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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott.ssa Luisa Vasile Presidente rel. est. Dott. Sergio Rossetti Giudice Dott. Luca Giani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 1406/2025 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza IN PROPRIO depositata in data 30.10.2025 DA C.F. ], con sede legale in , via Rogoredo n. 97, Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
unic resentante pro tem . Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo PIATTI, come da procura in atti
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 30.10.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto IN PROPRIO l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa Parte_1 ritenuto che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in particolare, che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in , via Rogoredo n. 97 e non ricorrono elementi per localizzare una Pt_1 eventuale sede diversa.
• Quanto ai parametri previsti dall'art. 121 CCII, dalla documentazione in atti si evince il superamento delle c.d. soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, essendo sufficiente rilevare che dal bilancio del 2024 risulta un indebitamento complessivo della società pari a € 716.201,00.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti superano ampiamente i € 30.000,00.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett. b) CCII definisce stato di insolvenza del debitore quello che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso e dalla descrizione delle cause della crisi;
2) dall'esistenza di una perdita di esercizio al 31.12.2024 pari a € 206.629,00, che, seppur in parte coperta mediante la riserva legale, gli utili portati a nuovo e i versamenti in conto TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
capitali di un socio, al 31.8.2025 è lievitata sino ad € 231.104,00 ed ha eroso completamente il capitale sociale;
3) dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento e relative ai rapporti con gli istituti di credito, con i professionisti ed i fornitori, non sussistendo – alla luce di quanto esposto dallo stesso ricorrente – ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa.
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di [C.F. Parte_1
], con sede legale in , via Rogoredo n. 97, quale procedura principale di P.IVA_1 Pt_1 sensi dell'art. 3, comm olamento UE 848 del 2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Luisa Vasile;
3) NOMINA Curatore dott. Persona_1
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 11 marzo 2026 ore 11:30 innanzi al Giudice Delegato dott.ssa Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
11) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
12) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
13) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 13/11/2025.
Il Presidente est. dott.ssa Luisa Vasile
Pagina nr. 3
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
Il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott.ssa Luisa Vasile Presidente rel. est. Dott. Sergio Rossetti Giudice Dott. Luca Giani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale R.G. 1406/2025 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza IN PROPRIO depositata in data 30.10.2025 DA C.F. ], con sede legale in , via Rogoredo n. 97, Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
unic resentante pro tem . Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo PIATTI, come da procura in atti
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 30.10.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto IN PROPRIO l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa Parte_1 ritenuto che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e, in particolare, che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in , via Rogoredo n. 97 e non ricorrono elementi per localizzare una Pt_1 eventuale sede diversa.
• Quanto ai parametri previsti dall'art. 121 CCII, dalla documentazione in atti si evince il superamento delle c.d. soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, essendo sufficiente rilevare che dal bilancio del 2024 risulta un indebitamento complessivo della società pari a € 716.201,00.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti superano ampiamente i € 30.000,00.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett. b) CCII definisce stato di insolvenza del debitore quello che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) dalle stesse dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso e dalla descrizione delle cause della crisi;
2) dall'esistenza di una perdita di esercizio al 31.12.2024 pari a € 206.629,00, che, seppur in parte coperta mediante la riserva legale, gli utili portati a nuovo e i versamenti in conto TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
capitali di un socio, al 31.8.2025 è lievitata sino ad € 231.104,00 ed ha eroso completamente il capitale sociale;
3) dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento e relative ai rapporti con gli istituti di credito, con i professionisti ed i fornitori, non sussistendo – alla luce di quanto esposto dallo stesso ricorrente – ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa.
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di [C.F. Parte_1
], con sede legale in , via Rogoredo n. 97, quale procedura principale di P.IVA_1 Pt_1 sensi dell'art. 3, comm olamento UE 848 del 2015;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Luisa Vasile;
3) NOMINA Curatore dott. Persona_1
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 11 marzo 2026 ore 11:30 innanzi al Giudice Delegato dott.ssa Luisa Vasile, stanza 34 piano II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
11) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
12) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
13) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 13/11/2025.
Il Presidente est. dott.ssa Luisa Vasile
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