pag. 6 di 7 12. con specifico riferimento alla voce di spesa extra relativa alle lezioni di ripetizioni, la Sig.ra dovrà presentare al Sig. con cadenza mensile, richiesta di rimborso per le lezioni CP_1 Pt_1 svolte da . La Sig.ra si impegna, qualora non l'abbia già fatto, a comunicare al Per_1 CP_1
Sig. il nominativo ed il recapito telefonico dell'insegnante di ripetizioni di . In caso Pt_1 Per_1 di sostituzione dell'insegnante, le Parti si impegnano a scegliere congiuntamente la nuova figura che assisterà il minore;
13. le Parti si danno reciprocamente assenso al rilascio e rinnovo del passaporto nonché a qualsiasi documento d'identità valido per l'espatrio relativo al figlio minore;
14. i Sig.ri e riconoscono e dichiarano di essere economicamente autosufficienti Pt_1 CP_1 senza obbligo quindi di alcun contributo di mantenimento l'uno a carico dell'altro nonché di non aver null'altro da pretendere reciprocamente per alcun titolo e/o ragione e/o causa direttamente e/o indirettamente discendente dal matrimonio;
15. le Parti si danno reciprocamente atto che le presenti condizioni avranno effetto dal momento del deposito del presente accordo;
16. le spese legali sono da intendersi integralmente compensate tra le Parti;
17. le spese relative al compenso della C.T.U. disposta nel corso del presente Giudizio saranno suddivise al 50% tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.12.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1524 /2023 promossa da:
(c.f.: ) nato a [...] il [...] e residente a [...]
IN (MI), via Palestro n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. BARONI GUIDO (c.f.
) e dall'Avv. DEPALMA LAURA (c.f. ), ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato come in atti telematici;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], e CP_1 C.F._4 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. PUCCI PAOLO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._5
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica condizioni di divorzio. pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare le condizioni di cui al divorzio tra le parti come da conclusioni congiunte depositate dal ricorrente in data 5.12.2025, cui entrambe le parti si sono riportate anche all'udienza dell'11.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 10/08/2023 e regolarmente notificato, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto con matrimonio con rito civile presso il Comune della CP_1
Spezia (SP);
- che dal matrimonio è nato, in data 16.10.2012, il figlio , attualmente minorenne;
Per_1
- di aver deciso, congiuntamente a controparte, di regolare lo scioglimento del matrimonio secondo le norme dell'ordinamento giuridico albanese con cd. “divorzio diretto”, divorzio pronunciato con sentenza del Tribunale di Berat (Albania) n. 344/2016 di data 11.04.2016, regolarmente trascritta in data 27.8.2016 nei Registri del Comune della Spezia (SP).
Ha quindi chiesto di modificare le condizioni di cui al divorzio come da ricorso.
Si è costituita depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto, formulando domande diverse rispetto al ricorrente.
Con ordinanza di data 30.1.2024, è stata disposta apposita c.t.u. psicologica con nomina, quale c.t.u., della dott.ssa Per_2
In data 25.2.2025, il c.t.u. ha provveduto a depositare l'elaborato peritale.
Le parti hanno congiuntamente chiesto rinvii di udienza per poter verificare l'andamento del nuovo regime di frequentazioni padre/figlio come da proposta del c.t.u.; hanno inoltre raggiunto un accordo provvisorio anche in punto economico.
Alla successiva udienza dell'11.12.2025, i procuratori hanno confermato il raggiungimento di un accordo tra le parti come da conclusioni congiunte depositate dal ricorrente in data 5.12.2025, cui entrambi si sono integralmente riportati, che di seguito si richiamano:
"1. il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Tutte le decisioni di maggior interesse per il minore verranno assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno, pertanto, assunte di comune accordo tra pag. 2 di 7 le Parti tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio, per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere in via autonoma ciascun genitore;
2. con riferimento al diritto di visita paterno, salvo diversa modalità concordata di volta in volta tra i genitori che tenga conto del preminente interesse di e dei suoi impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici, il minore trascorrerà con il padre un fine settimana al mese dal venerdì sera dopo cena sino alla domenica sera prima di cena quando il sig. accompagnerà il figlio presso la Pt_1 madre;
3. salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie il minore resterà dal
23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro genitore e ciò in alternanza di anno in anno;
4. ogni anno il minore resterà con il padre durante il fine settimana di Pasqua (dal sabato sino al
Lunedi dell'Angelo), con facoltà del sig. di portare il figlio presso la propria residenza;
Pt_1
5. con riferimento alle vacanze estive trascorrerà con la madre il periodo compreso dalla Per_1 fine della scuola sino al 15 luglio e quello compreso dal 15 luglio sino alla ripresa scolastica con il padre;
6. resterà con il padre durante tutte le altre Festività che prevedano dei cd. ponti e ciò Per_1 sempre con facoltà del sig. di portare il minore presso la propria residenza;
Pt_1
7. il Sig. si impegna a versare l'importo di € 250,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1 indici ISTAT) a titolo di contributo mensile al mantenimento ordinario a favore del figlio minore.
Tale importo verrà versato entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c intestato alla Sig.ra le CP_1 cui coordinate bancarie sono già note allo stesso;
8. l'assegno unico verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla Sig.ra nella misura del CP_1
100% ed, in tal senso, il Sig. esprime sin da ora formale rinuncia allo stesso;
Pt_1
9. le residue detrazioni fiscali connesse alle spese sostenute per il minore verranno suddivise e percepite nella misura del 50% tra le Parti;
10. le Parti si impegnano, altresì, a rimborsare al genitore anticipatario il 50% delle spese straordinarie – così come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di La Spezia del 13.12.2018
a cui si rimanda integralmente – dallo Stesso sostenute ed anticipate nell'interesse della minore e ciò dietro presentazione di apposita documentazione certificativa. In particolare, per quanto attiene le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email o WhatsApp) all'altro genitore la documentazione pag. 3 di 7 comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta;
11. in deroga a quanto previsto dal Protocollo di cui al punto precedente, le Parti sono sin da ora concordi nel sostenere nella misura del 50% ciascuno le seguenti voci di spesa straordinaria:
- un'attività ludico/sportiva scelta da nonché i relativi accessori/abbigliamento tecnico;
Per_1
- lezioni di ripetizioni qualora necessarie;
12. con specifico riferimento alla voce di spesa extra relativa alle lezioni di ripetizioni, la Sig.ra dovrà presentare al Sig. con cadenza mensile, richiesta di rimborso per le lezioni CP_1 Pt_1 svolte da . La Sig.ra si impegna, qualora non l'abbia già fatto, a comunicare al Per_1 CP_1
Sig. il nominativo ed il recapito telefonico dell'insegnante di ripetizioni di . In caso Pt_1 Per_1 di sostituzione dell'insegnante, le Parti si impegnano a scegliere congiuntamente la nuova figura che assisterà il minore;
13. le Parti si danno reciprocamente assenso al rilascio e rinnovo del passaporto nonché a qualsiasi documento d'identità valido per l'espatrio relativo al figlio minore;
14. i Sig.ri e riconoscono e dichiarano di essere economicamente autosufficienti Pt_1 CP_1 senza obbligo quindi di alcun contributo di mantenimento l'uno a carico dell'altro nonché di non aver null'altro da pretendere reciprocamente per alcun titolo e/o ragione e/o causa direttamente e/o indirettamente discendente dal matrimonio;
15. le Parti si danno reciprocamente atto che le presenti condizioni avranno effetto dal momento del deposito del presente accordo;
16. le spese legali sono da intendersi integralmente compensate tra le Parti;
17. le spese relative al compenso della C.T.U. disposta nel corso del presente Giudizio saranno suddivise al 50% tra le parti".
Vista l'assenza di ulteriori attività e istanze istruttorie, le parti hanno chiesto di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente come da conclusioni congiunte sopra riportate chiedendone l'accoglimento, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione senza concedere i termini di cui all'art. 473- bis.28 c.p.c., con riserva di riferire al Collegio.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
pag. 4 di 7 Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa adeguatamente istruita e dunque matura per la decisione, senza necessità di assumere ulteriori provvedimenti provvisori né ulteriori elementi ai fini della decisione, mercé la validità ed esaustività delle complessive allegazioni e documentazioni riversate in atti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate alle conclusioni congiunte formulate all'udienza dell'11.12.2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio.
Infine, atteso l'accordo raggiunto dalle parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Ogni altra questione assorbita o disattesa.
Spese di lite e di c.t.u. (quest'ultime già liquidate con separato decreto) compensate come chiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, a modifica delle condizioni di divorzio, così provvede come da condizioni concordate tra le parti con memoria di data 5.12.2025 e confermate all'udienza dell'11.12.2025, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Tutte le decisioni di maggior interesse per il minore verranno assunte in modo condiviso tra i genitori ed, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno, pertanto, assunte di comune accordo tra le Parti tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio, per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere in via autonoma ciascun genitore;
2. con riferimento al diritto di visita paterno, salvo diversa modalità concordata di volta in volta tra i genitori che tenga conto del preminente interesse di e dei suoi impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici, il minore trascorrerà con il padre un fine settimana al mese dal venerdì sera dopo pag. 5 di 7 cena sino alla domenica sera prima di cena quando il sig. accompagnerà il figlio presso la Pt_1 madre;
3. salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie il minore resterà dal
23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro genitore e ciò in alternanza di anno in anno;
4. ogni anno il minore resterà con il padre durante il fine settimana di Pasqua (dal sabato sino al
Lunedi dell'Angelo), con facoltà del sig. di portare il figlio presso la propria residenza;
Pt_1
5. con riferimento alle vacanze estive trascorrerà con la madre il periodo compreso dalla Per_1 fine della scuola sino al 15 luglio e quello compreso dal 15 luglio sino alla ripresa scolastica con il padre;
6. resterà con il padre durante tutte le altre Festività che prevedano dei cd. ponti e ciò Per_1 sempre con facoltà del sig. di portare il minore presso la propria residenza;
Pt_1
7. il Sig. si impegna a versare l'importo di € 250,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli Pt_1 indici ISTAT) a titolo di contributo mensile al mantenimento ordinario a favore del figlio minore.
Tale importo verrà versato entro il giorno 10 di ogni mese sul c/c intestato alla Sig.ra le CP_1 cui coordinate bancarie sono già note allo stesso;
8. l'assegno unico verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla Sig.ra nella misura del CP_1
100% ed, in tal senso, il Sig. esprime sin da ora formale rinuncia allo stesso;
Pt_1
9. le residue detrazioni fiscali connesse alle spese sostenute per il minore verranno suddivise e percepite nella misura del 50% tra le Parti;
10. le Parti si impegnano, altresì, a rimborsare al genitore anticipatario il 50% delle spese straordinarie – così come individuate dalle Linee Guida del Tribunale di La Spezia del 13.12.2018
a cui si rimanda integralmente – dallo Stesso sostenute ed anticipate nell'interesse della minore e ciò dietro presentazione di apposita documentazione certificativa. In particolare, per quanto attiene le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email o WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta;
11. in deroga a quanto previsto dal Protocollo di cui al punto precedente, le Parti sono sin da ora concordi nel sostenere nella misura del 50% ciascuno le seguenti voci di spesa straordinaria:
- un'attività ludico/sportiva scelta da nonché i relativi accessori/abbigliamento tecnico;
Per_1
- lezioni di ripetizioni qualora necessarie;
pag. 6 di 7 12. con specifico riferimento alla voce di spesa extra relativa alle lezioni di ripetizioni, la Sig.ra dovrà presentare al Sig. con cadenza mensile, richiesta di rimborso per le lezioni CP_1 Pt_1 svolte da . La Sig.ra si impegna, qualora non l'abbia già fatto, a comunicare al Per_1 CP_1
Sig. il nominativo ed il recapito telefonico dell'insegnante di ripetizioni di . In caso Pt_1 Per_1 di sostituzione dell'insegnante, le Parti si impegnano a scegliere congiuntamente la nuova figura che assisterà il minore;
13. le Parti si danno reciprocamente assenso al rilascio e rinnovo del passaporto nonché a qualsiasi documento d'identità valido per l'espatrio relativo al figlio minore;
14. i Sig.ri e riconoscono e dichiarano di essere economicamente autosufficienti Pt_1 CP_1 senza obbligo quindi di alcun contributo di mantenimento l'uno a carico dell'altro nonché di non aver null'altro da pretendere reciprocamente per alcun titolo e/o ragione e/o causa direttamente e/o indirettamente discendente dal matrimonio;
15. le Parti si danno reciprocamente atto che le presenti condizioni avranno effetto dal momento del deposito del presente accordo;
16. le spese legali sono da intendersi integralmente compensate tra le Parti;
17. le spese relative al compenso della C.T.U. disposta nel corso del presente Giudizio saranno suddivise al 50% tra le parti”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.12.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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