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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/02/2024, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5659/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5659/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 febbraio 2024 ad ore 13.00 innanzi al dott. Margherita Longhi, sono comparsi:
Per 'avv. GIANGROSSI ILARIO e l'avv. CAUTERUCCIO MATTEO oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Perazzolo Per 'avv. QUAGLIATO MARCO Controparte_1
A seguito di discussione con le parti, l'Avv. Perazzolo chiede che sin da ora la causa sia trattenuta in decisione con dichiarazione di incompetenza territoriale e revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'Avv. Quagliato ribadisce l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano e chiede che la causa sia immediatamente decisa.
I procuratori delle parti prestano altresì il consenso a che la causa sia decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
I procuratori discutono riportandosi a quando già verbalizzato e dedotto.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, alle ore 17.25 il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per la lettura della motivazione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura.
Il Giudice
dott. Margherita Longhi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5659/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANGROSSI ILARIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CAUTERUCCIO MATTEO ( ); elettivamente domiciliato in C.F._1
CORSO EUROPA 12 20122 MILANO presso il difensore avv. GIANGROSSI ILARIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUAGLIATO Controparte_1 P.IVA_2
MARCO elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE Nø 79 35100 PADOVA presso il difensore avv. QUAGLIATO MARCO
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.Con decreto ingiuntivo n. 1947/2023 il Tribunale di Padova ingiungeva a socio Parte_1 unico di pagare a €251.006,47 a titolo di corrispettivo per l'attività di Controparte_1 cleaning eseguita presso gli stabilimenti dell'opponente.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione eccependo Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Padova in favore di quello di Parma o di
Milano. Nel merito eccepiva l'inadempimento di controparte nello svolgimento del servizio di pulizia, con condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio aderendo, per quanto qui di interesse, all'eccezione Controparte_1 di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
La convenuta formulava altresì istanza per la immediata decisione della questione sulla competenza. pagina 2 di 3 Disposta la comparizione, le parti hanno concordemente richiesto la decisione sulla questione pregiudiziale di competenza territoriale.
2.
Riguardo a detta eccezione, la società convenuta ha dichiarato di aderire in favore del
Tribunale di Milano.
La Corte di Cassazione ha statuito che "l'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia
l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione." (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6106 del
20/03/2006).
Inoltre "l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013).
Applicando i suddetti principi, va quindi revocato il decreto ingiuntivo n. 1947/2023 emesso dal Tribunale di Padova in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, in favore del Tribunale di Milano e assegnato alle parti termine di mesi tre per la riassunzione della causa avanti a detto . CP_2
Nulla sulle spese.
PQM
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente, essendo competente il Tribunale di Milano;
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo;
ASSEGNA alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione della causa;
NULLA per spese.
Padova 15 febbraio 2024
Il Giudice dott. Margherita Longhi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5659/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 15 febbraio 2024 ad ore 13.00 innanzi al dott. Margherita Longhi, sono comparsi:
Per 'avv. GIANGROSSI ILARIO e l'avv. CAUTERUCCIO MATTEO oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Perazzolo Per 'avv. QUAGLIATO MARCO Controparte_1
A seguito di discussione con le parti, l'Avv. Perazzolo chiede che sin da ora la causa sia trattenuta in decisione con dichiarazione di incompetenza territoriale e revoca del decreto ingiuntivo opposto. L'Avv. Quagliato ribadisce l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano e chiede che la causa sia immediatamente decisa.
I procuratori delle parti prestano altresì il consenso a che la causa sia decisa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
I procuratori discutono riportandosi a quando già verbalizzato e dedotto.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, alle ore 17.25 il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per la lettura della motivazione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c dandone lettura.
Il Giudice
dott. Margherita Longhi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5659/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANGROSSI ILARIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CAUTERUCCIO MATTEO ( ); elettivamente domiciliato in C.F._1
CORSO EUROPA 12 20122 MILANO presso il difensore avv. GIANGROSSI ILARIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUAGLIATO Controparte_1 P.IVA_2
MARCO elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE Nø 79 35100 PADOVA presso il difensore avv. QUAGLIATO MARCO
CONVENUTO
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.Con decreto ingiuntivo n. 1947/2023 il Tribunale di Padova ingiungeva a socio Parte_1 unico di pagare a €251.006,47 a titolo di corrispettivo per l'attività di Controparte_1 cleaning eseguita presso gli stabilimenti dell'opponente.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione eccependo Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Padova in favore di quello di Parma o di
Milano. Nel merito eccepiva l'inadempimento di controparte nello svolgimento del servizio di pulizia, con condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio aderendo, per quanto qui di interesse, all'eccezione Controparte_1 di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
La convenuta formulava altresì istanza per la immediata decisione della questione sulla competenza. pagina 2 di 3 Disposta la comparizione, le parti hanno concordemente richiesto la decisione sulla questione pregiudiziale di competenza territoriale.
2.
Riguardo a detta eccezione, la società convenuta ha dichiarato di aderire in favore del
Tribunale di Milano.
La Corte di Cassazione ha statuito che "l'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia
l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione." (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6106 del
20/03/2006).
Inoltre "l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa” (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013).
Applicando i suddetti principi, va quindi revocato il decreto ingiuntivo n. 1947/2023 emesso dal Tribunale di Padova in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, in favore del Tribunale di Milano e assegnato alle parti termine di mesi tre per la riassunzione della causa avanti a detto . CP_2
Nulla sulle spese.
PQM
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente, essendo competente il Tribunale di Milano;
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo;
ASSEGNA alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione della causa;
NULLA per spese.
Padova 15 febbraio 2024
Il Giudice dott. Margherita Longhi
pagina 3 di 3