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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 439/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 439/2023 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Adriano e Fabio Caretta Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Cortella CP_1 resistente
e con la chiamata di
con l'avv. Vinci Controparte_2 terzo chiamato
pagina 1 di 7 Premesso che:
- il ricorrente ha convenuto in giudizio per l'accertamento della CP_1 responsabilità di quest'ultima per l'insorgenza/l'aggravamento della patologia di cui soffre (ernie lombari), ritenendola imputabile al datore di lavoro per il quale ha svolto l'attività di carpentiere per 16 anni;
- l'origine professionale della patologia, sottolinea, è stata già riconosciuta dall' CP_3
- domanda il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e in CP_1 subordine la manleva di , con cui ha stipulato una polizza assicurativa Controparte_2 ritenuta operante nel caso di specie;
- si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della pretesa attorea Controparte_2 senza invece eccepire alcunchè in merito all'operatività della polizza;
rilevato che:
- come noto, gli oneri probatori sulle questioni sottese alla domanda sono ripartiti secondo il seguente principio, graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: "La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile" (ex multis, Cass. n. 10529/2008 e Cass. n. 16869/20);
- incombe dunque sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia di cui soffre (che, lo si anticipa, è confermata sia dalla documentazione medica in atti che dall'elaborato peritale svolto dal ctu) e l'attività di lavoro;
- ebbene, sebbene la giurisprudenza consolidata abbia rifiutato un approccio rigidamente deterministico al tema causale, ribadendo che “non è indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta, una connessione immancabile, tra i due termini della relazione in oggetto, essendo sufficiente allo scopo una relazione di tipo probabilistico;
purchè la prova della correlazione causale tra fatto ed evento attinga, nel singolo caso concreto, ad un livello di alta probabilità logica” (v. da ultimo Cass. n. 23673/2025), va pagina 2 di 7 rilevato che nel caso di specie tale prova non può dirsi raggiunta;
- da un lato sussistono infatti elementi di natura documentale, e di particolare pregio, a sostegno della tesi attorea, cioè:
a) il DVR sub doc. 1, redatto nel 2015, che con riferimento alle mansioni del ricorrente indica un grado medio di esposizione al rischio da movimentazione manuale dei carichi (v. doc. 1 pag. 23 resistente);
b) l'età anagrafica del ricorrente, in relazione all'epoca di insorgenza della patologia (38-
39 anni);
c) il riconoscimento Inail del nesso tra malattia e attività lavorative svolte dal ricorrente nel corso della sua vita professionale. Va peraltro rilevato, in proposito, che alla luce del dato documentale di cui al punto a) e dell'età del ricorrente, potrebbe ipotizzarsi che l'Istituto abbia considerato sussistente il nesso causale senza alcun approfondimento ulteriore. L'accertamento in sede amministrativa del nesso causale, comunque, come noto non può essere opposto alla società nel giudizio in corso, potendo al più rivestire un ruolo indiziario. Il procedimento amministrativo, infatti, non si svolge nel contraddittorio tra le parti del rapporto di lavoro, ed obbedisce a valutazioni peculiari, proprie dell' e non del tutto sovrapponibili a quelle svolte Pt_2 in sede giudiziaria;
- assume un rilievo significativo il fatto che, dall'altro lato, l'istruttoria orale svolta nel corso del processo abbia smentito in maniera secca alcune importanti allegazioni del ricorrente rispetto alle mansioni da lui svolte, con particolare riferimento all'entità dei carichi movimentati e alle posture adottate;
- i testi e , in particolare, in sintesi hanno riferito: Tes_1 Tes_2 Tes_3
a) che l'altezza della damigiana in cui immergere i manufatti ai fini del decapaggio (90 cm circa, non 150 cm come affermato in ricorso, punto 15) consentisse di svolgere il compito senza piegamenti;
b) che per prelevare il pezzo dalla vasca si utilizza un ferro;
c) che i pezzi movimentati manualmente dal ricorrente avevano un peso di 5-10 kg, e non anche 20 kg come affermato in ricorso (punto 22). Quelli di peso maggiore, invece, venivano movimentati con l'ausilio di altro personale o di macchinari
(multetto, transpallet, carroponte.). Si veda in particolare la dichiarazione del teste pagina 3 di 7 , omogenea alle altre ma più dettagliata sul punto: “i pezzi movimentati Tes_2 manualmente hanno un peso di più o meno 5 Kg massimo, o poco più.
Quelli di peso superiore e fino a 20 kg erano movimentati col muletto o saltuariamente, con l'aiuto di un collega in due, mentre quelli di peso superiore ai i
20 kg erano movimentati col carroponte e col muletto […] per l'immersione nella damigiana i pezzi si sollevano e li si immerge appoggiandoli sul fondo, non c'è bisogno di sporgersi data l'altezza della . Sul pezzo è agganciato un ferro Parte_3 per consentirne il prelievo, anche perché non si può infilare la mano nell'acido”;
d) che non sono effettuati piegamenti (v. punti 24 e 27 ricorso) nemmeno per la stesura della pasta decapante o del gel passivante (operazione che, come chiarito dal teste
è peraltro effettuata solo per i pezzi grandi). Il teste ha chiarito in Tes_1 Tes_2 proposito: “Per i pezzi più grandi si utilizzano dei cavalletti, e viene messa la pasta decapante con un pennello. Non è necessario piegarsi o accucciarsi per svolgere questa operazione, se serve invece si gira il pezzo, non ci si va sotto”. Il teste ha riferito inoltre:“dopo aver applicato la pasta con la scopa di 1,5 m, o Tes_1 in certi casi con degli spruzzini o con la pompa si dà il passivante, all'interno e all'esterno della vasca. L'utilizzo degli idropulitrice a pressione (con lancia da 1,5 m) avviene per la maggior parte delle volte solo al termine di queste due operazioni. […]
I pezzi piccoli non vengono spalmati con la pasta e il passivante”. Di analogo tenore sono le dichiarazioni degli altri due testi;
e) che la successiva movimentazione dei pezzi post decapaggio veniva svolta con l'utilizzo del “transpallet” o del muletto a seconda della grandezza dei manufatti;
f) che il terreno su cui avviene il trasporto è asfaltato e non presenta buche o avvallamenti (v. teste “al termine di queste operazioni il ricorrente Tes_1 conduce i pezzi all'interno del magazzino con il transpallet punto il terreno all'esterno
è asfaltato e non ci sono buche di, avvallamenti o sconnessioni.”. Di analogo tenore sono le dichiarazioni degli altri due testi);
g) che solo in caso di necessità, e pertanto non continuativamente, il ricorrente è stato utilizzato nella mansione di piegatura e sbavatura di pezzi che sono collocati su bancali di altezza pari a 90 cm e con l'utilizzo di una “molletta” di diametro di circa
10 cm e di peso inferiore a 5 kg che evita i piegamenti, come invece sostenuto al pagina 4 di 7 punto 38 del ricorso. Si veda in proposito quanto dichiarato dal teste Tes_1 confermo che in caso di necessità il ricorrente ha svolto anche attività di piegatura e sbavatura. Nego che questa operazione richieda piegamenti, perché i cavalletti sono alti 90 cm e i pezzi sono collocati sopra ai cavalletti, pertanto il corpo rimane in posizione eretta. Non saprei indicare il peso della molletta, penso sia inferiore ad 1 kg, è piccola parentesi di per 30 cm circa di, si può prendere tranquillamente con una mano se il pezzo da sbavare è piccolo”. Di analogo tenore sono le dichiarazioni degli altri due testi sentiti;
h) che al di là dei momenti di pausa (pausa caffè e pausa pranzo) ad escludere la ripetitività dei movimenti è il fatto che la giornata lavorativa del ricorrente fosse caratterizzata dall'alternanza tra le attività a lui assegnate. Il teste in particolare Tes_3 ha riferito: “l'attività nell'arco della giornata cambia: si sbava, si prende un pezzo, ci si sposta per fare la mezza parola con una persona. C'è poi la pausa alle 09:30 […]”;
i) che il ricorrente fosse richiamato in caso di violazione delle istruzioni in punto di sicurezza;
- considerata l'assoluta omogeneità delle dichiarazioni rese sotto giuramento dalla totalità dei testimoni introdotti nel giudizio, in assenza di ulteriori e più specifici elementi che inducano a ritenere false le dichiarazioni degli stessi non può dubitarsi della loro attendibilità per il sol fatto che essi siano ancora dipendenti dell'azienda resistente;
- a fronte della considerevole differenze tra il quadro dipinto in ricorso in punto di entità dei carichi movimentati e posture adottate dal ricorrente (unici aspetti valorizzati nella ctu, che non pare invece considerare microclima e vibrazioni tra i fattori di rischio) sarebbe stata necessaria un'argomentazione più completa e specifica da parte del perito in ordine alle conclusioni da lui rassegnate, fondata su dettagliate argomentazioni di carattere clinico, logico e in primis fattuale, al fine di verificare se all'esito del processo le conclusioni a cui si potrebbe giungere in base alle astratte considerazioni svolte nel DVR per la generalità dei lavoratori e/o delle allegazioni svolte in ricorso possano restare le medesime;
- il ctu, pur chiamato ad esprimere le proprie valutazioni sugli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, ha invece affermato l'esistenza del nesso causale agganciando i pagina 5 di 7 propri argomenti unicamente alle allegazioni attoree contestate ed in parte smentite;
- all'udienza fissata per chiarimenti sul punto, inoltre, il perito d'ufficio non si è presentato, il che ha impedito qualsiasi approfondimento della questione;
- cionondimeno, parte ricorrente - su cui grava come detto l'onere di dimostrare l'esposizione al rischio - ha richiesto che la causa venisse decisa allo stato degli atti, così ritenendo superflua l'acquisizione di ulteriori valutazioni peritali;
- ebbene, le conclusioni della ctu medico-legale in ordine alla sussistenza del nesso causale il ctu si fondano esclusivamente su due argomentazioni: la prima, del tutto vaga, legata alla “impostazione produttiva […] assai diffusa nel distretto elettromeccanico berico, come agilmente verificabile da parte di qualsiasi operatore professionale nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro” (pag. 9); la seconda, fondata sul riscontro di tale prassi nel luogo di lavoro del ricorrente, riscontro che tuttavia si aggancia espressamente alla descrizione delle attività svolte e delle modalità di svolgimento resa dal ricorrente (v. in particolare pag. 10 ctu, nella parte in cui “Si fornisce il riferimento di attività sopra riportate quale paradigma di quanto appena espresso” (a livello generale) attraverso la riproduzione di un passaggio dell'atto introduttivo del giudizio;
- considerato che da tali argomentazioni potrebbe dedursi che gli elementi raccolti nel corso dell'esame orale dei testimoni compromettano l'esito dell'analisi in punto di nesso causale, e a fronte del permanere, per le ragioni anzidette, di un quadro incerto in ordine alla sussistenza del nesso tra l'attività concretamente svolta dal ricorrente e la patologia di cui soffre, determinato dal conflitto tra i riscontri probatori e indiziari acquisiti all'esito del processo, la domanda va rigettata;
- non possono infatti dirimere l'incertezza predetta né l'età anagrafica del ricorrente al momento dell'insorgenza della patologia, che può al più costituire un indizio, tuttavia non grave né soprattutto concordante con gli ulteriori elementi, né i dati emergenti dal doc. 2 di parte resistente a più riprese valorizzati da parte ricorrente (con il richiamo, in particolare, a pag. 33 del documento). Se infatti è vero che nel predetto documento si leggono puntuali considerazioni in ordine all'urgente necessità di intervenire sui rischi riscontrati rispetto alla movimentazione manuale dei carichi dell'addetto a decapaggio e carpenteria (doc. 2, pag. 33), è dirimente nel senso di escludere la pagina 6 di 7 rilevanza del documento il fatto che lo stesso prenda in esame, nel dettaglio (tenendo cioè conto dell'entità dei carichi e delle precise posizioni che lo svolgimento dell'attività lavorativa richiede), la posizione di un lavoratore diverso dal ricorrente, di cui non si conoscono - stante l'assenza di allegazioni sul punto - le esatte mansioni né
i punti di contatto con quelle assegnate al ricorrente e da lui svolte;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- considerata la complessità della vicenda e rilevato che la presente decisione supera l'accertamento da cui verosimilmente ha tratto le mosse, quanto al nesso causale, CP_3 la domanda attorea, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa. Quanto alle spese di ctu, la cui liquidazione è riservata a separato provvedimento, considerato che la Compagnia Assicurativa nulla ha eccepito in punto di operatività della polizza, e che l'esito della ctu da un lato e quella del giudizio dall'altro suggeriscono l'opportunità di ripartire tra i due centri di interesse contrapposti anche tale voce di spesa, si pongono queste ultime a carico del ricorrente nella misura del 50% e a carico della terza chiamata nella misura del restante 50%.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone a carico di parte ricorrente e della terza chiamata le spese di ctu, per la quota del
50% ciascuna.
Vicenza, 25/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 439/2023 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Adriano e Fabio Caretta Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Cortella CP_1 resistente
e con la chiamata di
con l'avv. Vinci Controparte_2 terzo chiamato
pagina 1 di 7 Premesso che:
- il ricorrente ha convenuto in giudizio per l'accertamento della CP_1 responsabilità di quest'ultima per l'insorgenza/l'aggravamento della patologia di cui soffre (ernie lombari), ritenendola imputabile al datore di lavoro per il quale ha svolto l'attività di carpentiere per 16 anni;
- l'origine professionale della patologia, sottolinea, è stata già riconosciuta dall' CP_3
- domanda il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e in CP_1 subordine la manleva di , con cui ha stipulato una polizza assicurativa Controparte_2 ritenuta operante nel caso di specie;
- si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della pretesa attorea Controparte_2 senza invece eccepire alcunchè in merito all'operatività della polizza;
rilevato che:
- come noto, gli oneri probatori sulle questioni sottese alla domanda sono ripartiti secondo il seguente principio, graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: "La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile" (ex multis, Cass. n. 10529/2008 e Cass. n. 16869/20);
- incombe dunque sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia di cui soffre (che, lo si anticipa, è confermata sia dalla documentazione medica in atti che dall'elaborato peritale svolto dal ctu) e l'attività di lavoro;
- ebbene, sebbene la giurisprudenza consolidata abbia rifiutato un approccio rigidamente deterministico al tema causale, ribadendo che “non è indispensabile che si raggiunga sempre la certezza assoluta, una connessione immancabile, tra i due termini della relazione in oggetto, essendo sufficiente allo scopo una relazione di tipo probabilistico;
purchè la prova della correlazione causale tra fatto ed evento attinga, nel singolo caso concreto, ad un livello di alta probabilità logica” (v. da ultimo Cass. n. 23673/2025), va pagina 2 di 7 rilevato che nel caso di specie tale prova non può dirsi raggiunta;
- da un lato sussistono infatti elementi di natura documentale, e di particolare pregio, a sostegno della tesi attorea, cioè:
a) il DVR sub doc. 1, redatto nel 2015, che con riferimento alle mansioni del ricorrente indica un grado medio di esposizione al rischio da movimentazione manuale dei carichi (v. doc. 1 pag. 23 resistente);
b) l'età anagrafica del ricorrente, in relazione all'epoca di insorgenza della patologia (38-
39 anni);
c) il riconoscimento Inail del nesso tra malattia e attività lavorative svolte dal ricorrente nel corso della sua vita professionale. Va peraltro rilevato, in proposito, che alla luce del dato documentale di cui al punto a) e dell'età del ricorrente, potrebbe ipotizzarsi che l'Istituto abbia considerato sussistente il nesso causale senza alcun approfondimento ulteriore. L'accertamento in sede amministrativa del nesso causale, comunque, come noto non può essere opposto alla società nel giudizio in corso, potendo al più rivestire un ruolo indiziario. Il procedimento amministrativo, infatti, non si svolge nel contraddittorio tra le parti del rapporto di lavoro, ed obbedisce a valutazioni peculiari, proprie dell' e non del tutto sovrapponibili a quelle svolte Pt_2 in sede giudiziaria;
- assume un rilievo significativo il fatto che, dall'altro lato, l'istruttoria orale svolta nel corso del processo abbia smentito in maniera secca alcune importanti allegazioni del ricorrente rispetto alle mansioni da lui svolte, con particolare riferimento all'entità dei carichi movimentati e alle posture adottate;
- i testi e , in particolare, in sintesi hanno riferito: Tes_1 Tes_2 Tes_3
a) che l'altezza della damigiana in cui immergere i manufatti ai fini del decapaggio (90 cm circa, non 150 cm come affermato in ricorso, punto 15) consentisse di svolgere il compito senza piegamenti;
b) che per prelevare il pezzo dalla vasca si utilizza un ferro;
c) che i pezzi movimentati manualmente dal ricorrente avevano un peso di 5-10 kg, e non anche 20 kg come affermato in ricorso (punto 22). Quelli di peso maggiore, invece, venivano movimentati con l'ausilio di altro personale o di macchinari
(multetto, transpallet, carroponte.). Si veda in particolare la dichiarazione del teste pagina 3 di 7 , omogenea alle altre ma più dettagliata sul punto: “i pezzi movimentati Tes_2 manualmente hanno un peso di più o meno 5 Kg massimo, o poco più.
Quelli di peso superiore e fino a 20 kg erano movimentati col muletto o saltuariamente, con l'aiuto di un collega in due, mentre quelli di peso superiore ai i
20 kg erano movimentati col carroponte e col muletto […] per l'immersione nella damigiana i pezzi si sollevano e li si immerge appoggiandoli sul fondo, non c'è bisogno di sporgersi data l'altezza della . Sul pezzo è agganciato un ferro Parte_3 per consentirne il prelievo, anche perché non si può infilare la mano nell'acido”;
d) che non sono effettuati piegamenti (v. punti 24 e 27 ricorso) nemmeno per la stesura della pasta decapante o del gel passivante (operazione che, come chiarito dal teste
è peraltro effettuata solo per i pezzi grandi). Il teste ha chiarito in Tes_1 Tes_2 proposito: “Per i pezzi più grandi si utilizzano dei cavalletti, e viene messa la pasta decapante con un pennello. Non è necessario piegarsi o accucciarsi per svolgere questa operazione, se serve invece si gira il pezzo, non ci si va sotto”. Il teste ha riferito inoltre:“dopo aver applicato la pasta con la scopa di 1,5 m, o Tes_1 in certi casi con degli spruzzini o con la pompa si dà il passivante, all'interno e all'esterno della vasca. L'utilizzo degli idropulitrice a pressione (con lancia da 1,5 m) avviene per la maggior parte delle volte solo al termine di queste due operazioni. […]
I pezzi piccoli non vengono spalmati con la pasta e il passivante”. Di analogo tenore sono le dichiarazioni degli altri due testi;
e) che la successiva movimentazione dei pezzi post decapaggio veniva svolta con l'utilizzo del “transpallet” o del muletto a seconda della grandezza dei manufatti;
f) che il terreno su cui avviene il trasporto è asfaltato e non presenta buche o avvallamenti (v. teste “al termine di queste operazioni il ricorrente Tes_1 conduce i pezzi all'interno del magazzino con il transpallet punto il terreno all'esterno
è asfaltato e non ci sono buche di, avvallamenti o sconnessioni.”. Di analogo tenore sono le dichiarazioni degli altri due testi);
g) che solo in caso di necessità, e pertanto non continuativamente, il ricorrente è stato utilizzato nella mansione di piegatura e sbavatura di pezzi che sono collocati su bancali di altezza pari a 90 cm e con l'utilizzo di una “molletta” di diametro di circa
10 cm e di peso inferiore a 5 kg che evita i piegamenti, come invece sostenuto al pagina 4 di 7 punto 38 del ricorso. Si veda in proposito quanto dichiarato dal teste Tes_1 confermo che in caso di necessità il ricorrente ha svolto anche attività di piegatura e sbavatura. Nego che questa operazione richieda piegamenti, perché i cavalletti sono alti 90 cm e i pezzi sono collocati sopra ai cavalletti, pertanto il corpo rimane in posizione eretta. Non saprei indicare il peso della molletta, penso sia inferiore ad 1 kg, è piccola parentesi di per 30 cm circa di, si può prendere tranquillamente con una mano se il pezzo da sbavare è piccolo”. Di analogo tenore sono le dichiarazioni degli altri due testi sentiti;
h) che al di là dei momenti di pausa (pausa caffè e pausa pranzo) ad escludere la ripetitività dei movimenti è il fatto che la giornata lavorativa del ricorrente fosse caratterizzata dall'alternanza tra le attività a lui assegnate. Il teste in particolare Tes_3 ha riferito: “l'attività nell'arco della giornata cambia: si sbava, si prende un pezzo, ci si sposta per fare la mezza parola con una persona. C'è poi la pausa alle 09:30 […]”;
i) che il ricorrente fosse richiamato in caso di violazione delle istruzioni in punto di sicurezza;
- considerata l'assoluta omogeneità delle dichiarazioni rese sotto giuramento dalla totalità dei testimoni introdotti nel giudizio, in assenza di ulteriori e più specifici elementi che inducano a ritenere false le dichiarazioni degli stessi non può dubitarsi della loro attendibilità per il sol fatto che essi siano ancora dipendenti dell'azienda resistente;
- a fronte della considerevole differenze tra il quadro dipinto in ricorso in punto di entità dei carichi movimentati e posture adottate dal ricorrente (unici aspetti valorizzati nella ctu, che non pare invece considerare microclima e vibrazioni tra i fattori di rischio) sarebbe stata necessaria un'argomentazione più completa e specifica da parte del perito in ordine alle conclusioni da lui rassegnate, fondata su dettagliate argomentazioni di carattere clinico, logico e in primis fattuale, al fine di verificare se all'esito del processo le conclusioni a cui si potrebbe giungere in base alle astratte considerazioni svolte nel DVR per la generalità dei lavoratori e/o delle allegazioni svolte in ricorso possano restare le medesime;
- il ctu, pur chiamato ad esprimere le proprie valutazioni sugli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, ha invece affermato l'esistenza del nesso causale agganciando i pagina 5 di 7 propri argomenti unicamente alle allegazioni attoree contestate ed in parte smentite;
- all'udienza fissata per chiarimenti sul punto, inoltre, il perito d'ufficio non si è presentato, il che ha impedito qualsiasi approfondimento della questione;
- cionondimeno, parte ricorrente - su cui grava come detto l'onere di dimostrare l'esposizione al rischio - ha richiesto che la causa venisse decisa allo stato degli atti, così ritenendo superflua l'acquisizione di ulteriori valutazioni peritali;
- ebbene, le conclusioni della ctu medico-legale in ordine alla sussistenza del nesso causale il ctu si fondano esclusivamente su due argomentazioni: la prima, del tutto vaga, legata alla “impostazione produttiva […] assai diffusa nel distretto elettromeccanico berico, come agilmente verificabile da parte di qualsiasi operatore professionale nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro” (pag. 9); la seconda, fondata sul riscontro di tale prassi nel luogo di lavoro del ricorrente, riscontro che tuttavia si aggancia espressamente alla descrizione delle attività svolte e delle modalità di svolgimento resa dal ricorrente (v. in particolare pag. 10 ctu, nella parte in cui “Si fornisce il riferimento di attività sopra riportate quale paradigma di quanto appena espresso” (a livello generale) attraverso la riproduzione di un passaggio dell'atto introduttivo del giudizio;
- considerato che da tali argomentazioni potrebbe dedursi che gli elementi raccolti nel corso dell'esame orale dei testimoni compromettano l'esito dell'analisi in punto di nesso causale, e a fronte del permanere, per le ragioni anzidette, di un quadro incerto in ordine alla sussistenza del nesso tra l'attività concretamente svolta dal ricorrente e la patologia di cui soffre, determinato dal conflitto tra i riscontri probatori e indiziari acquisiti all'esito del processo, la domanda va rigettata;
- non possono infatti dirimere l'incertezza predetta né l'età anagrafica del ricorrente al momento dell'insorgenza della patologia, che può al più costituire un indizio, tuttavia non grave né soprattutto concordante con gli ulteriori elementi, né i dati emergenti dal doc. 2 di parte resistente a più riprese valorizzati da parte ricorrente (con il richiamo, in particolare, a pag. 33 del documento). Se infatti è vero che nel predetto documento si leggono puntuali considerazioni in ordine all'urgente necessità di intervenire sui rischi riscontrati rispetto alla movimentazione manuale dei carichi dell'addetto a decapaggio e carpenteria (doc. 2, pag. 33), è dirimente nel senso di escludere la pagina 6 di 7 rilevanza del documento il fatto che lo stesso prenda in esame, nel dettaglio (tenendo cioè conto dell'entità dei carichi e delle precise posizioni che lo svolgimento dell'attività lavorativa richiede), la posizione di un lavoratore diverso dal ricorrente, di cui non si conoscono - stante l'assenza di allegazioni sul punto - le esatte mansioni né
i punti di contatto con quelle assegnate al ricorrente e da lui svolte;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- considerata la complessità della vicenda e rilevato che la presente decisione supera l'accertamento da cui verosimilmente ha tratto le mosse, quanto al nesso causale, CP_3 la domanda attorea, si ritiene opportuna la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa. Quanto alle spese di ctu, la cui liquidazione è riservata a separato provvedimento, considerato che la Compagnia Assicurativa nulla ha eccepito in punto di operatività della polizza, e che l'esito della ctu da un lato e quella del giudizio dall'altro suggeriscono l'opportunità di ripartire tra i due centri di interesse contrapposti anche tale voce di spesa, si pongono queste ultime a carico del ricorrente nella misura del 50% e a carico della terza chiamata nella misura del restante 50%.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone a carico di parte ricorrente e della terza chiamata le spese di ctu, per la quota del
50% ciascuna.
Vicenza, 25/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 7 di 7