Articolo 24 della Legge 23 marzo 1956, n. 136
Articolo 23Articolo 25
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28 marzo 1956
Art. 24.
Dopo l' art. 39 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 39-bis. - "I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purche' siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.
"A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, ad sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore e' assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed e' inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrazione o del segretario dell'istituto stesso.
"Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall' art. 26 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a)".

Art. 39-ter. - "Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti e' istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avra' luogo secondo le norme vigenti.
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.
Nel caso di contemporaneita' delle elezioni del Consiglio comunale e' di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curera' che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'art. 39-quater".

Art. 39-quater. - "Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la liberta' e segretezza del voto. Dei nominativi degli elettori viene preso nota, con le modalita' di cui all'art. 39-ter, dal presidente in apposita: lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista".

Art. 39-quinquies. - "Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) dell'ultimo comma dell'articolo 39-bis, che, a cura del presidente del seggio, e' ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale".
Entrata in vigore il 28 marzo 1956
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