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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/07/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5200/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale ,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BOCCASSINI Parte_1
FLAVIANO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. FARDELLO Controparte_1
GABRIELE, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza di comparizione innanzi al Giudice Delegato dell'11/06/2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni riportate a verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/11/2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Taranto in data 04/12/2003 con e Controparte_1 che dalla loro unione era nata la figlia maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito, esponendo che la coppia viveva di fatto separata da ormai 16 anni durante i quali il resistente corrispondeva alla moglie e alla figlia la somma complessiva di € 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento delle stesse. La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, contestando tuttavia le avverse allegazioni in punto di somma corrisposta a titolo di mantenimento, essendo invece riconducibile ad € 400/500 mensili, percependo egli un reddito inferiore rispetto a quello prospettato nell'atto introduttivo.
All'udienza dell'11/06/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni dalle stesse concordate e riportate nel verbale d'udienza telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo trasfuso nel verbale d'udienza telematico dell'11/06/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 5200/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1 TO (TA) il 13/06/1964, uniti in matrimonio in Taranto in data 04/12/2003
(trascritto con atto n. 32, p. 1, Uff. 3, dell'anno 2003);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle concordate e trasfuse
[...] Controparte_1 nel verbale d'udienza telematico dell'11/06/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Taranto.
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5200/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale ,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BOCCASSINI Parte_1
FLAVIANO, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. FARDELLO Controparte_1
GABRIELE, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza di comparizione innanzi al Giudice Delegato dell'11/06/2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni riportate a verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/11/2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Taranto in data 04/12/2003 con e Controparte_1 che dalla loro unione era nata la figlia maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito, esponendo che la coppia viveva di fatto separata da ormai 16 anni durante i quali il resistente corrispondeva alla moglie e alla figlia la somma complessiva di € 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento delle stesse. La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, contestando tuttavia le avverse allegazioni in punto di somma corrisposta a titolo di mantenimento, essendo invece riconducibile ad € 400/500 mensili, percependo egli un reddito inferiore rispetto a quello prospettato nell'atto introduttivo.
All'udienza dell'11/06/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni dalle stesse concordate e riportate nel verbale d'udienza telematico.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo trasfuso nel verbale d'udienza telematico dell'11/06/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 5200/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a Controparte_1 TO (TA) il 13/06/1964, uniti in matrimonio in Taranto in data 04/12/2003
(trascritto con atto n. 32, p. 1, Uff. 3, dell'anno 2003);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle concordate e trasfuse
[...] Controparte_1 nel verbale d'udienza telematico dell'11/06/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Taranto.
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara