Sentenza breve 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 07/10/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01735/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariano Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI MATERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco,63;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del parere negativo al trasferimento del Questore di Matera prot. n. -OMISSIS-, ostativo all’accoglimento della domanda;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6\8\2025 :
annullamento, previa sospensione, dei disposti trasferimenti degli Agenti Scelti -OMISSIS-, presso il Compartimento Polstrada Campania Basilicata – Sezione Polstrada Matera.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 la dott.ssa AZ FL e uditi per le parti i difensori Alterio e dello Stato Bonora;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente ha -OMISSIS-:
- -OMISSIS-;
--OMISSIS-
Considerato che il ricorrente ha presentato in data -OMISSIS- domanda di trasferimento per diverse destinazioni, tra le quali la Questura di Matera, per esigenze personali familiari soprattutto legate alla condizione del figlio primogenito;
Considerato che il Questore di Matera ha espresso parere negativo il -OMISSIS-;
Considerato che il parere negativo impugnato si fonda sulla circostanza che il fratello del ricorrente “ è persona dedita ad attività delinquenziali, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, quale misura sostitutiva della custodia cautelare in carcere, eseguita nei suoi confronti il 21.2. 2022, per il reato di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Tanto premesso, considerata la vicinanza geografica tra la Provincia di Matera ed il Comune di Bitonto (BA) (55 km), dove risiede la famiglia del dipendente, non potendosi escludere che l’attività criminosa del fratello possa interessare questo territorio”;
Considerato che il diniego al trasferimento è stato impugnato al Tar Basilicata, il quale, con sentenza n. 267 del 22.4.2025 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere della controversia dedotta in giudizio, indicando nel T.A.R. Veneto il Giudice competente;
Considerato che il ricorrente ha riassunto il giudizio innanzi al Tar Veneto con questo ricorso, depositato il 22.6.2025;
Considerato che con Motivi aggiunti, depositati il 6.8.2025, parte ricorrente ha richiesto istanza cautelare in relazione ai disposti trasferimenti alla Questura di Matera degli Agenti Scelti -OMISSIS- presso il Compartimento Polstrada Campania Basilicata – Sezione Polstrada Matera, nonché di ogni atto ad esso presupposto, connesso e conseguente;
Esaminate le censure formulate nell’impugnazione nonchè la documentazione prodotta dalle parti;
Vista la Relazione dell’Amministrazione depositata dall’Avvocatura dello Stato il 23.7.2025;
Considerato che sussistono tutti gli elementi per poter decidere la controversia ex art. 60 cpa e di questo è stato dato avviso alle parti alla Camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il ricorso, per i motivi che verranno esposti, va accolto con annullamento del provvedimento impugnato (parere negativo del Questore di Matera prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-), ostativo alla richiesta di trasferimento del ricorrente presso la Questura di Matera.
Il dipendente presta servizio presso il Reparto Mobile della Polizia di Stato di Padova con la qualifica di Assistente e risiede, attualmente, nel Comune di Brugine , in Provincia di Padova;
il nucleo familiare, composto dalla moglie e dai -OMISSIS- minori, di cui uno con handicap grave riconosciuto ex L. 104/1992, risiede a Bitonto, in Provincia di Bari.
La grave invalidità è stata riconosciuta dalla ASL di Padova in data 15.12.2022 , che ha ritenuto il figlio di 7 anni “ portatore di handicap in situazione di gravità ”, condizione per la quale è richiesto “un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale” ai sensi dell’art. 3, comma 3 l. 104/1992.
In considerazione della struttura familiare era maturata l’ oggettiva necessità di poter disporre di particolare attività assistenziale:
con un trasferimento in Puglia o Regioni limitrofe, il ricorrente avrebbe potuto potenziare l’assistenza diretta genitoriale oltre che contare nell’ aiuto delle famiglie di origine (propria e della moglie), entrambe residenti in [...].
La problematica ostativa, ravvisata dal Questore di Matera, per il trasferimento in Basilicata, era la sussistenza di un rapporto familiare con un < fratello pregiudicato per reati associativi > che è residente nella Provincia di Bari.
Nell’impugnazione è stata evidenziata la rilevante circostanza che sia il ricorrente che i suoi genitori (tra cui il padre, ex Agente di Polizia in pensione) hanno interrotto, da molti anni , i rapporti di qualsiasi genere con il fratello, dopo aver avuto conoscenza delle attività illecite e delle frequentazioni del congiunto.
Il ricorrente ha richiesto , proprio per evitare problematiche di “identità territoriali”, un trasferimento in una Regione diversa (Basilicata-Matera ) rispetto a quella di residenza del fratello (Puglia), proprio per assicurare la “non coincidenza” dell’ ambito regionale (rispetto alla residenza del fratello) e garantire una certa lontananza (55 km. Matera-Bitonto).
In punto di presunte “responsabilità familiari” è opportuno richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 31.3.1994, pronunciata per una tematica affine, in materia di accesso in Magistratura (con applicazione di norma propria dell’Ordinamento di Polizia).
La sentenza della Corte 109/1994 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 ( Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato ), nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al “ possesso delle qualità morali e di condotta” stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, < appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa>.
Con dichiarazione, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n.87, dell'illegittimità costituzionale dell'art. 124, terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede l'esclusione di coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Consiglio Superiore della Magistratura, < appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa> .
Risulta significativo il principio espresso dalla Corte (e declinato nella motivazione della pronuncia del 1994) in punto di ammissione/esclusione alla partecipazione alla selezione in relazione a problematiche connesse a responsabilità della “ famiglia ” (e non “proprie”) riferite a situazioni personali non attribuibili in termini di diretta imputabilità.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale 108/1994, il legislatore, è intervenuto, con la L. del 17 novembre 1997 n. 398, inserendo all' art. 124, comma 7, del r.d. n. 12 del 1941, prevedendo , con la nuova disposizione, che il Consiglio superiore della magistratura non ammetteva al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, avessero riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale (tra i quali, associazione di tipo mafioso, strage, omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti).
La nuova norma del 1997, rispetto alla disposizione dichiarata incostituzionale nel 1994, limitava le ipotesi di esclusione dal concorso e le individuava in modo tassativo, per quanto riguardava sia i requisiti soggettivi, sia quelli oggettivi.
Anche la novella del 1997 è stata censurata dalla Corte , la quale, con la sentenza n. 391 del 2000, ne ha dichiarato, nuovamente, l'incostituzionalità, ribadendo , sostanzialmente, che dovesse essere sempre rispettata la “ riconducibilità all'interessato” delle condotte prese in considerazione ai fini dell’ammissione/esclusione al concorso.
Anche la nuova norma del 1997 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui la previsione normativa disponeva la non ammissione al concorso dei candidati "i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale ".
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 53 del 1989 è stata estesa, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'art. 124 del r.d. n. 12 del 1941, nella parte oggetto del rinvio, che rinvia al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso della magistratura ordinaria. Per effetto rimane modificata anche la disciplina dell'accesso ai ruoli del personale delle altre forze di polizia indicate all'art.16 della legge n. 121 del 1981, per il quale l'art. 26 della legge n. 53 del 1989 richiede il possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
Il “pensiero” della Corte costituzionale è che l’accesso ai pubblici uffici , pur se caratterizzati da peculiare delicatezza e sensibilità (quali Magistratura, Polizia e Forze dell’ordine), non possa essere limitato a causa di situazione di famiglia fortemente critiche, non attribuibili al soggetto che aspira ad essere ammesso e favorevolmente selezionato, bensì addebitabili ad (altri) soggetti appartenenti al nucleo familiare.
Ben diverso è il caso trattato dal Consiglio di Stato, recentemente deciso con sentenza 26/2/2025, sez. VII, n. 1660 (con rigetto dell’appello promosso contro la sentenza di primo grado del Tar Lazio) ove il legame familiare incriminato (instaurato rapporto fra coniugi) era “presente e reale” ed in grado di creare un impedimento per l’aspirante giudice onorario minorile, in quanto la moralità e l'integrità del candidato dovevano essere valutate anche in relazione ai legami familiari che l’interessato aveva costruito, e che erano sussistenti ed attuali.
In particolare è stato ritenuto che la “ scelta di un coniuge” con precedenti penali significativi non poteva essere considerata neutra e legittimava l’ esclusione dall'incarico, a causa della compromissione della credibilità delle funzioni giurisdizionali che il soggetto avrebbe assunto.
Ma nel caso qui in esame la fattispecie è radicalmente diversa, in quanto non sussiste alcuna volontarietà di condotte da parte del ricorrente LE NT, né alcun atto di tolleranza, di accettazione o di condivisione dei gravi comportamenti penalmente rilevanti del fratello pregiudicato, residente in [...].
In realtà il ricorrente ha affermato che i rapporti con questo familiare sono stati recisi, con cessazione ed allontanamento (e analoga posizione è stata assunta dal padre, ex poliziotto, in pensione, residente in [...]).
Nel caso di specie, anche in applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze citate, nn. 108 del 1994 e n. 391 del 2000 (ove si afferma l’impossibilità di attribuire o estendere a componenti della famiglia comportamenti e condotte di “ altri ” familiari), va favorevolmente considerata, in accoglimento della tesi esposta in ricorso dal ricorrente, la combinazione di una serie di elementi:
§ le esigenze peculiari del “proprio” nucleo familiare (prole, anche in situazione di gravità ex L. 104/1992) ;
§ la non imputabilità, in capo al ricorrente, di situazioni e responsabilità penali che vanno riferite unicamente ed esclusivamente ad un componente della famiglia d’origine (il fratello), rispetto al quale il dipendente si è dissociato, non conservando alcun rapporto con il collaterale;
§ la “non coincidenza regionale” fra esplicazione dell’attività lavorativa (Basilicata) e residenza del fratello (Puglia).
Una diversa lettura delle disposizioni (come quella applicata dal Questore di Matera) implicherebbe l’avveramento di una sorta di “sanzione accessoria” a carico del lavoratore dipendente per fatti e comportamenti altrui, rispetto ai quali egli risulta del tutto estraneo.
In questo quadro, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il trasferimento a Matera è stato al ricorrente illegittimamente negato dall’Amministrazione, in quanto:
^ dovevano essere considerate le peculiari situazioni della famiglia del dipendente, emergenti dalla situazione di gravità del minore, ex art. 104/1992;
^ non potevano essere ravvisati elementi ostativi , in termini di potenziale “nocumento” della PA , ad un trasferimento lavorativo in una sede di Questura (Matera) posta in Regione confinante rispetto alla residenza del fratello pregiudicato (in riferimento al quale vi è stata dissociazione, sia da parte del fratello odierno ricorrente che del padre).
In conclusione il ricorso va accolto, con annullamento della decisione negativa espressa dal Questore di Matera.
Con travolgimento, anche, degli eventuali trasferimenti, disposti nelle more (e impugnati dal ricorrente con i motivi aggiunti), ottenuti da personale di livello inferiore (2 Agenti scelti) rispetto al ruolo rivestito dal ricorrente (che è Assistente).
Conseguentemente la posizione dovrà essere riesaminata dall’Amministrazione con nuova valutazione della domanda di trasferimento dal Veneto alla Basilicata, alla luce dei principi e criteri espressi in motivazione, considerando la portata dell’art. 33 L. 104/1994, con pretesa del lavoratore che versa in situazioni di gravità, di poter scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (nel caso di specie il figlio minore primogenito.
Le spese del giudizio, quantificate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’Amministrazione ed a favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento , in favore del ricorrente, di euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge , per spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ FL, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Andrea Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AZ FL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.